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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 12/05/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 62/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.SS Barbara Licitra Presidente dott.SS Sara Cargasacchi Giudice Relatore dott.SS Francesca Riccardi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 62/2025 promoSS da:
(C.F. con l'avv. GIANMARCO NEGRI Parte_1 C.F._1
ATTORE/I
Contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SONDRIO
(C.F. P.IVA_1
CONVENUTO/I
Oggetto: domanda di riconoscimento del genere ex artt. 1 L. 164/82 e 31 D. L.vo 150/11
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Sondrio di rettificare l'atto di nascita di Pt_1
(atto n. 79, parte 2, Serie B, anno 2002), facendo constare, per mezzo di annotazioni, che il
[...] sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “femminile” e come “ ” e non altrimenti, di darne comunicazione al Comune di Persona_1 residenza e di provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
pagina 1 di 6 - accertare con sentenza il diritto di di sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici Parte_1 che riterrà neceSSri per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da maschili a femminili;
- ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Sondrio di comunicare l'emananda Sentenza, decorso il termine per il suo paSSggio in giudicato, al Comune di Sondrio, affinché l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari.”
MOTIVI della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Sondrio, ha formulato domanda diretta ad ottenere la domanda di rettifica dell'attribuzione del Parte_1 sesso e ha chiesto di essere autorizzato al trattamento medico chirurgico diretto ad adeguare i suoi caratteri sessuali esteriori maschili a quelli femminili.
In particolare parte attrice ha allegato: di non essere sposato e non avere figli;
che fin dall'infanzia ha manifestato atteggiamenti e curiosità tipicamente femminili, esprimendo malessere nei confronti del proprio corpo che avvertiva non corrisponderle;
che il periodo della pubertà è stato vissuto dall'esponente con profondo disagio;
che in seguito ad una sempre più profonda presa di consapevolezza rispetto alla propria identità di genere, nel febbraio 2023, l'esponente si è rivolto alla
DO.SS , Psicologa operante presso l'Ospedale Niguarda di Milano, con la richiesta di Testimone_1 una consulenza psicologica finalizzata a valutare la sussistenza delle indicazioni per l'avvio della terapia ormonale femminilizzante;
che la DO.SS ha così sottoposto l'attore ad una serie di Tes_1 colloqui clinici, di tests e questionari, anche al fine di rilevare possibili quadri psicopatologici, in esito ai quali ha ritenuto sussistessero le condizioni per formulare la diagnosi di disforia di genere (doc. 3); che di contro, non sono state rilevate condizioni ostative all'avvio della terapia ormonale ed al contempo sono stati esclusi quadri psicopatologici che potessero costituire una controindicazione al percorso medico di transizione;
che su questi presupposti, e dopo aver ottenuto dalla DO.SS Tes_1 il relativo nulla osta, ha preso avvio nell'ottobre 2023 la terapia ormonale femminillizante, avvenuta sotto il controllo ed il monitoraggio del DO. Medico endocrinologo anch'esso operante Persona_2 presso l'Ospedale Niguarda di Milano (doc. 4); che per tutta la durata del percorso iniziato e portato avanti con i predetti professionisti, parte attrice ha dimostrato di vivere ormai da diverso tempo come donna, di presentarsi, di essere riconosciuta e di essere considerata come tale anche dagli altri, sperimentando accettazione, in ogni ambiente della via quotidiana;
che sul piano strettamente medico, è stato dato atto dell'assenza di controindicazioni alla prosecuzione della terapia ormonale e delle positive ripercussioni di tali esiti rispetto al tono dell'umore e alla percezione di sé della parte attrice;
che secondo le relazioni degli specialisti che l'hanno sin qui seguito, l'esponente risulta a tutt'oggi pienamente adattato e ben integrato nel suo ruolo al femminile, con affermazione in tal senso nell'ambito di tutti i contesti sociali in cui si relaziona. A tanto ha indubbiamente contribuito la terapia ormonale, avendo ridotto, quest'ultima, il disagio legato all'incongruenza di genere e permesso un pagina 2 di 6 iniziale riallineamento dell'identità fisica con quella psichica;
che in ragione del percorso di transizione intrapreso, parte attrice ha quindi condotto un'esistenza sempre più serena, in cui tutti hanno compreso ed accettato la sua scelta, offrendo il proprio sostegno ed identificandola da tempo con il prenome
”, ovvero rivolgendosi alla steSS mediante l'utilizzo di pronomi e aggettivi di tipo Persona_1 femminili;
che le uniche aree di disagio rimaste sono quelle legate all'imbarazzo ed alle difficoltà di doversi presentare al mondo con documentazione anagrafica divergente e nel rapporto con i connotati maschili del proprio corpo;
che il nel corso dei colloqui con la DO.SS ha espresso Pt_1 Tes_1
l'intento di procedere nel suo percorso di transizione con la richiesta di correzione anagrafica del genere e con tutti gli interventi chirurgici neceSSri al raggiungimento di un migliore equilibrio psico- fisico;
che l'esponente avverte l'esigenza di avere documentazione coerente con il proprio aspetto, anche perché da molto tempo vive stabilmente e a tempo pieno nelle vesti di donna e come tale è conosciuta e riconosciuta.
Non si costituiva in giudizio il Pubblico Ministero.
Nel corso del giudizio il giudice istruttore ha proceduto all'audizione di parte attrice, che ha riferito:
“già dai tempi delle elementari ho manifestato i primi disagi, anche se non avevo consapevolezza e gli strumenti per interpretarli. Solo successivamente, introno ai 14 anni sono entrata in contatto con altre persone transgender che mi hanno aiutata a capire la natura del disagio. A 16 anni ho fatto coming out con gli amici e ai 18 anche con i genitori e ho poi iniziato a intraprendere il percorso di transizione che va avanti da circa tre anni. Sempre intorno ai 15-16 anni ha iniziato anche a vestirmi da donna. Mi sento sostenuta sia da amici che parenti e da 6 anni anche a livello sociali mi presento come . Sono serena e soddisfatta del mio percorso e vorrei procedere anche con Per_1
l'operazione”.
Alla prima udienza l'attrice chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione con rinuncia ai termini per memorie e il giudice istruttore tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Ritiene il Collegio che le domande svolte da meritino accoglimento nei limiti che Parte_1 seguono.
1. nato a [...] il [...], non è sposato, come risulta dal certificato di stato Parte_1 di famiglia, residenza e stato libero (doc. 2) e non ha figli.
2. Dalla relazione della dott.SS , che ha sottoposto l'attore a esame medico piscologico, Testimone_1 emerge che:
- è stata posta la diagnosi di disforia di genere, data la presenza di una marcata discrepanza, di lunga durata, tra sesso biologico e genere che la parte si attribuisce;
pagina 3 di 6 - la valutazione psicodiagnostica ed i colloqui psicologici non hanno messo in evidenza problematiche di tipo psicopatologico;
- all'esito del percorso psicoterapeutico è risultata confermata la diagnosi di disforia di genere e la consapevolezza delle implicazioni del percorso intrapreso;
- durante tutto il periodo di somministrazione della terapia ormonale la parte si è mostrata soddisfatta dei risultati raggiunti, consapevole dell'irreversibilità del percorso e desiderosa di completare la transizione del sesso, mediante modifica, anche chirurgicamente, del proprio aspetto;
- l'esecuzione degli interventi di riconversione chirurgica del sesso, oltre al riconoscimento del genere femminile, è ritenuta suscettibile di comportare un giovamento alla salute psicologica della parte ed un miglioramento della sua qualità della vita.
Tali risultanze risultano confermate dalla relazione del dott. che ha seguito il paziente Persona_2 durante la terapia ormonale.
Tutti i citati sanitari hanno ribadito la diagnosi di disforia di genere, evidenziato i buoni risultati raggiunti da nel corso del percorso di transizione e nella somministrazione della terapia Parte_1 ormonale, la piena consapevolezza del paziente in ordine all'irreversibilità del percorso, nonché
l'esistenza del desiderio di completare la transizione del sesso, mediante modifica, anche chirurgicamente, del proprio aspetto.
Il quadro sopra delineato evidenzia quindi la presenza di una diagnosi di transessualità, l'assenza in capo alla parte di disturbi psicopatologici incidenti su tale diagnosi, il carattere definitivo della scelta.
3. Ciò posto, con riferimento alla domanda volta ad ottenere la rettificazione degli atti dello stato civile, si richiamano i principi espressi nelle pronunce della Corte Costituzionale (sentenza n.221/2015) e
Corte di CaSSzione (sentenza n. 15138/15), che hanno escluso il carattere obbligatorio dell'intervento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali anatomici primari per potere ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, laddove venga accertata la serietà e definitività della scelta, la compiutezza dell'approdo finale.
In particolare, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, “il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al
pagina 4 di 6 procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
La Corte di CaSSzione, nella pronuncia sopra citata, ha affermato che le disposizioni di cui agli artt. 1
e 3 L. n. 162/84 vanno interpretate avendo presente “l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica.”
Il caso in esame rientra nel paradigma sopra delineato in quanto alla luce delle risultanze documentali sopra citate, dagli elementi emersi dall'audizione della parte, del periodo di tempo in cui è maturata la decisione di intraprendere il percorso di transizione, vi è adeguato riscontro sia del compiuto percorso di transizione da maschile a femminile, sia della serietà, verosimile definitività e irreversibilità della decisione di di cambiare genere e sesso da maschio a femmina. Parte_1
Tali elementi consentono dunque di affermare che l'attore, all'esito di un serio e consapevole processo individuale, ha acquisito una nuova e compiuta identità di genere.
Ricorrono pertanto i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 L. 164/82 per procedersi all'attribuzione anagrafica del sesso femminile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto. In conformità con quanto richiesto dall'attrice al prenome A” va sostituito il prenome
”. Persona_1
4. Per quanto riguarda la domanda di autorizzazione all'esecuzione dei trattamenti medico chirurgici, si rileva che in base alle risultanze sopra richiamate, l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali appare utile e neceSSrio al fine di dare ad una condizione di genere coerente Parte_1 con la sua intima e sostanziale identità, in modo da risolvere il marcato disagio derivante dalla discrepanza tra la sua identità biologica maschile e la sua identità psicologica femminile, da garantire alla parte una vita più serena e di favorire un inserimento sociale in sintonia con la sua naturale tendenza.
Tuttavia, occorre dare atto del fatto che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 143 del 23 luglio 2024, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 del D.lgs 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso.
pagina 5 di 6 La Corte è pervenuta a tale giudizio proprio alla luce del mutato quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, che ha portato ad escludere che le modificazioni sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano neceSSriamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento e ad affermare la sufficienza, ai fini della rettificazione, dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere emersa nel percorso seguito dalla persona intereSSta.
Orbene, nel caso in esame si è accertato che i documenti relativi ai trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati da consentono di ritenere provato il compimento di un percorso irreversibile Parte_1 di transizione, percorso che giustifica l'accoglimento della domanda di rettificazione svolta.
Pertanto, si rientra proprio nella fattispecie nella quale, secondo il giudizio della Corte Costituzionale, la pronuncia di autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis e, quindi, nell'ambito di applicazione della disposizione ritenuta illegittima per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Ne deriva che, fermo restando il diritto della parte a sottoporsi ai trattamenti chirurgici ritenuti neceSSri, va dichiarato non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione al trattamento chirurgico svolta dall'attrice.
Tenuto conto della natura della causa, le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, in composizione collegiale, nel contraddittorio delle parti, vista la L. 164/82, così provvede:
1) dispone la rettificazione dell'atto di nascita di (cognome) (nome), nato a Pt_1 Pt_1
Sondrio (SO) il 26/9/2002 (atto n. 79, parte II, Serie B anno 2002) nel senso che laddove è scritto
“sesso maschile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso femminile” e laddove è indicato il prenome del nato debba invece intendersi scritto e leggersi il prenome “ ”; Pt_1 Persona_1
2) accerta il diritto della parte a sottoporsi al trattamento medico chirurgico diretto ad adeguare i suoi caratteri sessuali esteriori maschili a quelli femminili;
3) dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione di a sottoporsi a Parte_1 trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali ai caratteri sessuali femminili per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 D.lgs
150/2011;
4) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sondrio (SO) di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge;
5) dichiara irripetibili le spese di lite.
Sondrio, così deciso nella Camera di Consiglio del 8/5/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.SS Sara Cargasacchi dott.SS Barbara Licitra
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.SS Barbara Licitra Presidente dott.SS Sara Cargasacchi Giudice Relatore dott.SS Francesca Riccardi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 62/2025 promoSS da:
(C.F. con l'avv. GIANMARCO NEGRI Parte_1 C.F._1
ATTORE/I
Contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SONDRIO
(C.F. P.IVA_1
CONVENUTO/I
Oggetto: domanda di riconoscimento del genere ex artt. 1 L. 164/82 e 31 D. L.vo 150/11
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Sondrio di rettificare l'atto di nascita di Pt_1
(atto n. 79, parte 2, Serie B, anno 2002), facendo constare, per mezzo di annotazioni, che il
[...] sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “femminile” e come “ ” e non altrimenti, di darne comunicazione al Comune di Persona_1 residenza e di provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
pagina 1 di 6 - accertare con sentenza il diritto di di sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici Parte_1 che riterrà neceSSri per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da maschili a femminili;
- ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Sondrio di comunicare l'emananda Sentenza, decorso il termine per il suo paSSggio in giudicato, al Comune di Sondrio, affinché l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari.”
MOTIVI della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Sondrio, ha formulato domanda diretta ad ottenere la domanda di rettifica dell'attribuzione del Parte_1 sesso e ha chiesto di essere autorizzato al trattamento medico chirurgico diretto ad adeguare i suoi caratteri sessuali esteriori maschili a quelli femminili.
In particolare parte attrice ha allegato: di non essere sposato e non avere figli;
che fin dall'infanzia ha manifestato atteggiamenti e curiosità tipicamente femminili, esprimendo malessere nei confronti del proprio corpo che avvertiva non corrisponderle;
che il periodo della pubertà è stato vissuto dall'esponente con profondo disagio;
che in seguito ad una sempre più profonda presa di consapevolezza rispetto alla propria identità di genere, nel febbraio 2023, l'esponente si è rivolto alla
DO.SS , Psicologa operante presso l'Ospedale Niguarda di Milano, con la richiesta di Testimone_1 una consulenza psicologica finalizzata a valutare la sussistenza delle indicazioni per l'avvio della terapia ormonale femminilizzante;
che la DO.SS ha così sottoposto l'attore ad una serie di Tes_1 colloqui clinici, di tests e questionari, anche al fine di rilevare possibili quadri psicopatologici, in esito ai quali ha ritenuto sussistessero le condizioni per formulare la diagnosi di disforia di genere (doc. 3); che di contro, non sono state rilevate condizioni ostative all'avvio della terapia ormonale ed al contempo sono stati esclusi quadri psicopatologici che potessero costituire una controindicazione al percorso medico di transizione;
che su questi presupposti, e dopo aver ottenuto dalla DO.SS Tes_1 il relativo nulla osta, ha preso avvio nell'ottobre 2023 la terapia ormonale femminillizante, avvenuta sotto il controllo ed il monitoraggio del DO. Medico endocrinologo anch'esso operante Persona_2 presso l'Ospedale Niguarda di Milano (doc. 4); che per tutta la durata del percorso iniziato e portato avanti con i predetti professionisti, parte attrice ha dimostrato di vivere ormai da diverso tempo come donna, di presentarsi, di essere riconosciuta e di essere considerata come tale anche dagli altri, sperimentando accettazione, in ogni ambiente della via quotidiana;
che sul piano strettamente medico, è stato dato atto dell'assenza di controindicazioni alla prosecuzione della terapia ormonale e delle positive ripercussioni di tali esiti rispetto al tono dell'umore e alla percezione di sé della parte attrice;
che secondo le relazioni degli specialisti che l'hanno sin qui seguito, l'esponente risulta a tutt'oggi pienamente adattato e ben integrato nel suo ruolo al femminile, con affermazione in tal senso nell'ambito di tutti i contesti sociali in cui si relaziona. A tanto ha indubbiamente contribuito la terapia ormonale, avendo ridotto, quest'ultima, il disagio legato all'incongruenza di genere e permesso un pagina 2 di 6 iniziale riallineamento dell'identità fisica con quella psichica;
che in ragione del percorso di transizione intrapreso, parte attrice ha quindi condotto un'esistenza sempre più serena, in cui tutti hanno compreso ed accettato la sua scelta, offrendo il proprio sostegno ed identificandola da tempo con il prenome
”, ovvero rivolgendosi alla steSS mediante l'utilizzo di pronomi e aggettivi di tipo Persona_1 femminili;
che le uniche aree di disagio rimaste sono quelle legate all'imbarazzo ed alle difficoltà di doversi presentare al mondo con documentazione anagrafica divergente e nel rapporto con i connotati maschili del proprio corpo;
che il nel corso dei colloqui con la DO.SS ha espresso Pt_1 Tes_1
l'intento di procedere nel suo percorso di transizione con la richiesta di correzione anagrafica del genere e con tutti gli interventi chirurgici neceSSri al raggiungimento di un migliore equilibrio psico- fisico;
che l'esponente avverte l'esigenza di avere documentazione coerente con il proprio aspetto, anche perché da molto tempo vive stabilmente e a tempo pieno nelle vesti di donna e come tale è conosciuta e riconosciuta.
Non si costituiva in giudizio il Pubblico Ministero.
Nel corso del giudizio il giudice istruttore ha proceduto all'audizione di parte attrice, che ha riferito:
“già dai tempi delle elementari ho manifestato i primi disagi, anche se non avevo consapevolezza e gli strumenti per interpretarli. Solo successivamente, introno ai 14 anni sono entrata in contatto con altre persone transgender che mi hanno aiutata a capire la natura del disagio. A 16 anni ho fatto coming out con gli amici e ai 18 anche con i genitori e ho poi iniziato a intraprendere il percorso di transizione che va avanti da circa tre anni. Sempre intorno ai 15-16 anni ha iniziato anche a vestirmi da donna. Mi sento sostenuta sia da amici che parenti e da 6 anni anche a livello sociali mi presento come . Sono serena e soddisfatta del mio percorso e vorrei procedere anche con Per_1
l'operazione”.
Alla prima udienza l'attrice chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione con rinuncia ai termini per memorie e il giudice istruttore tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Ritiene il Collegio che le domande svolte da meritino accoglimento nei limiti che Parte_1 seguono.
1. nato a [...] il [...], non è sposato, come risulta dal certificato di stato Parte_1 di famiglia, residenza e stato libero (doc. 2) e non ha figli.
2. Dalla relazione della dott.SS , che ha sottoposto l'attore a esame medico piscologico, Testimone_1 emerge che:
- è stata posta la diagnosi di disforia di genere, data la presenza di una marcata discrepanza, di lunga durata, tra sesso biologico e genere che la parte si attribuisce;
pagina 3 di 6 - la valutazione psicodiagnostica ed i colloqui psicologici non hanno messo in evidenza problematiche di tipo psicopatologico;
- all'esito del percorso psicoterapeutico è risultata confermata la diagnosi di disforia di genere e la consapevolezza delle implicazioni del percorso intrapreso;
- durante tutto il periodo di somministrazione della terapia ormonale la parte si è mostrata soddisfatta dei risultati raggiunti, consapevole dell'irreversibilità del percorso e desiderosa di completare la transizione del sesso, mediante modifica, anche chirurgicamente, del proprio aspetto;
- l'esecuzione degli interventi di riconversione chirurgica del sesso, oltre al riconoscimento del genere femminile, è ritenuta suscettibile di comportare un giovamento alla salute psicologica della parte ed un miglioramento della sua qualità della vita.
Tali risultanze risultano confermate dalla relazione del dott. che ha seguito il paziente Persona_2 durante la terapia ormonale.
Tutti i citati sanitari hanno ribadito la diagnosi di disforia di genere, evidenziato i buoni risultati raggiunti da nel corso del percorso di transizione e nella somministrazione della terapia Parte_1 ormonale, la piena consapevolezza del paziente in ordine all'irreversibilità del percorso, nonché
l'esistenza del desiderio di completare la transizione del sesso, mediante modifica, anche chirurgicamente, del proprio aspetto.
Il quadro sopra delineato evidenzia quindi la presenza di una diagnosi di transessualità, l'assenza in capo alla parte di disturbi psicopatologici incidenti su tale diagnosi, il carattere definitivo della scelta.
3. Ciò posto, con riferimento alla domanda volta ad ottenere la rettificazione degli atti dello stato civile, si richiamano i principi espressi nelle pronunce della Corte Costituzionale (sentenza n.221/2015) e
Corte di CaSSzione (sentenza n. 15138/15), che hanno escluso il carattere obbligatorio dell'intervento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali anatomici primari per potere ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, laddove venga accertata la serietà e definitività della scelta, la compiutezza dell'approdo finale.
In particolare, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, “il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al
pagina 4 di 6 procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
La Corte di CaSSzione, nella pronuncia sopra citata, ha affermato che le disposizioni di cui agli artt. 1
e 3 L. n. 162/84 vanno interpretate avendo presente “l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica.”
Il caso in esame rientra nel paradigma sopra delineato in quanto alla luce delle risultanze documentali sopra citate, dagli elementi emersi dall'audizione della parte, del periodo di tempo in cui è maturata la decisione di intraprendere il percorso di transizione, vi è adeguato riscontro sia del compiuto percorso di transizione da maschile a femminile, sia della serietà, verosimile definitività e irreversibilità della decisione di di cambiare genere e sesso da maschio a femmina. Parte_1
Tali elementi consentono dunque di affermare che l'attore, all'esito di un serio e consapevole processo individuale, ha acquisito una nuova e compiuta identità di genere.
Ricorrono pertanto i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 L. 164/82 per procedersi all'attribuzione anagrafica del sesso femminile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto. In conformità con quanto richiesto dall'attrice al prenome A” va sostituito il prenome
”. Persona_1
4. Per quanto riguarda la domanda di autorizzazione all'esecuzione dei trattamenti medico chirurgici, si rileva che in base alle risultanze sopra richiamate, l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali appare utile e neceSSrio al fine di dare ad una condizione di genere coerente Parte_1 con la sua intima e sostanziale identità, in modo da risolvere il marcato disagio derivante dalla discrepanza tra la sua identità biologica maschile e la sua identità psicologica femminile, da garantire alla parte una vita più serena e di favorire un inserimento sociale in sintonia con la sua naturale tendenza.
Tuttavia, occorre dare atto del fatto che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 143 del 23 luglio 2024, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 del D.lgs 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso.
pagina 5 di 6 La Corte è pervenuta a tale giudizio proprio alla luce del mutato quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, che ha portato ad escludere che le modificazioni sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano neceSSriamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento e ad affermare la sufficienza, ai fini della rettificazione, dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere emersa nel percorso seguito dalla persona intereSSta.
Orbene, nel caso in esame si è accertato che i documenti relativi ai trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati da consentono di ritenere provato il compimento di un percorso irreversibile Parte_1 di transizione, percorso che giustifica l'accoglimento della domanda di rettificazione svolta.
Pertanto, si rientra proprio nella fattispecie nella quale, secondo il giudizio della Corte Costituzionale, la pronuncia di autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis e, quindi, nell'ambito di applicazione della disposizione ritenuta illegittima per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Ne deriva che, fermo restando il diritto della parte a sottoporsi ai trattamenti chirurgici ritenuti neceSSri, va dichiarato non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione al trattamento chirurgico svolta dall'attrice.
Tenuto conto della natura della causa, le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, in composizione collegiale, nel contraddittorio delle parti, vista la L. 164/82, così provvede:
1) dispone la rettificazione dell'atto di nascita di (cognome) (nome), nato a Pt_1 Pt_1
Sondrio (SO) il 26/9/2002 (atto n. 79, parte II, Serie B anno 2002) nel senso che laddove è scritto
“sesso maschile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso femminile” e laddove è indicato il prenome del nato debba invece intendersi scritto e leggersi il prenome “ ”; Pt_1 Persona_1
2) accerta il diritto della parte a sottoporsi al trattamento medico chirurgico diretto ad adeguare i suoi caratteri sessuali esteriori maschili a quelli femminili;
3) dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione di a sottoporsi a Parte_1 trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali ai caratteri sessuali femminili per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 D.lgs
150/2011;
4) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sondrio (SO) di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge;
5) dichiara irripetibili le spese di lite.
Sondrio, così deciso nella Camera di Consiglio del 8/5/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.SS Sara Cargasacchi dott.SS Barbara Licitra
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