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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/09/2025, n. 4561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4561 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale Dott. Salvatore
Gentile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12352 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
(C.F. , nato a [...], il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in Vico Cernaia n. 5 p. 0, ed elettivamente domiciliato in Troina (EN), in via Carlo Marx n. 2, presso lo studio dell'Avv. Antonino Mancuso, da cui è rappresentato e difeso per procura come in atti
- ATTORE -
E
(P.I. n. ), in persona del Sindaco pro tempore, con sede legale Controparte_1 P.IVA_1 in , Corso Margherita n. 2, ed elettivamente domiciliato in Catania, via Villaglori 71/B, presso CP_1 lo studio dell'avv. Carmelo Petronio, da cui è rappresentato e difeso per procura come in atti
- CONVENUTO –
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente a Controparte_2 C.F._2
, via Mercato numero 51, ed elettivamente domiciliata in Catania, via Vincenzo Giuffrida n. CP_1
37, presso lo studio dell'Avv. Sebastiano Astuto da cui è rappresentata e difesa per procura come in atti
- INTERVENIENTE VOLONTARIA -
OGGETTO: Usucapione.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., e pertanto si indicano le ragioni di fatto e di diritto della decisione, intendendosi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione e risposta, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 al Tribunale di Catania, il ed esponeva che il padre di esso attore – Controparte_1 _1
, nato a [...], il giorno 23.08.1930 e deceduto il 15.07.2003 - dalla metà degli anni
[...]
'50 aveva posseduto i fondi rustici siti nel Comune di Cesarò (Me), iscritti nel Catasto Terreni al foglio 37, particelle 1, 3, 25, 27, 35, 40, 51; foglio 38, particelle 4, 37 tutti di proprietà del Comune di
. CP_1
Riferiva altresì che l'attore era succeduto al padre nel possesso di detti terreni che erano recintati con filo spinato e pali in legno, pascolati da sempre con bovini fino al 2016, data in cui il aveva subito, in quei luoghi, il furto di tutto il bestiame. Pt_1
Deduce ancora che il aveva posseduto ininterrottamente, pacificamente, in Parte_1 via esclusiva e animo domini detti fondi avendoli curati e mantenuti a proprie spese senza che mai altri avessero avanzato pretese alcune nei confronti dei medesimi e di avere interesse ad ottenere il riconoscimento dell'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione, di detti terreni su cui il Pt_1 esercita il dominio sia diretto che utile dimostrandosi, pubblicamente e pacificamente quale unico, vero ed esclusivo proprietario.
Sulla scorta di tali considerazioni parte attrice rassegnava al Tribunale adito le seguenti conclusioni “…accertare e dichiarare che il sig. meglio in epigrafe qualificata, è proprietario Parte_1 esclusivo per maturata usucapione acquisitiva, degli immobili indicati in premessa;
conseguentemente, ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità. Con vittoria di spese di giudizio....”.
Si costituiva ritualmente e tempestivamente in giudizio il contestando le Controparte_1 domande attoree, chiedendone il rigetto in quanto illegittime, inammissibili oltre che del tutto infondate in fatto e in diritto.
A tal fine il convenuto preliminarmente eccepiva la nullità dell'atto di citazione in CP_1 quanto il senza legittimazione alcuna rispetto alla domanda dallo stesso formulata, Pt_1 notificava il proprio atto introduttivo a mezzo posta elettronica certificata, ma in assoluta carenza dei suoi pur minimi presupposti di legge e, per di più, senza curarsi di fornire, al momento della sua costituzione, le attestazioni e le certificazioni richieste. Inoltre, il sig. notificava l'atto Pt_1 introduttivo del presente giudizio servendosi di un recapito elettronico dell' privo Parte_2 di reale efficacia giuridica, atteso che l'indirizzo inserito dall'attore nella relata di notifica non era annoverato nell'indice degli indirizzi della Pubblica Amministrazione, per le notificazioni e le comunicazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale, ai sensi degli artt.
2 16, comma 12 e 16-ter del D.L. 179/2012. Ciò per il combinato disposto dell'articolo 149 bis c.p.c. e del D. L. n. 179 del 2012, articolo 16 ter, introdotto dalla Legge di Conversione n. 221 del 2012, che sancisce che l'indirizzo del destinatario, al quale va trasmessa la copia informatica dell'atto, è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal
Ministero della giustizia (RegInde), unicamente quello risultante da tale Registro.
Ne faceva discendere, ai sensi dell'articolo 160 c.p.c., che la notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario era nulla (Cfr. Cassazione n.
11574/2018). Aggiungeva, inoltre, che nel caso in esame, l'atto di citazione era nullo, anche a mente dell'art. 164, IV comma c.p.c., per evidente indeterminatezza della domanda in esso contenuta.
Ancora in via preliminare eccepiva la carenza di legittimazione attiva del e la carenza Pt_1 della stessa possibilità giuridica di accoglimento della domanda dal medesimo proposta, stante che l'attore aveva promosso un'azione volta all'accertamento di una maturata usucapione, ma senza considerare la concreta esistenza dei presupposti stessi del diritto, che lo stesso irritualmente aveva invocato.
Deduceva, invero, il convenuto che i terreni oggetto di domanda ricadevano nella CP_1 disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 826 e 828 cc e nella consequenziale applicazione del regime giuridico dei beni patrimoniali dell' e come tali non sottraibili alla loro Parte_2 destinazione pubblica, e pertanto non assoggettabili a pretesi diritti di terzi.
Il Comune convenuto contestava anche nel merito la domanda attorea deducendo che, in ordine poi alla paventata usucapione dei beni immobili, la domanda attorea era stata spiegata in carenza dei presupposti di legge necessari per l'accoglimento della medesima.
Parte convenuta, invero, contestava che l'attore avesse posseduto uti dominus i terreni per cui è causa, in quanto i medesimi erano stati ed erano nella disponibilità e nell'utilizzo esclusivo del
Comune di essendo destinati ad usi pubblici. Pertanto, l'eventuale possesso di detti terreni CP_1 da parte del sarebbe avvenuto vi et clam. Ciò in quanto l'attore si sarebbe impossessato Pt_1 clandestinamente e con forza dei beni e, per di più, ciò sarebbe avvenuto solo di recente e per un breve lasso di tempo.
Al riguardo l'Ente convenuto deduceva che solo il 30.9.2009, l'attore, senza avvalersi delle procedure di legge, si era illegittimamente e subdolamente intestato la proprietà delle particelle nn.
1,3,25,27,35,40 e 51, ricadenti nel foglio 37, e le nn. 4 e 37 ricadenti nel foglio 38, arrivando addirittura a trascrive, in data 30.09.2009, un proprio asserito titolo sulle dette particelle, ma senza mai legittimare la natura del diritto esercitato con la trascrizione e, comunque, senza renderlo opponibile ai terzi nelle forme di legge.
3 Dava poi conto di alcune indagini svolte dalla Polizia Giudiziaria, su mandato della competente Procura della Repubblica di Enna, all'esito delle quali erano state segnalate alcune intestazioni fittizie di terreni agricoli e boschivi di proprietà del di , a favore di CP_1 CP_1 diversi soggetti residenti nel territorio di . Verosimilmente le intestazioni fittizie erano state CP_1 poste in essere, per consentire agli utilizzatori e/o ai presunti titolari di usufruire dei fondi europei, ovvero del riconoscimento delle indennità previste dalla Regione.
Aggiungeva che, in virtù di tali circostanze, il Sindaco del aveva Controparte_1 depositato due denunce, allegate all'atto di costituzione in giudizio.
Evidenziava, ancora, che il dopo aver dichiarato la proprietà, in regime di Pt_1 comunione dei beni, delle particelle dei terreni per cui oggi è causa ne aveva cessato la titolarità e, con essa, il presunto possesso già in data 18.07.2016, ed accadeva che la titolarità catastale dei beni de quibus era stata catastalmente - misteriosamente - restituita all'Ente Comunale. Da ciò faceva discendere il convenuto che assolutamente illegittimo ed insufficiente, anche solo ratione CP_1 temporis, era da ritenere il possesso dei terreni ai fini per cui è causa.
Ciò stante che risultava chiaro che la condotta tenuta dall'attore era stata caratterizzata dalla clandestinità nella detenzione del corpus, frutto dell'uso di raggiri, che palesavano la fittizia intestazione dei beni, poi formalmente retrocessi all'Ente oggi convenuto. Tale condotta dell'attore palesava anche il riconoscimento del diritto dell' incompatibile con l'asserita volontà Parte_2 di godere del bene come proprietario e, comunque, era ostativa alla sussistenza del pur necessario animus rem sibi habendi. Ciò sul presupposto che il mero detentore del bene immobile, riconosce l'altrui proprietà, attraverso una richiesta di concessione in godimento, o, comunque, ricollocando catastalmente la proprietà nella disponibilità dell'Ente, dopo avere fittiziamente abusato del diritto, rinunziando, in tal modo, all'usucapione sotto il profilo fattuale.
Alla luce di tali circostanze di fatto, il , formulava al Tribunale le seguenti Controparte_1 conclusioni “…l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Voglia: 1) in via pregiudiziale, dichiarare
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o la nullità della domanda attorea, in ragione della carenza dei presupposti giuridici e fattuali sopra contestati, con conseguente condanna dell'attore al pagamento delle spese processuali;
2) senza recesso alcuno dalla precedente richiesta, nel merito, rigettare la domanda attorea, in quanto infondata sia in fatto sia in diritto, e, per l'effetto, condannare il al pagamento delle Parte_1 spese processuali…”.
Con atto depositato in data 5.12.18, in vista della prima udienza del 6.12.18, spiegava intervento, ex art. 105 c.p.c., deducendo che il , con avviso del Controparte_2 Controparte_1
19.4.2018, aveva avviato la procedura ad evidenza pubblica per la concessione quinquennale di 5 lotti di terreno di sua proprietà a privati e che tra i detti terreni concessi in locazione vi rientravano
4 anche quelli oggetto della domanda attorea, in parte destinate a pascolo, in parte a “seminativo arboreo” ed in parte a “bosco ceduo”.
Precisava essa interveniente che, avendone i requisiti, aveva partecipato alla procedura ad evidenza pubblica e che, all'esito della stessa, si era aggiudicata la concessione dei terreni oggetto della domanda attorea di usucapione.
Evidenziava, poi, che la al momento di immettere il proprio bestiame nei fondi CP_2 concessi dal vi aveva inaspettatamente trovato la mandria appartenente al , CP_1 Parte_1 il quale deteneva tali fondi senza titolo e dunque abusivamente.
Deduceva quindi la che tale situazione venutasi a creare stava arrecando ad essa CP_2 interveniente grave nocumento, avendo ella una notevole quantità di animali da pascolo da custodire ed allevare, era costretta a ricercare altri terreni in cui collocare provvisoriamente il proprio bestiame, al fine di evitarne la moria e dunque per arginare le perdite economiche riconnesse all'impossibilità di pascolo.
In punto di diritto, preliminarmente, dava conto della sussistenza dell'interesse all'intervento rilevando che essendosi la medesima aggiudicata - come attestato dall'atto di aggiudicazione del 14 giugno 2018 - la procedura bandita dal per l'affidamento Controparte_1 in concessione dei lotti oggetto della presente controversia, di cui parte attrice assume l'intervenuta usucapione in suo favore, la aveva interesse ad opporsi all'accoglimento delle domande e CP_2 delle richieste formulate da parte attrice.
Nel merito contestava la fondatezza della domanda attorea rilevando che i lotti di terreno oggetto di domanda, avevano natura di beni demaniali appartenenti al patrimonio pubblico e pertanto inusucapibili, in quanto destinati a finalità di pubblico interesse.
Osservava che la procedura bandita dal Comune per il loro affidamento ne era stato un chiaro sintomo, avendo l'amministrazione comunale convenuta inteso disporre proficuamente di tali beni al fine di incentivare l'attività pastorizia sul territorio comunale e dunque l'economia locale.
Aggiungeva che il nell'anno 2016, accortosi, all'esito di alcuni controlli sul territorio, CP_1 che i lotti per cui è causa risultavano inspiegabilmente intestati al - senza che tuttavia fosse Pt_1 mai stato avviato alcun procedimento amministrativo per la sdemanializzazione dei beni in questione e/o ai fini della loro alienazione – aveva provveduto a reintestarsi le contestate particelle, con ciò manifestando l'intento di trattenerle per sé e dunque di disporne utilmente nell'interesse della collettività; anche in vista della futura procedura selettiva per la loro concessione (poi di fatto svoltasi nel 2018).
Deduceva ancora che l'attore deteneva abusivamente i terreni in contestazione che si trovavano in stato di incuria e non destinati, nemmeno in parte, alla coltivazione, sebbene dallo
5 stesso avviso di gara si poteva evincere che la loro vocazione era anche quella seminativa oltre che boschiva (trovandosi tali fondi nel Parco dei Nebrodi).
Riferiva, poi, che non corrispondevano al vero le affermazioni attoree secondo cui tali lotti sarebbero stati “da sempre” destinati al pascolo dei bovini e che sarebbero da tempo immemorabile delimitati con filo spinato e/o palizzate in legno.
Al riguardo la interveniente asseriva che i bovini vi sono stati immessi dal solo da Pt_1 ultimo e se una delimitazione vi era, di certo era stata apposta da poco tempo, in considerazione della recente introduzione abusiva della mandria dell'attore (ed al fine di evitare che questa si disperdesse). Peraltro, aggiungeva, che parte attrice non aveva offerto alcuna prova a supporto dell'asserito possesso ultraventennale dei fondi per cui è causa, essendosi limitata ad effettuare labiali asserzioni sul consolidamento del suo diritto, senza tuttavia offrire un concreto riscontro probatorio a loro supporto.
Concludeva quindi chiedendo al Tribunale “…contrariis reiectis: a) rigettare le domande proposte da parte attrice, poiché infondate in fatto e in diritto;
b) condannarla al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio…”.
Instaurato quindi il contraddittorio, alla prima udienza, d'ufficio veniva disposta la mediazione obbligatoria che veniva esperita con esito negativo. Venivano chiesti e concessi i termini ex art. 183 6^ comma c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie, e la causa – che subiva diversi differimenti anche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid 19 e per l'assunzione dei testi
- veniva istruita mediante produzione documentale delle parti ed espletamento, appunto, della prova per testi.
Terminata l'attività istruttoria il procedimento, a scioglimento di riserva assunta all'udienza del 27 Marzo 2025, con ordinanza del 29.4.25, veniva assegnato a sentenza, con concessione dei termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica decorrenti dalla comunicazione alle parti del provvedimento.
RITENUTO IN DIRITTO
L'attore ha proposto domanda di usucapione del diritto di proprietà di immobili (terreni), ai sensi dell'art. 1158 c.c., che tuttavia non può trovare accoglimento.
Preliminarmente va osservato che la domanda attorea è procedibile essendo stato, su ordine di questo decidente, esperito il tentativo obbligatorio di mediazione previsto dall'art. 5 comma 1-bis
D. Lgs.
4.3.2010 n. 28 definito con esito negativo (per come risulta dalla documentazione allegata in atti).
6 Ancora preliminarmente, si deve osservare che parte attrice ha, correttamente, individuato il proprio contraddittore nel , intestatario dei beni oggetto di causa. Controparte_1
Sempre in via preliminare deve ritenersi infonda l'eccezione di nullità della citazione sollevata dal convenuto sul presupposto che parte attrice ha provveduto alla notificazione, CP_1 via pec, della citazione servendosi di un recapito elettronico dell' privo di reale Parte_2 efficacia giuridica, atteso che l'indirizzo inserito dall'attore nella relata di notifica non era inserito nell'indice degli indirizzi della Pubblica Amministrazione, per le notificazioni e le comunicazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale.
Al riguardo per il rigetto di detta eccezione è sufficiente richiamare il granitico orientamento della giurisprudenza sia di legittimità che di merito, cui questo decidente intende dare continuità, in forza del quale, in fattispecie come quella che occupa, deve trovare applicazione il terzo comma dell'art. 156 c.p.c. secondo cui la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato.
Il principio della sanatoria processuale della nullità degli atti, in caso di raggiungimento dello scopo cui l'atto è destinato, in materia di notificazioni, consente di ritenere il vizio sanato, allorquando si abbia la prova della conoscenza dell'atto da parte del soggetto cui è diretto;
prova, di cui, senza dubbio, come avvenuto nel caso a mani, la tempestiva costituzione in giudizio costituisce chiara evidenza (cfr. tra le tante Cass. Ord n. 20039/2020, Cass. 16788/2024 e Cass. 17969/24).
Venendo all'esame della domanda attorea, va, in via generale, evidenziato che, ai fini dell'acquisto della proprietà a titolo originario per intervenuta usucapione, i fatti costitutivi della configurabilità del possesso ad usucapionem, ai sensi dell'art. 1158 c.c., sono integrati dalla necessaria sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione del bene e tali da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus.
Ed infatti, la Suprema Corte, ha chiarito che “per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena" ("ex plurimis" Cass.
n.11000/2001, Cass. n. 18392/2006, Cass. n. 362/2017), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. N. 25498/2014, Cass. n. 10894/2013, Cass. 11 maggio 1996 n. 4436,
Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).” (Ord. Sez. 6 n. 8866/2018).
7 Secondo consolidata giurisprudenza chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova rigorosa di tutti gli elementi costituitivi della detta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus” ma anche dell'“animus”, elemento quest'ultimo che può essere desunto, in via presuntiva, dal primo se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà “…chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus; nella specie, quest'ultimo elemento poteva essere desunto in via presuntiva dal primo, essendo dimostrato lo svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, senza che fosse stato per contro provato che la disponibilità del bene era stata conseguita dal XXXX mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale, ovvero in forza di una convenzione ad effetti obbligatori, in maniera da vincere la presunzione di possesso di cui al primo comma dell'art. 1141 c.c. (Cass. Sez. 2, 27/09/2017, n.
22667; Cass. Sez. 2, 11/06/2010, n. 14092; Cass. Sez. 2, 06/08/2004, n. 15145).” (Cassazione Sent. Sez. 2
n. 2054/2019).
In buona sostanza la giurisprudenza ha consolidato il principio che, ai sensi dell'art. 1141 comma 1 c.c., l'animus possidendi si presume in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e non è escluso dalla consapevolezza del possessore di non avere un valido titolo che legittimi il potere, posto che l'animus possidendi consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui.
Va ancora rilevato che è ormai principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale, in tema di usucapione, l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto a titolo originario della proprietà, come detto, debba essere apprezzato con particolare rigore e ciò anche in correlazione con i precetti comunitari atteso che “…in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio della sussistenza dei presupposti per
l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale.” (Cass. Civ. n. 3487 del 06/02/2019).
Pare opportuno affrontare, in primis, l'eccezione sollevata dal relativa alla Controparte_1 presunta appartenenza dei terreni contesi al patrimonio indisponibile dell'Amministrazione
Comunale convenuta. Qualora, infatti, i beni de quibus fossero qualificati come facenti parte del patrimonio indisponibile del essi sarebbero in re ipsa inusucapibili. CP_1
8 Com'è noto, invero, i beni patrimoniali indisponibili sono beni pubblici vincolati ad una destinazione di pubblica utilità e, proprio per tale ragione, essi sono indisponibili, non potendo essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.
Più precisamente, i beni patrimoniali indisponibili di cui all'art. 826 c.c. vengono usualmente distinti in due diverse categorie: quelli indisponibili per “natura”, in quanto destinati ad un pubblico servizio in via naturale cioè in virtù delle loro caratteristiche oggettive, e quelli che, invece, necessitano di un apposito intervento che imprima loro la destinazione pubblica, dovendo dunque essere classificati come tali a fronte di una precisa volontà in tal senso espressa direttamente dalla legge o dall'Amministrazione mediante successivo provvedimento amministrativo.
Nella seconda categoria rientrano, quindi, quei beni che risultano destinati ad un pubblico servizio ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 826 c.c. e che, secondo la più recente e consolidata giurisprudenza, per essere realmente qualificati come beni patrimoniali indisponibili abbisognano, sia della manifestazione espressa di volontà dell'Amministrazione titolare del diritto reale che imprima tale destinazione mediante un provvedimento amministrativo (cd. elemento soggettivo), che dell'attuale ed effettiva destinazione del bene al pubblico servizio (cd. elemento oggettivo) (Cass. civ., Sez. II, 16 ottobre 2020, n. 22567).
In altri termini, la mera previsione dello strumento urbanistico circa la destinazione di un'area alla realizzazione di una finalità d'interesse pubblico e la relativa successiva determinazione da parte della Pubblica Amministrazione, non è elemento sufficiente per poter qualificare un bene come patrimoniale indisponibile in assenza del suddetto requisito oggettivo.
Nel caso a mani, si ritiene che parte convenuta – su cui gravava il relativo onore probatorio - non è stata in grado di fornire all'eccezione sollevata adeguato supporto probatorio;
ciò stante che dalla documentazione versata in atti dal Comune di non risultano integrati nè l'elemento CP_1 soggettivo, né quello oggettivo di cui all'art. 826 c.c..
Invero i terreni in questione, per stessa ammissione del convenuto, risultano essere CP_1 destinati a “pascolo” e a “bosco” ed in relazione ad essi parte convenuta non ha versato in atti alcuna documentazione – rectius provvedimento e/o atto amministrativo - che desse conto sia della manifestazione espressa di volontà del – nella qualità di titolare del diritto reale Controparte_1
– atta ad avere impresso tale destinazione mediante un provvedimento amministrativo (cd. elemento soggettivo); sia, a maggior ragione, che confermasse l'attuale ed effettiva destinazione dei terreni in questione, al pubblico servizio (cd. elemento oggettivo).
Ed in tal senso alcun pregio potrebbe avere la documentazione inerente la procedura ad evidenza pubblica attraverso cui il convenuto ha disposto di concedere in locazione – CP_1 evidentemente jure privatorum - a privati detti terreni.
9 Deve quindi ritenersi che i terreni oggetto della domanda di usucapione non possano essere fatti rientrare tra i beni del patrimonio indisponibile comunale e, pertanto, essendo parte del patrimonio disponibile possono essere astrattamente fatti oggetto di usucapione.
Ne deriva che, pertanto, occorre procedere oltre nell'esame della domanda attorea di usucapione, la quale, tuttavia, non può trovare accoglimento.
Nella fattispecie non può dirsi pienamente raggiunta la rigorosa prova in ordine alla sussistenza, in capo all'attore, del possesso richiesto dall'art. 1158 c.c., ovvero di un comportamento univocamente e pacificamente corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale esercitato per almeno un ventennio.
Nei propri scritti di parte, invero, l'attore ha riferito, sin dall'atto di citazione, in modo generico, di un possesso valido ai fini dell'usucapione inizialmente asseritamente esercitato dal di lui padre a partire dalla metà degli anni '50 del secolo scorso.
Tale possesso sui terreni oggetto di causa – sempre secondo le mere affermazioni labiali di parte attrice rimaste prive di riscontri probatori adeguati - sarebbe consistito nell'utilizzo di detti terreni sia per l'attività di coltivazione dei medesimi (anche se in minor parte), sia soprattutto per l'allevamento di animali che in essi sarebbe stato effettuato.
Orbene, tali assunti attorei, invero, hanno avuto solo un parziale -quanto generico ed insufficiente– riscontro nelle, peraltro, non univoche dichiarazioni rese dai testi indicati da parte attrice.
Al riguardo il teste , confermava solamente, e peraltro solo con Testimone_1 riferimento agli anni 1988-1989, che il aveva coltivato in parte i terreni in contrada Licitro e Pt_1 vi aveva fatto pascolare i propri animali.
Non più utili possono ritenersi le dichiarazioni rese dall'ulteriore teste di parte attrice
[...]
il quale, sempre con dichiarazioni del tutto generiche oltre che non puntualmente Testimone_2 inquadrabili sotto il profilo temporale – ha solo confermato che sin da ragazzino frequentava i terreni de quibus, e ne aveva talvolta avuto l'utilizzo, da parte del (padre dell'attore) e Persona_1 poi dall'attore medesimo, dietro il pagamento di prodotti in natura.
Anche le dichiarazioni del teste non hanno fornito elementi probanti Testimone_3
l'esercizio di un possesso ad usucapionem da parte dell'attore.
Detto teste riferiva di non essere “…in condizione di ricordare specificatamente se abbia eseguito dell'attività professionale in relazione alle particelle che mi sono state menzionate tuttavia posso riferire che intorno al 2000 mi occupai di predisporre una “relazione agronomica” a supporto PSR 2080/92 nell'interesse di tale signora .. se non ricordo male, è la madre dell'odierno attore che io conoscevo Per_2 Parte_1 in quanto (essendo egli Geometra) collaborava all'epoca saltuariamente con il mio studio…..Su richiesta di
10 chiarimento da parte del Giudice posso dire di non ricordare di aver mai effettuato un sopralluogo su detti terreni in quanto la mia attività professionale non lo rendeva necessario essendo documentale”.
Anche il teste non forniva dichiarazioni tali da fornire concreto Testimone_4 fondamento alle circostanze di fatto dedotte dall'attore in citazione, avendo solo riferito che “…nel
2004 sono andato nel fondo in contrada Licitro e ho chiesto all'attore se mi volesse vendere legna ma lui si rifiutò in quanto non poteva rilasciarmi l'ordine autorizzativo della forestale in quanto non era proprietario formale del fondo in questione…”.
Infine, il teste riferiva solo “…che effettivamente circa 20 anni orsono ho fatto Testimone_5 dei lavori di sistemazione di un fondo per conto dell'attore che se non ricordo male si trovava nella contrada detta “Vallonazzo” e pertanto non conosco questa contrada Licitro. Aggiungo che vicino al fondo dove ho effettuato i lavori di sistemazione vi era una casa che il diceva essere di sua proprietà” Pt_1
Orbene, come detto, nessuno dei testimoni indicati dall'attore ha rilasciato dichiarazioni tali da poter far ritenere che il abbia compiutamente adempiuto al rigoroso onere probatorio su Pt_1 di esso gravante, atteso che le, peraltro generiche, affermazioni di detti testi circa la eventuale presenza di bestiame dell'attore su detti terreni e la eventuale coltivazione di qualche porzione dei terreni medesimi sono, comunque, da sole, inidonee a fornire positiva dimostrazione dell'esercizio di un possesso esclusivo esercitato uti dominus da parte del . Parte_1
Come più volte chiarito dalla giurisprudenza, ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione, non può ritenersi sufficiente la sola coltivazione del fondo, non esprimendo, questa, di per sé sola e in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere il bene, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da ulteriori univoci indizi, i quali consentano di presumere che detta eventuale attività di coltivazione e/o di allevamento siano state svolta appunto uti dominus.
L'attività di coltivazione del fondo e l'utilizzo dello stesso per l'allevamento di animali, del resto, possono essere considerate pienamente compatibili anche con una relazione materiale tra il soggetto ed il bene fondata su un titolo convenzionale ovvero sulla mera tolleranza del proprietario, non concretizzandosi, quindi, di per sé sole, in attività idonee a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene, ciò costituendo tipica espressione del diritto di proprietà (ex multis Cassazione civile n. 4931/22; n. 1796/22 e n. 19568/21).
Da quanto sin qui osservato discende che, in assenza come nel caso oggetto del presente giudizio di ulteriori elementi quali per esempio una puntuale prova dell'avvenuta recinzione da parte dell'asserito usucapente dei fondi da almeno 20 anni, le - peraltro generiche - dichiarazioni rese dai testi di parte attrice non risultano conducenti ai fini del positivo riscontro di un possesso utile ad usucapire.
11 Mancando quindi i presupposti sostanziali per poter qualificare l'attività esercitata dall'attore sui beni oggetto di causa come utile all'usucapione, ne consegue l'irrilevanza della dedotta protrazione di dette attività (coltivazione e/o allevamento) per un periodo eventualmente anche superiore ai venti anni richiesti dalla legge.
In conclusione, ritiene questo Decidente, che parte attrice non ha adempiuto all'onere, su di essa gravante, di dimostrare la sussistenza, in capo al sia dell'animus che del corpus Pt_1 dell'asserito possesso richiesti dalla normativa de qua, né in modo rigoroso la durata di tale preteso possesso richiesta dalle norme invocate dall'attore.
Ciò a maggior ragione tenuto anche conto del fatto che è emerso pacificamente inter partes – circostanza mai contestata da parte attrice e quindi valutabile ex art. 115 c.p.c. - che nel 2016 parte attrice ha provveduto a reintestare (e/o comunque non ha debitamente contrastato tale reintestazione) i terreni oggetto di causa al in tal modo ponendo in essere un Controparte_1 comportamento incompatibile con la volontà – da parte del - di godere i beni oggetto del Pt_1 presente giudizio "uti dominus", dato che lo stesso attore, con tale condotta, riconosceva che il diritto di proprietà degli stessi era in capo al . Controparte_1
Condotta, quest'ultima, che, come detto, è stata posta in essere in modo del tutto silente senza minimamente fare cenno da parte del ad un di lui eventuale possesso esercitato su detti beni Pt_1
“uti dominus”.
In tal senso, invero, è il costante orientamento della Corte di legittimità (ex multiis n.
23420/2019) – da cui questo giudice non intravede ragioni per discostarsene – secondo cui, in tema di usucapione, ai sensi dell'art. 1165 cod. civ. in relazione all'art. 2944 cod. civ., il riconoscimento del diritto altrui da parte del presunto possessore, deve ritenersi quale atto incompatibile con la volontà di godere il bene "uti dominus" ed interrompe il termine utile per l'usucapione.
Nel caso in esame, è rilevante la circostanza che con la reintestazione al convenuto CP_1
(e/o comunque la mancata opposizione del a tale reintestazione) delle particelle di terreno Pt_1 de quibus l'attore, come detto, ha manifestato la di lui consapevolezza di non godere i beni oggetto di causa uti dominus e, cioè, di non esercitare un possesso utile ad usucapire i detti beni.
La Cassazione ha in diverse occasioni anche precisato (vedi oltre la già richiamata n.
23420/2019 anche Cass. n. 6651 del 29/04/2003) che, ai fini dell'interruzione dell'usucapione, a norma dell'art. 2944 cod. civ. (richiamato dall'art. 1165 cod. civ.), il riconoscimento del diritto altrui da parte di colui contro il quale il diritto può essere fatto valere non deve necessariamente essere recettizio potendo risultare anche da una manifestazione tacita di volontà purché univoca, senza richiedere per la sua efficacia di essere indirizzato all'avente diritto, né tantomeno di essere da lui accettato.
12 La domanda di usucapione del sulla scorta di quanto sin qui rilevato ed alla luce dei Pt_1 principi giurisprudenziali poco sopra richiamati, deve essere integralmente rigettata.
Con il rigetto della domanda attorea deve ritenersi assorbita ogni ulteriore questione anche attinente all'atto di intervento posto in essere dalla . Controparte_2
Al riguardo va comunque evidenziato che le seguenti brevi argomentazioni depongono per il rigetto dell'intervento di quest'ultima per la mancata dimostrazione della sussistenza, in capo all'interveniente, dell'interesse concreto ed attuale richiesto dalla legge giustificante l'intervento medesimo.
Per un verso in tal senso depone la documentazione versata in atti da parte attrice inerente l'interdittiva antimafia a carico della interveniente;
interdittiva da cui è scaturita l'adozione, da parte del , prima della deliberazione di G.M. n. 17/2020 con cui è stata revocata la CP_1 CP_1
Concessione n. 2/18 del 14.6.18 per l'utilizzo dei terreni oggetto della procedura ad evidenza pubblica (oggetto del presente giudizio) e, poi, l'adozione del conseguenziale provvedimento sindacale n. 11/2020 con cui è stata ordinata alla la restituzione dei terreni in questione. Per CP_2 altro verso rileva al riguardo anche la condotta del tutto passiva tenuta, nel presente giudizio, dalla stessa interveniente, la quale, dopo aver spiegato l'intervento non ha più partecipato a nessuna delle attività istruttorie compiute;
né, tanto meno, a quelle della fase decisionale non avendo depositato né comparsa conclusionale né memorie di replica.
Sulle spese processuali
Sussistono giustificate ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa.
Per quanto attiene, infatti, al rapporto processuale tra il ed il va Pt_1 Controparte_1 evidenziata la reciproca soccombenza delle parti alla luce del rigetto oltre che della domanda attorea anche di diverse eccezioni proposte dal convenuto. CP_1
Mentre, con riguardo al rapporto processuale scaturente dall'atto di intervento della CP_2 rilevante ai fini della compensazione delle spese di lite, deve ritenersi la circostanza che, a seguito della produzione in giudizio - da parte del - dei provvedimenti comunali di revoca della Pt_1 concessione dei terreni in precedenza alla medesima assegnati, la interveniente non ha adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante di dimostrare, anche alla conclusione del procedimento, la sussistenza di un interesse attuale e concreto all'intervento. Anzi al contrario la ha tenuto CP_2 una condotta processuale del tutto passiva tale da evidenziare l'assoluto disinteresse per l'esito del giudizio non avendo svolto alcuna ulteriore attività processuale successivamente al deposito dell'atto di intervento.
P. Q. M.
13 Il Tribunale di Catania, Terza sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ed assorbita ogni diversa istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 12352/2018, per quanto in motivazione, così provvede:
RIGETTA la domanda attorea di usucapione;
RIGETTA l'atto d'intervento della;
Controparte_2
RIGETTA ogni altra domanda ed eccezione delle parti;
COMPENSA integralmente tra tutte le parti in causa le spese di lite.
Così deciso in Catania, il 16 Settembre 2025.
IL G.O.T.
SALVATORE GENTILE
ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011 E CP_3
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale Dott. Salvatore
Gentile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12352 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
(C.F. , nato a [...], il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in Vico Cernaia n. 5 p. 0, ed elettivamente domiciliato in Troina (EN), in via Carlo Marx n. 2, presso lo studio dell'Avv. Antonino Mancuso, da cui è rappresentato e difeso per procura come in atti
- ATTORE -
E
(P.I. n. ), in persona del Sindaco pro tempore, con sede legale Controparte_1 P.IVA_1 in , Corso Margherita n. 2, ed elettivamente domiciliato in Catania, via Villaglori 71/B, presso CP_1 lo studio dell'avv. Carmelo Petronio, da cui è rappresentato e difeso per procura come in atti
- CONVENUTO –
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente a Controparte_2 C.F._2
, via Mercato numero 51, ed elettivamente domiciliata in Catania, via Vincenzo Giuffrida n. CP_1
37, presso lo studio dell'Avv. Sebastiano Astuto da cui è rappresentata e difesa per procura come in atti
- INTERVENIENTE VOLONTARIA -
OGGETTO: Usucapione.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., e pertanto si indicano le ragioni di fatto e di diritto della decisione, intendendosi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione e risposta, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 al Tribunale di Catania, il ed esponeva che il padre di esso attore – Controparte_1 _1
, nato a [...], il giorno 23.08.1930 e deceduto il 15.07.2003 - dalla metà degli anni
[...]
'50 aveva posseduto i fondi rustici siti nel Comune di Cesarò (Me), iscritti nel Catasto Terreni al foglio 37, particelle 1, 3, 25, 27, 35, 40, 51; foglio 38, particelle 4, 37 tutti di proprietà del Comune di
. CP_1
Riferiva altresì che l'attore era succeduto al padre nel possesso di detti terreni che erano recintati con filo spinato e pali in legno, pascolati da sempre con bovini fino al 2016, data in cui il aveva subito, in quei luoghi, il furto di tutto il bestiame. Pt_1
Deduce ancora che il aveva posseduto ininterrottamente, pacificamente, in Parte_1 via esclusiva e animo domini detti fondi avendoli curati e mantenuti a proprie spese senza che mai altri avessero avanzato pretese alcune nei confronti dei medesimi e di avere interesse ad ottenere il riconoscimento dell'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione, di detti terreni su cui il Pt_1 esercita il dominio sia diretto che utile dimostrandosi, pubblicamente e pacificamente quale unico, vero ed esclusivo proprietario.
Sulla scorta di tali considerazioni parte attrice rassegnava al Tribunale adito le seguenti conclusioni “…accertare e dichiarare che il sig. meglio in epigrafe qualificata, è proprietario Parte_1 esclusivo per maturata usucapione acquisitiva, degli immobili indicati in premessa;
conseguentemente, ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità. Con vittoria di spese di giudizio....”.
Si costituiva ritualmente e tempestivamente in giudizio il contestando le Controparte_1 domande attoree, chiedendone il rigetto in quanto illegittime, inammissibili oltre che del tutto infondate in fatto e in diritto.
A tal fine il convenuto preliminarmente eccepiva la nullità dell'atto di citazione in CP_1 quanto il senza legittimazione alcuna rispetto alla domanda dallo stesso formulata, Pt_1 notificava il proprio atto introduttivo a mezzo posta elettronica certificata, ma in assoluta carenza dei suoi pur minimi presupposti di legge e, per di più, senza curarsi di fornire, al momento della sua costituzione, le attestazioni e le certificazioni richieste. Inoltre, il sig. notificava l'atto Pt_1 introduttivo del presente giudizio servendosi di un recapito elettronico dell' privo Parte_2 di reale efficacia giuridica, atteso che l'indirizzo inserito dall'attore nella relata di notifica non era annoverato nell'indice degli indirizzi della Pubblica Amministrazione, per le notificazioni e le comunicazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale, ai sensi degli artt.
2 16, comma 12 e 16-ter del D.L. 179/2012. Ciò per il combinato disposto dell'articolo 149 bis c.p.c. e del D. L. n. 179 del 2012, articolo 16 ter, introdotto dalla Legge di Conversione n. 221 del 2012, che sancisce che l'indirizzo del destinatario, al quale va trasmessa la copia informatica dell'atto, è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal
Ministero della giustizia (RegInde), unicamente quello risultante da tale Registro.
Ne faceva discendere, ai sensi dell'articolo 160 c.p.c., che la notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario era nulla (Cfr. Cassazione n.
11574/2018). Aggiungeva, inoltre, che nel caso in esame, l'atto di citazione era nullo, anche a mente dell'art. 164, IV comma c.p.c., per evidente indeterminatezza della domanda in esso contenuta.
Ancora in via preliminare eccepiva la carenza di legittimazione attiva del e la carenza Pt_1 della stessa possibilità giuridica di accoglimento della domanda dal medesimo proposta, stante che l'attore aveva promosso un'azione volta all'accertamento di una maturata usucapione, ma senza considerare la concreta esistenza dei presupposti stessi del diritto, che lo stesso irritualmente aveva invocato.
Deduceva, invero, il convenuto che i terreni oggetto di domanda ricadevano nella CP_1 disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 826 e 828 cc e nella consequenziale applicazione del regime giuridico dei beni patrimoniali dell' e come tali non sottraibili alla loro Parte_2 destinazione pubblica, e pertanto non assoggettabili a pretesi diritti di terzi.
Il Comune convenuto contestava anche nel merito la domanda attorea deducendo che, in ordine poi alla paventata usucapione dei beni immobili, la domanda attorea era stata spiegata in carenza dei presupposti di legge necessari per l'accoglimento della medesima.
Parte convenuta, invero, contestava che l'attore avesse posseduto uti dominus i terreni per cui è causa, in quanto i medesimi erano stati ed erano nella disponibilità e nell'utilizzo esclusivo del
Comune di essendo destinati ad usi pubblici. Pertanto, l'eventuale possesso di detti terreni CP_1 da parte del sarebbe avvenuto vi et clam. Ciò in quanto l'attore si sarebbe impossessato Pt_1 clandestinamente e con forza dei beni e, per di più, ciò sarebbe avvenuto solo di recente e per un breve lasso di tempo.
Al riguardo l'Ente convenuto deduceva che solo il 30.9.2009, l'attore, senza avvalersi delle procedure di legge, si era illegittimamente e subdolamente intestato la proprietà delle particelle nn.
1,3,25,27,35,40 e 51, ricadenti nel foglio 37, e le nn. 4 e 37 ricadenti nel foglio 38, arrivando addirittura a trascrive, in data 30.09.2009, un proprio asserito titolo sulle dette particelle, ma senza mai legittimare la natura del diritto esercitato con la trascrizione e, comunque, senza renderlo opponibile ai terzi nelle forme di legge.
3 Dava poi conto di alcune indagini svolte dalla Polizia Giudiziaria, su mandato della competente Procura della Repubblica di Enna, all'esito delle quali erano state segnalate alcune intestazioni fittizie di terreni agricoli e boschivi di proprietà del di , a favore di CP_1 CP_1 diversi soggetti residenti nel territorio di . Verosimilmente le intestazioni fittizie erano state CP_1 poste in essere, per consentire agli utilizzatori e/o ai presunti titolari di usufruire dei fondi europei, ovvero del riconoscimento delle indennità previste dalla Regione.
Aggiungeva che, in virtù di tali circostanze, il Sindaco del aveva Controparte_1 depositato due denunce, allegate all'atto di costituzione in giudizio.
Evidenziava, ancora, che il dopo aver dichiarato la proprietà, in regime di Pt_1 comunione dei beni, delle particelle dei terreni per cui oggi è causa ne aveva cessato la titolarità e, con essa, il presunto possesso già in data 18.07.2016, ed accadeva che la titolarità catastale dei beni de quibus era stata catastalmente - misteriosamente - restituita all'Ente Comunale. Da ciò faceva discendere il convenuto che assolutamente illegittimo ed insufficiente, anche solo ratione CP_1 temporis, era da ritenere il possesso dei terreni ai fini per cui è causa.
Ciò stante che risultava chiaro che la condotta tenuta dall'attore era stata caratterizzata dalla clandestinità nella detenzione del corpus, frutto dell'uso di raggiri, che palesavano la fittizia intestazione dei beni, poi formalmente retrocessi all'Ente oggi convenuto. Tale condotta dell'attore palesava anche il riconoscimento del diritto dell' incompatibile con l'asserita volontà Parte_2 di godere del bene come proprietario e, comunque, era ostativa alla sussistenza del pur necessario animus rem sibi habendi. Ciò sul presupposto che il mero detentore del bene immobile, riconosce l'altrui proprietà, attraverso una richiesta di concessione in godimento, o, comunque, ricollocando catastalmente la proprietà nella disponibilità dell'Ente, dopo avere fittiziamente abusato del diritto, rinunziando, in tal modo, all'usucapione sotto il profilo fattuale.
Alla luce di tali circostanze di fatto, il , formulava al Tribunale le seguenti Controparte_1 conclusioni “…l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Voglia: 1) in via pregiudiziale, dichiarare
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o la nullità della domanda attorea, in ragione della carenza dei presupposti giuridici e fattuali sopra contestati, con conseguente condanna dell'attore al pagamento delle spese processuali;
2) senza recesso alcuno dalla precedente richiesta, nel merito, rigettare la domanda attorea, in quanto infondata sia in fatto sia in diritto, e, per l'effetto, condannare il al pagamento delle Parte_1 spese processuali…”.
Con atto depositato in data 5.12.18, in vista della prima udienza del 6.12.18, spiegava intervento, ex art. 105 c.p.c., deducendo che il , con avviso del Controparte_2 Controparte_1
19.4.2018, aveva avviato la procedura ad evidenza pubblica per la concessione quinquennale di 5 lotti di terreno di sua proprietà a privati e che tra i detti terreni concessi in locazione vi rientravano
4 anche quelli oggetto della domanda attorea, in parte destinate a pascolo, in parte a “seminativo arboreo” ed in parte a “bosco ceduo”.
Precisava essa interveniente che, avendone i requisiti, aveva partecipato alla procedura ad evidenza pubblica e che, all'esito della stessa, si era aggiudicata la concessione dei terreni oggetto della domanda attorea di usucapione.
Evidenziava, poi, che la al momento di immettere il proprio bestiame nei fondi CP_2 concessi dal vi aveva inaspettatamente trovato la mandria appartenente al , CP_1 Parte_1 il quale deteneva tali fondi senza titolo e dunque abusivamente.
Deduceva quindi la che tale situazione venutasi a creare stava arrecando ad essa CP_2 interveniente grave nocumento, avendo ella una notevole quantità di animali da pascolo da custodire ed allevare, era costretta a ricercare altri terreni in cui collocare provvisoriamente il proprio bestiame, al fine di evitarne la moria e dunque per arginare le perdite economiche riconnesse all'impossibilità di pascolo.
In punto di diritto, preliminarmente, dava conto della sussistenza dell'interesse all'intervento rilevando che essendosi la medesima aggiudicata - come attestato dall'atto di aggiudicazione del 14 giugno 2018 - la procedura bandita dal per l'affidamento Controparte_1 in concessione dei lotti oggetto della presente controversia, di cui parte attrice assume l'intervenuta usucapione in suo favore, la aveva interesse ad opporsi all'accoglimento delle domande e CP_2 delle richieste formulate da parte attrice.
Nel merito contestava la fondatezza della domanda attorea rilevando che i lotti di terreno oggetto di domanda, avevano natura di beni demaniali appartenenti al patrimonio pubblico e pertanto inusucapibili, in quanto destinati a finalità di pubblico interesse.
Osservava che la procedura bandita dal Comune per il loro affidamento ne era stato un chiaro sintomo, avendo l'amministrazione comunale convenuta inteso disporre proficuamente di tali beni al fine di incentivare l'attività pastorizia sul territorio comunale e dunque l'economia locale.
Aggiungeva che il nell'anno 2016, accortosi, all'esito di alcuni controlli sul territorio, CP_1 che i lotti per cui è causa risultavano inspiegabilmente intestati al - senza che tuttavia fosse Pt_1 mai stato avviato alcun procedimento amministrativo per la sdemanializzazione dei beni in questione e/o ai fini della loro alienazione – aveva provveduto a reintestarsi le contestate particelle, con ciò manifestando l'intento di trattenerle per sé e dunque di disporne utilmente nell'interesse della collettività; anche in vista della futura procedura selettiva per la loro concessione (poi di fatto svoltasi nel 2018).
Deduceva ancora che l'attore deteneva abusivamente i terreni in contestazione che si trovavano in stato di incuria e non destinati, nemmeno in parte, alla coltivazione, sebbene dallo
5 stesso avviso di gara si poteva evincere che la loro vocazione era anche quella seminativa oltre che boschiva (trovandosi tali fondi nel Parco dei Nebrodi).
Riferiva, poi, che non corrispondevano al vero le affermazioni attoree secondo cui tali lotti sarebbero stati “da sempre” destinati al pascolo dei bovini e che sarebbero da tempo immemorabile delimitati con filo spinato e/o palizzate in legno.
Al riguardo la interveniente asseriva che i bovini vi sono stati immessi dal solo da Pt_1 ultimo e se una delimitazione vi era, di certo era stata apposta da poco tempo, in considerazione della recente introduzione abusiva della mandria dell'attore (ed al fine di evitare che questa si disperdesse). Peraltro, aggiungeva, che parte attrice non aveva offerto alcuna prova a supporto dell'asserito possesso ultraventennale dei fondi per cui è causa, essendosi limitata ad effettuare labiali asserzioni sul consolidamento del suo diritto, senza tuttavia offrire un concreto riscontro probatorio a loro supporto.
Concludeva quindi chiedendo al Tribunale “…contrariis reiectis: a) rigettare le domande proposte da parte attrice, poiché infondate in fatto e in diritto;
b) condannarla al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio…”.
Instaurato quindi il contraddittorio, alla prima udienza, d'ufficio veniva disposta la mediazione obbligatoria che veniva esperita con esito negativo. Venivano chiesti e concessi i termini ex art. 183 6^ comma c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie, e la causa – che subiva diversi differimenti anche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid 19 e per l'assunzione dei testi
- veniva istruita mediante produzione documentale delle parti ed espletamento, appunto, della prova per testi.
Terminata l'attività istruttoria il procedimento, a scioglimento di riserva assunta all'udienza del 27 Marzo 2025, con ordinanza del 29.4.25, veniva assegnato a sentenza, con concessione dei termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica decorrenti dalla comunicazione alle parti del provvedimento.
RITENUTO IN DIRITTO
L'attore ha proposto domanda di usucapione del diritto di proprietà di immobili (terreni), ai sensi dell'art. 1158 c.c., che tuttavia non può trovare accoglimento.
Preliminarmente va osservato che la domanda attorea è procedibile essendo stato, su ordine di questo decidente, esperito il tentativo obbligatorio di mediazione previsto dall'art. 5 comma 1-bis
D. Lgs.
4.3.2010 n. 28 definito con esito negativo (per come risulta dalla documentazione allegata in atti).
6 Ancora preliminarmente, si deve osservare che parte attrice ha, correttamente, individuato il proprio contraddittore nel , intestatario dei beni oggetto di causa. Controparte_1
Sempre in via preliminare deve ritenersi infonda l'eccezione di nullità della citazione sollevata dal convenuto sul presupposto che parte attrice ha provveduto alla notificazione, CP_1 via pec, della citazione servendosi di un recapito elettronico dell' privo di reale Parte_2 efficacia giuridica, atteso che l'indirizzo inserito dall'attore nella relata di notifica non era inserito nell'indice degli indirizzi della Pubblica Amministrazione, per le notificazioni e le comunicazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale.
Al riguardo per il rigetto di detta eccezione è sufficiente richiamare il granitico orientamento della giurisprudenza sia di legittimità che di merito, cui questo decidente intende dare continuità, in forza del quale, in fattispecie come quella che occupa, deve trovare applicazione il terzo comma dell'art. 156 c.p.c. secondo cui la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato.
Il principio della sanatoria processuale della nullità degli atti, in caso di raggiungimento dello scopo cui l'atto è destinato, in materia di notificazioni, consente di ritenere il vizio sanato, allorquando si abbia la prova della conoscenza dell'atto da parte del soggetto cui è diretto;
prova, di cui, senza dubbio, come avvenuto nel caso a mani, la tempestiva costituzione in giudizio costituisce chiara evidenza (cfr. tra le tante Cass. Ord n. 20039/2020, Cass. 16788/2024 e Cass. 17969/24).
Venendo all'esame della domanda attorea, va, in via generale, evidenziato che, ai fini dell'acquisto della proprietà a titolo originario per intervenuta usucapione, i fatti costitutivi della configurabilità del possesso ad usucapionem, ai sensi dell'art. 1158 c.c., sono integrati dalla necessaria sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione del bene e tali da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus.
Ed infatti, la Suprema Corte, ha chiarito che “per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena" ("ex plurimis" Cass.
n.11000/2001, Cass. n. 18392/2006, Cass. n. 362/2017), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. N. 25498/2014, Cass. n. 10894/2013, Cass. 11 maggio 1996 n. 4436,
Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).” (Ord. Sez. 6 n. 8866/2018).
7 Secondo consolidata giurisprudenza chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova rigorosa di tutti gli elementi costituitivi della detta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus” ma anche dell'“animus”, elemento quest'ultimo che può essere desunto, in via presuntiva, dal primo se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà “…chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus; nella specie, quest'ultimo elemento poteva essere desunto in via presuntiva dal primo, essendo dimostrato lo svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, senza che fosse stato per contro provato che la disponibilità del bene era stata conseguita dal XXXX mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale, ovvero in forza di una convenzione ad effetti obbligatori, in maniera da vincere la presunzione di possesso di cui al primo comma dell'art. 1141 c.c. (Cass. Sez. 2, 27/09/2017, n.
22667; Cass. Sez. 2, 11/06/2010, n. 14092; Cass. Sez. 2, 06/08/2004, n. 15145).” (Cassazione Sent. Sez. 2
n. 2054/2019).
In buona sostanza la giurisprudenza ha consolidato il principio che, ai sensi dell'art. 1141 comma 1 c.c., l'animus possidendi si presume in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e non è escluso dalla consapevolezza del possessore di non avere un valido titolo che legittimi il potere, posto che l'animus possidendi consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui.
Va ancora rilevato che è ormai principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale, in tema di usucapione, l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto a titolo originario della proprietà, come detto, debba essere apprezzato con particolare rigore e ciò anche in correlazione con i precetti comunitari atteso che “…in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio della sussistenza dei presupposti per
l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale.” (Cass. Civ. n. 3487 del 06/02/2019).
Pare opportuno affrontare, in primis, l'eccezione sollevata dal relativa alla Controparte_1 presunta appartenenza dei terreni contesi al patrimonio indisponibile dell'Amministrazione
Comunale convenuta. Qualora, infatti, i beni de quibus fossero qualificati come facenti parte del patrimonio indisponibile del essi sarebbero in re ipsa inusucapibili. CP_1
8 Com'è noto, invero, i beni patrimoniali indisponibili sono beni pubblici vincolati ad una destinazione di pubblica utilità e, proprio per tale ragione, essi sono indisponibili, non potendo essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.
Più precisamente, i beni patrimoniali indisponibili di cui all'art. 826 c.c. vengono usualmente distinti in due diverse categorie: quelli indisponibili per “natura”, in quanto destinati ad un pubblico servizio in via naturale cioè in virtù delle loro caratteristiche oggettive, e quelli che, invece, necessitano di un apposito intervento che imprima loro la destinazione pubblica, dovendo dunque essere classificati come tali a fronte di una precisa volontà in tal senso espressa direttamente dalla legge o dall'Amministrazione mediante successivo provvedimento amministrativo.
Nella seconda categoria rientrano, quindi, quei beni che risultano destinati ad un pubblico servizio ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 826 c.c. e che, secondo la più recente e consolidata giurisprudenza, per essere realmente qualificati come beni patrimoniali indisponibili abbisognano, sia della manifestazione espressa di volontà dell'Amministrazione titolare del diritto reale che imprima tale destinazione mediante un provvedimento amministrativo (cd. elemento soggettivo), che dell'attuale ed effettiva destinazione del bene al pubblico servizio (cd. elemento oggettivo) (Cass. civ., Sez. II, 16 ottobre 2020, n. 22567).
In altri termini, la mera previsione dello strumento urbanistico circa la destinazione di un'area alla realizzazione di una finalità d'interesse pubblico e la relativa successiva determinazione da parte della Pubblica Amministrazione, non è elemento sufficiente per poter qualificare un bene come patrimoniale indisponibile in assenza del suddetto requisito oggettivo.
Nel caso a mani, si ritiene che parte convenuta – su cui gravava il relativo onore probatorio - non è stata in grado di fornire all'eccezione sollevata adeguato supporto probatorio;
ciò stante che dalla documentazione versata in atti dal Comune di non risultano integrati nè l'elemento CP_1 soggettivo, né quello oggettivo di cui all'art. 826 c.c..
Invero i terreni in questione, per stessa ammissione del convenuto, risultano essere CP_1 destinati a “pascolo” e a “bosco” ed in relazione ad essi parte convenuta non ha versato in atti alcuna documentazione – rectius provvedimento e/o atto amministrativo - che desse conto sia della manifestazione espressa di volontà del – nella qualità di titolare del diritto reale Controparte_1
– atta ad avere impresso tale destinazione mediante un provvedimento amministrativo (cd. elemento soggettivo); sia, a maggior ragione, che confermasse l'attuale ed effettiva destinazione dei terreni in questione, al pubblico servizio (cd. elemento oggettivo).
Ed in tal senso alcun pregio potrebbe avere la documentazione inerente la procedura ad evidenza pubblica attraverso cui il convenuto ha disposto di concedere in locazione – CP_1 evidentemente jure privatorum - a privati detti terreni.
9 Deve quindi ritenersi che i terreni oggetto della domanda di usucapione non possano essere fatti rientrare tra i beni del patrimonio indisponibile comunale e, pertanto, essendo parte del patrimonio disponibile possono essere astrattamente fatti oggetto di usucapione.
Ne deriva che, pertanto, occorre procedere oltre nell'esame della domanda attorea di usucapione, la quale, tuttavia, non può trovare accoglimento.
Nella fattispecie non può dirsi pienamente raggiunta la rigorosa prova in ordine alla sussistenza, in capo all'attore, del possesso richiesto dall'art. 1158 c.c., ovvero di un comportamento univocamente e pacificamente corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale esercitato per almeno un ventennio.
Nei propri scritti di parte, invero, l'attore ha riferito, sin dall'atto di citazione, in modo generico, di un possesso valido ai fini dell'usucapione inizialmente asseritamente esercitato dal di lui padre a partire dalla metà degli anni '50 del secolo scorso.
Tale possesso sui terreni oggetto di causa – sempre secondo le mere affermazioni labiali di parte attrice rimaste prive di riscontri probatori adeguati - sarebbe consistito nell'utilizzo di detti terreni sia per l'attività di coltivazione dei medesimi (anche se in minor parte), sia soprattutto per l'allevamento di animali che in essi sarebbe stato effettuato.
Orbene, tali assunti attorei, invero, hanno avuto solo un parziale -quanto generico ed insufficiente– riscontro nelle, peraltro, non univoche dichiarazioni rese dai testi indicati da parte attrice.
Al riguardo il teste , confermava solamente, e peraltro solo con Testimone_1 riferimento agli anni 1988-1989, che il aveva coltivato in parte i terreni in contrada Licitro e Pt_1 vi aveva fatto pascolare i propri animali.
Non più utili possono ritenersi le dichiarazioni rese dall'ulteriore teste di parte attrice
[...]
il quale, sempre con dichiarazioni del tutto generiche oltre che non puntualmente Testimone_2 inquadrabili sotto il profilo temporale – ha solo confermato che sin da ragazzino frequentava i terreni de quibus, e ne aveva talvolta avuto l'utilizzo, da parte del (padre dell'attore) e Persona_1 poi dall'attore medesimo, dietro il pagamento di prodotti in natura.
Anche le dichiarazioni del teste non hanno fornito elementi probanti Testimone_3
l'esercizio di un possesso ad usucapionem da parte dell'attore.
Detto teste riferiva di non essere “…in condizione di ricordare specificatamente se abbia eseguito dell'attività professionale in relazione alle particelle che mi sono state menzionate tuttavia posso riferire che intorno al 2000 mi occupai di predisporre una “relazione agronomica” a supporto PSR 2080/92 nell'interesse di tale signora .. se non ricordo male, è la madre dell'odierno attore che io conoscevo Per_2 Parte_1 in quanto (essendo egli Geometra) collaborava all'epoca saltuariamente con il mio studio…..Su richiesta di
10 chiarimento da parte del Giudice posso dire di non ricordare di aver mai effettuato un sopralluogo su detti terreni in quanto la mia attività professionale non lo rendeva necessario essendo documentale”.
Anche il teste non forniva dichiarazioni tali da fornire concreto Testimone_4 fondamento alle circostanze di fatto dedotte dall'attore in citazione, avendo solo riferito che “…nel
2004 sono andato nel fondo in contrada Licitro e ho chiesto all'attore se mi volesse vendere legna ma lui si rifiutò in quanto non poteva rilasciarmi l'ordine autorizzativo della forestale in quanto non era proprietario formale del fondo in questione…”.
Infine, il teste riferiva solo “…che effettivamente circa 20 anni orsono ho fatto Testimone_5 dei lavori di sistemazione di un fondo per conto dell'attore che se non ricordo male si trovava nella contrada detta “Vallonazzo” e pertanto non conosco questa contrada Licitro. Aggiungo che vicino al fondo dove ho effettuato i lavori di sistemazione vi era una casa che il diceva essere di sua proprietà” Pt_1
Orbene, come detto, nessuno dei testimoni indicati dall'attore ha rilasciato dichiarazioni tali da poter far ritenere che il abbia compiutamente adempiuto al rigoroso onere probatorio su Pt_1 di esso gravante, atteso che le, peraltro generiche, affermazioni di detti testi circa la eventuale presenza di bestiame dell'attore su detti terreni e la eventuale coltivazione di qualche porzione dei terreni medesimi sono, comunque, da sole, inidonee a fornire positiva dimostrazione dell'esercizio di un possesso esclusivo esercitato uti dominus da parte del . Parte_1
Come più volte chiarito dalla giurisprudenza, ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione, non può ritenersi sufficiente la sola coltivazione del fondo, non esprimendo, questa, di per sé sola e in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere il bene, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da ulteriori univoci indizi, i quali consentano di presumere che detta eventuale attività di coltivazione e/o di allevamento siano state svolta appunto uti dominus.
L'attività di coltivazione del fondo e l'utilizzo dello stesso per l'allevamento di animali, del resto, possono essere considerate pienamente compatibili anche con una relazione materiale tra il soggetto ed il bene fondata su un titolo convenzionale ovvero sulla mera tolleranza del proprietario, non concretizzandosi, quindi, di per sé sole, in attività idonee a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene, ciò costituendo tipica espressione del diritto di proprietà (ex multis Cassazione civile n. 4931/22; n. 1796/22 e n. 19568/21).
Da quanto sin qui osservato discende che, in assenza come nel caso oggetto del presente giudizio di ulteriori elementi quali per esempio una puntuale prova dell'avvenuta recinzione da parte dell'asserito usucapente dei fondi da almeno 20 anni, le - peraltro generiche - dichiarazioni rese dai testi di parte attrice non risultano conducenti ai fini del positivo riscontro di un possesso utile ad usucapire.
11 Mancando quindi i presupposti sostanziali per poter qualificare l'attività esercitata dall'attore sui beni oggetto di causa come utile all'usucapione, ne consegue l'irrilevanza della dedotta protrazione di dette attività (coltivazione e/o allevamento) per un periodo eventualmente anche superiore ai venti anni richiesti dalla legge.
In conclusione, ritiene questo Decidente, che parte attrice non ha adempiuto all'onere, su di essa gravante, di dimostrare la sussistenza, in capo al sia dell'animus che del corpus Pt_1 dell'asserito possesso richiesti dalla normativa de qua, né in modo rigoroso la durata di tale preteso possesso richiesta dalle norme invocate dall'attore.
Ciò a maggior ragione tenuto anche conto del fatto che è emerso pacificamente inter partes – circostanza mai contestata da parte attrice e quindi valutabile ex art. 115 c.p.c. - che nel 2016 parte attrice ha provveduto a reintestare (e/o comunque non ha debitamente contrastato tale reintestazione) i terreni oggetto di causa al in tal modo ponendo in essere un Controparte_1 comportamento incompatibile con la volontà – da parte del - di godere i beni oggetto del Pt_1 presente giudizio "uti dominus", dato che lo stesso attore, con tale condotta, riconosceva che il diritto di proprietà degli stessi era in capo al . Controparte_1
Condotta, quest'ultima, che, come detto, è stata posta in essere in modo del tutto silente senza minimamente fare cenno da parte del ad un di lui eventuale possesso esercitato su detti beni Pt_1
“uti dominus”.
In tal senso, invero, è il costante orientamento della Corte di legittimità (ex multiis n.
23420/2019) – da cui questo giudice non intravede ragioni per discostarsene – secondo cui, in tema di usucapione, ai sensi dell'art. 1165 cod. civ. in relazione all'art. 2944 cod. civ., il riconoscimento del diritto altrui da parte del presunto possessore, deve ritenersi quale atto incompatibile con la volontà di godere il bene "uti dominus" ed interrompe il termine utile per l'usucapione.
Nel caso in esame, è rilevante la circostanza che con la reintestazione al convenuto CP_1
(e/o comunque la mancata opposizione del a tale reintestazione) delle particelle di terreno Pt_1 de quibus l'attore, come detto, ha manifestato la di lui consapevolezza di non godere i beni oggetto di causa uti dominus e, cioè, di non esercitare un possesso utile ad usucapire i detti beni.
La Cassazione ha in diverse occasioni anche precisato (vedi oltre la già richiamata n.
23420/2019 anche Cass. n. 6651 del 29/04/2003) che, ai fini dell'interruzione dell'usucapione, a norma dell'art. 2944 cod. civ. (richiamato dall'art. 1165 cod. civ.), il riconoscimento del diritto altrui da parte di colui contro il quale il diritto può essere fatto valere non deve necessariamente essere recettizio potendo risultare anche da una manifestazione tacita di volontà purché univoca, senza richiedere per la sua efficacia di essere indirizzato all'avente diritto, né tantomeno di essere da lui accettato.
12 La domanda di usucapione del sulla scorta di quanto sin qui rilevato ed alla luce dei Pt_1 principi giurisprudenziali poco sopra richiamati, deve essere integralmente rigettata.
Con il rigetto della domanda attorea deve ritenersi assorbita ogni ulteriore questione anche attinente all'atto di intervento posto in essere dalla . Controparte_2
Al riguardo va comunque evidenziato che le seguenti brevi argomentazioni depongono per il rigetto dell'intervento di quest'ultima per la mancata dimostrazione della sussistenza, in capo all'interveniente, dell'interesse concreto ed attuale richiesto dalla legge giustificante l'intervento medesimo.
Per un verso in tal senso depone la documentazione versata in atti da parte attrice inerente l'interdittiva antimafia a carico della interveniente;
interdittiva da cui è scaturita l'adozione, da parte del , prima della deliberazione di G.M. n. 17/2020 con cui è stata revocata la CP_1 CP_1
Concessione n. 2/18 del 14.6.18 per l'utilizzo dei terreni oggetto della procedura ad evidenza pubblica (oggetto del presente giudizio) e, poi, l'adozione del conseguenziale provvedimento sindacale n. 11/2020 con cui è stata ordinata alla la restituzione dei terreni in questione. Per CP_2 altro verso rileva al riguardo anche la condotta del tutto passiva tenuta, nel presente giudizio, dalla stessa interveniente, la quale, dopo aver spiegato l'intervento non ha più partecipato a nessuna delle attività istruttorie compiute;
né, tanto meno, a quelle della fase decisionale non avendo depositato né comparsa conclusionale né memorie di replica.
Sulle spese processuali
Sussistono giustificate ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa.
Per quanto attiene, infatti, al rapporto processuale tra il ed il va Pt_1 Controparte_1 evidenziata la reciproca soccombenza delle parti alla luce del rigetto oltre che della domanda attorea anche di diverse eccezioni proposte dal convenuto. CP_1
Mentre, con riguardo al rapporto processuale scaturente dall'atto di intervento della CP_2 rilevante ai fini della compensazione delle spese di lite, deve ritenersi la circostanza che, a seguito della produzione in giudizio - da parte del - dei provvedimenti comunali di revoca della Pt_1 concessione dei terreni in precedenza alla medesima assegnati, la interveniente non ha adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante di dimostrare, anche alla conclusione del procedimento, la sussistenza di un interesse attuale e concreto all'intervento. Anzi al contrario la ha tenuto CP_2 una condotta processuale del tutto passiva tale da evidenziare l'assoluto disinteresse per l'esito del giudizio non avendo svolto alcuna ulteriore attività processuale successivamente al deposito dell'atto di intervento.
P. Q. M.
13 Il Tribunale di Catania, Terza sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ed assorbita ogni diversa istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 12352/2018, per quanto in motivazione, così provvede:
RIGETTA la domanda attorea di usucapione;
RIGETTA l'atto d'intervento della;
Controparte_2
RIGETTA ogni altra domanda ed eccezione delle parti;
COMPENSA integralmente tra tutte le parti in causa le spese di lite.
Così deciso in Catania, il 16 Settembre 2025.
IL G.O.T.
SALVATORE GENTILE
ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011 E CP_3
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