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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 09/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8180/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Perugia, II Sezione Civile, in persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessia Zampolini, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 8180 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016, avente ad oggetto "responsabilità medica",
Tra
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(PG), il 28/02/1969, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Maiorca, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Viale Roma, n. 74, come da procura in calce all'atto di citazione
Parte attrice
e
(C.F. ), RO P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Giulia Silvestri e Paolo Fantusati ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Perugia, Viale Centova n. 6, come da procura estesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Parte convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio l Parte_1 RO
per ottenere la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non
[...]
pagina 1 di 27 patrimoniali subiti a causa delle lamentate condotte imperite e negligenti del personale sanitario dell'Ospedale di Castiglione del Lago che l'ebbe in cura.
In particolare, ha rappresentato: Parte_1
- che, in data 02/09/2006, si recava presso il Pronto Soccorso del Presidio
Ospedaliero di Castiglione del Lago, lamentando dolori addominali in fossa iliaca;
- che, in tale occasione, dopo essere stata sottoposta ad esame obiettivo, emocromocitometrico completo e beta HCG, la paziente veniva rimandata a casa;
- che, persistendo la sintomatologia dolorosa, il 03/09/2006, l'attrice si recava nuovamente al Pronto Soccorso, ove le veniva consigliato di completare le indagini ambulatorialmente con studio del colon, le veniva somministrata una fiala di spasmodil e le veniva suggerita quale terapia farmacologica "ciproxin 500 mg cps mattina e sera, Buscopan compositurm
a.b.";
- che, in data 04/09/2006, stante l'acuirsi della sintomatologia dolosa, si recava nuovamente al Pronto Soccorso, ove veniva sottoposta a consulenza ginecologica e, all'esito, veniva rinviata al domicilio con diagnosi di
"sospetta PID" e indicazione di proseguire la terapia antibiotica in atto, con controllo a sette giorni;
- che, nei giorni successivi, malgrado si fosse recata più volte al Pronto
Soccorso, riferendo il persistere della sintomatologia dolorosa, veniva sempre rinviata al proprio domicilio;
- che, in data 19/09/2006, veniva finalmente ricoverata per osservazione breve e sottoposta ad intervento di rimozione della IUD, a cui ha fatto seguito il ricovero ospedaliero;
- che il giorno seguente, in data 20/09/2006, veniva sottoposta ad intervento chirurgico urgente di pelviperitonite in laparotomia, in occasione del quale, rilevata notevole quantità di pus libero nello scavo pelvico, si procedeva ad appendicectomia e salpingectomia, previa consulenza ginecologica ed informativa alla madre e alla sorella della paziente, che fornivano parere favorevole;
pagina 2 di 27 - che la paziente veniva dimessa in data 26/09/2006, con diagnosi di pelviperitonite da sactosalpingite bilaterale.
Tutto ciò premesso, l'attrice ha sostenuto che l'operato dei sanitari del
[...]
è stato connotato da imperizia e negligenza, in Controparte_2 quanto: i) non si erano avveduti della grave patologia in atto in occasione del primo ingresso al Pronto soccorso del 02/09/2006, considerato che la paziente era portatrice di IUD;
ii) avevano, in occasione del secondo accesso del
03/09/2006, somministrato una terapia farmacologica (ciprofloxacina e buscopan) senza una diagnosi definita;
iii) non avevano, in occasione del terzo accesso del 04/09/2006 in cui era stata diagnosticata una peritonite localizzata, somministrato idoneo trattamento farmacologico né verificato nei giorni immediatamente successivi la risposta al trattamento;
iv) avevano optato per l'intervento chirurgico di salpingectomia bilaterale senza prima somministrare la corretta terapia, prescritta solo dopo l'intervento, che avrebbe permesso di limitare i danni alle salpingi.
Ha inoltre lamentato l'omessa informativa in ordine all'intervento di salpingectomia e la mancata acquisizione di valido consenso della paziente, non essendo l'operazione chirurgica imprevedibile e non rinviabile.
Ha pertanto chiesto la condanna dell RO al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in complessivi euro 260.000,00.
Si è tempestivamente costituita in giudizio l Controparte_3
, contestando la domanda attorea, anche in ordine all'ammontare del
[...] danno, e chiedendone il rigetto.
In particolare, in via preliminare, parte convenuta ha eccepito la nullità della citazione per indeterminatezza della causa petendi e del petitum.
Nel merito, ha contestato la ricostruzione fattuale di parte attrice, negando che la paziente si fosse recata più volte al Pronto Soccorso, nel periodo tra il
04/09/2006 e il 19/09/2006 e, quindi, imputando, in via esclusiva, i danni ex adverso lamentati alla condotta della paziente, che ometteva di presentarsi alla visita di controllo disposta il 04/09/2006.
pagina 3 di 27 Ha inoltre sostenuto che la paziente era stata resa edotta della possibilità, in caso di imprevisti e complicazioni, di essere sottoposta ad un'operazione diversa rispetto a quella di pelviperitonite in laparotomia, come risulta dal modulo di consenso sottoscritto da Parte_1
All'udienza di comparizione delle parti del 02/05/2017, il precedente giudice istruttore ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.
Nella prima memoria istruttoria, in replica a quanto asserito dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta, parte attrice ha rappresentato che la paziente si recava alla visita di controllo, ma, sulla porta dell'ambulatorio, il Dott. la rinviava al domicilio, senza visitarla e senza che l'accesso venisse Per_1 registrato.
Scambiate le ulteriori memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., con ordinanza del
27/04/2018, la causa è stata istruita mediante l'assunzione delle prove testimoniale e mediante CTU.
Mutata la persona del giudice istruttore, dopo la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17/03/2023 e la rimessione della causa in istruttoria per l'integrazione della consulenza tecnica, all'udienza del 22/05/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
- parte attrice, come da memoria ex art. 183 comma 6, n. 1) c.p.c., ossia
"Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
1. In via preliminare e principale di merito, accertare e dichiarare che a seguito dell'accesso presso la struttura
Ospedaliera di Castiglione del Lago, verificatisi nel periodo 2/26 settembre
2006, la sig.ra ha riportato i postumi invalidanti descritti Parte_1 in atto di citazione.
2. Accertare e dichiarare che i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla sig.ra come descritti in atto di citazione, Parte_1 sono ascrivibili alla responsabilità dei sanitari operanti presso l'Ospedale di
Castiglione del Lago, che l'ebbero in cura nel periodo 2-26 settembre 2006.
3. Accertare e dichiarare che, per l'effetto di quanto precede, l'azienda convenuta, , deve risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali CP_4 subiti dall'attrice, nella misura di € 260.000,00, come determinata in atto di citazione, comprensiva del danno da violazione del consenso informato. 4.
Conseguentemente, condannare la convenuta , al pagamento della CP_4
pagina 4 di 27 somma complessiva di € 260.000,00, comprensiva del danno da violazione del consenso informato, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, o alla eventuale minor somma che sarà ritenuta di giustizia a seguito dell'istruttoria.
5. Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario.
6. In estremo subordine, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda attorea, Voglia il
Giudice tenere in debita considerazione, ai fini della pronuncia sulle spese di causa, i tentativi della scrivente difesa di definire la controversia in via stragiudiziale, anche mediante la procedura di mediazione, e per l'effetto, compensare le spese";
- l' , richiamate le deduzioni di cui Controparte_3 all'udienza del 20/10/2020, come da comparsa di costituzione, ossia
"Voglia l'Ecc.mo G.U. del Tribunale adito rigettare ogni avversa domanda in quanto nulla e comunque infondata sia in fatto che in diritto per i motivi tutti svolti nella narrativa che precede e considerato altresì che l'evento lamentato ed i relativi eventuali danni sono riconducibili esclusivamente o in maniera concorrente al comportamento negligente dell'attrice che per parte sua ha interrotto il nesso di causalità tra fatto e le presunte conseguenze dannose”.
Le parti hanno depositato le rispettive comparse conclusionali, mentre solo parte attrice ha depositato la memoria di replica.
***
1. Sull'an debeatur
Innanzitutto, occorre muovere dalla ricostruzione dei fatti per come risultano documentale e per come descritti dal CTU.
accusando dolori addominali in fossa iliaca destra da tre Parte_1 giorni, si recava, in data 2/09/2006, al Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Castiglione del Lago, ove veniva sottoposta ad esame obiettivo dell'addome, ad esami ematici e al test di gravidanza, all'esito dei quali veniva dimessa, non avendo il medico del Pronto Soccorso ravvisato indici di infezione.
Il giorno seguente, continuando ad accusare dolori addominali, la si Parte_1 recava nuovamente al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Castiglione del Lago, ove veniva sottoposta a nuovo esame obiettivo dell'addome in cui era riscontrata una pagina 5 di 27 modica dolorabilità lungo l'arco colico, le veniva somministrata una fiala di spasmodil e veniva rinviata al domicilio, con prescrizione di terapia antibiotica
(ciproxin 500 mg una capsula la mattina e una la sera) e al bisogno. Pt_2
Il giorno ancora successivo, ovvero il 4/09/2006, l'attrice si recava di nuovo al
Pronto Soccorso con richiesta del medico di base di eseguire un emocromo urgente.
Nell'occasione, l'esame obiettivo denunciava una spiccata dolorabilità alla palpazione profonda della fossa iliaca destra, mentre l'esame ematico evidenziava leucociti leggermente superiori al parametro massimo di riferimento (10,92 su massimo di 10) e neutrofili leggermente superiori al parametro massimo di riferimento (7,98 su massimo di 7).
La paziente riferiva nausea, dolore continuo profondo che si irradiava alla radice della coscia destra e alla regione lombare.
Veniva, quindi, richiesta una consulenza ginecologica, grazie alla quale, all'esito dell'esame ecografico svolto, veniva diagnostica una annessite, veniva prescritto all'attrice di continuare la terapia antibiotica e veniva invitata a ripresentarsi per un controllo dopo sette giorni.
La veniva, allora, dimessa con diagnosi di sospetta PID. Parte_1
Risulta, sulla base degli atti, che il successivo accesso al Pronto Soccorso dell'attrice è avvenuto in data 19/09/2006, ovvero dopo quindici giorni.
L'attrice tornava al Pronto Soccorso presentando la stessa sintomatologia accompagnata da febbricola.
Veniva, quindi, disposta altra consulenza ginecologia, la quale evidenziava la presenza della IUD e il medico provvedeva alla sua rimozione.
In occasione di siffatto accesso, veniva disposto il ricovero per osservazione breve e prescritta terapia antibiotica con cefazolina.
Il giorno seguente, alla terapia antibiotica già indicata, veniva aggiunta la prescrizione di un altro antibiotico.
Tuttavia, nel pomeriggio del 20/09/2006, sopraggiunto un rialzo dello stato febbrile e l'intensificazione del dolore pelvico, la veniva sottoposta ad Parte_1 intervento chirurgico d'urgenza di salpingectomia bilaterale e appendicectomia.
pagina 6 di 27 L'asportazione delle salpingi (o tube di Falloppio) ha determinato l'infertilità di
Parte_1
Ciò posto, vanno esaminate le censure poste all'operato dei sanitari dell'Ospedale di Castiglione del Lago alla luce delle risultanze della CTU che si pongono a fondamento della decisione in quanto logiche, coerenti e, pertanto, condivisibili, essendo il frutto di un'attenta disamina del caso sulla scorta delle evidenze scientifiche.
In primo luogo, non risulta confermata l'errata diagnosi al momento del primo accesso al Pronto Soccorso del 2/09/2006.
I consulenti tecnici di parte attrice sostengono che, già dal primo accesso, i sanitari avrebbero dovuto valutare la possibilità di una PID, in ragione del fatto che la era portatrice di IUD e presentava dolori addominali nei Parte_1 quadranti inferiori.
Sul punto, il consulente tecnico dell'ufficio ha evidenziato come, al momento del primo accesso della paziente al Pronto Soccorso, il metodo di indagine clinica
(esame obiettivo ed emocromo) adottato dal personale sanitario si presentava adeguato alla sintomatologia riferita dalla paziente e gli esami ematici eseguiti non restituivano indici di infezione (in particolare il valore dei neutrofili).
Ed infatti, al momento della prima visita, l'addome era trattabile, la paziente non presentava febbre, né nausea, né vomito e, come detto, gli esami ematici eseguiti non davano riscontro di infezioni in corso.
La sintomatologia, come evidenziato dal CTU, nei primi due accessi al Pronto
Soccorso, si presentava molto “sfumata” e poneva l'attenzione su patologie del tratto intestinale.
Il CTU, quindi, sulla scorta della sintomatologia riferita dalla paziente e degli esami ematici eseguiti, non ha individuato un ritardo nella diagnosi di PID, dando atto che il quadro clinico presentato dalla paziente in occasione dei primi due accessi era molto subdolo e non facilmente diagnosticabile.
Ed infatti, il CTU ha osservato come “spesso la sintomatologia è molto vaga o quasi del tutto assente. I sintomi che più frequentemente si riscontrano sono: leucorrea vaginale, sanguinamenti vaginali, febbre con brivido, dolore ad urinare, nausea, vomito, dispareunia, dolore, spesso lieve, ai quadrati bassi dell'addome.
pagina 7 di 27 La diagnosi si basa sulla presenza della leucorrea, della febbre, del dolore alla palpazione degli organi pelvici direttamente o nel corso dell'esecuzione di ecografia transvaginale, sui reperti della dell'ecografia e della laparoscopia. La difficoltà della diagnosi sta nella considerazione che speso entra in diagnosi differenziale con quella di altre patologie”.
In secondo luogo, non risulta confermato nemmeno il lamentato trattamento negligente e imperito della paziente in occasione del secondo accesso al Pronto
Soccorso del 3/09/2006, per aver somministrato una terapia antibiotica a base di
. CP_5
Risulta, infatti, che il trattamento antibiotico somministrato già dall'accesso al
Pronto Soccorso del 3/09/2006 e, in particolare la somministrazione di ciprofloxacina, è risultato adeguato alla diagnosi di annessite effettuata in occasione della visita ginecologica del giorno successivo (cfr. pag. 16 della relazione peritale).
In terzo luogo, non risulta confermato nemmeno l'imperito e negligente trattamento della paziente in occasione del terzo accesso al Pronto Soccorso del
4/09/2006, lamentato sull'assunto che la prescrizione di solo era CP_6 inadeguata rispetto al quadro clinico di laboratorio emerso all'esito della visita ginecologica, mentre una corretta terapia avrebbe permesso, con elevata probabilità scientifica, la guarigione della paziente con una probabilità di lesione della salpinge ferma all'1%.
Risulta dalla documentazione medica in atti che, all'esito della visita ginecologica,
è stata prescritta la prosecuzione della terapia antibiotica in atto (ovvero la
) e il CTU ha evidenziato come siffatta terapia antibiotica era, come CP_5 detto, senz'altro adeguata alla diagnosi effettuata in sede ginecologica (cfr. Doc. 3 di parte attrice e pag. 16 della relazione peritale).
Inoltre, il CTU ha anche osservato come la mancata rilevazione della presenza della IUD in occasione dell'esame ecografico del 04/09/2006 non ha avuto effetti sul decorso della patologia (cfr. pag. 14 della relazione peritale).
Da ultimo, non è condivisibile nemmeno la tesi secondo cui l'intervento chirurgico
è stato frutto di una decisione imperita e negligente, sull'assunto che la pagina 8 di 27 prescrizione di una corretta terapia avrebbe permesso di limitare il danno alle salpingi.
Il consulente tecnico dell'ufficio, come detto, non ha riscontrato errori dei sanitari nel trattamento farmacologico somministrato alla luce dei vari quadri clinici emersi in sede di visita.
A fronte, poi, di una diagnosi di pelviperitonite e salpingite, a seguito del quarto accesso ospedaliero del 19/09/2006, il consulente ha confermato la necessità di procedere con l'asportazione di entrambe le salpingi (cfr. pag. 15 dell'elaborato peritale).
Resta da esaminare, invece, se vi sia stata la lamentata mancata presa in carico della da parte dei sanitari nel periodo compreso tra il 4/09/2006 e il Parte_1
19/09/2006 e se, in particolare, la si sia presentata alla visita di Parte_1 controllo prescritta dopo sette giorni dall'effettuazione dell'ecografia del
4/09/2006, nonché se siffatto omesso controllo abbia avuto conseguenze sull'evoluzione verso la pelviperitonite e verso la sactosalpingite.
Ebbene, risulta dalla testimonianza di cognato Testimone_1 dell'attrice, che in data 11 settembre 2006, ovvero in Parte_1 occasione del prescritto controllo ginecologico, si era recata, con la compagnia del teste e della di lei sorella, presso l'Ospedale di Castiglione del Lago e che la stessa, nell'occasione, non venne visitata da alcuno.
Anzi il dott. dopo averle parlato nel corridoio senza farla Persona_2 entrare nell'ambulatorio e averle chiesto se avesse completato il ciclo di antibiotici, la rimandava a casa.
Siffatta circostanza è stata confermata anche da sorella Testimone_2 dell'attrice, la quale ha dichiarato di aver accompagnato, insieme al marito
[...]
in data 11 settembre 2006, in Testimone_1 Parte_1 occasione del prescritto controllo ginecologico, all'Ospedale di Castiglione del Lago
e di ricordare che il dott. disse all'attrice, lungo il corridoio e senza Per_1 visitarla, di tornare al domicilio e attendere che le tornasse il ciclo mestruale, nonostante l'attrice lamentasse forti dolori.
pagina 9 di 27 Parte convenuta assume l'inattendibilità delle testimonianze, sostenendo che in data 11 settembre 2006, il dott. era in ferie, per cui non avrebbe mai Per_1 potuto incontrare l'attrice in Ospedale. Cont A fondamento dell'assunto, l' convenuta ha chiesto, all'udienza di assunzione della testimonianza del di essere autorizzata a produrre il tabulato sulle Tes_1 presenze nella settimana dal 4 all'11 settembre 2006 e ha prodotto il foglio delle presenze del dott. del mese di settembre 2006, da cui non risulterebbe Per_1 la sua presenza nella giornata dell'11/09/2006.
Il precedente giudice istruttore ha respinto l'istanza, ritenendola tardiva, atteso che l'esigenza di provare l'assenza del dott. era emersa sin dalle Per_1 richieste istruttorie di cui alle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Siffatta decisione del precedente giudice istruttore si ritiene assolutamente condivisibile, atteso che parte convenuta avrebbe dovuto produrre il documento a confutazione delle avverse deduzioni, al più tardi, con la terza memoria istruttoria, avendo parte attrice specificamente allegato di aver incontrato in
Ospedale il dott. in data 11/09/2006 e di non essere stata, Per_1 nell'occasione, visitata nonostante la prescrizione, e avendo parte attrice formulato, con la propria seconda memoria istruttoria, capitoli di prova specificamente volti a dimostrare la circostanza allegata.
Ne discende, pertanto, anche l'inammissibilità della produzione effettuata all'udienza del 23/10/2018 del foglio presenze del dott. del mese di Per_1 Contr settembre 2006 e della mail trasmessa dal legale all' in quanto tardiva.
Peraltro, quanto all'istanza, va anche evidenziato come parte convenuta non ha rinnovato la richiesta istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni, per cui l'istanza deve intendersi rinunciata.
Ma a tutto voler concedere, ritiene il Tribunale che, anche ammettendo tale produzione, la dimostrazione in giudizio che il dott. non fosse in Per_1 servizio l'11 settembre 2006 non inficia l'attendibilità delle testimonianze.
Se anche, infatti, il dott. non era in servizio in quella data, ciò non Per_1 esclude che egli fosse comunque fisicamente presente in ospedale e abbia incontrato e parlato con la non svolgendo la visita di controllo Parte_1
pagina 10 di 27 personalmente né indirizzandola, per l'effettuazione della visita, verso qualche altro medico in servizio.
Non rileva poi la circostanza – invero valorizzata da parte convenuta – circa l'assenza di dati documentali che attestino la registrazione dell'accesso della paziente al Pronto Soccorso dopo il 4/09/2006 e prima del 19/09/2006.
Ed infatti, deve evidenziarsi come i testi hanno riferito che la si era Parte_1 recata, nella giornata dell'11/09/2006, all'Ospedale di Castiglione del Lago ed incontrava il dott. fuori dall'ambulatorio, lungo il corridoio, senza alcun Per_1 riferimento all'accesso al Pronto Soccorso.
Ciò spiega, allora, la mancata registrazione dell'ingresso al Pronto Soccorso nella giornata dell'11/09/2006 – che non risulta, infatti, essere avvenuto – e l'assenza di documentazione che attesti la visita che, infatti, non vi è stata, non avendo il medico ricevuto la paziente.
D'altra parte, va evidenziato come, dalla documentazione sanitaria in atti, non risulta che, in occasione delle dimissioni dal Pronto Soccorso del 04/09/2006, il personale sanitario, pur prescrivendo il controllo a sette giorni, le abbia indicato la necessità di effettuare una qualche prenotazione della visita, inducendo la paziente a confidare che dopo sette giorni sarebbe stata senz'altro visitata dal ginecologo per il controllo.
Peraltro, vi è da dire che risulta alquanto inverosimile che l'attrice non si sia presentata alla visita di controllo, tenuto conto, da un lato, del fatto che la stessa si era recata per tre giorni di seguito al Pronto Soccorso, con ciò dimostrando l'attenzione dalla stessa riposta sulle proprie condizioni di salute e, dall'altro, del fatto che la terapia farmacologica somministrata, come dimostrato dall'evoluzione clinica, non stava facendo regredire l'infezione in corso, ciò lasciando ragionevolmente presumere la persistenza della sintomatologia dolorosa.
Deve, quindi, ritenersi dimostrato che la si fosse recata, in data 11 Parte_1 settembre 2006, all'Ospedale di Castiglione del Lago per effettuare la visita di controllo, senza tuttavia esser stata effettivamente visitata, ma rimandata a casa dal dott. dopo averle fatto alcune domande lungo il corridoio. Per_1
Dal quadro fattuale appena ricostruito, emerge in modo chiaro, allora, come il personale sanitario dell'Ospedale di Castiglione del Lago, abbia senza dubbio pagina 11 di 27 agito con negligenza, in quanto, sottovalutando la patologia di cui era affetta la ometteva di verificare nei giorni immediatamente successivi alla Parte_1 diagnosi di sospetta PID, mediante visita di controllo, la risposta al trattamento farmacologico somministrato, nonostante la paziente si fosse recata dopo sette giorni a visita come prescritto.
Acclarata, quindi, la responsabilità della struttura sanitaria per omesso controllo dell'efficacia del trattamento farmacologico somministrato in presenza di una diagnosi di sospetta PID, occorre ora stabilire se sussiste il nesso di causalità tra la condotta negligente dei sanitari e l'evento dannoso occorso, ovvero la lesione al diritto alla salute della in conseguenza dell'avvenuta asportazione delle Parte_1 salpingi che ne ha determinato l'infertilità.
In punto di diritto, si osserva che, in tema di responsabilità medica,
l'accertamento del nesso causale è improntato al criterio giuridico del "più probabile che non", il quale, con riguardo al caso in cui, rispetto a uno stesso evento, si pongano un'ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l'evento risultino maggiori di quelle contrarie.
Con riguardo, invece, al caso in cui, in ordine allo stesso evento, si pongano diverse ipotesi alternative, il giudice dovrà dapprima eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili e poi analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili, selezionando, infine, quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dalle circostanze di fatto acquisite al processo, in ogni caso esercitando il proprio potere di libero apprezzamento di queste ultime tenendo conto della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili, dalla cui valutazione complessiva trarre il giudizio probabilistico (cfr. Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n. 5922 del
05/03/2024, Rv. 670339).
Ad avviso della giurisprudenza di legittimità, il criterio del più probabile che non impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico (cfr. Cass. Civ., Sez. III,
Ordinanza n. 25805 del 26/09/2024, Rv. 672460).
pagina 12 di 27 Non solo.
Ad avviso della giurisprudenza di legittimità, “ove le carenze colpose della condotta del medico, tipicamente omissive e astrattamente idonee a causare il pregiudizio lamentato, abbiano reso impossibile l'accertamento del nesso eziologico, tale deficit, non potendo logicamente riflettersi a danno della vittima, sia pur in generale onerata della dimostrazione del rapporto causale, rileva non solo in punto di accertamento della colpa ma anche al fine di ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente” (cfr.
Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 34427 del 11/12/2023, Rv. 669738).
Ebbene, nel caso di specie, il consulente tecnico dell'ufficio, ha evidenziato che
“poiché l'evoluzione del quadro è stata in progressione, è verosimile che un'osservazione intermedia, al termine della prescritta terapia antibiotica, avrebbe consentito di accertare la patologia nella sua evoluzione, di confermare il pregresso sospetto diagnostico e di mettere in atto provvedimenti clinici di maggiore efficacia, quale terapia antibiotica di II istanza e, soprattutto, una più stretta ulteriore sorveglianza clinica al fine di evitare l'evoluzione verso la pelviperitonite”.
Secondo il CTU, “il mancato accesso previsto dopo sette giorni dalla data della prima osservazione del 4 settembre 2006 può aver avuto un ruolo nell'evoluzione della patologia complicatasi in sactosalpingite e pelviperitonite come diagnosticate in seguito al ricovero del 19 settembre 2006”.
Inoltre, secondo quanto sostenuto dal CTU, il ritardo nel trattamento comporta un rischio maggiore di infertilità che è stimato in tre volte superiore rispetto al trattamento tempestivo (cfr. Pag. 3 dell'integrazione peritale del 20/02/2024).
Ciò smentisce quanto sostenuto da parte convenuta in ordine al fatto che, nel momento in cui compaiono i sintomi della malattia e si inizia la terapia,
l'infezione ha già prodotto danni irreversibili nelle salpingi.
È chiaro, allora, come l'osservazione intermedia a sette giorni come prescritto avrebbe consentito di mettere in atto le più opportune misure terapeutiche al fine di scongiurare l'evoluzione clinica che si è avuta, atteso che vi è evidenza scientifica che il ritardo nel trattamento della patologia aumenta di tre volte il rischio che la patologia evolva nell'infertilità.
pagina 13 di 27 Avendo, quindi, evidenze scientifiche dell'elevato innalzamento del rischio di incorrere in infertilità ove il trattamento corretto della patologia non sia tempestivo, è possibile sul piano logico desumere che il trattamento tempestivo avrebbe, secondo un criterio di regolarità causale, evitato l'esito infausto dell'infertilità.
Ed infatti, nel caso di specie, la perdita della funzione tubarica è stata determinata dal progredire di una infezione batterica i cui esiti devono certamente dirsi tempo-dipendenti, atteso che è logico ritenere che prima l'infezione viene efficacemente curata e minori conseguenze dannose provoca.
Se, quindi, è vero che il consulente tecnico dell'ufficio ha anche sostenuto che “la malattia infiammatoria pelvica, anche quando trattata in modo corretto e tempestivo, può residuare in una ostruzione anatomica e funzionale delle tube che richiede, al fine di una possibile gravidanza, il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita” (cfr. integrazione della relazione peritale del 9/07/2020) e che “la PID in sé anche di fronte ad un corretto trattamento può determinare infertilità da perdita della funzione tubarica” (cfr. Integrazione del 20/02/2024), nondimeno, sul piano dell'accertamento del nesso causale tra la condotta omissiva dei sanitari e il danno subito dalla paziente, siffatte considerazioni non sono idonee a scalfire il convincimento che un tempestivo intervento avrebbe consentito, con maggiore probabilità che non, di evitare la perdita funzionale delle tube.
Ed infatti, se è vero che il trattamento tempestivo, in alcuni casi, non evita la perdita funzionale delle tube e la conseguente infertilità, è anche vero che il trattamento intempestivo aumenta considerevolmente siffatta probabilità.
Ma a tutto voler concedere e anche a voler ritenere che non risulti evidenza che il controllo intermedio avrebbe evitato l'evento dannoso, va comunque dato seguito al principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità e sopra richiamata secondo cui, nel caso in cui siano accertate – come nella specie – carenze colpose della condotta del medico, tipicamente omissive e astrattamente idonee a causare il pregiudizio lamentato, il “deficit” di prova del nesso di causalità tra omissione e danno rileva in ordine all'accertamento del nesso eziologico, non potendo pagina 14 di 27 logicamente riflettersi a danno della vittima, sia pur in generale onerata della dimostrazione del rapporto causale.
Ed infatti, se è l'omissione colposa del medico che non consente di verificare se, al momento del controllo dovuto, la situazione clinica della paziente era tale per cui l'infezione aveva già prodotto danni irreversibili alle salpingi, allora non è possibile accollare le conseguenze di tale mancanza di prova sulla paziente, stante l'evidenza della condotta omissiva colposa del medico e dell'astratta possibilità che l'osservazione intermedia avrebbe consentito di adeguare la terapia, sottoporre a ulteriore osservazione clinica la paziente e, quindi, scongiurare il rischio di perdita funzionale delle tube, da cui è conseguita l'infertilità.
Risultano, quindi, sussistere tutti i presupposti per affermare la responsabilità della struttura sanitaria.
In tema di responsabilità civile derivante da attività medica, infatti, l'attore deve provare l'esistenza del contratto o il contatto sociale, l'insorgenza della patologia, allegare un inadempimento qualificato del sanitario astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato e provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, restando a carico del medico o della struttura sanitaria la prova che tale inadempimento non si sia verificato ovvero che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essere mosso o che, pur essendovi stato un inesatto adempimento, sussiste una causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (cfr., da ultimo, Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n. 27142 del
21/10/2024, Rv. 672541).
Nel caso di specie, siffatto onere probatorio non è stato assolto da parte convenuta, che deve, conseguentemente, rispondere dei danni patiti dall'attrice.
La convenuta azienda sanitaria deve, infatti, rispondere dei danni cagionati dal fatto degli ausiliari, ai sensi dell'art. 1228 c.c.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive, con effetti protettivi nei pagina 15 di 27 confronti del terzo, dal quale, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo, insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie.
Ne consegue che la responsabilità – di natura contrattuale – della struttura nei confronti del paziente può discendere sia dall'inadempimento delle obbligazioni direttamente incombenti a suo carico, ex art. 1218 c.c. (fattispecie non configuratasi nel caso in esame); sia, ex art. 1228 c.c., dall'inadempimento della prestazione medico professionale svolta dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Ciò in quanto sussiste un collegamento tra la prestazione effettuata dai sanitari e l'organizzazione aziendale, non rilevando la circostanza che il medico risulti di fiducia del paziente o comunque dal medesimo scelto (ex multis, Cass. Civ.,
14/07/2004, N. 13066).
1.2. Parte attrice lamenta anche la violazione del proprio diritto al consenso informato, atteso che la stessa non è stata previamente informata dell'esecuzione dell'intervento di salpingectomia, avendo la medesima prestato il proprio consenso informato soltanto all'intervento di pelviperitonite in laparotomia.
Parte convenuta, dal canto suo, assume che il modulo del consenso informato prevedeva anche il consenso preventivo all'esecuzione di ulteriori interventi o procedimenti terapeutici ritenuti necessari dai medici nel caso in cui si fossero manifestate condizioni impreviste e che il fatto che sia solo genericamente descritto l'intervento da eseguire si giustifica in quanto, in quel momento, non erano disponibili altri elementi clinici o sintomatici che avrebbero potuto indurre i medici a ritenere necessaria l'esecuzione di un'operazione diversa o più specifica.
Ebbene, in punto di diritto, si osserva che, secondo la definizione che ne ha dato la Corte Costituzionale (vd. sentenza N. 438/2008), il consenso informato è espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico e si configura come un vero e proprio diritto della persona, che trova fondamento nei principi espressi nell'art. 2 Cost. che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 Cost., i quali stabiliscono rispettivamente che pagina 16 di 27 la libertà personale è inviolabile e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
Non rileva, come si è già detto, se il trattamento è stato correttamente eseguito o meno.
Ciò che rileva è che il paziente, a causa del deficit di informazione, non sia stato messo nella condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni, consumandosi, nei suoi confronti, una lesione di quella dignità che connota l'esistenza nei momenti cruciali della sofferenza, fisica e psichica.
Quanto alle modalità ed ai caratteri, il consenso deve essere, innanzitutto, personale, nel senso che deve provenire dal paziente (ad esclusione evidentemente dei casi di incapacità di intendere e volere del paziente); deve, poi, essere specifico ed esplicito, oltre che reale ed effettivo, nel senso che non è consentito il consenso presunto;
ancora, nei casi in cui ciò sia possibile, deve essere anche attuale.
Infine, il consenso deve essere pienamente consapevole, ossia deve essere
"informato", dovendo basarsi su informazioni dettagliate fornite dal medico.
Sotto il profilo probatorio, la prova del consenso, in caso di impossibilità di prova documentale, può essere fornita con altri mezzi.
Il consenso informato non richiede la prova scritta ad substantiam, richiede – come si è già detto - una manifestazione di volontà personale, consapevole, reale.
Quanto all'onere della prova, si deve muovere dal presupposto che il rapporto tra il paziente e la struttura sanitaria è di tipo contrattuale.
Di conseguenza, una volta che sia stata effettuata la diagnosi in esecuzione del contratto, l'illustrazione delle conseguenze della terapia o dell'intervento - al fine di ottenere il necessario consenso all'esecuzione della prestazione terapeutica - costituisce un'obbligazione, il cui adempimento deve essere provato dalla struttura sanitaria, a fronte dell'allegazione di inadempimento da parte del paziente.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente determina un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione se e solo se, a causa del deficit informativo,
pagina 17 di 27 quest'ultimo abbia subito un pregiudizio diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di sé, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, anche a mezzo presunzioni.
La giurisprudenza di legittimità distingue, quindi, diverse ipotesi:
- Prima ipotesi: se ricorrono a) il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico, è risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria;
- Seconda ipotesi: se ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente;
- Terza ipotesi: se ricorre il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso) e non vi è alcun danno derivante dall'intervento, non è dovuto alcun risarcimento;
- Quarta ipotesi: se ricorrono a) il dissenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione pagina 18 di 27 sanitaria, è risarcibile sia, per intero, il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, cioè le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, allegate e provate (anche per presunzioni);
- Quinta ipotesi: se ricorrono sia il dissenso presunto, sia il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), è risarcibile la sola violazione del diritto all'autodeterminazione
(sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute - da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito
– dev'essere valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto (cfr. Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza
n. 16633 del 12/06/2023, Rv. 668112).
Seguendo, quindi, le coordinate ermeneutiche della Corte di Cassazione, risulta evidente – come già detto – che la violazione del diritto al consenso informato legittima la richiesta risarcitoria per violazione del diritto all'autodeterminazione, ma il paziente deve allegare e provare quali danni, diversi dal danno alla salute, sono derivati dalla violazione del proprio diritto al consenso informato.
In difetto, infatti, di un danno iatrogeno derivante dall'intervento, è possibile il risarcimento del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione solo, appunto, se si allega e si prova quali danni diversi dal danno alla salute il danneggiato ha subito per effetto della mancata informazione.
Nel caso in esame, la ha sostenuto di aver subito una violazione del Parte_1 proprio diritto all'autodeterminazione e ha chiesto, in ragione della lesione del proprio diritto al consenso informato, “solo” la personalizzazione del danno biologico.
Come meglio si dirà oltre, però, la personalizzazione del danno biologico presuppone l'allegazione e la prova che il danneggiato abbia subito specifici danni pagina 19 di 27 dinamico-relazionali non ricompresi nelle conseguenze pregiudizievoli normalmente derivanti a chiunque subisca il medesimo danno alla salute.
È, allora, evidente che, con la richiesta di personalizzazione del danno biologico ai fini della liquidazione del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, parte attrice non ha fatto valere un danno diverso da quello alla salute.
Tuttavia, nel caso in esame, non è contestato che l'intervento non ha prodotto conseguenze iatrogene e non vi è alcun addebito di responsabilità ai sanitari in ordine all'esecuzione dell'intervento.
Mancano, infatti, specifiche allegazioni sul punto, avendo parte attrice soltanto lamentato che l'intervento avrebbe potuto essere evitato se fosse stata somministrata tempestivamente una corretta ed efficace terapia.
Ne consegue – come meglio si dirà avanti – che la lesione del diritto al consenso informato non può essere risarcita sotto il profilo del danno alla salute, come invece richiesto da parte attrice, in quanto l'intervento non ha prodotto conseguenze iatrogene e non sono state lamentate condotte colpose dei sanitari in relazione all'intervento eseguito.
La lesione del diritto all'autodeterminazione non potrà essere risarcita nemmeno sotto altro profilo di danno, atteso che manca da parte dell'attrice l'allegazione e la prova delle conseguenze diverse dal danno alla salute derivanti dalla mancata prestazione del consenso all'intervento di salpingectomia.
Come noto, infatti, deve essere tenuta a mente la distinzione tra danno evento e danno conseguenza.
Il danno evento è appunto la violazione del diritto – in questo caso all'autodeterminazione – ma perché possa darsi luogo al risarcimento del danno è necessario che venga anche compiutamente allegato e dimostrato il danno- conseguenza, ovvero le conseguenze pregiudizievoli patrimoniali e non patrimoniali derivanti da quella lesione, non potendosi il danno considerarsi in re ipsa (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 24471 del 04/11/2020, Rv. 659760).
In proposito, la nulla ha allegato, non lamentando conseguenze Parte_1 pregiudizievoli in termini patrimoniali né non patrimoniali diversi dal danno alla salute.
2. Sul quantum debeatur
pagina 20 di 27 In punto di diritto, alla luce degli arresti della giurisprudenza di legittimità (vd., tra l'altro, Cass. Civ., Sez. Un., 11.11.2008, N. 26972, e più recentemente Cass.
Civ. Sez. III, Ordinanza N. 7513 del 27/03/2018, Cass. Civ., sez. III, sentenza N.
25164 del 10/11/2020), è il caso di premettere che:
- il danno non patrimoniale deve essere inteso nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica;
- la norma di riferimento (art. 2059 c.c.) è norma di rinvio, che rimanda alle leggi, che determinano i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale (vd. art. 185
c.p., vd. i casi previsti da leggi ordinarie);
- al di fuori dei casi espressamente determinati dalla legge, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione;
- va ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c. anche il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), c.d. danno biologico;
- nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, il c.d. danno morale non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma tra i possibili pregiudizi non patrimoniali descrive un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva anche transeunte;
- lo stesso è a dirsi per il c.d. danno esistenziale, categoria, che, al pari dell'altra, ha funzione descrittiva e, in particolare, descrive il pregiudizio alla vita di relazione;
- il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che il pregiudizio deve essere interamente ristorato, ma si devono evitare duplicazioni;
- non determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale, non avendo quest'ultimo fondamento medico-legale, perché non avente base organica ed estraneo alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente;
- determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno dinamico-relazionale, atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità
pagina 21 di 27 permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale) (cfr.
Cassazione, sez. III, 31/01/2019 n. 2788);
- il giudice, se la menomazione incida su specifici aspetti dinamico-relazionali, deve procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza, essendo, peraltro, tale personalizzazione specificamente disciplinata in via normativa dall'art. 138 del Codice della Assicurazioni Private (“qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale […], può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%”).
2.1. Nel caso di specie, la consulenza medico -legale predisposta dal perito d'ufficio dà adeguatamente conto della ricorrenza di un danno biologico causalmente riconducibile all'incidente per cui è causa, derivante da: “frattura dello zigomo destro e del pavimento orbitario destro, fratture costali emitorace sinistro, frattura radio sinistro e sospetta del semilunare ed infrazioni delle ossa nasali”.
La consulenza tecnica si pone a fondamento della decisione perché basata su evidenze scientifiche e non affetta da vizi logici o metodologici, né inficiata da invalidità alcuna.
In relazione ai danni subiti dalla all'esito di accertamenti e valutazioni, Parte_1 il c.t.u è pervenuto alle seguenti conclusioni:
- invalidità temporanea totale di 10 giorni;
- invalidità temporanea parziale al 75% per 10 giorni;
- invalidità temporanea parziale al 50% per 10 giorni;
- invalidità temporanea parziale al 25% per 10 giorni.
- invalidità permanente dell'8-10%.
Ai fini del calcolo dell'invalidità permanente, il Tribunale ritiene congruo attestare la percentuale di invalidità al 9%.
pagina 22 di 27 In ordine alla determinazione del quantum, questo Tribunale aderisce all'orientamento ormai consolidato in giurisprudenza per cui, in assenza di precisi riferimenti normativi, si ravvisa un oggettivo parametro di valutazione nei valori tabellari elaborati presso il Tribunale di MI (sul primato del sistema meneghino si veda Cass. Civ. N. 20292/2012 e Cass. Civ. N. 19376/2012).
Tenendo conto dei recenti arresti giurisprudenziali in ordine alle modalità di applicazione dei valori tabellari elaborati presso il Tribunale di MI ed evidenziata l'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico/dinamico- relazionale, il giudice deve:
1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico- relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale;
4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3,
c. ass. (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 7892 del 22/03/2024, Rv. 670461;
Cass. Civ., sez. III, sentenza N. 25164 del 10/11/2020).
Nel caso di specie, nulla è stato chiesto a titolo di danno morale.
Parte attrice ha, invece, chiesto che sia riconosciuta la personalizzazione del danno.
Come visto, particolari condizioni soggettive dell'attore possono giustificare una personalizzazione del danno nella misura massima del 30%, ove i pregiudizi alla vita dinamico-relazionale patiti trascendano i pregiudizi che normalmente pagina 23 di 27 soffrono persone della medesima età che subiscono il medesimo danno alla salute.
Ed infatti, la personalizzazione del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto.
La legge n. 124/2017 -che ha modificato gli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private discorre espressamente di incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali.
Questi ultimi devono consistere, secondo il più recente insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018,
Cass. n. 27482/2018 e, da ultimo, Cass. 28988/2019).
Nel caso in esame, parte attrice ha chiesto la personalizzazione per le conseguenze che la sterilizzazione chirurgica ha prodotto nella propria vita di relazione e nella propria vita sentimentale, nonché per aver subito un aggravamento della psoriasi di cui era affetta, per il danno estetico subito e per il danno conseguente alla violazione del proprio diritto al consenso informato.
Partendo da quest'ultima giustificazione alla richiesta di personalizzazione, si osserva come la violazione del diritto al consenso informato non può dar luogo ad alcuna personalizzazione del danno biologico perché – come sopra detto – dall'intervento di cui si lamenta l'omessa prestazione del consenso informato non
è derivata alcuna conseguenza iatrogena, essendo il danno alla salute conseguenza, piuttosto, dell'aver omesso di controllare l'evoluzione della patologia.
Quanto al danno estetico, è appena il caso di richiamare l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “i postumi di carattere estetico conseguenti ad un fatto lesivo della persona possono ricevere un autonomo
pagina 24 di 27 trattamento risarcitorio, sotto l'aspetto strettamente patrimoniale, quando provochino ripercussioni negative su un'attività lavorativa già svolta o su un'attività futura, precludendola o rendendola di più difficile conseguimento, in relazione all'età, al sesso del danneggiato ed ad ogni altra utile circostanza particolare;
in tutti gli altri casi, il danno estetico non potrà mai essere considerato una voce di danno a sé, aggiuntiva ed ulteriore rispetto al danno biologico” (cfr. Cass. Civ., Sez.
III, Ordinanza n. 14246 del 08/07/2020, Rv. 658620).
Nella specie, risulta che il danno estetico sia stato tenuto già in considerazione nella commisurazione del danno biologico (cfr. seconda integrazione della relazione peritale).
Quanto, invece, all'aggravamento della psoriasi di cui la era affetta, vi è Parte_1 prova in atti che, in data 4/12/2006, la sia stata ricoverata sino al Parte_1
10/12/2006 per una riacutizzazione della psoriasi (cfr. doc. 17 di parte attrice).
Trattandosi la psoriasi di una malattia senz'altro genetica ma fortemente influenza da fattori di stress psico-fisico, traumi, ferite – anche chirurgiche - o infezioni.
Nel caso di specie, l'essere la stata vittima di una importante infezione Parte_1 quale la PID, l'essere stata sottoposta ad intervento chirurgico e aver evidentemente vissuto con forte stato di ansia e frustrazione l'accaduto possono essere senz'altro fattori che hanno determinato la riacutizzazione della malattia dermatologica.
Ciò risulta avvalorato dal ristretto arco temporale in cui siffatto aggravamento della psoriasi si è manifestato, ovvero a meno di tre mesi dall'evento lesivo per cui
è causa.
È allora evidente come la riacutizzazione della psoriasi costituisce una conseguenza senza dubbio ulteriore rispetto alle normali conseguenze cui va incontro qualsiasi soggetto che abbia subito la medesima lesione dell'attrice.
Si giustifica, quindi, l'aumento dell'entità del risarcimento a titolo di personalizzazione del danno.
Spetta, allora, a l'importo di euro 26.267,20 a titolo di Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale.
Sulla somma liquidata sono dovuti gli interessi e la rivalutazione monetaria.
pagina 25 di 27 Pertanto, il suddetto importo andrà devalutato all'epoca del fatto lesivo e sulla somma devalutata si computeranno gli interessi compensativi al tasso legale secondo il noto meccanismo indicato dalle Sezioni Unite cit. (1712/1995), nel senso che gli interessi si applicheranno sulla somma via via rivalutata anno per anno.
Spetta, quindi, all'attrice la somma di euro 32.616,24, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 1 c.c. dal dì della sentenza al soddisfo.
2.2. Spetta a parte attrice anche il ristoro delle spese mediche sostenute.
Alla luce della documentazione in atti, il CTU ha ritenuto congrua la somma di euro 5.124,00 indicata da parte attrice e documentalmente provata, per cui deve trovare riconoscimento anche tale voce di danno.
Ai fini dell'integrale risarcimento del danno, la giurisprudenza di legittimità richiede che sia dovuta la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali e gli interessi compensativi sulla predetta, atteso che qualora il danneggiato abbia provveduto a proprie spese ad eliminare o ridurre le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'illecito, l'obbligazione risarcitoria non perde la natura di debito di valore (vd. Cass. Civ. n. 14193/2013; Cass. Civ. n. 1189/2016).
L'importo per il risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche dovrà, pertanto, essere attualizzato a partire dal momento dell'esborso secondo gli indici
ISTAT, nel senso che le somme corrispondenti alle singole spese andranno rivalutate ad oggi dal momento in cui ciascuna di queste è stata sostenuta.
Dopo di che, l'importo corrispondente alla liquidazione ad oggi dovrà esser devalutato all'epoca del fatto lesivo e sulla somma devalutata si computeranno gli interessi compensativi al tasso legale secondo il noto meccanismo indicato dalle
Sezioni Unite cit. (1712/1995), nel senso che gli interessi si applicheranno sulla somma via via rivalutata anno per anno.
A tale importo si dovranno applicare gli interessi al tasso legale dal dì della pronuncia sino all'effettivo soddisfo.
3. L'esito del giudizio vede l'accoglimento della domanda attorea nei limiti della minor somma accertata.
In applicazione, quindi, del principio della soccombenza, le spese di lite devono essere poste a carico di parte convenuta.
pagina 26 di 27 Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d.m. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore della causa determinato in base al decisum e dell'attività difensiva svolta.
Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in persona del Giudice dott.ssa Alessia Zampolini, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accertata e dichiarata la responsabilità di RO
, la condanna al pagamento in favore di della
[...] Parte_1 somma di euro 32.616,24, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 1 c.c. dal dì della sentenza al soddisfo a titolo di danno non patrimoniale, nonché al pagamento della somma di euro 5.124,00, oltre interessi al tasso legale sulla somma attualizzata a partire dal momento dell'esborso secondo gli indici ISTAT
(nel senso che le somme corrispondenti alla singole spese andranno rivalutate ad oggi dal momento in cui ciascuna di queste è stata sostenuta), successivamente devalutata all'epoca del fatto lesivo e via via rivalutata anno per anno, secondo il meccanismo indicato in parte motiva sub 2.2, oltre interessi al tasso legale dal dì della sentenza sino al saldo, a titolo di danno patrimoniale;
- Condanna al pagamento delle RO spese di lite in favore di che liquida in euro 7.616,00 oltre Parte_1 rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge ed euro
786,00 per esborsi;
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso, in Perugia l'8 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Zampolini
pagina 27 di 27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Perugia, II Sezione Civile, in persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessia Zampolini, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 8180 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016, avente ad oggetto "responsabilità medica",
Tra
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(PG), il 28/02/1969, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Maiorca, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Viale Roma, n. 74, come da procura in calce all'atto di citazione
Parte attrice
e
(C.F. ), RO P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Giulia Silvestri e Paolo Fantusati ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Perugia, Viale Centova n. 6, come da procura estesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Parte convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio l Parte_1 RO
per ottenere la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non
[...]
pagina 1 di 27 patrimoniali subiti a causa delle lamentate condotte imperite e negligenti del personale sanitario dell'Ospedale di Castiglione del Lago che l'ebbe in cura.
In particolare, ha rappresentato: Parte_1
- che, in data 02/09/2006, si recava presso il Pronto Soccorso del Presidio
Ospedaliero di Castiglione del Lago, lamentando dolori addominali in fossa iliaca;
- che, in tale occasione, dopo essere stata sottoposta ad esame obiettivo, emocromocitometrico completo e beta HCG, la paziente veniva rimandata a casa;
- che, persistendo la sintomatologia dolorosa, il 03/09/2006, l'attrice si recava nuovamente al Pronto Soccorso, ove le veniva consigliato di completare le indagini ambulatorialmente con studio del colon, le veniva somministrata una fiala di spasmodil e le veniva suggerita quale terapia farmacologica "ciproxin 500 mg cps mattina e sera, Buscopan compositurm
a.b.";
- che, in data 04/09/2006, stante l'acuirsi della sintomatologia dolosa, si recava nuovamente al Pronto Soccorso, ove veniva sottoposta a consulenza ginecologica e, all'esito, veniva rinviata al domicilio con diagnosi di
"sospetta PID" e indicazione di proseguire la terapia antibiotica in atto, con controllo a sette giorni;
- che, nei giorni successivi, malgrado si fosse recata più volte al Pronto
Soccorso, riferendo il persistere della sintomatologia dolorosa, veniva sempre rinviata al proprio domicilio;
- che, in data 19/09/2006, veniva finalmente ricoverata per osservazione breve e sottoposta ad intervento di rimozione della IUD, a cui ha fatto seguito il ricovero ospedaliero;
- che il giorno seguente, in data 20/09/2006, veniva sottoposta ad intervento chirurgico urgente di pelviperitonite in laparotomia, in occasione del quale, rilevata notevole quantità di pus libero nello scavo pelvico, si procedeva ad appendicectomia e salpingectomia, previa consulenza ginecologica ed informativa alla madre e alla sorella della paziente, che fornivano parere favorevole;
pagina 2 di 27 - che la paziente veniva dimessa in data 26/09/2006, con diagnosi di pelviperitonite da sactosalpingite bilaterale.
Tutto ciò premesso, l'attrice ha sostenuto che l'operato dei sanitari del
[...]
è stato connotato da imperizia e negligenza, in Controparte_2 quanto: i) non si erano avveduti della grave patologia in atto in occasione del primo ingresso al Pronto soccorso del 02/09/2006, considerato che la paziente era portatrice di IUD;
ii) avevano, in occasione del secondo accesso del
03/09/2006, somministrato una terapia farmacologica (ciprofloxacina e buscopan) senza una diagnosi definita;
iii) non avevano, in occasione del terzo accesso del 04/09/2006 in cui era stata diagnosticata una peritonite localizzata, somministrato idoneo trattamento farmacologico né verificato nei giorni immediatamente successivi la risposta al trattamento;
iv) avevano optato per l'intervento chirurgico di salpingectomia bilaterale senza prima somministrare la corretta terapia, prescritta solo dopo l'intervento, che avrebbe permesso di limitare i danni alle salpingi.
Ha inoltre lamentato l'omessa informativa in ordine all'intervento di salpingectomia e la mancata acquisizione di valido consenso della paziente, non essendo l'operazione chirurgica imprevedibile e non rinviabile.
Ha pertanto chiesto la condanna dell RO al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in complessivi euro 260.000,00.
Si è tempestivamente costituita in giudizio l Controparte_3
, contestando la domanda attorea, anche in ordine all'ammontare del
[...] danno, e chiedendone il rigetto.
In particolare, in via preliminare, parte convenuta ha eccepito la nullità della citazione per indeterminatezza della causa petendi e del petitum.
Nel merito, ha contestato la ricostruzione fattuale di parte attrice, negando che la paziente si fosse recata più volte al Pronto Soccorso, nel periodo tra il
04/09/2006 e il 19/09/2006 e, quindi, imputando, in via esclusiva, i danni ex adverso lamentati alla condotta della paziente, che ometteva di presentarsi alla visita di controllo disposta il 04/09/2006.
pagina 3 di 27 Ha inoltre sostenuto che la paziente era stata resa edotta della possibilità, in caso di imprevisti e complicazioni, di essere sottoposta ad un'operazione diversa rispetto a quella di pelviperitonite in laparotomia, come risulta dal modulo di consenso sottoscritto da Parte_1
All'udienza di comparizione delle parti del 02/05/2017, il precedente giudice istruttore ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.
Nella prima memoria istruttoria, in replica a quanto asserito dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta, parte attrice ha rappresentato che la paziente si recava alla visita di controllo, ma, sulla porta dell'ambulatorio, il Dott. la rinviava al domicilio, senza visitarla e senza che l'accesso venisse Per_1 registrato.
Scambiate le ulteriori memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., con ordinanza del
27/04/2018, la causa è stata istruita mediante l'assunzione delle prove testimoniale e mediante CTU.
Mutata la persona del giudice istruttore, dopo la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17/03/2023 e la rimessione della causa in istruttoria per l'integrazione della consulenza tecnica, all'udienza del 22/05/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
- parte attrice, come da memoria ex art. 183 comma 6, n. 1) c.p.c., ossia
"Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
1. In via preliminare e principale di merito, accertare e dichiarare che a seguito dell'accesso presso la struttura
Ospedaliera di Castiglione del Lago, verificatisi nel periodo 2/26 settembre
2006, la sig.ra ha riportato i postumi invalidanti descritti Parte_1 in atto di citazione.
2. Accertare e dichiarare che i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla sig.ra come descritti in atto di citazione, Parte_1 sono ascrivibili alla responsabilità dei sanitari operanti presso l'Ospedale di
Castiglione del Lago, che l'ebbero in cura nel periodo 2-26 settembre 2006.
3. Accertare e dichiarare che, per l'effetto di quanto precede, l'azienda convenuta, , deve risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali CP_4 subiti dall'attrice, nella misura di € 260.000,00, come determinata in atto di citazione, comprensiva del danno da violazione del consenso informato. 4.
Conseguentemente, condannare la convenuta , al pagamento della CP_4
pagina 4 di 27 somma complessiva di € 260.000,00, comprensiva del danno da violazione del consenso informato, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, o alla eventuale minor somma che sarà ritenuta di giustizia a seguito dell'istruttoria.
5. Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario.
6. In estremo subordine, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda attorea, Voglia il
Giudice tenere in debita considerazione, ai fini della pronuncia sulle spese di causa, i tentativi della scrivente difesa di definire la controversia in via stragiudiziale, anche mediante la procedura di mediazione, e per l'effetto, compensare le spese";
- l' , richiamate le deduzioni di cui Controparte_3 all'udienza del 20/10/2020, come da comparsa di costituzione, ossia
"Voglia l'Ecc.mo G.U. del Tribunale adito rigettare ogni avversa domanda in quanto nulla e comunque infondata sia in fatto che in diritto per i motivi tutti svolti nella narrativa che precede e considerato altresì che l'evento lamentato ed i relativi eventuali danni sono riconducibili esclusivamente o in maniera concorrente al comportamento negligente dell'attrice che per parte sua ha interrotto il nesso di causalità tra fatto e le presunte conseguenze dannose”.
Le parti hanno depositato le rispettive comparse conclusionali, mentre solo parte attrice ha depositato la memoria di replica.
***
1. Sull'an debeatur
Innanzitutto, occorre muovere dalla ricostruzione dei fatti per come risultano documentale e per come descritti dal CTU.
accusando dolori addominali in fossa iliaca destra da tre Parte_1 giorni, si recava, in data 2/09/2006, al Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Castiglione del Lago, ove veniva sottoposta ad esame obiettivo dell'addome, ad esami ematici e al test di gravidanza, all'esito dei quali veniva dimessa, non avendo il medico del Pronto Soccorso ravvisato indici di infezione.
Il giorno seguente, continuando ad accusare dolori addominali, la si Parte_1 recava nuovamente al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Castiglione del Lago, ove veniva sottoposta a nuovo esame obiettivo dell'addome in cui era riscontrata una pagina 5 di 27 modica dolorabilità lungo l'arco colico, le veniva somministrata una fiala di spasmodil e veniva rinviata al domicilio, con prescrizione di terapia antibiotica
(ciproxin 500 mg una capsula la mattina e una la sera) e al bisogno. Pt_2
Il giorno ancora successivo, ovvero il 4/09/2006, l'attrice si recava di nuovo al
Pronto Soccorso con richiesta del medico di base di eseguire un emocromo urgente.
Nell'occasione, l'esame obiettivo denunciava una spiccata dolorabilità alla palpazione profonda della fossa iliaca destra, mentre l'esame ematico evidenziava leucociti leggermente superiori al parametro massimo di riferimento (10,92 su massimo di 10) e neutrofili leggermente superiori al parametro massimo di riferimento (7,98 su massimo di 7).
La paziente riferiva nausea, dolore continuo profondo che si irradiava alla radice della coscia destra e alla regione lombare.
Veniva, quindi, richiesta una consulenza ginecologica, grazie alla quale, all'esito dell'esame ecografico svolto, veniva diagnostica una annessite, veniva prescritto all'attrice di continuare la terapia antibiotica e veniva invitata a ripresentarsi per un controllo dopo sette giorni.
La veniva, allora, dimessa con diagnosi di sospetta PID. Parte_1
Risulta, sulla base degli atti, che il successivo accesso al Pronto Soccorso dell'attrice è avvenuto in data 19/09/2006, ovvero dopo quindici giorni.
L'attrice tornava al Pronto Soccorso presentando la stessa sintomatologia accompagnata da febbricola.
Veniva, quindi, disposta altra consulenza ginecologia, la quale evidenziava la presenza della IUD e il medico provvedeva alla sua rimozione.
In occasione di siffatto accesso, veniva disposto il ricovero per osservazione breve e prescritta terapia antibiotica con cefazolina.
Il giorno seguente, alla terapia antibiotica già indicata, veniva aggiunta la prescrizione di un altro antibiotico.
Tuttavia, nel pomeriggio del 20/09/2006, sopraggiunto un rialzo dello stato febbrile e l'intensificazione del dolore pelvico, la veniva sottoposta ad Parte_1 intervento chirurgico d'urgenza di salpingectomia bilaterale e appendicectomia.
pagina 6 di 27 L'asportazione delle salpingi (o tube di Falloppio) ha determinato l'infertilità di
Parte_1
Ciò posto, vanno esaminate le censure poste all'operato dei sanitari dell'Ospedale di Castiglione del Lago alla luce delle risultanze della CTU che si pongono a fondamento della decisione in quanto logiche, coerenti e, pertanto, condivisibili, essendo il frutto di un'attenta disamina del caso sulla scorta delle evidenze scientifiche.
In primo luogo, non risulta confermata l'errata diagnosi al momento del primo accesso al Pronto Soccorso del 2/09/2006.
I consulenti tecnici di parte attrice sostengono che, già dal primo accesso, i sanitari avrebbero dovuto valutare la possibilità di una PID, in ragione del fatto che la era portatrice di IUD e presentava dolori addominali nei Parte_1 quadranti inferiori.
Sul punto, il consulente tecnico dell'ufficio ha evidenziato come, al momento del primo accesso della paziente al Pronto Soccorso, il metodo di indagine clinica
(esame obiettivo ed emocromo) adottato dal personale sanitario si presentava adeguato alla sintomatologia riferita dalla paziente e gli esami ematici eseguiti non restituivano indici di infezione (in particolare il valore dei neutrofili).
Ed infatti, al momento della prima visita, l'addome era trattabile, la paziente non presentava febbre, né nausea, né vomito e, come detto, gli esami ematici eseguiti non davano riscontro di infezioni in corso.
La sintomatologia, come evidenziato dal CTU, nei primi due accessi al Pronto
Soccorso, si presentava molto “sfumata” e poneva l'attenzione su patologie del tratto intestinale.
Il CTU, quindi, sulla scorta della sintomatologia riferita dalla paziente e degli esami ematici eseguiti, non ha individuato un ritardo nella diagnosi di PID, dando atto che il quadro clinico presentato dalla paziente in occasione dei primi due accessi era molto subdolo e non facilmente diagnosticabile.
Ed infatti, il CTU ha osservato come “spesso la sintomatologia è molto vaga o quasi del tutto assente. I sintomi che più frequentemente si riscontrano sono: leucorrea vaginale, sanguinamenti vaginali, febbre con brivido, dolore ad urinare, nausea, vomito, dispareunia, dolore, spesso lieve, ai quadrati bassi dell'addome.
pagina 7 di 27 La diagnosi si basa sulla presenza della leucorrea, della febbre, del dolore alla palpazione degli organi pelvici direttamente o nel corso dell'esecuzione di ecografia transvaginale, sui reperti della dell'ecografia e della laparoscopia. La difficoltà della diagnosi sta nella considerazione che speso entra in diagnosi differenziale con quella di altre patologie”.
In secondo luogo, non risulta confermato nemmeno il lamentato trattamento negligente e imperito della paziente in occasione del secondo accesso al Pronto
Soccorso del 3/09/2006, per aver somministrato una terapia antibiotica a base di
. CP_5
Risulta, infatti, che il trattamento antibiotico somministrato già dall'accesso al
Pronto Soccorso del 3/09/2006 e, in particolare la somministrazione di ciprofloxacina, è risultato adeguato alla diagnosi di annessite effettuata in occasione della visita ginecologica del giorno successivo (cfr. pag. 16 della relazione peritale).
In terzo luogo, non risulta confermato nemmeno l'imperito e negligente trattamento della paziente in occasione del terzo accesso al Pronto Soccorso del
4/09/2006, lamentato sull'assunto che la prescrizione di solo era CP_6 inadeguata rispetto al quadro clinico di laboratorio emerso all'esito della visita ginecologica, mentre una corretta terapia avrebbe permesso, con elevata probabilità scientifica, la guarigione della paziente con una probabilità di lesione della salpinge ferma all'1%.
Risulta dalla documentazione medica in atti che, all'esito della visita ginecologica,
è stata prescritta la prosecuzione della terapia antibiotica in atto (ovvero la
) e il CTU ha evidenziato come siffatta terapia antibiotica era, come CP_5 detto, senz'altro adeguata alla diagnosi effettuata in sede ginecologica (cfr. Doc. 3 di parte attrice e pag. 16 della relazione peritale).
Inoltre, il CTU ha anche osservato come la mancata rilevazione della presenza della IUD in occasione dell'esame ecografico del 04/09/2006 non ha avuto effetti sul decorso della patologia (cfr. pag. 14 della relazione peritale).
Da ultimo, non è condivisibile nemmeno la tesi secondo cui l'intervento chirurgico
è stato frutto di una decisione imperita e negligente, sull'assunto che la pagina 8 di 27 prescrizione di una corretta terapia avrebbe permesso di limitare il danno alle salpingi.
Il consulente tecnico dell'ufficio, come detto, non ha riscontrato errori dei sanitari nel trattamento farmacologico somministrato alla luce dei vari quadri clinici emersi in sede di visita.
A fronte, poi, di una diagnosi di pelviperitonite e salpingite, a seguito del quarto accesso ospedaliero del 19/09/2006, il consulente ha confermato la necessità di procedere con l'asportazione di entrambe le salpingi (cfr. pag. 15 dell'elaborato peritale).
Resta da esaminare, invece, se vi sia stata la lamentata mancata presa in carico della da parte dei sanitari nel periodo compreso tra il 4/09/2006 e il Parte_1
19/09/2006 e se, in particolare, la si sia presentata alla visita di Parte_1 controllo prescritta dopo sette giorni dall'effettuazione dell'ecografia del
4/09/2006, nonché se siffatto omesso controllo abbia avuto conseguenze sull'evoluzione verso la pelviperitonite e verso la sactosalpingite.
Ebbene, risulta dalla testimonianza di cognato Testimone_1 dell'attrice, che in data 11 settembre 2006, ovvero in Parte_1 occasione del prescritto controllo ginecologico, si era recata, con la compagnia del teste e della di lei sorella, presso l'Ospedale di Castiglione del Lago e che la stessa, nell'occasione, non venne visitata da alcuno.
Anzi il dott. dopo averle parlato nel corridoio senza farla Persona_2 entrare nell'ambulatorio e averle chiesto se avesse completato il ciclo di antibiotici, la rimandava a casa.
Siffatta circostanza è stata confermata anche da sorella Testimone_2 dell'attrice, la quale ha dichiarato di aver accompagnato, insieme al marito
[...]
in data 11 settembre 2006, in Testimone_1 Parte_1 occasione del prescritto controllo ginecologico, all'Ospedale di Castiglione del Lago
e di ricordare che il dott. disse all'attrice, lungo il corridoio e senza Per_1 visitarla, di tornare al domicilio e attendere che le tornasse il ciclo mestruale, nonostante l'attrice lamentasse forti dolori.
pagina 9 di 27 Parte convenuta assume l'inattendibilità delle testimonianze, sostenendo che in data 11 settembre 2006, il dott. era in ferie, per cui non avrebbe mai Per_1 potuto incontrare l'attrice in Ospedale. Cont A fondamento dell'assunto, l' convenuta ha chiesto, all'udienza di assunzione della testimonianza del di essere autorizzata a produrre il tabulato sulle Tes_1 presenze nella settimana dal 4 all'11 settembre 2006 e ha prodotto il foglio delle presenze del dott. del mese di settembre 2006, da cui non risulterebbe Per_1 la sua presenza nella giornata dell'11/09/2006.
Il precedente giudice istruttore ha respinto l'istanza, ritenendola tardiva, atteso che l'esigenza di provare l'assenza del dott. era emersa sin dalle Per_1 richieste istruttorie di cui alle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Siffatta decisione del precedente giudice istruttore si ritiene assolutamente condivisibile, atteso che parte convenuta avrebbe dovuto produrre il documento a confutazione delle avverse deduzioni, al più tardi, con la terza memoria istruttoria, avendo parte attrice specificamente allegato di aver incontrato in
Ospedale il dott. in data 11/09/2006 e di non essere stata, Per_1 nell'occasione, visitata nonostante la prescrizione, e avendo parte attrice formulato, con la propria seconda memoria istruttoria, capitoli di prova specificamente volti a dimostrare la circostanza allegata.
Ne discende, pertanto, anche l'inammissibilità della produzione effettuata all'udienza del 23/10/2018 del foglio presenze del dott. del mese di Per_1 Contr settembre 2006 e della mail trasmessa dal legale all' in quanto tardiva.
Peraltro, quanto all'istanza, va anche evidenziato come parte convenuta non ha rinnovato la richiesta istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni, per cui l'istanza deve intendersi rinunciata.
Ma a tutto voler concedere, ritiene il Tribunale che, anche ammettendo tale produzione, la dimostrazione in giudizio che il dott. non fosse in Per_1 servizio l'11 settembre 2006 non inficia l'attendibilità delle testimonianze.
Se anche, infatti, il dott. non era in servizio in quella data, ciò non Per_1 esclude che egli fosse comunque fisicamente presente in ospedale e abbia incontrato e parlato con la non svolgendo la visita di controllo Parte_1
pagina 10 di 27 personalmente né indirizzandola, per l'effettuazione della visita, verso qualche altro medico in servizio.
Non rileva poi la circostanza – invero valorizzata da parte convenuta – circa l'assenza di dati documentali che attestino la registrazione dell'accesso della paziente al Pronto Soccorso dopo il 4/09/2006 e prima del 19/09/2006.
Ed infatti, deve evidenziarsi come i testi hanno riferito che la si era Parte_1 recata, nella giornata dell'11/09/2006, all'Ospedale di Castiglione del Lago ed incontrava il dott. fuori dall'ambulatorio, lungo il corridoio, senza alcun Per_1 riferimento all'accesso al Pronto Soccorso.
Ciò spiega, allora, la mancata registrazione dell'ingresso al Pronto Soccorso nella giornata dell'11/09/2006 – che non risulta, infatti, essere avvenuto – e l'assenza di documentazione che attesti la visita che, infatti, non vi è stata, non avendo il medico ricevuto la paziente.
D'altra parte, va evidenziato come, dalla documentazione sanitaria in atti, non risulta che, in occasione delle dimissioni dal Pronto Soccorso del 04/09/2006, il personale sanitario, pur prescrivendo il controllo a sette giorni, le abbia indicato la necessità di effettuare una qualche prenotazione della visita, inducendo la paziente a confidare che dopo sette giorni sarebbe stata senz'altro visitata dal ginecologo per il controllo.
Peraltro, vi è da dire che risulta alquanto inverosimile che l'attrice non si sia presentata alla visita di controllo, tenuto conto, da un lato, del fatto che la stessa si era recata per tre giorni di seguito al Pronto Soccorso, con ciò dimostrando l'attenzione dalla stessa riposta sulle proprie condizioni di salute e, dall'altro, del fatto che la terapia farmacologica somministrata, come dimostrato dall'evoluzione clinica, non stava facendo regredire l'infezione in corso, ciò lasciando ragionevolmente presumere la persistenza della sintomatologia dolorosa.
Deve, quindi, ritenersi dimostrato che la si fosse recata, in data 11 Parte_1 settembre 2006, all'Ospedale di Castiglione del Lago per effettuare la visita di controllo, senza tuttavia esser stata effettivamente visitata, ma rimandata a casa dal dott. dopo averle fatto alcune domande lungo il corridoio. Per_1
Dal quadro fattuale appena ricostruito, emerge in modo chiaro, allora, come il personale sanitario dell'Ospedale di Castiglione del Lago, abbia senza dubbio pagina 11 di 27 agito con negligenza, in quanto, sottovalutando la patologia di cui era affetta la ometteva di verificare nei giorni immediatamente successivi alla Parte_1 diagnosi di sospetta PID, mediante visita di controllo, la risposta al trattamento farmacologico somministrato, nonostante la paziente si fosse recata dopo sette giorni a visita come prescritto.
Acclarata, quindi, la responsabilità della struttura sanitaria per omesso controllo dell'efficacia del trattamento farmacologico somministrato in presenza di una diagnosi di sospetta PID, occorre ora stabilire se sussiste il nesso di causalità tra la condotta negligente dei sanitari e l'evento dannoso occorso, ovvero la lesione al diritto alla salute della in conseguenza dell'avvenuta asportazione delle Parte_1 salpingi che ne ha determinato l'infertilità.
In punto di diritto, si osserva che, in tema di responsabilità medica,
l'accertamento del nesso causale è improntato al criterio giuridico del "più probabile che non", il quale, con riguardo al caso in cui, rispetto a uno stesso evento, si pongano un'ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l'evento risultino maggiori di quelle contrarie.
Con riguardo, invece, al caso in cui, in ordine allo stesso evento, si pongano diverse ipotesi alternative, il giudice dovrà dapprima eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili e poi analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili, selezionando, infine, quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dalle circostanze di fatto acquisite al processo, in ogni caso esercitando il proprio potere di libero apprezzamento di queste ultime tenendo conto della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili, dalla cui valutazione complessiva trarre il giudizio probabilistico (cfr. Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n. 5922 del
05/03/2024, Rv. 670339).
Ad avviso della giurisprudenza di legittimità, il criterio del più probabile che non impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico (cfr. Cass. Civ., Sez. III,
Ordinanza n. 25805 del 26/09/2024, Rv. 672460).
pagina 12 di 27 Non solo.
Ad avviso della giurisprudenza di legittimità, “ove le carenze colpose della condotta del medico, tipicamente omissive e astrattamente idonee a causare il pregiudizio lamentato, abbiano reso impossibile l'accertamento del nesso eziologico, tale deficit, non potendo logicamente riflettersi a danno della vittima, sia pur in generale onerata della dimostrazione del rapporto causale, rileva non solo in punto di accertamento della colpa ma anche al fine di ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente” (cfr.
Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 34427 del 11/12/2023, Rv. 669738).
Ebbene, nel caso di specie, il consulente tecnico dell'ufficio, ha evidenziato che
“poiché l'evoluzione del quadro è stata in progressione, è verosimile che un'osservazione intermedia, al termine della prescritta terapia antibiotica, avrebbe consentito di accertare la patologia nella sua evoluzione, di confermare il pregresso sospetto diagnostico e di mettere in atto provvedimenti clinici di maggiore efficacia, quale terapia antibiotica di II istanza e, soprattutto, una più stretta ulteriore sorveglianza clinica al fine di evitare l'evoluzione verso la pelviperitonite”.
Secondo il CTU, “il mancato accesso previsto dopo sette giorni dalla data della prima osservazione del 4 settembre 2006 può aver avuto un ruolo nell'evoluzione della patologia complicatasi in sactosalpingite e pelviperitonite come diagnosticate in seguito al ricovero del 19 settembre 2006”.
Inoltre, secondo quanto sostenuto dal CTU, il ritardo nel trattamento comporta un rischio maggiore di infertilità che è stimato in tre volte superiore rispetto al trattamento tempestivo (cfr. Pag. 3 dell'integrazione peritale del 20/02/2024).
Ciò smentisce quanto sostenuto da parte convenuta in ordine al fatto che, nel momento in cui compaiono i sintomi della malattia e si inizia la terapia,
l'infezione ha già prodotto danni irreversibili nelle salpingi.
È chiaro, allora, come l'osservazione intermedia a sette giorni come prescritto avrebbe consentito di mettere in atto le più opportune misure terapeutiche al fine di scongiurare l'evoluzione clinica che si è avuta, atteso che vi è evidenza scientifica che il ritardo nel trattamento della patologia aumenta di tre volte il rischio che la patologia evolva nell'infertilità.
pagina 13 di 27 Avendo, quindi, evidenze scientifiche dell'elevato innalzamento del rischio di incorrere in infertilità ove il trattamento corretto della patologia non sia tempestivo, è possibile sul piano logico desumere che il trattamento tempestivo avrebbe, secondo un criterio di regolarità causale, evitato l'esito infausto dell'infertilità.
Ed infatti, nel caso di specie, la perdita della funzione tubarica è stata determinata dal progredire di una infezione batterica i cui esiti devono certamente dirsi tempo-dipendenti, atteso che è logico ritenere che prima l'infezione viene efficacemente curata e minori conseguenze dannose provoca.
Se, quindi, è vero che il consulente tecnico dell'ufficio ha anche sostenuto che “la malattia infiammatoria pelvica, anche quando trattata in modo corretto e tempestivo, può residuare in una ostruzione anatomica e funzionale delle tube che richiede, al fine di una possibile gravidanza, il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita” (cfr. integrazione della relazione peritale del 9/07/2020) e che “la PID in sé anche di fronte ad un corretto trattamento può determinare infertilità da perdita della funzione tubarica” (cfr. Integrazione del 20/02/2024), nondimeno, sul piano dell'accertamento del nesso causale tra la condotta omissiva dei sanitari e il danno subito dalla paziente, siffatte considerazioni non sono idonee a scalfire il convincimento che un tempestivo intervento avrebbe consentito, con maggiore probabilità che non, di evitare la perdita funzionale delle tube.
Ed infatti, se è vero che il trattamento tempestivo, in alcuni casi, non evita la perdita funzionale delle tube e la conseguente infertilità, è anche vero che il trattamento intempestivo aumenta considerevolmente siffatta probabilità.
Ma a tutto voler concedere e anche a voler ritenere che non risulti evidenza che il controllo intermedio avrebbe evitato l'evento dannoso, va comunque dato seguito al principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità e sopra richiamata secondo cui, nel caso in cui siano accertate – come nella specie – carenze colpose della condotta del medico, tipicamente omissive e astrattamente idonee a causare il pregiudizio lamentato, il “deficit” di prova del nesso di causalità tra omissione e danno rileva in ordine all'accertamento del nesso eziologico, non potendo pagina 14 di 27 logicamente riflettersi a danno della vittima, sia pur in generale onerata della dimostrazione del rapporto causale.
Ed infatti, se è l'omissione colposa del medico che non consente di verificare se, al momento del controllo dovuto, la situazione clinica della paziente era tale per cui l'infezione aveva già prodotto danni irreversibili alle salpingi, allora non è possibile accollare le conseguenze di tale mancanza di prova sulla paziente, stante l'evidenza della condotta omissiva colposa del medico e dell'astratta possibilità che l'osservazione intermedia avrebbe consentito di adeguare la terapia, sottoporre a ulteriore osservazione clinica la paziente e, quindi, scongiurare il rischio di perdita funzionale delle tube, da cui è conseguita l'infertilità.
Risultano, quindi, sussistere tutti i presupposti per affermare la responsabilità della struttura sanitaria.
In tema di responsabilità civile derivante da attività medica, infatti, l'attore deve provare l'esistenza del contratto o il contatto sociale, l'insorgenza della patologia, allegare un inadempimento qualificato del sanitario astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato e provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, restando a carico del medico o della struttura sanitaria la prova che tale inadempimento non si sia verificato ovvero che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essere mosso o che, pur essendovi stato un inesatto adempimento, sussiste una causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (cfr., da ultimo, Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n. 27142 del
21/10/2024, Rv. 672541).
Nel caso di specie, siffatto onere probatorio non è stato assolto da parte convenuta, che deve, conseguentemente, rispondere dei danni patiti dall'attrice.
La convenuta azienda sanitaria deve, infatti, rispondere dei danni cagionati dal fatto degli ausiliari, ai sensi dell'art. 1228 c.c.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive, con effetti protettivi nei pagina 15 di 27 confronti del terzo, dal quale, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo, insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie.
Ne consegue che la responsabilità – di natura contrattuale – della struttura nei confronti del paziente può discendere sia dall'inadempimento delle obbligazioni direttamente incombenti a suo carico, ex art. 1218 c.c. (fattispecie non configuratasi nel caso in esame); sia, ex art. 1228 c.c., dall'inadempimento della prestazione medico professionale svolta dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Ciò in quanto sussiste un collegamento tra la prestazione effettuata dai sanitari e l'organizzazione aziendale, non rilevando la circostanza che il medico risulti di fiducia del paziente o comunque dal medesimo scelto (ex multis, Cass. Civ.,
14/07/2004, N. 13066).
1.2. Parte attrice lamenta anche la violazione del proprio diritto al consenso informato, atteso che la stessa non è stata previamente informata dell'esecuzione dell'intervento di salpingectomia, avendo la medesima prestato il proprio consenso informato soltanto all'intervento di pelviperitonite in laparotomia.
Parte convenuta, dal canto suo, assume che il modulo del consenso informato prevedeva anche il consenso preventivo all'esecuzione di ulteriori interventi o procedimenti terapeutici ritenuti necessari dai medici nel caso in cui si fossero manifestate condizioni impreviste e che il fatto che sia solo genericamente descritto l'intervento da eseguire si giustifica in quanto, in quel momento, non erano disponibili altri elementi clinici o sintomatici che avrebbero potuto indurre i medici a ritenere necessaria l'esecuzione di un'operazione diversa o più specifica.
Ebbene, in punto di diritto, si osserva che, secondo la definizione che ne ha dato la Corte Costituzionale (vd. sentenza N. 438/2008), il consenso informato è espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico e si configura come un vero e proprio diritto della persona, che trova fondamento nei principi espressi nell'art. 2 Cost. che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 Cost., i quali stabiliscono rispettivamente che pagina 16 di 27 la libertà personale è inviolabile e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
Non rileva, come si è già detto, se il trattamento è stato correttamente eseguito o meno.
Ciò che rileva è che il paziente, a causa del deficit di informazione, non sia stato messo nella condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni, consumandosi, nei suoi confronti, una lesione di quella dignità che connota l'esistenza nei momenti cruciali della sofferenza, fisica e psichica.
Quanto alle modalità ed ai caratteri, il consenso deve essere, innanzitutto, personale, nel senso che deve provenire dal paziente (ad esclusione evidentemente dei casi di incapacità di intendere e volere del paziente); deve, poi, essere specifico ed esplicito, oltre che reale ed effettivo, nel senso che non è consentito il consenso presunto;
ancora, nei casi in cui ciò sia possibile, deve essere anche attuale.
Infine, il consenso deve essere pienamente consapevole, ossia deve essere
"informato", dovendo basarsi su informazioni dettagliate fornite dal medico.
Sotto il profilo probatorio, la prova del consenso, in caso di impossibilità di prova documentale, può essere fornita con altri mezzi.
Il consenso informato non richiede la prova scritta ad substantiam, richiede – come si è già detto - una manifestazione di volontà personale, consapevole, reale.
Quanto all'onere della prova, si deve muovere dal presupposto che il rapporto tra il paziente e la struttura sanitaria è di tipo contrattuale.
Di conseguenza, una volta che sia stata effettuata la diagnosi in esecuzione del contratto, l'illustrazione delle conseguenze della terapia o dell'intervento - al fine di ottenere il necessario consenso all'esecuzione della prestazione terapeutica - costituisce un'obbligazione, il cui adempimento deve essere provato dalla struttura sanitaria, a fronte dell'allegazione di inadempimento da parte del paziente.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente determina un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione se e solo se, a causa del deficit informativo,
pagina 17 di 27 quest'ultimo abbia subito un pregiudizio diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di sé, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, anche a mezzo presunzioni.
La giurisprudenza di legittimità distingue, quindi, diverse ipotesi:
- Prima ipotesi: se ricorrono a) il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico, è risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria;
- Seconda ipotesi: se ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente;
- Terza ipotesi: se ricorre il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso) e non vi è alcun danno derivante dall'intervento, non è dovuto alcun risarcimento;
- Quarta ipotesi: se ricorrono a) il dissenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione pagina 18 di 27 sanitaria, è risarcibile sia, per intero, il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, cioè le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, allegate e provate (anche per presunzioni);
- Quinta ipotesi: se ricorrono sia il dissenso presunto, sia il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), è risarcibile la sola violazione del diritto all'autodeterminazione
(sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute - da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito
– dev'essere valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto (cfr. Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza
n. 16633 del 12/06/2023, Rv. 668112).
Seguendo, quindi, le coordinate ermeneutiche della Corte di Cassazione, risulta evidente – come già detto – che la violazione del diritto al consenso informato legittima la richiesta risarcitoria per violazione del diritto all'autodeterminazione, ma il paziente deve allegare e provare quali danni, diversi dal danno alla salute, sono derivati dalla violazione del proprio diritto al consenso informato.
In difetto, infatti, di un danno iatrogeno derivante dall'intervento, è possibile il risarcimento del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione solo, appunto, se si allega e si prova quali danni diversi dal danno alla salute il danneggiato ha subito per effetto della mancata informazione.
Nel caso in esame, la ha sostenuto di aver subito una violazione del Parte_1 proprio diritto all'autodeterminazione e ha chiesto, in ragione della lesione del proprio diritto al consenso informato, “solo” la personalizzazione del danno biologico.
Come meglio si dirà oltre, però, la personalizzazione del danno biologico presuppone l'allegazione e la prova che il danneggiato abbia subito specifici danni pagina 19 di 27 dinamico-relazionali non ricompresi nelle conseguenze pregiudizievoli normalmente derivanti a chiunque subisca il medesimo danno alla salute.
È, allora, evidente che, con la richiesta di personalizzazione del danno biologico ai fini della liquidazione del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, parte attrice non ha fatto valere un danno diverso da quello alla salute.
Tuttavia, nel caso in esame, non è contestato che l'intervento non ha prodotto conseguenze iatrogene e non vi è alcun addebito di responsabilità ai sanitari in ordine all'esecuzione dell'intervento.
Mancano, infatti, specifiche allegazioni sul punto, avendo parte attrice soltanto lamentato che l'intervento avrebbe potuto essere evitato se fosse stata somministrata tempestivamente una corretta ed efficace terapia.
Ne consegue – come meglio si dirà avanti – che la lesione del diritto al consenso informato non può essere risarcita sotto il profilo del danno alla salute, come invece richiesto da parte attrice, in quanto l'intervento non ha prodotto conseguenze iatrogene e non sono state lamentate condotte colpose dei sanitari in relazione all'intervento eseguito.
La lesione del diritto all'autodeterminazione non potrà essere risarcita nemmeno sotto altro profilo di danno, atteso che manca da parte dell'attrice l'allegazione e la prova delle conseguenze diverse dal danno alla salute derivanti dalla mancata prestazione del consenso all'intervento di salpingectomia.
Come noto, infatti, deve essere tenuta a mente la distinzione tra danno evento e danno conseguenza.
Il danno evento è appunto la violazione del diritto – in questo caso all'autodeterminazione – ma perché possa darsi luogo al risarcimento del danno è necessario che venga anche compiutamente allegato e dimostrato il danno- conseguenza, ovvero le conseguenze pregiudizievoli patrimoniali e non patrimoniali derivanti da quella lesione, non potendosi il danno considerarsi in re ipsa (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 24471 del 04/11/2020, Rv. 659760).
In proposito, la nulla ha allegato, non lamentando conseguenze Parte_1 pregiudizievoli in termini patrimoniali né non patrimoniali diversi dal danno alla salute.
2. Sul quantum debeatur
pagina 20 di 27 In punto di diritto, alla luce degli arresti della giurisprudenza di legittimità (vd., tra l'altro, Cass. Civ., Sez. Un., 11.11.2008, N. 26972, e più recentemente Cass.
Civ. Sez. III, Ordinanza N. 7513 del 27/03/2018, Cass. Civ., sez. III, sentenza N.
25164 del 10/11/2020), è il caso di premettere che:
- il danno non patrimoniale deve essere inteso nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica;
- la norma di riferimento (art. 2059 c.c.) è norma di rinvio, che rimanda alle leggi, che determinano i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale (vd. art. 185
c.p., vd. i casi previsti da leggi ordinarie);
- al di fuori dei casi espressamente determinati dalla legge, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione;
- va ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c. anche il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), c.d. danno biologico;
- nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, il c.d. danno morale non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma tra i possibili pregiudizi non patrimoniali descrive un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva anche transeunte;
- lo stesso è a dirsi per il c.d. danno esistenziale, categoria, che, al pari dell'altra, ha funzione descrittiva e, in particolare, descrive il pregiudizio alla vita di relazione;
- il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che il pregiudizio deve essere interamente ristorato, ma si devono evitare duplicazioni;
- non determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale, non avendo quest'ultimo fondamento medico-legale, perché non avente base organica ed estraneo alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente;
- determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno dinamico-relazionale, atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità
pagina 21 di 27 permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale) (cfr.
Cassazione, sez. III, 31/01/2019 n. 2788);
- il giudice, se la menomazione incida su specifici aspetti dinamico-relazionali, deve procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza, essendo, peraltro, tale personalizzazione specificamente disciplinata in via normativa dall'art. 138 del Codice della Assicurazioni Private (“qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale […], può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%”).
2.1. Nel caso di specie, la consulenza medico -legale predisposta dal perito d'ufficio dà adeguatamente conto della ricorrenza di un danno biologico causalmente riconducibile all'incidente per cui è causa, derivante da: “frattura dello zigomo destro e del pavimento orbitario destro, fratture costali emitorace sinistro, frattura radio sinistro e sospetta del semilunare ed infrazioni delle ossa nasali”.
La consulenza tecnica si pone a fondamento della decisione perché basata su evidenze scientifiche e non affetta da vizi logici o metodologici, né inficiata da invalidità alcuna.
In relazione ai danni subiti dalla all'esito di accertamenti e valutazioni, Parte_1 il c.t.u è pervenuto alle seguenti conclusioni:
- invalidità temporanea totale di 10 giorni;
- invalidità temporanea parziale al 75% per 10 giorni;
- invalidità temporanea parziale al 50% per 10 giorni;
- invalidità temporanea parziale al 25% per 10 giorni.
- invalidità permanente dell'8-10%.
Ai fini del calcolo dell'invalidità permanente, il Tribunale ritiene congruo attestare la percentuale di invalidità al 9%.
pagina 22 di 27 In ordine alla determinazione del quantum, questo Tribunale aderisce all'orientamento ormai consolidato in giurisprudenza per cui, in assenza di precisi riferimenti normativi, si ravvisa un oggettivo parametro di valutazione nei valori tabellari elaborati presso il Tribunale di MI (sul primato del sistema meneghino si veda Cass. Civ. N. 20292/2012 e Cass. Civ. N. 19376/2012).
Tenendo conto dei recenti arresti giurisprudenziali in ordine alle modalità di applicazione dei valori tabellari elaborati presso il Tribunale di MI ed evidenziata l'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico/dinamico- relazionale, il giudice deve:
1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico- relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale;
4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3,
c. ass. (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 7892 del 22/03/2024, Rv. 670461;
Cass. Civ., sez. III, sentenza N. 25164 del 10/11/2020).
Nel caso di specie, nulla è stato chiesto a titolo di danno morale.
Parte attrice ha, invece, chiesto che sia riconosciuta la personalizzazione del danno.
Come visto, particolari condizioni soggettive dell'attore possono giustificare una personalizzazione del danno nella misura massima del 30%, ove i pregiudizi alla vita dinamico-relazionale patiti trascendano i pregiudizi che normalmente pagina 23 di 27 soffrono persone della medesima età che subiscono il medesimo danno alla salute.
Ed infatti, la personalizzazione del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto.
La legge n. 124/2017 -che ha modificato gli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private discorre espressamente di incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali.
Questi ultimi devono consistere, secondo il più recente insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018,
Cass. n. 27482/2018 e, da ultimo, Cass. 28988/2019).
Nel caso in esame, parte attrice ha chiesto la personalizzazione per le conseguenze che la sterilizzazione chirurgica ha prodotto nella propria vita di relazione e nella propria vita sentimentale, nonché per aver subito un aggravamento della psoriasi di cui era affetta, per il danno estetico subito e per il danno conseguente alla violazione del proprio diritto al consenso informato.
Partendo da quest'ultima giustificazione alla richiesta di personalizzazione, si osserva come la violazione del diritto al consenso informato non può dar luogo ad alcuna personalizzazione del danno biologico perché – come sopra detto – dall'intervento di cui si lamenta l'omessa prestazione del consenso informato non
è derivata alcuna conseguenza iatrogena, essendo il danno alla salute conseguenza, piuttosto, dell'aver omesso di controllare l'evoluzione della patologia.
Quanto al danno estetico, è appena il caso di richiamare l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “i postumi di carattere estetico conseguenti ad un fatto lesivo della persona possono ricevere un autonomo
pagina 24 di 27 trattamento risarcitorio, sotto l'aspetto strettamente patrimoniale, quando provochino ripercussioni negative su un'attività lavorativa già svolta o su un'attività futura, precludendola o rendendola di più difficile conseguimento, in relazione all'età, al sesso del danneggiato ed ad ogni altra utile circostanza particolare;
in tutti gli altri casi, il danno estetico non potrà mai essere considerato una voce di danno a sé, aggiuntiva ed ulteriore rispetto al danno biologico” (cfr. Cass. Civ., Sez.
III, Ordinanza n. 14246 del 08/07/2020, Rv. 658620).
Nella specie, risulta che il danno estetico sia stato tenuto già in considerazione nella commisurazione del danno biologico (cfr. seconda integrazione della relazione peritale).
Quanto, invece, all'aggravamento della psoriasi di cui la era affetta, vi è Parte_1 prova in atti che, in data 4/12/2006, la sia stata ricoverata sino al Parte_1
10/12/2006 per una riacutizzazione della psoriasi (cfr. doc. 17 di parte attrice).
Trattandosi la psoriasi di una malattia senz'altro genetica ma fortemente influenza da fattori di stress psico-fisico, traumi, ferite – anche chirurgiche - o infezioni.
Nel caso di specie, l'essere la stata vittima di una importante infezione Parte_1 quale la PID, l'essere stata sottoposta ad intervento chirurgico e aver evidentemente vissuto con forte stato di ansia e frustrazione l'accaduto possono essere senz'altro fattori che hanno determinato la riacutizzazione della malattia dermatologica.
Ciò risulta avvalorato dal ristretto arco temporale in cui siffatto aggravamento della psoriasi si è manifestato, ovvero a meno di tre mesi dall'evento lesivo per cui
è causa.
È allora evidente come la riacutizzazione della psoriasi costituisce una conseguenza senza dubbio ulteriore rispetto alle normali conseguenze cui va incontro qualsiasi soggetto che abbia subito la medesima lesione dell'attrice.
Si giustifica, quindi, l'aumento dell'entità del risarcimento a titolo di personalizzazione del danno.
Spetta, allora, a l'importo di euro 26.267,20 a titolo di Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale.
Sulla somma liquidata sono dovuti gli interessi e la rivalutazione monetaria.
pagina 25 di 27 Pertanto, il suddetto importo andrà devalutato all'epoca del fatto lesivo e sulla somma devalutata si computeranno gli interessi compensativi al tasso legale secondo il noto meccanismo indicato dalle Sezioni Unite cit. (1712/1995), nel senso che gli interessi si applicheranno sulla somma via via rivalutata anno per anno.
Spetta, quindi, all'attrice la somma di euro 32.616,24, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 1 c.c. dal dì della sentenza al soddisfo.
2.2. Spetta a parte attrice anche il ristoro delle spese mediche sostenute.
Alla luce della documentazione in atti, il CTU ha ritenuto congrua la somma di euro 5.124,00 indicata da parte attrice e documentalmente provata, per cui deve trovare riconoscimento anche tale voce di danno.
Ai fini dell'integrale risarcimento del danno, la giurisprudenza di legittimità richiede che sia dovuta la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali e gli interessi compensativi sulla predetta, atteso che qualora il danneggiato abbia provveduto a proprie spese ad eliminare o ridurre le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'illecito, l'obbligazione risarcitoria non perde la natura di debito di valore (vd. Cass. Civ. n. 14193/2013; Cass. Civ. n. 1189/2016).
L'importo per il risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche dovrà, pertanto, essere attualizzato a partire dal momento dell'esborso secondo gli indici
ISTAT, nel senso che le somme corrispondenti alle singole spese andranno rivalutate ad oggi dal momento in cui ciascuna di queste è stata sostenuta.
Dopo di che, l'importo corrispondente alla liquidazione ad oggi dovrà esser devalutato all'epoca del fatto lesivo e sulla somma devalutata si computeranno gli interessi compensativi al tasso legale secondo il noto meccanismo indicato dalle
Sezioni Unite cit. (1712/1995), nel senso che gli interessi si applicheranno sulla somma via via rivalutata anno per anno.
A tale importo si dovranno applicare gli interessi al tasso legale dal dì della pronuncia sino all'effettivo soddisfo.
3. L'esito del giudizio vede l'accoglimento della domanda attorea nei limiti della minor somma accertata.
In applicazione, quindi, del principio della soccombenza, le spese di lite devono essere poste a carico di parte convenuta.
pagina 26 di 27 Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d.m. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore della causa determinato in base al decisum e dell'attività difensiva svolta.
Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in persona del Giudice dott.ssa Alessia Zampolini, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accertata e dichiarata la responsabilità di RO
, la condanna al pagamento in favore di della
[...] Parte_1 somma di euro 32.616,24, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 1 c.c. dal dì della sentenza al soddisfo a titolo di danno non patrimoniale, nonché al pagamento della somma di euro 5.124,00, oltre interessi al tasso legale sulla somma attualizzata a partire dal momento dell'esborso secondo gli indici ISTAT
(nel senso che le somme corrispondenti alla singole spese andranno rivalutate ad oggi dal momento in cui ciascuna di queste è stata sostenuta), successivamente devalutata all'epoca del fatto lesivo e via via rivalutata anno per anno, secondo il meccanismo indicato in parte motiva sub 2.2, oltre interessi al tasso legale dal dì della sentenza sino al saldo, a titolo di danno patrimoniale;
- Condanna al pagamento delle RO spese di lite in favore di che liquida in euro 7.616,00 oltre Parte_1 rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge ed euro
786,00 per esborsi;
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso, in Perugia l'8 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Zampolini
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