CGT2
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Umbria, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TEMPERINI FRANCESCO, Presidente
OV AO, TO
PISCITELLI MARIO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 193/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Soc. Coop.soc - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Perugia - Corso Vannucci 19 06100 Perugia PG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 414/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PERUGIA sez. 1
e pubblicata il 14/11/2024
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO n. DINIEGO ANNUL PROT 24-114642 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024 0074485 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 267/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Le parti insistono sulle proprie tesi e concludono come in atti.
La Corte trattiene la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Il Ricorrente_1 Soc. Coop.so ha Impugnato accertamento per omesso pagamento IMU per anno 2018 per 41.376,06 euro oltre sanzioni ed interessi, notificatogli il 25.3.24 da parte del Comune di Perugia.
Ha dedotto in giudizio il difetto di motivazione dell'atto impositivo oltre alla decadenza del potere esercitato e la prescrizione del credito.
Con sentenza n. 414/2024 la C.G.T. di Primo grado di Perugia ha respinto il ricorso con condanna alle spese di lite poiché in sintesi ha ritenuto l'atto congruamente motivato trattandosi di omesso pagamento ed ha ritenuto il termine del 31.12.23 per la notifica prorogato per effetto della disposizione speciale di cui all'art.67
D.L. 18/20 con conseguente interruzione del suddetto termine l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020
Il Ricorrente_1 ha appellato la suindicata sentenza deducendo motivi così riassumibili:
I) ERROR IN IUDICANDO PER RITENUTA INSUSSISTENZA DELLA VIOLAZIONE, FALSA E/O ERRATA
APPLICAZIONE DELL'ART. 24 COST. IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 42, COMMI 2 E 3, E L'ART.
61 DEL D.P.R. 600/1973; DELL'ART. 56 DEL D.P.R. N. 633/1972, NONCHE' DEL COMBINATO DISPOSTO
DI CUI AGLI ARTT. 3 DELLA L. N. 241/90; ART. 7 DELLA L. N. 212/2000; ART. 1, COMMA 162, DELLA L.
296/2006; ARTT. 23 E 32 DEL D.LGS. N. 546 DEL 1992: l'Amministrazione comunale avrebbe effettuato una irrituale integrazione in via postuma della motivazione dell'atto impugnato non avendo in origine indicato le ragioni in merito all'applicazione dell'art.67 D.L. 18/2020.
II) ERROR IN IUDICANDO PER RITENUTA INSUSSISTENZA DELLA VIOLAZIONE, FALSA E/O ERRATA
APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 161, L.N. 296/06, DELL'ART. 67 D.L. N. 18/2020 CONV. IN L.N.
24/2020, DELL'ART. 12, COMMA 1, D.LGS. N.159/2015, NONCHÈ DELL'ART. 3 COST.: diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado e dal Comune di Perugia la sospensione dei termini prevista. dall'art.67 D.L. n. 18/2020 quale norma del tutto eccezionale valevole per il periodo emergenziale riguarda gli adempimenti da effettuarsi entro il 2020 ovvero l'anno in cui si è verificato l'evento pandemia senza comportare lo spostamento in avanti dei termini terminata tale fase ovvero l'effetto a cascata su annualità successive, come peraltro opinato dalla giurisprudenza di merito.
Si è costituito in giudizio il Comune di Perugia eccependo l'infondatezza dell'appello poichè a suo dire in sintesi: - non vi sarebbe stata alcuna integrazione della motivazione in via postuma;
- l'art.67 D.L. n. 18/2020 sarebbe stato correttamente interpretato dal primo giudice in ossequio d'altronde all'orientamento fatto proprio dalla prevalente giurpsrudenza di merito e dalla stessa adita Corte di Giustizia di Secondo Grado dell' Umbria (sent. n. 232/23) oltre che da ultimo dalla stessa Cassazione (ord 960/25).
Con memoria la difesa di parte appellante ha insistito per la fondatezza dell'appello rappresentando come in merito all'intepretazione del citato art 67 l'ordinanza della Cassazione. n.960 del 2025 "ex adverso" citata sarebbe del tutto isolata mentre gran parte della giurisprudenza di merito va come indicato nell'atto di appello nel senso prospettato dall'appellante.
Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2025, uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-E' materia del contendere la legittimità dell'atto di accertamento per omesso pagamento IMU per l'anno
2018 per 41.376,06 euro oltre sanzioni ed interessi, notificato all'odierna appellante il 25.3.2024 da parte del Comune di Perugia.
Lamenta come visto parte appellante l'erroneità della sentenza di primo grado rea di non aver correttamente intepretato il quadro normativo di riferimento con particolare riguardo all'art.67 DL 18/2020 in tema di sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori.
2.- Il secondo motivo dell'appello, di natura assorbente, è fondato e merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 67 comma 1 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni dalla
Legge 24 aprile 2020, n. 27 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. "
(Decreto Cura Italia):
"Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge
27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Per il medesimo periodo, è, altresì, sospeso il termine previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente. Sono inoltre sospesi i termini di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, i termini di cui all'articolo 1–bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini relativi alle procedure di cui all'articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"
In merito all'intepretazione della suindicata norma sussiste obiettivo contrasto giurisprudenziale dal momento che in passato anche l'adita Corte di Giustizia Tributaria dell'Umbria ha aderito alla tesi della "sospensione" dei termini in senso tecnico con applicazione non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (C.G.T. Secondo Grado Umbria sez. II, n.
232/2023) pur non avendo invero affrontato "funditus"la questione.
Anche parte della giurisprudenza di legittimità come rilevato dalla difesa comunale ha non di meno affermato che la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione
(così Cassazione civile sez. I, 15/01/2025, n. 960 ).
Non ritiene il Collegio "res melius perpensa"di poter aderire a tale orientamento come visto fatto proprio dalla sentenza appellata.
Giova anzitutto rilevare l'indubbia natura eccezionale e derogatoria della suindicata norma legata alla situazione emergenziale in seguito alla pandemia da Covid - 19 come del resto affermato dalla prevalente giurisprudenza sia di merito che di legittimità (ex multis Cassazione civile sez. trib., 30/06/2025, n. 17668).
Il che trova conferma, da ultimo, anche nel recente intervento del legislatore, il quale, con il D.Lgs. 12.06.2025,
n. 81 (c.d. Decreto correttivo bis), ha stabilito che “A decorrere dal 31 dicembre 2025, la sospensione dei termini di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non si applica agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, emessi dall'Agenzia delle entrate” (art. 22).
Tale disposizione, infatti, rende manifesta l'intenzione del legislatore di circoscrivere l'operatività della sospensione di cui all'art. 67 D.L. 18/2020, escludendone gli effetti in relazione agli atti impositivi. Ciò conferma che la norma emergenziale non può essere interpretata come fonte di una proroga generalizzata
“a cascata” rispetto alle annualità successive,ma, al contrario, deve ritenersi confinata all'eccezionale contesto del 2020. E ciò lasciando in disparte la scelta del legislatore di limitare l'operatività della norma de qua ai soli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, è evidentemente irragionevole, in quanto crea una disparità di trattamento tra i contribuenti soggetti all'imposizione di altri Enti, come quelli locali, in violazione del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost.
Il termine "sospensione" utilizzato dal legislatore non va inteso a ben vedere quale sospensione in senso tecnico del termine bensì in realtà di fermo attività o di mera proroga del termine.
L'art. 67, del d.l. n. 18 del 2020 […] non dispone una vera e propria “sospensione”, ma una mera “proroga” del termine. Il termine, infatti, non viene “congelato” come accade con le sospensioni (nell'accezione tecnica) dei termini, tant'è vero che i versamenti oggetto di sospensione devono, poi, essere effettuati “entro il mese successivo”, cioè entro il 30 giugno 2020 (come disposto dalla norma generale del cit. art. 12, comma 1, e da quella speciale dell'art. 62, comma 6, d.l. n. 18/2020) e non 85 giorni dopo la fine del periodo indicato.
Mentre, se di vera e propria “sospensione” si trattasse, il meccanismo […] valevole per gli uffici, dovrebbe valere anche per i versamenti e gli adempimenti dei contribuenti e per i termini processuali, in forza della ribadita “simmetria” prescritta dall'art. 12, comma 1, espressamente richiamato dall'art. 67, comma 4. Come non è, né per gli uni, come sopra ricordato, né per gli altri (ex art. 83 d.l. n. 18/2020) Ne deriva, pertanto, che, per gli accertamenti relativi ai tributi locali, il differimento di 85 giorni deve ritenersi valevole con esclusivo riferimento al dato temporale normativamente indicato, ovvero dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020. Con riflesso operante, dunque, solo per i termini di decadenza e prescrizione relativi al menzionato periodo di emergenza pandemica, normativamente circoscritto all'anno 2020”(così C.G.T. I grado Prato, 24 settembre
2024, n. 143; nello stesso senso Corte Giustizia Trib. I grado Lecce sez. I, 20/11/2024, n.1345 ; CGT Primo grado Udine 23 ottobre 2024, n. 206; Corte di giustizia tributaria di primo grado Lombardia Milano, Sez. XV,
Sentenza, 03/04/2023, n. 1186; Corte di giustizia tributaria di secondo grado Lombardia, Sez. VI, Sentenza,
04/09/2024, n. 2329; Corte di giustizia tributaria di primo grado Lazio Latina, Sez. III, Sentenza, 02/05/2024,
n. 474).
Anche la Cassazione di recente partendo proprio dalla natura eccezionale emergenziale della norma ha affermato che Il termine per l'effettuazione delle notifiche degli atti impositivi per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, in base alle disposizioni agli stessi riferibili, differito dall'art. 157, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020 (norma speciale dettata dall'emergenza Covid rispetto a quella di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 159 del 2015) al periodo intercorrente fra il 1° marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022, non
è ulteriormente prorogabile di ottantacinque giorni per effetto del disposto di cui all'art. 67 del d.l. n. 18 del
2020, che risulta assorbito dal differimento di cui sopra (Cassazione civile sez. trib., 30/06/2025, n. 17668).
Ne consegue dunque la fondatezza del motivo con conseguente decadenza del potere impositivo esercitato.
3. Per i suesposti motivi l'appello è fondato e va accolto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite atteso l'esaminato contrasto giurisprudenziale su punto decisivo della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell'Umbria accoglie l'appello. Spese compensate.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TEMPERINI FRANCESCO, Presidente
OV AO, TO
PISCITELLI MARIO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 193/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Soc. Coop.soc - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Perugia - Corso Vannucci 19 06100 Perugia PG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 414/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PERUGIA sez. 1
e pubblicata il 14/11/2024
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO n. DINIEGO ANNUL PROT 24-114642 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024 0074485 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 267/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Le parti insistono sulle proprie tesi e concludono come in atti.
La Corte trattiene la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Il Ricorrente_1 Soc. Coop.so ha Impugnato accertamento per omesso pagamento IMU per anno 2018 per 41.376,06 euro oltre sanzioni ed interessi, notificatogli il 25.3.24 da parte del Comune di Perugia.
Ha dedotto in giudizio il difetto di motivazione dell'atto impositivo oltre alla decadenza del potere esercitato e la prescrizione del credito.
Con sentenza n. 414/2024 la C.G.T. di Primo grado di Perugia ha respinto il ricorso con condanna alle spese di lite poiché in sintesi ha ritenuto l'atto congruamente motivato trattandosi di omesso pagamento ed ha ritenuto il termine del 31.12.23 per la notifica prorogato per effetto della disposizione speciale di cui all'art.67
D.L. 18/20 con conseguente interruzione del suddetto termine l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020
Il Ricorrente_1 ha appellato la suindicata sentenza deducendo motivi così riassumibili:
I) ERROR IN IUDICANDO PER RITENUTA INSUSSISTENZA DELLA VIOLAZIONE, FALSA E/O ERRATA
APPLICAZIONE DELL'ART. 24 COST. IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 42, COMMI 2 E 3, E L'ART.
61 DEL D.P.R. 600/1973; DELL'ART. 56 DEL D.P.R. N. 633/1972, NONCHE' DEL COMBINATO DISPOSTO
DI CUI AGLI ARTT. 3 DELLA L. N. 241/90; ART. 7 DELLA L. N. 212/2000; ART. 1, COMMA 162, DELLA L.
296/2006; ARTT. 23 E 32 DEL D.LGS. N. 546 DEL 1992: l'Amministrazione comunale avrebbe effettuato una irrituale integrazione in via postuma della motivazione dell'atto impugnato non avendo in origine indicato le ragioni in merito all'applicazione dell'art.67 D.L. 18/2020.
II) ERROR IN IUDICANDO PER RITENUTA INSUSSISTENZA DELLA VIOLAZIONE, FALSA E/O ERRATA
APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 161, L.N. 296/06, DELL'ART. 67 D.L. N. 18/2020 CONV. IN L.N.
24/2020, DELL'ART. 12, COMMA 1, D.LGS. N.159/2015, NONCHÈ DELL'ART. 3 COST.: diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado e dal Comune di Perugia la sospensione dei termini prevista. dall'art.67 D.L. n. 18/2020 quale norma del tutto eccezionale valevole per il periodo emergenziale riguarda gli adempimenti da effettuarsi entro il 2020 ovvero l'anno in cui si è verificato l'evento pandemia senza comportare lo spostamento in avanti dei termini terminata tale fase ovvero l'effetto a cascata su annualità successive, come peraltro opinato dalla giurisprudenza di merito.
Si è costituito in giudizio il Comune di Perugia eccependo l'infondatezza dell'appello poichè a suo dire in sintesi: - non vi sarebbe stata alcuna integrazione della motivazione in via postuma;
- l'art.67 D.L. n. 18/2020 sarebbe stato correttamente interpretato dal primo giudice in ossequio d'altronde all'orientamento fatto proprio dalla prevalente giurpsrudenza di merito e dalla stessa adita Corte di Giustizia di Secondo Grado dell' Umbria (sent. n. 232/23) oltre che da ultimo dalla stessa Cassazione (ord 960/25).
Con memoria la difesa di parte appellante ha insistito per la fondatezza dell'appello rappresentando come in merito all'intepretazione del citato art 67 l'ordinanza della Cassazione. n.960 del 2025 "ex adverso" citata sarebbe del tutto isolata mentre gran parte della giurisprudenza di merito va come indicato nell'atto di appello nel senso prospettato dall'appellante.
Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2025, uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-E' materia del contendere la legittimità dell'atto di accertamento per omesso pagamento IMU per l'anno
2018 per 41.376,06 euro oltre sanzioni ed interessi, notificato all'odierna appellante il 25.3.2024 da parte del Comune di Perugia.
Lamenta come visto parte appellante l'erroneità della sentenza di primo grado rea di non aver correttamente intepretato il quadro normativo di riferimento con particolare riguardo all'art.67 DL 18/2020 in tema di sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori.
2.- Il secondo motivo dell'appello, di natura assorbente, è fondato e merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 67 comma 1 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni dalla
Legge 24 aprile 2020, n. 27 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. "
(Decreto Cura Italia):
"Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge
27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Per il medesimo periodo, è, altresì, sospeso il termine previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente. Sono inoltre sospesi i termini di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, i termini di cui all'articolo 1–bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini relativi alle procedure di cui all'articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"
In merito all'intepretazione della suindicata norma sussiste obiettivo contrasto giurisprudenziale dal momento che in passato anche l'adita Corte di Giustizia Tributaria dell'Umbria ha aderito alla tesi della "sospensione" dei termini in senso tecnico con applicazione non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (C.G.T. Secondo Grado Umbria sez. II, n.
232/2023) pur non avendo invero affrontato "funditus"la questione.
Anche parte della giurisprudenza di legittimità come rilevato dalla difesa comunale ha non di meno affermato che la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione
(così Cassazione civile sez. I, 15/01/2025, n. 960 ).
Non ritiene il Collegio "res melius perpensa"di poter aderire a tale orientamento come visto fatto proprio dalla sentenza appellata.
Giova anzitutto rilevare l'indubbia natura eccezionale e derogatoria della suindicata norma legata alla situazione emergenziale in seguito alla pandemia da Covid - 19 come del resto affermato dalla prevalente giurisprudenza sia di merito che di legittimità (ex multis Cassazione civile sez. trib., 30/06/2025, n. 17668).
Il che trova conferma, da ultimo, anche nel recente intervento del legislatore, il quale, con il D.Lgs. 12.06.2025,
n. 81 (c.d. Decreto correttivo bis), ha stabilito che “A decorrere dal 31 dicembre 2025, la sospensione dei termini di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non si applica agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, emessi dall'Agenzia delle entrate” (art. 22).
Tale disposizione, infatti, rende manifesta l'intenzione del legislatore di circoscrivere l'operatività della sospensione di cui all'art. 67 D.L. 18/2020, escludendone gli effetti in relazione agli atti impositivi. Ciò conferma che la norma emergenziale non può essere interpretata come fonte di una proroga generalizzata
“a cascata” rispetto alle annualità successive,ma, al contrario, deve ritenersi confinata all'eccezionale contesto del 2020. E ciò lasciando in disparte la scelta del legislatore di limitare l'operatività della norma de qua ai soli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, è evidentemente irragionevole, in quanto crea una disparità di trattamento tra i contribuenti soggetti all'imposizione di altri Enti, come quelli locali, in violazione del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost.
Il termine "sospensione" utilizzato dal legislatore non va inteso a ben vedere quale sospensione in senso tecnico del termine bensì in realtà di fermo attività o di mera proroga del termine.
L'art. 67, del d.l. n. 18 del 2020 […] non dispone una vera e propria “sospensione”, ma una mera “proroga” del termine. Il termine, infatti, non viene “congelato” come accade con le sospensioni (nell'accezione tecnica) dei termini, tant'è vero che i versamenti oggetto di sospensione devono, poi, essere effettuati “entro il mese successivo”, cioè entro il 30 giugno 2020 (come disposto dalla norma generale del cit. art. 12, comma 1, e da quella speciale dell'art. 62, comma 6, d.l. n. 18/2020) e non 85 giorni dopo la fine del periodo indicato.
Mentre, se di vera e propria “sospensione” si trattasse, il meccanismo […] valevole per gli uffici, dovrebbe valere anche per i versamenti e gli adempimenti dei contribuenti e per i termini processuali, in forza della ribadita “simmetria” prescritta dall'art. 12, comma 1, espressamente richiamato dall'art. 67, comma 4. Come non è, né per gli uni, come sopra ricordato, né per gli altri (ex art. 83 d.l. n. 18/2020) Ne deriva, pertanto, che, per gli accertamenti relativi ai tributi locali, il differimento di 85 giorni deve ritenersi valevole con esclusivo riferimento al dato temporale normativamente indicato, ovvero dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020. Con riflesso operante, dunque, solo per i termini di decadenza e prescrizione relativi al menzionato periodo di emergenza pandemica, normativamente circoscritto all'anno 2020”(così C.G.T. I grado Prato, 24 settembre
2024, n. 143; nello stesso senso Corte Giustizia Trib. I grado Lecce sez. I, 20/11/2024, n.1345 ; CGT Primo grado Udine 23 ottobre 2024, n. 206; Corte di giustizia tributaria di primo grado Lombardia Milano, Sez. XV,
Sentenza, 03/04/2023, n. 1186; Corte di giustizia tributaria di secondo grado Lombardia, Sez. VI, Sentenza,
04/09/2024, n. 2329; Corte di giustizia tributaria di primo grado Lazio Latina, Sez. III, Sentenza, 02/05/2024,
n. 474).
Anche la Cassazione di recente partendo proprio dalla natura eccezionale emergenziale della norma ha affermato che Il termine per l'effettuazione delle notifiche degli atti impositivi per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, in base alle disposizioni agli stessi riferibili, differito dall'art. 157, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020 (norma speciale dettata dall'emergenza Covid rispetto a quella di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 159 del 2015) al periodo intercorrente fra il 1° marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022, non
è ulteriormente prorogabile di ottantacinque giorni per effetto del disposto di cui all'art. 67 del d.l. n. 18 del
2020, che risulta assorbito dal differimento di cui sopra (Cassazione civile sez. trib., 30/06/2025, n. 17668).
Ne consegue dunque la fondatezza del motivo con conseguente decadenza del potere impositivo esercitato.
3. Per i suesposti motivi l'appello è fondato e va accolto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite atteso l'esaminato contrasto giurisprudenziale su punto decisivo della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell'Umbria accoglie l'appello. Spese compensate.