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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/01/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
SENTENZA nella causa iscritta al n. 790/2022 R.G. promossa
DA
, ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Vincenza Pirracchio;
Appellante
CONTRO
, Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. Gaetana Angela Marchese;
Appellato
OGGETTO: Appello - disoccupazione agricola
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 117/2022, pubblicata il 3.3.2022, il Tribunale di
Caltagirone rigettava il ricorso presentato da avente a oggetto il Parte_1
disconoscimento delle giornate lavorative svolte presso la ditta Controparte_2 relativamente agli anni dal 2003 al 2010, per maturata decadenza ai sensi dell'art. 22, D.L. n. 7/1970, convertito in L. n. 83/1970, non avendo il ricorrente proposto tempestivo ricorso avverso la cancellazione degli elenchi dei lavoratori agricoli, pubblicata sul sito dell dal 10.3.2013 al 25.3.2013. CP_1
Avverso la citata sentenza ha proposto appello con atto Parte_1
depositato il 2.9.2022. L si è costituito resistendo al gravame. CP_1
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 12 dicembre
2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 L'appellante impugna la sentenza di primo grado per aver ritenuto che, nel caso di specie, fosse maturato il termine di decadenza. Deduce che l non CP_1
aveva dato prova della pubblicazione, della data e del periodo durante il quale detto elenco era visibile sul sito istituzionale, non avendo depositato nessuna idonea documentazione a riguardo.
Rileva che il lavoratore non aveva ricevuto alcuna comunicazione in merito alla cancellazione dagli elenchi, ma soltanto delle note datate 18.4.2013 ricevute a luglio 2013, aventi a oggetto la reiezione delle domande di disoccupazione, avverso cui aveva proposto ricorso amministrativo in data 2.8.2013 e su cui si era formato il silenzio rigetto. Deduce altresì che successivamente al 20.11.2013, a seguito di accertamenti effettuati presso l , aveva avuto contezza anche della CP_1
cancellazione, mai comunicata o notificata, dagli elenchi dei lavoratori in agricoltura.
Rileva, infine, di aver proposto ricorso giudiziario in data 6.3.2014, impugnando sia il provvedimento di reiezione della disoccupazione, nel rispetto del termine decadenziale di un anno ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 639/1970, decorrente dalla comunicazione delle note del 18.4.2013; sia il provvedimento di cancellazione, mai debitamente comunicato o notificato, nel rispetto del diverso termine decadenziale di 120 giorni dalla data, successiva al 20.11.2013, di conoscenza della cancellazione stessa ai sensi dell'art. 22, D.L. n. 7/1970.
1.2. Con il secondo motivo deduce l'erronea valutazione del giudice nel ritenere che le modalità di pubblicazione siano disposte per legge.
Evidenzia che è la circolare n. 82 del 2012 a definire le specifiche CP_1
tecniche della peculiare modalità di notifica, la quale, peraltro, nulla dice in merito alle date nelle quali gli elenchi vanno pubblicati, ma definisce solo il termine, 15 giorni, durante il quale gli stessi resteranno pubblicati sul sito dell'Istituto.
Lamenta la libera e arbitraria determinazione dell in merito alle CP_1
modalità e ai termini di pubblicazione, con conseguente incertezza in merito alle date e al periodo di pubblicazione.
Richiama la pronuncia n. 45/2021 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma
7, D.L. n. 98/2011 (nel testo anteriore alle modifiche apportare con in D.L.
76/2020). La Corte, rilevato che le censure si appuntavano non sulla norma di legge, ma sulla circolare esecutiva dell , statuiva che spetta alla competente autorità CP_1
giudiziaria valutare gli eventuali profili di legittimità delle circolari emesse dall previdenziale, relative alla pubblicazione telematica degli elenchi e alla CP_1
conoscibilità del provvedimento ai fini della sua impugnazione. L'appellante chiede, pertanto, la disapplicazione della circolare n. 82/2012 e la conseguente CP_1
declaratoria di inefficacia della pubblicazione degli elenchi, inutilizzabile al fine del decorso del termine decadenziale.
1.3. Con il terzo motivo di appello impugna la sentenza nella parte in cui non ammette i mezzi di prova richiesti. In particolare, lamenta la valutazione effettuata dal giudice circa l'inidoneità delle istanze istruttorie testimoniali, laddove ritiene generici e non idonei gli articolati da sottoporre ai testi al fine di dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato.
Ritiene, ancora, errata la decisione del giudice circa l'insufficienza della prova documentale a causa della sua formazione unilaterale (buste paga, DGMag e CUD), lamentando altresì l'inidoneità del verbale ispettivo a formare prova a favore dell , in quanto di formazione unilaterale e proveniente dallo stesso appellato. CP_1
Insiste nell'ammissione dei mezzi di prova articolati e con i testi indicati.
2. L 'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
La questione della legittimità costituzionale dell'art.38 del DL 98/2011 (già esaminata dalla Corte Costituzionale con sentenza n.45/2021) non è rilevante nel caso in esame in quanto ha avuto conoscenza della cancellazione Parte_1
dagli elenchi dei lavoratori agricoli con le note del 18.4.2013 pervenute in data
3.5.2013, come emerge dagli avvisi di ricevimento prodotti dall' , con le quali CP_1
l gli ha comunicato la reiezione delle domande di disoccupazione agricola. CP_1
Ed invero, l'art. 17 del DL n. 7/1970 contempla, tra i provvedimenti rispetto ai quali opera il termine di decadenza di cui al successivo art.22, quelli di mancata iscrizione e di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli. I provvedimenti con i quali l'istituto ha comunicato il riesame della istanza per indennità di disoccupazione agricola, respinta a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli rientrano nella previsione dell'art.17, non essendo richieste forme particolari. Agli stessi va pertanto applicato l'art. 22 DL n. 7/1970
(convertito nella legge n.83/1970), a tenore del quale: Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può' proporre azione giudiziaria … nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza.
Ai sensi dell'art.11 del d.lgs. n.375/1993 Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato
e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello
possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale Pt_2 preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
Ai fini dell'individuazione del dies a quo occorre considerare, dalla data di comunicazione del provvedimento, il termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso innanzi alla commissione provinciale;
va poi considerato il termine di novanta giorni per la decisione sul ricorso o, in mancanza di decisione, per la formazione del silenzio rigetto;
il termine di trenta giorni per la eventuale proposizione del ricorso alla commissione centrale (o avverso la formazione del silenzio rigetto) e altri novanta giorni per la decisione oppure anche in tal caso la formazione del silenzio rigetto;
fermo restando che qualora, a seguito dei ricorsi amministrativi, vi sia stato un provvedimento esplicito, è da tale momento che inizia a decorrere il termine di 120 giorni di cui all'art. 22, primo comma, legge n.83/1970.
E' documentato che ha ricevuto le raccomandate contenenti i Pt_1
provvedimenti di rigetto della domanda di indennità di disoccupazione a seguito di riesame in data 3.5.2013. E' irrilevante che la raccomandata sia stata consegnata a soggetto diverso dal destinatario non essendo contestata che la stessa sia stata consegnata presso l'indirizzo di Pt_1
Nel caso in esame, tenuto conto che ha ricevuto le comunicazioni di Pt_1
reiezione dell'indennità di disoccupazione agricola, a seguito di riesame dell'istanza, in data 3.5.2013, il ricorso amministrativo andava proposto entro 30 giorni, il
3.6.2013. Poiché il ricorso è stato proposto tardivamente (2.8.2013) i provvedimenti sono divenuti definitivi in data 3.6.2013, data da cui decorreva il termine di 120 giorni per il ricorso giurisdizionale.
Il ricorso giurisdizionale è stato depositato tardivamente in data 6.3.2014 quando il termine di decadenza era ormai maturato.
Accertata l'intervenuta decadenza di cui all'art. 22 restano assorbite le ulteriori questioni di merito. Il provvedimento di cancellazione è divenuto definitivo.
Il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato all'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento e dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949.
L'iscrizione negli elenchi costituisce presupposto indispensabile per il diritto all'indennità di disoccupazione agricola e, dunque, non è consentito riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dall'iscrizione o nella ipotesi, come quella in oggetto, in cui sia maturata la decadenza prevista dall'art. art. 22 DL n. 7/1970, che ha natura di decadenza sostanziale (in tal senso si veda Cass.
n.6229/2019 che in parte motiva richiama Cass n. 9622/2015, Cass. n. 9595/1997;
Cass.n. 5942/2001; Cass. n. 16803/2003; Cass., n. 15460/2004, Cass. n. 10393/2005;
Cass. n. 13092/2009).
L'appello va rigettato.
3 . Le spese sono irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello, spese irripetibili.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 12 dicembre 2024.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
SENTENZA nella causa iscritta al n. 790/2022 R.G. promossa
DA
, ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Vincenza Pirracchio;
Appellante
CONTRO
, Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. Gaetana Angela Marchese;
Appellato
OGGETTO: Appello - disoccupazione agricola
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 117/2022, pubblicata il 3.3.2022, il Tribunale di
Caltagirone rigettava il ricorso presentato da avente a oggetto il Parte_1
disconoscimento delle giornate lavorative svolte presso la ditta Controparte_2 relativamente agli anni dal 2003 al 2010, per maturata decadenza ai sensi dell'art. 22, D.L. n. 7/1970, convertito in L. n. 83/1970, non avendo il ricorrente proposto tempestivo ricorso avverso la cancellazione degli elenchi dei lavoratori agricoli, pubblicata sul sito dell dal 10.3.2013 al 25.3.2013. CP_1
Avverso la citata sentenza ha proposto appello con atto Parte_1
depositato il 2.9.2022. L si è costituito resistendo al gravame. CP_1
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 12 dicembre
2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 L'appellante impugna la sentenza di primo grado per aver ritenuto che, nel caso di specie, fosse maturato il termine di decadenza. Deduce che l non CP_1
aveva dato prova della pubblicazione, della data e del periodo durante il quale detto elenco era visibile sul sito istituzionale, non avendo depositato nessuna idonea documentazione a riguardo.
Rileva che il lavoratore non aveva ricevuto alcuna comunicazione in merito alla cancellazione dagli elenchi, ma soltanto delle note datate 18.4.2013 ricevute a luglio 2013, aventi a oggetto la reiezione delle domande di disoccupazione, avverso cui aveva proposto ricorso amministrativo in data 2.8.2013 e su cui si era formato il silenzio rigetto. Deduce altresì che successivamente al 20.11.2013, a seguito di accertamenti effettuati presso l , aveva avuto contezza anche della CP_1
cancellazione, mai comunicata o notificata, dagli elenchi dei lavoratori in agricoltura.
Rileva, infine, di aver proposto ricorso giudiziario in data 6.3.2014, impugnando sia il provvedimento di reiezione della disoccupazione, nel rispetto del termine decadenziale di un anno ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 639/1970, decorrente dalla comunicazione delle note del 18.4.2013; sia il provvedimento di cancellazione, mai debitamente comunicato o notificato, nel rispetto del diverso termine decadenziale di 120 giorni dalla data, successiva al 20.11.2013, di conoscenza della cancellazione stessa ai sensi dell'art. 22, D.L. n. 7/1970.
1.2. Con il secondo motivo deduce l'erronea valutazione del giudice nel ritenere che le modalità di pubblicazione siano disposte per legge.
Evidenzia che è la circolare n. 82 del 2012 a definire le specifiche CP_1
tecniche della peculiare modalità di notifica, la quale, peraltro, nulla dice in merito alle date nelle quali gli elenchi vanno pubblicati, ma definisce solo il termine, 15 giorni, durante il quale gli stessi resteranno pubblicati sul sito dell'Istituto.
Lamenta la libera e arbitraria determinazione dell in merito alle CP_1
modalità e ai termini di pubblicazione, con conseguente incertezza in merito alle date e al periodo di pubblicazione.
Richiama la pronuncia n. 45/2021 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma
7, D.L. n. 98/2011 (nel testo anteriore alle modifiche apportare con in D.L.
76/2020). La Corte, rilevato che le censure si appuntavano non sulla norma di legge, ma sulla circolare esecutiva dell , statuiva che spetta alla competente autorità CP_1
giudiziaria valutare gli eventuali profili di legittimità delle circolari emesse dall previdenziale, relative alla pubblicazione telematica degli elenchi e alla CP_1
conoscibilità del provvedimento ai fini della sua impugnazione. L'appellante chiede, pertanto, la disapplicazione della circolare n. 82/2012 e la conseguente CP_1
declaratoria di inefficacia della pubblicazione degli elenchi, inutilizzabile al fine del decorso del termine decadenziale.
1.3. Con il terzo motivo di appello impugna la sentenza nella parte in cui non ammette i mezzi di prova richiesti. In particolare, lamenta la valutazione effettuata dal giudice circa l'inidoneità delle istanze istruttorie testimoniali, laddove ritiene generici e non idonei gli articolati da sottoporre ai testi al fine di dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato.
Ritiene, ancora, errata la decisione del giudice circa l'insufficienza della prova documentale a causa della sua formazione unilaterale (buste paga, DGMag e CUD), lamentando altresì l'inidoneità del verbale ispettivo a formare prova a favore dell , in quanto di formazione unilaterale e proveniente dallo stesso appellato. CP_1
Insiste nell'ammissione dei mezzi di prova articolati e con i testi indicati.
2. L 'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
La questione della legittimità costituzionale dell'art.38 del DL 98/2011 (già esaminata dalla Corte Costituzionale con sentenza n.45/2021) non è rilevante nel caso in esame in quanto ha avuto conoscenza della cancellazione Parte_1
dagli elenchi dei lavoratori agricoli con le note del 18.4.2013 pervenute in data
3.5.2013, come emerge dagli avvisi di ricevimento prodotti dall' , con le quali CP_1
l gli ha comunicato la reiezione delle domande di disoccupazione agricola. CP_1
Ed invero, l'art. 17 del DL n. 7/1970 contempla, tra i provvedimenti rispetto ai quali opera il termine di decadenza di cui al successivo art.22, quelli di mancata iscrizione e di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli. I provvedimenti con i quali l'istituto ha comunicato il riesame della istanza per indennità di disoccupazione agricola, respinta a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli rientrano nella previsione dell'art.17, non essendo richieste forme particolari. Agli stessi va pertanto applicato l'art. 22 DL n. 7/1970
(convertito nella legge n.83/1970), a tenore del quale: Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può' proporre azione giudiziaria … nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza.
Ai sensi dell'art.11 del d.lgs. n.375/1993 Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato
e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello
possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale Pt_2 preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
Ai fini dell'individuazione del dies a quo occorre considerare, dalla data di comunicazione del provvedimento, il termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso innanzi alla commissione provinciale;
va poi considerato il termine di novanta giorni per la decisione sul ricorso o, in mancanza di decisione, per la formazione del silenzio rigetto;
il termine di trenta giorni per la eventuale proposizione del ricorso alla commissione centrale (o avverso la formazione del silenzio rigetto) e altri novanta giorni per la decisione oppure anche in tal caso la formazione del silenzio rigetto;
fermo restando che qualora, a seguito dei ricorsi amministrativi, vi sia stato un provvedimento esplicito, è da tale momento che inizia a decorrere il termine di 120 giorni di cui all'art. 22, primo comma, legge n.83/1970.
E' documentato che ha ricevuto le raccomandate contenenti i Pt_1
provvedimenti di rigetto della domanda di indennità di disoccupazione a seguito di riesame in data 3.5.2013. E' irrilevante che la raccomandata sia stata consegnata a soggetto diverso dal destinatario non essendo contestata che la stessa sia stata consegnata presso l'indirizzo di Pt_1
Nel caso in esame, tenuto conto che ha ricevuto le comunicazioni di Pt_1
reiezione dell'indennità di disoccupazione agricola, a seguito di riesame dell'istanza, in data 3.5.2013, il ricorso amministrativo andava proposto entro 30 giorni, il
3.6.2013. Poiché il ricorso è stato proposto tardivamente (2.8.2013) i provvedimenti sono divenuti definitivi in data 3.6.2013, data da cui decorreva il termine di 120 giorni per il ricorso giurisdizionale.
Il ricorso giurisdizionale è stato depositato tardivamente in data 6.3.2014 quando il termine di decadenza era ormai maturato.
Accertata l'intervenuta decadenza di cui all'art. 22 restano assorbite le ulteriori questioni di merito. Il provvedimento di cancellazione è divenuto definitivo.
Il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato all'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento e dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949.
L'iscrizione negli elenchi costituisce presupposto indispensabile per il diritto all'indennità di disoccupazione agricola e, dunque, non è consentito riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dall'iscrizione o nella ipotesi, come quella in oggetto, in cui sia maturata la decadenza prevista dall'art. art. 22 DL n. 7/1970, che ha natura di decadenza sostanziale (in tal senso si veda Cass.
n.6229/2019 che in parte motiva richiama Cass n. 9622/2015, Cass. n. 9595/1997;
Cass.n. 5942/2001; Cass. n. 16803/2003; Cass., n. 15460/2004, Cass. n. 10393/2005;
Cass. n. 13092/2009).
L'appello va rigettato.
3 . Le spese sono irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello, spese irripetibili.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 12 dicembre 2024.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi