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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 08/01/2026, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 171/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPPELLI PAOLA, Presidente
LAUDIERO NC, Relatore
SPERANZA LILIANA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6167/2024 depositato il 31/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7417/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 28
e pubblicata il 05/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190264692966000 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. . 097 2017 00252616 72 TASSE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202229003652320 TASSE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4099/2025 depositato il
29/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo la società Resistente_1 S.r.l. impugnava l'intimazione di pagamento n. 09720229003652320000, notificata il 2 marzo 2022, deducendo, in sintesi, la mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte e l'intervenuta prescrizione dei crediti relativi all'imposta di registro per gli anni
2009, 2011 e 2012.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, eccependo la rituale notifica delle cartelle a mezzo posta elettronica certificata e l'infondatezza delle eccezioni di decadenza e prescrizione.
La Corte di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo non provata la notifica di una cartella e, inoltre, rilevando d'ufficio la mancata prova della notifica degli avvisi di liquidazione prodromici, con conseguente riduzione dell'importo intimato e compensazione delle spese.
Avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate proponeva appello, deducendo sia la violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 per carenza e illogicità della motivazione in ordine alla prova della notifica via PEC che la violazione dell'art. 112 c.p.c. per extrapetizione, avendo il primo giudice fondato la decisione su una questione – omessa notifica degli avvisi di liquidazione – mai dedotta dalla contribuente.
Si costituiva Resistente_1 S.r.l., resistendo al gravame e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
Nell'udienza del 17 dicembre 2025 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dall'Appellante la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, ritiene l'appello fondato e meritevole di accoglimento.
Il primo motivo di appello è fondato. Dagli atti di causa risulta che le cartelle di pagamento oggetto di controversia sono state notificate a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto dell'art. 26 del d.P.R. n.
602/1973, all'indirizzo risultante dai pubblici registri (INI-PEC) alla data della notifica. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la ricevuta di avvenuta consegna della PEC costituisce prova del perfezionamento della notifica, attestando l'ingresso dell'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario, salvo prova contraria gravante su quest'ultimo. Nel caso di specie, la contribuente si è limitata ad affermare la non riferibilità dell'indirizzo PEC utilizzato, senza fornire alcuna prova idonea a superare la presunzione di validità derivante dalle risultanze del registro INI-PEC né a dimostrare l'erroneità dei dati ivi contenuti alla data della notifica. Ne consegue che la Corte di primo grado ha errato nel ritenere non provata la notifica della cartella di pagamento, avendo disatteso le risultanze documentali prodotte dall'Ufficio e applicato in modo non corretto i principi in materia di notificazione telematica.
Parimenti fondato è il secondo motivo di appello. È pacifico che nel ricorso introduttivo di primo grado la società contribuente non aveva mai dedotto l'omessa notifica degli avvisi di liquidazione prodromici, avendo limitato le proprie censure alla pretesa mancata notifica delle cartelle e alla prescrizione del credito. Il processo tributario, pur consentendo al giudice un sindacato pieno sull'atto impugnato, resta pur sempre vincolato ai motivi di ricorso, che delimitano il thema decidendum. Ne consegue che il giudice non può annullare l'atto per vizi diversi da quelli dedotti, salvo i casi espressamente previsti dalla legge. Nel caso di specie, la Corte di primo grado ha fondato la decisione su una questione estranea alle domande ed eccezioni di parte, incorrendo in una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.
c., applicabile anche al processo tributario.
Tale vizio comporta la riforma della sentenza impugnata. Accertata la rituale notifica delle cartelle di pagamento e l'assenza di vizi dedotti ritualmente dalla contribuente idonei a inficiare la pretesa tributaria, devono ritenersi legittimi e fondati gli atti posti a base dell'intimazione di pagamento.
Risulta, altresì, infondata l'eccezione di prescrizione, atteso che, in materia di imposta di registro, il credito erariale definitivamente accertato si prescrive nel termine decennale e che, nel caso di specie, tale termine risulta interrotto dalle regolari notifiche degli atti della riscossione.
Stante la particolarità della materia trattata ricorrono p presupposti per compensare le spese di giudizio .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio accoglie l'appello proposto dall'Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale Roma I e riforma la sentenza n. 7417/2024 emessa dalla Corte di Giustizia
Tributaria Primo grado Roma sez. 28 e pubblicata il 05/06/2024. Spese Compensate. Così deciso in
Roma, 17 dicembre 2025 Il Cons. estensore La Presidente Dott. Vincenzo Laudiero Dott. Paola Cappelli
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPPELLI PAOLA, Presidente
LAUDIERO NC, Relatore
SPERANZA LILIANA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6167/2024 depositato il 31/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7417/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 28
e pubblicata il 05/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190264692966000 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. . 097 2017 00252616 72 TASSE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202229003652320 TASSE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4099/2025 depositato il
29/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo la società Resistente_1 S.r.l. impugnava l'intimazione di pagamento n. 09720229003652320000, notificata il 2 marzo 2022, deducendo, in sintesi, la mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte e l'intervenuta prescrizione dei crediti relativi all'imposta di registro per gli anni
2009, 2011 e 2012.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, eccependo la rituale notifica delle cartelle a mezzo posta elettronica certificata e l'infondatezza delle eccezioni di decadenza e prescrizione.
La Corte di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo non provata la notifica di una cartella e, inoltre, rilevando d'ufficio la mancata prova della notifica degli avvisi di liquidazione prodromici, con conseguente riduzione dell'importo intimato e compensazione delle spese.
Avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate proponeva appello, deducendo sia la violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 per carenza e illogicità della motivazione in ordine alla prova della notifica via PEC che la violazione dell'art. 112 c.p.c. per extrapetizione, avendo il primo giudice fondato la decisione su una questione – omessa notifica degli avvisi di liquidazione – mai dedotta dalla contribuente.
Si costituiva Resistente_1 S.r.l., resistendo al gravame e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
Nell'udienza del 17 dicembre 2025 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dall'Appellante la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, ritiene l'appello fondato e meritevole di accoglimento.
Il primo motivo di appello è fondato. Dagli atti di causa risulta che le cartelle di pagamento oggetto di controversia sono state notificate a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto dell'art. 26 del d.P.R. n.
602/1973, all'indirizzo risultante dai pubblici registri (INI-PEC) alla data della notifica. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la ricevuta di avvenuta consegna della PEC costituisce prova del perfezionamento della notifica, attestando l'ingresso dell'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario, salvo prova contraria gravante su quest'ultimo. Nel caso di specie, la contribuente si è limitata ad affermare la non riferibilità dell'indirizzo PEC utilizzato, senza fornire alcuna prova idonea a superare la presunzione di validità derivante dalle risultanze del registro INI-PEC né a dimostrare l'erroneità dei dati ivi contenuti alla data della notifica. Ne consegue che la Corte di primo grado ha errato nel ritenere non provata la notifica della cartella di pagamento, avendo disatteso le risultanze documentali prodotte dall'Ufficio e applicato in modo non corretto i principi in materia di notificazione telematica.
Parimenti fondato è il secondo motivo di appello. È pacifico che nel ricorso introduttivo di primo grado la società contribuente non aveva mai dedotto l'omessa notifica degli avvisi di liquidazione prodromici, avendo limitato le proprie censure alla pretesa mancata notifica delle cartelle e alla prescrizione del credito. Il processo tributario, pur consentendo al giudice un sindacato pieno sull'atto impugnato, resta pur sempre vincolato ai motivi di ricorso, che delimitano il thema decidendum. Ne consegue che il giudice non può annullare l'atto per vizi diversi da quelli dedotti, salvo i casi espressamente previsti dalla legge. Nel caso di specie, la Corte di primo grado ha fondato la decisione su una questione estranea alle domande ed eccezioni di parte, incorrendo in una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.
c., applicabile anche al processo tributario.
Tale vizio comporta la riforma della sentenza impugnata. Accertata la rituale notifica delle cartelle di pagamento e l'assenza di vizi dedotti ritualmente dalla contribuente idonei a inficiare la pretesa tributaria, devono ritenersi legittimi e fondati gli atti posti a base dell'intimazione di pagamento.
Risulta, altresì, infondata l'eccezione di prescrizione, atteso che, in materia di imposta di registro, il credito erariale definitivamente accertato si prescrive nel termine decennale e che, nel caso di specie, tale termine risulta interrotto dalle regolari notifiche degli atti della riscossione.
Stante la particolarità della materia trattata ricorrono p presupposti per compensare le spese di giudizio .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio accoglie l'appello proposto dall'Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale Roma I e riforma la sentenza n. 7417/2024 emessa dalla Corte di Giustizia
Tributaria Primo grado Roma sez. 28 e pubblicata il 05/06/2024. Spese Compensate. Così deciso in
Roma, 17 dicembre 2025 Il Cons. estensore La Presidente Dott. Vincenzo Laudiero Dott. Paola Cappelli