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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 211/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CAVA IU, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5164/2024 depositato il 23/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Xxiv Maggio 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240022522120000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240022522120000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava, nei confronti di Agenzia delle Entrate - Riscossione e Regione Calabria, la cartella di pagamento n. 03420240022522120000, notificata il 12/6/2024 e relativa alla tassa automobilistica anni 2019-2020-2021 (per un importo complessivo di € 1.277,22), deducendone l'illegittimità per intervenuta decadenza/prescrizione dei crediti.
Concludeva per la dichiarazione di nullità o l'annullamento dell'atto impugnato.
Agenza delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio, rilevando l'infondatezza del ricorso.
Si costituiva in giudizio anche la Regione Calabria, eccependo l'inammissibilità del ricorso (non notificato nei suoi confronti).
All'udienza del 14 ottobre 2025 la causa veniva rinviata al fine di consentire a Regione Calabria di apprestare le proprie difese e, alla successiva udienza del 13 gennaio 2026, veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione Calabria non può essere accolta (atteso che il ricorso è stato tempestivamente notificato nei confronti dell'agente della riscossione e che all'ente impositore, che si è comunque costituito in giudizio, è stata concessa la possibilità di svolgere le proprie difese), il ricorso è infondato.
Invero, non risulta maturato il termine di prescrizione triennale previsto per i tributi in contestazione.
Quanto ai tributi dovuti per gli anni 2019 e 2020, viene in rilievo la sospensione dei termini di prescrizione prevista (con riferimento alle scadenze successive agli anni 2020 e 2021) dal combinato disposto del comma
1 dell'art. 68 D.L. n. 18/2020 (che sospende i termini dei versamenti scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per complessivi 542 giorni, e dichiara applicabili le disposizioni di cui all'art. 12 D. Lgs.
n. 159/2015) e del comma 1 dell'art. 12 D. Lgs. n. 159/2015 (che dispone la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza per un periodo di tempo corrispondente a quello della sospensione dei termini di versamento).
In sostanza, all'originario termine di prescrizione vanno sommati 542 giorni, conseguendone la tempestività della notifica della cartella di pagamento, intervenuta il 12/6/2024.
Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, II Sezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso.
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della Regione Calabria e di Agenzia delle Entrate Riscossione, liquidate in € 250,00, oltre accessori di legge, per ciascuna parte resistente.
Cosenza, 13/1/2026
Il Giudice Monocratico
IU CA
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CAVA IU, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5164/2024 depositato il 23/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Xxiv Maggio 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240022522120000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240022522120000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava, nei confronti di Agenzia delle Entrate - Riscossione e Regione Calabria, la cartella di pagamento n. 03420240022522120000, notificata il 12/6/2024 e relativa alla tassa automobilistica anni 2019-2020-2021 (per un importo complessivo di € 1.277,22), deducendone l'illegittimità per intervenuta decadenza/prescrizione dei crediti.
Concludeva per la dichiarazione di nullità o l'annullamento dell'atto impugnato.
Agenza delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio, rilevando l'infondatezza del ricorso.
Si costituiva in giudizio anche la Regione Calabria, eccependo l'inammissibilità del ricorso (non notificato nei suoi confronti).
All'udienza del 14 ottobre 2025 la causa veniva rinviata al fine di consentire a Regione Calabria di apprestare le proprie difese e, alla successiva udienza del 13 gennaio 2026, veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione Calabria non può essere accolta (atteso che il ricorso è stato tempestivamente notificato nei confronti dell'agente della riscossione e che all'ente impositore, che si è comunque costituito in giudizio, è stata concessa la possibilità di svolgere le proprie difese), il ricorso è infondato.
Invero, non risulta maturato il termine di prescrizione triennale previsto per i tributi in contestazione.
Quanto ai tributi dovuti per gli anni 2019 e 2020, viene in rilievo la sospensione dei termini di prescrizione prevista (con riferimento alle scadenze successive agli anni 2020 e 2021) dal combinato disposto del comma
1 dell'art. 68 D.L. n. 18/2020 (che sospende i termini dei versamenti scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per complessivi 542 giorni, e dichiara applicabili le disposizioni di cui all'art. 12 D. Lgs.
n. 159/2015) e del comma 1 dell'art. 12 D. Lgs. n. 159/2015 (che dispone la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza per un periodo di tempo corrispondente a quello della sospensione dei termini di versamento).
In sostanza, all'originario termine di prescrizione vanno sommati 542 giorni, conseguendone la tempestività della notifica della cartella di pagamento, intervenuta il 12/6/2024.
Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, II Sezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso.
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della Regione Calabria e di Agenzia delle Entrate Riscossione, liquidate in € 250,00, oltre accessori di legge, per ciascuna parte resistente.
Cosenza, 13/1/2026
Il Giudice Monocratico
IU CA