Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 16/12/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
525/2025 Sent. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO
In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 80342 del registro di Segreteria, proposto da XX ed altri 13 In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall’Avv. Manfredo Piazza (C.F.
[...]) il quale indica per le comunicazioni di rito l’indirizzo pec: manfredopiazza@pec.giuffre.it contro
l’I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (CF:
In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 80078750587), con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21;
nonché contro Presidenza del Consiglio dei ministri (CF 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, con sede in Roma – Piazza Colonna n. 380;
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (CF 80237250586)
in persona del Ministro pro tempore per la carica domiciliato presso la sede del Ministero in Via Veneto n. 56, Roma;
Ministero dell’Economia e delle Finanze (CF 80207790587), in persona del Ministro pro tempore, con sede in Via XX Settembre 97, Roma;
tutti rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato (C.F. 80224030857 - n. fax 0696514000 ed indirizzo P.E.C. per il ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici domiciliano in Roma, via dei Portoghesi n. 12 VISTI il ricorso introduttivo e gli altri atti e documenti di causa;
Visto il decreto presidenziale n. 513 del 9.05.2024 di assegnazione del giudizio al Cons. Pasquale Fava.
Esaminati tutti gli atti del processo.
Assenti le parti all’udienza del 16.12.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti invocano l’accertamento del proprio diritto alla rivalutazione della pensione in considerazione della dedotta illegittimità della parziale In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 rivalutazione della pensione introdotta con la Legge finanziaria n. 197/22 art. 1, cc. 309 e 310, poi attuata con le determinazioni-decurtazioni assunte dall’INPS con gli accrediti delle somme pensionistiche a far data dal 1° gennaio 2023.
In particolare, il ricorrente ha dedotto che la citata legge finanziaria si porrebbe non solo in contrasto con i principi che derivano dalle norme costituzionali (gli artt. 3, 23, 36 e 38 Cost.) ma altresì con il principio di divieto di discriminazione fondato sull’età posto dall’art. 21 Carta Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e con l’art. 45 del TFUE in quanto elemento deterrente alla libera circolazione dei cittadini tra gli Stati membri.
Ha quindi, invocato la rimessione degli atti del giudizio alla Corte di Giustizia europea ex art. 267 TFUE, affinché valuti se la legislazione di uno Stato membro che introduce reiteratamente una sospensione/riduzione del meccanismo della perequazione automatica nelle pensioni di ex dipendenti dello Stato o di Enti pubblici, possa considerarsi incompatibile con il diritto dell’Unione europea e in particolare con il Reg. n.
1408/71 (nei due prospettati profili di discriminazione in ragione dell’età ex art. 21 Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea e di incompatibilità con il riconosciuto diritto di libera circolazione di cui all’art. 45 TFUE).
Ha quindi concluso affinché, questo Giudice, Voglia: “in via preliminare di rito, 1) rinviare alla Corte di giustizia ex art.
In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 267TFUE i due quesiti preliminari di diritto dell’Unione europea sopra illustrati; 2) rimettere altresì alla Corte costituzionale le tre questioni di costituzionalità di cui all’art. 1, L. 197/22, commi 309-310, sopra evidenziate in quanto rilevanti e non manifestamente infondate, alla luce degli argomenti in narrativa;
Nel merito, 3) in ogni caso, accertare il diritto dei ricorrenti a percepire il trattamento pensionistico in atto senza le decurtazioni derivanti dalla Legge di Bilancio, condannando l’Amministrazione convenuta al reintegro dell’indebito taglio e al risarcimento del conseguente danno. 4) In particolare, si chiede per tutti gli odierni ricorrenti che venga riconosciuto lo stesso trattamento perequativo Al 100% del tasso di rivalutazione accordato per gli assegni d’importo inferiore alle 4 volte il trattamento minimo. E conseguentemente la restituzione di quanto indebitamente trattenuto fino al dì dell’effettivo riconoscimento al trattamento qui richiesto. 5) Con conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento degli importi versati in regime di riduzione, con relativi accessori di legge, ovvero interessi legali fino al dì della effettiva restituzione.”
2. Con memoria prodotta in data 6 marzo 2025 l’Avvocatura generale dello Stato, assunto il patrocinio della Presidenza del consiglio dei ministri, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell’economia e delle finanze ha dedotto in via preliminare il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri convenuti In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 che, di contro, sussisterebbe in capo al solo Istituto previdenziale quale unico titolare della competenza a calcolare, liquidare e corrispondere la pensione, a nulla rilevando che, ai fini della sua quantificazione, esso si avvalga di atti formati dall'amministrazione di provenienza del dipendente, posto che detti atti non assumono rilevanza esterna. Nel merito ha eccepito l’infondatezza della domanda atteso che, in ogni caso, dovrebbe ritenersi nella facoltà del legislatore introdurre meccanismi limitativi del sistema di perequazione dei trattamenti previdenziali che dovranno in ogni caso essere applicati dalle amministrazioni. Ha, quindi, concluso per la estromissione del Consiglio dei ministri e dei Ministeri convenuti e, nel merito per il rigetto del ricorso.
3. L’istituto Nazionale della Previdenza Sociale non risulta costituito in giudizio.
4. All’udienza di trattazione del 19.02.2025, rilevato l’omesso deposito da parte del ricorrente delle prove di notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del pedissequo provvedimenti di fissazione di udienza e, attesa, al contempo la mancata costituzione dell’Istituto previdenziale veniva disposto il rinvio del giudizio all’udienza del 16.12.2025 per l’acquisizione delle prove di notifica, rimasto inevaso dal ricorrente.
5. Nessuno è comparso all’udienza pubblica del 16.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente affrontato il vizio della notificazione già In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 sollevato nel corso dell’udienza di trattazione del 19 febbraio 2025.
Attesa l’assenza delle parti all’odierna udienza, nonché l’omessa produzione delle prove di notifica da parte del ricorrente in adempimento del provvedimento assunto da questo Giudice nel corso della precedente udienza, va data prevalenza, in applicazione del principio della ragione più liquida (Cass. S.U. n. 26242-3/2014), alla definizione nel merito del giudizio (in relazione al quale è intervenuta la recentissima sentenza della Corte costituzionale n. 19/2025) in ossequio ai principi del giusto processo di ragionevole durata
(art. 111 Cost.), da declinarsi anche in prospettiva garantista dell’economia processuale.
2. Venendo al merito è noto che, con riguardo alla questione dedotta in giudizio, inerente all’accertamento del diritto dei ricorrenti alla rivalutazione della pensione e la conseguente illegittimità della riduzione dei coefficienti di rivalutazione ex art. 1 commi 309 e 310 della L. 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio per il 2023), le Sezioni Giurisdizionali della Toscana
(con ordinanze nn. 33 e 49 del 2024) e della Campania (con ordinanza 101/2024) abbiano già sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 1, commi 309 e 310, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, in riferimento agli artt.
3, 23, 36 e 38 Cost., sospendendo il giudizio e trasmettendo gli atti alla Corte costituzionale.
In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 La Consulta si è, recentemente, pronunciata in proposito
(sentenza n. 19/2025), ritenendo non fondate le questioni sollevate.
Ciò posto le questioni di legittimità costituzionale e l’invocata pregiudiziale comunitaria, devono ritenersi manifestamente infondate e, pertanto, non idonee a provocare un nuovo provvedimento di rimessione.
3. Va a questo punto individuato il quadro normativo rilevante.
L’art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022, stabilisce che, per l’anno 2023, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è riconosciuta integralmente solo per quelli complessivamente pari o inferiori a quattro volte il minimo INPS; per quelli superiori, invece, la rivalutazione viene accordata in misura decrescente (85 per cento per gli assegni pari o inferiori a cinque volte il minimo; 53 per cento per quelli di importo compreso tra cinque e sei volte tale soglia; 47 per cento per i trattamenti inclusi in una forbice tra le sei e le otto volte il suddetto limite; 37 per cento per quelli rientranti nell’intervallo tra le otto e le dieci volte il medesimo livello; 32 per cento per i trattamenti superiori a dieci volte il minimo). Il comma 310 del medesimo art. 1 della legge n. 197 del 2022 prevede l’erogazione di un contributo una tantum in favore dei soli titolari delle pensioni non superiori al minimo INPS.
Il comma 309 dell’art. 1 L. 197/2022 era in origine destinato a operare per il biennio 2023-2024, per poi essere modificato In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 dall’art. 1 della legge n. 213/2023, che ne ha ridotto l’ambito applicativo al solo anno 2023 (comma 134), riproducendo, per il 2024, il medesimo meccanismo, a parte un’ulteriore riduzione al 22 per cento (rispetto al 32 per cento vigente per il 2023) dell’indice di rivalutazione dei trattamenti pensionistici superiori a dieci volte quello minimo.
Atteso il quadro normativo nei termini sopra brevemente illustrati, la Corte costituzionale si è pronunciata operando un riferimento anche ai propri precedenti (ex multiis sentenza n.
234 del 2020) rilevando con eadem ratio che: “La complessiva critica del rimettente si incentra anche sull’effetto di
“trascinamento”, che si produce pure in conseguenza della sola mancata rivalutazione annuale prevista dalla disposizione censurata, certamente applicabile nel giudizio a quo, sicché la contestazione sembra impingere il merito della censura, piuttosto che la sua ammissibilità.
10.– Nel merito, tutte le questioni sollevate non sono fondate, alla luce dei precedenti di questa Corte, esaustivamente compendiati, da ultimo, dalla sentenza n. 234 del 2020.
Tale pronuncia ha ricordato che la perequazione automatica è uno strumento di natura tecnica volto a garantire nel tempo l’adeguatezza dei trattamenti pensionistici a fronte delle spinte inflazionistiche (come già chiarito dalle sentenze n. 250 del 2017 e n. 70 del 2015), nel rispetto dei principi di sufficienza e proporzionalità della retribuzione, che però non implicano un In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 rigido parallelismo tra la garanzia di cui all’art. 38, secondo comma, Cost. e quella di cui all’art. 36, primo comma, Cost. (così anche le sentenze n. 250 del 2017 e n. 173 del 2016).
La garanzia della perequazione non annulla la discrezionalità del legislatore nella determinazione in concreto del quantum di tutela di volta in volta necessario (come già affermato dalla sentenza n. 70 del 2015), alla luce delle risorse effettivamente disponibili (sentenza n. 316 del 2010 e ordinanza n. 256 del 2001). Non sussiste, del resto, un imperativo costituzionale che imponga l’adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici (sentenze n. 250 del 2017 e n. 316 del 2010),
purché la scelta contraria superi uno scrutinio di “non irragionevolezza” (sentenza n. 70 del 2015), calato nel contesto giuridico e fattuale nel quale la misura si inserisce (ordinanza n.
96 del 2018).
La sentenza n. 234 del 2020 ha poi ribadito che il principale indicatore della “non irragionevolezza” dell’opzione legislativa è costituito dalla considerazione differenziata dei trattamenti di quiescenza in base al loro importo, atteso che le pensioni più elevate presentano margini più ampi di resistenza all’erosione inflattiva (come affermato sin dalla sentenza n. 316 del 2010 e ribadito dalla sentenza n. 250 del 2017).
È sempre indispensabile, tuttavia, da un lato, che sia adeguatamente e dettagliatamente illustrato il quadro economico-finanziario che giustifica la scelta del legislatore, in In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 base a dati oggettivi (sentenze n. 250 del 2017 e n. 70 del 2015)
e, dall’altro, che le misure di sospensione e di blocco del meccanismo perequativo siano limitate nel tempo (secondo un monito risalente alla sentenza n. 316 del 2010), ferma restando la necessità di scrutinare ciascun provvedimento nella sua singolarità e in relazione al quadro storico in cui esso si inserisce
(sentenza n. 250 del 2017).
11.– In linea con quanto ora esposto, anche la misura introdotta dall’art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022 non risulta rompere gli argini fissati da questa Corte a garanzia dei principi presidiati dai parametri costituzionali evocati.
12.– Tutti i rimettenti reputano la disposizione contrastante con gli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.,
innanzitutto perché il modulo perequativo imposto per il 2023 –
in deroga alla regola generale individuata in quella contemplata dall’art. 69, comma 1, della legge n. 388 del 2000 – avrebbe ingiustificatamente, e dunque irragionevolmente, peggiorato i trattamenti pensionistici di importo più elevato, senza una chiara illustrazione delle esigenze finanziarie sottese alla scelta legislativa.
Inoltre, aggiungendosi a ripetuti meccanismi limitativi della rivalutazione delle pensioni imposti negli ultimi quindici anni, la misura avrebbe determinato la sostanziale definitività della perdita connessa alla pur temporanea riduzione degli indici di recupero del potere di acquisto, con un conseguente effetto di In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03
“trascinamento” intollerabilmente lesivo dei margini di resistenza all’inflazione anche dei trattamenti medio-alti; ciò in frontale contrasto con le garanzie di proporzionalità e adeguatezza di cui gli evocati parametri circondano l’assegno pensionistico, per la sua natura di retribuzione differita.
12.1.– Al contrario, va evidenziato che il modulo di
“raffreddamento” qui in esame si rivela meno severo della maggior parte di quelli oggetto degli interventi legislativi, elencati al precedente punto 7, che pure hanno già superato il vaglio di legittimità costituzionale da parte di questa Corte.
In particolare, rispetto a quello relativo al triennio 2019-2021, ritenuto dalla sentenza n. 234 del 2020 compatibile con lo statuto costituzionale dei diritti previdenziali, l’odierno meccanismo risulta: più favorevole per le pensioni di importo da quattro a sei volte il trattamento minimo; invariato per le pensioni di ammontare superiore a sei volte e fino a otto volte tale soglia;
certamente meno favorevole per le pensioni di consistenza economica superiore alle quali, tuttavia, non è stato applicato
(come invece avvenuto nella precedente occasione, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018) alcun “contributo di solidarietà” aggiuntivo.
Il congegno normativo in discorso salvaguarda l’integrale rivalutazione delle pensioni di più modesta entità, di cui anzi allarga l’ambito, ricomprendendo in esso quelle di importo pari a quattro volte (e non più a tre) il trattamento minimo INPS. Inoltre, In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 nel disporre un “rallentamento” della dinamica perequativa dei trattamenti di importo superiore, segue la tecnica della progressione inversa rispetto all’entità degli assegni, senza escluderne nessuno dalla rivalutazione. Quest’ultima, infatti, viene prevista – sebbene in percentuali ridotte, ma non certo simboliche – anche per i trattamenti di più elevata entità, in ossequio a un criterio di razionalità che trova riscontro nei maggiori margini di resistenza delle pensioni di importo più elevato rispetto agli effetti dell’inflazione.
12.2.– A differenza di quanto sostenuto dai rimettenti, le ragioni delle scelte legislative in rapporto alla situazione generale della finanza pubblica emergono chiaramente dalle relazioni, sia illustrativa sia tecnica, che accompagnano il disegno di legge di bilancio per il 2023 (A.C. n. 643).
In particolare, la relazione illustrativa del Governo evidenzia che l’iniziativa legislativa «si colloca in uno scenario macroeconomico di incertezza che risente delle tensioni geopolitiche e dell’aumento dell’inflazione, dovuto principalmente all’incremento dei prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime». A fronte di ciò, si chiarisce che «l’impostazione della politica di bilancio è diretta a limitare quanto più possibile l’impatto del caro energia sui bilanci delle famiglie, specialmente quelle più fragili».
Il documento conferma che la manovra di finanza pubblica comporta «un peggioramento del saldo tendenziale del bilancio In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 dello Stato di circa 23,7 miliardi di euro nel 2023» e che, quindi, le misure adottate per raggiungere gli obiettivi indicati sono assunte in deficit (ossia con il ricorso ad ulteriore indebitamento),
come consentito dalla temporanea sospensione delle regole europee del patto di stabilità.
In questo complessivo contesto – di cui pure i rimettenti paiono pienamente consapevoli – si collocano anche gli interventi nel settore della previdenza.
Sempre la relazione illustrativa specifica che il meccanismo di indicizzazione delle pensioni qui scrutinato consente una minore spesa che «al netto degli effetti fiscali» è «pari a circa 2,1 miliardi nel 2023, 4,1 miliardi nel 2024 e 4 miliardi nel 2025».
A sua volta, la relazione tecnica chiarisce che «[t]ali economie strutturali concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, alla progressiva riduzione dell’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e alla progressiva ricostituzione di un adeguato livello di avanzo primario, secondo quanto programmato in relazione al percorso di riduzione del debito pubblico».
Alla luce di tale carattere “strutturale”, gli effetti della misura, pur se di applicazione limitata (originariamente ad un biennio e poi) ad un anno, si proiettano anche al di là dell’orizzonte triennale della manovra, come è reso evidente dall’indicazione delle «economie in termini di minore spesa pensionistica» previste fino all’anno 2032 e ammontanti, al lordo degli effetti fiscali, a In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 circa 54 miliardi di euro.
La stessa relazione, inoltre, illustra in dettaglio la distribuzione del “monte pensioni” in relazione alle soglie introdotte dalla normativa in esame.
Da tali dati emerge che le pensioni che subiscono un trattamento peggiorativo rispetto al modulo perequativo positivamente scrutinato dalla sentenza n. 234 del 2020 – ossia quelle di importo pari o superiore a otto volte il trattamento minimo –
rappresentano l’11,7 per cento del totale complessivo, mentre le restanti vedono invariato o addirittura migliorato il tasso di
“elasticità” rispetto alle spinte inflazionistiche, a conferma della precisa scelta legislativa di redistribuire il complesso delle risorse disponibili a vantaggio dei trattamenti di importo più basso.
La relazione illustrativa del disegno di legge, peraltro, individua anche ulteriori interventi che la misura in esame contribuisce a finanziare.
Alcuni di essi si collocano nel medesimo ambito previdenziale, quali: la proroga di istituti che favoriscono il pensionamento anticipato, come la cosiddetta “quota 103” (commi da 283 a 285 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022); l’indennità cosiddetta
“ape sociale” (commi da 288 a 291) e la cosiddetta “opzione donna” (comma 292). A ciò si aggiunge il sussidio una tantum per le pensioni minime, al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche (comma 310).
In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 Altri interventi, pur estranei al circuito previdenziale, rientrano comunque nel più ampio settore “lavoro, famiglia e politiche sociali” (di cui al Titolo IV dell’originario disegno di legge, comprendente anche la misura oggetto dell’odierno scrutinio): la maggiorazione del 50 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2023, dell’assegno unico universale, al ricorrere di certe condizioni
(commi 357 e 358); l’incremento dell’indennità per congedo parentale (comma 359); il riordino delle misure di sostegno alla povertà e dirette all’inclusione lavorativa (commi da 313 a 321),
eccetera.
Si tratta di interventi che non possono essere qualificati «di minore pregnanza costituzionale» (come sostenuto nei giudizi di cui al r.o. n. 182 e n. 238 del 2024). Essi perseguono finalità che rientrano nella piena discrezionalità del legislatore, il quale può
«stabilire nel concreto le variazioni perequative dell’ammontare delle prestazioni, attraverso un bilanciamento di valori che tenga conto anche delle esigenze di bilancio, poiché l’adeguatezza e la proporzionalità del trattamento pensionistico incontrano pur sempre il limite delle risorse disponibili» (sentenza n. 234 del 2020).
12.3.– La misura in esame, per come congegnata, risulta rispettosa dei parametri evocati, anche se costituisce l’ultimo anello di una catena di interventi analoghi che ha registrato poche soluzioni di continuità nel tempo.”
Attesi gli esiti del giudizio avanti alla Corte costituzionale e ivi In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 ripercorsi in consolidati approdi della medesima Consulta il ricorso non può trovare accoglimento.
4. Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
Il Giudice Cons. Pasquale Fava f.to digitalmente Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell’art. 52.
Il Giudice Cons. Pasquale Fava f.to digitalmente In esecuzione del provvedimento del Giudice ai sensi dell'art.
52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 16.12.2025 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA DR VINICOLA CORTE DEI CONTI 16.12.2025 15:53:44 GMT+01:00