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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/10/2025, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3028/2017 N. R.G. 3029/2017
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI Sezione civile Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nei procedimenti riuniti decisi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promossi da rapp. da in qualità di socio Parte_1 Parte_2 accomandatario
- parte ricorrente - Avv. Ilia Osnato
Email_1 iulia Montilli
[...]
Email_2
CONTRO
CP_1
- parte resistente- Avv. Umberto Ferrato E
Email_3
Avv. Giulia Renzetti t Email_5
FATTI DI CAUSA
Con ricorso, depositato in data 28.7.2017, la in persona di Parte_1
in qualità di socio accomandatario, ha proposto opposizione avverso il verbale di Parte_2 accertamento n. 2017002688 del 16.3.2017 con cui l' -previo disconoscimento del rapporto di CP_1 lavoro subordinato instaurato tra la (di cui il ricorrente Parte_1 era socio accomandatario) e (coniuge del ricorrente)- ha provveduto ad iscrivere Controparte_2 la predetta lavoratrice alla gestione Commercianti, quale coadiuvante, a far data dal 22.6.2013 al
30.4.2015.
Ha dedotto l'illegittimità delle conclusioni raggiunte dagli ispettori verbalizzanti e chiesto, dunque, di accertare non dovuta la pretesa contributiva dell' , con conseguente annullamento dell'atto CP_1 impugnato.
Con separato ricorso, iscritto al n. 3029/2017 R.G., riunito al presente giudizio, parte ricorrente ho proposto opposizione avverso il verbale di accertamento n. 2017001024/DDL del 7.3.2017, con cui l' ha accertato che dipendente della CP_1 Controparte_2 Parte_1 Parte_1
fosse coniuge del ricorrente, e, pertanto, ha proceduto al disconoscimento del rapporto
[...] di lavoro subordinato tra la predetta e la ditta sopraindicata, in applicazione della circolare n. 179/89.
Ha dedotto, pertanto, che tale verbale di accertamento fosse illegittimo, in quanto, fondato esclusivamente sull'accertamento del rapporto di coniugio, e ha chiesto di dichiarare che tra la e intercorresse, sin dalla data di Parte_1 Controparte_2 assunzione del 22.06.2013 fino al 30.4.2015, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Si è costituito in giudizio confermando la correttezza degli esiti del procedimento ispettivo, CP_1 avendo accertato, anche sulla base di quanto dichiarato in sede di verbale ispettivo dai coniugi medesimi, che gli stessi erano conviventi ed evidenziando il divieto normativo di assumere alle proprie dipendenze parenti, dovendosi ritenere detti rapporti o a titolo gratuito o come collaboratori familiari.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso in quanto, nel merito, infondato.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono fondati e devono essere accolti.
Preliminarmente si rileva che i provvedimenti adottati dagli Ispettori nel Verbale Unico di
Accertamento e Notificazione n. 2017001024/DDL del 7.3.2017 e nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017002688 del 16.3.2017, nascono dall'applicazione della Circolare CP_1
n°179/1989, che esclude la possibilità della instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato tra parenti fino al terzo grado, stabilendo una sorta di presunzione di non genuinità dei rapporti di lavoro di tale tipo qualora vengano instaurati dalla parte datoriale con familiari o affini conviventi e, solo in assenza del requisito della convivenza, resta salva la possibilità per il personale ispettivo di procedere ad accertamenti volti a verificare, in concreto, la genuinità del rapporto di lavoro.
Il Ministero del Lavoro, per fattispecie analoghe, con Circolare n°10478 del 10 giugno 2013, ha previsto, nel caso di familiari che svolgono attività non occasionale in favore del coniuge, parente o affine, la possibilità di instaurare rapporti subordinati, senza incorrere in provvedimenti di disconoscimento del rapporto di lavoro e prescindendo dal requisito della convivenza, ponendo l'onere della prova a carico dell'organo ispettivo, che deve dimostrare la non sussistenza della subordinazione, restringendo, in tal modo, i margini della presunzione di gratuità ed ampliando, di conseguenza i casi, della subordinazione che, per l'effetto, potrà essere addotta e riconosciuta sic et simpliciter, anche tra soggetti legati da vincoli familiari.
La giurisprudenza della Suprema Corte in materia, pur ritenendo a carico di chi intende sostenere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato ed i relativi diritti che ne derivano, l'onere di fornirne la prova, non esclude “ipso iure” il rapporto di subordinazione tra soggetti legati da rapporti di parentela, ma prevede che debbano provarsi gli elementi costitutivi della “onerosità” e della
“subordinazione”.
Così le decisioni ed i principi espressi dalla S.C. nella sentenza n°17992/2010 “… In tema di onere della prova relativo al rapporto di lavoro subordinato, ove la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative fra persone legate da vincoli di parentela o affinità debba essere esclusa per
l'accertato difetto della convivenza degli interessati, non opera "ipso iure" una presunzione di contrario contenuto, indicativa dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Pertanto, la parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto ha comunque l'obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità
e della subordinazione. …” e n°9043/2011 “… In tema di prestazioni lavorative rese in ambito familiare — le quali vengono normalmente compiute affectionis vel benevolentiae causa — la parte che fa valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti è tenuta ad una prova rigorosa degli elementi costitutivi della subordinazione e della onerosità (conf. S.C. n°8070/2011).
Inoltre, di recente la S.C. ha affermato che: “il rapporto di lavoro subordinato sussiste anche nel caso di attività svolta da una lavoratrice legata da vincolo di coniugio e di affinità ai titolari della società datrice di lavoro, qualora il vincolo di familiarità risulti irrilevante rispetto alle concrete modalità della prestazione nel contesto aziendale” (Cass. civ. Sez. Lav. Ord. n.33759 del 16.11.2022).
Nell'occasione la Corte di Cassazione ha precisato che ciò avviene laddove venga accertata la presenza dei cd. indici sintomatici della subordinazione ovvero: la sussistenza di un rapporto di collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa, lo stabile inserimento nella organizzazione aziendale, la onerosità del rapporto, la sottoposizione al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
Sul punto, si rileva che l'istruttoria espletata ha consentito di accertare l'effettiva prestazione di attività lavorativa da parte della signora alla stessa stregua degli altri lavoratori CP_2 dipendenti, con l'adibizione alle medesime attività (cfr. in particolare il teste “ADR: la Tes_1 signora preparava la sala secondo le direttive impartite dallo chef sig. , CP_2 Parte_2 prendeva le comande, sbarazzava, serviva le portate, caricava il frigorifero, le stesse mansioni che facevo io” verb. ud. del 15.2.2019) con l'osservanza delle direttive e indicazioni fornite da Pt_2
(v. dichiarazioni del teste “ADR: La sig.ra era solo una cameriera al
[...] Tes_1 CP_2 mio stesso livello nè più né meno, senza mai assumere atteggiamenti autonomi. Infatti, pur essendo la moglie del proprietario non mi ha mai comandato, nel senso che non mi ha mai dato direttive e mai si è posta in grado maggiore del mio” verb. ud. del 15.2.2019), con il rispetto degli stessi orari di lavoro, con la percezione della retribuzione (sul punto v. dichiarazione del teste : “ADR: Tes_2
Veniva regolarmente pagata, i bonifici gli venivano fatti dal mio socio ). Pt_1
Le predette risultanze istruttorie dimostrano, dunque, la sussistenza, nella specie, degli indici propri della subordinazione.
Analogamente si ritiene provata la onerosità del rapporto di lavoro tenuto conto che sono state prodotte da parte ricorrente le buste paga e la prova degli effettivi pagamenti (v. estratto conto in atti di parte ricorrente).
In ogni caso, giova precisare che gli Ispettori, a fronte della documentazione depositata da parte ricorrente, per come emerge dai Verbali impugnati non hanno fatto alcun accesso nella sede per verificare o meno la presenza della lavoratrice o se questa di fatto vi lavorasse, ed hanno tratto le loro deduzioni solo sulla base della documentazione esaminata e del rapporto parentelare, senza ulteriori accertamenti o approfondimenti di alcun genere, riguardo a circostanze che potessero evidenziare un rapporto diverso da quello di subordinazione, tra i comparenti, giungendo addirittura a disconoscere il rapporto di lavoro relativo agli anni 2013-2015, a distanza di due anni.
Conclusivamente si ritiene che parte ricorrente abbia assolto all'onere che gli incombeva di provare la sussistenza del rapporto lavorativo, la subordinazione e l'onerosità del rapporto. Mentre
l'accertamento degli Ispettori risulta essere il frutto di un ragionamento deduttivo e presuntivo operato valutando unicamente il rapporto familiare tra le parti, non procedendo ad approfondire eventuali ulteriori aspetti di segno contrario.
Le domande di parte ricorrente proposte nei due giudizi riuniti, pertanto, devono essere accolte, e deve quindi essere dichiarata l'inefficacia del verbale di accertamento ispettivo n. 2017002688 del
16.3.2017 con cui è stata disposta l'iscrizione della signora alla gestione Controparte_2 commercianti, nonché del verbale di accertamento n. 2017001024/DDL del 7.3.2017; inoltre, stante l'accertata sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la Parte_1
la signora nel periodo compreso tra il 22.6.2013 al 30.4.2015, l' è
[...] Controparte_2 CP_1 tenuto al ripristino della relativa posizione assicurativa e contributiva in favore della predetta lavoratrice.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie i ricorsi in opposizione proposti avverso il Verbale unico di accertamento e notificazione
2017002688 del 16.3.2017 e il Verbale unico di accertamento e notificazione N. 2017001024/DDL del 7.3.2017;
- dichiara l'inefficacia degli stessi e di tutti gli atti e richieste conseguenziali con riconoscimento dell'intero rapporto lavorativo di natura subordinata intercorso tra la dipendente Controparte_2
e la per le ragioni di cui in parte motiva;
Parte_1
- condanna, altresì, l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente che CP_1 vengono liquidate in complessivi € 2.697,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre accessori di legge, con distrazione ex art. 93 ai procuratori antistatari.
Castrovillari, 20.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI Sezione civile Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nei procedimenti riuniti decisi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promossi da rapp. da in qualità di socio Parte_1 Parte_2 accomandatario
- parte ricorrente - Avv. Ilia Osnato
Email_1 iulia Montilli
[...]
Email_2
CONTRO
CP_1
- parte resistente- Avv. Umberto Ferrato E
Email_3
Avv. Giulia Renzetti t Email_5
FATTI DI CAUSA
Con ricorso, depositato in data 28.7.2017, la in persona di Parte_1
in qualità di socio accomandatario, ha proposto opposizione avverso il verbale di Parte_2 accertamento n. 2017002688 del 16.3.2017 con cui l' -previo disconoscimento del rapporto di CP_1 lavoro subordinato instaurato tra la (di cui il ricorrente Parte_1 era socio accomandatario) e (coniuge del ricorrente)- ha provveduto ad iscrivere Controparte_2 la predetta lavoratrice alla gestione Commercianti, quale coadiuvante, a far data dal 22.6.2013 al
30.4.2015.
Ha dedotto l'illegittimità delle conclusioni raggiunte dagli ispettori verbalizzanti e chiesto, dunque, di accertare non dovuta la pretesa contributiva dell' , con conseguente annullamento dell'atto CP_1 impugnato.
Con separato ricorso, iscritto al n. 3029/2017 R.G., riunito al presente giudizio, parte ricorrente ho proposto opposizione avverso il verbale di accertamento n. 2017001024/DDL del 7.3.2017, con cui l' ha accertato che dipendente della CP_1 Controparte_2 Parte_1 Parte_1
fosse coniuge del ricorrente, e, pertanto, ha proceduto al disconoscimento del rapporto
[...] di lavoro subordinato tra la predetta e la ditta sopraindicata, in applicazione della circolare n. 179/89.
Ha dedotto, pertanto, che tale verbale di accertamento fosse illegittimo, in quanto, fondato esclusivamente sull'accertamento del rapporto di coniugio, e ha chiesto di dichiarare che tra la e intercorresse, sin dalla data di Parte_1 Controparte_2 assunzione del 22.06.2013 fino al 30.4.2015, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Si è costituito in giudizio confermando la correttezza degli esiti del procedimento ispettivo, CP_1 avendo accertato, anche sulla base di quanto dichiarato in sede di verbale ispettivo dai coniugi medesimi, che gli stessi erano conviventi ed evidenziando il divieto normativo di assumere alle proprie dipendenze parenti, dovendosi ritenere detti rapporti o a titolo gratuito o come collaboratori familiari.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso in quanto, nel merito, infondato.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono fondati e devono essere accolti.
Preliminarmente si rileva che i provvedimenti adottati dagli Ispettori nel Verbale Unico di
Accertamento e Notificazione n. 2017001024/DDL del 7.3.2017 e nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017002688 del 16.3.2017, nascono dall'applicazione della Circolare CP_1
n°179/1989, che esclude la possibilità della instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato tra parenti fino al terzo grado, stabilendo una sorta di presunzione di non genuinità dei rapporti di lavoro di tale tipo qualora vengano instaurati dalla parte datoriale con familiari o affini conviventi e, solo in assenza del requisito della convivenza, resta salva la possibilità per il personale ispettivo di procedere ad accertamenti volti a verificare, in concreto, la genuinità del rapporto di lavoro.
Il Ministero del Lavoro, per fattispecie analoghe, con Circolare n°10478 del 10 giugno 2013, ha previsto, nel caso di familiari che svolgono attività non occasionale in favore del coniuge, parente o affine, la possibilità di instaurare rapporti subordinati, senza incorrere in provvedimenti di disconoscimento del rapporto di lavoro e prescindendo dal requisito della convivenza, ponendo l'onere della prova a carico dell'organo ispettivo, che deve dimostrare la non sussistenza della subordinazione, restringendo, in tal modo, i margini della presunzione di gratuità ed ampliando, di conseguenza i casi, della subordinazione che, per l'effetto, potrà essere addotta e riconosciuta sic et simpliciter, anche tra soggetti legati da vincoli familiari.
La giurisprudenza della Suprema Corte in materia, pur ritenendo a carico di chi intende sostenere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato ed i relativi diritti che ne derivano, l'onere di fornirne la prova, non esclude “ipso iure” il rapporto di subordinazione tra soggetti legati da rapporti di parentela, ma prevede che debbano provarsi gli elementi costitutivi della “onerosità” e della
“subordinazione”.
Così le decisioni ed i principi espressi dalla S.C. nella sentenza n°17992/2010 “… In tema di onere della prova relativo al rapporto di lavoro subordinato, ove la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative fra persone legate da vincoli di parentela o affinità debba essere esclusa per
l'accertato difetto della convivenza degli interessati, non opera "ipso iure" una presunzione di contrario contenuto, indicativa dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Pertanto, la parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto ha comunque l'obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità
e della subordinazione. …” e n°9043/2011 “… In tema di prestazioni lavorative rese in ambito familiare — le quali vengono normalmente compiute affectionis vel benevolentiae causa — la parte che fa valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti è tenuta ad una prova rigorosa degli elementi costitutivi della subordinazione e della onerosità (conf. S.C. n°8070/2011).
Inoltre, di recente la S.C. ha affermato che: “il rapporto di lavoro subordinato sussiste anche nel caso di attività svolta da una lavoratrice legata da vincolo di coniugio e di affinità ai titolari della società datrice di lavoro, qualora il vincolo di familiarità risulti irrilevante rispetto alle concrete modalità della prestazione nel contesto aziendale” (Cass. civ. Sez. Lav. Ord. n.33759 del 16.11.2022).
Nell'occasione la Corte di Cassazione ha precisato che ciò avviene laddove venga accertata la presenza dei cd. indici sintomatici della subordinazione ovvero: la sussistenza di un rapporto di collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa, lo stabile inserimento nella organizzazione aziendale, la onerosità del rapporto, la sottoposizione al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
Sul punto, si rileva che l'istruttoria espletata ha consentito di accertare l'effettiva prestazione di attività lavorativa da parte della signora alla stessa stregua degli altri lavoratori CP_2 dipendenti, con l'adibizione alle medesime attività (cfr. in particolare il teste “ADR: la Tes_1 signora preparava la sala secondo le direttive impartite dallo chef sig. , CP_2 Parte_2 prendeva le comande, sbarazzava, serviva le portate, caricava il frigorifero, le stesse mansioni che facevo io” verb. ud. del 15.2.2019) con l'osservanza delle direttive e indicazioni fornite da Pt_2
(v. dichiarazioni del teste “ADR: La sig.ra era solo una cameriera al
[...] Tes_1 CP_2 mio stesso livello nè più né meno, senza mai assumere atteggiamenti autonomi. Infatti, pur essendo la moglie del proprietario non mi ha mai comandato, nel senso che non mi ha mai dato direttive e mai si è posta in grado maggiore del mio” verb. ud. del 15.2.2019), con il rispetto degli stessi orari di lavoro, con la percezione della retribuzione (sul punto v. dichiarazione del teste : “ADR: Tes_2
Veniva regolarmente pagata, i bonifici gli venivano fatti dal mio socio ). Pt_1
Le predette risultanze istruttorie dimostrano, dunque, la sussistenza, nella specie, degli indici propri della subordinazione.
Analogamente si ritiene provata la onerosità del rapporto di lavoro tenuto conto che sono state prodotte da parte ricorrente le buste paga e la prova degli effettivi pagamenti (v. estratto conto in atti di parte ricorrente).
In ogni caso, giova precisare che gli Ispettori, a fronte della documentazione depositata da parte ricorrente, per come emerge dai Verbali impugnati non hanno fatto alcun accesso nella sede per verificare o meno la presenza della lavoratrice o se questa di fatto vi lavorasse, ed hanno tratto le loro deduzioni solo sulla base della documentazione esaminata e del rapporto parentelare, senza ulteriori accertamenti o approfondimenti di alcun genere, riguardo a circostanze che potessero evidenziare un rapporto diverso da quello di subordinazione, tra i comparenti, giungendo addirittura a disconoscere il rapporto di lavoro relativo agli anni 2013-2015, a distanza di due anni.
Conclusivamente si ritiene che parte ricorrente abbia assolto all'onere che gli incombeva di provare la sussistenza del rapporto lavorativo, la subordinazione e l'onerosità del rapporto. Mentre
l'accertamento degli Ispettori risulta essere il frutto di un ragionamento deduttivo e presuntivo operato valutando unicamente il rapporto familiare tra le parti, non procedendo ad approfondire eventuali ulteriori aspetti di segno contrario.
Le domande di parte ricorrente proposte nei due giudizi riuniti, pertanto, devono essere accolte, e deve quindi essere dichiarata l'inefficacia del verbale di accertamento ispettivo n. 2017002688 del
16.3.2017 con cui è stata disposta l'iscrizione della signora alla gestione Controparte_2 commercianti, nonché del verbale di accertamento n. 2017001024/DDL del 7.3.2017; inoltre, stante l'accertata sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la Parte_1
la signora nel periodo compreso tra il 22.6.2013 al 30.4.2015, l' è
[...] Controparte_2 CP_1 tenuto al ripristino della relativa posizione assicurativa e contributiva in favore della predetta lavoratrice.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie i ricorsi in opposizione proposti avverso il Verbale unico di accertamento e notificazione
2017002688 del 16.3.2017 e il Verbale unico di accertamento e notificazione N. 2017001024/DDL del 7.3.2017;
- dichiara l'inefficacia degli stessi e di tutti gli atti e richieste conseguenziali con riconoscimento dell'intero rapporto lavorativo di natura subordinata intercorso tra la dipendente Controparte_2
e la per le ragioni di cui in parte motiva;
Parte_1
- condanna, altresì, l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente che CP_1 vengono liquidate in complessivi € 2.697,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre accessori di legge, con distrazione ex art. 93 ai procuratori antistatari.
Castrovillari, 20.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.