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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 352/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
IZZO FAUSTO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3264/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19212500019364 TARI 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5414/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente : accoglimento del ricorso.
Resistente_1 s.r.l. : rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con tempestivo ricorso e rituale costituzione in giudizio, ricorrente1 propone impugnazione avverso l'avviso di pagamento TARI 2024, emesso dalla Publiservizi s.r.l. per conto del Comune di Caserta
(n. 19212500019364, notificato il 05/06/2025) per un importo pari a complessivi €. 1.187,00, in relazione al cespite sito nel Comune di Caserta alla Indirizzo_1, identificato ai dati catastali foglio 19, part. 146, sub. 13, l'immobile viene tassato per complessivi 110 mq. con attribuzione di categoria D1.
2. Esponeva il ricorrente che l'intimazione era illegittima in quanto:
- erroneamente era stata calcolata come tassabile la superficie di 138 mq., inquanto incluse le pertinenze
(non tassabili) quali il terrazzo (mq. 30);
- erroneamente l'immobile era stata ritenuto classato D1, mente il suo classamento era C/10;
- l'imposta in ogni caso era stata pagata in relazione a quanto dovuto.
Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'atto anche presentando ulteriore memoria difensiva.
3. In giudizio si è costituita la Publiservizi s.r.l. che ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è infondato.
5. Dalla mera lettura dell'avviso di pagamento si rileva che l'immobile è stato sottoposto a tassazione in relazione ad una superficie di mq. 110,40 e non in relazione a mq. 138 come affermato in ricorso.
Pertanto non corrisponde al vero quanto asserito in ricorso che nella tassazione sono stati calcolati 30 mq. destinati a terrazzo.
Inoltre, quanto alla categoria catastale dell'immobile, esso risulta essere chiaramente classato A/10, come si evince peraltro dalla visura catastale allegata in atti.
Orbene, come è noto, la categoria catastale A/10 è la categoria corrispondente agli immobili destinati a uffici o studi privati.
Tale categoria rientra nel tariffario della TARI nella categoria individuata D1.
Pertanto nessuna illegittimità si è maturata nell'atto impugnato.
6. Quanto alla formulata eccezione di pagamento, l'assolvimento dell'imposta non è stata asseverata dal ricorrente da alcuna produzione documentale.
Si impone per quanto detto il rigetto del ricorso.
Le spese di lite vanno compensate tenuto conto della complessità della vicenda.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
IZZO FAUSTO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3264/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19212500019364 TARI 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5414/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente : accoglimento del ricorso.
Resistente_1 s.r.l. : rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con tempestivo ricorso e rituale costituzione in giudizio, ricorrente1 propone impugnazione avverso l'avviso di pagamento TARI 2024, emesso dalla Publiservizi s.r.l. per conto del Comune di Caserta
(n. 19212500019364, notificato il 05/06/2025) per un importo pari a complessivi €. 1.187,00, in relazione al cespite sito nel Comune di Caserta alla Indirizzo_1, identificato ai dati catastali foglio 19, part. 146, sub. 13, l'immobile viene tassato per complessivi 110 mq. con attribuzione di categoria D1.
2. Esponeva il ricorrente che l'intimazione era illegittima in quanto:
- erroneamente era stata calcolata come tassabile la superficie di 138 mq., inquanto incluse le pertinenze
(non tassabili) quali il terrazzo (mq. 30);
- erroneamente l'immobile era stata ritenuto classato D1, mente il suo classamento era C/10;
- l'imposta in ogni caso era stata pagata in relazione a quanto dovuto.
Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'atto anche presentando ulteriore memoria difensiva.
3. In giudizio si è costituita la Publiservizi s.r.l. che ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è infondato.
5. Dalla mera lettura dell'avviso di pagamento si rileva che l'immobile è stato sottoposto a tassazione in relazione ad una superficie di mq. 110,40 e non in relazione a mq. 138 come affermato in ricorso.
Pertanto non corrisponde al vero quanto asserito in ricorso che nella tassazione sono stati calcolati 30 mq. destinati a terrazzo.
Inoltre, quanto alla categoria catastale dell'immobile, esso risulta essere chiaramente classato A/10, come si evince peraltro dalla visura catastale allegata in atti.
Orbene, come è noto, la categoria catastale A/10 è la categoria corrispondente agli immobili destinati a uffici o studi privati.
Tale categoria rientra nel tariffario della TARI nella categoria individuata D1.
Pertanto nessuna illegittimità si è maturata nell'atto impugnato.
6. Quanto alla formulata eccezione di pagamento, l'assolvimento dell'imposta non è stata asseverata dal ricorrente da alcuna produzione documentale.
Si impone per quanto detto il rigetto del ricorso.
Le spese di lite vanno compensate tenuto conto della complessità della vicenda.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.