Decreto cautelare 12 novembre 2025
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00340/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03167/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3167 del 2025, proposto da
Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriella Mattioli, Silvia Clarice Fabbroni, con domicilio eletto presso lo studio Gabriella Mattioli in Firenze, via de' Rondinelli n. 2;
contro
Provincia di Arezzo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Chiara Jannuzzi, Simona Campolucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Istituto di Istruzione Superiore “Buonarroti– Fossombroni” di Arezzo, Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
della nota del Presidente della Provincia di Arezzo del 29 agosto 2025 riportata in allegato, con cui l'Amministrazione provinciale ha di fatto respinto l'istanza del Convitto Nazionale ricorrente volta ad ottenere una riassegnazione degli spazi scolastici presso il polo scolastico di via XXV Aprile, eludendo il merito della richiesta e rinviando ogni decisione e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto dal ricorrente, ivi incluse la nota dell'IIS “Buonarroti-Fossombroni” del 3 luglio 2025, nella parte in cui è stata recepita acriticamente dall'Amministrazione provinciale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Arezzo e di Istituto di Istruzione Superiore “Buonarroti– Fossombroni” di Arezzo e di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il dott. GI LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Arezzo è un convitto nazionale di istruzione regolamentato dal r.d. 1° settembre 1925, n. 2009 (regolamento per i Convitti nazionali) e dall’art. 203 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (t.u. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) e che risulta aver attivato numerosi corsi di studio primari e secondari.
Per l’esercizio dei corsi di istruzione secondaria utilizza locali di proprietà della Provincia di Arezzo siti all’interno del cd. polo scolastico di via XXV aprile, i cui locali sono sostanzialmente condivisi con l’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Buonarroti– Fossombroni”; la cronica mancanza di locali adeguati alle esigenze didattiche, ha spinto i due Istituti di istruzione a numerose e contrastanti richieste alla Provincia di Arezzo che, con riferimento all’a.s. 2025/2026, hanno trovato una composizione nell’accordo tra i due istituti intervenuto l’11 agosto 2025 (doc. n. 6 del deposito della provincia di Arezzo), messo però a punto nella riunione del 5 agosto e che ha visto l’attribuzione al Convitto Nazionale di ulteriori locali precedentemente destinati al potenziamento della Biblioteca “Primo Levi” dell’Istituto “Buonarroti– Fossombroni”, sulla base di una ripartizione complessiva dei locali che rispetta, per ambedue gli Istituti, gli standard previsti dal Ministero dell’Istruzione e del merito (profilo fattuale sostanzialmente incontestato tra le parti e che può pertanto essere utilizzato dal Giudicante ai sensi dell’art. 64, 2° comma c.p.a.).
In precedenza, il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” aveva però indirizzato alla Provincia di Arezzo un’istanza-diffida del 10 agosto 2025 (doc. n. 6 del deposito del ricorrente) che, pur dando atto dell’accordo messo a punto il 5 agosto, chiedeva l’assegnazione aggiuntiva “della porzione iniziale dell’ala sud (primo piano) del complesso di via XXV Aprile, -lato destro,…per un totale di cinque aule più i locali tecnici”, in modo da soddisfare meglio le necessità dell’Istituto (nella prospettazione del ricorrente, maggiori di quelle dell’Istituto “Buonarroti– Fossombroni”).
L’istanza-diffida era riscontrata dalla nota 29 agosto 2025n. p_AR/AOOPAR GE/2025/0023770 del Presidente della Provincia di Arezzo che richiamava la soluzione condivisa messa a punto durante “l’incontro tenutosi in data 5 agosto” e la mancanza di “nuovi elementi che consentano di rivederla”; era quindi ribadita la volontà dell’Amministrazione provinciale di non “disporre modifiche di imperio alle assegnazioni operate negli anni scorsi, se non con il consenso degli istituti interessati auspicando una leale e concreta collaborazione tra gli stessi” e la disponibilità a prendere in considerazione le necessità del Convitto in un futuro “tavolo di confronto con i Dirigenti dei vari Istituti in vista dell’apertura delle nuove iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027” ed eventualmente a “valutare e dare attuazione ad accordi tra Provincia e Convitto Nazionale mirati alla soluzione della suddetta carenza, anche con il contributo attivo del Convitto Nazionale”.
Non mancava poi la sottolineatura dell’obbligo del Convitto Nazionale, desunto dagli atti di organizzazione ministeriali, di non attivare corsi di studio, in mancanza della necessaria disponibilità di aule e spazi idonei: “in base alla circolare del MIM 47577 del 26/11/2024 «Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2025/2026», richiamata nel suo stesso messaggio «È compito del dirigente scolastico individuare il numero massimo di iscrizioni accoglibili, in ragione delle risorse di organico, nonché del numero e della capienza delle aule e degli spazi disponibili»….l’offerta formativa formulata da ciascun istituto scolastico, nella propria autonomia è (quindi) basata anche sugli spazi disponibili”.
La nota del Presidente della Provincia era impugnata dal Convitto Nazionale, unitamente, agli atti presupposti, sulla base di censure di: 1) violazione e/o falsa applicazione artt. 1,2, 3, 8 e ss. legge 11 gennaio 1996, n. 23, art. 31 Legge Regione Toscana n. 32 del 2002, come successivamente modificata e/o integrata del Regolamento di cui al D.P.G.R. n.13/R del 18 febbraio 2025, circolare del Ministero dell’istruzione e del merito del 26 novembre 2025, artt. 3, 34 e 97 Cost., legge 5 febbraio 1992, n. 104, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, eccesso di potere particolarmente sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti e dei presupposti, sviamento; 2) violazione e/o falsa applicazione artt. 1,2, 3, 8 e ss. legge 11 gennaio 1996, n. 23; 13 LAzione e/o falsa applicazione art. 31 Legge Regione Toscana n. 32 del 2002, come successivamente modificata e/o integrata del Regolamento di cui al D.P.G.R. n.13/R del 18 febbraio 2025, art. 139 del d.lgs. 112/1998, violazione e/o falsa applicazione art. 1, comma 85, lett. d), della Legge 56/2014, circolare del Ministero dell’istruzione e del merito del 26 novembre 2025, azione e/o falsa applicazione artt. 3, 34 e 97 Cost., legge 5 febbraio 1992, n. 104, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, eccesso di potere particolarmente sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti e dei presupposti.
Si costituiva in giudizio la Provincia di Arezzo, controdeducendo sul merito del ricorso ed articolando eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso per mancanza dello ius postulandi (avendo il Convitto ricorrente utilizzato avvocati del libero foro e non l’Avvocatura distrettuale dello Stato), difetto di interesse (trattandosi di atto meramente “interlocutorio, … manifestazione dell'intento dell'Amministrazione Provinciale di far progredire il dialogo già avviato nel rispetto delle necessità di entrambi gli Istituti interessati”) e, nella memoria di replica del 22 gennaio 2026, di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse; si costituivano altresì in giudizio l’Istituto di Istruzione Superiore “Buonarroti– Fossombroni” di Arezzo (con comparsa di pura forma) ed il Ministero dell’Istruzione e del merito (che, pur non essendo stato evocato in giudizio, controdeduceva sul merito del ricorso ed articolava eccezioni preliminari di difetto di legittimazione dell’Istituto “Buonarroti– Fossombroni” ed inammissibilità del gravame, trattandosi di problematica organizzativa di sua esclusiva spettanza e che non può essere azionata in giudizio dal Convitto Nazionale, che assume la veste di mero organo, sia pure dotato di personalità giuridica, dell’Amministrazione della pubblica istruzione).
Con decreto Presidenziale 12 novembre 2025, n. 644, era respinta l’istanza di misure cautelari monocratiche articolata da parte ricorrente e consistente nell’assegnazione “in via provvisoria all’Istituto ricorrente …(delle) 5 aule richieste all’interno del Polo Scolastico, nelle more della definizione del merito, al fine di consentire il ripristino di condizioni minime di agibilità didattica e funzionale”, sulla base della necessità di valutare la richiesta nel contraddittorio pieno delle parti; alla camera di consiglio del 27 novembre 2025, parte ricorrente rinunciava poi all’istanza cautelare, a fronte della pronta fissazione dell’udienza per la decisione del ricorso nel merito.
Alla pubblica udienza del 12 febbraio 2026 il ricorso era quindi trattenuto in decisione.
2. In via preliminare, la Sezione deve rilevare come non possa trovare accoglimento la prima eccezione preliminare proposta dalla difesa dell’Amministrazione provinciale di Arezzo, relativa alla mancanza di ius postulandi in capo agli avvocati del libero Foro cui il Convitto Nazionale ha conferito mandato, trattandosi di ente obbligato ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
In applicazione di una risalente tradizione normativa (art. 124 r.d. 6 giugno 1923, n. 1054; articolo unico r.d. 8 giugno 1940, n. 779, comunque mai abrogati ed ancora vigenti), l’art. 203, 8° comma del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (t.u. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) ha, infatti, previsto la possibilità, per i convitti nazionali (regolamentati dalla già richiamata disposizione del t.u. istruzione), di “richiedere, per la tutela dei loro interessi, e quando non trattisi di contestazioni con lo Stato, l’assistenza dell'Avvocatura dello Stato”.
Lo stesso riferimento letterale alla “possibilità” di richiedere l’assistenza e non all’obbligo evidenzia poi come si sia in presenza di quella tipologia di patrocinio dell’Avvocatura dello Stato che viene, non a caso, definita come “facoltativa” e, del resto, si tratta della stessa conclusione desumibile dalle previsioni normative (come già rilevato, art. 124 r.d. 6 giugno 1923, n. 1054 ed articolo unico r.d. 8 giugno 1940, n. 779) che regolamentavano in precedenza il patrocinio; ne deriva la necessità di applicare alla fattispecie le previsioni di cui ai commi terzo e quarto dell’art. 43 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (aggiunti dall’art. 11 della l. 3 aprile 1979, n. 103) che prevedono la possibilità dell’Ente di “non avvalersi della Avvocatura dello Stato nei “casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni” o, comunque, quando sia stata adottata “apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza”.
Nel caso di specie e prescindendo da ogni considerazione in ordine al conflitto di interessi con l’Amministrazione statale (plasticamente espresso dalle considerazioni articolate dall’Avvocatura dello Stato), il Convitto ricorrente ha depositato in giudizio, in data 27 novembre 2025, la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 28 ottobre 2025 che ha esplicitato, in maniera chiara, la volontà dell’Ente di presentare “ricorso al TAR, nei termini e nei modi già concordati nell’incontro avvenuto tra il Rettore ed i legali di fiducia, individuati dal CdA ai sensi del RD 2009/1925”, ovvero di ricorrere al patrocinio degli Avvocati del libero Foro e non all’Avvocatura dello Stato.
Non potendo trovare applicazione alla fattispecie la previsione di cui all’art. 14, comma 7- bis del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (che, in verità, regolamenta la ben diversa fattispecie della sottoposizione al patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato dell’istituzioni scolastiche cui è stata concessa l’autonomia giuridica e la personalità in epoca più recente e non i Convitti Nazionali, come già rilevato, caratterizzati da diversa e più risalente tradizione normativa), l’eccezione preliminare deve essere rigettata, risultando evidente come sia operativa nel caso che ci occupa l’eccezione di cui all’art. 43, 4° comma del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 e non avendo la Provincia di Arezzo o il Ministero dell’Istruzione e del Merito (che, per la verità, non propone contestazioni in merito) contestato, né il carattere “motivato” della determinazione di utilizzare legali del libero Foro, né l’eventuale omessa sottoposizione della stessa agli organi di controllo.
3. Al contrario, pienamente fondata e del tutto assorbente si presenta l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse articolata dalla difesa dell’Amministrazione provinciale di Arezzo.
Con determinazione 21 gennaio 2026, n. 101, la Dirigente il Settore Edilizia e Pianificazione Territoriale-Servizio Manutenzione Edilizia della Provincia di Arezzo ha, infatti ratificato un nuovo accordo intervenuto tra i diversi Istituti scolastici interessati e l’U.S.T. nella conferenza di servizi decisoria del 7 gennaio 2026 per quello che riguarda i locali “contesi”; in buona sostanza, si tratta di un nuovo accordo che lascia inalterata la ripartizione dei locali per l’anno in corso e procede ad una diversa ripartizione degli spazi con riferimento ai tre anni scolastici successivi.
Non rimane quindi altro al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ed una tale conclusione permette ovviamente di prescindere dall’esame delle complesse questioni poste a base dell’eccezione articolata dalla difesa del Ministero dell’istruzione e del Merito, così come ininfluenti in questa sede rimangono le considerazioni articolate da detta difesa alla pubblica udienza del 12 febbraio 2026 con riferimento ad una presunta illegittimità del nuovo accordo in materia di ripartizione delle aule (considerazioni che non possono ovviamente portare all’accertamento incidentale dell’illegittimità dell’atto che avrebbe determinato la cessazione sopravvenuta dell’interesse alla decisione del ricorso, in presenza di una chiara dichiarazione della stessa parte ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione del gravame).
Sussistono motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, come da motivazione.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI AN, Presidente
GI LA, Consigliere, Estensore
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI LA | RI AN |
IL SEGRETARIO