Art. 17.
Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali, e' autorizzato a regolare con apposite convenzioni gli oneri derivanti alle societa' indicate nell'articolo 1 dai provvedimenti di attuazione del programma di cui all'articolo 6, relativi al personale, adottati dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali, e' autorizzato a regolare con apposite convenzioni gli oneri derivanti alle societa' indicate nell'articolo 1 dai provvedimenti di attuazione del programma di cui all'articolo 6, relativi al personale, adottati dalla data di entrata in vigore della presente legge.