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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 19/06/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito dell'udienza del 19/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 264/2025, cui sono state riunite le controversie aventi R.G. nn. 265, 266,
267, 268, 269 e 270 dell'anno 2025, promosse
DA
, C.F. , nato il [...] a [...]; Parte_1 C.F._1
, C.F. , nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
, C.F. , nata a [...] il Controparte_2 C.F._3
04.07.1978; , C.F. nata a [...] il [...]; CP_3 C.F._4
, C.F. nata in [...] il [...]; Controparte_4 C.F._5 Pt_2
C.F. , nata a [...] il [...];
[...] C.F._6 Parte_3
, C.F. , nata a [...] il [...], tutte rappresentate e
[...] C.F._7 difese, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Minnucci Maria Rita, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate
RICORRENTI
CONTRO
, C.F. , nata a [...] il [...]; Controparte_5 CodiceFiscale_8
, C.F. , nato a [...] il [...]; Controparte_6 CodiceFiscale_9
, C.F. , nata a [...] il 23 CP_7 C.F._10 novembre 1973 e , C.F. , nata a [...] il 21 CP_8 C.F._11 ottobre 1962, tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale alle liti allegata alla memoria difensiva, dall'avv. Luisa Surdi presso il cui studio sono elettivamente domiciliati
RESISTENTI avente ad oggetto retribuzione CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 19 giugno 2025
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi, in seguito riuniti, depositati il 30 aprile 2025 , Parte_1 CP_1
, , , e ,
[...] Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Parte_2 Parte_3 premettendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società cooperativa di Servizi
Montegranaro a r.l. nei periodi temporali indicati nei ricorsi e che il rapporto di lavoro si era concluso a seguito di dimissioni, lamentavano la mancata corresponsione del t.f.r., peraltro mai indicato nelle buste paga, né nelle certificazioni uniche, né nei bilanci.
Rappresentavano che, nell'assemblea straordinaria del 27.02.2024, era stati deliberati lo scioglimento anticipato, ai sensi dell'art. 2545 duodecies c.c., e dell'art. 2484 I comma n. 6 c.c. e la messa in liquidazione della società, venendo nominata liquidatore , e che l'ente era stato Controparte_5 cancellato dal registro delle imprese il 29 maggio 2024.
Chiedevano la condanna dei convenuti, ai sensi dell'art. 2495 II comma c.c. quali soci, alla corresponsione del t.f.r quantificato, in relazione al rispettivo livello di inquadramento, rispettivamente in € 7.395,91, € 8.076,26, € 645,62, € 14.589,48, € 1.474,13, € 14.414,63 ed €
6.286,28.
Con memoria difensiva depositata il 6 giugno 2025 si costituivano , Controparte_5
, e , eccependo preliminarmente il proprio difetto di Controparte_6 CP_7 CP_8 legittimazione passiva ex art. 2495 II comma c.c., non essendo state riscosse somme in sede di bilancio finale di liquidazione e deducendo che non era stato previsto, nemmeno con comportamento concludente, il diritto dei soci lavoratori, quali erano i ricorrenti, a percepire il t.f.r..
Eccepivano, altresì, la prescrizione quinquennale.
La causa, istruita con le produzioni di parte non venendo ammesse le prove testimoniali perché generiche ed irrilevanti, è stata discussa in forma orale all'odierna udienza del 19 giugno 2025 e, all'esito della camera di consiglio, decide con lettura di sentenza corredata da dispositivo e ragioni a sostegno della decisione a termini dell'art. 429 c.p.c..
Sotto il profilo della legittimazione passiva o più correttamente della titolarità nel merito della posizione sostanziale passiva in capo ai convenuti, ferme ed incontestate le circostanze che la società cooperativa di servizi di Montegranaro a r.l. è stata cancellata dal registro delle imprese il 28 maggio
2024 e che in sede di bilancio di liquidazione non sono residuati beni o denaro da dividere tra i soci, va osservato che l'art. 2495 II comma c.c. consente ai creditori sociali, tra cui i lavoratori, di far valere i loro crediti, dopo la cancellazione della società, nei confronti dei soci, fino a concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, o dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa.
Trattasi di disposizione che va interpretata nel senso che la legittimazione passiva, in caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, spetta ai soci, indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto di una distribuzione di attivo nel riparto effettuato in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di meccanismo di tipo successorio tra società estinta e soci, ferma restando la facoltà, per il socio, di opporre al creditore il limite di responsabilità.
Sicché se il menzionato limite di responsabilità sussistesse, si verrebbe a configurare l'inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, con risvolti in termini di interesse ad agire, ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo (Cass. n. 24895/2020 e SS.UU. n.
3695/2025).
Ne discende la legittimazione passiva e la titolarità nel merito della posizione passiva in capo ai convenuti, mentre sotto il profilo dell'interesse ad agire la mancata riscossione di somme da parte dei convenuti rende evidente la mancanza di utilità dell'accertamento dell'entità del credito nei loro confronti e della correlata condanna al pagamento di costoro nei limiti del riscosso in sede di bilancio di liquidazione.
Ne discende l'inammissibilità dei ricorsi per carenza di interesse ad agire.
Risulta a questo punto assorbita la questione relativa all'accertamento del diritto al t.f.r., su cui va osservato che non risulta maturata la prescrizione, di durata quinquennale ex art. 2948 c.c. decorrente dalla cessazione del rapporto, a fronte delle dimissioni rassegnate dalle parti ricorrenti tra giugno e settembre 2020 e della diffida ad adempiere del 31 marzo 2025.
In ordine alle spese di lite, liquidate come da dispositivo in base al d.m. n. 55/2014 avuto riguardo a natura e valore della controversia, emergendo ictu oculi la carenza di responsabilità dei soci resistenti sulla base del bilancio finale di liquidazione facilmente verificabile, va seguito il criterio di soccombenza, con conseguente condanna delle ricorrenti, in solido tra loro alla luce dell'identità d'interesse nella vertenza, a favore delle resistenti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti ed ogni contraria istanza disattesa, dichiara l'inammissibilità delle domande proposte per carenza di interesse ad agire.
Visto l'art. 91 c.p.c. condanna , , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, e , in solido tra loro, alla rifusione a favore Controparte_4 Parte_2 Parte_3 delle parti resistenti , , e delle spese di Controparte_5 Controparte_6 CP_7 CP_8 lite, liquidate complessivamente in € 3.030,00, oltre al rimborso spese generali del 15%, c.p.a. ed i.v.a.. Fermo, 19/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alberto Pavan