Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/01/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torre Annunziata – III Sezione Civile
il dott. Salvatore Di Biase ha pronunciato la seguente sentenza, riservata all'udienza del
08/01/2025 nella causa Rg. N. 5776/2023
TRA
) elettivamente domiciliato in Torre Annunziata Parte_1 C.F._1
alla Via Gambardella n. 120 presso lo studio dell'avv. Gennaro Monsurrò che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di opposizione.
Opponente
in persona del l.r.p.t. Controparte_1
Opposto contumace in persona del l.r.p.t. elettivamente domiciliata per legge Controparte_2
in alla Via Diaz n. 11 presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
che la rappresenta e difende CP_1
Opposto
Oggetto: opposizione ad ingiunzione amministrativa / cartella esattoriale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia della ritualmente Controparte_1
citata e non costituita.
In via preliminare in rito si osserva che l'opponente contesta ed eccepisce il diritto di controparte a procedere ad esecuzione forzata per la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi sopravvenuti alla formazione del ruolo quindi della pretesa azionata quali la prescrizione dei verbali di accertamento di cui alla cartella esattoriale impugnata.
Si rileva che l'istante sostanzialmente ha posto a fondamento della opposizione la prescrizione del titolo esecutivo su cui si fonda la cartella esattoriale da ciò discende che tale opposizione può essere qualificata come un opposizione all'esecuzione ex art. 615
cpc per cui il Tribunale adìto si deve ritenere competente.
In via più gradata nel merito l'opposizione è infondata e pertanto va rigettata per i motivi che seguono.
L.689/1981, a far data da un termine iniziale costituito dalla data della violazione e/o di notifica del processo verbale di contravvenzione fino ad un termine finale costituito dalla data in cui la concessionaria ha fatto valere il diritto alla riscossione con un atto ritualmente portato a conoscenza dell'opponente.
In caso di contravvenzioni stradali, alla luce del recente orientamento della Suprema
corte, è applicabile il termine quinquennale di prescrizione del diritto di riscossione
(Cass.sez.Unite n.23397/2016). In particolare la Cassazione ha stabilito che il diritto di riscossione dell'amministrazione comunale per crediti derivanti da violazioni al codice della strada si prescrive nel termine di cinque anni previsto dall'articolo 209 del codice della strada e dall'articolo 28 della legge n. 689/1981, decorrente dall'atto di pignoramento, il quale, in quanto atto esecutivo idoneo ad interrompere la prescrizione, è
senz'altro equiparato alla cartella esattoriale (Cass. Civ. sez. II, 28 gennaio – 8 marzo
2010 n. 5570).
Orbene nel caso in specie la concessionaria ha provato di aver notificato la cartella esattoriale nei termini di legge.
Nel caso in specie risulta pacifico che dalla data della commessa violazione e contestuale notifica del verbale di accertamento come risultante dai dati esposti nella cartella esattoriale, è seguita la rituale notifica della cartella esattoriale in data 4/12/23.
Invero dalla data del 24/6/18 di notifica del verbale di accertamento che si deve ritenere sostanzialmente non contestato, ha cominciato a decorrere il termine di prescrizione e fino a quando è stata notificata in data 4/12/23 la cartella esattoriale impugnata n.
071.20220111145957000 non è maturata la prescrizione invocata. Il tutto tenuto conto che ai sensi del D.L. n.18/2021 (cd.decreto cura Italia) in materia di carichi affidati agli agenti di riscossione, sono stati prorogati tutti i termini di prescrizione e di decadenza scadenti nel periodo 08/03/2020-31/08/2021, per cui i termini di prescrizione sono stati sospesi in data
8/03/2020 ed hanno cominciato a decorrere dal 01/09/2021 fino alla data di notifica della cartella esattoriale relativa alla riscossione della sanzione amministrativa. Per i suesposti motivi, si deve ritenere in concreto che l'azione di riscossione del concessionario non si sia prescritta stante il mancato decorso del termine quinquennale
(e proroga come sopra indicata) di cui all'art. 28 della L.689/81 dal verbale di contestazione e non opposto nei termini di legge e conseguentemente deve essere rigettata l'opposizione proposta apparendo fondata la pretesa sanzionatoria della P.A.
Pertanto, per i suesposti motivi, in considerazione della difesa precisa e circostanziata dell'opposto, deve ritenersi infondata l'opposizione come proposta che pertanto va rigettata.
Ricorrono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunziandosi nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza così provvede:
a) rigetta l'opposizione proposta relativamente la cartella esattoriale n.
071.20220111145957000 non essendo maturata la prescrizione del diritto alla riscossione;
b) compensa le spese del presente giudizio
Torre Annunziata, 16/01/2025 Il Giudice di Pace
dott. Salvatore Di Biase