Articolo 1 della Legge 3 febbraio 1975, n. 18
Articolo 2
Versione
6 marzo 1975
Art. 1.
La persona affetta da cecita' congenita o contratta successivamente, per qualsiasi causa, e' a tutti gli effetti giuridici pienamente capace di agire, purche' non sia inabilitata o interdetta a norma degli articoli 414 , 415 e 416 del codice civile .
Entrata in vigore il 6 marzo 1975
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