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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 05/03/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione seconda civile
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Petrolo, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 3999/2021 R.G.A.C. vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Osvaldo A. Rocca (c.f.: ) ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio legale, in Cosenza alla Via G.
Mancini Pal. giusta procura in atti;
Controparte_1
-attrice-
E
(c.f.: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
suo legale rapp.te pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso la quale elettivamente domicilia;
-convenuto –
Oggetto: risarcimento danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 27.09.2024 i procuratori delle parti, come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, hanno precisato le proprie conclusioni dinanzi al Giudice, che ha assegnato la causa a sentenza, concedendo, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e il termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in Parte_1 giudizio il (già Controparte_3 Controparte_4
) al fine di sentire accertare e dichiarare la responsabilità
[...] dell' , per violazione Controparte_5
delle regole di salute e sicurezza e in genere degli obblighi organizzativi, di controllo, custodia e manutenzione delle strutture, con conseguente condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
A sostegno della domanda ha esposto di essersi recata, in data 18.11.2005, presso il suddetto Istituto scolastico per giustificare un'assenza della figlia allorquando, alle ore 8,45 circa, ha subito una rovinosa caduta all'ingresso del predetto a causa della pavimentazione scivolosa, non Controparte_5
conforme alle prescrizioni antinfortunistiche, resa ancora più pericolosa dalla presenza di acqua piovana non contenuta, né segnalata e di avere, a causa di ciò, riportato la frattura pluriframmentaria del polso e del gomito destro, per come diagnosticato dal Pronto Soccorso dell'Ospedale civile di Cosenza, alle cui cure si
è rivolta nell'immediatezza dell'occorso.
Ha, inoltre, aggiunto che, dopo qualche giorno di ricovero presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia del medesimo e un periodo di Parte_2
sottoposizione a visite, esami e terapie, le è stata accertata una invalidità permanente pari al 25% ed una inabilità temporanea totale di 60 giorni e parziale di 30 giorni.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione e conclusione: - accertare la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell' Controparte_5
e, per esso, in virtù del rapporto organico, del
[...] [...]
, per i danni occorsi alla signora in seguito alla Controparte_2 Parte_1
caduta del 18.11.2005; - accogliere la domanda attrice per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento in CP_2
favore della signora della somma di euro 141.964, 50, o di quella Parte_1
diversa che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione
Pagina 2 di 6 monetaria; - condannare il convenuto al pagamento di spese e competenze, da distrarre in favore del procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c.. ”.
Si è costituito in giudizio il convenuto chiedendo l'integrale CP_2
rigetto della domanda attorea ritenuta sfornita di prova e infondata sia nell'an che nel quantum, considerato eccessivo e spropositato.
Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “Chiede all'On.le
Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, di rigettare la domanda attrice siccome infondata in fatto e in diritto”.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27/09/2024, sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. La domanda di parte attrice si rivela infondata e come tale viene rigettata.
Si premette che la responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. si configura come responsabilità presunta in capo al custode per i danni provocati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Il fondamento della predetta responsabilità deve essere, dunque, individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi.
Secondo ormai consolidata giurisprudenza, nella fattispecie disciplinata dall'art. 2051 c.c., deve individuarsi “un'ipotesi di responsabilità oggettiva in virtù della quale è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, non assumendo rilievo la condotta del custode e
l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza giacché funzione della norma è quella di imputare oggettivamente la responsabilità al soggetto che, rivestendo la qualità di custode, è in grado di controllare le modalità d'uso e di conservazione della cosa e di prevenire i rischi ad essa inerenti. Da ciò consegue che sul danneggiato incombe la prova del nesso eziologico tra la res e l'evento dannoso, mentre sul custode grava la prova liberatoria costituita dall'allegazione e dimostrazione dell'esistenza di un fattore esterno (caso fortuito, forza maggiore,
Pagina 3 di 6 fatto del terzo o dello stesso danneggiato) idoneo ad interrompere il nesso causale” (Cass. Civ., sez. III, n. 4279/2008).
Ancora più di recente, la giurisprudenza ha confermato che “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova del caso fortuito” (Cass. Civ., SS.UU., ord. n.
20943 del 30/06/2022).
Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. Civ., n. 2660/2013).
In altri termini, per quanto inerte la cosa, perché sia fonte di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., deve pur sempre avere un ruolo nel processo causale, cosa che non può affermarsi ove questa si ponga rispetto ad esso come elemento neutro o passivo o meramente terminale di una sequenza già altrove originatasi ed esauritasi.
L'evento deve, cioè, essere sempre riferibile causalmente alla cosa in custodia, non essendo sufficiente che essa figuri nel complesso dei vari elementi della complessiva sequenza terminata con l'evento stesso, ma è necessario che costituisca momento in concreto dotato di “qualificata capacità eziologica” rispetto all'evento nella sua specificità, secondo l'acquisito principio di causalità adeguata (cfr. Cass. Civ., n. 13392/2018).
Ciò posto, nel caso di specie, dalle risultanze probatorie non è emersa la sicura dimostrazione del nesso causale tra il sinistro occorso all'attrice ed il bene sottoposto alla custodia del Ministero convenuto, l'accertamento del quale è
Pagina 4 di 6 preliminare a qualunque indagine in punto di responsabilità, seppure oggettiva quale quella di cui all'art. 2051 c.c..
Ed invero nel caso in esame è del tutto mancata la prova della dinamica del sinistro, come descritta - in maniera per vero generica – dall'attrice e, conseguentemente, del nesso causale tra l'evento stesso e la cosa in custodia.
L'istruttoria, basata esclusivamente su prove documentali ed in particolare sulla nota inviata dall'Istituto scolastico in data 2 dicembre 2015 (cfr. prot. n.
9963 /A18 del 2.12.2015 – all. 9 fascicolo attrice), in assenza di richiesta alcuna di prova costituenda, non ha consentito di pervenire ad una sufficiente ed adeguata dimostrazione dell'effettivo accadimento dell'evento nei termini descritti dall'attrice.
Più in particolare, non può ritenersi raggiunta la prova certa del concreto nesso causale tra la condizione dei luoghi - neppure rappresentata fotograficamente - e l'evento e, cioè, che l'attrice sia caduta a terra proprio in conseguenza dell'accumulo di acqua piovana all'ingresso dell' , in assenza CP_5
di testimoni oculari attraverso i quali poter ricostruire la dinamica.
Come detto, la domanda attorea risulta ancorata, quanto all'assolvimento dell'onere probatorio, esclusivamente alla nota redatta dal Dirigente scolastico in riscontro alla richiesta risarcitoria ricevuta (cfr. all. 9 fascicolo attrice). Epperò, dalla suddetta comunicazione non è possibile ravvisare alcun elemento utile alla ricostruzione della dinamica, atteso che dalla stessa si evince esclusivamente che il personale in servizio è intervenuto a prestare soccorso all'attrice in un momento successivo rispetto al verificarsi del sinistro mancando, dunque, ogni riferimento a persone che abbiano assistito e riferito in ordine allo stato dei luoghi e alle modalità di accadimento del sinistro. Si legge, infatti, nella citata nota a firma della Dirigente scolastica “La scrivente, a seguito di ciò, acquisiva le dichiarazioni delle persone in servizio intervenute a prestare soccorso alla signora subito dopo l'accadimento” – cfr. all. 9 fascicolo attrice).
Per le ragioni su esposte, assorbita ogni ulteriore questione, la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Pagina 5 di 6 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, ex DM n.
147/2022, così come in dispositivo, con riferimento ai valori minimi avuto riguardo al valore della causa (scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00) ed alla complessità (bassa) nonché all'attività difensiva svolta e quindi determinate in €
2.540,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nella causa civile di secondo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e difesa respinte e assorbite, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti del Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3
liquidate in complessivi € 2.540,00 oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa come per legge.
Catanzaro, 5 marzo 2025 Il Giudice dott.ssa Alessandra Petrolo
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