TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/10/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 850/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA N. 850/2025 V.G.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 850/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Avv. Stefano Carraro
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Avv. Stefano Marrone con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Con ricorso congiuntamente proposto le parti come in epigrafe indicate, premesso
- di avere contratto matrimonio concordatario in OV AD (PD) in data 05.04.2003 trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2003, parte II^, Serie A, n. 5;
- che dalla predetta unione è nata in data [...] la figlia;
Persona_1
pagina 1 di 3 - di essere comparsi avanti il Presidente del Tribunale di Venezia in data 22.02.2022 e di essersi separati consensualmente alle condizioni omologate con decreto emesso il 26.05.2022 (CRON. 7094/2022 – RGN 26/2022); hanno chiesto all'intestato Tribunale dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito riportate, dichiarando ex art. 473-bis. 51, secondo comma, c.p.c. di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare.
CONDIZIONI
“a) Il sig. contribuirà al mantenimento della figlia , maggiorenne non Pt_1 Per_1 autosufficiente, con un assegno di € 1.250,00 mensili, importo che sarà versato direttamente su conto corrente intestato alla figlia. Le spese straordinarie saranno divise in misura del 50% tra i genitori secondo quanto previsto dal relativo protocollo del Tribunale di Venezia. Il padre assume tuttavia l'obbligo di farsi integrale carico di tutte le spese universitarie della figlia per una facoltà pubblica di Padova.
b) Il sig. continuerà a contribuire altresì al mantenimento della moglie mediante Pt_1 versamento della somma mensile di € 1.750,00.
c) Con l'integrale pagamento delle somme di cui ai punti 8 e 9 la sig.ra , fermo Pt_2
l'assegno di mantenimento stabilito, dichiara di non avere più nulla a pretendere dal sig.
a titolo personale, patrimoniale, morale ed aziendale, nulla eccettuato od escluso. Pt_1
d) Le parti danno atto che l'ex casa coniugale non è più abitata da madre e figlia, le quali trasferito la loro residenza in Fiesso d'Artico (VE), vicolo Modena n. 4.
e) Spese legali compensate.”
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo con nota del 02.10.2025
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione in seguito al deposito di note in sostituzione di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va affermata la competenza territoriale dell'intestato Tribunale ex art. 473 bis.11. c.p.c. (art. 473 bis.47 c.p.c.).
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e come modificato dall'art. 27, co. 1, lett. a) del D. L. vo n. 149 del 2022, essendo incontestato che la separazione perdura ininterrottamente per il tempo previsto dalla norma di legge sopra indicata.
pagina 2 di 3 Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Il Collegio ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate stante il conforme interesse della prole, di cui si ritiene manifestamente superfluo l'ascolto.
PER QUESTI MOTIVI
- dichiara la cessazione degli effetti civile del matrimonio contratto con rito concordatario da e in data 05.04.2003 a OV AD (PD), Parte_1 Parte_2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio alla parte II^, Serie A, n. 5, anno 2003 del Comune di OV AD (PD).
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annottare la presente pronuncia a margine dell'atto;
- ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate;
- spese compensate.
Così deciso in Venezia il 16.10.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Tania Vettore
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA N. 850/2025 V.G.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 850/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Avv. Stefano Carraro
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Avv. Stefano Marrone con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Con ricorso congiuntamente proposto le parti come in epigrafe indicate, premesso
- di avere contratto matrimonio concordatario in OV AD (PD) in data 05.04.2003 trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2003, parte II^, Serie A, n. 5;
- che dalla predetta unione è nata in data [...] la figlia;
Persona_1
pagina 1 di 3 - di essere comparsi avanti il Presidente del Tribunale di Venezia in data 22.02.2022 e di essersi separati consensualmente alle condizioni omologate con decreto emesso il 26.05.2022 (CRON. 7094/2022 – RGN 26/2022); hanno chiesto all'intestato Tribunale dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito riportate, dichiarando ex art. 473-bis. 51, secondo comma, c.p.c. di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare.
CONDIZIONI
“a) Il sig. contribuirà al mantenimento della figlia , maggiorenne non Pt_1 Per_1 autosufficiente, con un assegno di € 1.250,00 mensili, importo che sarà versato direttamente su conto corrente intestato alla figlia. Le spese straordinarie saranno divise in misura del 50% tra i genitori secondo quanto previsto dal relativo protocollo del Tribunale di Venezia. Il padre assume tuttavia l'obbligo di farsi integrale carico di tutte le spese universitarie della figlia per una facoltà pubblica di Padova.
b) Il sig. continuerà a contribuire altresì al mantenimento della moglie mediante Pt_1 versamento della somma mensile di € 1.750,00.
c) Con l'integrale pagamento delle somme di cui ai punti 8 e 9 la sig.ra , fermo Pt_2
l'assegno di mantenimento stabilito, dichiara di non avere più nulla a pretendere dal sig.
a titolo personale, patrimoniale, morale ed aziendale, nulla eccettuato od escluso. Pt_1
d) Le parti danno atto che l'ex casa coniugale non è più abitata da madre e figlia, le quali trasferito la loro residenza in Fiesso d'Artico (VE), vicolo Modena n. 4.
e) Spese legali compensate.”
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo con nota del 02.10.2025
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione in seguito al deposito di note in sostituzione di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va affermata la competenza territoriale dell'intestato Tribunale ex art. 473 bis.11. c.p.c. (art. 473 bis.47 c.p.c.).
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e come modificato dall'art. 27, co. 1, lett. a) del D. L. vo n. 149 del 2022, essendo incontestato che la separazione perdura ininterrottamente per il tempo previsto dalla norma di legge sopra indicata.
pagina 2 di 3 Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Il Collegio ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate stante il conforme interesse della prole, di cui si ritiene manifestamente superfluo l'ascolto.
PER QUESTI MOTIVI
- dichiara la cessazione degli effetti civile del matrimonio contratto con rito concordatario da e in data 05.04.2003 a OV AD (PD), Parte_1 Parte_2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio alla parte II^, Serie A, n. 5, anno 2003 del Comune di OV AD (PD).
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annottare la presente pronuncia a margine dell'atto;
- ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate;
- spese compensate.
Così deciso in Venezia il 16.10.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Tania Vettore
pagina 3 di 3