Ordinanza collegiale 31 luglio 2025
Ordinanza collegiale 24 ottobre 2025
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 13/03/2026, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00646/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01775/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1775 del 2024, proposto da Polluce SPE S.r.l., in origine attraverso il procuratore speciale Officine CST S.p.A., rappresentata e difesa dall’avvocato Vincenzo Palomba, successivamente attraverso la mandataria e procuratrice speciale Collextion Services SrL, rappresentata e difesa dall’avvocato Concetta Sorrentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Naro, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato relativo al:
A) decreto ingiuntivo n. 697/2023 del Tribunale di Agrigento (R.G.1169/2023), emesso il 2/08/2023, notificato il 4/08/2023, dichiarato definitivamente esecutivo con decreto del 18/10/2023 e notificato unitamente al decreto di esecutorietà il 23/10/2023;
B) decreto ingiuntivo n. 669/2023 del Tribunale di Agrigento (R.G. 1170/2023), emesso il 16/07/2023, notificato il 19/07/2023, dichiarato definitivamente esecutivo con decreto del 7/11/2023 e notificato unitamente al decreto di esecutorietà il 23/11/2023;
C) decreto ingiuntivo n 734/2023 del Tribunale di Agrigento (R.G. 1964/2023), emesso il 9/09/2023, notificato il 26/09/2023, dichiarato definitivamente esecutivo con decreto del 13/12/2023 e notificato unitamente al decreto di esecutorietà 13/12/2023;
D) decreto ingiuntivo n 82/2024 del Tribunale di Agrigento (R.G. 118/2024), emesso il 26/01/2024, notificato il 2/02/2024, dichiarato definitivamente esecutivo con decreto del 29/03/2024 e notificato unitamente al decreto di esecutorietà il 29/03/2024;
E) decreto ingiuntivo n 338/2024 del Tribunale di Agrigento (R.G. 113/2024), emesso il 6/05/2024, notificato il 17/05/2024, dichiarato definitivamente esecutivo con decreto del 24/07/2024 e notificato unitamente al decreto di esecutorietà il 6/08/2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa LI ST. Udito il difensore di parte ricorrente, presente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 19 dicembre 2024 la società OFFICINE CST S.P.A., in veste di procuratore speciale di Polluce SPE srl, successivamente sostituita dalla nuova mandataria e procuratrice speciale di quest’ultima, Collextion Services SrL, attraverso il patrocinio di un altro difensore, ha chiesto di ottemperare ai decreti in epigrafe individuati. In particolare:
A) decreto ingiuntivo n. 697/2023 del 2/08/2023, dichiarato definitamente esecutivo con decreto del 18/10/2023, emesso dal Tribunale di Agrigento, con il quale è stato ingiunto al Comune di Naro di pagare
1. la somma di € 159.973,21;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.242,00 per compensi, in € 406,50 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
B) decreto ingiuntivo n. 669/2023 del 16/07/2023, dichiarato definitamente esecutivo con decreto del 7/11/2023, emesso dal Tribunale di Agrigento, con il quale è stato ingiunto al Comune di Naro di pagare:
1. la somma di € 203.938,68;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.242,00 per compensi, in € 406,50 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
C) decreto ingiuntivo n. 734/2023 del 9/09/2023, dichiarato definitamente esecutivo con decreto del 13/12/2023, emesso dal Tribunale di Agrigento, con il quale è stato ingiunto al Comune di Naro di pagare:
1. la somma di € 113.947,18;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.242,00 per compensi, in € 406,50
per esborsi, oltre il 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
D) decreto ingiuntivo n. 82/2024 del 26/01/2024, dichiarato definitamente esecutivo con decreto del 29/03/2024, emesso dal Tribunale di Agrigento, con il quale è stato ingiunto al Comune di Naro di pagare la somma di € 276.633,36, oltre gli interessi nella misura prevista dal D.Lg. 231/2002 dalle scadenze riportate nelle fatture indicate in ricorso sino all’effettivo pagamento; oltre interessi anatocistici ai sensi dell’art. 1283 c.c., oltre € 160,00 ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e le spese della procedura di ingiunzione, liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 nella seguente misura € 4.394,00 per compensi ed € 634,00 per spese, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta;
E) decreto ingiuntivo n. 338/2024 del 6/05/2024, dichiarato definitamente esecutivo con decreto del 24/07/2024, emesso dal Tribunale di Agrigento, con il quale è stato ingiunto al Comune di Naro di pagare:
1. la somma di € 109.539,11;
2. gli interessi nella misura prevista dall’art. 5 del D.Lg. n. 231/2002 dalla decorrenza prevista dall’art. 4 del medesimo decreto sino all’effettivo pagamento;
3. nonché gli interessi anatocistici al saggio e alla decorrenza indicati in ricorso;
4. nonché € 40,00 ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 per ciascuna fattura relativa alla fornitura in regime di salvaguardia;
5. le spese della procedura di ingiunzione, liquidate nella seguente misura: € 2.242,00 per onorari di avvocato ed € 407,00 per spese, oltre oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta.
Precisa parte ricorrente che il Comune resistente, ad oggi, non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto con riferimento ai sopraindicati titoli esecutivi
2. Parte ricorrente ha chiesto, altresì, la nomina di un commissario ad acta nel caso di perdurante inerzia dell’amministrazione e di fissare una somma che il Comune di Naro, intimato, rimasto ancora inadempiente, dovrà versare per l’ulteriore violazione dei decreti ingiuntivi.
3. Il Comune di Naro, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
4. Con ordinanza n. 1812 del 2025, reiterata con provvedimento n. 2356 del 2025, questa Sezione ha chiesto al Comune intimato di depositare una relazione illustrativa della situazione finanziaria, nella quale fossero evidenziate le varie tappe della procedura (dichiarazione di dissesto, insediamento dell’OSL, ecc.) con particolare riferimento ai crediti oggetto del presente contenzioso.
5. In data 28 novembre 2025, il Segretario Generale dell’ente locale intimato ha depositato la relazione richiesta, chiarendo quanto segue:
- il Comune di Naro, con deliberazione di Consiglio comunale, immediatamente esecutiva, n. 02 del 02.02.2022 ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 D. Lgs. n. 267/2000;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 06/06/2022 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione che si è insediata presso il Comune di Naro in data 30/06/2022 e che ad oggi, non ha ancora approvato il rendiconto di cui all'art. 256 Tuel;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 24/07/2025 si è provveduto all'approvazione dello schema di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, relativo alle annualità 2020/2024, e all'invio alla Cosfel per le successive determinazioni, ed ad oggi l'ipotesi di bilancio risulta in fase di istruttoria da parte della citata;
- i crediti in questione fanno riferimento a servizi resi negli anni successivi al 2019.
Prima dell’udienza di trattazione della causa si è costituito per parte ricorrente un nuovo difensore, avv. Concetta Sorrentino.
6. Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026 il giudizio è stato trattenuto in decisione.
7. Il ricorso è anzitutto ammissibile.
7.1. Com’è noto, secondo quanto disposto dall’art. 248, co. 2, d.lgs. 18 agosto2000, n. 267, dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’art. 256, “ non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione ”.
Tale disciplina (che riproduce sostanzialmente la norma dell’art. 81 d.lgs. n. 77del 1995, a sua volta mutuata dall’art. 21 del d.l. 18 gennaio 1993 n. 8,convertito in l. 19 marzo 1993 n. 68) impedisce ai singoli creditori dell’ente, una volta dichiarato il dissesto finanziario, di intraprendere (o proseguire) azioni esecutive individuali, che devono recedere innanzi all’avviato procedimento concorsuale, dominato dal principio della par condicio dei creditori ed affidato ad un organo straordinario di liquidazione.
Per consolidato orientamento, la preclusione opera anche in relazione alla esperibilità del giudizio di ottemperanza, in quanto “ misura coattiva di soddisfacimento individuale del creditore ” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 7 luglio 2011, n.4070: Id., sez. IV, 30 novembre 2010, n. 8363 e già Id., Ad. Plen. 24 giugno1998, n. 4, in fattispecie governata dall’art. 21 d.l. n. 8 del 1993).
Vige, dunque, il principio per il quale, ove il credito azionato, sia pur liquidato in data successiva alla dichiarazione di dissesto, tragga la sua fonte da contratti stipulati con l’ente comunale per servizi resi in data antecedente, deve farsi applicazione del principio della par condicio creditorum , con la conseguenza che esso va soddisfatto esclusivamente in forma concorsuale ed in sede liquidatoria (cfr. Consiglio di Giustizia per la Regione siciliana, 12 giugno 2023 n. 416; Cons. Stato, sez. V, 17 aprile 2020, n. 2452).
Diversamente, ossia se i debiti, anche accertati in via giurisdizionale posteriormente ma riferibili a fatti antecedenti, potessero essere portati ad esecuzione direttamente nei confronti dell’Ente comunale, “ non solo verrebbe frustrata la stessa ratio e lo scopo della gestione liquidatoria, ma sarebbe pregiudicata la gestione delle funzioni ordinarie del Comune, prima che esso torni ad uno stato di riequilibrio finanziario, mettendo a rischio l’esercizio delle stesse funzioni e dei servizi fondamentali svolti dal Comune, che non potrebbe sostenere sul piano finanziario i costi ditali funzioni e servizi, essendo di fatto in uno stato di insolvenza ” (così, Cons. St., Ad.Pl. 12 gennaio 2022, n. 1).
Nel caso di specie è emerso che i crediti di cui si chiede l’ottemperanza esulano dalla sfera di competenza dell’OSL in quanto afferenti a servizi resi successivamente al 2019; ciò tenuto conto che l’organo straordinario risponde per fatti o atti di gestione avvenuti entro il 31.12.2019, anno antecedente a quello dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato il quale, approvato nel 2025, è relativo alle annualità 2020/2024.
7.2. Il ricorso è ammissibile anche sotto l’ulteriore aspetto del cumulo oggettivo. I provvedimenti di cui si chiede l’ottemperanza, pur essendo diversi, presentano profili di connessione soggettiva in quanto destinati alla medesima società ricorrente e gravanti sul medesimo ente locale; pertanto possono essere azionati congiuntamente con unico ricorso, senza che ciò ne determini l’inammissibilità, essendo peraltro tempestivi. L’unica particolarità risiede nelle implicazioni di natura fiscale (contributo unificato) che determina, per le quali si dispone infra .
Inoltre, risulta agli atti di causa che:
A) con riferimento al decreto ingiuntivo ottemperando n. 697/2023 del 2/08/2023 emesso dal Tribunale di Agrigento, collazionato con il decreto di esecutorietà del 18/10/2023 e munito della attestazione di conformità ai sensi dell’art. 475 cpc, va rilevato che esso è stato notificato al Comune di Naro, il 23/10/2023;
- è inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 1997, n. 30;
- il decreto ingiuntivo ottemperando è divenuto inoppugnabile come attestato dal decreto di esecutorietà del Tribunale di Trapani del 18/10/2023;
B) con riferimento al decreto ingiuntivo ottemperando n. 669/2023 del 16/07/2023 emesso dal Tribunale di Agrigento, collazionato con il decreto di esecutorietà del 7/11/2023 e munito della attestazione di conformità ai sensi dell’art. 475 cpc, va rilevato che esso è stato notificato al Comune di Naro, il 23/11/2023;
- è inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 1997, n. 30;
- il decreto ingiuntivo ottemperando è divenuto inoppugnabile come attestato dal decreto di esecutorietà del Tribunale di Trapani del 7/11/2023;
C) con riferimento al decreto ingiuntivo ottemperando n. 734/2023 del 9/09/2023 emesso dal Tribunale di Agrigento, collazionato con il decreto di esecutorietà del 13/12/2023 e munito della attestazione di conformità ai sensi dell’art. 475 cpc, va rilevato che esso è stato notificato al Comune di Naro, il 13/12/2023;
- è inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 1997, n. 30;
- il decreto ingiuntivo ottemperando è divenuto inoppugnabile come attestato dal decreto di esecutorietà del Tribunale di Trapani del 13/12/2023;
D) con riferimento al decreto ingiuntivo ottemperando n. 82/2024 del 26/01/2024 emesso dal Tribunale di Agrigento, collazionato con il decreto di esecutorietà del 29/03/2024 e munito della attestazione di conformità ai sensi dell’art. 475 cpc, va rilevato che esso è stato notificato al Comune di Naro, il 29/03/2024;
- è inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 1997, n. 30;
- il decreto ingiuntivo ottemperando è divenuto inoppugnabile come attestato dal decreto di esecutorietà del Tribunale di Trapani del 29/03/2024;
E) con riferimento al decreto ingiuntivo ottemperando n. 338/2024 del 6/05/2024 emesso dal Tribunale di Agrigento, collazionato con il decreto di esecutorietà del 24/07/2024e munito della attestazione di conformità ai sensi dell’art. 475 cpc, va rilevato che esso è stato notificato al Comune di Naro, il 6/08/2024;
- è inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 1997, n. 30;
- il decreto ingiuntivo ottemperando è divenuto inoppugnabile come attestato dal decreto di esecutorietà del Tribunale di Trapani del 24/07/2024;
8. Il ricorso è altresì fondato e, pertanto, va accolto e, conseguentemente, deve essere ordinato all’Amministrazione comunale intimata di dare integrale esecuzione ai provvedimenti in epigrafe attraverso il pagamento delle somme ivi indicate nei limiti precisati in ricorso, insieme con gli accessori ivi individuati e computati ai sensi di legge, pagamento che dovrà avere luogo nel termine di 90 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza.
9. Il Collegio nomina sin d'ora, quale commissario ad acta , il Segretario generale pro tempore del Comune di Agrigento con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del Comune medesimo, il quale dovrà attivarsi per l'esecuzione del giudicato, dietro apposita istanza di parte, qualora alla scadenza del termine indicato l’amministrazione non abbia ancora adempiuto.
Il medesimo commissario dovrà adottare ogni misura idonea a consentire il dovuto pagamento alla parte ricorrente degli importi indicati nei provvedimenti in epigrafe, entro l'ulteriore termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente, con oneri a carico del Comune resistente.
10. Va accolta anche la domanda di condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento di una penalità di mora in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato, assumendo quale dies a quo il giorno della notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente e quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato oppure, in mancanza dell’adempimento, il giorno a partire dal quale ha efficacia la nomina del Commissario ad acta .
11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
12. Infine, va disposta la trasmissione della presente sentenza alla Segreteria Generale del Tar affinchè valuti i profili fiscali riguardanti il contributo unificato, venendo in rilievo un ricorso unico finalizzato all’ottemperanza di decreti autonomi, seppur connessi nei sensi sopra chiariti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta):
- ordina all’amministrazione di dare esecuzione ai titoli indicati in epigrafe nel termine di 90 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta il Segretario generale pro tempore del Comune di Agrigento, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del Comune medesimo, il quale provvederà a dare esecuzione ai titoli in motivazione, nel termine di 90 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, previa richiesta della parte ricorrente;
- fissa, nei termini e nella misura di cui in motivazione, l’ulteriore somma dovuta dall’Amministrazione debitrice per ogni ulteriore giorno di ritardo;
- condanna l’amministrazione resistente a rimborsare in favore di parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 5.000 (euro cinquemila/00), per compensi professionali, oltre accessori come per legge;
- manda di trasmettere la presente sentenza alla Segreteria generale del Tar per la verifica del contributo unificato, come chiarito in motivazione.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA BR, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
LI ST, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI ST | RA BR |
IL SEGRETARIO