Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/02/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 333/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA seconda sezione civile
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Cristina Salvadori Presidente
Dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere
Dott. Pietro Iovino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 333/2021 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Federico Gennari (C.F. C.F._2 pec del Foro di Parma ed elettivamente domiciliato presso il suo Email_1 studio in Parma, Strada del Conservatorio n. 15;
-Appellante- contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. FERRARO MARCO e dell'avv. GIOVE STEFANO ( VIALE REGINA MARGHERITA 278 ROMA;
elettivamente C.F._4 domiciliato in VIALE REGINA MARGHERITA 278 00198 ROMA presso il difensore avv. FERRARO MARCO;
-Appellato-
pagina 1 di 7
CONCLUSIONI:
APPELLANTE PAINI: come da ricorso in riassunzione: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, e previe le declaratorie tutte del caso e di legge, per le ragioni tutte di cui in premessa: In via principale, accertato e dichiarato, per le ragioni tutte di cui in premessa, l'errore e così l'inadempimento contrattuale del notaio, dott. , consistito sia Controparte_1 nell'errore di scritturazione del dato catastale e, in particolare, nell'avere erroneamente indicato nel contratto preliminare del 5 agosto 2015, autenticato a firma dello stesso al rep. n. 54227/20123, e registrato a Parma il successivo 6 agosto 2015 al n. 1135 serie 1T, il “foglio mappa 11” anziché il “foglio mappa 12”, sia nel conseguente errore di trascrizione del contratto preliminare del 5 agosto 2015 e, in particolare, nell'avere trascritto in data 7 agosto 2015 il preliminare medesimo, al reg. gen. n. 15718 e reg. part. n. 12011, sull'immobile censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Montechiarugolo (PR), corrispondente al “foglio mappa 11, mappale 632, subalterno 1, sito in Montechiarugolo (PR), Via Spadolini. 16”, anziché sull'immobile censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Montechiarugolo (PR), corrispondente al “foglio mappa 12, mappale 632, subalterno 1, sito in Montechiarugolo (PR), Via Spadolini, 16/B”, dichiarare tenuto a condannare il convenuto a promuovere la cancellazione, con spese integralmente a suo carico, dell'ipoteca legale iscritta da EQUITALIA CENTRO S.P.A., in data 2 dicembre 2015, al reg. gen. n. 23462 e reg. part. n. 2860, sull'immobile censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Montechiarugolo (PR) al foglio di mappa 12, mappale 632, subalterno 1, Via Giovanni Spadolini, n. 16/B, compiendo tutto quanto necessario ad estinguere integralmente, e a sua cura e spese, il credito di EQUITALIA CENTRO S.P.A. e per il quale la stessa ha iscritto l'ipoteca sopra richiamata e, conseguentemente, ad ottenere da EQUITALIA CENTRO S.P.A. la cancellazione dell'ipoteca medesima entro prefiggendo termine, con condanna dello stesso convenuto al pagamento in favore degli attori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614-bis c.p.c., di quella somma che l'Il.mo Giudicante vorrà liquidare in via equitativa, a titolo di coercizione indiretta, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna di cui sopra. - In via subordinata, accertato e dichiarato, per le ragioni tutte di cui in premessa, l'errore e così l'inadempimento contrattuale del notaio, dott. , consistito sia Controparte_1 nell'errore di scritturazione del dato catastale e, in particolare, nell'avere erroneamente indicato nel contratto preliminare del 5 agosto 2015, autenticato a firma dello stesso al rep. n. 54227/20123, e registrato a Parma il successivo 6 agosto 2015 al n. 1135 serie 1T, il “foglio mappa 11” anziché il “foglio mappa 12”, sia nel conseguente errore di trascrizione del contratto preliminare del 5 agosto 2015 e, in particolare, nell'avere trascritto in data 7 agosto 2015 il preliminare medesimo, al reg.
pagina 2 di 7 gen. n. 15718 e reg. part. n. 12011, sull'immobile censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Montechiarugolo (PR), corrispondente al “foglio mappa 11, mappale 632, subalterno 1, sito in Montechiarugolo (PR), Via Spadolini. 16”, anziché sull'immobile censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Montechiarugolo (PR), corrispondente al “foglio mappa 12, mappale 632, subalterno 1, sito in Montechiarugolo (PR), Via Spadolini, 16/B”, dichiarare tenuto a condannare il convenuto 1) al risarcimento in favore dell'attore, dei danni Parte_2 patrimoniali tutti dalla stessa subiti e che si quantificano nella somma di euro 288.833,49, oltre a spese, interessi maturati e maturandi, ed eventuali sanzioni per il ritardo, ovvero in quella diversa somma che, all'esito del celebrando giudizio, risulterà necessaria a soddisfare le ragioni della creditrice ipotecaria EQUITALIA CENTRO S.P.A. e ad ottenere la liberazione dell'immobile dalla prescrizione pregiudizievole, iscritta dalla stessa EQUITALIA CENTRO S.P.A., in data 2 dicembre 2015, al reg. gen. n. 23462 e reg. part. n. 2860, sull'immobile censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Montechiarugolo (PR) al foglio di mappa 12, mappale 632, subalterno 1, Via Giovanni Spadolini, n. 16/B, 2) al risarcimento sempre in favore dell'attore,
[...]
, dei danni patrimoniali subiti a titolo di Parte_2 lucro cessante, derivanti dal mancato impiego fruttifero della somma di euro 450.000,00, che l'attrice avrebbe riscosso a titolo di corrispettivo con la stipulazione del contratto definitivo, da quantificarsi ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. e, in ogni caso, in misura pari agli interessi legali maturandi sulla predetta dal giorno dell'incasso al saldo ovvero forfettariamente, anche in via equitativa, nel corso del celebrando giudizio, oltre, in ogni caso, agli interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo, 3) al risarcimento in favore dell'attore, sig. dei danni patrimoniali subiti a Parte_1 titolo di lucro cessante e/o perdita di chance o come meglio, derivanti dalla mancata stipulazione del contratto definitivo e, quindi, dalla conseguente mancata disponibilità e godimento dell'immobile censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Montechiarugolo (PR) al foglio di mappa 12, mappale 632, subalterno 1, Via Giovanni Spadolini, n. 16/B, da quantificarsi previa espletanda CTU ovvero, in subordine, da quantificarsi forfettariamente, anche in via equitativa, nel corso del celebrando giudizio, oltre, interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo. -Sempre e comunque con vittoria di spese, compensi professionali, C.P.A., I.V.A. e rimborsi forfettari come per legge”, di cui i sottoscritti procuratori chiedono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c., la distrazione in proprio favore dichiarandosi a tal fine antistatari degli appellanti”
APPELLATO: come da note scritte per l'udienza del 09.04.2024: “Voglia l'Ill.ma
Corte adita, disattesa ogni contraria istanza: -In via principale: rigettare l'appello proposto da e da anche n.q. Pt_2 Parte_2 Parte_1 dell'omonima ditta individuale “ con conseguente Controparte_2
pagina 3 di 7 integrale conferma della sentenza del Tribunale di Bologna n. 23/2021 del 19/01/2021;
- In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello svolto da e da anche Parte_2 Parte_1
n.q. dell'omonima ditta individuale “ e di Controparte_2 riconoscimento della pretesa risarcitoria formulata nei confronti del dott.
[...]
, limitare il conseguente risarcimento dei danni ai sensi degli artt. 1223, 1225 CP_1
e 1227, I co., c.c.; Con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 8, comma 4, del DM n. 55/2014, oltre ad IVA e CPA come per legge”.
LA CORTE
Udita la relazione della causa fatta dal Consigliere relatore Dott. Pietro Iovino, letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. La società e Parte_2 Parte_1 rispettivamente in qualità di promittente venditore e promissario acquirente di un immobile, proponevano domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale del notaio . Controparte_1
In particolare, gli attori sostenevano che il notaio avesse commesso un errore nella redazione e trascrizione nei registri immobiliari di un contratto preliminare, predisposto dal notaio su incarico delle parti con indicazione di un mappale sbagliato (mapp. 11 anziché mapp. 12), e conseguente successiva iscrizione, sull'immobile medesimo, in data 2.12.2015, di ipoteca legale da parte di AL Centro S.p.a., per un credito tributario vantato nei confronti della società Pt_2
B. Si costituiva in giudizio , contestando integralmente le Controparte_1 avverse deduzioni – in particolare in ordine all'assenza di nesso di causa tra condotta e danno – e chiedendo il rigetto della domanda.
C. Con sentenza n. 23/2021, il Tribunale di Parma rigettava le domande attoree, sostenendo, da un lato, che, non avendo il promissario acquirente corrisposto alcunché neppure a titolo di caparra confirmatoria, dovesse escludersi che egli avesse subito un danno in conseguenza dell'errore materiale (pacifico) commesso dal notaio e, dall'altro, che l'iscrizione di ipoteca da parte di AL fosse conseguenza diretta non dell'errore del notaio, bensì del consistente indebitamento del promittente venditore.
D. Avverso la suddetta sentenza proponevano appello la società
[...]
e lamentando: 1) la nullità della sentenza per Parte_2 Parte_1 mancanza assoluta e/o inesistenza della motivazione nella parte in cui fonda il pagina 4 di 7 dispositivo di rigetto sulla circostanza, giuridicamente irrilevante, dell'indebitamento pregresso del promittente alienante;
2) nullità della sentenza per mancanza assoluta e/o inesistenza o, in ogni caso, grave illogicità della motivazione nella parte in cui fonda il dispositivo di rigetto sulla circostanza, giuridicamente irrilevante, che sarebbe intenzione del promittente alienante utilizzare le somme richieste titolo di risarcimento per estinguere i propri debiti pregressi;
4) nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione e, in ogni caso, per violazione di legge, là dove risulta del tutto omessa ogni valutazione circa l'inadempimento imputabile al convenuto e dallo stesso riconosciuto;
5) nullità della sentenza impugnata per mancanza assoluta di motivazione e, in ogni caso, per violazione di legge, là dove risulta omessa ogni valutazione circa la sussistenza del nesso di causalità fra la condotta inadempiente del convenuto e la perdita in capo agli attori dell'effetto prenotativo di cui all'art. 2654 bis c.c.; 6) nullità della sentenza impugnata per omessa valutazione e, in ogni caso, per violazione di legge, là dove non è stata rilevata l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza ed irrilevanza dell'eccezione di revocabilità del contratto preliminare del 05.08.2015 dedotta tardivamente della controparte.
E. Si costituiva in giudizio il notaio eccependo Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza dell'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto. F. In data 10/15.10.2023, su richiesta di parte appellante depositata il 26.09.2023, il processo veniva dichiarato interrotto a norma dell'art. 143 d.lgs. 14/2019 per la messa in stato di liquidazione giudiziale della società appellante.
G. Con ricorso depositato in data 18.01.2024, il processo veniva riassunto dal solo il quale ribadiva le conclusioni già rassegnate nelle note di udienza Parte_1 depositate il 21.09.2022 in vista dell'udienza cartolare del 29.09.2022. H. All'esito delle conclusioni, precisate dalla sola parte appellata con note scritte per l'udienza del 09.04.2024, la Corte tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella estensione massima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. unico dei due originari attori/appellanti ad aver riassunto l'odierno Parte_1 gravame, affida le proprie censure a sei motivi, contenenti ragioni che, seppur distribuite nei vari motivi, sono tutte sussumibili in un'unica doglianza, ovverosia quella per cui, a causa dell'errore realizzato dal notaio nella trascrizione nei registri immobiliari di un contratto preliminare, l'appellante – in quanto promissario acquirente– avrebbe perso l'effetto prenotativo di cui all'art. 2645 bis c.c. e, dunque, conseguentemente chiedeva il pagina 5 di 7 ristoro del danno da lucro cessante e/o perdita di chance derivante dalla mancata stipulazione del contratto definitivo, per causa imputabile al convenuto, e dalla conseguente impossibilità di poter disporre e/o godere del bene oggetto del preliminare.
1.1 L'appello è improcedibile per tardiva riassunzione, in quanto avvenuta con ricorso depositato in data 18.01.2024 e, quindi, oltre il termine perentorio di tre mesi stabilito dall'art. 305 cpc. Infatti, a tutto concedere alla difesa dell'appellante in riassunzione, l'ordinanza d'interruzione, resa da questa Corte in data 10/15.10.2023 era stata comunicata in data 16.10.2023 e, pertanto, il termine per la riassunzione veniva a scadere il 16.01.2024, giorno cadente di martedì.
Il giudizio, pertanto, deve dichiararsi estinto ai sensi dell'art. 307, u.c., cpc.
2. Dalla estinzione del giudizio di appello discende la conferma della sentenza gravata resa dal Tribunale di Parma n. n. 23/2021 ed il pagamento delle spese del presente grado, liquidate in parte dispositiva, in ragione della soccombenza e tenuto conto dello scaglione di valore desumibile dal disputandum.
3. Ricorre per l'appellante la sussistenza della previsione dell'art. ART. 13 1- quater DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n.
228, secondo il quale <quando l anche incidentale respinta integralmente o dichiarata inammissibile improcedibile la parte che proposta tenuta a versare un ulteriore importo titolo di contributo unificato pari quello dovuto per stessa impugnazione principale norma del comma>Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.>>
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 23/2021 del Tribunale di Controparte_1
Parma, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio di appello;
-condanna alla rifusione a favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite, che liquida nella somma di euro 10.060,00 per compensi, oltre spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;
-dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 1-quater d.p.r. 115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante di una somma pari all'importo del contributo unificato.
Deciso in Bologna il 30 gennaio 2025
pagina 6 di 7 Il Consigliere relatore
Dott. Pietro Iovino
Il Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Salvadori
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