CA
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/11/2025, n. 6802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6802 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: BE THELLUNG de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1115 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2021, decisa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. all'udienza del giorno 17.11.2025 tra
(cod. fisc. ), elettivamente domi- Parte_1 CodiceFiscale_1 ciliato in Roma, piazza Adriana n. 5, presso lo studio dell'avv. Francesco Pie- tricola (cod. fisc.: ), che lo rappresenta e difende per CodiceFiscale_2 procura alle liti in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiun- tivo;
-appellante- e
Controparte_1
-appellata contumace- e (cod. fisc.: , e per essa la Controparte_2 P.IVA_1 procuratrice speciale (cod. fisc. Controparte_3
), in persona della procuratrice speciale, dott.ssa P.IVA_2 CP_4
domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv.
[...]
LD NT (cod. fisc.: (p.e.c.: CodiceFiscale_3 [...]
, che la rappresenta e difende unitamente Email_1 all'avv. Valeria Schiavi (cod. fisc.: ) per procura alle CodiceFiscale_4 liti su foglio separato allegato all'atto di intervento;
-terza intervenuta-
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per : “Voglia l'Onorevole Corte adita, nella designanda Se- Parte_1 zione Civile, contrariis rejectis, in riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva, sin dalla fase monitoria, dell'opposta quale pretesa cessionaria del presunto credito ingiunto;
revocare, comunque, il decreto ingiuntivo opposto.
Con ogni statuizione conseguenziale.
In ogni caso, vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”; per “Nel merito: Controparte_2
Ogni contraria istanza e/o eccezione e/o conclusione disattesa, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Adita rigettare l'appello proposto dal sig. Parte_1
, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1589/2020
[...] emessa e pubblicata in data 16.07.2020 dal Tribunale di Latina.
In via ulteriormente gradata nel merito:
Nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza impugnata, accertata e dichiarata la sussistenza del diritto di credito per i motivi esposti in narrativa e di cui agli scritti difensivi di primo grado, ritenere e dichiarare che l'appellante è debitore nei confronti di della Controparte_2 somma di Euro 18.981,83, o, comunque, di quella maggiore o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio. Conseguentemente, condannare
l'odierna parte appellante al pagamento della somma di Euro 18.981,83 o della maggiore o minor somma che risulterà dall'istruttoria, oltre agli interessi come in decreto e spese.
In ogni caso:
Rigettare ogni e qualsivoglia eccezione, deduzione, domanda e richiesta ex adverso formulata in quanto inammissibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa.
Spese, diritti ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 26.4.2016, ha pro- Parte_1 posto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 332/2016 emesso il 9.2.2016 dal Tribunale di Latina, con il quale gli è stato ingiunto di pagare 2 alla la somma di € 18.981,83, oltre interessi come da do- Controparte_1 manda e spese del procedimento monitorio, a fronte della mancata restitu- zione della somma finanziata allo stesso con contratto n. 800005103639 stipulato in data 25.9.2008 dall'ingiunto con Linea s.p.a. (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte del procedimento monitorio), che ha ceduto il proprio cre- dito alla Compass S.p.A. (v. doc. n. 3 del fascicolo di pate del procedimento monitorio). In particolare, l'opponente ha dedotto la carenza di legittima- zione attiva della nonché dei presupposti di cui agli artt. Controparte_1
633 e 634 c.p.c.
Si è costituita nel giudizio di opposizione la con comparsa Controparte_1 di costituzione e risposta del 7.11.2016, chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, in via principale, il rigetto dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza in data 15.6.2017 il giudice di primo grado ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., e termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbliga- torio, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n.28/2010, che ha avuto esito negativo.
Con sentenza n. 1589/2020 emessa il 16.7.2020 il Tribunale di Latina, in composizione monocratica, ha così statuito:
1. rigetta l'opposizione e per l'ef- fetto conferma il decreto ingiuntivo n. 332/2016;
3. condanna a corrispondere a e spese di lite Parte_1 Controparte_1 del presente procedimento che liquida in Euro 2.738 per compensi, oltre rim- borso forfettario delle spese generali, nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge”.
Avverso tale decisione ha proposto tempestivamente appello , Parte_1 che ha svolto i motivi indicati di seguito e ha concluso come in epigrafe.
Si è costituita nel presente grado di giudizio, spiegando così intervento, la e per essa la procuratrice Controparte_2 Controparte_3
la quale ha preliminarmente allegato e documentato che:
[...]
- nelle more del presente giudizio, con atto del 29.6.2018 (rep. n. 80866; racc. n. 15510), la è divenuta conferitaria del ramo d'azienda Controparte_3 relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di ivi compreso quello oggetto del presente giudizio di Controparte_1
3 appello, di cui è stata data comunicazione a mezzo pubblicazione nella Gaz- zetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte Seconda n. 92 del 9.8.2018
(v. doc. n. 3 del fascicolo di parte terza intervenuta);
- con deliberazione dell'assemblea dei soci del 20.4.2020, il cui verbale è stato rogato dal notaio di Milano (rep. n. 83246; racc. n. Persona_1
16717), la ha modificato la propria denominazione sociale in Controparte_3
(v. doc. n. 4 del fascicolo di parte terza intervenuta); Controparte_5
- in data 1°.
3.2021 la ha stipulato con la Controparte_5 [...] un contratto di cessione pro soluto di un portafoglio di Controparte_2 crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, 4 e 7.1 della legge 30.4.1999, n. 130 (v. docc. nn. 5, 6 e 7 del fascicolo di parte terza interve- nuta), tra cui è compreso quello oggetto del presente giudizio (v. doc. n. 5 del fascicolo di parte terza intervenuta);
e, quindi, ha contestato la fondatezza delle censure svolte dall'odierno ap- pellante e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
2. Con quello che costituisce un primo motivo di appello si censura la sen- tenza di primo grado per non avere accertato e dichiarato il difetto di “legit- timazione attiva, sin dalla fase monitoria, dell'opposta odierna appellata quale soltanto pretesa cessionaria del presunto credito”. In buona sostanza, l'appellante censura che la abbia fornito prova della cessione Controparte_1 del credito per cui è causa da parte della Compass S.p.A. alla stessa.
Il motivo non è fondato.
A seguito della proposizione della domanda in sede monitoria da parte della cessionaria e della notifica del decreto ingiuntivo n. Controparte_1
332/2016 emesso il 9.2.2016 dal Tribunale di Latina, l'odierno appellante, nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso tale decreto, ha conte- stato la titolarità del rapporto di credito in capo alla opposta, e non invero la legittimazione attiva della stessa. Ciò preliminarmente e opportunamente rilevato, la Suprema Corte ha chiarito che, “In caso di contestazione, (…) spetta (…) al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il
4 cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione” (così Cass. civ., Sez. I, 2.3.2016, n. 4116).
Nel caso in esame, però, la ha provato, in base alla riparti- Controparte_1 zione fissata dall'art. 2697 c.c., gli elementi costitutivi del diritto azionato, vale a dire l'esserne titolare (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 22.6.2023, n. 17944; Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 5.11.2020, n. 24798; Cass. civ., Sez. L, 26.10.2017, n. 25471; Cass. civ., Sez. I, 2.3.2016, n. 4116). In particolare, la ha prodotto, già in sede monitoria, e successivamente Controparte_1 anche nel corso del giudizio di opposizione ex art 645 c.p.c., la seguente documentazione comprovante l'intervenuta cessione alla stessa del credito della Compass s.p.a. nei confronti di , e segnatamente: i) l'atto Parte_1 di atto di cessione (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte del procedimento mo- nitorio - All. D del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio); ii) l'estratto dell'elenco delle posizioni cedute (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte opposta – primo grado di giudizio), in cui la posizione debitoria intestata all'odierno opponente è chiaramente indicata.
3. Con quello che costituisce un secondo motivo si appello si censura la sentenza di primo grado per avere ritenuto che sussista la prova della notifica della cessione del credito all'odierno appellato. In particolare, Parte_1 deduce che, diversamente, “non v'è prova alcuna neanche della pur ritenuta come avvenuta (in data 23.12.2014) comunicazione di cessione del presunto credito in questione (in atti v'è soltanto una ricevuta firmata da un soggetto terzo, certamente non autorizzato, qualificatosi quale affittuario del destina- tario)”.
Il motivo non è fondato.
La ha fornito la prova della notifica di cessione del credito Controparte_1 azionato in sede monitoria nei confronti dell'odierno appellante, ai sensi dell'art. 1264 c.c., avvenuta con raccomandata a.r. del 19.11.2014 (v. docc. nn. 4 e 5 del fascicolo di parte del procedimento monitorio – All. D del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio). La ricezione di tale raccomanda a.r. non è mai stata contestata da nel corso del Parte_1 giudizio di primo grado e, quindi, ha costituito circostanza pacifica in quel giudizio.
5 Priva di rilevanza è la circostanza per cui la raccomandata in questione sa- rebbe stata ricevuta da un affittuario del destinatario: infatti, una volta che la raccomandata in questione è stata accettata da persona presente nel luogo di residenza o domicilio del destinatario, come è accaduto nel caso di specie, è onere del ricevente darne comunicazione al destinatario della stessa.
Ad ogni buon conto, il contratto di cessione del credito ha natura consen- suale, pertanto si perfeziona con il semplice scambio del consenso tra ce- dente e cessionario, a mezzo del quale il cedente attribuisce al cessionario il diritto a pretendere l'adempimento della prestazione, pur quando debba ri- tenersi mancante la notifica ai sensi dell'art. 1264 c.c. Quest'ultima, infatti, è necessaria solo al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede al cedente anziché al cessionario (pagamenti che, nel caso di specie, non ci sono stati), nonché per risolvere l'eventuale conflitto tra più cessionari (cfr., tra molte, Cass. civ., Sez. II, ord.
10.1.2025, n. 654; Cass. civ., Sez. III, 13.7.2011, n. 15364; Cass. Civ., Sez. III, 5.11.2009, n. 23463). Cass. n. 5487/2018
Proprio in quanto atto a forma libera, si deve ritenere che – anche a voler ritenere non effettuata la stessa con la raccomanda a.r. in data 19.11.2014
– la cessione del credito è stata in ogni caso notificata a con Parte_1 la notifica del decreto ingiuntivo opposto (cfr. Cass. civ., Sez. III, 28.1.2014,
n. 1770).
4. Nel proporre appello rileva la non conformità della copia Parte_1 fotostatica della richiesta di finanziamento “rispetto all'originale che ricorda di aver sottoscritto”.
L'eccezione di non conformità all'originale delle copie sottoscritte è inammis- sibile.
Diversamente da quanto deduce parte appellante, secondo cui tale discono- scimento potrebbe essere effettuato anche nel proporre appello, il discono- scimento di conformità all'originale delle copie fotografiche o fotostatiche debba essere sollevato con la prima difesa utile, e comunque nella prima risposta successiva alla sua produzione. Ed, infatti, “è stato chiarito che l'art. 2719 c.c., che esige l'espresso disconoscimento della conformità all'originale delle copie fotografiche o fotostatiche, è applicabile tanto alla ipotesi di di- sconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella
6 di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel si- lenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.c., con la conseguenza che la copia non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non venga disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza, o nella prima risposta successiva alla sua produzione (Cass., 06/02/2019, n. 3540); pertanto, nel momento in cui manchi il tempestivo disconoscimento, la copia fotostatica acquista l'effi- cacia probatoria dell'originale (Cass., 20/02/2018, n. 4053), di cui il giudice deve quindi prendere atto senza che venga in rilievo alcun limite ai propri poteri officiosi” (così Cass. civ., Sez. III, 5.7.2019, n. 18074; e, nello stesso senso, Cass. civ., Sez. II, ord. 24.2.2023, n. 5755; Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 6.2.2019, n. 3540).
5. In conclusione, l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 15634/2020 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocra- tica, il 9.11.2020 deve essere rigettato.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza tra le parti costituite e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, mentre nes- suna statuizione deve essere assunta tra l'appellante e l'appellata contu- mace, che non ha svolto difese nel presente grado di giudizio.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: dichiara la contumacia della Controparte_1
rigetta l'appello proposto da la sentenza n. 1589/2020 Parte_1 emessa dal Tribunale di Latina, in composizione monocratica, il 16.7.2020; condanna a rimborsare alla Parte_1 Controparte_2 le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 5.500,00 per
7 compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge;
nulla per le spese del presente grado di giudizio tra e Parte_1 la Controparte_1
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presup- posti di cui al primo periodo dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 17.11.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario NT BE Thellung de Courtelary
8
(cod. fisc. ), elettivamente domi- Parte_1 CodiceFiscale_1 ciliato in Roma, piazza Adriana n. 5, presso lo studio dell'avv. Francesco Pie- tricola (cod. fisc.: ), che lo rappresenta e difende per CodiceFiscale_2 procura alle liti in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiun- tivo;
-appellante- e
Controparte_1
-appellata contumace- e (cod. fisc.: , e per essa la Controparte_2 P.IVA_1 procuratrice speciale (cod. fisc. Controparte_3
), in persona della procuratrice speciale, dott.ssa P.IVA_2 CP_4
domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv.
[...]
LD NT (cod. fisc.: (p.e.c.: CodiceFiscale_3 [...]
, che la rappresenta e difende unitamente Email_1 all'avv. Valeria Schiavi (cod. fisc.: ) per procura alle CodiceFiscale_4 liti su foglio separato allegato all'atto di intervento;
-terza intervenuta-
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per : “Voglia l'Onorevole Corte adita, nella designanda Se- Parte_1 zione Civile, contrariis rejectis, in riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva, sin dalla fase monitoria, dell'opposta quale pretesa cessionaria del presunto credito ingiunto;
revocare, comunque, il decreto ingiuntivo opposto.
Con ogni statuizione conseguenziale.
In ogni caso, vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”; per “Nel merito: Controparte_2
Ogni contraria istanza e/o eccezione e/o conclusione disattesa, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Adita rigettare l'appello proposto dal sig. Parte_1
, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1589/2020
[...] emessa e pubblicata in data 16.07.2020 dal Tribunale di Latina.
In via ulteriormente gradata nel merito:
Nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza impugnata, accertata e dichiarata la sussistenza del diritto di credito per i motivi esposti in narrativa e di cui agli scritti difensivi di primo grado, ritenere e dichiarare che l'appellante è debitore nei confronti di della Controparte_2 somma di Euro 18.981,83, o, comunque, di quella maggiore o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio. Conseguentemente, condannare
l'odierna parte appellante al pagamento della somma di Euro 18.981,83 o della maggiore o minor somma che risulterà dall'istruttoria, oltre agli interessi come in decreto e spese.
In ogni caso:
Rigettare ogni e qualsivoglia eccezione, deduzione, domanda e richiesta ex adverso formulata in quanto inammissibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa.
Spese, diritti ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 26.4.2016, ha pro- Parte_1 posto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 332/2016 emesso il 9.2.2016 dal Tribunale di Latina, con il quale gli è stato ingiunto di pagare 2 alla la somma di € 18.981,83, oltre interessi come da do- Controparte_1 manda e spese del procedimento monitorio, a fronte della mancata restitu- zione della somma finanziata allo stesso con contratto n. 800005103639 stipulato in data 25.9.2008 dall'ingiunto con Linea s.p.a. (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte del procedimento monitorio), che ha ceduto il proprio cre- dito alla Compass S.p.A. (v. doc. n. 3 del fascicolo di pate del procedimento monitorio). In particolare, l'opponente ha dedotto la carenza di legittima- zione attiva della nonché dei presupposti di cui agli artt. Controparte_1
633 e 634 c.p.c.
Si è costituita nel giudizio di opposizione la con comparsa Controparte_1 di costituzione e risposta del 7.11.2016, chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, in via principale, il rigetto dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza in data 15.6.2017 il giudice di primo grado ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., e termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbliga- torio, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n.28/2010, che ha avuto esito negativo.
Con sentenza n. 1589/2020 emessa il 16.7.2020 il Tribunale di Latina, in composizione monocratica, ha così statuito:
1. rigetta l'opposizione e per l'ef- fetto conferma il decreto ingiuntivo n. 332/2016;
3. condanna a corrispondere a e spese di lite Parte_1 Controparte_1 del presente procedimento che liquida in Euro 2.738 per compensi, oltre rim- borso forfettario delle spese generali, nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge”.
Avverso tale decisione ha proposto tempestivamente appello , Parte_1 che ha svolto i motivi indicati di seguito e ha concluso come in epigrafe.
Si è costituita nel presente grado di giudizio, spiegando così intervento, la e per essa la procuratrice Controparte_2 Controparte_3
la quale ha preliminarmente allegato e documentato che:
[...]
- nelle more del presente giudizio, con atto del 29.6.2018 (rep. n. 80866; racc. n. 15510), la è divenuta conferitaria del ramo d'azienda Controparte_3 relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di ivi compreso quello oggetto del presente giudizio di Controparte_1
3 appello, di cui è stata data comunicazione a mezzo pubblicazione nella Gaz- zetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte Seconda n. 92 del 9.8.2018
(v. doc. n. 3 del fascicolo di parte terza intervenuta);
- con deliberazione dell'assemblea dei soci del 20.4.2020, il cui verbale è stato rogato dal notaio di Milano (rep. n. 83246; racc. n. Persona_1
16717), la ha modificato la propria denominazione sociale in Controparte_3
(v. doc. n. 4 del fascicolo di parte terza intervenuta); Controparte_5
- in data 1°.
3.2021 la ha stipulato con la Controparte_5 [...] un contratto di cessione pro soluto di un portafoglio di Controparte_2 crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, 4 e 7.1 della legge 30.4.1999, n. 130 (v. docc. nn. 5, 6 e 7 del fascicolo di parte terza interve- nuta), tra cui è compreso quello oggetto del presente giudizio (v. doc. n. 5 del fascicolo di parte terza intervenuta);
e, quindi, ha contestato la fondatezza delle censure svolte dall'odierno ap- pellante e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
2. Con quello che costituisce un primo motivo di appello si censura la sen- tenza di primo grado per non avere accertato e dichiarato il difetto di “legit- timazione attiva, sin dalla fase monitoria, dell'opposta odierna appellata quale soltanto pretesa cessionaria del presunto credito”. In buona sostanza, l'appellante censura che la abbia fornito prova della cessione Controparte_1 del credito per cui è causa da parte della Compass S.p.A. alla stessa.
Il motivo non è fondato.
A seguito della proposizione della domanda in sede monitoria da parte della cessionaria e della notifica del decreto ingiuntivo n. Controparte_1
332/2016 emesso il 9.2.2016 dal Tribunale di Latina, l'odierno appellante, nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso tale decreto, ha conte- stato la titolarità del rapporto di credito in capo alla opposta, e non invero la legittimazione attiva della stessa. Ciò preliminarmente e opportunamente rilevato, la Suprema Corte ha chiarito che, “In caso di contestazione, (…) spetta (…) al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il
4 cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione” (così Cass. civ., Sez. I, 2.3.2016, n. 4116).
Nel caso in esame, però, la ha provato, in base alla riparti- Controparte_1 zione fissata dall'art. 2697 c.c., gli elementi costitutivi del diritto azionato, vale a dire l'esserne titolare (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 22.6.2023, n. 17944; Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 5.11.2020, n. 24798; Cass. civ., Sez. L, 26.10.2017, n. 25471; Cass. civ., Sez. I, 2.3.2016, n. 4116). In particolare, la ha prodotto, già in sede monitoria, e successivamente Controparte_1 anche nel corso del giudizio di opposizione ex art 645 c.p.c., la seguente documentazione comprovante l'intervenuta cessione alla stessa del credito della Compass s.p.a. nei confronti di , e segnatamente: i) l'atto Parte_1 di atto di cessione (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte del procedimento mo- nitorio - All. D del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio); ii) l'estratto dell'elenco delle posizioni cedute (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte opposta – primo grado di giudizio), in cui la posizione debitoria intestata all'odierno opponente è chiaramente indicata.
3. Con quello che costituisce un secondo motivo si appello si censura la sentenza di primo grado per avere ritenuto che sussista la prova della notifica della cessione del credito all'odierno appellato. In particolare, Parte_1 deduce che, diversamente, “non v'è prova alcuna neanche della pur ritenuta come avvenuta (in data 23.12.2014) comunicazione di cessione del presunto credito in questione (in atti v'è soltanto una ricevuta firmata da un soggetto terzo, certamente non autorizzato, qualificatosi quale affittuario del destina- tario)”.
Il motivo non è fondato.
La ha fornito la prova della notifica di cessione del credito Controparte_1 azionato in sede monitoria nei confronti dell'odierno appellante, ai sensi dell'art. 1264 c.c., avvenuta con raccomandata a.r. del 19.11.2014 (v. docc. nn. 4 e 5 del fascicolo di parte del procedimento monitorio – All. D del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio). La ricezione di tale raccomanda a.r. non è mai stata contestata da nel corso del Parte_1 giudizio di primo grado e, quindi, ha costituito circostanza pacifica in quel giudizio.
5 Priva di rilevanza è la circostanza per cui la raccomandata in questione sa- rebbe stata ricevuta da un affittuario del destinatario: infatti, una volta che la raccomandata in questione è stata accettata da persona presente nel luogo di residenza o domicilio del destinatario, come è accaduto nel caso di specie, è onere del ricevente darne comunicazione al destinatario della stessa.
Ad ogni buon conto, il contratto di cessione del credito ha natura consen- suale, pertanto si perfeziona con il semplice scambio del consenso tra ce- dente e cessionario, a mezzo del quale il cedente attribuisce al cessionario il diritto a pretendere l'adempimento della prestazione, pur quando debba ri- tenersi mancante la notifica ai sensi dell'art. 1264 c.c. Quest'ultima, infatti, è necessaria solo al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede al cedente anziché al cessionario (pagamenti che, nel caso di specie, non ci sono stati), nonché per risolvere l'eventuale conflitto tra più cessionari (cfr., tra molte, Cass. civ., Sez. II, ord.
10.1.2025, n. 654; Cass. civ., Sez. III, 13.7.2011, n. 15364; Cass. Civ., Sez. III, 5.11.2009, n. 23463). Cass. n. 5487/2018
Proprio in quanto atto a forma libera, si deve ritenere che – anche a voler ritenere non effettuata la stessa con la raccomanda a.r. in data 19.11.2014
– la cessione del credito è stata in ogni caso notificata a con Parte_1 la notifica del decreto ingiuntivo opposto (cfr. Cass. civ., Sez. III, 28.1.2014,
n. 1770).
4. Nel proporre appello rileva la non conformità della copia Parte_1 fotostatica della richiesta di finanziamento “rispetto all'originale che ricorda di aver sottoscritto”.
L'eccezione di non conformità all'originale delle copie sottoscritte è inammis- sibile.
Diversamente da quanto deduce parte appellante, secondo cui tale discono- scimento potrebbe essere effettuato anche nel proporre appello, il discono- scimento di conformità all'originale delle copie fotografiche o fotostatiche debba essere sollevato con la prima difesa utile, e comunque nella prima risposta successiva alla sua produzione. Ed, infatti, “è stato chiarito che l'art. 2719 c.c., che esige l'espresso disconoscimento della conformità all'originale delle copie fotografiche o fotostatiche, è applicabile tanto alla ipotesi di di- sconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella
6 di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel si- lenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.c., con la conseguenza che la copia non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non venga disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza, o nella prima risposta successiva alla sua produzione (Cass., 06/02/2019, n. 3540); pertanto, nel momento in cui manchi il tempestivo disconoscimento, la copia fotostatica acquista l'effi- cacia probatoria dell'originale (Cass., 20/02/2018, n. 4053), di cui il giudice deve quindi prendere atto senza che venga in rilievo alcun limite ai propri poteri officiosi” (così Cass. civ., Sez. III, 5.7.2019, n. 18074; e, nello stesso senso, Cass. civ., Sez. II, ord. 24.2.2023, n. 5755; Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 6.2.2019, n. 3540).
5. In conclusione, l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 15634/2020 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocra- tica, il 9.11.2020 deve essere rigettato.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza tra le parti costituite e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, mentre nes- suna statuizione deve essere assunta tra l'appellante e l'appellata contu- mace, che non ha svolto difese nel presente grado di giudizio.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: dichiara la contumacia della Controparte_1
rigetta l'appello proposto da la sentenza n. 1589/2020 Parte_1 emessa dal Tribunale di Latina, in composizione monocratica, il 16.7.2020; condanna a rimborsare alla Parte_1 Controparte_2 le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 5.500,00 per
7 compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge;
nulla per le spese del presente grado di giudizio tra e Parte_1 la Controparte_1
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presup- posti di cui al primo periodo dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 17.11.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario NT BE Thellung de Courtelary
8