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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 14/03/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7310/2023
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 7310/2023
promossa ex art. 281 decies c.p.c. da:
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. VALERIA BALDO, presso il cui studio in VERONA VIA
DOMINUTTI 20 ha eletto domicilio;
PARTE RICORRENTE contro
C.F. ), Controparte_2 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
DI PARTE RICORRENTE piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e eduzione,
a) accertata la prestazione resa e la rispondenza alla stessa della somma richiesta ai vigenti parametri forensi, condannarsi il convenuto al pagamento della somma di € 79.264,14 a titolo di onorario e spese professionali oltre interessi dalla domanda al momento del pagamento, nonché condannarsi lo stesso oltre ad una somma equamente determinata per l'attività stragiudiziale;
1 b) con la condanna del convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
MOTIVAZIONE ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem
(cfr. Cass. 3636/07; Cass. Sez. Lav. 8053 del 22/5/12 e Cass. 11199 del
4/7/12) ed evidenziato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare 'concisamente' la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.att.c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - che risultano
“…rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (Cass. n.
17145/06; Cass. Sez. 3, n. 22801 del 28/10/09; Cass. Sez. 2, n. 5241 del
04/03/11); richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella
Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti (cfr. anche, nel medesimo senso, Cass. ord. 22562 del
07/11/2016; Cass. n. 9334 del 08/05/2015);
2 richiamata la nota 13/10/16 prot. n. 5093/1.2.1/3 del Presidente della
Corte d'Appello di Venezia, che rimanda al provvedimento 14/9/16 del primo Presidente della Corte di Cassazione sulla motivazione sintetica dei provvedimenti civili;
richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo ex art. 281 decies e ss. c.p.c.; dato atto che, nonostante la regolare notificazione del ricorso introduttivo, parte resistente non si è costituita in causa ed è stata dichiarata contumace;
ritenuto, nel merito, che la domanda attorea merita accoglimento per quanto di ragione;
osservato, invero, che:
1) l'incarico professionale è sufficientemente provato in causa, come risulta sia dalla sottoscrizione della procura ad litem da parte del Sig.
sia dalle numerose comunicazioni intervenute tra il medesimo CP_2 ed il difensore nel corso dello svolgimento dell'attività (cfr. documenti allegati al ricorso introduttivo);
2) l'adempimento dell'incarico professionale, attraverso lo svolgimento dell'attività difensiva, è parimenti documentato in causa, come si ricava dalla copiosa documentazione prodotta in atti attestante l'avvenuta assistenza legale resa sia sul piano giudiziale che su quello stragiudiziale;
osservato, quanto al diritto al compenso dell'avvocato, che l'art. 13 comma
6 della L. 247/12 dispone che, nel caso in cui compenso non sia stato determinato in forma scritta o non vi sia un accordo tra le parti, trovino applicazione i parametri ministeriali, che attualmente sono previsti dal
D.M. 55/14 e successive modificazioni;
osservato che, nel caso di specie, il valore della causa deve essere determinato in base al valore del patrimonio immobiliare oggetto della causa di divisione nella quale il professionista ha prestato la propria opera,
3 come accertato dal CTU in € 1.083.660,00 (arg. ex doc. 22 attoreo, mail del CTU Arch. ) con conseguente applicazione dello scaglione € Per_1
1.000.000 -€ 2.000.000; osservato, quanto all'individuazione dei parametri ministeriali (massimi, medi o minimi), che il ricorrente non ha in alcun modo illustrato le ragioni per le quali quantifica il compenso sulla base dei parametri massimi, sicché il compenso va calcolato sulla base dei parametri medi;
osservato che, applicando all'attività svolta i parametri ministeriali medi
(sul sopra detto scaglione di valore) con riferimento a tutte le fasi (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisoria con l'aumento per intervenuta conciliazione: arg ex doc. 28, mail di di restituzione di CP_2
accordo conciliativo sottoscritto per accettazione), il compenso spettante all'istante per l'attività giudiziale è pari a € 37.951,00, oltre accessori di legge;
osservato, poi, che parte ricorrente ha documentato lo svolgimento anche di attività stragiudiziale per conto del signore tradottasi CP_2 quantomeno nelle trattative per la vendita dell'immobile di Vigasio al padre dello stesso, per la divisione dei beni mobili e nell'assistenza durante il rogito dal Notaio per il trasferimento della proprietà, come da Per_2
specifica richiesta del convenuto;
osservato che tale attività stragiudiziale può essere liquidata equitativamente applicando al valore dell'immobile venduto (cfr. doc. 28 attoreo) i parametri ministeriali ex D.M. 55 14 e successive modificazioni per l'attività stragiudiziale, ai valori medi, per un compenso complessivo pari a € 4.536,00, oltre accessori di legge;
osservato che il resistente, rimasto contumace, si è del tutto disinteressato di fornire in causa una versione dei fatti diversa da quella offerta da parte ricorrente o la prova del pagamento dei compensi professionali, mentre le
4 deduzioni di cui al ricorso risultano confermate dalla documentazione versata in atti da parte ricorrente;
ritenuto, pertanto, che la domanda attorea vada accolta per quanto di ragione, con la condanna del resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 37.951,00 nonché di € 4.536,00, il tutto oltre spese generali forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
osservato che le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base ai valori medi del D.M. 55/14 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa come prospettato nel ricorso introduttivo e dell'attività concretamente svolta (fasi introduttiva e di studio al 100% e fase decisoria al 50% per la intervenuta discussione orale con richiamo al ricorso introduttivo);
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 281 terdecies e sexies, 3 comma, c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede: in accoglimento del ricorso, condanna al pagamento in Controparte_2
favore di parte ricorrente di: Controparte_1
-€ 37.951,00 oltre spese generali forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
-€ 4.536,00 oltre spese generali forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
Condanna il resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 5.243,50 per compensi e € 759,00 per spese, oltre rimborso forfettario 15%, IVA come per legge e CPA.
5 Verona, 13/03/2025
Il Giudice
Dr. Eugenia Tommasi di Vignano
6
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 7310/2023
promossa ex art. 281 decies c.p.c. da:
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. VALERIA BALDO, presso il cui studio in VERONA VIA
DOMINUTTI 20 ha eletto domicilio;
PARTE RICORRENTE contro
C.F. ), Controparte_2 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
DI PARTE RICORRENTE piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e eduzione,
a) accertata la prestazione resa e la rispondenza alla stessa della somma richiesta ai vigenti parametri forensi, condannarsi il convenuto al pagamento della somma di € 79.264,14 a titolo di onorario e spese professionali oltre interessi dalla domanda al momento del pagamento, nonché condannarsi lo stesso oltre ad una somma equamente determinata per l'attività stragiudiziale;
1 b) con la condanna del convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
MOTIVAZIONE ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem
(cfr. Cass. 3636/07; Cass. Sez. Lav. 8053 del 22/5/12 e Cass. 11199 del
4/7/12) ed evidenziato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare 'concisamente' la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.att.c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - che risultano
“…rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (Cass. n.
17145/06; Cass. Sez. 3, n. 22801 del 28/10/09; Cass. Sez. 2, n. 5241 del
04/03/11); richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella
Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti (cfr. anche, nel medesimo senso, Cass. ord. 22562 del
07/11/2016; Cass. n. 9334 del 08/05/2015);
2 richiamata la nota 13/10/16 prot. n. 5093/1.2.1/3 del Presidente della
Corte d'Appello di Venezia, che rimanda al provvedimento 14/9/16 del primo Presidente della Corte di Cassazione sulla motivazione sintetica dei provvedimenti civili;
richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo ex art. 281 decies e ss. c.p.c.; dato atto che, nonostante la regolare notificazione del ricorso introduttivo, parte resistente non si è costituita in causa ed è stata dichiarata contumace;
ritenuto, nel merito, che la domanda attorea merita accoglimento per quanto di ragione;
osservato, invero, che:
1) l'incarico professionale è sufficientemente provato in causa, come risulta sia dalla sottoscrizione della procura ad litem da parte del Sig.
sia dalle numerose comunicazioni intervenute tra il medesimo CP_2 ed il difensore nel corso dello svolgimento dell'attività (cfr. documenti allegati al ricorso introduttivo);
2) l'adempimento dell'incarico professionale, attraverso lo svolgimento dell'attività difensiva, è parimenti documentato in causa, come si ricava dalla copiosa documentazione prodotta in atti attestante l'avvenuta assistenza legale resa sia sul piano giudiziale che su quello stragiudiziale;
osservato, quanto al diritto al compenso dell'avvocato, che l'art. 13 comma
6 della L. 247/12 dispone che, nel caso in cui compenso non sia stato determinato in forma scritta o non vi sia un accordo tra le parti, trovino applicazione i parametri ministeriali, che attualmente sono previsti dal
D.M. 55/14 e successive modificazioni;
osservato che, nel caso di specie, il valore della causa deve essere determinato in base al valore del patrimonio immobiliare oggetto della causa di divisione nella quale il professionista ha prestato la propria opera,
3 come accertato dal CTU in € 1.083.660,00 (arg. ex doc. 22 attoreo, mail del CTU Arch. ) con conseguente applicazione dello scaglione € Per_1
1.000.000 -€ 2.000.000; osservato, quanto all'individuazione dei parametri ministeriali (massimi, medi o minimi), che il ricorrente non ha in alcun modo illustrato le ragioni per le quali quantifica il compenso sulla base dei parametri massimi, sicché il compenso va calcolato sulla base dei parametri medi;
osservato che, applicando all'attività svolta i parametri ministeriali medi
(sul sopra detto scaglione di valore) con riferimento a tutte le fasi (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisoria con l'aumento per intervenuta conciliazione: arg ex doc. 28, mail di di restituzione di CP_2
accordo conciliativo sottoscritto per accettazione), il compenso spettante all'istante per l'attività giudiziale è pari a € 37.951,00, oltre accessori di legge;
osservato, poi, che parte ricorrente ha documentato lo svolgimento anche di attività stragiudiziale per conto del signore tradottasi CP_2 quantomeno nelle trattative per la vendita dell'immobile di Vigasio al padre dello stesso, per la divisione dei beni mobili e nell'assistenza durante il rogito dal Notaio per il trasferimento della proprietà, come da Per_2
specifica richiesta del convenuto;
osservato che tale attività stragiudiziale può essere liquidata equitativamente applicando al valore dell'immobile venduto (cfr. doc. 28 attoreo) i parametri ministeriali ex D.M. 55 14 e successive modificazioni per l'attività stragiudiziale, ai valori medi, per un compenso complessivo pari a € 4.536,00, oltre accessori di legge;
osservato che il resistente, rimasto contumace, si è del tutto disinteressato di fornire in causa una versione dei fatti diversa da quella offerta da parte ricorrente o la prova del pagamento dei compensi professionali, mentre le
4 deduzioni di cui al ricorso risultano confermate dalla documentazione versata in atti da parte ricorrente;
ritenuto, pertanto, che la domanda attorea vada accolta per quanto di ragione, con la condanna del resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 37.951,00 nonché di € 4.536,00, il tutto oltre spese generali forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
osservato che le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base ai valori medi del D.M. 55/14 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa come prospettato nel ricorso introduttivo e dell'attività concretamente svolta (fasi introduttiva e di studio al 100% e fase decisoria al 50% per la intervenuta discussione orale con richiamo al ricorso introduttivo);
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 281 terdecies e sexies, 3 comma, c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede: in accoglimento del ricorso, condanna al pagamento in Controparte_2
favore di parte ricorrente di: Controparte_1
-€ 37.951,00 oltre spese generali forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
-€ 4.536,00 oltre spese generali forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
Condanna il resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 5.243,50 per compensi e € 759,00 per spese, oltre rimborso forfettario 15%, IVA come per legge e CPA.
5 Verona, 13/03/2025
Il Giudice
Dr. Eugenia Tommasi di Vignano
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