Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/04/1988, n. 3113
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Sentenza 21 aprile 1988

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La revoca della pensione d'Invalidità può essere disposta dall'INPS, non solo per il riacquisto della capacità di guadagno per il miglioramento delle condizioni fisiche o per la riqualificazione del beneficiario del trattamento pensionistico in attività lavorativa confacente al suo stato di Invalidità, non usurante ed avente i caratteri della continuità e della durata, ma anche - ed a maggior ragione - nel caso in cui la capacità di guadagno non fosse ridotta oltre il limite pensionabile già all'epoca della concessione della pensione; ne' in tale ultima ipotesi l'assicurato può lamentarsi del fatto che l'INPS, anziché esercitare il potere di annullamento (con efficacia ex tunc), abbia esercitato quello di revoca (con efficacia ex nunc) giacché egli non risente di alcun pregiudizio, ma viceversa ne trae vantaggio in relazione alla mancata restituzione dei ratei già percepiti indebitamente. ( Conf 5688/86, mass n 448162; ( Conf 5388/85, mass n 442624).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/04/1988, n. 3113
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3113
    Data del deposito : 21 aprile 1988

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