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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 25/11/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 783/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica Civile
Il Tribunale di Campobasso, nella persona del G.o.t., dott.ssa IL IR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 783/2022, trattenuta in decisione il 07-03-2025 previa concessione dei termini di cui agli art. 190 c.p.c., promossa da:
(già ) (c.f. con sede in CP_1 Parte_1 Pt_2 P.IVA_1
Milano alla via Domenichino 5, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Paolo
Bonalume (C.F.: - C.F._1
Attrice contro in persona del l. r.p.t. in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_2
Convenuto contumace
Oggetto: Pagamento somme
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concise ragioni in fatto ed in diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della L. n. 69 del 2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione). Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., così come in ogni caso in vigore dal 21.06.2013 ex Dl. 69/13, “la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”.
Con atto di citazione del 26.04.2022, notificato il 28.04.2022, l'attrice ha convenuto in giudizio il allegando di essere cessionaria dei crediti vantati nei Controparte_2
confronti dell'Ente convenuto ed ha promosso il presente giudizio per ottenere la condanna del al pagamento dei seguenti crediti: i) € 6.484,67 per sorte capitale CP_2
portata dalle fatture emesse dalla società fornitrice “HERA COMM” s.r.l. per la fornitura di energia elettrica/gas e, di -non meglio specificati- servizi erogati in favore dell' Ente,
affoliate alla produzione attorea al doc. 2; ii) gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla sorte capitale richiesta;
iii) gli interessi anatocistici relativi ai predetti interessi correlati alla sorte capitale;
iv) € 360,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2 D. Lgs. n. 231/02,
corrispondente all'importo di € 40,00 per ciascuna delle predette fatture costituenti la sorte capitale oggetto del presente giudizio, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo. Con l'atto introduttivo, ha rassegnato le Parte_3
seguenti testuali conclusioni:“ …Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: IN VIA
PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di
[...] ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente dei seguenti crediti e, per l'effetto, Parte_3
condannare l'Ente al relativo pagamento in favore di I. € 6.484,67 per sorte Parte_3
capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 2; II. gli interessi moratori
maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: “determinati nella misura degli interessi legali
di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza
dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la
predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna “Data
Scadenza”) – sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati
sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi,
ai sensi dell'art. 1283 c.c. : nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del
presente atto;
IV. € 360,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12 , per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
IN
VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di
ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al Parte_3
pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_3 [...]
per: sorte capitale, interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: Parte_3
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come
novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del
termine di pagamento della sorte capitale, interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori
maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5
del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e con decorrenza dalla data di notifica
del presente atto;
importi dovuti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato
dal D. Lgs. n. 192/12; IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto
di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al Parte_3 pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_3 [...]
per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di Parte_3
indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; IN OGNI CASO: con vittoria di
compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14,
oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.”
Il non si costituiva in giudizio per cui va dichiarata la contumacia. Controparte_2
Concessi i chiesti termini ex art. 183 6°co. Cpc, l'attrice in data 29.02.2024 depositava la memoria ex art. 183 6° co. cpc, primo termine, modificando le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo e testualmente così precisava:” Preliminarmente si rileva che, a fronte Part dei parziali pagamenti del in relazione alla sorte capitale, i crediti azionati da CP_2 risultano pari ad € 3.708,84 come da prospetto che si deposita ora sub doc. 5. Sono altresì dovute le somme richieste con citazione oltre interessi ed accessori, nonché importo reclamato ai sensi dell'art.
6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/1, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo…”
Dopo le richieste di rinvio,- formulate dall'attrice per asserita pendenza di trattative di bonario componimento, all'udienza del 13.05.2024 la difesa della chiedeva Parte_3
la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e la causa veniva rinviata al
07.03.2025.
Alla predetta data , precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei chiesti termini ex art. 190 cpc.
****
La domanda, all'esito dell'istruttoria meramente documentale svolta non e' risultata fondata e, pertanto, non merita accoglimento per quanto di seguito .
La presente controversia si incentra su crediti maturati quali corrispettivi della fornitura di gas/elettricita', nell'ambito delle transazioni commerciali. La materia e' regolata dal
Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n.231 all'art. 2 ,co.1, lett. a) che definisce l'ambito applicativo delle c.d. “ transazioni commerciali”. Ad agire e' pero' Controparte_3 poi quale cessionaria dei crediti vantati dall'originario creditore
[...] Parte_3
verso il debitore ceduto, Controparte_2
La poi dunque, ha adito il Tribunale di Controparte_3 Parte_3
Campobasso per chiedere la condanna al pagamento del debito del Controparte_2
relativo alle fatture oggetto di cessione in favore della;
quindi l'attrice si è resa CP_1
cessionaria dei crediti sorti in capo a HERA COMM s.r.l. nei confronti del CP_2
maturati a fronte dell'asserito omesso e/o ritardato pagamento, da parte del
[...]
convenuto, della sorte capitale di alcuni crediti, portati dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 02 oltre interessi anatocistici e spese di recupero del credito ex art. 6, comma 2, D. Lgs. 231/2002. Ma rispetto alla domanda iniziale volta ad ottenere la condanna del convenuto al pagamento di euro 6.484,67 l'attrice ha operato una modificazione delle proprie conclusioni riducendo la richiesta di pagamento ad euro €
3.708,84 per effetto di non meglio specificati intervenuti pagamenti da parte dell'Ente convenuto di cui non e' dato conoscere maggiori dettagli.
A tale uopo, produceva documentazione atta a dimostrare la cessione del credito e le fatture poste a fondamento della asserita pretesa creditoria azionata con il presente giudizio (cfr. produzione atto di citazione).
Preliminarmente occorre procedere all'esame,appunto, dell'aspetto contrattuale, che è elemento essenziale per dimostrare il credito vantato.
Assume, infatti, valore assorbente nella presente causa,- per cui l'estensore della presente intende procedere all'esame della questione preliminarmente, perché attiene ad una questione pregiudiziale-, quella relativa alla sussistenza o meno della legittimazione sia attiva che della titolarità dal lato passivo del rapporto.
L'attrice ha dimostrato di essere cessionaria del credito producendo l'atto di cessione dei crediti, così come l'elenco delle fatture impagate,
Quand'anche si potesse ritenere per cio' solo provata la titolarita' dal lato attivo del rapporto, tuttavia ,deve rilevarsi che sussiste un difetto e/o una carenza nella titolarita' dal lato passivo del rapporto, ovvero nello stare in giudizio da parte del convenuto.
Va infatti chiarito che la legittimazione ad agire attiene al diritto all'azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare (c.d. titolarità del diritto ad agire). La sua carenza, dunque, può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Trattasi, quindi, di eccezione in senso lato. Altra cosa è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio e ciò attiene anche il profilo di chi “subisce” la domanda. Tale questione attiene, infatti, al merito della causa ed è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la citazione. In tal caso, incombe sull'attore l'onere della prova (cfr. Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
2951/2016). Il principio di diritto espresso nella sentenza citata è stato, poi, ribadito in altre pronunce della S.C. , tra cui S.C. III civile n. 12729/2016, ove si legge che : “ …il giudice può sempre rilevare – anche se l'esistenza non è stata contestata – l'inesistenza di una circostanza allegata da una parte qualora tale inesistenza emerga dagli atti e dalle prove (cfr. S.U. 3 giugno 2015 n. 11377), e infine che comunque la valutazione delle prove è affidata al suo prudente apprezzamento ex articolo 116 c.p.c., allo stesso modo il giudice può valutare pure il significato di una mancata contestazione…” e dunque “…la negazione da parte del convenuto della legittimazione sostanziale costituisce una mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia ancora formato un giudicato interno, ovviamente), precisando altresì che il giudice dagli atti può rilevare anche d'ufficio la carenza della titolarità attiva o passiva del diritto sostanziale che è oggetto del processo…” (enfasi a cura della scrivente)
Va evidenziato che, affinché sorga un'obbligazione nei confronti della pubblica amministrazione, si necessita del contratto in forma scritta ad substantiam e che, in virtù di quanto disposto dall'art. 191 comma 1 d.lgs. 267/2000, gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile e l'attestazione della copertura finanziaria.
La deduce di essere creditrice – in qualità di cessionaria pro soluto – del Parte_3 credito vantato dalla cedente HE MM RL nei confronti del per il Controparte_2 mancato pagamento delle forniture di energia elettrica erogate in favore dell'Ente.
Difetta, pero', qualsivoglia elemento di prova in ordine alla sussistenza della fonte negoziale oltre che di un valido impegno di spesa per la sottoscrizione dei contratti, quale attestazione della necessaria copertura finanziaria o, in mancanza anche un eventuale impegno di spesa anche postumo, di ricognizione del debito.
Ebbene si impone il suddetto rilievo officioso in quanto, come noto, ai sensi dell'art. 191
d.lgs. 267/2000, gli Enti locali possono effettuare spese solo se sussistono l'impegno contabile e l'attestazione della copertura finanziaria. Sul punto va precisato che la documentazione evidenziata nell'art. 191 cit. risponde ad esigenze di trasparenza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost., pertanto non è possibile eludere la produzione di tale documentazione.
Come detto si tratta di prestazioni inquadrabili nell'ambito dell'appalto pubblico quale la somministrazione continuativa di energia e l'attrice, pur anche cessionaria dei crediti, non ha prodotto alcun atto di partecipazione ad un bando di gara per appalto pubblico, alcuna aggiudicazione del servizio a seguito di regolare procedura di gara ad evidenza pubblica, neppure della documentazione relativa all'asserita l'adesione tramite la centrale d'acquisti pubblica Consip S.p.A. Oltre ai contratti, fonte negoziale del credito per cui agisce, la societa' attrice non ha fornito la prova in ordine alla sussistenza del sopracitato ed indispensabile requisito per la validita' dei contratti e, quindi, dei crediti vantati verso la
P.A. .
Come, infatti, noto, per effetto del D. Lgs. 276/2000, è regola consolidata che le obbligazioni contrattuali della Pubblica Amministrazione devono trovare fonte in contratti a forma scritta a pena di nullità, sulla base di norme inderogabili tese a garantire: 1) la scelta del migliore contraente sulla base di predeterminate condizioni contrattuali;
2) la rispondenza dell'oggetto del contratto e delle condizioni contrattuali all'interesse pubblico;
3) la congruità delle prestazioni contrattuali sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo;
4) la sussistenza delle risorse finanziarie per far fronte all'impegno di spesa predeterminato. A norma dell'art. 191 del D. Lgs. 276/2000(TUEL) “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5”, e al successivo comma 3: “per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare”. Ciò sta a significare che ogni impegno contrattuale- di cui non vi e' prova nel caso in esame- necessita anche del parere di regolarità contabile da parte del responsabile dell'Area Finanziaria che attesta l'esistenza della copertura finanziaria. In assenza di cio' il rapporto contrattuale, in quanto in violazione e contrastante con norme imperative, è da considerarsi, nullo ai sensi del disposto di cui all'art. 1418, comma 1, cod. civ.
In definitiva, l'onere probatorio incombente sulla societa' attorea non puo' ritenersi integralmente soddisfatto, per cui, la mancata prova della documentazione prescritta e richiesta dalla normativa sopra citata (D. Lgs. 276/2000(TUEL)), attiene ad un elemento costitutivo della domanda , con la conseguenza che per effetto del combinato disposto degli artt. 1418 e 1421 cod. civ. con gli artt. 49, 151 e 191 del D.lgs. 267/2000 , il contratto da cui trae origine la pretesa attorea non può ritenersi valido e vincolante nei confronti dell'Ente poiché non contiene la prescritta previsione dell'ammontare del corrispettivo dovuto, dell'impegno di spesa e dei mezzi per farvi fronte.
Inoltre, lo stesso art. 191 del D. lgs. 267/2000, citato, al comma 4, prevede che “Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e),tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario dipen-dente che hanno consentito la fornitura”.
Pertanto, nel caso in cui i lavori siano stati autorizzati dal dipendente, funzionario e/o amministratore,in mancanza di alcun procedimento di riconoscimento e/o regolarizzazione, può ritenersi che non sia sorto alcun rapporto obbligatorio tra l'Ente convenuto e la società attrice bensì con il funzionario o l'amministratore che ha consentito la prestazione ai sensi della succitata normativa. Dunque, è nei confronti di questi ultimi che la società attrice deve agire per ottenere il pagamento.
Sul punto va registrato un orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, da ultimo ribadito dalla sentenza n. 7113/2020 secondo la quale “…il d.l. n. 66 del 1989, art. 23, comma
4, conv. con modificazioni della l.n. 144 del 1989, abrogato dal d.lg. n. 77 del 1995, art. 123, comma
1, lett. n), perché sostituito dall'art. 35 dello stesso decreto, a sua volta abrogato e sostituito da analoga disposizione contenuta del d.lg. n. 267/2000, art. 191 prevede che nel caso in cui ci sia stata
l'acquisizione di beni o servizi in violazione dell'obbligo indicato nel comma 3 che disciplina la procedura di spesa, il rapporto obbligatorio non sia riferibile all'ente ma intercorra, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore o funzionario che abbia assunto l'impegno…” La Suprema Corte aggiunge inoltre che: “… Deriva da quanto precede, pertanto, che, potendo il terzo interessato agire nei confronti del funzionario per la mancanza dell'elemento della sussidiarietà, non è ammissibile l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti nei limiti dell'utilità dell'arricchimento puntualmente dedotto e dimostrato – il debito fuori bilancio...”dell'ente locale il quale può soltanto riconoscere a posteriori, d.lg. n. 267 del
2000, ex art. 194 –
Sulla base delle argomentazioni che precedono la domanda non merita accoglimento.
Nulla per le spese considerata la contumacia dell'ente convenuto.
PQM
Il Tribunale di CAMPOBASSO, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o istanza assorbita e/o disattesa, così provvede:
Rigetta la domanda;
Nulla per le spese.
Campobasso 10 novembre 2025
Il G.O.
IL IR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica Civile
Il Tribunale di Campobasso, nella persona del G.o.t., dott.ssa IL IR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 783/2022, trattenuta in decisione il 07-03-2025 previa concessione dei termini di cui agli art. 190 c.p.c., promossa da:
(già ) (c.f. con sede in CP_1 Parte_1 Pt_2 P.IVA_1
Milano alla via Domenichino 5, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Paolo
Bonalume (C.F.: - C.F._1
Attrice contro in persona del l. r.p.t. in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_2
Convenuto contumace
Oggetto: Pagamento somme
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concise ragioni in fatto ed in diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della L. n. 69 del 2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione). Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., così come in ogni caso in vigore dal 21.06.2013 ex Dl. 69/13, “la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”.
Con atto di citazione del 26.04.2022, notificato il 28.04.2022, l'attrice ha convenuto in giudizio il allegando di essere cessionaria dei crediti vantati nei Controparte_2
confronti dell'Ente convenuto ed ha promosso il presente giudizio per ottenere la condanna del al pagamento dei seguenti crediti: i) € 6.484,67 per sorte capitale CP_2
portata dalle fatture emesse dalla società fornitrice “HERA COMM” s.r.l. per la fornitura di energia elettrica/gas e, di -non meglio specificati- servizi erogati in favore dell' Ente,
affoliate alla produzione attorea al doc. 2; ii) gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla sorte capitale richiesta;
iii) gli interessi anatocistici relativi ai predetti interessi correlati alla sorte capitale;
iv) € 360,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2 D. Lgs. n. 231/02,
corrispondente all'importo di € 40,00 per ciascuna delle predette fatture costituenti la sorte capitale oggetto del presente giudizio, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo. Con l'atto introduttivo, ha rassegnato le Parte_3
seguenti testuali conclusioni:“ …Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: IN VIA
PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di
[...] ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente dei seguenti crediti e, per l'effetto, Parte_3
condannare l'Ente al relativo pagamento in favore di I. € 6.484,67 per sorte Parte_3
capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 2; II. gli interessi moratori
maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: “determinati nella misura degli interessi legali
di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza
dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la
predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna “Data
Scadenza”) – sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati
sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi,
ai sensi dell'art. 1283 c.c. : nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del
presente atto;
IV. € 360,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12 , per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
IN
VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di
ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al Parte_3
pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_3 [...]
per: sorte capitale, interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: Parte_3
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come
novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del
termine di pagamento della sorte capitale, interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori
maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5
del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e con decorrenza dalla data di notifica
del presente atto;
importi dovuti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato
dal D. Lgs. n. 192/12; IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto
di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al Parte_3 pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_3 [...]
per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di Parte_3
indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; IN OGNI CASO: con vittoria di
compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14,
oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.”
Il non si costituiva in giudizio per cui va dichiarata la contumacia. Controparte_2
Concessi i chiesti termini ex art. 183 6°co. Cpc, l'attrice in data 29.02.2024 depositava la memoria ex art. 183 6° co. cpc, primo termine, modificando le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo e testualmente così precisava:” Preliminarmente si rileva che, a fronte Part dei parziali pagamenti del in relazione alla sorte capitale, i crediti azionati da CP_2 risultano pari ad € 3.708,84 come da prospetto che si deposita ora sub doc. 5. Sono altresì dovute le somme richieste con citazione oltre interessi ed accessori, nonché importo reclamato ai sensi dell'art.
6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/1, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo…”
Dopo le richieste di rinvio,- formulate dall'attrice per asserita pendenza di trattative di bonario componimento, all'udienza del 13.05.2024 la difesa della chiedeva Parte_3
la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e la causa veniva rinviata al
07.03.2025.
Alla predetta data , precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei chiesti termini ex art. 190 cpc.
****
La domanda, all'esito dell'istruttoria meramente documentale svolta non e' risultata fondata e, pertanto, non merita accoglimento per quanto di seguito .
La presente controversia si incentra su crediti maturati quali corrispettivi della fornitura di gas/elettricita', nell'ambito delle transazioni commerciali. La materia e' regolata dal
Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n.231 all'art. 2 ,co.1, lett. a) che definisce l'ambito applicativo delle c.d. “ transazioni commerciali”. Ad agire e' pero' Controparte_3 poi quale cessionaria dei crediti vantati dall'originario creditore
[...] Parte_3
verso il debitore ceduto, Controparte_2
La poi dunque, ha adito il Tribunale di Controparte_3 Parte_3
Campobasso per chiedere la condanna al pagamento del debito del Controparte_2
relativo alle fatture oggetto di cessione in favore della;
quindi l'attrice si è resa CP_1
cessionaria dei crediti sorti in capo a HERA COMM s.r.l. nei confronti del CP_2
maturati a fronte dell'asserito omesso e/o ritardato pagamento, da parte del
[...]
convenuto, della sorte capitale di alcuni crediti, portati dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 02 oltre interessi anatocistici e spese di recupero del credito ex art. 6, comma 2, D. Lgs. 231/2002. Ma rispetto alla domanda iniziale volta ad ottenere la condanna del convenuto al pagamento di euro 6.484,67 l'attrice ha operato una modificazione delle proprie conclusioni riducendo la richiesta di pagamento ad euro €
3.708,84 per effetto di non meglio specificati intervenuti pagamenti da parte dell'Ente convenuto di cui non e' dato conoscere maggiori dettagli.
A tale uopo, produceva documentazione atta a dimostrare la cessione del credito e le fatture poste a fondamento della asserita pretesa creditoria azionata con il presente giudizio (cfr. produzione atto di citazione).
Preliminarmente occorre procedere all'esame,appunto, dell'aspetto contrattuale, che è elemento essenziale per dimostrare il credito vantato.
Assume, infatti, valore assorbente nella presente causa,- per cui l'estensore della presente intende procedere all'esame della questione preliminarmente, perché attiene ad una questione pregiudiziale-, quella relativa alla sussistenza o meno della legittimazione sia attiva che della titolarità dal lato passivo del rapporto.
L'attrice ha dimostrato di essere cessionaria del credito producendo l'atto di cessione dei crediti, così come l'elenco delle fatture impagate,
Quand'anche si potesse ritenere per cio' solo provata la titolarita' dal lato attivo del rapporto, tuttavia ,deve rilevarsi che sussiste un difetto e/o una carenza nella titolarita' dal lato passivo del rapporto, ovvero nello stare in giudizio da parte del convenuto.
Va infatti chiarito che la legittimazione ad agire attiene al diritto all'azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare (c.d. titolarità del diritto ad agire). La sua carenza, dunque, può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Trattasi, quindi, di eccezione in senso lato. Altra cosa è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio e ciò attiene anche il profilo di chi “subisce” la domanda. Tale questione attiene, infatti, al merito della causa ed è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la citazione. In tal caso, incombe sull'attore l'onere della prova (cfr. Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
2951/2016). Il principio di diritto espresso nella sentenza citata è stato, poi, ribadito in altre pronunce della S.C. , tra cui S.C. III civile n. 12729/2016, ove si legge che : “ …il giudice può sempre rilevare – anche se l'esistenza non è stata contestata – l'inesistenza di una circostanza allegata da una parte qualora tale inesistenza emerga dagli atti e dalle prove (cfr. S.U. 3 giugno 2015 n. 11377), e infine che comunque la valutazione delle prove è affidata al suo prudente apprezzamento ex articolo 116 c.p.c., allo stesso modo il giudice può valutare pure il significato di una mancata contestazione…” e dunque “…la negazione da parte del convenuto della legittimazione sostanziale costituisce una mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia ancora formato un giudicato interno, ovviamente), precisando altresì che il giudice dagli atti può rilevare anche d'ufficio la carenza della titolarità attiva o passiva del diritto sostanziale che è oggetto del processo…” (enfasi a cura della scrivente)
Va evidenziato che, affinché sorga un'obbligazione nei confronti della pubblica amministrazione, si necessita del contratto in forma scritta ad substantiam e che, in virtù di quanto disposto dall'art. 191 comma 1 d.lgs. 267/2000, gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile e l'attestazione della copertura finanziaria.
La deduce di essere creditrice – in qualità di cessionaria pro soluto – del Parte_3 credito vantato dalla cedente HE MM RL nei confronti del per il Controparte_2 mancato pagamento delle forniture di energia elettrica erogate in favore dell'Ente.
Difetta, pero', qualsivoglia elemento di prova in ordine alla sussistenza della fonte negoziale oltre che di un valido impegno di spesa per la sottoscrizione dei contratti, quale attestazione della necessaria copertura finanziaria o, in mancanza anche un eventuale impegno di spesa anche postumo, di ricognizione del debito.
Ebbene si impone il suddetto rilievo officioso in quanto, come noto, ai sensi dell'art. 191
d.lgs. 267/2000, gli Enti locali possono effettuare spese solo se sussistono l'impegno contabile e l'attestazione della copertura finanziaria. Sul punto va precisato che la documentazione evidenziata nell'art. 191 cit. risponde ad esigenze di trasparenza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost., pertanto non è possibile eludere la produzione di tale documentazione.
Come detto si tratta di prestazioni inquadrabili nell'ambito dell'appalto pubblico quale la somministrazione continuativa di energia e l'attrice, pur anche cessionaria dei crediti, non ha prodotto alcun atto di partecipazione ad un bando di gara per appalto pubblico, alcuna aggiudicazione del servizio a seguito di regolare procedura di gara ad evidenza pubblica, neppure della documentazione relativa all'asserita l'adesione tramite la centrale d'acquisti pubblica Consip S.p.A. Oltre ai contratti, fonte negoziale del credito per cui agisce, la societa' attrice non ha fornito la prova in ordine alla sussistenza del sopracitato ed indispensabile requisito per la validita' dei contratti e, quindi, dei crediti vantati verso la
P.A. .
Come, infatti, noto, per effetto del D. Lgs. 276/2000, è regola consolidata che le obbligazioni contrattuali della Pubblica Amministrazione devono trovare fonte in contratti a forma scritta a pena di nullità, sulla base di norme inderogabili tese a garantire: 1) la scelta del migliore contraente sulla base di predeterminate condizioni contrattuali;
2) la rispondenza dell'oggetto del contratto e delle condizioni contrattuali all'interesse pubblico;
3) la congruità delle prestazioni contrattuali sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo;
4) la sussistenza delle risorse finanziarie per far fronte all'impegno di spesa predeterminato. A norma dell'art. 191 del D. Lgs. 276/2000(TUEL) “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5”, e al successivo comma 3: “per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare”. Ciò sta a significare che ogni impegno contrattuale- di cui non vi e' prova nel caso in esame- necessita anche del parere di regolarità contabile da parte del responsabile dell'Area Finanziaria che attesta l'esistenza della copertura finanziaria. In assenza di cio' il rapporto contrattuale, in quanto in violazione e contrastante con norme imperative, è da considerarsi, nullo ai sensi del disposto di cui all'art. 1418, comma 1, cod. civ.
In definitiva, l'onere probatorio incombente sulla societa' attorea non puo' ritenersi integralmente soddisfatto, per cui, la mancata prova della documentazione prescritta e richiesta dalla normativa sopra citata (D. Lgs. 276/2000(TUEL)), attiene ad un elemento costitutivo della domanda , con la conseguenza che per effetto del combinato disposto degli artt. 1418 e 1421 cod. civ. con gli artt. 49, 151 e 191 del D.lgs. 267/2000 , il contratto da cui trae origine la pretesa attorea non può ritenersi valido e vincolante nei confronti dell'Ente poiché non contiene la prescritta previsione dell'ammontare del corrispettivo dovuto, dell'impegno di spesa e dei mezzi per farvi fronte.
Inoltre, lo stesso art. 191 del D. lgs. 267/2000, citato, al comma 4, prevede che “Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e),tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario dipen-dente che hanno consentito la fornitura”.
Pertanto, nel caso in cui i lavori siano stati autorizzati dal dipendente, funzionario e/o amministratore,in mancanza di alcun procedimento di riconoscimento e/o regolarizzazione, può ritenersi che non sia sorto alcun rapporto obbligatorio tra l'Ente convenuto e la società attrice bensì con il funzionario o l'amministratore che ha consentito la prestazione ai sensi della succitata normativa. Dunque, è nei confronti di questi ultimi che la società attrice deve agire per ottenere il pagamento.
Sul punto va registrato un orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, da ultimo ribadito dalla sentenza n. 7113/2020 secondo la quale “…il d.l. n. 66 del 1989, art. 23, comma
4, conv. con modificazioni della l.n. 144 del 1989, abrogato dal d.lg. n. 77 del 1995, art. 123, comma
1, lett. n), perché sostituito dall'art. 35 dello stesso decreto, a sua volta abrogato e sostituito da analoga disposizione contenuta del d.lg. n. 267/2000, art. 191 prevede che nel caso in cui ci sia stata
l'acquisizione di beni o servizi in violazione dell'obbligo indicato nel comma 3 che disciplina la procedura di spesa, il rapporto obbligatorio non sia riferibile all'ente ma intercorra, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore o funzionario che abbia assunto l'impegno…” La Suprema Corte aggiunge inoltre che: “… Deriva da quanto precede, pertanto, che, potendo il terzo interessato agire nei confronti del funzionario per la mancanza dell'elemento della sussidiarietà, non è ammissibile l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti nei limiti dell'utilità dell'arricchimento puntualmente dedotto e dimostrato – il debito fuori bilancio...”dell'ente locale il quale può soltanto riconoscere a posteriori, d.lg. n. 267 del
2000, ex art. 194 –
Sulla base delle argomentazioni che precedono la domanda non merita accoglimento.
Nulla per le spese considerata la contumacia dell'ente convenuto.
PQM
Il Tribunale di CAMPOBASSO, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o istanza assorbita e/o disattesa, così provvede:
Rigetta la domanda;
Nulla per le spese.
Campobasso 10 novembre 2025
Il G.O.
IL IR