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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/04/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 10 aprile 2025 avanti al
Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al N. 2271/23 R.G., promossa da
Parte_1
(Avv.ti L. Pizzigoni e A. Pesenti)
CONTRO
CP_1
(Avv.ti D. Dirutigliano e L. Ropolo)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 e 127 ter c.p.c., viste le conclusioni delle parti e le note di trattazione scritta, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Pt_1 conveniva in giudizio, dinanzi al
[...]
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, la per sentir CP_1 accertare l'illegittimità del licenziamento comunicatogli con lettera del 27.3.2023 e sentirla condannare alla reintegrazione ed al risarcimento del danno ed art. 18 L.
300/70.
A fondamento di tale pretesa il ricorrente, premesso di essere stato assunto dalla l'8.7.2002 come operaio ed CP_1 inquadramento al livello B1 CCNL meccanici industria, riferiva di aver sempre avuto, nel corso delle visite mediche periodiche, il riconoscimento di problematiche alla cefalea a grappolo.
Il nel precisare che negli ultimi Pt_1 anni era stato addetto al trattamento termico, sosteneva di essere stato assegnato a mansioni di addetto alla fresa, peggiorative delle sue condizioni di salute, in quanto svolte sempre in posizione eretta sono sottoposizione a fortissimo rumore.
Il ricorrente dava quindi atto che la cefalea a grappolo era peggiorata, cosa che aveva determinato svariate assenze per malattia sino al raggiungimento del periodo di comporto, per il superamento del quale era stato licenziato con comunicazione del
27.3.2023.
Il nel sostenere di essere stato Pt_1 assegnato a mansioni particolarmente rumorose nonostante avesse problemi con l'esposizione a rumore, affermava la responsabilità della datrice di lavoro nella causazione delle malattie che avevano portato al superamento del periodo di comporto. Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
Si costituiva regolarmente in giudizio la resistendo alla domanda di CP_1 cui chiedeva il rigetto.
La convenuta dava atto di aver eseguito costantemente la sorveglianza sanitaria, riferendo di aver sempre adibito il ricorrente a mansioni compatibili con il suo stato di salute ed escludendo che le mansioni svolte potessero essere state causa o concausa della malattia che lo aveva portato al superamento del periodo di comporto. Concludeva pertanto per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente e tramite c.t.u. medico-legale, viene decisa con sentenza all'odierna udienza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
Il ricorrente è stato assunto dalla CP_1
l'8.7.2002 come operaio ed
[...] inquadramento, nell'ultimo periodo, al livello B1 CCNL meccanici industria ed è stato licenziato per superamento del periodo di comporto con comunicazione del 27.3.2023.
Non è in contestazione l'effettivo superamento del periodo di comporto, ma solo il fatto che la malattia che l'ha determinato, ovvero la cefalea a grappolo, sia stata causata dalle mansioni svolte dal ricorrente.
In proposito, il c.t.u. nominato ha innanzi tutto chiarito che “la cefalea a grappolo è una cefalea primaria (non causata quindi da un'altra patologia) che colpisce soprattutto
i maschi tra i 20 e i 30 anni, è caratterizzata da un dolore orbitale intenso, monolaterale, della durata compresa tra 15 e 180 minuti circa senza trattamento.
Gli attacchi si manifestano in periodi attivi, denominati “grappoli”, della durata di settimane o mesi e sono intervallati da fasi di remissione della durata di mesi o anni. Gli attacchi nei periodi attivi hanno una frequenza da 1 ogni 2 giorni a 8 al giorno. La cefalea a grappolo viene detta cronica quando gli attacchi si presentano per oltre 1 anno con periodi di remissione che durano meno di 30 giorni. Le cause che danno origine alla cefalea a grappolo non sono ancora note con certezza, ma secondo diversi studi il malfunzionamento dell'ipotalamo potrebbe giocare un ruolo importante, infatti diversi studi hanno dimostrato che durante gli episodi di cefalea a grappolo l'attività dell'ipotalamo posteriore è più intensa del solito. La patologia si associa anche a una produzione di melatonina inferiore rispetto alla norma
e a un'alterazione dell'ormone cortisolo, tipica dei momenti di stress-psicofisico.
Gli attacchi ricorrono spesso alla stessa ora, in particolare nel primo pomeriggio, alla sera, nelle prime ore di sonno e i grappoli presentano spesso una riattivazione periodica stagionale. Il paziente durante gli attacchi è irrequieto, agitato, incapace di autocontrollo, non riesce a stare fermo. Nelle forme episodiche
e non croniche di cefalea a grappolo
l'assunzione di alcuni farmaci può essere di aiuto per prevenire o mitigare l'insorgenza di una nuova serie di attacchi, come il litio, il cortisone, il verapamil e gli antiepilettici. La prevenzione dovrebbe iniziare il prima possibile dopo l'inizio di un nuovo grappolo. Nella cefalea a grappolo cronica può essere indicato un trattamento preventivo a lungo termine della durata di diversi mesi. Gli attacchi si trattano abitualmente con antidolorifici mirati, tra cui il sumatriptan, che viene somministrato per via sottocutanea e in 10-15 minuti attenua il dolore. In generale tutti i pazienti affetti da cefalea a grappolo dovrebbero praticare uno stile di vita sano, con un'alimentazione equilibrata e povera di alcol, senza fumare, senza assumere sostanze stupefacenti, controllando lo stress psico- fisico e mantenendo un buon ritmo sonno- veglia. Da evidenziare che ci sono alcune cause scatenanti degli attacchi di cefalea a grappolo nei soggetti predisposti, come per esempio: - consumo di alcol;
- esposizione a odori intensi e pungenti (profumi, ecc); - variazioni meteo e temperature elevate;
- attività fisica intensa;
- intenso stress emotivo;
- uso di sostanze stupefacenti;
ecc. La cefalea a grappolo è tipicamente sperimentata da soggetti dal temperamento dinamico, iperattivi, è proprio questa condizione di iperattività a conferire loro una relativa protezione dagli attacchi di cefalea. Le crisi sembrano modulate dai loro stessi ritmi: sarà sufficiente un rallentamento, una pausa e un calo della tensione per dare spazio allo scatenamento dell'attacco. Questi soggetti spesso sono forti consumatori di caffeina, sigarette, alcol e talvolta anche di sostanze illecite: si tratta di una compulsione messa in atto in parte per sostenere i ritmi elevati di iperattività e probabilmente per tamponare un'emotività tenuta sempre sotto controllo”
(v. relazione c.t.u.).
Il c.t.u. ha quindi dato atto di aver chiesto al ricorrente, anche per il tramite del suo legale, i certificati di malattia con diagnosi, “ma nonostante i solleciti, non sono pervenuti ed in ogni caso, considerando l'altra documentazione in atti e la diagnosi, non sarebbero stati utili”
(v. relazione c.t.u.).
Il c.t.u. ha quindi confermato che il Pt_1
è affetto da “cefalea ricorrente a grappolo”, dando atto che “la sintomatologia cefalgica lamentata dal ricorrente preesisteva all'assunzione e le crisi periodiche non risultano in alcun modo imputabili o scatenate dall'esposizione a rumore aziendale. Le attività disimpegnate dal sig. Pt_1
dall'assunzione e, per quanto rileva ai fini della presente causa, quelle lui affidate dal dicembre 2018 in avanti
(comprese tra 78 e 82,6 dBA) non hanno mai comportato esposizioni a rumore tale da rendere necessario l'utilizzo di DPI protettori acustici, che sono sempre stati a disposizione per coloro che volevano utilizzarli preventivamente” (v. relazione s.t.u.). Il c.t.u. ha quindi concluso affermando che “le mansioni svolte dal sig. , Pt_1
così come descritte in atti dalla CP_2
non sono stati elementi scatenanti dei riferiti episodi di cefalea a grappolo (di cui ai periodi di assenza per malattia che hanno determinato il superamento del periodo di comporto)” (v. relazione c.t.u.).
Le conclusioni cui il c.t.u. è pervenuto, adeguatamente e congruamente motivate, non sono state contestate dal ricorrente e possono essere quindi poste a base dell'odierna decisione.
Di conseguenza, non vi sono elementi per ritenere che la cefalea a grappolo che avrebbe determinato il superamento del periodo di comporto sia stata causata colpevolmente dalla datrice di lavoro, con conseguente legittimità del licenziamento intimato.
In definitiva, per tutte le ragioni esposte, unitamente considerate, la domanda non può essere accolta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, e quelle di c.t.u., liquidate con separato provvedimento, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 2271/23 R.G.:
1) Rigetta il ricorso
2) Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.800,00 per compensi professionali, oltre iva e cpa come per legge, oltre alle spese di c.t.u., liquidate con separato provvedimento.
Bergamo, 10 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 10 aprile 2025 avanti al
Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al N. 2271/23 R.G., promossa da
Parte_1
(Avv.ti L. Pizzigoni e A. Pesenti)
CONTRO
CP_1
(Avv.ti D. Dirutigliano e L. Ropolo)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 e 127 ter c.p.c., viste le conclusioni delle parti e le note di trattazione scritta, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato Pt_1 conveniva in giudizio, dinanzi al
[...]
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, la per sentir CP_1 accertare l'illegittimità del licenziamento comunicatogli con lettera del 27.3.2023 e sentirla condannare alla reintegrazione ed al risarcimento del danno ed art. 18 L.
300/70.
A fondamento di tale pretesa il ricorrente, premesso di essere stato assunto dalla l'8.7.2002 come operaio ed CP_1 inquadramento al livello B1 CCNL meccanici industria, riferiva di aver sempre avuto, nel corso delle visite mediche periodiche, il riconoscimento di problematiche alla cefalea a grappolo.
Il nel precisare che negli ultimi Pt_1 anni era stato addetto al trattamento termico, sosteneva di essere stato assegnato a mansioni di addetto alla fresa, peggiorative delle sue condizioni di salute, in quanto svolte sempre in posizione eretta sono sottoposizione a fortissimo rumore.
Il ricorrente dava quindi atto che la cefalea a grappolo era peggiorata, cosa che aveva determinato svariate assenze per malattia sino al raggiungimento del periodo di comporto, per il superamento del quale era stato licenziato con comunicazione del
27.3.2023.
Il nel sostenere di essere stato Pt_1 assegnato a mansioni particolarmente rumorose nonostante avesse problemi con l'esposizione a rumore, affermava la responsabilità della datrice di lavoro nella causazione delle malattie che avevano portato al superamento del periodo di comporto. Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
Si costituiva regolarmente in giudizio la resistendo alla domanda di CP_1 cui chiedeva il rigetto.
La convenuta dava atto di aver eseguito costantemente la sorveglianza sanitaria, riferendo di aver sempre adibito il ricorrente a mansioni compatibili con il suo stato di salute ed escludendo che le mansioni svolte potessero essere state causa o concausa della malattia che lo aveva portato al superamento del periodo di comporto. Concludeva pertanto per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente e tramite c.t.u. medico-legale, viene decisa con sentenza all'odierna udienza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
Il ricorrente è stato assunto dalla CP_1
l'8.7.2002 come operaio ed
[...] inquadramento, nell'ultimo periodo, al livello B1 CCNL meccanici industria ed è stato licenziato per superamento del periodo di comporto con comunicazione del 27.3.2023.
Non è in contestazione l'effettivo superamento del periodo di comporto, ma solo il fatto che la malattia che l'ha determinato, ovvero la cefalea a grappolo, sia stata causata dalle mansioni svolte dal ricorrente.
In proposito, il c.t.u. nominato ha innanzi tutto chiarito che “la cefalea a grappolo è una cefalea primaria (non causata quindi da un'altra patologia) che colpisce soprattutto
i maschi tra i 20 e i 30 anni, è caratterizzata da un dolore orbitale intenso, monolaterale, della durata compresa tra 15 e 180 minuti circa senza trattamento.
Gli attacchi si manifestano in periodi attivi, denominati “grappoli”, della durata di settimane o mesi e sono intervallati da fasi di remissione della durata di mesi o anni. Gli attacchi nei periodi attivi hanno una frequenza da 1 ogni 2 giorni a 8 al giorno. La cefalea a grappolo viene detta cronica quando gli attacchi si presentano per oltre 1 anno con periodi di remissione che durano meno di 30 giorni. Le cause che danno origine alla cefalea a grappolo non sono ancora note con certezza, ma secondo diversi studi il malfunzionamento dell'ipotalamo potrebbe giocare un ruolo importante, infatti diversi studi hanno dimostrato che durante gli episodi di cefalea a grappolo l'attività dell'ipotalamo posteriore è più intensa del solito. La patologia si associa anche a una produzione di melatonina inferiore rispetto alla norma
e a un'alterazione dell'ormone cortisolo, tipica dei momenti di stress-psicofisico.
Gli attacchi ricorrono spesso alla stessa ora, in particolare nel primo pomeriggio, alla sera, nelle prime ore di sonno e i grappoli presentano spesso una riattivazione periodica stagionale. Il paziente durante gli attacchi è irrequieto, agitato, incapace di autocontrollo, non riesce a stare fermo. Nelle forme episodiche
e non croniche di cefalea a grappolo
l'assunzione di alcuni farmaci può essere di aiuto per prevenire o mitigare l'insorgenza di una nuova serie di attacchi, come il litio, il cortisone, il verapamil e gli antiepilettici. La prevenzione dovrebbe iniziare il prima possibile dopo l'inizio di un nuovo grappolo. Nella cefalea a grappolo cronica può essere indicato un trattamento preventivo a lungo termine della durata di diversi mesi. Gli attacchi si trattano abitualmente con antidolorifici mirati, tra cui il sumatriptan, che viene somministrato per via sottocutanea e in 10-15 minuti attenua il dolore. In generale tutti i pazienti affetti da cefalea a grappolo dovrebbero praticare uno stile di vita sano, con un'alimentazione equilibrata e povera di alcol, senza fumare, senza assumere sostanze stupefacenti, controllando lo stress psico- fisico e mantenendo un buon ritmo sonno- veglia. Da evidenziare che ci sono alcune cause scatenanti degli attacchi di cefalea a grappolo nei soggetti predisposti, come per esempio: - consumo di alcol;
- esposizione a odori intensi e pungenti (profumi, ecc); - variazioni meteo e temperature elevate;
- attività fisica intensa;
- intenso stress emotivo;
- uso di sostanze stupefacenti;
ecc. La cefalea a grappolo è tipicamente sperimentata da soggetti dal temperamento dinamico, iperattivi, è proprio questa condizione di iperattività a conferire loro una relativa protezione dagli attacchi di cefalea. Le crisi sembrano modulate dai loro stessi ritmi: sarà sufficiente un rallentamento, una pausa e un calo della tensione per dare spazio allo scatenamento dell'attacco. Questi soggetti spesso sono forti consumatori di caffeina, sigarette, alcol e talvolta anche di sostanze illecite: si tratta di una compulsione messa in atto in parte per sostenere i ritmi elevati di iperattività e probabilmente per tamponare un'emotività tenuta sempre sotto controllo”
(v. relazione c.t.u.).
Il c.t.u. ha quindi dato atto di aver chiesto al ricorrente, anche per il tramite del suo legale, i certificati di malattia con diagnosi, “ma nonostante i solleciti, non sono pervenuti ed in ogni caso, considerando l'altra documentazione in atti e la diagnosi, non sarebbero stati utili”
(v. relazione c.t.u.).
Il c.t.u. ha quindi confermato che il Pt_1
è affetto da “cefalea ricorrente a grappolo”, dando atto che “la sintomatologia cefalgica lamentata dal ricorrente preesisteva all'assunzione e le crisi periodiche non risultano in alcun modo imputabili o scatenate dall'esposizione a rumore aziendale. Le attività disimpegnate dal sig. Pt_1
dall'assunzione e, per quanto rileva ai fini della presente causa, quelle lui affidate dal dicembre 2018 in avanti
(comprese tra 78 e 82,6 dBA) non hanno mai comportato esposizioni a rumore tale da rendere necessario l'utilizzo di DPI protettori acustici, che sono sempre stati a disposizione per coloro che volevano utilizzarli preventivamente” (v. relazione s.t.u.). Il c.t.u. ha quindi concluso affermando che “le mansioni svolte dal sig. , Pt_1
così come descritte in atti dalla CP_2
non sono stati elementi scatenanti dei riferiti episodi di cefalea a grappolo (di cui ai periodi di assenza per malattia che hanno determinato il superamento del periodo di comporto)” (v. relazione c.t.u.).
Le conclusioni cui il c.t.u. è pervenuto, adeguatamente e congruamente motivate, non sono state contestate dal ricorrente e possono essere quindi poste a base dell'odierna decisione.
Di conseguenza, non vi sono elementi per ritenere che la cefalea a grappolo che avrebbe determinato il superamento del periodo di comporto sia stata causata colpevolmente dalla datrice di lavoro, con conseguente legittimità del licenziamento intimato.
In definitiva, per tutte le ragioni esposte, unitamente considerate, la domanda non può essere accolta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, e quelle di c.t.u., liquidate con separato provvedimento, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 2271/23 R.G.:
1) Rigetta il ricorso
2) Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.800,00 per compensi professionali, oltre iva e cpa come per legge, oltre alle spese di c.t.u., liquidate con separato provvedimento.
Bergamo, 10 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini