Sentenza 21 aprile 1988
Massime • 1
La revoca della pensione d'Invalidità può essere disposta dall'INPS, non solo per il riacquisto della capacità di guadagno per il miglioramento delle condizioni fisiche o per la riqualificazione del beneficiario del trattamento pensionistico in attività lavorativa confacente al suo stato di Invalidità, non usurante ed avente i caratteri della continuità e della durata, ma anche - ed a maggior ragione - nel caso in cui la capacità di guadagno non fosse ridotta oltre il limite pensionabile già all'epoca della concessione della pensione; ne' in tale ultima ipotesi l'assicurato può lamentarsi del fatto che l'INPS, anziché esercitare il potere di annullamento (con efficacia ex tunc), abbia esercitato quello di revoca (con efficacia ex nunc) giacché egli non risente di alcun pregiudizio, ma viceversa ne trae vantaggio in relazione alla mancata restituzione dei ratei già percepiti indebitamente. ( Conf 5688/86, mass n 448162; ( Conf 5388/85, mass n 442624).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/04/1988, n. 3113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3113 |
| Data del deposito : | 21 aprile 1988 |
Testo completo
La revoca della pensione d'Invalidità può essere disposta dall'INPS, non solo per il riacquisto della capacità di guadagno per il miglioramento delle condizioni fisiche o per la riqualificazione del beneficiario del trattamento pensionistico in attività lavorativa confacente al suo stato di Invalidità, non usurante ed avente i caratteri della continuità e della durata, ma anche - ed a maggior ragione - nel caso in cui la capacità di guadagno non fosse ridotta oltre il limite pensionabile già all'epoca della concessione della pensione;
ne' in tale ultima ipotesi l'assicurato può lamentarsi del fatto che l'INPS, anziché esercitare il potere di annullamento (con efficacia ex tunc), abbia esercitato quello di revoca (con efficacia ex nunc) giacché egli non risente di alcun pregiudizio, ma viceversa ne trae vantaggio in relazione alla mancata restituzione dei ratei già percepiti indebitamente. ( Conf 5688/86, mass n 448162; ( Conf 5388/85, mass n 442624).*