Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 18/02/2026, n. 1074
CGT2
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione del beneficio di preventiva escussione del cedente

    La Corte ha ritenuto fondata la censura, evidenziando che l'iscrizione di ipoteca non costituisce di per sé escussione e che l'Agenzia delle Entrate non ha fornito prova adeguata dell'incapienza del patrimonio del cedente, elemento necessario per agire nei confronti del cessionario. Pertanto, l'appello è stato accolto e l'atto di intimazione annullato.

  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica delle cartelle di pagamento

    Il giudice di primo grado aveva ritenuto procedibile l'azione amministrativa sulla base della notifica tempestiva effettuata nei confronti di uno dei condebitori in solido, richiamando l'art. 1310 c.c. e la giurisprudenza di Cassazione (n. 26346/2021). La Corte di secondo grado, pur non riformando esplicitamente questo punto, lo ha considerato assorbito dalla fondatezza della censura relativa alla preventiva escussione.

  • Altro
    Responsabilità del cessionario limitata al valore dell'azienda acquisita

    Questo argomento è stato ritenuto assorbito dalla decisione principale sull'accoglimento del ricorso per violazione del beneficio di preventiva escussione.

  • Altro
    Prescrizione del debito tributario

    Questo argomento è stato ritenuto assorbito dalla decisione principale sull'accoglimento del ricorso per violazione del beneficio di preventiva escussione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 18/02/2026, n. 1074
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 1074
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

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