Art. 1.
La persona affetta da cecita' congenita o contratta successivamente, per qualsiasi causa, e' a tutti gli effetti giuridici pienamente capace di agire, purche' non sia inabilitata o interdetta a norma degli articoli 414 , 415 e 416 del codice civile .
La persona affetta da cecita' congenita o contratta successivamente, per qualsiasi causa, e' a tutti gli effetti giuridici pienamente capace di agire, purche' non sia inabilitata o interdetta a norma degli articoli 414 , 415 e 416 del codice civile .