Sentenza 26 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 26/05/2022, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/05/2022
N. 00848/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01154/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 1154 del 2017, proposto dalla:
- Immobilia S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Michele Lembo e Giuseppe Della Ducata, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Lecce al viale Otranto 117;
contro
- il Comune di Galatone, rappresentato e difeso dall’Avv. Bruno Marzo, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
nei confronti
- della Vittoria Società Immobiliare S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi Paolo Giungato, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
per l’annullamento
- dell’ordinanza di demolizione in data 20 giugno 2017, n. 124, del Dirigente 4° Settore - Assetto del Territorio - Urbanistica del Comune di Galatone;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Galatone e della Vittoria Società Immobiliare S.r.l.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 19 maggio 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- la società ricorrente impugna l’ordinanza con cui il Dirigente del 4° Settore del Comune di Galatone, Assetto del Territorio e Urbanistica, disponeva quanto segue: “ Vista la Sentenza del Consiglio di Stato - Sezione Quinta n. 5217/15. Vista la relazione del CTU nominato dal Consiglio di Stato - Sezione Quinta (…) dalla quale, tra l’altro, emerge che la Società Vittoria s.r.l. inviava al Comune di Galatone, in data 26 marzo 1986, la domanda in sanatoria di opere ad uso non residenziale con la quantificazione delle superfici delle opere da sanare pari a 770,23 mq, corrispondendo un’oblazione proporzionale alla predetta superficie mentre, a seguito di verifica del CTU in ordine alla consistenza, risulta esistente ed insediata una superficie pari a 1.242,00 mq. Riscontrato, dalla documentazione prodotta dal CTU, che esistono superfici insediate abusivamente (ovvero non dichiarate nella domanda di condono edilizio) pari a circa 471,77 mq. Visto l’art. 27, comma 1, del DPR 380/2001 (…). Considerato che le motivazioni sopra riportate indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per emettere ordinanza ingiunzione di demolizione delle opere in questione (…) Ordina e ingiunge alla Vittoria società immobiliare s.r.l. (… e ) alla Immobilia s.r.l. la demolizione delle superfici insediate abusivamente e corrispondenti, stanti i rilievi del CTU nominato dal Consiglio di Stato - Sezione Quinta, a circa 471,77 mq ”.
- il gravame è così articolato: violazione artt. 34 e 40 DPR 6 giugno 2001, n. 380 nonché artt. 12 e 40 Legge 28 febbraio 1985, n. 47; violazione del plesso normativo che disciplina il condono di cui alla Legge 28 febbraio 1985, n. 47 e segnatamente degli artt. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40; eccesso di potere, anche nella forma di sviamento di potere e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento del provvedimento; carenza di motivazione. nullità per violazione di giudicato ex art. 21- septies L. n. 241/1990; violazione del combinato disposto degli artt. 7 e 21- octies L. n. 241/1990 e s.m.i.; carenza di motivazione.
2.- Ritenuto che:
- le censure formulate con riguardo alla motivazione dell’impugnata ordinanza risultano del tutto generiche e inidonee a dimostrarne l’illegittimità, ove si consideri che in presenza di un abuso edilizio l’esercizio del potere sanzionatorio di natura demolitoria rappresenta atto dovuto e vincolato alla mera verifica dei relativi presupposti, delineati ex lege negli artt. 27 ss. DPR n. 380/2001 ( tra le ultime, TAR Campania Napoli, IV, 5 gennaio 2022, n. 93 ), non richiedendo “ una specifica motivazione circa la ricorrenza del concreto interesse pubblico alla rimozione neppure quando sia trascorso un notevole lasso di tempo dalla sua realizzazione, non potendo configurarsi alcun legittimo affidamento in relazione a situazioni contra legem (Adunanza plenaria 17 ottobre 2017, n. 9; sez. IV, 29 novembre 2017, n. 5595; sez. VI, 11 gennaio 2021, n. 347). In sostanza, verificata la sussistenza dei manufatti abusivi, l’Amministrazione ha il dovere di adottarlo, essendo la relativa ponderazione tra l’interesse pubblico e quello privato compiuta a monte dal legislatore. In ragione della natura vincolata dell’ordine di demolizione, non è pertanto necessaria la preventiva comunicazione di avvio del procedimento né un’ampia motivazione ” (Consiglio di Stato, II, 3 novembre 2021, n.7353).
- nel caso in esame la motivazione dell’impugnata ordinanza era per relationem riferita agli esiti di una CTU in precedenza disposta dal Consiglio di Stato, quanto all’immobile in parola e nell’ambito del giudizio n. 10817/2002, con ordinanza n. 64/2014 ( v. relazione di Consulenza depositata nel predetto giudizio d’appello in data 17 aprile 2015 ).
- deve richiamarsi, per il resto, “ l’indirizzo consolidato … secondo cui le disposizioni dell’art. 34 del DPR n. 380 del 2001 devono essere … interpretate nel senso che la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria - posta da tale normativa - debba essere valutata dall’Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all’ordine di demolizione: fase esecutiva, nella quale le parti possono dedurre in ordine alla situazione di pericolo di stabilità del fabbricato, presupposto per l’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria, con la conseguenza che tale valutazione non rileva ai fini della legittimità del provvedimento di demolizione. L’art. 34 cit., difatti, ha valore eccezionale e derogatorio, non competendo all’Amministrazione procedente di dover valutare, prima dell’emissione dell’ordine di demolizione dell’abuso, se essa possa essere applicata, piuttosto incombendo sul privato interessato la dimostrazione, in modo rigoroso e nella fase esecutiva, della obiettiva impossibilità di ottemperare all'ordine stesso senza pregiudizio per la parte conforme ” (Consiglio di Stato, VI, 10 maggio 2021, n. 3666).
3.- Ritenuto, sulla base di quanto fin qui esposto, che il ricorso dev’essere respinto e che tuttavia, attesa la particolarità delle questioni trattate, sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1154 del 2017 indicato in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 19 maggio 2022, con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF, Estensore
Patrizia Moro, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ettore Manca |
IL SEGRETARIO