Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/04/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza del 9 aprile
2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 6666/2024
TRA
, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo Parte_1 C.F._1
Lombardo, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, dall'Avv. Gianluca Pescolla, giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: licenziamento
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 12 dicembre 2024, esponeva: Parte_1
- di aver prestato la propria attività lavorativa dall'1 novembre 2013, in favore della società
[...]
a Messina;
CP_1
- di essere stata licenziata arbitrariamente ed illegittimamente, in data 18 novembre 2024, senza preavviso;
- ritenendo ingiusto il trattamento riservatole dal proprio datore di lavoro, ella ricorrente aveva contestato l'operato della società sia verbalmente, sia per iscritto ed aveva impugnato il licenziamento.
Eccepiva la nullità del licenziamento, rilevando che era stato comminato senza regolare preavviso e motivazione alcuna, in violazione della normativa in materia.
Evidenziava che l'improvvisa privazione dei mezzi di sostentamento aveva comportato per lei conseguenze dannose ed irreparabili, come l'impossibilità di far fronte a determinati impegni, ad esempio il pagamento della rata del contratto di finanziamento, dell'affitto di casa, delle bollette, dei medici, arrecandole un pregiudizio non solo materiale, ma anche morale e sociale.
Lamentava la violazione dell'art. 7, commi 2 e 5, L. n. 300/70 da parte della società resistente, rilevando che le era stata irrogata la sanzione espulsiva in violazione del principio della preventiva contestazione ivi sancito, senza concederle, conseguentemente, il termine necessario a propria difesa.
Sosteneva che durante lo svolgimento dell'attività lavorativa aveva subito notevoli e molteplici pregiudizi ed ingiustizie, che avevano causato la “malattia” per cui presuntivamente era stata
“espulsa” ed aveva subito un crollo fisico e psichico a causa del comportamento tenuto dal proprio datore di lavoro che, tra l'altro, aveva più volte minacciato il licenziamento, al punto da farla vivere con un ragionevole senso di timore, fortissimo stress emotivo, sindrome depressiva e perduranti stati d'ansia i quali le avevano causato una persistente “malattia” psico-fisica atta addirittura a comprometterne la vita privata e pubblica.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertata e dichiarata la nullità, inefficacia e/o comunque l'illegittimità del licenziamento impugnato e che venisse disposta la propria reintegra sul posto di lavoro, con condanna della società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al risarcimento del danno commisurato alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali per il periodo dedotto, ricorrendone il requisito dimensionale, con vittoria di spese e compensi.
2.-La costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso. Controparte_1
Rilevava di esercitare attività di ristorazione e catering a bordo dei treni della Controparte_2
“Freccia Argento”, “Freccia Bianca” e “Frecciarossa ed osservava che la ricorrente, assunta in data 1 novembre 2013, aveva sempre svolto le proprie mansioni di operatore di bordo all'interno dei suddetti treni, nel dettaglio, era stata assegnata alla Stazione di Reggio Calabria, con inquadramento nel livello
E2, orario di lavoro parziale a 19 ore settimanali.
Rilevava altresì che a partire dal 2 dicembre 2021 - e fino al suo licenziamento - la ricorrente aveva usufruito di numerosi periodi di malattia, per un totale di 366 giorni, nessuno dei quali era collegato alla sua attività lavorativa, pertanto, alla luce di quanto previsto dall'art. 31 CCNL, con comunicazione datata 18 novembre 2024 - inviata, telematicamente, al competente Centro per l'Impiego, il 25 novembre 2024 - essa resistente aveva risolto il rapporto di lavoro per superamento del periodo di comporto e la ricorrente, in data 28 novembre 2024, aveva impugnato in via stragiudiziale il licenziamento ed aveva poi proposto ricorso giudiziale.
Eccepiva, preliminarmente, la nullità del ricorso introduttivo per violazione dell'art. 414 c.p.c., per mancata indicazione degli argomenti, in fatto e in diritto, posti fondamento delle pretese della ricorrente, da cui derivava l'impossibilità di comprendere le motivazioni per le quali il licenziamento sarebbe stato illegittimo.
Rilevava, nel merito, la legittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto, richiamando l'art. 31 comma 6 e 7 del CCNL, l'art. 2110 c.c. e la giurisprudenza della Corte di
Cassazione sull'irrilevanza della mancata conoscenza, da parte del lavoratore, del limite c.d. esterno del comporto e della durata complessiva del periodo di malattia, nonché sulla natura di autonoma causa di licenziamento del superamento del periodo di comporto.
Contestava, inoltre, le allegazioni del ricorrente rispetto all'omesso rispetto dell'art. 7 L. 300/1970, rilevando che, non trattandosi di procedimento disciplinare, non vi era alcuna esigenza di attivare la procedura di contestazione degli addebiti.
Contestava, altresì, le affermazioni in merito al “preconcetto” che essa società avrebbe avuto verso la dipendente, arrivando persino a minacciarla di “perdere il posto di lavoro” e, a tal proposito, rilevava che incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l' onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra e rilevava che tale onere non era stato assolto.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
3.- L'udienza del 9 aprile 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
4.- Ordine logico di trattazione impone di esaminare l'eccezione di nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c., formulata da parte resistente.
L'eccezione appare infondata e va disattesa, avendo parte ricorrente indicato le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda.
5.- Nel merito, la ricorrente agisce in giudizio per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimatole dalla società resistente in data 18 novembre 2024 e la conseguente reintegra sul posto di lavoro.
Dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente è stata assunta dalla in data Controparte_1
1 novembre 2013, con contratto a tempo indeterminato, per 19 ore settimanali, con la qualifica di operaio, presso la Sede di Reggio Calabria ed è stata poi licenziata, con lettera prot. n. 93/2024_PdRg, del 18 novembre 2024, per superamento del periodo di comporto, ai sensi dell'art. 31 del Contratto
Collettivo Nazionale della Mobilità/ Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16 dicembre 2016.
In particolare, nella lettera con cui è stato intimato il licenziamento alla ricorrente è indicato: “Dopo un'accurata analisi della Sua situazione lavorativa, Le comunichiamo che ha oltrepassato il limite consentito di assenze per malattia ai sensi dell'Art. 31 del CCNL Mobilità/Area AF –16/12/2016 –
22/03/2022(…) Pertanto, avendo Lei superato il periodo massimo di conservazione del posto di lavoro, Le comunichiamo la risoluzione del Suo rapporto di lavoro ai sensi dell'Art. 31 del CCNL.”
Nella suindicata lettera vengono analiticamente indicati i singoli periodi di malattia, a decorrere dal
2 dicembre 2021 e fino al 18 novembre 2024, data del licenziamento, per un totale di 373 giorni.
Al fine di risolvere la controversia si richiama la normativa in materia di superamento del periodo di comporto.
Ai sensi dell'art. 2110 c.c. “In caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge (o le norme corporative) non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali (dalle norme corporative), dagli usi o secondo equità. Nei casi indicati nel comma precedente, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'articolo 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge (dalle norme corporative), dagli usi o secondo equità. Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell'anzianità di servizio.”
L'art. 31 del CCNL della Mobilità/ Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16 dicembre 2016, intitolato “Malattia e infortunio non sul lavoro” prevede che “
6. Il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto, con il riconoscimento dell'anzianità a tutti gli effetti, anche ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore nell'ambito dello stesso livello professionale, per un periodo di comporto di 12 mesi;
durante tale periodo le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro un trattamento economico ad integrazione di quanto il lavoratore percepisce da parte degli Istituti previdenziali in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, compresi i primi 3 giorni di assenza, fino al raggiungimento del 100% del trattamento economico complessivo netto, prendendo a riferimento la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c) e d) del punto 1.2 dell'art. 68 (Retribuzione) per i primi 9 mesi ed all'80% del trattamento economico complessivo netto, prendendo a riferimento la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c) e d) del punto 1.2 dell'art. 68 (Retribuzione) per i successivi 3 mesi. L'eventuale prestazione economica dovuta da parte degli Istituti previdenziali a norma di legge è anticipata direttamente dall'azienda contestualmente all'integrazione dalla stessa dovuta. Qualora l'ultimo evento morboso in atto al termine del periodo di comporto risulti di durata superiore a 40 giorni, il periodo di comporto sarà pari a 15 mesi e durante tale prolungamento il lavoratore ha diritto ad un'integrazione di quanto lo stesso percepisce da parte degli Enti previdenziali in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento del 50% del trattamento economico complessivo netto, prendendo a riferimento la retribuzione di cui al punto
1.1 ed alle lettere c) e d) del punto 1.2 dell'art. 68 (Retribuzione). Nel computo dei periodi di comporto di cui al presente punto non si tiene conto delle assenze dovute ai periodi di degenza ospedaliera continuativa di durata superiore a 20 giorni.
7. Nel caso di più assenze per malattia, anche in relazione a diversi eventi morbosi, il suddetto periodo di conservazione del posto si intende riferito alle assenze complessivamente verificatesi in un arco temporale di 36 mesi consecutivi.”
La Corte di Cassazione, con argomentazioni condivise da questo decidente, ha ritenuto che “la fattispecie di recesso del datore di lavoro, per l'ipotesi di assenze determinate da malattia del lavoratore, tanto nel caso di una sola affezione continuata, quanto in quello del succedersi di diversi episodi morbosi (cosiddetta eccessiva morbilità), è soggetta alle regole dettate dall'art. 2110 cod. civ., che prevalgono, per la loro specialità, sia sulla disciplina generale della risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione lavorativa, sia sulla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali. Ne consegue che il datore di lavoro, da un lato, non può recedere dal rapporto prima del superamento del limite di tollerabilità dell'assenza (cosiddetto periodo di comporto), il quale è predeterminato per legge, dalla disciplina collettiva o dagli usi, oppure, in difetto di tali fonti, determinato dal giudice in via equitativa, e, dall'altro, che il superamento di quel limite è condizione sufficiente di legittimità del recesso, nel senso che non è necessaria la prova del giustificato motivo oggettivo nè della sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa, nè della correlata impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse”
(Cass. Civ., Sez. L, 28 gennaio 2010 n. 1861).
Al fine di verificare la legittimità del licenziamento è necessario, pertanto, verificare se il ricorrente, assente per malattia durante il rapporto di lavoro, ha superato il periodo di comporto.
Dalla lettera di licenziamento e dai certificati medici allegati in atti, emerge che le assenze sono relative a malattie derivanti da “diversi eventi morbosi” e, pertanto, la datrice di Controparte_1
lavoro, ha correttamente calcolato il periodo di comporto, riferendolo, conformemente al comma 7 dell'art 31 del CCNL richiamato, “alle assenze complessivamente verificatesi in un arco temporale di 36 mesi consecutivi”, arco temporale calcolato a ritroso, prendendo come punto di riferimento la data del licenziamento.
Va rilevato che dalla lettera di licenziamento risulta che, nei 36 mesi precedenti alla data del licenziamento del 18 novembre 2024, ossia dal 2 dicembre 2022, la ricorrente ha cumulato n. 373 giorni di assenze per malattia, dalle quali tra l'altro sono stati esclusi i giorni di ricovero ospedaliero, nonché il periodo di assenza per Covid 19. Il numero complessivo di assenze non è specificatamente contestato da parte resistente.
Risulta, dunque, superato il periodo di comporto.
6.- Non sono meritevoli di accoglimento, a giudizio di questo decidente, le doglianze di parte ricorrente relative alla violazione, da parte della società datrice di lavoro, del principio di previa contestazione sancito dall'art. 7 commi 2 e 5 L. n. 300/70, dal momento che la norma citata non trova applicazione con riferimento al licenziamento per superamento del periodo di comparto, non trattandosi di un licenziamento disciplinare (v. Cass. Civ., Sez, Lav., 28 marzo 1990, n. 2496; Cass.
Civ., Sez. Lav., 17 agosto 2018, n.20761).
7.- Va altresì rilevato che, nel caso di specie, dalla normativa contenuta nell'art 31 del predetto CCNL, non emerge alcun obbligo, in capo al datore di lavoro, di preventiva comunicazione al lavoratore dell'approssimarsi del superamento del periodo di comporto;
si richiama, al riguardo, l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente, secondo cui, “In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, tanto nel caso di una sola affezione continuata, quanto in quello del succedersi di diversi episodi morbosi (cosiddetta eccessiva morbilità), la risoluzione del rapporto costituisce la conseguenza di un caso di impossibilità parziale sopravvenuta dell'adempimento, in cui il dato dell'assenza dal lavoro per infermità ha una valenza puramente oggettiva;
non rileva, pertanto, la mancata conoscenza da parte del lavoratore del limite cd. esterno del comporto e della durata complessiva delle malattie e, in mancanza di un obbligo contrattuale in tal senso, non costituisce violazione da parte del datore di lavoro dei principi di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto la mancata comunicazione al lavoratore dell'approssimarsi del superamento del periodo di comporto, in quanto tale comunicazione servirebbe in realtà a consentire al dipendente di porre in essere iniziative, quali richieste di ferie o di aspettativa, sostanzialmente elusive dell'accertamento della sua inidoneità ad adempiere l'obbligazione” (Cass. civ., sez. lav., 17 agosto 2018, n.20761).
8.- Per quanto riguarda le doglianze di parte ricorrente relative ad asseriti episodi di “violenza fisica
e morale” o al “preconcetto” ed alla “continua minaccia di perdere il posto di lavoro” ai propri danni, da parte del datore di lavoro, va rilevato che si tratta di argomentazioni generiche e non dimostrate non avendo parte ricorrente formulato in ricorso richiesta di prova testimoniale volta a provare di avere subito violenza fisica e morale .
9.- In ragione di tutto quanto sopra esposto, che rende superflua ogni ulteriore valutazione, il ricorso va pertanto rigettato.
10.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ex DM 10 marzo 2014, n. 55, applicando i minimi previsti tenuto conto della breve durata del giudizio.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese giudiziali nei confronti della Parte_1
resistente , in persona del legale rappresentante pro tempore, liquidate in Controparte_1 complessivi € 4628,5 oltre iva, cpa e rimborso spese generali.
Messina, 10 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosa Bonanzinga