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Sentenza 2 febbraio 2025
Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/02/2025, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Cesare Russo, in funzione di giudice del lavoro, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa iscritta al n. 21514/2024 R.G. controversie lavoro promossa
da
, e Parte_1 Parte_2 [...]
rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Pistilli per procura Pt_3 allegata al ricorso telematico,
- ricorrenti -
contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa
[...] dall'avv. Alfredo Samengo per procura allegata alla memoria di costituzione,
- resistente -
OGGETTO: calcolo dell'indennità di ferie – differenze retributive. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in modalità telematica il 4 giugno 2024 i ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, esponendo:
- di essere dipendenti a tempo indeterminato della resistente, in servizio presso la sede provinciale di Roma, postazione San Giovanni;
- di essere inquadrati il come collaboratore professionale Pt_1 sanitario, con mansioni di infermiere, area D, nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari di cui al CCNL relativo al personale del comparto sanità 2019-2021, mentre l e il come operatori tecnici, con mansioni Pt_3 Pt_2 di barellieri, area B, nell'area del personale di supporto di cui al CCNL relativo al personale del comparto sanità 2019-2021;
- di rendere una prestazione lavorativa articolata su un orario settimanale di 36 ore per tre turni di servizio (mattina, pomeriggio e notte);
- di avere svolto i turni di servizio anche quando gli stessi cadevano nei giorni festivi;
- di essere stati impiegati nel 2020 in attività di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19, svolgendo le proprie mansioni in situazioni di rischio da contatto diretto con malattie infettive;
- di avere percepito per ogni giornata di effettivo servizio le seguenti indennità, così denominate nelle rispettive buste paga:
• indennità di turno;
• indennità malattie infettive;
• indennità di turno festivo;
• indennità di turno notturno;
- di avere ricevuto mensilmente in maniera stabile dette indennità, le quali concorrono a integrare la retribuzione globale di fatto percepita, in quanto emolumenti legati alla presenza in servizio e allo status personale e professionale posseduto;
- di non avere ricevuto la corresponsione di dette indennità durante i periodi di ferie annuali retribuite fruiti, sicché nei periodi di ferie hanno percepito una retribuzione inferiore a quella corrisposta nei peridi di lavoro effettivo, con impatto rilevante sulla misura della retribuzione e incidenza in maniera rilevante anche sulla retribuzione media annua;
- di avere perso, in particolare, sulla retribuzione percepita dal 2019 al 2023, il un importo pari a € 1.413,23, l un importo pari a € Pt_1 Pt_3
1.342,98 e il un importo pari a € 1.588,14; Pt_2
- di avere inviato all' comunicazione di diffida e messa in CP_1 mora per il pagamento delle indennità non corrisposte, senza ricevere alcun riscontro dall'azienda. A sostegno della domanda i ricorrenti hanno dedotto che la mancata corresponsione durante il periodo di ferie delle suddette indennità è idonea a produrre un effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, mentre loro avrebbero, per efficacia diretta vincolante dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, il diritto di percepire la retribuzione ordinaria anche con riferimento al periodo di ferie, rilevando che la Corte di Giustizia EU, come anche la Suprema Corte di Cassazione sulla scorta delle pronunce comunitarie, hanno più volte ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, secondo l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, comprende
2 qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione o delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore. Alla stregua di queste premesse i ricorrenti hanno formulato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'inefficacia e, per l'effetto, disapplicare gli artt.li 44, commi 3 e 6, del CCNL del Comparto Sanità 1994 -1997, art.li 86, commi 3, 6, 12, 13, e 33, comma 1, del CCNL Comparto Sanità Pubblica 2016 – 2018 e gli art.li 106, commi 2, 3, 4 e 107, comma 2, e 49, comma 1, del CCNL del Comparto Sanità Pubblica 2019 – 2021 per contrarietà all'art. art. 7 della Direttiva n. 2003/88/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia Europea, nella parte in cui non statuiscono il pagamento delle indennità in essi previste durante le prime quattro settimane di ferie del lavoratore;
nel merito accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire durante i giorni di ferie annuali retribuite, pari a 28 giorni annui, la retribuzione ordinaria corrisposta allo stesso durante i giorni di effettiva presenza, comprendendo nella base di calcolo anche le indennità legate allo status personale e professionale, per tutti i motivi in fatto e in diritto di cui al presente ricorso;
accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire le seguenti somme Euro 1.413,23, Euro 1.342,98, Euro Pt_1 Pt_3 Pt_2
1.588,14, oltre interessi dalla data di maturazione al saldo, pari alla media dell'importo che i lavoratori non hanno percepito per gli anni dal 2019 al 2023 nei primi 28 giorni di ferie annuali retribuite e, per l'effetto, condannare in persona del Direttore pro tempore, a CP_1 corrispondere ai ricorrenti le seguenti somme Euro 1.413,23, Pt_1 Pt_3
Euro 1.342,98, Euro 1.588,14, oltre interessi dalla data di Pt_2 maturazione al saldo, pari alla media dell'importo che i lavoratori non hanno percepito per gli anni dal 2019 al 2023 nei primi 28 giorni di ferie annuali retribuite”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio l'azienda resistente, contestando la fondatezza delle domande e chiedendone il rigetto. La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti. Assegnato termine per il deposito di note difensive e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti difensivi e nelle note sostitutive di udienza la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, tutti i ricorrenti hanno rivendicato la mancata inclusione nel trattamento retributivo percepito per il periodo annuale di ferie delle indennità legate alle modalità di espletamento della prestazione lavorativa su turni, così da percepire compensi molto inferiori
3 a quelli ordinari, con riferimento al periodo 2019 – 2023, deducendo la nullità della normativa contrattuale applicata dal datore di lavoro. Il ricorso è fondato e va accolto. La questione relativa alla misura del trattamento retributivo spettante ai lavoratori durante il periodo feriale, dibattuta in giurisprudenza, ha trovato di recente componimento da parte del giudice di legittimità, il quale ha tracciato coordinate esegetiche, pienamente condivise dal decidente, sui temi controversi nel presente giudizio. Con riferimento al personale navigante, già nella sentenza 23 giugno 2022, n. 20216 la Corte di cassazione, ha affermato che “Ai fini del calcolo della retribuzione dovuta al lavoratore navigante nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, deve tenersi conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa, stante la nullità dell'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico – limitatamente alla parte in cui esclude, per il predetto periodo minimo, l'indennità in questione dalla base di computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale
– per contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005, norma imperativa che, interpretata alla luce del diritto europeo, impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa”. Si fa integrale rinvio all'ampia motivazione della testé citata sentenza, che, come detto, si condivide pienamente sotto tutti i profili, anche sotto il profilo dell'infondatezza di una questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 del d. lgs. n. 66/2003 e 4 del d. lgs. n. 185/2005, attuativi rispettivamente delle direttive 2003/88/CE e 2000/79/CE - ove interpretati, in quel contesto di riferimento, nel senso che l'indennità di volo percepita dal personale navigante debba essere inclusa nel computo della retribuzione feriale
–, in quanto si porrebbero in contrasto con gli artt. 3, 36, 39 e 41 Cost., nonché dell'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130, che ordina l'esecuzione del TFUE, nella parte in cui impone l'applicazione delle direttive 2000/79/CE e 2003/88/CE così come interpretate dalla CGUE nella causa C-155/10, nonché di rinvio pregiudiziale alla CGUE per chiedere se l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e l'art. 4 della direttiva 2000/79/CE, con riferimento alla normativa nazionale, “ostino ad una disciplina nazionale che consente all'autonomia contrattuale collettiva di prevedere per i lavoratori il pagamento di indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione, escludendole al contempo dalla retribuzione ordinaria e, di conseguenza, non computandole nella retribuzione dei giorni di ferie annuali”. Esaustive argomentazioni idonee a respingere tali eccezioni si leggono, infatti, ai punti 33-49 della sentenza della S.C. n. 20216/2022.
4 2.1 La successiva giurisprudenza di legittimità, muovendosi nel medesimo solco interpretativo della sentenza 20216/2022, ne ha ribadito i principi e definito i contorni applicativi, precisando come la riduzione del trattamento economico durante il periodo feriale produca un effetto dissuasivo ex ante e che, di conseguenza, la retribuzione del periodo feriale deve essere sostanzialmente equivalente a quella dell'arco temporale lavorato. In fattispecie diversa, ma regolata dai medesimi principi, la Suprema Corte ha ribadito che la retribuzione delle ferie deve comprendere qualsiasi importo correlato all'esecuzione delle mansioni lavorative e allo status del lavoratore, in conformità al diritto comunitario;
in quest'ottica, in particolare, sono stati richiamati i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in particolare la sentenza «Williams» del 15 settembre 2011, che impone di includere nella retribuzione feriale qualsiasi importo correlato alle mansioni lavorative per evitare un effetto dissuasivo sull'esercizio del diritto alle ferie, così confermando che la retribuzione delle ferie deve essere pari a quella ordinaria del lavoratore, per evitare che una diminuzione della retribuzione dissuada il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie (cfr. Cass., sez. lav., n. 14089 del 21 maggio 2024). Così, in particolare, ha motivato il Supremo Collegio: “
5. Questa Corte (come anche rilevato dal P.G. nella requisitoria scritta) ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (Cass. n. 18160/2023 e successive conformi, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C-520/06, nonché, con riguardo CP_2 al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022).
6. I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 5.9.2011, C-155/10, Williams;
CGUE 13.12.2018, C-385/17, ). Parte_4
7. In questo senso, si è precisato nelle pronunce indicate che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. . Per_1
5
8. Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019).
9. In applicazione di tali orientamenti ed in applicazione di siffatta nozione europea di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, è stato ritenuto rientrante nella retribuzione dovuta l'importo erogato a titolo di indennità di volo integrativa, ritenendo nel contempo la nullità della relativa disposizione del contratto collettivo nazionale (in quel caso l'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui escludeva nel periodo di ferie la voce stipendiale, in quel caso in violazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 185/2005 (che attuava la direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile - Cass. n. 20216/2022).
10. Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012)”.
2.2 Nel medesimo versante interpretativo, la sentenza della Corte di Cassazione n. 13972 del 20 maggio 2024, sul presupposto che “Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p. 8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 p. 26, CGUE CP_3
10/04/1984 causa C-14/83 von Colson p. 26, CGUE 28/06/2012 causa CP_4
p. 51, tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa
[...] motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso”, ha ribadito che “10.1. Occorre premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è
6 fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha Persona_2 precisato che con l'espressione <
7 sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216)”.
2.3 Nella coeva sentenza n. 13392 del 20 maggio 2024 il giudice di legittimità, peraltro anche in questo caso espressamente richiamando in senso adesivo le statuizioni della sentenza n. 20216/2022, ha ancor meglio puntualizzato che “12. Questa Corte ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. Cass. n. 18160/2023, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C-
520/06, Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022). 13. I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, Williams;
CGUE 13.12.2018, C-385/17, ). Parte_4
14. In questo senso, si è precisato, nelle pronunce indicate, che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. ”. Per_1
2.4 Ancora, in chiave nomofilattica e in continuità con l'interpretazione consolidata, il Supremo collegio ha ribadito nella sentenza n. 19991 del 19 luglio 2024 che “10. essi non sono fondati, per i motivi espressi in numerosi precedenti di questa Corte, cui si rinvia, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (tra le molte pronunce, Cass. nn. 15604, 13321, 11760, 11758, 2963,
8 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711,
19663, 18160/2023; 11. questa Corte ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (Cass. n. 18160/2023 e successive conformi, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C- 350/06 e C-520/06, Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022);
12. i principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, Williams;
CGUE
13.12.2018, C-385/17, ); Parte_4
13. in questo senso, si è precisato nelle pronunce indicate che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. ; Per_1
14. conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021)”. Alla stregua di queste premesse, il Collegio ha ritenuto che “20. nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale;
tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie siano limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate;
9 21. la giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva;
22. è stato affermato che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” (sent. CGUE Williams cit., § 21); che “l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto”, e che “quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (…) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione” (sent. CGUE cit., § 44); che il giudice nazionale è Parte_4 tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che “una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo” (sent. CGUE Torsten IN cit., § 52); che “occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (…) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro” (sent. CGUE Williams cit., § 23), sicché “qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite” (sent. CGUE Koch cit.,
§ 41)”.
2.5 Da ultimo, nel richiamare siffatti precedenti in senso adesivo, con specifico riferimento anche alla sentenza n. 20216/2022, la Suprema Corte ha confermato che “La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE per come interpretato dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e che sia
10 correlato allo status personale e professionale del lavoratore, in modo da evitare che il prestatore sia indotto a rinunziare al riposo annuale allo scopo di non subire decurtazioni nel trattamento retributivo” (cfr. Cass., sez. lav., n. 25840 del 27 settembre 2024). Come si vede, rappresenta indirizzo interpretativo granitico nella giurisprudenza di legittimità, con motivazioni pienamente condivise dal decidente, quello secondo cui le indennità legate alle ordinaria modalità di esecuzione della prestazione debbano essere computate nella retribuzione feriale dei lavoratori al fine di rendere il dettato normativo interno adeguato alle previsioni di quello eurounitario, producendosi, in caso contrario, a una verifica ex ante – per l'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie –, una riduzione di compensi inerenti alle mansioni proprie della qualifica rivestita e, al contempo, un effetto potenzialmente dissuasivo dal godimento delle stesse.
3. Sulla base di queste premesse generali di inquadramento, contrariamente a quanto ritenuto dal datore di lavoro emergono dalla disamina delle buste paga e dai cartellini di presenza prodotti in giudizio (doc. da 1 a 6 del ricorso) sia la circostanza che le indennità di turno, di turno notturno e di turno festivo fossero percepite dai ricorrenti con continuità, tenuto conto che i lavoratori lavoravano, peraltro pacificamente, su turni alternati (mattina, pomeriggio e notte), sia le giornate, mensili e, conseguentemente, annuali di presenza al servizio, sia le giornate di ferie fruite, a nulla rilevando, ai fini della presente controversia, che non siano state indicate in quali singole e specifiche giornate i lavoratori abbiamo goduto delle giornate di ferie. Parimenti si ricava – trattandosi, peraltro, di circostanza incontroversa – che durante i periodi di ferie dette indennità non siano state fruite. Quanto all'indennità per malattie infettive, la stessa è stata corrisposta soltanto nell'anno 2020 in relazione a quattro specifiche mensilità, sicché la stessa è stata computata soltanto in relazione a quella annualità, in ragione delle modalità contingenti che hanno caratterizzato il periodo pandemico. Come nel caso esaminato dalla S.C. nelle sopra citate sentenze, anche nel presente giudizio, in fatto, secondo quanto puntualmente dedotto in ricorso, le indennità rivendicate costituiscono una significativa componente della retribuzione. Il medesimo vizio di nullità (parziale) rilevato dalla S.C. in riferimento alle previsioni contrattuali impugnate in quei procedimenti, per le medesime ragioni, deve essere pertanto rilevato con riferimento alle norme della contrattazione del comparto sanità, invocate in ricorso, che disciplinano le ferie, le componenti del trattamento economico e il loro pagamento. Alla stregua dei condivisibili principi esegetici tracciati dalla Corte di legittimità, occorre pertanto concludere che le clausole nulle, a norma dell'art. 1419, comma 2, c.c., siano sostituite dall'inserzione automatica di clausole ex
11 lege, specificamente l'art. 4 del d. lgs. n. 185/2005, come interpretato alla luce del diritto europeo.
4. Con riferimento al criterio di quantificazione della retribuzione spettante nei giorni di ferie di fonte legale, ritiene questo Tribunale che – seguendo le indicazioni fornite dalla Corte di giustizia, secondo cui occorre guardare alla retribuzione media percepita in un periodo di riferimento giudicato rappresentativo (punto 26 della sentenza del 15 settembre 2011, Williams e altri
contro
British Airways plc, causa C-155/10, ampiamente disaminata in senso adesivo anche dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 20216/2022) – in considerazione della variabilità degli importi corrisposti mensilmente ai lavoratori a titolo di indennità varie legate allo svolgimento ordinario della prestazione su turni, il periodo significativo di riferimento vada individuato in un anno solare, che costituisce un arco temporale sufficientemente ampio da neutralizzare le variabili temporanee. Pertanto, la retribuzione del giorno di ferie imposta dalla norma imperativa è composta, oltre che dalla somma corrisposta dal datore di lavoro, che postula soltanto le voci stipendiali fisse, anche dal valore medio delle indennità di turno percepite nel singolo anno solare. Tale valore medio è costituito dal totale delle somme percepite dal lavoratore a titolo di indennità di turno – nelle varie tipologie sopra indicate e risultanti dalle buste paga a dai cartellini di presenza – in un anno solare, diviso per i giorni effettivamente lavorati durante l'anno solare, da moltiplicare per il numero di giornate in cui virtualmente il lavoratore avrebbe lavorato qualora non avesse fruito del periodo di ferie. I ricorrenti non hanno utilizzato, in ricorso, questo metodo di calcolo, come eccepito da parte resistente, che ha anche contestato la quantificazione delle voci di credito. La mera circostanza che nel ricorso sia stato adottato un errato criterio di determinazione delle differenze retributive non impedisce, tuttavia, di procedere alla esatta quantificazione delle stesse in corso di causa, anche eventualmente attraverso una consulenza tecnica d'ufficio (sulla possibilità di procedere alla quantificazione in giudizio delle differenze retributive v., tra le tante, Cass., sez. lav., 1 febbraio 2013, n. 2416 e Cass., sez. lav., 11 aprile 2016, n. 7041), non resasi necessaria alla luce del conteggio subordinato prodotto dai ricorrenti, che tiene conto sia dei principi sopra indicati dal decidente che, peraltro, anche delle contestazioni operate dal datore di lavoro. In particolare, nei conteggi subordinati autorizzati dal decidente alla luce anche delle deduzioni svolte in memoria di costituzione i ricorrenti, ricostruita l'indennità media in rapporto ai giorni lavorati nel corso di ogni anno, hanno moltiplicato il valore ottenuto, anno per anno, per il divisore 22, pari al numero di giornate in cui la prestazione sarebbe stata resa durante le quattro settimane di ferie.
12 In particolare, parte ricorrente ha proceduto, sulla base dei dati pacificamente risultanti dai cartellini di presenza e dai cedolini paga prodotti, a calcolare la somma delle indennità percepite durante l'anno e la somma dei giorni effettivi di servizio, a dividere la somma annuale delle indennità per la somma dei giorni effettivamente lavorati nell'anno di riferimento e, infine, a moltiplicare detto importo per 22, che rappresenta i giorni ordinariamente lavorati in 4 settimane di ferie, considerando 5 giorni e mezzo a settimana, secondo l'alternanza dei turni mattina, pomeriggio e notte. Con tale operazione, si è ottenuta la media delle indennità perse, per ogni anno, da ogni ricorrente nelle 4 settimane del periodo feriale dovuto ex lege.
In base al suddetto criterio di determinazione della retribuzione imposta dalle norme imperative per il periodo di ferie consente di accogliere la domanda di pagamento delle somme richieste nel ricorso. Infatti, secondo il conteggio allegato al ricorso il avrebbe diritto Pt_1
a € 1.413,23, mentre secondo quello elaborato nei conteggi subordinati € 1.537,02, l , secondo il primo conteggio, avrebbe diritto a € 1.342,98, Pt_3 mentre secondo il nuovo calcolo a € 1.461,46 e al secondo il primo Pt_2 conteggio spetterebbero € 1.588,14, mentre secondo il nuovo conteggio € 1.754,81. Poiché detto calcolo produce una somma addirittura superiore a quella richiesta in ricorso – che vale a fissare i limiti della domanda giudiziale – le domande attoree vanno, conclusivamente, accolte. Detti ultimi conteggi sono stati, tuttavia, contestati nelle note di udienza da parte resistente sotto il profilo del divisore utilizzato, sul presupposto che, erroneamente, il valore medio annuo delle indennità sarebbe stato moltiplicato per 22, invece che per 20, come sarebbe stato necessario perché i lavoratori avrebbero lavorato per 4/5 giorni settimanali. Per l'effetto, secondo la resistente, al sarebbero spettati € Pt_1
1.397,26 e non quanto richiesto nei conteggi da ultimo depositati, pari a € 1.537,02, o in ricorso, pari a € 1.413,23, all sarebbe spettata una Pt_3 indennità pari a € 1.328,57 e non quanto richiesto nei conteggi da ultimo depositati, pari a € 1.461,46, o in ricorso, pari a € 1.342,98 e al Pt_2 sarebbe spettata la somma di € 1.595,27 (peraltro maggiore di quella richiesta in ricorso), mentre nel nuovo conteggio depositato con le note conclusive l'importo è stato quantificato in € 1.754,81. L'assunto datoriale non è fondato, dal momento che, secondo le previsioni contrattuali, l'orario di lavoro dei dipendenti poteva essere articolato su 6 ore giornaliere per 6 giorni, ovvero su 7,12 ore giornaliere per 5 giorni, dovendosi raggiungere, in ogni caso, 36 ore settimanali (cfr. art. 27 del CCNL del 21 maggio 2018 e art. 43 del CCNL del 2 novembre 2022: doc. nn. 12 e 13 del ricorso).
13 Poiché dai cartellini di presenza risulta che tutti i lavoratori avevano optato per turni orari di 6 ore (cfr. doc. nn. 1, 2 e 3 del ricorso), ne consegue che, convenzionalmente, nell'arco di 4 settimane vadano computati 24 giorni come “lavorativi”, sicché sarebbe stato lecito liquidare l'indennità dovuta per il periodo feriale usando come divisore 24, in luogo di 22, sicché i ricorrenti avrebbero avuto diritto a importi ancora maggiori rispetto a quanto rivendicato in ricorso.
5. Conclusivamente, pertanto, tenuto conto dei limiti della domanda giudiziale, la resistente va condannata a pagare in favore di Parte_1
l'importo di € 1.413,23, di l'importo di € 1.342,98 e di Parte_3
l'importo di € 1.588,14. Parte_2
All'importo capitale vanno aggiunti la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, come per legge. Infatti, i crediti di lavoro dei pubblici dipendenti – come, pacificamene, i ricorrenti – sono assistiti soltanto dagli interessi legali e non anche dalla rivalutazione monetaria, dal momento che l'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, che stabiliva il divieto di cumulo tra rivalutazione ed interessi, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 459/2000, con esclusivo riferimento ai dipendenti privati, sicché il divieto permane tuttora nel settore dell'impiego pubblico. Siffatta conclusione, poi, è stata ribadita dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 82 del 12 marzo 2003, con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 35 e 36 della Costituzione, specificamente rilevando come la ratio decidendi della dichiarazione di illegittimità costituzionale - di cui alla citata sentenza n. 459 del 2000 - del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione relativamente al rapporto di lavoro privato, in quanto orientata a predisporre remore all'inadempimento del datore di lavoro, non può essere automaticamente estesa al datore di lavoro pubblico. Anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, pertanto, secondo la tesi interpretativa affermata dal Giudice delle leggi, la pubblica amministrazione conserva pur sempre una connotazione peculiare sotto il profilo della conformazione della sua condotta ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa e va, pertanto, esclusa l'omogeneità delle relative situazioni che giustificherebbe l'estensione del cumulo degli accessori del credito. In tale ottica, sebbene l'elencazione contenuta nel comma 36 dell'art. 22 legge n. 724 del 1994 (“l'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale”) non menzioni testualmente i crediti di natura risarcitoria, le sentenze della Suprema Corte intervenute successivamente alla pronuncia n.
459/2000 della Corte Costituzionale hanno generalmente ritenuto che la norma
14 riguardi i “crediti di lavoro”, senza ulteriori specificazioni (cfr. Cass. S.U. n. 38 del 2001 e successive conformi), e tale locuzione non può che includere anche ai crediti di natura risarcitoria nascenti dal rapporto di lavoro, cui è riferibile l'art. 429 c.p.c., rispetto al quale il legislatore ha introdotto una regola limitativa. La locuzione “crediti di lavoro” di cui all'art. 429, comma 3, c.p.c, nella giurisprudenza di legittimità ha invero un'ampia portata applicativa, essendo ricompresi in tale ampia accezione tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli aventi natura strettamente retributiva. Così vi rientrano anche le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno (cfr. Cass n. 5024 del 2002 e Cass. 12098 del 2004 per i crediti risarcitori ex art. 2087 c.c., nonché
Cass. 6 luglio 1990, n. 7101, e Cass. 7 febbraio 1996, n. 976 per la generale affermazione che l'art. 429 c.p.c. sulla decorrenza degli interessi e della rivalutazione liquidati a favore del lavoratore si riferisce a tutti i crediti connessi a un rapporto di lavoro, senza alcuna esclusione per quelli aventi titolo risarcitorio), nonché il risarcimento del danno da omissione contributiva (Cass. n. 10528 del 1997 e Cass. n. 5559 del 1999). Tale regola, più di recente, è stata riaffermata nei casi di illegittimità del licenziamento con ordine di reintegra nel posto di lavoro e condanna della pubblica amministrazione al risarcimento dei danni pari all'importo della retribuzione globale di fatto maturata dal dipendente dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegrazione in servizio (cfr. Cass. n. 21192 del 2018 e Cass. n. 15639 del 2018), per arrivare a enunciare il principio generale secondo cui il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria e interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994 per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza si applica anche ai crediti risarcitori, trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione
“crediti di lavoro”, ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi (cfr. Cass., sez. lav., n.
13624 del 2 luglio 2020).
6. Le spese di lite, da distrarre in favore del procuratore antistatario, seguono la regola generale della soccombenza, ex art. 92 c.p.c., e vanno liquidate come in dispositivo, alla luce delle vigenti tabelle ex d.m. n. 147/2022, prendendo come base l'importo medio dello scaglione di riferimento della controversia di maggior valore sulla base della somma effettivamente riconosciuta (€ 1.030, per controversie di valore compreso tra
€ 1.100 e € 5.200,00: cfr. Cass. n. 602/2019) che, a norma dell'art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014 (applicabile anche all'ipotesi di cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti: cfr. Cass. 17 marzo 2023, n. 7774) viene aumentato del 30% per ogni ricorrente, per un complessivo 60%. Ai compensi
15 va aggiunto il rimborso forfetario delle spese generali, pari al 15% degli stessi
(art. 2 del d.m.), oltre i.v.a. e c.p.a.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, condanna la resistente, in persona del legale rappresentante pro- tempore, a pagare in favore di l'importo di € 1.413,23, di Parte_1
l'importo di € 1.342,98 e di l'importo di Parte_3 Parte_2
€ 1.588,14, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, come per legge. Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.294,40, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario. Roma, 31 gennaio 2025 Il giudice Cesare Russo
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