TRIB
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 13/05/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marina Bellegrandi – Presidente Relatore dott.ssa Laura Cortellaro- Giudice dott.ssa Claudia Caldore - Giudice nel procedimento N. V.G. 668/2025 promosso da
, C.F. Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. MOLINA ALESSANDRA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Pavia, Bia Indipendenza n. 9 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio;
rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto, a parziale modifica della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Pavia in data 19.06.2013 n. 586/2013, di revocare l'assegno di mantenimento pari a 200,00 € mensili posto in favore della sig.ra Parte_2
, ciò in ragione del fatto che il sig. ha costituito un nuovo
[...] Parte_1
nucleo familiare e ciò ha comportato un aumento delle spese a suo carico.
Che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le seguenti condizioni:
“- Non sia più dovuto l'assegno di divorzio di € 200,00 mensili a carico del sig.
a titolo di contributo al mantenimento della signora Parte_1 Parte_2
;
[...]
- invariato ogni altro accordo ”
Le parti hanno dato sufficienti indicazioni in merito alla nuova regolamentazione da loro adattata , il Collegio non ritiene perciò di dover convocare le Parti, che peraltro non hanno richiesto l'udienza in presenza;
risultano agli atti le indicazioni relative ai redditi delle Parti.
È stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti;
ritenuto che
le condizioni proposte non siano contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
- a modifica della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di 19.06.2013 n. 586/2013 recepisce integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria
Così deciso in Pavia, il 09/04/2025
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marina Bellegrandi – Presidente Relatore dott.ssa Laura Cortellaro- Giudice dott.ssa Claudia Caldore - Giudice nel procedimento N. V.G. 668/2025 promosso da
, C.F. Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. MOLINA ALESSANDRA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Pavia, Bia Indipendenza n. 9 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio;
rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto, a parziale modifica della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Pavia in data 19.06.2013 n. 586/2013, di revocare l'assegno di mantenimento pari a 200,00 € mensili posto in favore della sig.ra Parte_2
, ciò in ragione del fatto che il sig. ha costituito un nuovo
[...] Parte_1
nucleo familiare e ciò ha comportato un aumento delle spese a suo carico.
Che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le seguenti condizioni:
“- Non sia più dovuto l'assegno di divorzio di € 200,00 mensili a carico del sig.
a titolo di contributo al mantenimento della signora Parte_1 Parte_2
;
[...]
- invariato ogni altro accordo ”
Le parti hanno dato sufficienti indicazioni in merito alla nuova regolamentazione da loro adattata , il Collegio non ritiene perciò di dover convocare le Parti, che peraltro non hanno richiesto l'udienza in presenza;
risultano agli atti le indicazioni relative ai redditi delle Parti.
È stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti;
ritenuto che
le condizioni proposte non siano contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
- a modifica della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di 19.06.2013 n. 586/2013 recepisce integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria
Così deciso in Pavia, il 09/04/2025
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 2 di 2