Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/06/2025, n. 2360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2360 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n.11200/2020
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11200/2020 R.Gen.Aff.Cont.,
TRA
c.f.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Nicoletta Dal Sie, presso il cui studio elettivamente domicilia in Treviso (TV), alla via Roma, n.20, giusta procura in atti;
- ATTORE -
CONTRO
, c.f.: , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. Giuseppe Laudante, presso il cui studio elettivamente domicilia in Aversa (CE), alla via Salvo D'Acquisto, n.5, giusta procura in atti.
-CONVENUTO –
-
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
Conclusioni: come all'udienza del 03.12.2024
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 20.11.2020, conveniva in giudizio al fine di Parte_1 Controparte_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare che
è il padre naturale di esso istante, con tutte le Controparte_1 conseguenze di legge;
2) condannare il convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale, nei suoi aspetti di danno esistenziale e di danno morale;
il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
L'istante deduceva in fatto di essere nato dalla relazione sentimentale intercorsa negli anni 1989-1990 tra la madre, , ed Persona_1 il sig. , il quale, ricevuta la notizia della gravidanza, Controparte_1 aveva interrotto la relazione, adducendo di essere già sposato e di avere due figli.
Esponeva di aver conosciuto il (presentatogli inizialmente CP_1 come uno zio) soltanto alcuni mesi prima di ricevere la prima comunione, avendo più volte manifestato il desiderio di incontrare il padre, e che soltanto in occasione della cerimonia, a cui il CP_1 aveva preso parte, veniva edotto della circostanza che quest'ultimo fosse suo padre.
Rappresentava, poi, che, malgrado il padre avesse partecipato alla festa per i suoi 18 anni, non si era instaurato alcun rapporto tra loro, al punto da indurre esso istante a recarsi sovente presso il bar abitualmente frequentato dal padre, nella speranza di incontrarlo.
Rilevava come, nel dare seguito alle richieste del figlio, il , CP_1 all'epoca proprietario di una scuderia, lo invitava all'ippodromo e nel tempo gli presentava tutti i parenti, con i quali instaurava un sincero legame affettivo;
tuttavia, a fronte della richiesta avanzata dall' attore
2 di essere riconosciuto formalmente come figlio, il si era reso CP_1 irreperibile e l'odierno ricorrente si ritrovava deprivato nuovamente della figura paterna e dei legami instaurati con gli altri componenti della famiglia paterna.
Incardinato il giudizio mediante regolare notifica, Controparte_1 non si costituiva in giudizio, costituendosi tardivamente soltanto in data 28.06.2023.
All'udienza del 19.04.2021, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, co.6, c.p.c. e fissava per l'ammissione dei mezzi istruttori l'udienza del 27.10.2021.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 183, co.6, c.p.c., all'udienza del 27.01.2021, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, il giudice istruttore nominava quale c.t.u. Persona_2
.
[...]
Conferito l'incarico al nominato c.t.u. all'udienza cartolare del
05.01.2022, all'udienza dell'08.06.2022, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, il giudice, preso atto della mancata partecipazione del convenuto alle operazioni peritali, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.01.2023.
All'udienza che precede, il giudice, ritenuto necessario verificare la regolare convocazione da parte del CTU del convenuto, assegnava termine al c.t.u. per depositare prova della convocazione del sig.
per gli accertamenti peritali e rinviava per la verifica della CP_1 documentazione e l'eventuale precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.03.2023.
Alla predetta udienza, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il giudice fissava per la comparizione del c.t.u. l'udienza del 16.05.2023, all'esito della quale il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali e fissava per l'esame dell'elaborato peritale l'udienza del 25.10.2023.
3 Nelle more, si costituiva in giudizio con comparsa Controparte_1 di costituzione e risposta depositata in data 28.06.2023, a mezzo della quale contestava le avverse pretese e ne chiedeva il rigetto.
Pervenuta in data 05.10.2023 la perizia a firma della dott.ssa il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni Per_2 all'udienza del 19.12.2023.
All'udienza che precede, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, il giudice riservava la causa in decisione al collegio con i termini ex art. 190 c.p.c..
Intervenuta in data 05.04.2024 sentenza dichiarativa di paternità
(nr.1754/2024) e rimesse le parti dinanzi al giudice istruttore per le determinazioni in ordine alla domanda risarcitoria, all'udienza di comparizione tenutasi in data 18.06.2024, il giudice, sentite le parti, si riservava.
A scioglimento della riserva che precede, con ordinanza depositata in data 02.07.2024 il giudice istruttore, ritenute irrilevanti ai fini del decidere le istanze istruttorie formulate dal ricorrente e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 03.12.2024, disponendo altresì la comparizione personale delle parti ed invitando le stesse a coltivare nelle more le trattative di bonario componimento.
All'udienza che precede, il giudice, all'esito del contraddittorio, riservava in decisione al collegio con i termini ex art. 190 c.p.c.
***
Osserva il tribunale come, essendo stata già pronunciata sentenza non definitiva con cui è stata dichiarata la paternità del rispetto all'odierno attore, resta in CP_1 questa sede da esaminare la domanda risarcitoria formulata.
La domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di cui alla motivazione che segue.
4 La giurisprudenza di legittimità, con orientamento condiviso dal collegio, nell'enucleare la nozione di illecito endofamiliare, ha chiarito che la violazione dei doveri conseguenti allo status di genitore non trova la sua sanzione, necessariamente e soltanto nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma nell'ipotesi in cui provochi la lesione di diritti costituzionalm ente protetti può integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell' art. 2059 c.c., come reinterpretato alla luce dei principi recentemente e ripetutamente affermati da questa stessa Corte in tema di danni alla persona (v.ex plurimis Cass. 28551/2023 che richaima 26301/2021, Cass. 28989/2019, Cass.
7513/2018, Cass. 2788/2019, Cass. 901/2018).
L'azione risarcitoria esperita è connessa alla lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione che trovano negli articoli 2 e 30 della Costituzione - oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento - un elevato grado di riconoscimento e tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile extra contrattuale, sulla scorta del disinteresse mostrato dal convenuto nei confronti del figlio naturale.
Difatti, il convenuto non ha supportato l'attore in modo continuo nel suo percorso di crescita, non ha provveduto ad istruire mantenere ed educare l'Ascione, come prescritto dagli artt. 147-148 c.c. ed ha frustrato il diritto del figlio ad una bigenitorialità reale e continua in tutte le fasi di crescita. A nulla rileva in merito la circostanza che il sig.
fosse sposato ed avesse altri figli, in quanto il CP_1 dovere genitoriale era quello di riconoscerlo, crescerlo , educarlo ed esser presente nel quotidiano anche del figlio
5 naturale nato dalla relazione extra coniugale dello stesso.
Nel caso di specie per contro, l'unico dato certo è che solo in un periodo di vita, 2015 -2017, quando ormai il figlio aveva 25 anni, il sig. ha accolto l'Ascione nella sua CP_1 famiglia presentandolo alla moglie ed ai parenti e mostrando vicinanza anche affettiva all'attore in occasione della perdita della nonna materna.
Il D'Alterio ha omesso, inoltre, di provvedere al mantenimento ed all'assolvimento degli obblighi gravanti sul genitori di istruzione ed educazione della prole, limitandosi – sotto il profilo economico – ad acquistare l'auto al figlio in occasione dei 18 anni, ma non risultando provata la circostanza, pur dedotta dal convenuto, secondo cui avrebbe provveduto mensilmente al sostegno economico dell'Ascione.
Tale situazione legittima a richiedere il Parte_1 risarcimento del danno "da privazione paterna" ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., così come da richiesta avanzata dall'attrice.
Ritenuto quindi sussistente l'an della pretesa risarcitoria, si deve ora valutare il quantum di essa, in relazione al quale, stante la particolare tipologia di pregiudizio sofferto, non può che riconoscersi l'applicabilità del giudizio in via equitativa di cui all'art. 1226 c.c.
Ciò posto, il Tribunale ritiene di aderire all'indirizzo ermeneutico, avallato anche dalla Corte di Cassazione, in forza del quale, in caso di danno endofamiliare da privazione del rapporto genitoriale, si pone a base del calcolo liquidatorio la voce appositamente prevista dalle tabelle adottate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di
Milano. Infatti, la Suprema Corte ha riconosciuto che
"quelle tabelle rimangono utilizzabili come parametro di
6 valutazione, con gli opportuni adattamenti" (Cass. Civ., sez.
I, 22 luglio 2014, n. 16657), nonché che "il criterio tabellare può rappresentare un punto di riferimento nella liquidazione del danno in via analogica" (Cass. Civ., 22 novembre 2013,
n. 26205).
Il tribunale non ignora che parte della giurisprudenza di merito ha utilizzato un criterio di liquidazione equitativa cd. puro, ossia svincolato da qualunque parametro tabellare di riferimento, tuttavia, in conformità agli orientamenti più recenti della Suprema Corte, si ritiene di escludere un criterio liquidatorio puro, essendo necessario ancorare il pregiudizio a dei parametri uniformi e oggettivi , quali quelli contenuti nelle tabelle elaborate dall'osservatorio della
Giustizia Civile di Milano.
Tanto premesso, le tabelle milanesi 202 4, a favore di un figlio, per la perdita di un genitore, prevedono quale valore del punto base l'importo di euro 3.911,00 ed asseggano 28 punti in base all'età del congiunto e 20 punti in base all'età della vittima, per un totale di punti riconosciuti pari a 48 corrispondenti ad euro 187.728,00, dovendosi per contro escludere gli aumenti previsti nelle tabelle milanesi per convivenza-numero componenti del nucleo, in rag ione della diversità ontologica del danno in esame.
Tuttavia, pur ritenendosi corretto quale punto di partenza liquidatorio quello individuabile nel parametri tabellari previsti per la voce "perdita del genitore", deve procedersi ad un ulteriore adeguamento in diminuzione in ragione della minore gravità della fattispecie in esame rispetto a quella oggetto delle tabelle.
Difatti la liquidazione ivi contemplata per il danno da perdita del rapporto parentale postula la irreversibile perdita del rapporto per la morte del congiunto e va al di là
7 del mero dolore che la morte in sé di una persona cara provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità, nonché nel non potere fare più ciò che per anni si è fatto e nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra superstiti, tutte sofferenze non ravvisabili nella specie.
In questa sede, le tabelle devono quindi utilizzarsi solo come parametro di riferimento da applicare in via analogica, postulando il ragionamento analogico la sola similitudine tra due fattispecie e non già la piena identità, risultando in caso contrario direttamente applicabile il parametro in discussione.
La stessa Corte di Cassazione ha riconosciuto come, pur se utilizzabili, come sopra descritto, le tabelle hanno ad oggetto i criteri di quantificazione del cd. danno da lesione del rapporto parentale nelle ipotesi in cui una persona sia vittima (o subisca gravi lesioni a causa) della condotta illecita di un terzo che per questo sia chiamato a rispondere delle conseguenze dannose nei confronti di coloro che erano legati alla vittima da relazioni parentali di varia natura e intensità.
Diverso è il caso del genitore che, non riconoscendo il figlio e facendogli mancare i mezzi di sussistenza, si sottragga al ruolo genitoriale e colpevolmente impedisca il sorgere in concreto del rapporto parentale che deriva dalla procreazione (così Cass. Civ., 16657/2014).
In ragione di ciò, ritiene il Tribunale che l'importo risultante dalle tabelle di Milano debba essere riparametrato in
8 diminuzione, in ragione della diversa valenza della perdita nel danno endofamiliare da mancato riconoscimento .
Ritiene congruo il tribunale che l''importo di euro
187.728,00, quale base di calcolo tabellare come sopra indicata, debba essere ridotta del 50% in ragione dell'ontologica diversità del danno in esame. L'importo che si ottiene pari ad euro 93 .864,00 deve poi esser ulteriormente ridotto del 25% in ragione delle particolarità del caso concreto, considerato che nella fattispecie oggetto di causa per stessa ammissione di parte attrice il sig.
è stato presente in alcune fasi della vita del figlio CP_1 prima dell'instaurazione del giudizio di riconoscimento, tanto da aver proposto allo stesso di “consentire all'attribuzione del cognome” e di averlo introdotto nella sua famiglia nel periodo tra il 2015-2017,all'epoca della perdita per l'Ascione della nonna materna (si vedano in tal senso le dichiarazioni rese dal sig. all'udienza del 18.6.24 Tes_1
“Quando io ho fatto 18 anni mio padre cioè il sig. è venuto CP_1 anche alla mia festa e lui mi ha detto se vuoi ti posso anche dare il mio cognome, io all'epoca rifiutai e lui mi disse che potevamo farlo anche quando diventavo più grande.
Lui però non è mai stato presente nella mia vita. Io dopo il diploma mi sono iscritto all'università ma non ho mai ricevuto alcun aiuto economico da mio padre. Nel 2015 quando è morta mia nonna lui è stato un po' più presente e mi ha presentato alla sua famiglia cioè a sua moglie ed ai suoi figli, ovvero miei fratelli. Ho frequentato la sua casa tra il 2016 ed il 2017, all'inizio mi hanno accolto abbastanza bene”).
Tale importo, che risulta pari ad euro 70.398,00, appare idoneo a ristorare la mancanza della figura genitoriale nelle fasi della crescita e adolescenza in modo continuo e il vuoto relazionale e sociale a ciò collegato.
9 Alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato, assorbiti gli ulteriori profili controversi in causa, Controparte_1 deve esser condannato al pagamento di euro 70.398,00 in favore di a titolo di risarcimento del danno Controparte_1 non patrimoniale come sopra qualificato.
Sono inoltre dovuti gli interessi legali dalla decisione sino al saldo.
Infine deve altresì rilevarsi che l'attore non ha chiesto la sostituzione del cognome e quindi nulla può disporsi in merito, tenendo conto della maggiore età dello stesso.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e sussistendo, pertanto, le condizioni per l'applicazione della normativa regolamentare di cui al D.M. 55/2014 che ha sostituito le precedenti tariffe e parametri professionali, questo Collegio ha proceduto alla liquidazione del compenso professionale tenendo conto del valore indeterminato della causa complessità media, dei parametri medi per le fasi previste nel DM sopra citato, della natura e della complessità della controversia nonché del comportamento processuale di parte soccombente il quale non si presentato all'udienza di comparizione personale disposta dal giudice istruttore senza addurre alcun legittimo impedimento .
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• condanna al versamento in favore di Controparte_1 della somma, stabilita in via Parte_1 equitativa, di € 70.398,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla violazione dei doveri di mantenimento, istruzione, educazione,
10 determinata dalla privazione del rapporto parentale oltre interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
• condanna il convenuto al pagamento Controparte_1 delle spese di lite a favore dell'attore Parte_1 che si liquidano in € 10.860.00,00 per compenso professionale ed € 545,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso indicato per la prestazione nonché IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 3.6.25
Il Giudice relatore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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