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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 16/07/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1595-1/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nel ricorso congiunto depositato in data 15/05/2025 da:
( ), con il patrocinio dell'avv. LAGANELLA Parte_1 CodiceFiscale_1
IA e (C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. CACIAGLI CLAUDIO
RICORRENTI
***
e hanno proposto ricorso congiunto diretto ad ottenere la correzione Parte_1 Controparte_1 di errore materiale del decreto Cron. 4517/2022 emesso dal Tribunale di Rimini in data 24/11/2022 nel procedimento iscritto al R.G. VG. Nr. 1595/2022, evidenziando che nel decreto medesimo il luogo di nascita ed il Codice Fiscale del erano stati erroneamente indicati in CP_1
“Riccione”, anziché “Rimini” e ” anziché . C.F._3 C.F._2
Tutto ciò premesso, il ricorso risulta meritevole di accoglimento.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte “il procedimento per la correzione di un errore materiale o di una omissione, di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., è un rimedio esperibile per ovviare ai vizi meramente formali derivanti da una divergenza evidente e facilmente rettificabile tra
l'ideazione o l'intendimento del giudice e la sua materiale esteriorizzazione non incidente sul contenuto sostanziale della decisione” (Cass. n. 6768/1994; Cass. n.19601/2011). Nel caso di specie, deve ritenersi sussistente un errore - suscettibile di correzione - riconoscibile ictu oculi dall'esame della sentenza e dal raffronto con i documenti anagrafici depositati in atti da cui si evince che è nato a [...] e non a Riccione, e che il Codice Fiscale corretto è Controparte_1
, anziché ”. C.F._2 C.F._3
Pertanto, in accoglimento dell'istanza presentata da e va emendata Parte_1 Controparte_1 dagli errori materiali il decreto di regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli avente Cron. n.
4517/2022 - che è confermato nel resto - mediante l'indicazione dei dati corretti.
Nulla sulle spese atteso che, in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (cfr., fra le tante, Cass. 21213/2013 secondo cui “Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali in quanto non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente”).
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 287 ss c.p.c., dispone la correzione dell'errore materiale del decreto Cron. 4517/2022 emesso dal Tribunale di
Rimini in data 24/11/2022 nel procedimento iscritto al R.G. VG. Nr. 1595/2022, nel senso che laddove è scritto nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
)” deve intendersi “ nato a [...] il C.F._3 Controparte_1
27/03/1975 (C.F. ”. C.F._2
Nulla sulle spese.
Dispone che il presente provvedimento sia annotato in calce all'originale.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Così è deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nel ricorso congiunto depositato in data 15/05/2025 da:
( ), con il patrocinio dell'avv. LAGANELLA Parte_1 CodiceFiscale_1
IA e (C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. CACIAGLI CLAUDIO
RICORRENTI
***
e hanno proposto ricorso congiunto diretto ad ottenere la correzione Parte_1 Controparte_1 di errore materiale del decreto Cron. 4517/2022 emesso dal Tribunale di Rimini in data 24/11/2022 nel procedimento iscritto al R.G. VG. Nr. 1595/2022, evidenziando che nel decreto medesimo il luogo di nascita ed il Codice Fiscale del erano stati erroneamente indicati in CP_1
“Riccione”, anziché “Rimini” e ” anziché . C.F._3 C.F._2
Tutto ciò premesso, il ricorso risulta meritevole di accoglimento.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte “il procedimento per la correzione di un errore materiale o di una omissione, di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., è un rimedio esperibile per ovviare ai vizi meramente formali derivanti da una divergenza evidente e facilmente rettificabile tra
l'ideazione o l'intendimento del giudice e la sua materiale esteriorizzazione non incidente sul contenuto sostanziale della decisione” (Cass. n. 6768/1994; Cass. n.19601/2011). Nel caso di specie, deve ritenersi sussistente un errore - suscettibile di correzione - riconoscibile ictu oculi dall'esame della sentenza e dal raffronto con i documenti anagrafici depositati in atti da cui si evince che è nato a [...] e non a Riccione, e che il Codice Fiscale corretto è Controparte_1
, anziché ”. C.F._2 C.F._3
Pertanto, in accoglimento dell'istanza presentata da e va emendata Parte_1 Controparte_1 dagli errori materiali il decreto di regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli avente Cron. n.
4517/2022 - che è confermato nel resto - mediante l'indicazione dei dati corretti.
Nulla sulle spese atteso che, in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (cfr., fra le tante, Cass. 21213/2013 secondo cui “Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali in quanto non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente”).
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 287 ss c.p.c., dispone la correzione dell'errore materiale del decreto Cron. 4517/2022 emesso dal Tribunale di
Rimini in data 24/11/2022 nel procedimento iscritto al R.G. VG. Nr. 1595/2022, nel senso che laddove è scritto nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
)” deve intendersi “ nato a [...] il C.F._3 Controparte_1
27/03/1975 (C.F. ”. C.F._2
Nulla sulle spese.
Dispone che il presente provvedimento sia annotato in calce all'originale.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Così è deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi