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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 11/11/2025, n. 1323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1323 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
composto dai Magistrati
Dott. CC Di UA PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Francesca Cerrone GIUDICE
Dott.ssa. CC Di UA GIUDICE
pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6871 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
CF. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. NINZOLI ANGELA
RICORRENTE
nei confronti di
Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE contumace
E con l'intervento del Pubblico Ministero
in punto a: separazione giudiziale e divorzio – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come in memoria ex art. 1 473 bis. 17 c.1 n.1 c.p.c del 07/03/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 01/12/2005 in Brasile e dalla loro unione non sono nati figli. Il matrimonio è stato successivamente trascritto presso il Comune di OD.
2. E' stata proposta domanda cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio depositata il 29/11/2023 dal ricorrente.
3. Parte resistente, regolarmente citata, è stata dichiarata contumace all'udienza del 18/09/2024.
4. La separazione dei coniugi è stata pronunciata nell'ambito del presente procedimento con sentenza non definitiva n. 1659/2024 in data 13/11/2024.
5. Con separata ordinanza la causa è stata rimessa in istruttoria per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, con udienza al 06/10/2025, da svolgersi mediante trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c .
6. La sola parte costituita ha depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate.
§
Lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 01/12/2005
all'estero, trascritto presso i registri degli atti di matrimonio del Comune di
OD deve essere senz'altro pronunziato, ricorrendo tutti i presupposti di
2 cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n.898, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per dodici mesi dall' udienza di comparizione dinnanzi al Giudice nella presente procedura di separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, non potendo,
quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie, il Collegio rileva non doversi assumere provvedimento alcuno in assenza di domanda e di prole minorenne o ancora non economicamente autosufficiente.
Le spese legali devono essere poste a carico del resistente, la cui mancata costituzione ha impedito la definizione congiunta della vertenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di OD, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. Pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in data
01/12/2005 all'estero tra , nato a [...] Parte_1
(MO) in data 19/06/1975 , e , nata in Controparte_1
BRASILE il giorno 30/12/1975 :
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OD di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti
3 di matrimonio di detto Comune Anno 2005 , Atto n. 35 , P. II Serie
C 1
3. condanna alla rifusione in favore del Controparte_1
ricorrente delle spese processuali che liquida in euro 2.500,00 per compensi ex D.M. 55/2014, oltre al 15% di spese generali, i.v.a.,
c.p.a.;
Così deciso in OD nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile in data 05/11/2025
Il Presidente estensore
CC Di UA
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
composto dai Magistrati
Dott. CC Di UA PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Francesca Cerrone GIUDICE
Dott.ssa. CC Di UA GIUDICE
pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6871 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
CF. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. NINZOLI ANGELA
RICORRENTE
nei confronti di
Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE contumace
E con l'intervento del Pubblico Ministero
in punto a: separazione giudiziale e divorzio – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come in memoria ex art. 1 473 bis. 17 c.1 n.1 c.p.c del 07/03/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 01/12/2005 in Brasile e dalla loro unione non sono nati figli. Il matrimonio è stato successivamente trascritto presso il Comune di OD.
2. E' stata proposta domanda cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio depositata il 29/11/2023 dal ricorrente.
3. Parte resistente, regolarmente citata, è stata dichiarata contumace all'udienza del 18/09/2024.
4. La separazione dei coniugi è stata pronunciata nell'ambito del presente procedimento con sentenza non definitiva n. 1659/2024 in data 13/11/2024.
5. Con separata ordinanza la causa è stata rimessa in istruttoria per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, con udienza al 06/10/2025, da svolgersi mediante trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c .
6. La sola parte costituita ha depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate.
§
Lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 01/12/2005
all'estero, trascritto presso i registri degli atti di matrimonio del Comune di
OD deve essere senz'altro pronunziato, ricorrendo tutti i presupposti di
2 cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n.898, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per dodici mesi dall' udienza di comparizione dinnanzi al Giudice nella presente procedura di separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, non potendo,
quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie, il Collegio rileva non doversi assumere provvedimento alcuno in assenza di domanda e di prole minorenne o ancora non economicamente autosufficiente.
Le spese legali devono essere poste a carico del resistente, la cui mancata costituzione ha impedito la definizione congiunta della vertenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di OD, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. Pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in data
01/12/2005 all'estero tra , nato a [...] Parte_1
(MO) in data 19/06/1975 , e , nata in Controparte_1
BRASILE il giorno 30/12/1975 :
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OD di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti
3 di matrimonio di detto Comune Anno 2005 , Atto n. 35 , P. II Serie
C 1
3. condanna alla rifusione in favore del Controparte_1
ricorrente delle spese processuali che liquida in euro 2.500,00 per compensi ex D.M. 55/2014, oltre al 15% di spese generali, i.v.a.,
c.p.a.;
Così deciso in OD nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile in data 05/11/2025
Il Presidente estensore
CC Di UA
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