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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/01/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea
Il NA di RN, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg. magistrati:
dott. Andrea Luce Presidente
dott. Andrea Ferraiuolo Giudice relatore dott.ssa Francesca Iervolino Giudice
all'esito della camera di consiglio - espletata a seguito dell'udienza del 3 dicembre 2024 svolta ex art. 127 ter c.p.c. - in cui il giudice relatore ha proceduto a riferire, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento contrassegnato da numero di ruolo generale 8469 del 2023, avente ad oggetto il ricorso presentato - ai sensi dell'art. 19 ter del d.lgs. n. 150 del 2011, come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, alla luce dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 - avverso il decreto di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per “Protezione Speciale” emesso dal ST della Provincia di RN, a seguito del parere sfavorevole pronunciato dalla Commissione
Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di RN, promosso,
DA
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Samir Landi, giusta procura alle liti in calce al ricorso introduttivo del giudizio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore, sito in San Mango Piemonte, via Francesco
Spirito, n. 69;
RICORRENTE
CONTRO
1 , in persona del l.r. p.t., rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di RN, presso cui, ope legis, domicilia in RN al
C.so Vittorio Emanuele, 58;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premesse
Preliminarmente, è appena il caso di precisare che, antecedentemente all'instaurazione del presente giudizio, è entrato in vigore il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre
2022, n. 197 che ha disposto, con l'art. 35, comma 1, che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”. Per quanto attiene il giudizio che ci occupa, tale novum normativo ha interessato il rito applicabile alle controversie oggetto dell'art. 19 ter cit., individuato nel rito semplificato di cognizione, come disciplinato ai sensi degli artt. 281 decies e ss.. La causa deve, poi, essere decisa con sentenza, ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c..
Tanto premesso ai fini della individuazione del contesto normativo di riferimento, si può procedere all'esposizione delle ulteriori notazioni preliminari.
Con ricorso depositato in data 25 novembre 2023, il ricorrente - rispettando il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento (vedasi il comma quarto dell'art. 19 ter del d.lgs. n. 150 del 2011) - sperimentava opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza del rilascio del permesso di soggiorno per “Protezione Speciale” emesso dal ST della Provincia di
RN e notificato il 2 novembre 2023, a seguito del parere sfavorevole della Commissione
Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di RN. Il ricorrente spiegava, altresì, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di diniego emesso dal
ST.
E così, perfezionato il procedimento di notificazione del ricorso e del decreto di fissazione della udienza cautelare nei confronti dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di RN (ai sensi dell'art. 11 del regio decreto n. 1611 del 1933), quest'ultima si costituiva nel procedimento cautelare e nella sua memoria di costituzione instava per il rigetto della pretesa cautelare sperimentata dal ricorrente, nonché per il rigetto del ricorso. Il procedimento cautelare, attesa la sussistenza dei requisiti del
2 fumus boni juris e del periculum in mora, si concludeva con l'accoglimento della pretesa avanzata dal ricorrente, mercé decreto reso dal NA all'esito della camera di consiglio del 16 gennaio
2024, con cui, per l'effetto, era dichiarata la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di diniego della protezione speciale emesso dal ST (decreto di accoglimento dell'istanza di sospensione, contrassegnato da n. cronol. 153/2024 del 18/01/2024, reso nell'ambito del procedimento cautelare contrassegnato dal numero di ruolo generale 8469-1/2023).
Ora, in relazione al giudizio di merito, perfezionato anche in tale ambito il procedimento di notificazione nei confronti dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di RN che si costituiva instando per il rigetto del ricorso, atteso il deposito delle note conclusionali (nel rispetto degli artt.
281 terdecies c.p.c. e art. 275 bis c.p.c.), all'esito dell'udienza del 3 dicembre 2024 si svolgeva la camera di consiglio.
2. Il quadro normativo di riferimento
Giova svolgere alcune brevi notazioni di carattere preliminare sul procedimento de quo agitur.
Come è noto, il decreto legge n. 130 del 2020 ha riformato la disciplina del permesso di soggiorno per protezione speciale che era stata introdotta dal decreto legge n. 113 del 2018, prevedendo, espressamente due procedimenti alternativi per il suo rilascio da parte del ST. Da un lato, il primo procedimento prevede che, nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti previsti nell'art. 19, commi 1 e 1.1, la Commissione territoriale trasmette gli atti al ST per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
dall'altro lato, il secondo procedimento si attiva attraverso una domanda tesa all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale direttamente rivolta al
ST, il quale provvede al rilascio del titolo, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.
Più nel dettaglio, la norma consente al ST, adito per ottenere un permesso di soggiorno, di rilasciare, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ora, nella vicenda che ci impegna risulta che il richiedente ha percorso la seconda delle vie evocate e che il ST, atteso il parere sfavorevole della Commissione, non ha riconosciuto la protezione speciale.
A questo punto, preme osservare che la legge 5 maggio 2023, n. 50 (in Gazzetta Ufficiale, alla pag.
7), avente per oggetto la conversione con modificazioni del decreto legge 10 marzo 2023, n.20 (in
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 59 del 10 marzo 2023), recante “Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto
3 all'immigrazione irregolare”, oltre ad avere confermato l'abrogazione dell'art. 19, comma 1.1 terzo e quarto periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, espungendo dall'ordinamento il permesso per protezione speciale a salvaguardia della vita privata e familiare dello straniero, ha altresì eliminato il secondo periodo del comma 1.2 dell'art. 19 cit., abrogando così la norma che consente di ottenere dal ST, a fronte della richiesta di permesso di soggiorno, una volta accertati i requisiti costitutivi della fattispecie, la cd. protezione speciale.
Ora, la previsione in oggetto (art. 7) specifica, però, al successivo comma secondo, l'ambito applicativo della novellata disciplina, disponendo: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”, disciplina da richiamarsi, dunque, con riferimento sia comma 1.1 terzo e quarto periodo sia al comma 1.2, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Il novum normativo, dunque, sotto entrambi gli angoli visuali, risulta inapplicabile alla controversia che ci impegna, potendo delibarsi l'istanza presentata ai sensi del secondo periodo del comma 1.2. dell'art. 19 d.lgs. 286 del 1998 al fine di verificare la sussistenza, in capo all'odierno ricorrente, del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tutelabile ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., seconda parte, d.lgs. 286 cit..
Sotto tale ultimo profilo, poi, si ritiene necessario precisare che il decreto legge n. 130 del 2020
(convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173), entrato in vigore antecedentemente all'instaurazione del presente giudizio, è attualmente applicabile ratione temporis al caso che ci impegna ed infatti, all'articolo 15, comma 1, prevede, in ogni caso, che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) si applicano anche ai procedimenti pendenti, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, avanti alle Commissioni Territoriali, al ST ed alle Sezioni Specializzate dei Tribunali.
Ora, il “novum” normativo apportato dal decreto legge n. 130 del 2020 – rispetto al decreto legge n.
113 del 2018, non ha toccato il testo dell'art. 32 del d.lgs. n. 25 del 2008 e non ha reintrodotto direttamente il permesso per motivi umanitari. La dicitura «protezione speciale» è stata mantenuta, anche se sono state allargate le ipotesi in cui il relativo permesso può essere rilasciato ed è stata espressamente consentita la sua conversione in permesso di lavoro.
In particolare, il decreto-legge n. 130 del 2020 ha parzialmente ripristinato la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998 (cd. testo unico dell'immigrazione) con una dizione che riprende il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato, anche se non il riferimento ai seri motivi di carattere umanitario (in particolare, la norma ha aggiunto nuovamente una parte che il precedente decreto legge n. 113 del
4 2018 aveva eliminato: “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”), ed è intervenuto sull'art. 19 t.u. imm. - cui fa rinvio l'art. 32 del d.lgs. n. 25 del 2008, modificato dal decreto sicurezza -, allargando le ipotesi di divieto di respingimento del comma 1.1 all'ipotesi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti (che sono equiparati alla tortura, in ciò allineandosi all'art. 3 CEDU) e a quelle in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare (art. 8 CEDU), prevedendo, a tal fine, che si tenga conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Ulteriori modifiche sono state poi apportate in sede di conversione. Ed invero, l'art. 1 della legge n.
173 del 18 dicembre 2020 ha modificato l'art. 19 del t.u. imm., in due direzioni, prevedendo, da un lato, che il divieto di respingimento operi anche qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato di cui all'art. 5, comma 6, e introducendo, dall'altro lato, una clausola che consente l'allontanamento dal territorio nazionale del richiedente asilo, quando questo sia necessario “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute”, ancorché “nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
È evidente, quindi, che il decreto in parola ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, introducendo, in particolare, tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale, i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Orbene - ciò posto in relazione alla normativa applicabile ratione temporis per quanto attiene al diritto sostanziale -, sul piano della tutela giurisdizionale avverso il predetto decreto viene certamente in rilievo la disposizione normativa di cui all'art. 19 ter del d.lgs. n. 150 del 2011, che reca la rubrica “Controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario”.
5 In tema, mette conto osservare che, tra le innumerevoli ed eterogenee novità introdotte dal d.l. 4 ottobre 2018, n. 113 (c.d. decreto sicurezza), recante "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del
[...]
e l'organizzazione e il funzionamento dell' per l'amministrazione e la CP_1 Controparte_2
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata", talune riguardano la modifica ovvero la previsione di norme processuali civili.
Al riguardo, di particolare rilievo appare il comma quinto dell'art. 1, il quale è intervenuto sul d.lgs.
n. 150 del 2011, inserendo il nuovo art. 19 ter.
È appena il caso di rammentare, poi, che tale disposizione ha subito ulteriori modifiche per effetto dell'art. 15, comma terzo, lett. m), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 - come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 – che ha stabilito che le controversie oggetto dell'art. 19 ter cit. son regolate, ripetasi, dal rito semplificato di cognizione che si definisce con sentenza.
Ai sensi dell'art. 19 ter cit., quindi, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, dinanzi al tribunale civile sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato, “le controversie di cui all'art. 3, comma 1, lettere d) e d bis) del d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla l. 13 aprile
2017, n. 46” e, dunque, “le controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25” (lett. d) e le “controversie in materia di rifiuto di rilascio, di diniego di rinnovo e di revoca dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18 -bis ,
19, comma 2, lettere d) e d -bis ), 20 -bis , 22, comma 12 -quater , del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286” (lett. d – bis).
Ora, poiché l'art. 35 del d.lgs. 25 del 2008 prevede che “le controversie aventi ad oggetto
l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 anche per mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3, sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dal presente articolo”, è evidente che l'art. 19 ter cit., nell'includere nel proprio ambito oggettuale “le controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25” (lett. d), rappresenta giocoforza il rimedio impugnatorio avverso i provvedimenti del ST resi su parere della Commissione. Diversamente opinando, del resto,
6 la norma, con riferimento all'ipotesi enucleata dalla lett. d), vedrebbe fortemente compromessa la propria portata applicativa.
3. I motivi del ricorso
Il ricorrente deduceva, in buona sostanza, che l'allontanamento dal territorio nazionale, avrebbe generato una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata (costruita attraverso relazioni sociali ed economiche irripetibili nel Paese d'origine) e avrebbe comportato uno sradicamento dal contesto sociale ed economico di riferimento, esponendolo, in tal guisa, al rischio di pregiudizio dei propri diritti fondamentali, compreso quello di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani. Sulla scorta di siffatte premesse, il ricorrente adiva il NA di RN per ottenere l'accertamento dei requisiti costitutivi della fattispecie della protezione speciale prevista dall'art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998, come novellato dal decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, ratione temporis applicabile. Unitamente al ricorso, il ricorrente spiegava, altresì, un'istanza cautelare diretta a ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di diniego emesso dal ST.
4. Sulla protezione speciale
In tema, va rammentato che le disposizioni normative di cui al novellato art. 19 del d. lgs. n. 286 del
1998 – ratione temporis applicabile - non consentono l'espulsione o l'estradizione dello straniero verso uno Stato qualora possa “essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro
Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione” (comma 1) ovvero “qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti
o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6” (comma 1.1. prima parte) ovvero
“qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, tenuto conto
“della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine” (comma 1.1. seconda parte).
In tali casi, nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1. del citato art. 19, vanno trasmetti gli atti al ST per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
7 Ora, il già indicato decreto legge n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, ha lasciato immutato, nella sostanza, il comma 1, aggiungendovi solo, dopo la parola “sesso,” le parole “di orientamento sessuale, di identità di genere”.
Il comma 1.1, invece, è stato interamente riformulato. Detta norma collega, innanzitutto, il divieto di non refoulement al rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani e degradanti (la previsione ricalca l'art. 14 lettera b) d.lgs. n. 251 del 2007 e la declinazione dell'art. 3 CEDU, derivante dalla giurisprudenza della Corte EDU, così come il comma primo ricalca le ipotesi persecutorie poste a base del riconoscimento del diritto al rifugio politico). In particolare, vengono in rilievo – è stato osservato - i casi in cui non si può applicare la norma sulla protezione sussidiaria per la presenza di fatti impeditivi quali una causa di revoca, la commissione di un grave reato nel paese di rientro (causa ostativa) ma non è legittimo imporre il rientro forzato perché il richiedente anderebbe incontro ai due trattamenti paradigmaticamente costituenti le più gravi violazione dei diritti umani.
Ancora, la norma fa anche discendere il divieto di respingimento dagli obblighi di cui all'art. 5, comma sesto, i.e. gli obblighi costituzionali ed internazionali. L'applicazione del principio impone la individuazione di tali obblighi ma, a tal fine, ampio è il bacino delle fattispecie di formazione giurisprudenziale formatesi nella vigenza dell'originario testo dell'art. 5, comma sesto. L'adesione a specifiche convenzioni a tutela dei diritti umani, quali quella sulla tortura, sulla disabilità, sulle violenze di genere, integrata dalla griglia dei diritti inviolabili della Costituzione conduce ad una catalogazione non indeterminata dell'applicazione del divieto in relazione al rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali.
Infine, dalla lettura della seconda parte della norma emerge anche che il divieto di respingimento costituisce il precipitato giuridico dell'art. 8 CEDU, il quale stabilisce che “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza” e pone il divieto d'ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto, salve le ipotesi previste dalla legge o imposte dalla necessità di tutela d'interessi superindividuali o dei diritti altrui (“Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che, sebbene non sia richiamato espressamente l'art. 8 CEDU, l'evocazione di siffatta disposizione normativa è resa evidente sia dal
8 riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano di cui all'art. 5 T.U.I., comma sesto, sia dall'impiego della stessa formulazione testuale nella seconda parte della norma in esame.
Come noto, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non ha fornito una definizione specifica del concetto di “vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU.
Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva ( c. Germania, § 29; c. Regno Unito, Per_1 Per_2
61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può “abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e AM c. Italia [GC], § 159). Per_3 CP_3
La nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Germania (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Persona_4 Per_1 Per_5
Italia, § 32) e comprendere le attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; Persona_6
UL c. Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o commerciali Per_7 Per_8 Per_9
( e DI Oy c. Finlandia GC). Parte_2
Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza
e (iii) identità della persona”.
Dunque, nella giurisprudenza della Corte EDU è emerso il convincimento secondo cui l'art. 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno. In tale prospettiva, tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8 (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo Sez. I, Sent., (ud. 22 gennaio 2019) 14 febbraio 2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi
Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Il diritto di cui all'art. 8 CEDU, "alla vita privata e familiare" non è, però, assoluto e deve essere bilanciato su base legale con una serie di altri valori tutelati: sicurezza nazionale e pubblica, benessere economico del paese, difesa dell'ordine e prevenzione di reati, protezione della salute, e della morale protezione dei diritti e delle libertà altrui.
Ciò posto, dalla lettura dell'art. 19 cit. risulta che i parametri di aggancio al territorio italiano, o, se si preferisce, di "radicamento" sono tre. Il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli di tal
9 genere esistenti in Italia, che debbono essere effettivi (termine, non a caso, utilizzato due volte nell'ambito dello stesso periodo) ed esprimersi quindi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di sangue, anche se la legge non ha preteso un rapporto di convivenza. Il secondo è sociale e si traduce nella necessità di un inserimento, ancora una volta richiesto nella sua dimensione di effettività. Infine, il terzo parametro considerato dalla legge è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un concorrente elemento di valenza presuntiva (dello sradicamento dal contesto di provenienza e del radicamento in Italia), che sembra difficile potersi apprezzare in via autonoma.
Orbene, questo collegio rileva che può accogliersi la domanda di riconoscimento della protezione speciale sperimentata dall'odierna ricorrente, ponendo mente al significativo e continuativo percorso d'integrazione intrapreso dalla stessa nel Paese d'accoglienza, integrazione che ben può essere valutata in via assorbente ai fini dell'ottenimento del permesso di cui all'art. 19 comma 1.1, seconda parte cit..
In tale prospettiva, viene in rilievo l'attività lavorativa svolta dal richiedente sul territorio nazionale sin dal 2022 come si evince dalla documentazione versata in atti - ulteriore rispetto a quella già oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento cautelare - che attesta l'instaurazione inizialmente di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (si veda la copia della comunicazione
UniLav afferente un contratto di lavoro a tempo determinato a far data dal 19 ottobre 2022) e, poi, il perfezionamento di un contratto di un apprendistato professionalizzante con decorrenza dal 14 dicembre 2022 al 5 ottobre 2025 (si veda la copia della comunicazione UniLav e le buste paga a campione per il 2022, 2023 e 2024 a conforto dell'effettività e della continuità del rapporto di lavoro costruito).
A tali elementi, si aggiungono ulteriori dati comprovanti l'acquisizione di competenze linguistiche, avendo il ricorrente intrapreso un percorso di apprendimento della lingua italiana (si veda l'attestato di conoscenza della lingua italiana rilasciato dal CPIA di RN), l'autonomia abitativa raggiunta dal richiedente sul territorio nazionale (si veda il contratto di locazione con durata fino a giugno
2026, debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate), nonché l'indipendenza economica che permette al richiedente di sostenere economicamente i familiari rimasti nel Paese di origine (si vedano le rimesse inviate alla famiglia).
In definitiva, il complesso degli elementi innanzi indicati, attesa altresì la durata della permanenza sul territorio italiano sin dal 2020 (si veda il permesso di soggiorno provvisorio indicante quale data di ingresso in Italia il 10 luglio 2020), esprime la costruzione da parte del ricorrente di una “vita privata” fatta di relazioni economiche e sociali irripetibili, come tale meritevole di protezione da
10 parte dell'ordinamento, sì che l'allontanamento dal territorio italiano – in assenza di ragioni di sicurezza pubblica ostative alla permanenza - appare senza dubbio idoneo determinare lo sradicamento del ricorrente dal proprio contesto sociale ed economico di riferimento, esponendolo al rischio di pregiudizio dei propri diritti fondamentali, compreso quello di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani.
5. Conclusioni
In conclusione, alla luce delle argomentazioni che precedono, emergono i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del decreto-legge n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, applicabile ratione temporis.
Il ricorso va pertanto accolto.
6. Spese
La natura della controversia, riguardante diritti fondamentali della persona, induce alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il NA di RN, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale, letti gli artt. 19 ter del d.lgs. n. 150 del 2011 e 281 decies ss. c.p.c., così definitivamente decide:
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, manda gli atti al ST competente per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi del decreto legge n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173;
• compensa le spese processuali.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso in RN nella camera di consiglio del 18.12.24.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Andrea Ferraiuolo dott. Andrea Luce
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea
Il NA di RN, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg. magistrati:
dott. Andrea Luce Presidente
dott. Andrea Ferraiuolo Giudice relatore dott.ssa Francesca Iervolino Giudice
all'esito della camera di consiglio - espletata a seguito dell'udienza del 3 dicembre 2024 svolta ex art. 127 ter c.p.c. - in cui il giudice relatore ha proceduto a riferire, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento contrassegnato da numero di ruolo generale 8469 del 2023, avente ad oggetto il ricorso presentato - ai sensi dell'art. 19 ter del d.lgs. n. 150 del 2011, come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, alla luce dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 - avverso il decreto di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per “Protezione Speciale” emesso dal ST della Provincia di RN, a seguito del parere sfavorevole pronunciato dalla Commissione
Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di RN, promosso,
DA
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Samir Landi, giusta procura alle liti in calce al ricorso introduttivo del giudizio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore, sito in San Mango Piemonte, via Francesco
Spirito, n. 69;
RICORRENTE
CONTRO
1 , in persona del l.r. p.t., rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di RN, presso cui, ope legis, domicilia in RN al
C.so Vittorio Emanuele, 58;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premesse
Preliminarmente, è appena il caso di precisare che, antecedentemente all'instaurazione del presente giudizio, è entrato in vigore il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre
2022, n. 197 che ha disposto, con l'art. 35, comma 1, che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”. Per quanto attiene il giudizio che ci occupa, tale novum normativo ha interessato il rito applicabile alle controversie oggetto dell'art. 19 ter cit., individuato nel rito semplificato di cognizione, come disciplinato ai sensi degli artt. 281 decies e ss.. La causa deve, poi, essere decisa con sentenza, ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c..
Tanto premesso ai fini della individuazione del contesto normativo di riferimento, si può procedere all'esposizione delle ulteriori notazioni preliminari.
Con ricorso depositato in data 25 novembre 2023, il ricorrente - rispettando il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento (vedasi il comma quarto dell'art. 19 ter del d.lgs. n. 150 del 2011) - sperimentava opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza del rilascio del permesso di soggiorno per “Protezione Speciale” emesso dal ST della Provincia di
RN e notificato il 2 novembre 2023, a seguito del parere sfavorevole della Commissione
Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di RN. Il ricorrente spiegava, altresì, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di diniego emesso dal
ST.
E così, perfezionato il procedimento di notificazione del ricorso e del decreto di fissazione della udienza cautelare nei confronti dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di RN (ai sensi dell'art. 11 del regio decreto n. 1611 del 1933), quest'ultima si costituiva nel procedimento cautelare e nella sua memoria di costituzione instava per il rigetto della pretesa cautelare sperimentata dal ricorrente, nonché per il rigetto del ricorso. Il procedimento cautelare, attesa la sussistenza dei requisiti del
2 fumus boni juris e del periculum in mora, si concludeva con l'accoglimento della pretesa avanzata dal ricorrente, mercé decreto reso dal NA all'esito della camera di consiglio del 16 gennaio
2024, con cui, per l'effetto, era dichiarata la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di diniego della protezione speciale emesso dal ST (decreto di accoglimento dell'istanza di sospensione, contrassegnato da n. cronol. 153/2024 del 18/01/2024, reso nell'ambito del procedimento cautelare contrassegnato dal numero di ruolo generale 8469-1/2023).
Ora, in relazione al giudizio di merito, perfezionato anche in tale ambito il procedimento di notificazione nei confronti dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di RN che si costituiva instando per il rigetto del ricorso, atteso il deposito delle note conclusionali (nel rispetto degli artt.
281 terdecies c.p.c. e art. 275 bis c.p.c.), all'esito dell'udienza del 3 dicembre 2024 si svolgeva la camera di consiglio.
2. Il quadro normativo di riferimento
Giova svolgere alcune brevi notazioni di carattere preliminare sul procedimento de quo agitur.
Come è noto, il decreto legge n. 130 del 2020 ha riformato la disciplina del permesso di soggiorno per protezione speciale che era stata introdotta dal decreto legge n. 113 del 2018, prevedendo, espressamente due procedimenti alternativi per il suo rilascio da parte del ST. Da un lato, il primo procedimento prevede che, nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti previsti nell'art. 19, commi 1 e 1.1, la Commissione territoriale trasmette gli atti al ST per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
dall'altro lato, il secondo procedimento si attiva attraverso una domanda tesa all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale direttamente rivolta al
ST, il quale provvede al rilascio del titolo, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.
Più nel dettaglio, la norma consente al ST, adito per ottenere un permesso di soggiorno, di rilasciare, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ora, nella vicenda che ci impegna risulta che il richiedente ha percorso la seconda delle vie evocate e che il ST, atteso il parere sfavorevole della Commissione, non ha riconosciuto la protezione speciale.
A questo punto, preme osservare che la legge 5 maggio 2023, n. 50 (in Gazzetta Ufficiale, alla pag.
7), avente per oggetto la conversione con modificazioni del decreto legge 10 marzo 2023, n.20 (in
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 59 del 10 marzo 2023), recante “Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto
3 all'immigrazione irregolare”, oltre ad avere confermato l'abrogazione dell'art. 19, comma 1.1 terzo e quarto periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, espungendo dall'ordinamento il permesso per protezione speciale a salvaguardia della vita privata e familiare dello straniero, ha altresì eliminato il secondo periodo del comma 1.2 dell'art. 19 cit., abrogando così la norma che consente di ottenere dal ST, a fronte della richiesta di permesso di soggiorno, una volta accertati i requisiti costitutivi della fattispecie, la cd. protezione speciale.
Ora, la previsione in oggetto (art. 7) specifica, però, al successivo comma secondo, l'ambito applicativo della novellata disciplina, disponendo: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”, disciplina da richiamarsi, dunque, con riferimento sia comma 1.1 terzo e quarto periodo sia al comma 1.2, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Il novum normativo, dunque, sotto entrambi gli angoli visuali, risulta inapplicabile alla controversia che ci impegna, potendo delibarsi l'istanza presentata ai sensi del secondo periodo del comma 1.2. dell'art. 19 d.lgs. 286 del 1998 al fine di verificare la sussistenza, in capo all'odierno ricorrente, del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tutelabile ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., seconda parte, d.lgs. 286 cit..
Sotto tale ultimo profilo, poi, si ritiene necessario precisare che il decreto legge n. 130 del 2020
(convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173), entrato in vigore antecedentemente all'instaurazione del presente giudizio, è attualmente applicabile ratione temporis al caso che ci impegna ed infatti, all'articolo 15, comma 1, prevede, in ogni caso, che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) si applicano anche ai procedimenti pendenti, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, avanti alle Commissioni Territoriali, al ST ed alle Sezioni Specializzate dei Tribunali.
Ora, il “novum” normativo apportato dal decreto legge n. 130 del 2020 – rispetto al decreto legge n.
113 del 2018, non ha toccato il testo dell'art. 32 del d.lgs. n. 25 del 2008 e non ha reintrodotto direttamente il permesso per motivi umanitari. La dicitura «protezione speciale» è stata mantenuta, anche se sono state allargate le ipotesi in cui il relativo permesso può essere rilasciato ed è stata espressamente consentita la sua conversione in permesso di lavoro.
In particolare, il decreto-legge n. 130 del 2020 ha parzialmente ripristinato la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998 (cd. testo unico dell'immigrazione) con una dizione che riprende il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato, anche se non il riferimento ai seri motivi di carattere umanitario (in particolare, la norma ha aggiunto nuovamente una parte che il precedente decreto legge n. 113 del
4 2018 aveva eliminato: “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”), ed è intervenuto sull'art. 19 t.u. imm. - cui fa rinvio l'art. 32 del d.lgs. n. 25 del 2008, modificato dal decreto sicurezza -, allargando le ipotesi di divieto di respingimento del comma 1.1 all'ipotesi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti (che sono equiparati alla tortura, in ciò allineandosi all'art. 3 CEDU) e a quelle in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare (art. 8 CEDU), prevedendo, a tal fine, che si tenga conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Ulteriori modifiche sono state poi apportate in sede di conversione. Ed invero, l'art. 1 della legge n.
173 del 18 dicembre 2020 ha modificato l'art. 19 del t.u. imm., in due direzioni, prevedendo, da un lato, che il divieto di respingimento operi anche qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato di cui all'art. 5, comma 6, e introducendo, dall'altro lato, una clausola che consente l'allontanamento dal territorio nazionale del richiedente asilo, quando questo sia necessario “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute”, ancorché “nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
È evidente, quindi, che il decreto in parola ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, introducendo, in particolare, tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale, i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Orbene - ciò posto in relazione alla normativa applicabile ratione temporis per quanto attiene al diritto sostanziale -, sul piano della tutela giurisdizionale avverso il predetto decreto viene certamente in rilievo la disposizione normativa di cui all'art. 19 ter del d.lgs. n. 150 del 2011, che reca la rubrica “Controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario”.
5 In tema, mette conto osservare che, tra le innumerevoli ed eterogenee novità introdotte dal d.l. 4 ottobre 2018, n. 113 (c.d. decreto sicurezza), recante "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del
[...]
e l'organizzazione e il funzionamento dell' per l'amministrazione e la CP_1 Controparte_2
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata", talune riguardano la modifica ovvero la previsione di norme processuali civili.
Al riguardo, di particolare rilievo appare il comma quinto dell'art. 1, il quale è intervenuto sul d.lgs.
n. 150 del 2011, inserendo il nuovo art. 19 ter.
È appena il caso di rammentare, poi, che tale disposizione ha subito ulteriori modifiche per effetto dell'art. 15, comma terzo, lett. m), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 - come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 – che ha stabilito che le controversie oggetto dell'art. 19 ter cit. son regolate, ripetasi, dal rito semplificato di cognizione che si definisce con sentenza.
Ai sensi dell'art. 19 ter cit., quindi, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, dinanzi al tribunale civile sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato, “le controversie di cui all'art. 3, comma 1, lettere d) e d bis) del d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla l. 13 aprile
2017, n. 46” e, dunque, “le controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25” (lett. d) e le “controversie in materia di rifiuto di rilascio, di diniego di rinnovo e di revoca dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18 -bis ,
19, comma 2, lettere d) e d -bis ), 20 -bis , 22, comma 12 -quater , del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286” (lett. d – bis).
Ora, poiché l'art. 35 del d.lgs. 25 del 2008 prevede che “le controversie aventi ad oggetto
l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 anche per mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3, sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dal presente articolo”, è evidente che l'art. 19 ter cit., nell'includere nel proprio ambito oggettuale “le controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25” (lett. d), rappresenta giocoforza il rimedio impugnatorio avverso i provvedimenti del ST resi su parere della Commissione. Diversamente opinando, del resto,
6 la norma, con riferimento all'ipotesi enucleata dalla lett. d), vedrebbe fortemente compromessa la propria portata applicativa.
3. I motivi del ricorso
Il ricorrente deduceva, in buona sostanza, che l'allontanamento dal territorio nazionale, avrebbe generato una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata (costruita attraverso relazioni sociali ed economiche irripetibili nel Paese d'origine) e avrebbe comportato uno sradicamento dal contesto sociale ed economico di riferimento, esponendolo, in tal guisa, al rischio di pregiudizio dei propri diritti fondamentali, compreso quello di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani. Sulla scorta di siffatte premesse, il ricorrente adiva il NA di RN per ottenere l'accertamento dei requisiti costitutivi della fattispecie della protezione speciale prevista dall'art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998, come novellato dal decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, ratione temporis applicabile. Unitamente al ricorso, il ricorrente spiegava, altresì, un'istanza cautelare diretta a ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di diniego emesso dal ST.
4. Sulla protezione speciale
In tema, va rammentato che le disposizioni normative di cui al novellato art. 19 del d. lgs. n. 286 del
1998 – ratione temporis applicabile - non consentono l'espulsione o l'estradizione dello straniero verso uno Stato qualora possa “essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro
Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione” (comma 1) ovvero “qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti
o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6” (comma 1.1. prima parte) ovvero
“qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, tenuto conto
“della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine” (comma 1.1. seconda parte).
In tali casi, nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1. del citato art. 19, vanno trasmetti gli atti al ST per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
7 Ora, il già indicato decreto legge n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, ha lasciato immutato, nella sostanza, il comma 1, aggiungendovi solo, dopo la parola “sesso,” le parole “di orientamento sessuale, di identità di genere”.
Il comma 1.1, invece, è stato interamente riformulato. Detta norma collega, innanzitutto, il divieto di non refoulement al rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani e degradanti (la previsione ricalca l'art. 14 lettera b) d.lgs. n. 251 del 2007 e la declinazione dell'art. 3 CEDU, derivante dalla giurisprudenza della Corte EDU, così come il comma primo ricalca le ipotesi persecutorie poste a base del riconoscimento del diritto al rifugio politico). In particolare, vengono in rilievo – è stato osservato - i casi in cui non si può applicare la norma sulla protezione sussidiaria per la presenza di fatti impeditivi quali una causa di revoca, la commissione di un grave reato nel paese di rientro (causa ostativa) ma non è legittimo imporre il rientro forzato perché il richiedente anderebbe incontro ai due trattamenti paradigmaticamente costituenti le più gravi violazione dei diritti umani.
Ancora, la norma fa anche discendere il divieto di respingimento dagli obblighi di cui all'art. 5, comma sesto, i.e. gli obblighi costituzionali ed internazionali. L'applicazione del principio impone la individuazione di tali obblighi ma, a tal fine, ampio è il bacino delle fattispecie di formazione giurisprudenziale formatesi nella vigenza dell'originario testo dell'art. 5, comma sesto. L'adesione a specifiche convenzioni a tutela dei diritti umani, quali quella sulla tortura, sulla disabilità, sulle violenze di genere, integrata dalla griglia dei diritti inviolabili della Costituzione conduce ad una catalogazione non indeterminata dell'applicazione del divieto in relazione al rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali.
Infine, dalla lettura della seconda parte della norma emerge anche che il divieto di respingimento costituisce il precipitato giuridico dell'art. 8 CEDU, il quale stabilisce che “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza” e pone il divieto d'ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto, salve le ipotesi previste dalla legge o imposte dalla necessità di tutela d'interessi superindividuali o dei diritti altrui (“Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che, sebbene non sia richiamato espressamente l'art. 8 CEDU, l'evocazione di siffatta disposizione normativa è resa evidente sia dal
8 riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano di cui all'art. 5 T.U.I., comma sesto, sia dall'impiego della stessa formulazione testuale nella seconda parte della norma in esame.
Come noto, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non ha fornito una definizione specifica del concetto di “vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU.
Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva ( c. Germania, § 29; c. Regno Unito, Per_1 Per_2
61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può “abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e AM c. Italia [GC], § 159). Per_3 CP_3
La nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Germania (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Persona_4 Per_1 Per_5
Italia, § 32) e comprendere le attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; Persona_6
UL c. Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o commerciali Per_7 Per_8 Per_9
( e DI Oy c. Finlandia GC). Parte_2
Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza
e (iii) identità della persona”.
Dunque, nella giurisprudenza della Corte EDU è emerso il convincimento secondo cui l'art. 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno. In tale prospettiva, tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8 (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo Sez. I, Sent., (ud. 22 gennaio 2019) 14 febbraio 2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi
Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Il diritto di cui all'art. 8 CEDU, "alla vita privata e familiare" non è, però, assoluto e deve essere bilanciato su base legale con una serie di altri valori tutelati: sicurezza nazionale e pubblica, benessere economico del paese, difesa dell'ordine e prevenzione di reati, protezione della salute, e della morale protezione dei diritti e delle libertà altrui.
Ciò posto, dalla lettura dell'art. 19 cit. risulta che i parametri di aggancio al territorio italiano, o, se si preferisce, di "radicamento" sono tre. Il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli di tal
9 genere esistenti in Italia, che debbono essere effettivi (termine, non a caso, utilizzato due volte nell'ambito dello stesso periodo) ed esprimersi quindi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di sangue, anche se la legge non ha preteso un rapporto di convivenza. Il secondo è sociale e si traduce nella necessità di un inserimento, ancora una volta richiesto nella sua dimensione di effettività. Infine, il terzo parametro considerato dalla legge è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un concorrente elemento di valenza presuntiva (dello sradicamento dal contesto di provenienza e del radicamento in Italia), che sembra difficile potersi apprezzare in via autonoma.
Orbene, questo collegio rileva che può accogliersi la domanda di riconoscimento della protezione speciale sperimentata dall'odierna ricorrente, ponendo mente al significativo e continuativo percorso d'integrazione intrapreso dalla stessa nel Paese d'accoglienza, integrazione che ben può essere valutata in via assorbente ai fini dell'ottenimento del permesso di cui all'art. 19 comma 1.1, seconda parte cit..
In tale prospettiva, viene in rilievo l'attività lavorativa svolta dal richiedente sul territorio nazionale sin dal 2022 come si evince dalla documentazione versata in atti - ulteriore rispetto a quella già oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento cautelare - che attesta l'instaurazione inizialmente di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (si veda la copia della comunicazione
UniLav afferente un contratto di lavoro a tempo determinato a far data dal 19 ottobre 2022) e, poi, il perfezionamento di un contratto di un apprendistato professionalizzante con decorrenza dal 14 dicembre 2022 al 5 ottobre 2025 (si veda la copia della comunicazione UniLav e le buste paga a campione per il 2022, 2023 e 2024 a conforto dell'effettività e della continuità del rapporto di lavoro costruito).
A tali elementi, si aggiungono ulteriori dati comprovanti l'acquisizione di competenze linguistiche, avendo il ricorrente intrapreso un percorso di apprendimento della lingua italiana (si veda l'attestato di conoscenza della lingua italiana rilasciato dal CPIA di RN), l'autonomia abitativa raggiunta dal richiedente sul territorio nazionale (si veda il contratto di locazione con durata fino a giugno
2026, debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate), nonché l'indipendenza economica che permette al richiedente di sostenere economicamente i familiari rimasti nel Paese di origine (si vedano le rimesse inviate alla famiglia).
In definitiva, il complesso degli elementi innanzi indicati, attesa altresì la durata della permanenza sul territorio italiano sin dal 2020 (si veda il permesso di soggiorno provvisorio indicante quale data di ingresso in Italia il 10 luglio 2020), esprime la costruzione da parte del ricorrente di una “vita privata” fatta di relazioni economiche e sociali irripetibili, come tale meritevole di protezione da
10 parte dell'ordinamento, sì che l'allontanamento dal territorio italiano – in assenza di ragioni di sicurezza pubblica ostative alla permanenza - appare senza dubbio idoneo determinare lo sradicamento del ricorrente dal proprio contesto sociale ed economico di riferimento, esponendolo al rischio di pregiudizio dei propri diritti fondamentali, compreso quello di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani.
5. Conclusioni
In conclusione, alla luce delle argomentazioni che precedono, emergono i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del decreto-legge n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, applicabile ratione temporis.
Il ricorso va pertanto accolto.
6. Spese
La natura della controversia, riguardante diritti fondamentali della persona, induce alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il NA di RN, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale, letti gli artt. 19 ter del d.lgs. n. 150 del 2011 e 281 decies ss. c.p.c., così definitivamente decide:
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, manda gli atti al ST competente per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi del decreto legge n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173;
• compensa le spese processuali.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso in RN nella camera di consiglio del 18.12.24.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Andrea Ferraiuolo dott. Andrea Luce
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