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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Paolo Scognamiglio alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, disposte in sostituzione dell'udienza del 22-1-2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19972/2024
TRA
Parte_1
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Napoli alla via Cervantes 55/16 presso lo studio dell'avv. Roberto Avallone dal quale è rappresentato e difeso come in atti RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso la sede dell in Napoli alla CP_1
via Galileo Ferraris 4, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti.
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 19 settembre 2024 parte ricorrente esponeva che in data 13 novembre 2023 aveva presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo (RG
209332023) onde ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità di cui alla legge
22271984, ma il ctu aveva negato il beneficio.
Contestava le risultanze della ctu e chiedeva la condanna dell' al pagamento delle CP_1
prestazioni.
L' si costituiva contestando la domanda. CP_1 Alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, disposte in sostituzione dell'originaria udienza del 22 gennaio 2025 il Giudice decideva la causa.
La domanda non è fondata.
Dalla ctu in atti è emerso come parte ricorrente sia affetta da disturbo depressivo maggiore in buon controllo farmacologico, moderata ipertrofia prostatica, lieve ipoocusia binaurale con udito sociale conservato
Rispetto a tale consulenza parte ricorrente muove alcune censure, ma deve osservarsi che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Né parte ricorrente ha ritenuto di formulare osservazioni alla consulenza nel termine stabilito dal giudice all'udienza per il conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 195 c.p.c. Sotto tale profilo, il deposito, solo con il ricorso introduttivo del presente procedimento, di una consulenza di parte (le cui valutazioni di merito comunque non inficiano le conclusioni del c.t.u.) deve ritenersi tardivo.
L'art. 445 bis c.p.c. infatti prevede una compiuta disciplina dello svolgimento dell'incarico peritale che offre alle parti i medesimi strumenti che la legge predispone per la consulenza tecnica d'ufficio in corso di causa, al fine di consentire la più ampia garanzia di completezza del procedimento. Il difensore ha infatti la possibilità di nominare propri consulenti, di formulare osservazioni alla c.t.u., su cui il consulente dovrà obbligatoriamente esprimere a sua volta le proprie valutazioni (art. 195 c.p.c., richiamato dal comma 1 dell'art. 445 bis), ed il giudice potrà sempre, anche d'ufficio decidere di non omologare la perizia e rinnovare la consulenza anche sostituendo il c.t.u. (art. 196 c.p.c., richiamato dal comma 5 dell'art. 445 bis).
Sicché, ove si consentisse alla parte di scegliere di non formulare osservazioni alla consulenza nel termine fissato dal giudice, e dunque di non avvalersi della procedura contemplata dall'art. 195 c.p.c. espressamente richiamato dall'art. 445 bis c.p.c., per poi semplicemente differire tali osservazioni, mediante l'instaurazione di un nuovo giudizio nel quale si svolgeranno né più e né meno quelle stesse attività che si sarebbero potute svolgere nel procedimento per
ATP, si finirebbe con il consentire una violazione dei termini di cui all'art. 195 c.p.c., che, in quanto ordinatori, ai sensi dell'art. 154 c.p.c. potevano essere prorogati soltanto prima della scadenza e solo previa autorizzazione del giudice (per tutte Cass. sez. un. 30/07/08 n. 20604): ciò che, a sua volta, si tradurrebbe in una chiara frustrazione della finalità deflattiva del contenzioso voluta ed espressamente enunciata dal legislatore.
Le considerazioni mosse in sede di opposizione appaiono poi generiche e non in grado di superare le piane risultanze della ctu, redatta da uno specialista in medicina legale. Che ha evidenziato come il disturbo depressivo maggiore di cui trattasi infici, ma non in termini di particolare, assoluta rilevanza, la capacità lavorativa dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini. Modesta valenza clinica e scarsa rilevanza medico-legale, caratterizzano, poi, le ulteriori patologie riscontrate nel ricorrente, vale a dire la moderata ipertrofia pro-statica e la lieve ipoacusia binaurale con udito sociale conservato, affezioni che, pur tenendo in debita considerazione tutti gli aspetti relativi all'attività propria dell'i-stante, ivi compresi quelli legati alla stessa attività lavorativa “in usura”, riteniamo inficino in termini di solo modesta rilevanza la capacità lavorativa dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
Spese di lite compensate ex art. 152 disp. Att. C.pc.
Spese di ctu a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta le domande di parte ricorrente e per l'effetto omologa l'accertamento tecnico preventivo in atti;
b) Dichiara compensate le spese di lite;
c) Pone le spese di consulenza tecnica a carico dell' CP_1
Così deciso in Napoli il
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Paolo Scognamiglio alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, disposte in sostituzione dell'udienza del 22-1-2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19972/2024
TRA
Parte_1
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Napoli alla via Cervantes 55/16 presso lo studio dell'avv. Roberto Avallone dal quale è rappresentato e difeso come in atti RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso la sede dell in Napoli alla CP_1
via Galileo Ferraris 4, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti.
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 19 settembre 2024 parte ricorrente esponeva che in data 13 novembre 2023 aveva presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo (RG
209332023) onde ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità di cui alla legge
22271984, ma il ctu aveva negato il beneficio.
Contestava le risultanze della ctu e chiedeva la condanna dell' al pagamento delle CP_1
prestazioni.
L' si costituiva contestando la domanda. CP_1 Alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, disposte in sostituzione dell'originaria udienza del 22 gennaio 2025 il Giudice decideva la causa.
La domanda non è fondata.
Dalla ctu in atti è emerso come parte ricorrente sia affetta da disturbo depressivo maggiore in buon controllo farmacologico, moderata ipertrofia prostatica, lieve ipoocusia binaurale con udito sociale conservato
Rispetto a tale consulenza parte ricorrente muove alcune censure, ma deve osservarsi che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Né parte ricorrente ha ritenuto di formulare osservazioni alla consulenza nel termine stabilito dal giudice all'udienza per il conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 195 c.p.c. Sotto tale profilo, il deposito, solo con il ricorso introduttivo del presente procedimento, di una consulenza di parte (le cui valutazioni di merito comunque non inficiano le conclusioni del c.t.u.) deve ritenersi tardivo.
L'art. 445 bis c.p.c. infatti prevede una compiuta disciplina dello svolgimento dell'incarico peritale che offre alle parti i medesimi strumenti che la legge predispone per la consulenza tecnica d'ufficio in corso di causa, al fine di consentire la più ampia garanzia di completezza del procedimento. Il difensore ha infatti la possibilità di nominare propri consulenti, di formulare osservazioni alla c.t.u., su cui il consulente dovrà obbligatoriamente esprimere a sua volta le proprie valutazioni (art. 195 c.p.c., richiamato dal comma 1 dell'art. 445 bis), ed il giudice potrà sempre, anche d'ufficio decidere di non omologare la perizia e rinnovare la consulenza anche sostituendo il c.t.u. (art. 196 c.p.c., richiamato dal comma 5 dell'art. 445 bis).
Sicché, ove si consentisse alla parte di scegliere di non formulare osservazioni alla consulenza nel termine fissato dal giudice, e dunque di non avvalersi della procedura contemplata dall'art. 195 c.p.c. espressamente richiamato dall'art. 445 bis c.p.c., per poi semplicemente differire tali osservazioni, mediante l'instaurazione di un nuovo giudizio nel quale si svolgeranno né più e né meno quelle stesse attività che si sarebbero potute svolgere nel procedimento per
ATP, si finirebbe con il consentire una violazione dei termini di cui all'art. 195 c.p.c., che, in quanto ordinatori, ai sensi dell'art. 154 c.p.c. potevano essere prorogati soltanto prima della scadenza e solo previa autorizzazione del giudice (per tutte Cass. sez. un. 30/07/08 n. 20604): ciò che, a sua volta, si tradurrebbe in una chiara frustrazione della finalità deflattiva del contenzioso voluta ed espressamente enunciata dal legislatore.
Le considerazioni mosse in sede di opposizione appaiono poi generiche e non in grado di superare le piane risultanze della ctu, redatta da uno specialista in medicina legale. Che ha evidenziato come il disturbo depressivo maggiore di cui trattasi infici, ma non in termini di particolare, assoluta rilevanza, la capacità lavorativa dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini. Modesta valenza clinica e scarsa rilevanza medico-legale, caratterizzano, poi, le ulteriori patologie riscontrate nel ricorrente, vale a dire la moderata ipertrofia pro-statica e la lieve ipoacusia binaurale con udito sociale conservato, affezioni che, pur tenendo in debita considerazione tutti gli aspetti relativi all'attività propria dell'i-stante, ivi compresi quelli legati alla stessa attività lavorativa “in usura”, riteniamo inficino in termini di solo modesta rilevanza la capacità lavorativa dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
Spese di lite compensate ex art. 152 disp. Att. C.pc.
Spese di ctu a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta le domande di parte ricorrente e per l'effetto omologa l'accertamento tecnico preventivo in atti;
b) Dichiara compensate le spese di lite;
c) Pone le spese di consulenza tecnica a carico dell' CP_1
Così deciso in Napoli il
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio