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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 27/03/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 691/2019
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Verbale dell'udienza del 27.03.2025
In data odierna, innanzi alla dott.ssa TA SC, nell'interesse di parte attrice compare l'avv.
Andrea Boi. Nell'interesse dei convenuti – è personalmente presente la signora – Parte_1 compare l'avv. Teresa OR. Nell'interesse della in sostituzione degli avvocati CP_1 Parte_2
Secci, è presente l'avv. Maria Giovanna Pisanu.
L'avv. Boi richiama le note conclusionali depositate il 20.02.2025, ribadendo la genuinità della testimonianza del signor resa in favore dell'attrice, ed evidenziando le numerose Tes_1 contraddizioni dei testimoni e soprattutto in relazione a quanto confessato Tes_2 Tes_3 CP_2 subito dopo il sinistro dal signor , secondo cui alla guida della WI la sera dell'incidente Pt_1
c'era la figlia. Insiste affinché siano accolte le conclusioni in atti.
L'avv. OR, confermati gli scritti difensivi in atti e le conclusioni in essi rassegnate, ribadisce la piena attendibilità delle dichiarazioni dei testimoni che hanno deposto in favore dei convenuti, in particolare quanto al teste D'altra parte, sono inattendibili le dichiarazioni rese dal teste Tes_2 Tes_1
Attendibile è, inoltre, il , in quanto eventuali discrasie nelle dichiarazioni dallo stesso rese Pt_1 rispetto a quanto riferito dal – in particolare circa il fatto che egli avrebbe saputo non la sera Tes_2 dell'incidente che alla guida della vettura c'era la – sono ragionevolmente addebitabili allo Per_1 stato di shock del padre nell'immediatezza dell'incidente. Inoltre, osserva come molteplici elementi inducano a collocare il sinistro prima delle 04.00, e ciò diversamente da quanto ipotizzato dalla
Polizia Stradale. Tale circostanza rafforza l'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali favorevoli ai convenuti. Ribadisce, infine, che per mero errore materiale compiuto dalla dott.ssa e contenuto Per_2 in un verbale d'udienza, il teste è indicato con il cognome di . Rileva, infine, un'altra Tes_2 Per_3 volta, che il consulente di parte non avrebbe legittimamente potuto partecipare alle operazioni Per_4 peritali in quanto collega di studio della consulente tecnica d'ufficio Persona_5
Richiama per il resto le conclusioni in atti, chiedendone l'accoglimento.
L'avv. Pisanu richiama le deduzioni, difese, eccezioni e conclusioni, rassegnate nell'interesse della società assicuratrice e insiste affinché siano accolte le conclusioni in atti. Controparte_3
Gli avvocati vengono invitati a chiarire se la dott.ssa abbia percepito acconti per le operazioni Per_2 peritali e l'avv. Boi dichiara che la propria assistita ha anticipato il fondo spese, che Persona_6
è stato, inoltre, regolarmente fatturato.
Il Giudice sentita la discussione delle parti, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ..
Il Giudice
TA SC
~ 1 ~ Segue verbale dell'udienza del 27.03.2025.
R.G. n. 691/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa TA SC ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 691 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2019, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Macomer nello Persona_6 C.F._1 studio dell'avv. Andrea Boi, che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, attrice contro
(c.f. ) e (c.f. CP_4 C.F._2 Parte_1
), elettivamente domiciliati in Bortigali nello studio dell'avv. Teresa OR, C.F._3
che li difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, convenuti contro già (c.f. ), in persona del legale Controparte_3 CP_5 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Oristano nello studio dell'avv. Maria
Giovanna Pisanu, difesa e rappresentata, per procura alle liti depositata in atti, dagli avvocati Marco
Secci, Alberto Secci e Giampaolo Secci, convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nell'interesse dell'attrice: “Si insta, pertanto, affinché il Giudice: 1) condanni i convenuti a risarcire, in solido tra loro, il danno subito dalla Signora secondo le risultanze della Persona_6
CTU medico-legale esperita dalla RE , e nella misura indicata o in quella Persona_5 ritenuta di giustizia;
2) condanni i convenuti, in solido tra loro, a rifondere all'attrice le spese legali secondo i Parametri di cui al D.M. 55/2014, pari a € 16.867,19, comprese Spese Generali e Cassa
Avvocati, o nella diversa somma ritenuta di giustizia;
3) rigetti, poiché infondata in fatto ed in diritto
~ 2 ~ ogni pretesa avanzata dai Signori ed;
4) condanni i soli convenuti ed Pt_1 CP_4 Pt_1
, per evidente abuso del processo, ai sensi dell'art. 96 cpc, commi I e III, al pagamento CP_4 in favore dell'attrice di una somma ritenuta di giustizia.”;
Nell'interesse dei convenuti e : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito CP_4 CP_6
contrariis reiectis, in accoglimento della domanda per le su esposte causali così giudicare: 1) In via principale nel merito: rigettare integralmente tutte le domande formulate dalla signora Per_6
in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa e come indicati in ogni
[...]
scritto difensivo in atti. 2) In accoglimento della domanda riconvenzionale : accertare e dichiarare che il sinistro de quo, meglio descritto in narrativa, si è verificato per responsabilità esclusive della signora in quanto alla guida dell'autovettura dei signori e Persona_6 CP_4 Parte_1 cagionando così danni all'autovettura suddetta di entità tali che ne rendono antieconomica la sua riparazione;
nonché per aver causato lesioni gravissime alla persona della signora che Parte_1
ha riportato ingenti danni patrimoniali e non patrimoniali comprensivi del danno esistenziale, spese mediche e consulenze quantificabili in totali € 520.000,00 e per l'effetto condannare in solido la
divisione sinistri con sede in Milano via Lorenzini n. 4 e la signora Controparte_7
al pagamento di tutti i danni materiali relativi al mezzo sinistrato ed in comproprietà Persona_6
con i signori e nonché, di quelli patrimoniali e non patrimoniali comprensivi del CP_4 Parte_1
danno esistenziale, spese mediche e consulenze riportato dalla signora quantificabili in Parte_1 totali € 520.000,00 o, di quella somma superiore o veriore accertanda, oltre interessi sino al soddisfo
e rivalutazione monetaria. 3) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare la divisione sinistri con sede in Milano via Lorenzini Controparte_3
n. 4 in persona del legale rappresentante P.T., tenuta a garantire i convenuti contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e per l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore della signora
. 4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari. 5) Condannare altresì parte attrice, Persona_6 visto il comportamento doloso, alla sanzione prevista ai sensi dell'art. 96 C.P.C. per lite temeraria. Cont 6) Disporre con Ordinanza ai sensi dell'art. 89 la cancellazione di tutte le espressioni offensive Cont e sconvenienti usate da controparte nella memoria 183 n. 1 ed in ogni scritto difensivo per denigrare l'operato di codesta difesa in quanto travalicanti i limiti della correttezza e convenienza processuale ed inoltre ai sensi dello stesso articolo, al comma 2 Disporre con la Sentenza che decide la causa, il riconoscimento di una somma a titolo di danno patito alle persone offese. 7) A parziale modifica delle istanze istruttorie ammesse in data 22.03.2021 e qualora il Giudice Ill.mo riterrà rilevante sentire il teste sig. OR alla luce di quanto rappresentato posto che il teste è chiamato a rappresentare fatti attinenti alla causa, in relazione alla posizione di parte attrice ed allo scambio
~ 3 ~ dei messaggi tra gli stessi intercorsi. Ciò detto nonostante le reiterate richieste di ammissione anche di ufficio così come risultante all'udienza del 27 maggio 2021 innanzi al Giudice Istruttore Questi non si è mai pronunciato in proposito. Si insta e Chiede ammettersi a prova testimoniale sulle circostanze qui di seguito capitolate precedute dalla locuzione “è vero non è vero che” il signor
. 20) La signora e la signora erano amiche da tanti anni ed uscivano Persona_7 Pt_1 Per_1
sempre insieme 21) La signora cedeva la propria auto in diverse occasioni alla signora Pt_1 Per_1
22) La signora guidava l'auto della signora anche in presenza della proprietaria 23) Per_1 Pt_1
Nell'occasione del sinistro, intercorreva comunicazione telefonica e via sms tra lei e la signora
24) In alcuni messaggi la signora faceva riferimento ad una persona di conoscenza Per_1 Per_1
della stessa, la quale si sarebbe interessata dei risvolti relativi al sinistro. 25) Non avendo più risentito né richiamato, la persona di conoscenza della signora consigliava quest'ultima di Per_1
“dire che nessuna delle due ricorda nulla” 26) È sopraggiunto sul luogo del sinistro ed ha potuto vedere dove si trovasse la signora ed i danni riportati nell'auto sinistrata. 27) L'auto è stata Pt_1
trasportata, dal luogo del sinistro, da un carroattrezzi e dal giorno viene custodita presso il deposito
“autodemolizioni Denti” in Bortigali 8) In ulteriore via subordinata Dichiarare la nullità della CTU in quanto il CTP Dott. consulente della Darag Ass.ni pur essendo presente alle operazioni Per_4
peritali non è stato nominato ritualmente;
dichiarava di trovarsi d'accordo con la Consulente benché non vi siano agli atti deduzioni scritte. Inoltre, che sia poco opportuno quanto emerso ovvero che il
CTP Dott. condivida lo studio in via Perantoni Satta n. 17 con la RE e che Per_4 Per_2
probabilmente, per ragioni di opportunità, correttezza e trasparenza tale evidenza poteva e doveva emergere chiaramente da parte della stessa consulente del giudice, in quanto organo super partes.
Conseguentemente nominare un nuovo consulente e rinnovare le operazioni peritali. 9) Nella denegata ipotesi di rigetto della richiesta di Dichiarazione di nullità della CTU: -Si insta affinché la
S.V. Voglia chiamare il CTU a chiarimenti nonché integrare la relazione in quanto non chiara, incongruente e contraddittoria oltreché non rispondente alla tutela del principio del contraddittorio per non aver opportunamente valutato e tenuto conto delle produzioni documentali di parte convenuta così da pervenire ad una ricostruzione più verosimile e chiara del sinistro, in considerazione anche delle lesioni riportate dalla e della dinamica del sinistro Parte_1
cristallizzata dalle consulenze dinamico-cinematiche in atti nonché delle deposizioni testimoniali;
talché residuano evidenti incertezze in merito alla posizione assunta dalla all'interno Per_1 dell'abitacolo. 10) Si Chiede altresì che il Giudice nelle more del procedimento, Voglia Verificare se parte attrice abbia assolto al versamento del tributo integrando il C. U. dovuto e se lo ritenga dovuto, in base a quanto definito nel DPR 115/2022 meglio noto come T.U. Sulle Spese di Giustizia, statuire in merito. Salvo ogni altro diritto.”;
~ 4 ~ Nell'interesse della convenuta “Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis: Controparte_3
• quanto alla domanda formulata dall'attrice , in via principale, - RIGETTARE Persona_6
l'avversa domanda risarcitoria in quanto infondata in fatto e in diritto;
- con vittoria di spese e onorari del giudizio;
in via subordinata, - LIQUIDARE in favore dell'attrice, previo accertamento del grado di colpa a lei imputabile nella determinazione delle lesioni, in misura proporzionale, i danni da questa subiti, quale conseguenza immediata e diretta del sinistro stradale di cui trattasi, in limiti di verità e giustizia, respingendo ogni infondata maggiore domanda;
- con vittoria di spese e onorari del giudizio o, quantomeno, con loro integrale compensazione;
• quanto alla domanda riconvenzionale formulata dai convenuti sig.ri , - DICHIARARE INAMMISSIBILE l'avversa Pt_1
domanda risarcitoria in quanto tardivamente proposta oltre i termini di legge;
- con vittoria di spese
e onorari del giudizio.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il giudizio concerne le istanze risarcitorie proposte da contro , Persona_6 CP_4
e la (attualmente, per i danni derivati da Parte_1 Controparte_9 Controparte_3
un sinistro stradale avvenuto nel 2016 nonché, per altro verso, la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dai convenuti, contro l'attrice e contro la Controparte_9
per i danni cagionati alla vettura Renault WI (targata CC380AP) e per le lesioni fisiche riportate da nello stesso incidente. Parte_1
2. Nell'atto di citazione, ha esposto che, il 27.08.2016, intorno alle ore 04.00, Persona_6
mentre viaggiava quale terza trasportata a bordo della Renault WI targata CC380AP sulla strada fra Macomer e Bortigali, l'amica , comproprietaria del veicolo insieme al padre Parte_1 CP_4
e in quel momento alla guida, giunta all'altezza dello svincolo per Cagliari, aveva perduto il
[...]
controllo del mezzo, che dopo avere incocciato alcuni massi ed eradicato un cartello stradale, ribaltatosi più volte su se stesso, aveva terminato la corsa sul lato della carreggiata.
Giunti sul luogo dell'incidente, gli agenti della Polizia Stradale di Nuoro-Distaccamento di
Macomer, effettuati i rilievi del caso, avevano dedotto che la responsabilità del sinistro dovesse essere ascritta alla sola , che aveva perduto il controllo dell'auto in quanto procedeva a velocità Parte_1
non moderata e in stato di alterazione psico-fisica determinato dall'eccessiva assunzione di alcolici.
L'attrice – che, al momento del sinistro, viaggiava a bordo della WI seduta sul sedile anteriore destro a fianco all'autista –, colpita dalla frattura di una vertebra, era stata dapprima immobilizzata tramite collare dai sanitari dell'Ospedale di Nuoro (ove era stata trasportata nell'immediato) e, in seguito, nel maggio 2017, sottoposta a un intervento chirurgico presso il Policlinico San Marco di
Bergamo.
In prosieguo di tempo, la – a cui l'attrice aveva rivolto le proprie istanze di indennizzo CP_5
~ 5 ~ – aveva rifiutato il pagamento, assumendo che fosse incerta l'identità del conducente al momento dell'incidente; nondimeno, il perito della società assicuratrice aveva quantificato il danno biologico subito dalla nel 15% quanto alla lesione permanente dell'integrità fisica, mentre l'invalidità Per_1
temporanea era stata determinata in dieci giorni in misura integrale, in novanta giorni al 75%, in trenta giorni al 50% e in venti giorni al 25% (danno inferiore a quello stabilito da un perito di parte, che aveva quantificato, invece, nel 19% la lesione permanente dell'integrità fisica e l'invalidità temporanea in trenta giorni in misura integrale, in ottantacinque giorni al 75%, in sessantasette giorni al 50% e in trenta giorni al 25%).
3. Costituitisi in giudizio con comparsa del 26.09.2019 (e, dunque, oltre il termine di cui all'art. 166 cod. proc. civ., spirato in data 24.09.2019), e hanno chiesto il rigetto della CP_4 Parte_1 domanda loro rivolta dall'attrice e, in via riconvenzionale, hanno invocato il risarcimento, per sé, del danno, sostenendo che, la mattina dell'incidente, alla guida della WI vi fosse Persona_6
mentre la viaggiava sul mezzo come terza trasportata. Pt_1
Più nello specifico, i convenuti hanno esposto che, poco dopo l'incidente, la WI era stata ritrovata – ribaltata e collocata al centro della carreggiata, con la parte anteriore rivolta in senso contrario rispetto a quello di marcia – da e che, CP_10 Parte_3 Controparte_11
perlustrando la zona, avevano prima reperito – in stato di incoscienza riversa nella Parte_1
cunetta sul lato destro in direzione Bortigali – e, successivamente, in un terreno poco distante e lungo la stessa direzione di marcia, che, perfettamente cosciente, aveva richiamato la loro Persona_6
attenzione.
Su chiamata dei signori e , erano giunti sul luogo gli operatori del 118, i Vigili del CP_10 CP_11
Fuoco, gli agenti della Polizia Stradale di Macomer e diversi parenti e amici delle vittime.
, che aveva riportato un grave trauma cranico, era stata dapprima trasportata d'urgenza Parte_1 all'Ospedale Nuoro, poi trasferita nel reparto di rianimazione dell'Ospedale universitario di Sassari e nei mesi successivi sottoposta a vari interventi chirurgici e trattamenti riabilitativi presso diverse strutture sanitarie. Le lesioni conseguite al sinistro, una volta stabilizzatesi, erano state determinate nella perdita del 50% dell'integrità fisica nonché in una inabilità temporanea pari al 75% per centoventi giorni, al 50% per centoventi giorni e al 25% per cinquanta giorni. Inoltre, la aveva Pt_1 subito un'importante compromissione della capacità lavorativa.
Secondo quanto esposto nella comparsa del 26.09.2019, nei giorni seguenti, , CP_4
comproprietario della WI targata CC380AP, aveva denunciato il sinistro alla Controparte_9
– con la quale aveva concluso una polizza che prevedeva anche l'indennizzo per gli infortuni
[...]
subiti dal conducente – e, pur ignorando la dinamica dell'incidente, su consiglio dell'agente assicurativo di zona , aveva dichiarato che la figlia – in quel momento ancora in Persona_8 Pt_1
~ 6 ~ stato di coma – era alla guida del mezzo (la dichiarazione era, poi, stata rettificata il 15.09.2016).
La società assicuratrice aveva, peraltro, declinato la richiesta di indennizzo, sostenendo che, attesa l'assoluta inattendibilità della ricostruzione che gli agenti della Polizia Stradale avevano effettuato dell'incidente, in mancanza di riscontri probatori, non fosse possibile stabilire chi fosse alla guida del mezzo.
Gli accertamenti, anche di natura tecnica, svolti nei successivi giudizi di opposizione avverso i provvedimenti amministrativi emessi nei confronti di per la condotta di guida tenuta Parte_1 prima dell'incidente avevano alimentato la convinzione che il 27.08.2016 alla guida della WI vi fosse Persona_6
4. Costituitasi con comparsa del 25.02.2020, la (già ha chiesto il Controparte_3 CP_9 rigetto della domanda dell'attrice per inoperatività della polizza assicurativa, in quanto, in riferimento al sinistro del 27.08.2016, persisteva incertezza circa l'identità della persona alla guida del mezzo;
inoltre, ha contestato la sussistenza del nesso di causa fra l'incidente e le lesioni descritte nell'atto di citazione;
infine, ha sostenuto che non indossasse la cintura di sicurezza. Persona_6
5. La causa è stata istruita mediante documenti, prova per testi e per interpello e consulenza tecnica medico-legale.
§§§
6. Quanto alle circostanze e alla dinamica del sinistro all'origine dei danni di cui le parti (eccettuata la compagnia assicuratrice pretendono il risarcimento, giova premettere che, Controparte_3 secondo la narrazione comune, l'incidente è avvenuto intorno alle 04.00 della mattina del 27.08.2016 sulla ex S.S. 129, in direzione Bortigali-S.S. 131, all'altezza dello svincolo per Cagliari;
è altrettanto pacifico che la Renault WI, targata CC380AP, di proprietà di e , era CP_4 Parte_1 partita dal locale “Barbanera” di Macomer, ove e entrambe nell'auto al Parte_1 Persona_6 momento dell'impatto, avevano trascorso la serata prima di mettersi in viaggio.
ha esposto che, a cagione del grave trauma cranico riportato nell'incidente e del coma Parte_1
che ne era conseguito, non era in grado di rammentare alcunché della serata trascorsa a Macomer con l'amica e, per quanto di rilievo, chi stesse conducendo la WI;
anche pur non Persona_6
avendo mai perduto conoscenza, ha sostenuto di non ricordare chi fosse alla guida del mezzo a causa del grave stato di shock generato dall'evento.
Incontroversi sono, poi, l'assenza di testimoni oculari del sinistro – che è, del resto, verosimile avuto riguardo alla presumibile assenza di traffico su quella strada a quell'ora del giorno – e il reperimento della WI da parte di e , conoscenti delle due CP_10 Parte_3 Controparte_11 donne, che, transitati nella stessa strada poco dopo l'incidente, avvedutisi della presenza dell'auto ribaltata sull'asfalto, avevano allertato i soccorsi e la Polizia Stradale.
~ 7 ~ Sentiti pochi giorni dopo l'incidente sulle circostanze direttamente apprese, CP_10 Pt_3
e – che, a eccezione di particolari insignificanti, hanno reso alla Polizia
[...] Controparte_11
dichiarazioni sostanzialmente conformi –, hanno riferito che intorno alle ore 04.10 del 27.08.2016, mentre procedevano sulla ex S.S. 129 in direzione Bortigali-S.S. 131, giunti all'innesto per Cagliari, avevano notato una macchina ribaltata, che il aveva immediatamente riconosciuto come CP_10
quella di . Parte_1
Scesi dal veicolo, dopo avere constatato che l'abitacolo del mezzo capovolto era vuoto, i tre avevano dapprima reperito una borsetta da donna (all'interno della quale avevano trovato i documenti di Pt_1
) e, poco dopo, nella cunetta erbosa sul bordo della strada, il corpo di , che lì giaceva
[...] Parte_1
prona, priva di sensi e con evidenti problemi respiratori.
Dopo avere allertato i soccorsi e la Polizia, aveva contattato telefonicamente alcuni CP_10
amici di Bortigali, fra cui il fratello di che, giunto sul luogo, aveva ipotizzato che Persona_6
anche la sorella, che usciva sempre insieme a , viaggiasse a bordo del mezzo ribaltato. Parte_1
Iniziate le ricerche, il fratello di aveva, a un certo punto, udito la voce della sorella Persona_6 che rispondeva “Sono qui”. era, infine, stata ritrovata cosciente in un terreno oltre un Persona_6 muretto a secco (si vedano le pagine da 3 a 7, 8 e 9 dell'allegato 7 alla comparsa di costituzione e risposta dei convenuti e ). Pt_1 CP_4
Dai rilievi eseguiti dalla Polizia Stradale – che, essendo state formulate contestazioni in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro e, soprattutto, all'attribuzione a della Parte_1
responsabilità del medesimo, saranno presi in considerazione nei limiti di quanto direttamente appreso dagli agenti verbalizzanti, e ciò poiché la fede privilegiata dell'atto pubblico è circoscritta alle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale e ai fatti avvenuti in sua presenza o da lui stesso posti in essere, ma non alle valutazioni sulle dichiarazioni e i fatti appresi o sulle attività personalmente compiute – emerge, per quanto di interesse, che l'incidente era avvenuto, in orario notturno, su una strada rettilinea a due corsie (larghe 2,90 metri ciascuna) e a doppio senso di marcia, che l'asfalto era asciutto, il tempo era sereno, le condizioni di visibilità erano buone e il traffico era scarso.
In prossimità della Renault WI di proprietà di e – che, al momento dei Pt_1 CP_4
rilievi, si trovava al centro della carreggiata, rivolta nel senso di marcia opposto, ribaltata e gravemente danneggiata su tutta la carrozzeria – gli agenti della Stradale avevano trovato “vari oggetti di plastica, vetro e materiale di costruzione per automobili (…) plastiche e pezzi di cristalli nonché fluidi fuoriusciti dall'autovettura”.
Quanto ai segni dell'incidente, gli agenti avevano rilevato che “verso Bortigali, (…) lungo la cunetta sul lato destro della carreggiata venivano rilevati segni di fuoriuscita che conducevano a due grossi massi con evidenti scheggiature (…) proseguendo nella stessa direzione di marcia si notano ulteriori
~ 8 ~ segni di fuoriuscita sempre sulla cunetta destra. (…) in prossimità dello svincolo (…) dalla SS 129 direzione Nuoro-Bortigali in prossimità dello stop si notano altri segni di pneumatici sulla terra che riconducono ad (…) un palo che sosteneva la segnaletica stradale”, sradicato dal terreno;
“sul piano viabile si notano segni di scarrocciamento e di frenata che riconducono a (…) un muretto a secco” in prossimità del quale “si rinveniva il palo metallico (…) completamente deformato”.
Con riguardo alle condizioni del mezzo, gli agenti avevano constatato che la “parte anteriore era completamente distrutta”, e che il veicolo presentava “danni da ribaltamento con deformazione montante e capote” (si vedano le pagine da 10 a 12 e 14 dell'allegato 7 alla comparsa di costituzione e risposta dei convenuti e ). Pt_1 CP_4
Limitatisi a rappresentare in un disegno (realizzato su carta millimetrata) lo stato dei luoghi, gli agenti della Polizia Stradale hanno del tutto omesso l'esecuzione di rilievi fotografici, sia della strada sia della vettura.
Non è, pertanto, noto se il veicolo fosse stato reperito con le portiere aperte o chiuse, se i cristalli fossero integri (potendo, tuttavia, supporsi che alcuni non lo fossero, atteso il reperimento di vetro sull'asfalto) e, in particolare, quali fossero le condizioni del parabrezza e dei finestrini dei due sportelli anteriori.
7. Ciò premesso, all'esito dell'istruttoria, deve ritenersi, sulla base delle testimonianze di Tes_4
(sentito alle udienze del 07.10.2021 e del 16.11.2023) e di (sentito
[...] Testimone_5 all'udienza del 22.02.2024), nonché di una serie di altri elementi gravi, precisi e concordanti, che il
27.08.2016, al momento dell'incidente, la WI targata CC380AP fosse condotta da Per_6
[...]
7.1. In primo luogo, il teste non parente delle parti, privo di personali interessi nel processo Tes_2
e autore di dichiarazioni dettagliate, non contraddittorie e apparentemente credibili, all'udienza del
07.10.2021, ha riferito che il 27.08.2016, trovandosi oltre le mura del locale “Barbanera” di Macomer ma nel giardino interno, con piena visuale sullo spazio esterno utilizzato come parcheggio per le macchine, aveva visto e andare via a bordo della WI della e Parte_1 Persona_6 Pt_1 che la era seduta al posto di guida (all'udienza del 16.11.2023, il citato per il confronto Per_1 Tes_2 con , già sentito all'udienza del 27.05.2021, ha aggiunto di ricordare con precisione, CP_12
rappresentandolo graficamente, sia dove era seduto nel cortile sia dove erano sedute e Parte_1
e che, dalla sua posizione, vicina al cancello e da cui erano ben visibili un pezzo del Persona_6
parcheggio e la strada, pur non avendo visto e salire in macchina, aveva Parte_1 Persona_6
notato la WI Rossa, già partita, con seduta sul lato del passeggero). Parte_1
~ 9 ~ Il ha altresì dichiarato di essersi recato sul luogo dell'incidente quando già erano in atto le Tes_2
operazioni di soccorso e di avere visto sopra una barella e ancora riversa Persona_6 Parte_1
a terra.
Il testimone ha, poi, riferito di avere contattato telefonicamente il padre della per informarlo Pt_1 dell'accaduto e di non avere allertato i parenti della in quanto fratello dell'attrice, Per_1 Persona_9
era già in loco (particolare rilevante ai fini della valutazione di attendibilità del teste in quanto, sebbene all'apparenza privo di significato, è compatibile con le dichiarazioni rese alla Polizia
Stradale, pochi giorni dopo l'incidente, da secondo cui era stata CP_10 Persona_6
trovata in un campo poco distante proprio grazie al fratello che, pertanto, nel momento in cui la donna veniva soccorsa, era sicuramente già presente, come dichiarato dal . Tes_2
Il testimone ha, infine, riferito di avere informato tanto il padre di quanto il Tes_2 Parte_1 fratello di che, all'uscita dal locale “Barbanera”, quest'ultima era sulla WI al Persona_6
posto di guida.
La circostanza trova riscontro in quanto dichiarato in sede di interrogatorio formale da , CP_4 che, sentito all'udienza del 20.05.2021, ha affermato sul punto: “Ricordo che al momento della comunicazione alla Compagnia assicuratrice ho indicato che alla guida dell'autovettura si trovava
anche se non ero a conoscenza specifica dei fatti. Ricordo che l'assicuratore Parte_1 [...]
mi consigliò di fare questa dichiarazione rassicurandomi che non sarebbe successo Persona_10 niente. Ricordo che dissi all'assicuratore che non conoscevo chi fosse alla guida dell'autovettura al momento del sinistro. Io feci la rettifica alcuni giorni dopo la mia dichiarazione in quanto sono venuto a conoscenza da parte di terzi ed in particolare da che alla guida Testimone_4 dell'autovettura c'era la per averla vista salire in macchina poco prima Persona_6 dell'accadimento del sinistro per cui è causa. Ricordo che io ero agitato e nessuno mi voleva dire come fossero andate effettivamente le cose, per questo mi è stato detto solo dopo alcuni giorni che alla guida dell'auto c'era la , tutti lo sapevano tranne io.”. Persona_6
All'esito del confronto del 16.11.2023, è stata disposta, d'ufficio, l'assunzione delle testimonianze delle persone a cui i testi e autori di dichiarazioni fra loro non compatibili, avevano Tes_2 Tes_1 fatto riferimento durante l'escussione.
Sentito all'udienza del 22.02.2024, il testimone , non parente della o della Testimone_5 Per_1
, privo di personali interessi in causa, autore di dichiarazioni coerenti e da ritenersi Pt_1
particolarmente attendibile poiché non citato su istanza di parte, unico fra gli ulteriori testi escussi ad avere riferito informazioni utili per acclarare l'identità della conducente della WI al momento del sinistro del 27.08.2016, ha dichiarato: “Ho visto passare la macchina Renault sulla strada, ho potuto vedere solo il passeggero che era la . L'autovettura stava a distanza dalla mia Parte_1
~ 10 ~ visione a circa 6/8 metri. La macchina si poteva vedere perché illuminata dalle luci del locale e quindi è stato possibile vedere il passeggero ma non il guidatore perché la visione era impedita dal pilastro del cancello.”.
7.2. Quanto agli elementi indiziari, per escludere che l'attrice fosse alla guida al momento dell'incidente, in primis, è scarsamente significativo che del mezzo fosse comproprietaria, insieme al padre, , giacché, sentita dalla Polizia il 01.09.2016 (doc. 7, pag. 2, del fascicolo dei Parte_1
convenuti), ha dichiarato che – all'epoca – non possedeva un'autovettura e che, Persona_6 quando usciva con l'amica , era “quasi sempre” – e, dunque, non sempre – quest'ultima Parte_1
a guidare in ragione della disponibilità della WI. Da tali dichiarazioni è lecito dedurre che la macchina della occasionalmente fosse condotta anche dalla Pt_1 Per_1
7.3. Inoltre, nell'ambito degli accertamenti disposti nel procedimento R.G. n. 9/2017 celebrato innanzi al Giudice di Pace di Macomer per l'annullamento dei verbali di contestazione di una serie di violazioni del Codice della Strada commesse in occasione del sinistro del 27.08.2016 – definito con pronuncia (doc. 8 allegato alla comparsa di risposta dei convenuti ) di accoglimento del Pt_1
ricorso proposto dalla , ritenuta non responsabile degli illeciti ascrittile in ragione Pt_1 dell'impossibilità di acclarare l'identità del conducente, che gli agenti accertatori avevano presunto, pur non avendo condotto apposite indagini, sulla sola base della cointestazione alla donna del mezzo con cui erano state commesse le infrazioni –, il consulente tecnico d'ufficio (le cui Persona_11
considerazioni sono liberamente apprezzabili secondo il dettato dell'art. 116 cod. proc. civ., anche se la consulenza non è stata espletata in contraddittorio con , dopo avere ricostruito la Persona_6 dinamica dell'incidente sulla base degli scarni elementi ricavabili dai rilievi della Polizia Stradale, verificate, fra l'altro, le condizioni della WI, custodita presso la Controparte_13
ha escluso la compatibilità fra la posizione del sedile del guidatore e la statura di , che Parte_1
“non arriva ai pedali di comando” (si veda, a pag. 30, la relazione di CTU dell'ingegner Per_11
prodotta dai convenuti sub doc. 10 allegato alla comparsa di costituzione e risposta). Pt_1
In ragione del tempo, tutto sommato contenuto, trascorso fra l'esecuzione del sopralluogo
(30.01.2018) e la data del sinistro (27.08.2016), nonché della custodia della vettura presso un soggetto terzo in un luogo che deve presumersi accessibile alle sole persone autorizzate, deve essere condivisa la valutazione dell'ingegner circa il fatto che, ragionevolmente, il sedile non era stato spostato Per_11 dopo l'incidente.
7.4. Emerge, poi, dalla documentazione medica in atti (doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione dei ) la compatibilità delle lesioni riportate sul viso da con la rottura di un finestrino Pt_1 Parte_1 sul lato destro dell'autovettura (ovverosia, dalla parte del passeggero), presumibilmente verificatasi, in quanto, durante il sopralluogo del 30.01.2018, l'ingegner aveva constatato che il mezzo Per_11
~ 11 ~ era privo di cristalli, e ciò conformemente a quanto rilevato subito dopo l'evento dagli agenti della
Polizia Stradale, i quali avevano trovato del vetro sull'asfalto. Inoltre, la rottura dei finestrini è, indirettamente, comprovata dal fatto che, in seguito all'esplosione degli airbag, la e la Pt_1 Per_1
che, secondo il consulente non indossavano la cintura di sicurezza, siano state sbalzate fuori Per_11 dall'abitacolo della macchina.
7.5. Infine, mentre appare verosimile che nulla ricordi del sinistro e delle ore immediatamente precedenti la , rimasta in coma per diverso tempo, scarsamente credibile è che altrettanto valga Pt_1
per che, secondo quanto riferito dai sommari informatori sentiti dalla Polizia Persona_6
Stradale pochi giorni dopo l'incidente (e compatibilmente con quanto esposto nell'atto di citazione), ancorché in stato di shock, era stata ritrovata vigile in un campo poco distante.
8. Nessun valido argomento di prova, a eccezione della testimonianza di (escusso una CP_12
prima volta il 27.05.2021 e, poi, il 16.11.2023, in sede di confronto con il teste , Testimone_4
precedentemente sentito in data 07.10.2021), autorizza, invece, a ritenere che, al momento dell'incidente, la WI fosse guidata da . Parte_1
8.1. In particolare, non dimostra che la stesse viaggiando sul sedile del passeggero il fatto che Per_1
(carabiniere, marito di e, a quell'epoca, ancora fidanzato con la Persona_7 Parte_1
convenuta) abbia chiesto a di dichiarare, pur non essendone certo, “che al momento Persona_6 dell'incidente per cui è causa era Lei che si trovava alla guida dell'autovettura Renault” (la dichiarazione riportata fra virgolette appartiene alla testimone , madre dell'attrice, sentita Tes_6 all'udienza del 27.05.2021, che ha precisato di avere personalmente assistito alla richiesta).
La teste ha, invero, riferito che, stando a quanto detto dal OR, “se avesse fatto la Tes_1 Per_6 dichiarazione di essere Lei alla guida dell'autovettura a momento del sinistro, poiché la Parte_1 era in stato di ebrezza, la compagnia di assicurazioni avrebbe risarcito entrambe”.
Affermazioni di identico tenore sono state rese dal testimone padre di Testimone_7
anch'egli sentito all'udienza del 27.05.2021, il quale ha dichiarato: “Il Persona_6 Per_7
mi chiese, come aveva già fatto con mia moglie e mia figlia, che essendo e
[...] Per_6 Pt_1 amiche e essendo risultata al momento dell'incidente in stato di ebrezza, per poter ottenere Pt_1
entrambe il risarcimento del danno dalla Compagnia di assicurazioni dell'autovettura avrebbe dovuto assumersi la responsabilità dell'incidente dichiarando di essere Lei alla guida Per_6 dell'autovettura coinvolta nel sinistro.”.
La richiesta – senza dubbio biasimevole, ancor più in quanto proveniente da un membro delle Forze dell'Ordine, dal momento che non poteva sapere quale fosse l'identità della Persona_7
conducente –, motivata dalla convenienza economica per tutte le parti (oltre che, verosimilmente, dal
~ 12 ~ non dichiarato intento di evitare alla sanzioni penali), non ha, di per sé, alcuna attitudine a Pt_1 dimostrare che la mattina dell'incidente alla guida della WI vi fosse . Parte_1
8.2. Parimenti non dirimente è l'indizio rappresentato dalla compatibilità fra le lesioni riportate sul viso dalla (risultanti dalla documentazione medica in atti e confermate, benché con le Per_1 precisazioni di cui dirà a breve, dalla consulente tecnica d'ufficio e il Persona_5
posizionamento della donna sul sedile del passeggero: è, difatti, pacifico che, così come la , Pt_1
l'attrice, a causa dell'urto, era stata sbalzata fuori dall'abitacolo della WI, cosicché, in mancanza di altri elementi gravi, precisi e concordanti (emersi, invece, per la convenuta), non sembra determinante che nell'incidente la sia rimasta ferita nella parte destra del volto. Per_1
Proprio per tali ragioni, a pagina 8 della propria relazione, la dott.ssa ha evidenziato la Per_2 compatibilità delle ferite sul viso anche “con la proiezione del soggetto al di fuori dell'abitacolo dal finestrino o con il successivo impatto al suolo” (e, dunque, non solo con il posizionamento della donna sul sedile del passeggero), chiarendo “che le fratture cervicali sono compatibili sia con la posizione anteriore destra sia con quella anteriore sinistra essendosi prodotte per una rilevante sollecitazione in flesso estensione ovvero per trauma diretto del capo e del collo nel capottamento del mezzo” e, dunque, concludendo, a pagina 9 della relazione, per l'impossibilità di determinare, con assoluta certezza, se l'attrice fosse collocata sul sedile del passeggero o su quello del guidatore.
8.3. Infine, va valutata la testimonianza di , sentito alle udienze del 27.05.2021 e del CP_12
16.11.2023, il quale, in contrasto con quanto riferito dai testi e ha dichiarato che il Tes_2 Tes_3
27.08.2016 era arrivato nel locale “Barbanera” intorno alle 04.00 del mattino, proprio nel momento in cui e stavano uscendo, di avere salutato le due donne, di averle viste Persona_6 Parte_1
entrare in macchina e di avere notato che al posto di guida saliva . Parte_1
Ai fini del giudizio di inattendibilità del teste vanno presi in considerazione il rapporto di parentela con l'attrice, di cui il ha dichiarato di essere cugino, e la mancanza di riscontri, quanto alle Tes_1
dichiarazioni che egli ha reso, in altre testimonianze o elementi di prova.
9. Muovendo dai rilievi che precedono, deve, innanzitutto, essere rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta da che non ha dato prova dei fatti costitutivi posti Persona_6
a fondamento delle proprie pretese.
L'attrice ha, difatti, agito in giudizio assumendo che il ristoro patrimoniale per i danni conseguiti all'incidente del 27.08.2016 le competesse in quanto viaggiava a bordo della Renault WI targata
CC380AP in qualità di terza trasportata, e non di conducente.
Va, ulteriormente, precisato, avendo la eccepito l'inoperatività della polizza, che Controparte_3 il contratto di assicurazione (con il dettaglio delle condizioni pattuite), ancorché indicato nell'elenco delle produzioni documentali dei , non risulta in atti, né la difesa dell'attrice ha ritenuto di Pt_1
~ 13 ~ doverne chiedere l'esibizione, e, pertanto – anche a volere ignorare che l'art. 141 del D. Lgs. n.
209/2005 riserva al terzo trasportato l'azione diretta contro la società con cui è assicurato il veicolo
– non è possibile verificare se (come affermato nella comparsa di risposta dei ) fossero stati Pt_1
convenuti con gli stipulanti anche indennizzi per gli infortuni del conducente e, in caso positivo, entro quali limiti gli stessi potessero essere domandati, potendo presumersi che fossero state previste delle eccezioni per i casi in cui l'auto, come in specie avvenuto, fosse guidata da persona diversa dai proprietari o in cui l'autista non avesse indossato le cinture di sicurezza o avesse consumato bevande alcoliche prima di mettersi alla guida (si veda, in proposito, l'anamnesi contenuta nel verbale di accettazione di presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Nuoro, ove la donna era Persona_6 stata trasportata il 27.08.2016 subito dopo il sinistro, in cui si legge che la paziente “Ricorda consumo di alcolici nella nottata”; il verbale è contenuto, fra le scansioni del fascicolo telematico, nel documento denominato “Atto di parte (30/05/2023 12:25)”).
10. La domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dai convenuti è, invece, inammissibile in ragione della costituzione in giudizio oltre il termine di cui all'art. 166 cod. proc. civ..
11. Le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza.
11.1. In ragione del rigetto della domanda proposta dall'attrice nei confronti dei convenuti e della declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale rivolta dai convenuti all'attrice, nei rapporti fra i e la cui istanza è stata esaminata – e rigettata – nel merito, Pt_1 Persona_6 quest'ultima deve reputarsi parte prevalentemente soccombente e, pertanto, deve essere condannata, apparendo congrua la compensazione delle spese nella misura di un quarto, a rifondere ai convenuti i tre quarti delle spese processuali.
11.2. Le spese di lite sostenute dalla – da considerarsi integralmente vittoriosa, Controparte_3
giacché le istanze proposte nei suoi confronti dalle altre parti sono state rigettate o dichiarate inammissibili – devono, invece, essere poste solidalmente a carico di e di e Persona_6 CP_4
. Parte_1
11.3. Per quanto concerne lo scaglione di valore applicabile, lo stesso deve essere determinato tenendo conto della consistenza delle rispettive pretese risarcitorie (cfr., fra le tante, Cass. civ. n.
10984/2021), compresa fra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 quanto a e fra euro Persona_6
260.001,00 ed euro 520.000,00 quanto ad e a . CP_4 Parte_1
A tale ultimo riguardo, poiché la condanna di attrice e convenuti nei confronti della CP_3
deve essere pronunciata in solido, tenuto conto del diverso scaglione applicabile in funzione
[...] dell'entità delle rispettive istanze risarcitorie (superiore quanto alla domanda proposta dai ), nei Pt_1
rapporti interni fra i coobbligati è congrua la ripartizione delle spese, da liquidarsi unitariamente
~ 14 ~ applicando i soli parametri previsti per lo scaglione compreso fra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00, in misura pari ai due terzi a carico di e e a un terzo a carico di CP_4 Parte_1 Persona_6
11.4. Per quanto attiene alla misura dei compensi – che sono liquidati nel dispositivo –, tenuto conto del pregio e della consistenza (minima quanto alla società assicuratrice) dell'attività difensiva svolta,
è giustificata, per tutte le fasi, la quantificazione in misura media di quanto dovuto, al netto della compensazione parziale, da ai convenuti e e in misura minima Persona_6 CP_4 Parte_1 di quanto solidalmente dovuto dai e dall'attrice alla Pt_1 Controparte_3
11.5. Infine, essendone state rigettate le istanze risarcitorie, devono essere poste integralmente a carico di le spese, anticipate o liquidate con separato decreto, della consulenza Persona_6
tecnica medico-legale, disposta per accertare il danno biologico alla stessa derivato dall'incidente del
27.08.2016.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) rigetta la domanda proposta da nei confronti della e di Persona_6 Controparte_3
e ; CP_4 Parte_1
2) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da e nei CP_4 Parte_1
confronti di e della Persona_6 Controparte_3
3) dispone la compensazione nella misura di un quarto delle spese processuali fra Persona_6
e e e, per l'effetto, condanna a rifondere ad e a CP_4 Parte_1 Persona_6 CP_4
i tre quarti delle spese di lite, che liquida, tenuto già conto della compensazione, in Parte_1 euro 16.842,75 per onorari d'avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4) condanna , e in solido fra loro, a rifondere alla CP_4 Parte_1 Persona_6 [...] le spese processuali, che liquida in euro 11.229,00 per compensi d'avvocato, oltre CP_3
spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge (con la precisazione che, di dette spese, nei rapporti interni fra i coobbligati, un terzo, pari a euro 3.743,00, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., è a carico di e due terzi, pari a Persona_6
euro 7.486,00, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., sono a carico di CP_4
e ); Parte_1
5) pone integralmente a carico di le spese di CTU, già anticipate o liquidate con Persona_6
separato decreto.
Oristano, 27.03.2025.
Il Giudice
(dott.ssa TA SC)
~ 15 ~
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Verbale dell'udienza del 27.03.2025
In data odierna, innanzi alla dott.ssa TA SC, nell'interesse di parte attrice compare l'avv.
Andrea Boi. Nell'interesse dei convenuti – è personalmente presente la signora – Parte_1 compare l'avv. Teresa OR. Nell'interesse della in sostituzione degli avvocati CP_1 Parte_2
Secci, è presente l'avv. Maria Giovanna Pisanu.
L'avv. Boi richiama le note conclusionali depositate il 20.02.2025, ribadendo la genuinità della testimonianza del signor resa in favore dell'attrice, ed evidenziando le numerose Tes_1 contraddizioni dei testimoni e soprattutto in relazione a quanto confessato Tes_2 Tes_3 CP_2 subito dopo il sinistro dal signor , secondo cui alla guida della WI la sera dell'incidente Pt_1
c'era la figlia. Insiste affinché siano accolte le conclusioni in atti.
L'avv. OR, confermati gli scritti difensivi in atti e le conclusioni in essi rassegnate, ribadisce la piena attendibilità delle dichiarazioni dei testimoni che hanno deposto in favore dei convenuti, in particolare quanto al teste D'altra parte, sono inattendibili le dichiarazioni rese dal teste Tes_2 Tes_1
Attendibile è, inoltre, il , in quanto eventuali discrasie nelle dichiarazioni dallo stesso rese Pt_1 rispetto a quanto riferito dal – in particolare circa il fatto che egli avrebbe saputo non la sera Tes_2 dell'incidente che alla guida della vettura c'era la – sono ragionevolmente addebitabili allo Per_1 stato di shock del padre nell'immediatezza dell'incidente. Inoltre, osserva come molteplici elementi inducano a collocare il sinistro prima delle 04.00, e ciò diversamente da quanto ipotizzato dalla
Polizia Stradale. Tale circostanza rafforza l'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali favorevoli ai convenuti. Ribadisce, infine, che per mero errore materiale compiuto dalla dott.ssa e contenuto Per_2 in un verbale d'udienza, il teste è indicato con il cognome di . Rileva, infine, un'altra Tes_2 Per_3 volta, che il consulente di parte non avrebbe legittimamente potuto partecipare alle operazioni Per_4 peritali in quanto collega di studio della consulente tecnica d'ufficio Persona_5
Richiama per il resto le conclusioni in atti, chiedendone l'accoglimento.
L'avv. Pisanu richiama le deduzioni, difese, eccezioni e conclusioni, rassegnate nell'interesse della società assicuratrice e insiste affinché siano accolte le conclusioni in atti. Controparte_3
Gli avvocati vengono invitati a chiarire se la dott.ssa abbia percepito acconti per le operazioni Per_2 peritali e l'avv. Boi dichiara che la propria assistita ha anticipato il fondo spese, che Persona_6
è stato, inoltre, regolarmente fatturato.
Il Giudice sentita la discussione delle parti, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ..
Il Giudice
TA SC
~ 1 ~ Segue verbale dell'udienza del 27.03.2025.
R.G. n. 691/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa TA SC ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 691 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2019, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Macomer nello Persona_6 C.F._1 studio dell'avv. Andrea Boi, che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, attrice contro
(c.f. ) e (c.f. CP_4 C.F._2 Parte_1
), elettivamente domiciliati in Bortigali nello studio dell'avv. Teresa OR, C.F._3
che li difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, convenuti contro già (c.f. ), in persona del legale Controparte_3 CP_5 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Oristano nello studio dell'avv. Maria
Giovanna Pisanu, difesa e rappresentata, per procura alle liti depositata in atti, dagli avvocati Marco
Secci, Alberto Secci e Giampaolo Secci, convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nell'interesse dell'attrice: “Si insta, pertanto, affinché il Giudice: 1) condanni i convenuti a risarcire, in solido tra loro, il danno subito dalla Signora secondo le risultanze della Persona_6
CTU medico-legale esperita dalla RE , e nella misura indicata o in quella Persona_5 ritenuta di giustizia;
2) condanni i convenuti, in solido tra loro, a rifondere all'attrice le spese legali secondo i Parametri di cui al D.M. 55/2014, pari a € 16.867,19, comprese Spese Generali e Cassa
Avvocati, o nella diversa somma ritenuta di giustizia;
3) rigetti, poiché infondata in fatto ed in diritto
~ 2 ~ ogni pretesa avanzata dai Signori ed;
4) condanni i soli convenuti ed Pt_1 CP_4 Pt_1
, per evidente abuso del processo, ai sensi dell'art. 96 cpc, commi I e III, al pagamento CP_4 in favore dell'attrice di una somma ritenuta di giustizia.”;
Nell'interesse dei convenuti e : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito CP_4 CP_6
contrariis reiectis, in accoglimento della domanda per le su esposte causali così giudicare: 1) In via principale nel merito: rigettare integralmente tutte le domande formulate dalla signora Per_6
in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa e come indicati in ogni
[...]
scritto difensivo in atti. 2) In accoglimento della domanda riconvenzionale : accertare e dichiarare che il sinistro de quo, meglio descritto in narrativa, si è verificato per responsabilità esclusive della signora in quanto alla guida dell'autovettura dei signori e Persona_6 CP_4 Parte_1 cagionando così danni all'autovettura suddetta di entità tali che ne rendono antieconomica la sua riparazione;
nonché per aver causato lesioni gravissime alla persona della signora che Parte_1
ha riportato ingenti danni patrimoniali e non patrimoniali comprensivi del danno esistenziale, spese mediche e consulenze quantificabili in totali € 520.000,00 e per l'effetto condannare in solido la
divisione sinistri con sede in Milano via Lorenzini n. 4 e la signora Controparte_7
al pagamento di tutti i danni materiali relativi al mezzo sinistrato ed in comproprietà Persona_6
con i signori e nonché, di quelli patrimoniali e non patrimoniali comprensivi del CP_4 Parte_1
danno esistenziale, spese mediche e consulenze riportato dalla signora quantificabili in Parte_1 totali € 520.000,00 o, di quella somma superiore o veriore accertanda, oltre interessi sino al soddisfo
e rivalutazione monetaria. 3) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare la divisione sinistri con sede in Milano via Lorenzini Controparte_3
n. 4 in persona del legale rappresentante P.T., tenuta a garantire i convenuti contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e per l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore della signora
. 4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari. 5) Condannare altresì parte attrice, Persona_6 visto il comportamento doloso, alla sanzione prevista ai sensi dell'art. 96 C.P.C. per lite temeraria. Cont 6) Disporre con Ordinanza ai sensi dell'art. 89 la cancellazione di tutte le espressioni offensive Cont e sconvenienti usate da controparte nella memoria 183 n. 1 ed in ogni scritto difensivo per denigrare l'operato di codesta difesa in quanto travalicanti i limiti della correttezza e convenienza processuale ed inoltre ai sensi dello stesso articolo, al comma 2 Disporre con la Sentenza che decide la causa, il riconoscimento di una somma a titolo di danno patito alle persone offese. 7) A parziale modifica delle istanze istruttorie ammesse in data 22.03.2021 e qualora il Giudice Ill.mo riterrà rilevante sentire il teste sig. OR alla luce di quanto rappresentato posto che il teste è chiamato a rappresentare fatti attinenti alla causa, in relazione alla posizione di parte attrice ed allo scambio
~ 3 ~ dei messaggi tra gli stessi intercorsi. Ciò detto nonostante le reiterate richieste di ammissione anche di ufficio così come risultante all'udienza del 27 maggio 2021 innanzi al Giudice Istruttore Questi non si è mai pronunciato in proposito. Si insta e Chiede ammettersi a prova testimoniale sulle circostanze qui di seguito capitolate precedute dalla locuzione “è vero non è vero che” il signor
. 20) La signora e la signora erano amiche da tanti anni ed uscivano Persona_7 Pt_1 Per_1
sempre insieme 21) La signora cedeva la propria auto in diverse occasioni alla signora Pt_1 Per_1
22) La signora guidava l'auto della signora anche in presenza della proprietaria 23) Per_1 Pt_1
Nell'occasione del sinistro, intercorreva comunicazione telefonica e via sms tra lei e la signora
24) In alcuni messaggi la signora faceva riferimento ad una persona di conoscenza Per_1 Per_1
della stessa, la quale si sarebbe interessata dei risvolti relativi al sinistro. 25) Non avendo più risentito né richiamato, la persona di conoscenza della signora consigliava quest'ultima di Per_1
“dire che nessuna delle due ricorda nulla” 26) È sopraggiunto sul luogo del sinistro ed ha potuto vedere dove si trovasse la signora ed i danni riportati nell'auto sinistrata. 27) L'auto è stata Pt_1
trasportata, dal luogo del sinistro, da un carroattrezzi e dal giorno viene custodita presso il deposito
“autodemolizioni Denti” in Bortigali 8) In ulteriore via subordinata Dichiarare la nullità della CTU in quanto il CTP Dott. consulente della Darag Ass.ni pur essendo presente alle operazioni Per_4
peritali non è stato nominato ritualmente;
dichiarava di trovarsi d'accordo con la Consulente benché non vi siano agli atti deduzioni scritte. Inoltre, che sia poco opportuno quanto emerso ovvero che il
CTP Dott. condivida lo studio in via Perantoni Satta n. 17 con la RE e che Per_4 Per_2
probabilmente, per ragioni di opportunità, correttezza e trasparenza tale evidenza poteva e doveva emergere chiaramente da parte della stessa consulente del giudice, in quanto organo super partes.
Conseguentemente nominare un nuovo consulente e rinnovare le operazioni peritali. 9) Nella denegata ipotesi di rigetto della richiesta di Dichiarazione di nullità della CTU: -Si insta affinché la
S.V. Voglia chiamare il CTU a chiarimenti nonché integrare la relazione in quanto non chiara, incongruente e contraddittoria oltreché non rispondente alla tutela del principio del contraddittorio per non aver opportunamente valutato e tenuto conto delle produzioni documentali di parte convenuta così da pervenire ad una ricostruzione più verosimile e chiara del sinistro, in considerazione anche delle lesioni riportate dalla e della dinamica del sinistro Parte_1
cristallizzata dalle consulenze dinamico-cinematiche in atti nonché delle deposizioni testimoniali;
talché residuano evidenti incertezze in merito alla posizione assunta dalla all'interno Per_1 dell'abitacolo. 10) Si Chiede altresì che il Giudice nelle more del procedimento, Voglia Verificare se parte attrice abbia assolto al versamento del tributo integrando il C. U. dovuto e se lo ritenga dovuto, in base a quanto definito nel DPR 115/2022 meglio noto come T.U. Sulle Spese di Giustizia, statuire in merito. Salvo ogni altro diritto.”;
~ 4 ~ Nell'interesse della convenuta “Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis: Controparte_3
• quanto alla domanda formulata dall'attrice , in via principale, - RIGETTARE Persona_6
l'avversa domanda risarcitoria in quanto infondata in fatto e in diritto;
- con vittoria di spese e onorari del giudizio;
in via subordinata, - LIQUIDARE in favore dell'attrice, previo accertamento del grado di colpa a lei imputabile nella determinazione delle lesioni, in misura proporzionale, i danni da questa subiti, quale conseguenza immediata e diretta del sinistro stradale di cui trattasi, in limiti di verità e giustizia, respingendo ogni infondata maggiore domanda;
- con vittoria di spese e onorari del giudizio o, quantomeno, con loro integrale compensazione;
• quanto alla domanda riconvenzionale formulata dai convenuti sig.ri , - DICHIARARE INAMMISSIBILE l'avversa Pt_1
domanda risarcitoria in quanto tardivamente proposta oltre i termini di legge;
- con vittoria di spese
e onorari del giudizio.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il giudizio concerne le istanze risarcitorie proposte da contro , Persona_6 CP_4
e la (attualmente, per i danni derivati da Parte_1 Controparte_9 Controparte_3
un sinistro stradale avvenuto nel 2016 nonché, per altro verso, la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dai convenuti, contro l'attrice e contro la Controparte_9
per i danni cagionati alla vettura Renault WI (targata CC380AP) e per le lesioni fisiche riportate da nello stesso incidente. Parte_1
2. Nell'atto di citazione, ha esposto che, il 27.08.2016, intorno alle ore 04.00, Persona_6
mentre viaggiava quale terza trasportata a bordo della Renault WI targata CC380AP sulla strada fra Macomer e Bortigali, l'amica , comproprietaria del veicolo insieme al padre Parte_1 CP_4
e in quel momento alla guida, giunta all'altezza dello svincolo per Cagliari, aveva perduto il
[...]
controllo del mezzo, che dopo avere incocciato alcuni massi ed eradicato un cartello stradale, ribaltatosi più volte su se stesso, aveva terminato la corsa sul lato della carreggiata.
Giunti sul luogo dell'incidente, gli agenti della Polizia Stradale di Nuoro-Distaccamento di
Macomer, effettuati i rilievi del caso, avevano dedotto che la responsabilità del sinistro dovesse essere ascritta alla sola , che aveva perduto il controllo dell'auto in quanto procedeva a velocità Parte_1
non moderata e in stato di alterazione psico-fisica determinato dall'eccessiva assunzione di alcolici.
L'attrice – che, al momento del sinistro, viaggiava a bordo della WI seduta sul sedile anteriore destro a fianco all'autista –, colpita dalla frattura di una vertebra, era stata dapprima immobilizzata tramite collare dai sanitari dell'Ospedale di Nuoro (ove era stata trasportata nell'immediato) e, in seguito, nel maggio 2017, sottoposta a un intervento chirurgico presso il Policlinico San Marco di
Bergamo.
In prosieguo di tempo, la – a cui l'attrice aveva rivolto le proprie istanze di indennizzo CP_5
~ 5 ~ – aveva rifiutato il pagamento, assumendo che fosse incerta l'identità del conducente al momento dell'incidente; nondimeno, il perito della società assicuratrice aveva quantificato il danno biologico subito dalla nel 15% quanto alla lesione permanente dell'integrità fisica, mentre l'invalidità Per_1
temporanea era stata determinata in dieci giorni in misura integrale, in novanta giorni al 75%, in trenta giorni al 50% e in venti giorni al 25% (danno inferiore a quello stabilito da un perito di parte, che aveva quantificato, invece, nel 19% la lesione permanente dell'integrità fisica e l'invalidità temporanea in trenta giorni in misura integrale, in ottantacinque giorni al 75%, in sessantasette giorni al 50% e in trenta giorni al 25%).
3. Costituitisi in giudizio con comparsa del 26.09.2019 (e, dunque, oltre il termine di cui all'art. 166 cod. proc. civ., spirato in data 24.09.2019), e hanno chiesto il rigetto della CP_4 Parte_1 domanda loro rivolta dall'attrice e, in via riconvenzionale, hanno invocato il risarcimento, per sé, del danno, sostenendo che, la mattina dell'incidente, alla guida della WI vi fosse Persona_6
mentre la viaggiava sul mezzo come terza trasportata. Pt_1
Più nello specifico, i convenuti hanno esposto che, poco dopo l'incidente, la WI era stata ritrovata – ribaltata e collocata al centro della carreggiata, con la parte anteriore rivolta in senso contrario rispetto a quello di marcia – da e che, CP_10 Parte_3 Controparte_11
perlustrando la zona, avevano prima reperito – in stato di incoscienza riversa nella Parte_1
cunetta sul lato destro in direzione Bortigali – e, successivamente, in un terreno poco distante e lungo la stessa direzione di marcia, che, perfettamente cosciente, aveva richiamato la loro Persona_6
attenzione.
Su chiamata dei signori e , erano giunti sul luogo gli operatori del 118, i Vigili del CP_10 CP_11
Fuoco, gli agenti della Polizia Stradale di Macomer e diversi parenti e amici delle vittime.
, che aveva riportato un grave trauma cranico, era stata dapprima trasportata d'urgenza Parte_1 all'Ospedale Nuoro, poi trasferita nel reparto di rianimazione dell'Ospedale universitario di Sassari e nei mesi successivi sottoposta a vari interventi chirurgici e trattamenti riabilitativi presso diverse strutture sanitarie. Le lesioni conseguite al sinistro, una volta stabilizzatesi, erano state determinate nella perdita del 50% dell'integrità fisica nonché in una inabilità temporanea pari al 75% per centoventi giorni, al 50% per centoventi giorni e al 25% per cinquanta giorni. Inoltre, la aveva Pt_1 subito un'importante compromissione della capacità lavorativa.
Secondo quanto esposto nella comparsa del 26.09.2019, nei giorni seguenti, , CP_4
comproprietario della WI targata CC380AP, aveva denunciato il sinistro alla Controparte_9
– con la quale aveva concluso una polizza che prevedeva anche l'indennizzo per gli infortuni
[...]
subiti dal conducente – e, pur ignorando la dinamica dell'incidente, su consiglio dell'agente assicurativo di zona , aveva dichiarato che la figlia – in quel momento ancora in Persona_8 Pt_1
~ 6 ~ stato di coma – era alla guida del mezzo (la dichiarazione era, poi, stata rettificata il 15.09.2016).
La società assicuratrice aveva, peraltro, declinato la richiesta di indennizzo, sostenendo che, attesa l'assoluta inattendibilità della ricostruzione che gli agenti della Polizia Stradale avevano effettuato dell'incidente, in mancanza di riscontri probatori, non fosse possibile stabilire chi fosse alla guida del mezzo.
Gli accertamenti, anche di natura tecnica, svolti nei successivi giudizi di opposizione avverso i provvedimenti amministrativi emessi nei confronti di per la condotta di guida tenuta Parte_1 prima dell'incidente avevano alimentato la convinzione che il 27.08.2016 alla guida della WI vi fosse Persona_6
4. Costituitasi con comparsa del 25.02.2020, la (già ha chiesto il Controparte_3 CP_9 rigetto della domanda dell'attrice per inoperatività della polizza assicurativa, in quanto, in riferimento al sinistro del 27.08.2016, persisteva incertezza circa l'identità della persona alla guida del mezzo;
inoltre, ha contestato la sussistenza del nesso di causa fra l'incidente e le lesioni descritte nell'atto di citazione;
infine, ha sostenuto che non indossasse la cintura di sicurezza. Persona_6
5. La causa è stata istruita mediante documenti, prova per testi e per interpello e consulenza tecnica medico-legale.
§§§
6. Quanto alle circostanze e alla dinamica del sinistro all'origine dei danni di cui le parti (eccettuata la compagnia assicuratrice pretendono il risarcimento, giova premettere che, Controparte_3 secondo la narrazione comune, l'incidente è avvenuto intorno alle 04.00 della mattina del 27.08.2016 sulla ex S.S. 129, in direzione Bortigali-S.S. 131, all'altezza dello svincolo per Cagliari;
è altrettanto pacifico che la Renault WI, targata CC380AP, di proprietà di e , era CP_4 Parte_1 partita dal locale “Barbanera” di Macomer, ove e entrambe nell'auto al Parte_1 Persona_6 momento dell'impatto, avevano trascorso la serata prima di mettersi in viaggio.
ha esposto che, a cagione del grave trauma cranico riportato nell'incidente e del coma Parte_1
che ne era conseguito, non era in grado di rammentare alcunché della serata trascorsa a Macomer con l'amica e, per quanto di rilievo, chi stesse conducendo la WI;
anche pur non Persona_6
avendo mai perduto conoscenza, ha sostenuto di non ricordare chi fosse alla guida del mezzo a causa del grave stato di shock generato dall'evento.
Incontroversi sono, poi, l'assenza di testimoni oculari del sinistro – che è, del resto, verosimile avuto riguardo alla presumibile assenza di traffico su quella strada a quell'ora del giorno – e il reperimento della WI da parte di e , conoscenti delle due CP_10 Parte_3 Controparte_11 donne, che, transitati nella stessa strada poco dopo l'incidente, avvedutisi della presenza dell'auto ribaltata sull'asfalto, avevano allertato i soccorsi e la Polizia Stradale.
~ 7 ~ Sentiti pochi giorni dopo l'incidente sulle circostanze direttamente apprese, CP_10 Pt_3
e – che, a eccezione di particolari insignificanti, hanno reso alla Polizia
[...] Controparte_11
dichiarazioni sostanzialmente conformi –, hanno riferito che intorno alle ore 04.10 del 27.08.2016, mentre procedevano sulla ex S.S. 129 in direzione Bortigali-S.S. 131, giunti all'innesto per Cagliari, avevano notato una macchina ribaltata, che il aveva immediatamente riconosciuto come CP_10
quella di . Parte_1
Scesi dal veicolo, dopo avere constatato che l'abitacolo del mezzo capovolto era vuoto, i tre avevano dapprima reperito una borsetta da donna (all'interno della quale avevano trovato i documenti di Pt_1
) e, poco dopo, nella cunetta erbosa sul bordo della strada, il corpo di , che lì giaceva
[...] Parte_1
prona, priva di sensi e con evidenti problemi respiratori.
Dopo avere allertato i soccorsi e la Polizia, aveva contattato telefonicamente alcuni CP_10
amici di Bortigali, fra cui il fratello di che, giunto sul luogo, aveva ipotizzato che Persona_6
anche la sorella, che usciva sempre insieme a , viaggiasse a bordo del mezzo ribaltato. Parte_1
Iniziate le ricerche, il fratello di aveva, a un certo punto, udito la voce della sorella Persona_6 che rispondeva “Sono qui”. era, infine, stata ritrovata cosciente in un terreno oltre un Persona_6 muretto a secco (si vedano le pagine da 3 a 7, 8 e 9 dell'allegato 7 alla comparsa di costituzione e risposta dei convenuti e ). Pt_1 CP_4
Dai rilievi eseguiti dalla Polizia Stradale – che, essendo state formulate contestazioni in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro e, soprattutto, all'attribuzione a della Parte_1
responsabilità del medesimo, saranno presi in considerazione nei limiti di quanto direttamente appreso dagli agenti verbalizzanti, e ciò poiché la fede privilegiata dell'atto pubblico è circoscritta alle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale e ai fatti avvenuti in sua presenza o da lui stesso posti in essere, ma non alle valutazioni sulle dichiarazioni e i fatti appresi o sulle attività personalmente compiute – emerge, per quanto di interesse, che l'incidente era avvenuto, in orario notturno, su una strada rettilinea a due corsie (larghe 2,90 metri ciascuna) e a doppio senso di marcia, che l'asfalto era asciutto, il tempo era sereno, le condizioni di visibilità erano buone e il traffico era scarso.
In prossimità della Renault WI di proprietà di e – che, al momento dei Pt_1 CP_4
rilievi, si trovava al centro della carreggiata, rivolta nel senso di marcia opposto, ribaltata e gravemente danneggiata su tutta la carrozzeria – gli agenti della Stradale avevano trovato “vari oggetti di plastica, vetro e materiale di costruzione per automobili (…) plastiche e pezzi di cristalli nonché fluidi fuoriusciti dall'autovettura”.
Quanto ai segni dell'incidente, gli agenti avevano rilevato che “verso Bortigali, (…) lungo la cunetta sul lato destro della carreggiata venivano rilevati segni di fuoriuscita che conducevano a due grossi massi con evidenti scheggiature (…) proseguendo nella stessa direzione di marcia si notano ulteriori
~ 8 ~ segni di fuoriuscita sempre sulla cunetta destra. (…) in prossimità dello svincolo (…) dalla SS 129 direzione Nuoro-Bortigali in prossimità dello stop si notano altri segni di pneumatici sulla terra che riconducono ad (…) un palo che sosteneva la segnaletica stradale”, sradicato dal terreno;
“sul piano viabile si notano segni di scarrocciamento e di frenata che riconducono a (…) un muretto a secco” in prossimità del quale “si rinveniva il palo metallico (…) completamente deformato”.
Con riguardo alle condizioni del mezzo, gli agenti avevano constatato che la “parte anteriore era completamente distrutta”, e che il veicolo presentava “danni da ribaltamento con deformazione montante e capote” (si vedano le pagine da 10 a 12 e 14 dell'allegato 7 alla comparsa di costituzione e risposta dei convenuti e ). Pt_1 CP_4
Limitatisi a rappresentare in un disegno (realizzato su carta millimetrata) lo stato dei luoghi, gli agenti della Polizia Stradale hanno del tutto omesso l'esecuzione di rilievi fotografici, sia della strada sia della vettura.
Non è, pertanto, noto se il veicolo fosse stato reperito con le portiere aperte o chiuse, se i cristalli fossero integri (potendo, tuttavia, supporsi che alcuni non lo fossero, atteso il reperimento di vetro sull'asfalto) e, in particolare, quali fossero le condizioni del parabrezza e dei finestrini dei due sportelli anteriori.
7. Ciò premesso, all'esito dell'istruttoria, deve ritenersi, sulla base delle testimonianze di Tes_4
(sentito alle udienze del 07.10.2021 e del 16.11.2023) e di (sentito
[...] Testimone_5 all'udienza del 22.02.2024), nonché di una serie di altri elementi gravi, precisi e concordanti, che il
27.08.2016, al momento dell'incidente, la WI targata CC380AP fosse condotta da Per_6
[...]
7.1. In primo luogo, il teste non parente delle parti, privo di personali interessi nel processo Tes_2
e autore di dichiarazioni dettagliate, non contraddittorie e apparentemente credibili, all'udienza del
07.10.2021, ha riferito che il 27.08.2016, trovandosi oltre le mura del locale “Barbanera” di Macomer ma nel giardino interno, con piena visuale sullo spazio esterno utilizzato come parcheggio per le macchine, aveva visto e andare via a bordo della WI della e Parte_1 Persona_6 Pt_1 che la era seduta al posto di guida (all'udienza del 16.11.2023, il citato per il confronto Per_1 Tes_2 con , già sentito all'udienza del 27.05.2021, ha aggiunto di ricordare con precisione, CP_12
rappresentandolo graficamente, sia dove era seduto nel cortile sia dove erano sedute e Parte_1
e che, dalla sua posizione, vicina al cancello e da cui erano ben visibili un pezzo del Persona_6
parcheggio e la strada, pur non avendo visto e salire in macchina, aveva Parte_1 Persona_6
notato la WI Rossa, già partita, con seduta sul lato del passeggero). Parte_1
~ 9 ~ Il ha altresì dichiarato di essersi recato sul luogo dell'incidente quando già erano in atto le Tes_2
operazioni di soccorso e di avere visto sopra una barella e ancora riversa Persona_6 Parte_1
a terra.
Il testimone ha, poi, riferito di avere contattato telefonicamente il padre della per informarlo Pt_1 dell'accaduto e di non avere allertato i parenti della in quanto fratello dell'attrice, Per_1 Persona_9
era già in loco (particolare rilevante ai fini della valutazione di attendibilità del teste in quanto, sebbene all'apparenza privo di significato, è compatibile con le dichiarazioni rese alla Polizia
Stradale, pochi giorni dopo l'incidente, da secondo cui era stata CP_10 Persona_6
trovata in un campo poco distante proprio grazie al fratello che, pertanto, nel momento in cui la donna veniva soccorsa, era sicuramente già presente, come dichiarato dal . Tes_2
Il testimone ha, infine, riferito di avere informato tanto il padre di quanto il Tes_2 Parte_1 fratello di che, all'uscita dal locale “Barbanera”, quest'ultima era sulla WI al Persona_6
posto di guida.
La circostanza trova riscontro in quanto dichiarato in sede di interrogatorio formale da , CP_4 che, sentito all'udienza del 20.05.2021, ha affermato sul punto: “Ricordo che al momento della comunicazione alla Compagnia assicuratrice ho indicato che alla guida dell'autovettura si trovava
anche se non ero a conoscenza specifica dei fatti. Ricordo che l'assicuratore Parte_1 [...]
mi consigliò di fare questa dichiarazione rassicurandomi che non sarebbe successo Persona_10 niente. Ricordo che dissi all'assicuratore che non conoscevo chi fosse alla guida dell'autovettura al momento del sinistro. Io feci la rettifica alcuni giorni dopo la mia dichiarazione in quanto sono venuto a conoscenza da parte di terzi ed in particolare da che alla guida Testimone_4 dell'autovettura c'era la per averla vista salire in macchina poco prima Persona_6 dell'accadimento del sinistro per cui è causa. Ricordo che io ero agitato e nessuno mi voleva dire come fossero andate effettivamente le cose, per questo mi è stato detto solo dopo alcuni giorni che alla guida dell'auto c'era la , tutti lo sapevano tranne io.”. Persona_6
All'esito del confronto del 16.11.2023, è stata disposta, d'ufficio, l'assunzione delle testimonianze delle persone a cui i testi e autori di dichiarazioni fra loro non compatibili, avevano Tes_2 Tes_1 fatto riferimento durante l'escussione.
Sentito all'udienza del 22.02.2024, il testimone , non parente della o della Testimone_5 Per_1
, privo di personali interessi in causa, autore di dichiarazioni coerenti e da ritenersi Pt_1
particolarmente attendibile poiché non citato su istanza di parte, unico fra gli ulteriori testi escussi ad avere riferito informazioni utili per acclarare l'identità della conducente della WI al momento del sinistro del 27.08.2016, ha dichiarato: “Ho visto passare la macchina Renault sulla strada, ho potuto vedere solo il passeggero che era la . L'autovettura stava a distanza dalla mia Parte_1
~ 10 ~ visione a circa 6/8 metri. La macchina si poteva vedere perché illuminata dalle luci del locale e quindi è stato possibile vedere il passeggero ma non il guidatore perché la visione era impedita dal pilastro del cancello.”.
7.2. Quanto agli elementi indiziari, per escludere che l'attrice fosse alla guida al momento dell'incidente, in primis, è scarsamente significativo che del mezzo fosse comproprietaria, insieme al padre, , giacché, sentita dalla Polizia il 01.09.2016 (doc. 7, pag. 2, del fascicolo dei Parte_1
convenuti), ha dichiarato che – all'epoca – non possedeva un'autovettura e che, Persona_6 quando usciva con l'amica , era “quasi sempre” – e, dunque, non sempre – quest'ultima Parte_1
a guidare in ragione della disponibilità della WI. Da tali dichiarazioni è lecito dedurre che la macchina della occasionalmente fosse condotta anche dalla Pt_1 Per_1
7.3. Inoltre, nell'ambito degli accertamenti disposti nel procedimento R.G. n. 9/2017 celebrato innanzi al Giudice di Pace di Macomer per l'annullamento dei verbali di contestazione di una serie di violazioni del Codice della Strada commesse in occasione del sinistro del 27.08.2016 – definito con pronuncia (doc. 8 allegato alla comparsa di risposta dei convenuti ) di accoglimento del Pt_1
ricorso proposto dalla , ritenuta non responsabile degli illeciti ascrittile in ragione Pt_1 dell'impossibilità di acclarare l'identità del conducente, che gli agenti accertatori avevano presunto, pur non avendo condotto apposite indagini, sulla sola base della cointestazione alla donna del mezzo con cui erano state commesse le infrazioni –, il consulente tecnico d'ufficio (le cui Persona_11
considerazioni sono liberamente apprezzabili secondo il dettato dell'art. 116 cod. proc. civ., anche se la consulenza non è stata espletata in contraddittorio con , dopo avere ricostruito la Persona_6 dinamica dell'incidente sulla base degli scarni elementi ricavabili dai rilievi della Polizia Stradale, verificate, fra l'altro, le condizioni della WI, custodita presso la Controparte_13
ha escluso la compatibilità fra la posizione del sedile del guidatore e la statura di , che Parte_1
“non arriva ai pedali di comando” (si veda, a pag. 30, la relazione di CTU dell'ingegner Per_11
prodotta dai convenuti sub doc. 10 allegato alla comparsa di costituzione e risposta). Pt_1
In ragione del tempo, tutto sommato contenuto, trascorso fra l'esecuzione del sopralluogo
(30.01.2018) e la data del sinistro (27.08.2016), nonché della custodia della vettura presso un soggetto terzo in un luogo che deve presumersi accessibile alle sole persone autorizzate, deve essere condivisa la valutazione dell'ingegner circa il fatto che, ragionevolmente, il sedile non era stato spostato Per_11 dopo l'incidente.
7.4. Emerge, poi, dalla documentazione medica in atti (doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione dei ) la compatibilità delle lesioni riportate sul viso da con la rottura di un finestrino Pt_1 Parte_1 sul lato destro dell'autovettura (ovverosia, dalla parte del passeggero), presumibilmente verificatasi, in quanto, durante il sopralluogo del 30.01.2018, l'ingegner aveva constatato che il mezzo Per_11
~ 11 ~ era privo di cristalli, e ciò conformemente a quanto rilevato subito dopo l'evento dagli agenti della
Polizia Stradale, i quali avevano trovato del vetro sull'asfalto. Inoltre, la rottura dei finestrini è, indirettamente, comprovata dal fatto che, in seguito all'esplosione degli airbag, la e la Pt_1 Per_1
che, secondo il consulente non indossavano la cintura di sicurezza, siano state sbalzate fuori Per_11 dall'abitacolo della macchina.
7.5. Infine, mentre appare verosimile che nulla ricordi del sinistro e delle ore immediatamente precedenti la , rimasta in coma per diverso tempo, scarsamente credibile è che altrettanto valga Pt_1
per che, secondo quanto riferito dai sommari informatori sentiti dalla Polizia Persona_6
Stradale pochi giorni dopo l'incidente (e compatibilmente con quanto esposto nell'atto di citazione), ancorché in stato di shock, era stata ritrovata vigile in un campo poco distante.
8. Nessun valido argomento di prova, a eccezione della testimonianza di (escusso una CP_12
prima volta il 27.05.2021 e, poi, il 16.11.2023, in sede di confronto con il teste , Testimone_4
precedentemente sentito in data 07.10.2021), autorizza, invece, a ritenere che, al momento dell'incidente, la WI fosse guidata da . Parte_1
8.1. In particolare, non dimostra che la stesse viaggiando sul sedile del passeggero il fatto che Per_1
(carabiniere, marito di e, a quell'epoca, ancora fidanzato con la Persona_7 Parte_1
convenuta) abbia chiesto a di dichiarare, pur non essendone certo, “che al momento Persona_6 dell'incidente per cui è causa era Lei che si trovava alla guida dell'autovettura Renault” (la dichiarazione riportata fra virgolette appartiene alla testimone , madre dell'attrice, sentita Tes_6 all'udienza del 27.05.2021, che ha precisato di avere personalmente assistito alla richiesta).
La teste ha, invero, riferito che, stando a quanto detto dal OR, “se avesse fatto la Tes_1 Per_6 dichiarazione di essere Lei alla guida dell'autovettura a momento del sinistro, poiché la Parte_1 era in stato di ebrezza, la compagnia di assicurazioni avrebbe risarcito entrambe”.
Affermazioni di identico tenore sono state rese dal testimone padre di Testimone_7
anch'egli sentito all'udienza del 27.05.2021, il quale ha dichiarato: “Il Persona_6 Per_7
mi chiese, come aveva già fatto con mia moglie e mia figlia, che essendo e
[...] Per_6 Pt_1 amiche e essendo risultata al momento dell'incidente in stato di ebrezza, per poter ottenere Pt_1
entrambe il risarcimento del danno dalla Compagnia di assicurazioni dell'autovettura avrebbe dovuto assumersi la responsabilità dell'incidente dichiarando di essere Lei alla guida Per_6 dell'autovettura coinvolta nel sinistro.”.
La richiesta – senza dubbio biasimevole, ancor più in quanto proveniente da un membro delle Forze dell'Ordine, dal momento che non poteva sapere quale fosse l'identità della Persona_7
conducente –, motivata dalla convenienza economica per tutte le parti (oltre che, verosimilmente, dal
~ 12 ~ non dichiarato intento di evitare alla sanzioni penali), non ha, di per sé, alcuna attitudine a Pt_1 dimostrare che la mattina dell'incidente alla guida della WI vi fosse . Parte_1
8.2. Parimenti non dirimente è l'indizio rappresentato dalla compatibilità fra le lesioni riportate sul viso dalla (risultanti dalla documentazione medica in atti e confermate, benché con le Per_1 precisazioni di cui dirà a breve, dalla consulente tecnica d'ufficio e il Persona_5
posizionamento della donna sul sedile del passeggero: è, difatti, pacifico che, così come la , Pt_1
l'attrice, a causa dell'urto, era stata sbalzata fuori dall'abitacolo della WI, cosicché, in mancanza di altri elementi gravi, precisi e concordanti (emersi, invece, per la convenuta), non sembra determinante che nell'incidente la sia rimasta ferita nella parte destra del volto. Per_1
Proprio per tali ragioni, a pagina 8 della propria relazione, la dott.ssa ha evidenziato la Per_2 compatibilità delle ferite sul viso anche “con la proiezione del soggetto al di fuori dell'abitacolo dal finestrino o con il successivo impatto al suolo” (e, dunque, non solo con il posizionamento della donna sul sedile del passeggero), chiarendo “che le fratture cervicali sono compatibili sia con la posizione anteriore destra sia con quella anteriore sinistra essendosi prodotte per una rilevante sollecitazione in flesso estensione ovvero per trauma diretto del capo e del collo nel capottamento del mezzo” e, dunque, concludendo, a pagina 9 della relazione, per l'impossibilità di determinare, con assoluta certezza, se l'attrice fosse collocata sul sedile del passeggero o su quello del guidatore.
8.3. Infine, va valutata la testimonianza di , sentito alle udienze del 27.05.2021 e del CP_12
16.11.2023, il quale, in contrasto con quanto riferito dai testi e ha dichiarato che il Tes_2 Tes_3
27.08.2016 era arrivato nel locale “Barbanera” intorno alle 04.00 del mattino, proprio nel momento in cui e stavano uscendo, di avere salutato le due donne, di averle viste Persona_6 Parte_1
entrare in macchina e di avere notato che al posto di guida saliva . Parte_1
Ai fini del giudizio di inattendibilità del teste vanno presi in considerazione il rapporto di parentela con l'attrice, di cui il ha dichiarato di essere cugino, e la mancanza di riscontri, quanto alle Tes_1
dichiarazioni che egli ha reso, in altre testimonianze o elementi di prova.
9. Muovendo dai rilievi che precedono, deve, innanzitutto, essere rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta da che non ha dato prova dei fatti costitutivi posti Persona_6
a fondamento delle proprie pretese.
L'attrice ha, difatti, agito in giudizio assumendo che il ristoro patrimoniale per i danni conseguiti all'incidente del 27.08.2016 le competesse in quanto viaggiava a bordo della Renault WI targata
CC380AP in qualità di terza trasportata, e non di conducente.
Va, ulteriormente, precisato, avendo la eccepito l'inoperatività della polizza, che Controparte_3 il contratto di assicurazione (con il dettaglio delle condizioni pattuite), ancorché indicato nell'elenco delle produzioni documentali dei , non risulta in atti, né la difesa dell'attrice ha ritenuto di Pt_1
~ 13 ~ doverne chiedere l'esibizione, e, pertanto – anche a volere ignorare che l'art. 141 del D. Lgs. n.
209/2005 riserva al terzo trasportato l'azione diretta contro la società con cui è assicurato il veicolo
– non è possibile verificare se (come affermato nella comparsa di risposta dei ) fossero stati Pt_1
convenuti con gli stipulanti anche indennizzi per gli infortuni del conducente e, in caso positivo, entro quali limiti gli stessi potessero essere domandati, potendo presumersi che fossero state previste delle eccezioni per i casi in cui l'auto, come in specie avvenuto, fosse guidata da persona diversa dai proprietari o in cui l'autista non avesse indossato le cinture di sicurezza o avesse consumato bevande alcoliche prima di mettersi alla guida (si veda, in proposito, l'anamnesi contenuta nel verbale di accettazione di presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Nuoro, ove la donna era Persona_6 stata trasportata il 27.08.2016 subito dopo il sinistro, in cui si legge che la paziente “Ricorda consumo di alcolici nella nottata”; il verbale è contenuto, fra le scansioni del fascicolo telematico, nel documento denominato “Atto di parte (30/05/2023 12:25)”).
10. La domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dai convenuti è, invece, inammissibile in ragione della costituzione in giudizio oltre il termine di cui all'art. 166 cod. proc. civ..
11. Le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza.
11.1. In ragione del rigetto della domanda proposta dall'attrice nei confronti dei convenuti e della declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale rivolta dai convenuti all'attrice, nei rapporti fra i e la cui istanza è stata esaminata – e rigettata – nel merito, Pt_1 Persona_6 quest'ultima deve reputarsi parte prevalentemente soccombente e, pertanto, deve essere condannata, apparendo congrua la compensazione delle spese nella misura di un quarto, a rifondere ai convenuti i tre quarti delle spese processuali.
11.2. Le spese di lite sostenute dalla – da considerarsi integralmente vittoriosa, Controparte_3
giacché le istanze proposte nei suoi confronti dalle altre parti sono state rigettate o dichiarate inammissibili – devono, invece, essere poste solidalmente a carico di e di e Persona_6 CP_4
. Parte_1
11.3. Per quanto concerne lo scaglione di valore applicabile, lo stesso deve essere determinato tenendo conto della consistenza delle rispettive pretese risarcitorie (cfr., fra le tante, Cass. civ. n.
10984/2021), compresa fra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 quanto a e fra euro Persona_6
260.001,00 ed euro 520.000,00 quanto ad e a . CP_4 Parte_1
A tale ultimo riguardo, poiché la condanna di attrice e convenuti nei confronti della CP_3
deve essere pronunciata in solido, tenuto conto del diverso scaglione applicabile in funzione
[...] dell'entità delle rispettive istanze risarcitorie (superiore quanto alla domanda proposta dai ), nei Pt_1
rapporti interni fra i coobbligati è congrua la ripartizione delle spese, da liquidarsi unitariamente
~ 14 ~ applicando i soli parametri previsti per lo scaglione compreso fra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00, in misura pari ai due terzi a carico di e e a un terzo a carico di CP_4 Parte_1 Persona_6
11.4. Per quanto attiene alla misura dei compensi – che sono liquidati nel dispositivo –, tenuto conto del pregio e della consistenza (minima quanto alla società assicuratrice) dell'attività difensiva svolta,
è giustificata, per tutte le fasi, la quantificazione in misura media di quanto dovuto, al netto della compensazione parziale, da ai convenuti e e in misura minima Persona_6 CP_4 Parte_1 di quanto solidalmente dovuto dai e dall'attrice alla Pt_1 Controparte_3
11.5. Infine, essendone state rigettate le istanze risarcitorie, devono essere poste integralmente a carico di le spese, anticipate o liquidate con separato decreto, della consulenza Persona_6
tecnica medico-legale, disposta per accertare il danno biologico alla stessa derivato dall'incidente del
27.08.2016.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) rigetta la domanda proposta da nei confronti della e di Persona_6 Controparte_3
e ; CP_4 Parte_1
2) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da e nei CP_4 Parte_1
confronti di e della Persona_6 Controparte_3
3) dispone la compensazione nella misura di un quarto delle spese processuali fra Persona_6
e e e, per l'effetto, condanna a rifondere ad e a CP_4 Parte_1 Persona_6 CP_4
i tre quarti delle spese di lite, che liquida, tenuto già conto della compensazione, in Parte_1 euro 16.842,75 per onorari d'avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4) condanna , e in solido fra loro, a rifondere alla CP_4 Parte_1 Persona_6 [...] le spese processuali, che liquida in euro 11.229,00 per compensi d'avvocato, oltre CP_3
spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge (con la precisazione che, di dette spese, nei rapporti interni fra i coobbligati, un terzo, pari a euro 3.743,00, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., è a carico di e due terzi, pari a Persona_6
euro 7.486,00, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., sono a carico di CP_4
e ); Parte_1
5) pone integralmente a carico di le spese di CTU, già anticipate o liquidate con Persona_6
separato decreto.
Oristano, 27.03.2025.
Il Giudice
(dott.ssa TA SC)
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