TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 20/05/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2691/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2691/2022 promossa da:
(CF ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentate e Parte_2 C.F._2 difese dall'avv. Graziano Rondinelli giusta procura speciale in atti;
ATTRICI
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 20 maggio 2025 la parte attrice si riportava ai propri scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno chiesto Parte_1 Parte_2 accertarsi l'avvenuto acquisto, a titolo originario per usucapione, della proprietà dell'unità immobiliare sita in Fiumicino, località Fregene, via Marotta n. 80, censita nel NCEU del
Comune di Fiumicino (RM) al foglio 706, particella 757, subalterno 502, cat. A/7, deducendo di essere nel possesso pacifico ed ininterrotto del predetto immobile da oltre 20 anni e condannare al risarcimento dei danni da lite temeraria ai sensi Controparte_1 dell'art. 96 c.p.c. stante la condotta tenuta dalla stessa in sede di mediazione.
Le attrici deducevano a fondamento della loro domanda di aver ereditato in quote uguali
(4852/9720 ciascuna) la quota di proprietà pari a 9704/9720 vantata dal decuius Per_1
sull'immobile sito in Fiumicino, località Fregene, via Marotta n. 80, che entrambe
[...] avevano posseduto ininterrottamente e pacificamente per continuità dal loro dante causa, sin dal 1993, l'immobile per cui è causa, che è titolare dei restanti diritti Controparte_1 sulla proprietà in misura pari a 16/9720, ma che né la stessa, né il suo dante causa hanno mai esercitato e/o rivendicato alcun diritto sulla predetta unità immobiliare. Le attrici deducevano, inoltre, di ver cercato di definire bonariamente la controversia, ma che la convenuta contestava il loro possesso ultraventennale sostenendo di averlo meramente tollerato e che il relativo tentativo di mediazione si concludeva con esito negativo, in data
04.02.2022, per la mancata partecipazione della convenuta la quale aveva Controparte_1 richiesto ben due rinvii per gli incontri di mediazioni fissati senza però presenziarvi.
La convenuta non si costituiva in giudizio e all'udienza del 21.09.2023 ne Controparte_1 veniva dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita mediante acquisizioni documentali, prova per testi e prova per interrogatorio formale, dichiarato deserto, indi all'udienza del 20 maggio 2025, fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e trattata in forma cartolare, all'esito della camera di consiglio, veniva data lettura della presente sentenza.
Osserva preliminarmente il Tribunale che, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la valutazione della prova dei fatti costitutivi della domanda [art. 2697, c. I,
c.c.] nelle cause di usucapione – ferma l'applicazione della regola della “preponderanza dell'evidenza” o “del più probabile che non” propria del processo civile [sul punto, cfr. Cass.
3487/2019]– assume una connotazione di particolare rigore, atteso che “in tema di usucapione,
l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale
n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale
l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento – anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale” [cfr.
Cass. 20539/2017]. Come è noto, infatti, poiché il possesso possa valere ai fini dell'usucapione occorre che lo stesso sia palese e non violento (art. 1163 c.c.), non rileva pertanto, il possesso eventualmente conseguito nell'ignoranza dell'avente diritto o allorquando l'avente diritto si trovi nella oggettiva impossibilità di conoscere chi altri eserciti il possesso sul bene. Né tantomeno rileva il possesso eventualmente conseguito con violenza, ovvero mediante atti arbitrari che si concretano nello spoglio del precedente possessore. Il possesso deve inoltre essere continuo e ininterrotto (pertanto non saltuario e occasionale).
Ciò premesso, osserva il Tribunale che la domanda giudiziale è fondata e deve essere accolta.
Invero le attrici hanno dimostrato di avere il possesso del compendio di che trattasi per continuità del loro dante causa, sin dal 1993, in ragione, dapprima del testamento olografo
(atto a rogito Notaio di Roma del 02.07.1993, rep. n. 20991) con il quale Persona_2
istituiva padre delle stesse, quale erede universale Controparte_2 Persona_1 dei diritti di proprietà sull'immobile per cui è causa pari a complessivi 8100/9720, poi di successivi atti di acquisto, come meglio descritti nella relazione notarile ipocatastale depositata, con i quali veniva ceduta in favore di la quasi totalità dei diritti Persona_1 spettanti agli altri comproprietari sullo stesso immobile, e successivamente in ragione, dapprima, della successione mortis causa del proprio padre, deceduto il 23.03.2010 e, successivamente, per successione mortis causa della propria madre avvenuta il 30.04.2014.
Dalla relazione notarile ipocatastale in atti è emerso che il compendio oggetto di causa sia catastalmente intestato a nata a [...] il [...], per la quota di Controparte_1
8/9720, e alle attrici per la quota di 4856/9720 ciascuna, che per quanto concerne i richiamati atti d'acquisto a favore di “le quote di cui ciascuno dei comproprietari Persona_1 ha disposto a suo favore è errata, con tutta probabilità per un mero errore di calcolo nella determinazione delle quote, ma che comunque gli stessi hanno disposto di una quota superiore a quella di cui ciascuno era effettivamente titolare” e che dai registri immobiliari risulta soltanto l'evidenziata intestazione catastale, non rinvenendosi alcuna traccia di acquisto, né di alienazione. Non vi sono inoltre sul bene trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli.
Pertanto, correttamente gli attori hanno instaurato il contraddittorio nei confronti di la quale ritualmente evocata in giudizio non si è costituita. Controparte_1
I testi escussi, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, hanno confermato i fatti costitutivi (art. 2697, c. I, c.c.) allegati dalle attrici (cfr. testimonianze di Testimone_1 udienza 24.09.2024, di e udienza 21.01.2025). Tes_2 Persona_3 La domanda giudiziale avanzata dalle attrici avente ad oggetto l'accertamento dell'avvenuto acquisto, a titolo originario per usucapione del diritto di piena proprietà della detta porzione immobiliare (porzione dell'unità immobiliare sita in Fiumicino, località Fregene, via Marotta
n. 80, censita nel NCEU del Comune di Fiumicino (RM) al foglio 706, particella 757, subalterno 502, cat. A/7), deve essere quindi senza dubbio accolta.
In materia di regolamentazione delle spese processuali seppur vero che la convenuta è rimasta contumace e, quindi, non ha formulato una sostanziale opposizione alla domanda di accertamento, è altrettanto vero che l'assenza e conseguente indisponibilità della convenuta, la quale ha richiesto due rinvii dei fissati incontri di mediazione senza poi parteciparvi né personalmente, né mediante collegamento da remoto, in considerazione, tra l'altro del contenuto della domanda, oggetto di mediazione obbligatoria ai sensi del d. lgs.
n. 28/2010, deve essere censurata mediante la condanna della convenuta al pagamento delle spese processuali da liquidarsi come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia.
Non sussistono di contro i presupposti per la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non potendosi ritenere che la stessa abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Ai sensi dell'art. 2651 c.c. deve essere ordinata la trascrizione della presente sentenza, a cura e spese della parte interessata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. 2691/2022
R.G.A.C. ogni diversa domanda od eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento della domanda giudiziale, accerta e dichiara che le attrici Parte_1
e hanno acquistato, a titolo originario per usucapione, la quota Parte_2
(residua) pari ad 8/9720 dell'unità immobiliare sita in Fiumicino, località Fregene, via
Marotta n. 80, censita nel NCEU del Comune di Fiumicino (RM) al foglio 706, particella 757, subalterno 502, cat. A/7;
2) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, a cura e spese della parte interessata;
3) condanna al pagamento in favore delle attrici delle spese di lite che Controparte_1
liquida in 3.809,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, il 20.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2691/2022 promossa da:
(CF ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentate e Parte_2 C.F._2 difese dall'avv. Graziano Rondinelli giusta procura speciale in atti;
ATTRICI
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 20 maggio 2025 la parte attrice si riportava ai propri scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno chiesto Parte_1 Parte_2 accertarsi l'avvenuto acquisto, a titolo originario per usucapione, della proprietà dell'unità immobiliare sita in Fiumicino, località Fregene, via Marotta n. 80, censita nel NCEU del
Comune di Fiumicino (RM) al foglio 706, particella 757, subalterno 502, cat. A/7, deducendo di essere nel possesso pacifico ed ininterrotto del predetto immobile da oltre 20 anni e condannare al risarcimento dei danni da lite temeraria ai sensi Controparte_1 dell'art. 96 c.p.c. stante la condotta tenuta dalla stessa in sede di mediazione.
Le attrici deducevano a fondamento della loro domanda di aver ereditato in quote uguali
(4852/9720 ciascuna) la quota di proprietà pari a 9704/9720 vantata dal decuius Per_1
sull'immobile sito in Fiumicino, località Fregene, via Marotta n. 80, che entrambe
[...] avevano posseduto ininterrottamente e pacificamente per continuità dal loro dante causa, sin dal 1993, l'immobile per cui è causa, che è titolare dei restanti diritti Controparte_1 sulla proprietà in misura pari a 16/9720, ma che né la stessa, né il suo dante causa hanno mai esercitato e/o rivendicato alcun diritto sulla predetta unità immobiliare. Le attrici deducevano, inoltre, di ver cercato di definire bonariamente la controversia, ma che la convenuta contestava il loro possesso ultraventennale sostenendo di averlo meramente tollerato e che il relativo tentativo di mediazione si concludeva con esito negativo, in data
04.02.2022, per la mancata partecipazione della convenuta la quale aveva Controparte_1 richiesto ben due rinvii per gli incontri di mediazioni fissati senza però presenziarvi.
La convenuta non si costituiva in giudizio e all'udienza del 21.09.2023 ne Controparte_1 veniva dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita mediante acquisizioni documentali, prova per testi e prova per interrogatorio formale, dichiarato deserto, indi all'udienza del 20 maggio 2025, fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e trattata in forma cartolare, all'esito della camera di consiglio, veniva data lettura della presente sentenza.
Osserva preliminarmente il Tribunale che, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la valutazione della prova dei fatti costitutivi della domanda [art. 2697, c. I,
c.c.] nelle cause di usucapione – ferma l'applicazione della regola della “preponderanza dell'evidenza” o “del più probabile che non” propria del processo civile [sul punto, cfr. Cass.
3487/2019]– assume una connotazione di particolare rigore, atteso che “in tema di usucapione,
l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale
n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale
l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento – anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale” [cfr.
Cass. 20539/2017]. Come è noto, infatti, poiché il possesso possa valere ai fini dell'usucapione occorre che lo stesso sia palese e non violento (art. 1163 c.c.), non rileva pertanto, il possesso eventualmente conseguito nell'ignoranza dell'avente diritto o allorquando l'avente diritto si trovi nella oggettiva impossibilità di conoscere chi altri eserciti il possesso sul bene. Né tantomeno rileva il possesso eventualmente conseguito con violenza, ovvero mediante atti arbitrari che si concretano nello spoglio del precedente possessore. Il possesso deve inoltre essere continuo e ininterrotto (pertanto non saltuario e occasionale).
Ciò premesso, osserva il Tribunale che la domanda giudiziale è fondata e deve essere accolta.
Invero le attrici hanno dimostrato di avere il possesso del compendio di che trattasi per continuità del loro dante causa, sin dal 1993, in ragione, dapprima del testamento olografo
(atto a rogito Notaio di Roma del 02.07.1993, rep. n. 20991) con il quale Persona_2
istituiva padre delle stesse, quale erede universale Controparte_2 Persona_1 dei diritti di proprietà sull'immobile per cui è causa pari a complessivi 8100/9720, poi di successivi atti di acquisto, come meglio descritti nella relazione notarile ipocatastale depositata, con i quali veniva ceduta in favore di la quasi totalità dei diritti Persona_1 spettanti agli altri comproprietari sullo stesso immobile, e successivamente in ragione, dapprima, della successione mortis causa del proprio padre, deceduto il 23.03.2010 e, successivamente, per successione mortis causa della propria madre avvenuta il 30.04.2014.
Dalla relazione notarile ipocatastale in atti è emerso che il compendio oggetto di causa sia catastalmente intestato a nata a [...] il [...], per la quota di Controparte_1
8/9720, e alle attrici per la quota di 4856/9720 ciascuna, che per quanto concerne i richiamati atti d'acquisto a favore di “le quote di cui ciascuno dei comproprietari Persona_1 ha disposto a suo favore è errata, con tutta probabilità per un mero errore di calcolo nella determinazione delle quote, ma che comunque gli stessi hanno disposto di una quota superiore a quella di cui ciascuno era effettivamente titolare” e che dai registri immobiliari risulta soltanto l'evidenziata intestazione catastale, non rinvenendosi alcuna traccia di acquisto, né di alienazione. Non vi sono inoltre sul bene trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli.
Pertanto, correttamente gli attori hanno instaurato il contraddittorio nei confronti di la quale ritualmente evocata in giudizio non si è costituita. Controparte_1
I testi escussi, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, hanno confermato i fatti costitutivi (art. 2697, c. I, c.c.) allegati dalle attrici (cfr. testimonianze di Testimone_1 udienza 24.09.2024, di e udienza 21.01.2025). Tes_2 Persona_3 La domanda giudiziale avanzata dalle attrici avente ad oggetto l'accertamento dell'avvenuto acquisto, a titolo originario per usucapione del diritto di piena proprietà della detta porzione immobiliare (porzione dell'unità immobiliare sita in Fiumicino, località Fregene, via Marotta
n. 80, censita nel NCEU del Comune di Fiumicino (RM) al foglio 706, particella 757, subalterno 502, cat. A/7), deve essere quindi senza dubbio accolta.
In materia di regolamentazione delle spese processuali seppur vero che la convenuta è rimasta contumace e, quindi, non ha formulato una sostanziale opposizione alla domanda di accertamento, è altrettanto vero che l'assenza e conseguente indisponibilità della convenuta, la quale ha richiesto due rinvii dei fissati incontri di mediazione senza poi parteciparvi né personalmente, né mediante collegamento da remoto, in considerazione, tra l'altro del contenuto della domanda, oggetto di mediazione obbligatoria ai sensi del d. lgs.
n. 28/2010, deve essere censurata mediante la condanna della convenuta al pagamento delle spese processuali da liquidarsi come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia.
Non sussistono di contro i presupposti per la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non potendosi ritenere che la stessa abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Ai sensi dell'art. 2651 c.c. deve essere ordinata la trascrizione della presente sentenza, a cura e spese della parte interessata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. 2691/2022
R.G.A.C. ogni diversa domanda od eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento della domanda giudiziale, accerta e dichiara che le attrici Parte_1
e hanno acquistato, a titolo originario per usucapione, la quota Parte_2
(residua) pari ad 8/9720 dell'unità immobiliare sita in Fiumicino, località Fregene, via
Marotta n. 80, censita nel NCEU del Comune di Fiumicino (RM) al foglio 706, particella 757, subalterno 502, cat. A/7;
2) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, a cura e spese della parte interessata;
3) condanna al pagamento in favore delle attrici delle spese di lite che Controparte_1
liquida in 3.809,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, il 20.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli