Articolo 2 della Legge 10 luglio 1991, n. 210
Articolo 1Articolo 3
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1 agosto 1991
Art. 2. 1. La presente legge si applica, alle condizioni previste dalla convenzione e nei limiti di cui alle riserve formulate in sede di ratifica di tale convenzione, in conformita' del regolamento CEE:
a) alle conferenze marittime i cui membri trasportano, esercendo regolari servizi internazionali di linea, merci facenti parte del commercio estero italiano in provenienza da, o a destinazione di, un altro Stato contraente della convenzione;
b) alle compagnie di navigazione che operano o chiedono di operare nell'ambito delle conferenze marittime di cui alla lettera a);
c) ai caricatori e alle organizzazioni dei caricatori che hanno rispettivamente il loro domicilio o la sede nel territorio dello Stato.
Entrata in vigore il 1 agosto 1991