Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 14/04/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di ON
PRIMA SEZIONE
N. R.G. 2511/2022
Riunito in Camera di ConIGlio in persona dei magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da
, C.F. con l'Avv. BARABASCHI Parte_1 C.F._1
CHIARA
contro
, C.F. , con l'Avv. RUZZENENTI Controparte_1 C.F._2
FAUSTA
con l'intervento DE
Pubblico Ministero
Conclusioni:
Per parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di ON, ogni diversa istanza reietta:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi IG.ra e Parte_1 Controparte_1
R_ 2) affidare i figli ed in via esclusiva, alla madre, IG.ra con R_1 R_2 Parte_1 collocazione prevalente e residenza presso quest'ultima, anche a fini anagrafici e fiscali, presso la casa
- la madre, ciò posto, si farà carico di comunicare al padre, a partire da questo momento e per l'intera vita futura dei minori, nel rispetto DEle richieste, eIGenze ed inclinazioni naturali di questi ultimi tutte le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione, religione e salute di ed R_1 R_2 R_
- la madre si impegnerà a garantire almeno una chiamata o videochiamata quotidiana tra il padre ed i figli, sollecitando questi ultimi, analogamente farà il padre nei riguardi DEla madre durante i periodi di propria spettanza;
- il padre avrà la facoltà di tenere i figli con sé, previa sua partecipazione effettiva a specifici percorsi psicologici, rivolti a soggetti condannati, fra gli altri, per il reato di cui all'art. 582 aggravato ai sensi DEl'art. 577, n. 1, c.p., così come disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari a mezzo DEla sentenza passata in giudicato n. 171/2022 R.G. Sent., emessa in data 14.06.2022 dal Tribunale di ON nella persona DEla Giudice Dott.ssa Elisa Mombelli (v. doc. 8 DE ricorso introduttivo), nonché, stante l'attuale situazione incontestata di assoluto disinteresse e totale irreperibilità DE padre nei riguardi dei figli, previa sua effettiva presa in carico da parte dei servizi sociali competenti per territorio che avranno cura di favorire la ripresa dei rapporti tra il padre ed i figli e di calendarizzare i futuri incontri, attivando, altresì, Cont il centro psico-sociale di ON (c.d. al fine di verificare l'effettiva adesione di Controparte_1 al percorso psico-terapeutico a lui proposto a seguito DEla dimissione dal reparto di psichiatria DEl'Ospedale Maggiore di ON DE 06.11.2022.
In particolare:
• la IG.ra quale genitore affidataria, con collocazione prevalente dei figli, dovrà comunicare al Pt_1 R_ padre ogni altra notizia utile sulla vita di ed al fine di contribuire alla serenità ed R_1 R_2 educazione dei figli;
• le parti si impegnano a garantire un rapporto costruttivo e continuativo con i reciproci ascendenti e parenti, R_ riconoscendo il diritto dei minori ed e dei loro avi di intrattenere rapporti R_1 R_2 IGnificativi tra di loro;
• i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi DEl'onore e reputazione R_ l'una DEl'altro alla presenza dei figli ed a partire da questo momento e, in R_1 R_2 particolare, per il futuro, ossia quando i ragazzi acquisiranno maggiore consapevolezza;
• le decisioni più importanti nell'interesse dei minori relative all'educazione, alla formazione scolastica, alla salute e alla religione, saranno assunte dalla madre, previa comunicazione al padre, tenuto conto di quelle che saranno le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei figli. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli;
Pag. 2 di 14 • l'assegno unico ed universale, che sostituisce gli assegni familiari in uso in precedenza, verrà percepito in via esclusiva dalla IG.ra in qualità di genitore affidataria nonché collocataria dei figli Parte_1 minori;
R_
• per quanto riguarda il contributo al mantenimento ordinario per i figli ed R_1 R_2 considerato l'affido esclusivo dei minori alla madre, considerata la residenza dei minori presso l'abitazione materna, considerata, altresì, la prevalente permanenza dei minori presso quest'ultima, il IG. CP_1 provvederà a versare, come di fatto già dovrebbe versare a seguito DEl'emissione DEl'Ordinanza
[...]
Presidenziale DE 23.02.2023, entro il giorno 10 di ciascun mese corrente, la cifra mensile pari ad
€.600,00 (da intendersi €.200,00 mensili per ciascun figlio), somma da rivalutarsi annualmente in base al 100% degli indici ISTAT-FOI, sul conto corrente intestato, in via esclusiva, alla IG.ra Parte_1 avente il seguente codice IBAN: [...].
[...]
Ciascun genitore si farà carico, altresì, DE 50% DEle spese straordinarie, così come previsto dal Protocollo d'intesa IGlato tra il Tribunale di ON, il ConIGlio DEl'Ordine degli Avvocati di ON e in data 14.12.2015, e segnatamente: Controparte_3
SPESE RELATIVE ALLA SALUTE:
i. Senza preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica, tickets sanitari;
ii.Con preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche odontoiatriche e oculistiche, cure termali e fisioterapeutiche, trattamenti sanitari quali interventi chirurgici, trattamenti di fisioterapia, erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, farmaci particolari omeopatici;
SPESE RELATIVE ALL'ISTRUZIONE:
i.Senza accordo tra i genitori: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
ii.con preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private;
SPESE PER DIVERTIMENTO E SVAGO:
i.con preventivo accordo tra i genitori: attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, corsi di lingua straniera, di musica, viaggi e vacanze.
Nel caso in cui si tratti di spesa straordinaria, ove è previsto il consenso, e questo non venga espresso entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento DEla richiesta scritta, lo stesso si intende come manifestato. Sempre con riferimento alle spese per cui è previsto il consenso, una volta manifestato da entrambi i genitori, all'altro il versamento, in via anticipata, DE 50% DEla somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
Nei casi in cui la spesa non sia eccessiva il genitore che non ha sostenuto la spesa dovrà corrispondere al genitore che ha anticipato la somma, la propria quota entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito sul c/c il cui Iban verrà indicato nella richiesta;
Pag. 3 di 14 3) confermare, in ragione di quanto esposto al punto 1), l'assegnazione DEla casa familiare alla IG.ra in qualità di genitore collocataria dei figli minori nell'esclusivo interesse di questi ultimi Parte_1 che vi abiterà, unitamente ai ragazzini: immobile sito ad TI (CR) in vicolo Buonarroti n. 34, di proprietà di entrambi i coniugi per la quota DE 50%, distinta al Foglio 10, Part. 315-318-319 e 869, Sub. 501 e 502, Cat. A/3, Classe 1, consistenza 6,5 vani, totale 114 metri quadrati e al Foglio 10, Part. 319, Sub. 501, Cat. C/6, Classe 3, consistenza 14 metri quadrati, totale 16 metri quadrati di superficie DE Comune di TI (CR);
4) disporre che il IG. continui a corrispondere, per intero, la rata mensile DE mutuo Controparte_1 DEla casa familiare pari ad €.236,00, come già sta avvenendo a seguito DEl'applicazione DEl'Ordine di protezione emesso da Codesto On.le Tribunale in data 13.10.2021 (v. doc. 7 DE ricorso introduttivo) e come, peraltro, pacificamente ammette la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile, sez. I 03 settembre 2013, n. 20139), in quanto trattasi di una forma di contributo al mantenimento dei figli, prevista nel loro esclusivo interesse, cifra, peraltro, assolutamente compatibile con l'ammontare DElo stipendio DE IG. CP_1
5) la IG.ra nonostante la disparità reddituale con il proprio marito, rinuncia alla Parte_1 richiesta di un qualsivoglia contributo al mantenimento per se' stessa.
Per parte resistente:
Tutto ciò premesso, il IG. come rappresentato e difeso, chiede che l'Ill.mo Tribunale di Controparte_1
ON, previa audizione dei figli minori , come per legge, voglia accogliere le seguenti conclusioni:
1) Sullo status: Dichiarare in via definitiva la separazione personale dei coniugi;
2) Quanto all'affidamento DEla prole: rigettare la domanda di affidamento esclusivo avanzata da Pt_1 in quanto infondata in fatto ed in diritto e, conseguentemente, disporre l'affido congiunto ad entrambi i genitori dei minori e con esercizio disgiunto DEla Persona_4 Persona_5 Persona_6 responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nel tempo in cui i figli trascorreranno singolarmente con ciascuno di essi e con onere di tempestiva informativa DEl'altro. Le decisioni di maggiore interesse, riguardanti educazione, salute e/o situazioni particolari, saranno sempre condivise fra i genitori, che collaboreranno fra loro per perseguire l'interesse dei figli ed il loro benessere psicofisico, eventualmente grazie al supporto di professionisti e/o di un mediatore;
3) Quanto alla richiesta di assegnazione DEla casa familiare avanzata dalla il IG. non Pt_1 CP_1 si oppone all'assegnazione a , DEla casa famigliare in comproprietà, sita in TI, Via Parte_1
Buonarroti n. 34 con il mobilio che contiene, affinché vi abiti con i figli minori. Il IG. chiede CP_1 respingersi la domanda di in merito al pagamento esclusivo a suo carico DE mutuo gravante Pt_1 sull'abitazione e chiede che il Tribunale dichiari la ricorrente tenuta a provvedere pro-quota al saldo DEla rata mensile di mutuo ipotecario, come da diritti dominicali in essere;
4) Quanto alla residenza dei minori: disporre che i minori mantengano la loro residenza anagrafica in TI, Via Buonarroti n. 34 con domiciliazione presso ciascun genitore;
Pag. 4 di 14 5) Quanto al collocamento dei minori e previa loro audizione:
- in principalità: disporre che i minori rimangano collocati con ciascun genitore, a settimane alternate o ogni quindici giorni, dal lunedì pomeriggio (dall'uscita da scuola in caso di periodo scolastico o dalle 14 in caso di periodo non scolastico) sino al lunedì mattina successivo o quindici giorni dopo (all'ingresso a scuola in caso di periodo scolastico o sino alle 14 in caso di periodo non scolastico). Durante la settimana in cui i minori saranno collocati presso il padre, resta garantita la facoltà DEla madre di vederli e tenerli con sé quando lo desidera, purché previo accordo con l'altro genitore e nel rispetto degli impegni dei minori;
resta garantita la facoltà di sentirli quotidianamente a mezzo telefono. Pari diritti saranno garantiti al padre nella settimana in cui i minori rimarranno collocati presso la madre;
- in subordine: stabilire che il IG. possa vedere e tenere con sé i minori ogni qual volta Controparte_1 lo desidera, purchè previo preavviso e nel rispetto DE redigendo piano genitoriale, e che comunque possa vederli e tenerli con sé tutti i fine settimana dalle ore 14.00 DE sabato alle ore 8.00 DE lunedì successivo (con riaccompagno a scuola o alla casa materna) nonché una sera infrasettimanale con cena e pernotto incluso;
6) quanto al mantenimento:
- in principalità, per il caso di collocamento alternato paritario: disporre che ciascun genitore provveda in via diretta al mantenimento ordinario dei tre figli minori (per tale intendendosi il vitto, l'alloggio e le spese generate dalla quotidianità) nel tempo in cui i bambini sono con loro, ordinando che i genitori provvedano alla suddivisione DEle spese straordinarie nella misura DE 50% ciascuno e come da protocollo DE Tribunale di ON, da ritenersi qui trascritto. Se ritenuto strettamente necessario, stabilire l'entità di eventuale assegno perequativo e/o di diversa regolamentazione economica;
- In via subordinata, nel caso di mancato accoglimento DEla domanda di collocamento alternato paritario: tenuto conto dei criteri di cui all'art. 337 ter cc e DE redigendo piano genitoriale, determinare il contributo al mantenimento ordinario dovuto dal IG. alla ricorrente, nella misura non superiore ad euro CP_1
200,00 per ogni figlio [importo modificato in € 150,00 nella memoria conclusionale – ndr], oltre al 50% DEle spese straordinarie come da protocollo DE Tribunale di ON;
7) Con vittoria di spese e onorari, oltre accessori di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione giudiziale dei coniugi, depositato in data 25.11.2022, la IG.ra ricorreva all'intestato Tribunale affinché, previo ogni necessario Parte_1 incombente, volesse:
“• fissare, CON URGENZA, l'udienza per la comparizione dei coniugi avanti a sé secondo quanto previsto dall'art. 706 c.p.c., con invito a parte resistente a depositare in cancelleria, nel termine ritenuto, memoria difensiva con ordine di deposito dei moDEli fiscali degli ultimi tre anni nonché esibizione DE proprio c/c bancario e DE proprio libretto risparmio a far data, perlomeno, dagli ultimi tre anni;
Pag. 5 di 14 • esperire il tentativo di conciliazione tra le parti e, in caso di esito negativo, emettere gli opportuni ed urgenti provvedimenti provvisori nell'interesse dei coniugi:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati, come di fatto già vivono, con l'obbligo DE mutuo e reciproco rispetto, la IG.ra rimarrà a vivere, unitamente ai figli minori ed Parte_1 R_1 R_2 R_
presso l'ormai ex casa familiare già assegnatale mediante decreto ex art. 342 bis e ss. c.c. e 736 bis c.p.c., emesso da Codesto Ill.mo Tribunale in data 13.10.2022, di proprietà, per la quota DE 50% di entrambi i coniugi, sita ad TI (CR) in vicolo Michelangelo Buonarroti n. 34, mentre il IG. CP_1 rimarrà a vivere presso l'abitazione sita ad TI (CR) in via Vighenzi n. 30 - Isolato n.: 287, ovvero trasferirà altrove la propria residenza con l'obbligo di comunicare alla moglie qualsivoglia cambio di residenza anche e soprattutto nell'interesse dei figli minori (doc. 18 e 19); R_ 2) affidare i figli ed in via esclusiva, alla madre, IG.ra con R_1 R_2 Parte_1 collocazione prevalente e residenza presso quest'ultima, anche a fini anagrafici e fiscali, presso la casa familiare, in cui tutte e tre hanno la residenza, sita ad TI (CR) in via Michelangelo Buonarroti n. 34, disponendo che la medesima possa assumere tutte le decisioni di maggiore importanza nell'interesse dei figli;
- la madre, ciò posto, si farà carico di comunicare al padre, a partire da questo momento e per l'intera vita futura dei minori, nel rispetto DEle richieste, eIGenze ed inclinazioni naturali di questi ultimi tutte le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione, religione e salute di ed R_1 R_2 R_
- la madre si impegnerà a garantire almeno una chiamata o videochiamata quotidiana tra il padre ed i figli, sollecitando questi ultimi, analogamente farà il padre nei riguardi DEla madre durante i periodi di propria spettanza;
- il padre avrà la facoltà di tenere i figli con sé, previa sua partecipazione a specifici percorsi psicologici, rivolti a soggetti condannati, fra gli altri, per il reato di cui all'art. 582 aggravato ai sensi DEl'art. 577, n. 1, c.p., così come disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari a mezzo DEla sentenza passata in giudicato emessa in data 14.06.2022, includendo la possibilità DE pernottamento, previo accordo con la madre, presso la propria abitazione, previo accordo reciproco su eventuali permanenze e/o ospitalità e/o pernotto presso sede diversa (località turistica, abitazione parenti ecc..) purché idonea al benessere psicofisico dei minori, nonché compatibilmente con gli impegni ed i turni lavorativi propri e quelli DEla madre.
In particolare: R_
• i piccoli ed almeno in occasione di 3 (tre) fine settimana al mese, si recheranno - R_1 R_2 ivi accompagnati dal IG. ovvero dalla baby-sitter, previo accordo tra i genitori- presso la CP_1 residenza DE padre, ove gli stessi permarranno per tutta la durata DE fine settimana medesimo (indicativamente dal sabato pomeriggio verso le ore 14.00 sino al lunedì mattina ove il IG. si CP_1 occuperà di accompagnarli a scuola);
• analoghi accordi verranno adottati anche durante i periodi di vacanza, siano esse natalizie, pasquali o estive, in cui il ritiro DEle minori da parte DE padre durante i giorni infrasettimanali avverrà presso la casa materna ovvero presso altro centro ludico-ricreativo (ad esempio il centro estivo comunale) oppure presso l'abitazione DEla baby-sitter o presso l'abitazione DEla nonna materna;
Pag. 6 di 14 • la IG.ra quale genitore affidatario, con collocazione prevalente dei figli, dovrà comunicare al Pt_1 R_ padre ogni altra notizia utile sulla vita di ed al fine di contribuire alla serenità ed R_1 R_2 educazione dei figli;
• le parti si impegnano a garantire un rapporto costruttivo e continuativo con i reciproci ascendenti e parenti, R_ riconoscendo il diritto dei minori ed e dei loro avi di intrattenere rapporti R_1 R_2 IGnificativi tra di loro;
• i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi DEl'onore e reputazione R_ l'una DEl'altro alla presenza dei figli ed a partire da questo momento e, in R_1 R_2 particolare, per il futuro, ossia quando i ragazzi acquisiranno maggiore consapevolezza;
• le decisioni più importanti nell'interesse dei minori relative all'educazione, alla formazione scolastica, alla salute e alla religione, saranno assunte dalla madre, previa comunicazione al padre, tenuto conto di quelle che saranno le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei figli. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli;
• l'assegno unico ed universale, che sostituisce gli assegni familiari in uso in precedenza, verrà percepito in via esclusiva dalla IG.ra in qualità di genitore affidataria nonché collocataria dei figli Parte_1 minori;
R_
• per quanto riguarda il contributo al mantenimento ordinario per i figli ed R_1 R_2 considerato l'affido esclusivo dei minori alla madre, considerata la residenza dei minori presso l'abitazione materna, considerata, altresì, la prevalente permanenza dei minori presso quest'ultima, il IG. CP_1 provvederà a versare, come di fatto sta già versando da oltre un anno a seguito DEl'entrata in
[...] vigore DEl'Ordine di protezione emesso lo scorso 13.10.2021, entro il giorno 10 di ciascun mese corrente, la cifra mensile pari ad €.600,00 (da intendersi €.200,00 mensili per ciascun figlio), somma da rivalutarsi annualmente in base al 100% degli indici ISTAT-FOI, sul conto corrente intestato, in via esclusiva, alla IG.ra avente il seguente codice IBAN: [...]. Parte_1
Ciascun genitore si farà carico, altresì, DE 50% DEle spese straordinarie, così come previsto dal Protocollo d'intesa IGlato tra il Tribunale di ON, il ConIGlio DEl'Ordine degli Avvocati di ON e in data 14.12.2015, e segnatamente (doc. 20): Controparte_3
SPESE RELATIVE ALLA SALUTE:
i. Senza preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica, tickets sanitari;
ii. Con preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche odontoiatriche e oculistiche, cure termali e fisioterapeutiche, trattamenti sanitari quali interventi chirurgici, trattamenti di fisioterapia, erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, farmaci particolari omeopatici;
SPESE RELATIVE ALL'ISTRUZIONE:
Pag. 7 di 14 i. Senza accordo tra i genitori: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
ii. con preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private;
SPESE PER DIVERTIMENTO E SVAGO:
i. con preventivo accordo tra i genitori: attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, corsi di lingua straniera, di musica, viaggi e vacanze.
Nel caso in cui si tratti di spesa straordinaria, ove è previsto il consenso, e questo non venga espresso entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento DEla richiesta scritta, lo stesso si intende come manifestato.
Sempre con riferimento alle spese per cui è previsto il consenso, una volta manifestato da entrambi i genitori, ciascuno dei genitori, laddove l'importo DEla spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, DE 50% DEla somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
Nei casi in cui la spesa non sia eccessiva il genitore che non ha sostenuto la spesa dovrà corrispondere al genitore che ha anticipato la somma, la propria quota entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito sul c/c il cui Iban verrà indicato nella richiesta;
3) assegnare, in ragione di quanto esposto al punto 1), la casa familiare alla IG.ra in Parte_1 qualità di genitore collocatario dei figli minori nell'esclusivo interesse di questi ultimi che vi abiterà, unitamente ai ragazzini: immobile sito ad TI (CR) in vicolo Buonarroti n. 34, di proprietà di entrambi i coniugi per la quota DE 50%, distinta al Foglio 10, Part. 315-318-319 e 869, Sub. 501 e 502, Cat. A/3, Classe 1, consistenza 6,5 vani, totale 114 metri quadrati e al Foglio 10, Part. 319, Sub. 501, Cat. C/6, Classe 3, consistenza 14 metri quadrati, totale 16 metri quadrati di superficie DE Comune di TI (CR);
4) disporre che il IG. continui a corrispondere, per intero, la rata mensile DE mutuo Controparte_1 DEla casa familiare pari ad €.236,00, come già sta avvenendo a seguito DEl'applicazione DEl'Ordine di protezione emesso da Codesto On.le Tribunale in data 13.10.2021 e come, peraltro, pacificamente ammette la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile, sez. I 03 settembre 2013, n. 20139), in quanto trattasi di una forma di contributo al mantenimento dei figli, prevista nel loro esclusivo interesse, cifra, peraltro, assolutamente compatibile con l'ammontare DElo stipendio DE IG. CP_1
5) la IG.ra nonostante la disparità reddituale con il proprio marito, rinuncia alla Parte_1 richiesta di un qualsivoglia contributo al mantenimento per se' stessa.
Con vittoria di spese”.
- Con decreto Presidenziale DE 20.12.2022 la Presidente DE Tribunale fissava l'udienza DE 23.02.2023 per la comparizione personale dei coniugi;
- in data 14.02.2023 depositava la propria memoria difensiva il resistente IG. CP_1
contestando, in fatto ed in diritto, il ricorso per la separazione personale dei
[...]
Pag. 8 di 14 coniugi, depositato dalla IG.ra , chiedendo che l'Ill.mo Tribunale di Parte_1
ON, volesse:
“Sullo status: Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) Quanto all'affidamento DEla prole: rigettare la domanda di affidamento esclusivo avanzata da Pt_1 in quanto infondata in fatto ed in diritto e, conseguentemente, disporre l'affido congiunto ad entrambi i genitori dei minori e con esercizio disgiunto DEla Persona_4 Persona_5 Persona_6 responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nel tempo in cui i figli trascorreranno singolarmente con ciascuno di essi e con onere di tempestiva informativa DEl'altro. Le decisioni di maggiore interesse, riguardanti educazione, salute e/o situazioni particolari, saranno sempre condivise fra i genitori, che collaboreranno fra loro per perseguire l'interesse dei figli ed il loro benessere psicofisico, eventualmente grazie al supporto di professionisti e/o di un mediatore;
3) Quanto alla richiesta di assegnazione DEla casa familiare avanzata dalla il IG. non Pt_1 CP_1 si oppone all'assegnazione a , DEla casa famigliare in comproprietà, sita in TI, Via Parte_1
Buonarroti n. 34 con il mobilio che contiene, affinché vi abiti con i figli minori.
Il IG. chiede respingersi la domanda di in merito al pagamento esclusivo a suo carico DE CP_1 Pt_1 mutuo gravante sull'abitazione e chiede che il Tribunale dichiari la ricorrente tenuta a provvedere pro-quota al saldo DEla rata mensile di mutuo ipotecario, come da diritti dominicali in essere;
4) Quanto alla residenza dei minori: disporre che i minori mantengano la loro residenza anagrafica in TI, Via Buonarroti n.34 con domiciliazione presso ciascun genitore;
5) Quanto al collocamento dei minori e previa loro audizione:
- in principalità: disporre che i minori rimangano collocati con ciascun genitore, a settimane alternate o ogni quindi giorni, dal lunedì pomeriggio (dall'uscita da scuola in caso di periodo scolastico o dalle 14 in caso di periodo non scolastico) sino al lunedì mattina successivo o quindici giorni dopo (all'ingresso a scuola in caso di periodo scolastico o sino alle 14 in caso di periodo non scolastico).
Durante la settimana in cui i minori saranno collocati presso il padre, resta garantita la facoltà DEla madre di vederli e tenerli con sé quando lo desidera, purché previo accordo con l'altro genitore e nel rispetto degli impegni dei minori;
resta garantita la facoltà di sentirli quotidianamente a mezzo telefono. Pari diritti saranno garantiti al padre nella settimana in cui i minori rimarranno collocati presso la madre;
- in subordine: stabilire che il IG. possa vedere e tenere con sé i minori ogni qual volta Controparte_1 lo desidera, purché previo preavviso e nel rispetto DE redigendo piano genitoriale, e che comunque possa vederli e tenerli con sé tutti i fine settimana dalle ore 14.00 DE sabato alle ore 8.00 DE lunedì successivo (con riaccompagno a scuola o alla casa materna) nonché una sera infrasettimanale con cena e pernotto incluso.
6) quanto al mantenimento:
- in principalità, per il caso di collocamento alternato paritario: disporre che ciascun genitore provveda in via diretta al mantenimento ordinario dei tre figli minori (per tale intendendosi il vitto, l'alloggio e le spese
Pag. 9 di 14 generate dalla quotidianità) nel tempo in cui i bambini sono con loro, ordinando che i genitori provvedano alla suddivisione DEle spese straordinarie nella misura DE 50% ciascuno e come da protocollo DE Tribunale di ON, da ritenersi qui trascritto. Se ritenuto strettamente necessario, stabilire l'entità di eventuale assegno perequativo e/o di diversa regolamentazione economica;
- In via subordinata, nel caso di mancato accoglimento DEla domanda di collocamento alternato paritario: tenuto conto dei criteri di cui all'art. 337 ter cc e DE redigendo piano genitoriale, determinare il contributo al mantenimento ordinario dovuto dal IG. alla ricorrente, nella misura non superiore ad euro CP_1
200,00 per ogni figlio, oltre al 50% DEle spese straordinarie come da protocollo DE Tribunale di ON;
7) Con vittoria di spese e onorari, oltre accessori di legge”.
A scioglimento DEla riserva assunta all'udienza di audizione dei coniugi DE 23.02.2023, la Presidente si pronunciava in tal modo:
“- autorizza i coniugi a vivere separati, con obbligo DE mutuo rispetto;
- affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre dei figli minorenni (2008), R_1 R_ (2011), e (2015) che con lei vivranno nella casa coniugale qui assegnatale;
R_2
- diritto DE padre di tenere con se' i figli previa partecipazione a specifico percorso psicologico, similmente a quanto disposto dal GUP di ON con la sentenza irrevocabile emessa il 14.6.2022 per l'art. 582 c.p. aggravato ex art. 577 nr. c.p.;
- obbligo DE padre di versare alla moglie per il mantenimento dei figli minori (comprensivo di spese per eIGenze orinarie quali vitto, mensa scolastica, abbigliamento ordinario, cancelleria scolastica, medicinali da banco) euro 600,00 mensili, oltre 50% spese straordinarie secondo il protocollo in data 3-12-2015 tra il Tribunale di ON, il ConIGlio DEl'Ordine degli Avvocati di ON e l'AIAF Lombardia sez. di ON. Il versamento avverrà al 5 di ogni mese con bonifico bancario, con rivalutazione annuale secondo i dati ISTAT;
- l'assegno unico sarà percepito dalla madre”.
Successivamente all'udienza Presidenziale si disponeva che i servizi sociali prendessero in carico l'intero nucleo familiare, relazionando in ordine ad ipotetiche situazioni di pregiudizio per i minori. R_ All'udienza DE 23 aprile 2024 venivano sentito i figli minori DEla coppia e i R_1 quali esplicitavano come loro desiderio quello di riprendere il pernottamento presso il padre. La Giudice, a conclusione DEl'udienza, formulava una proposta in tal senso alla IG.ra che veniva colta di buon grado da quest'ultima. Parte_1
Tuttavia, successivamente a tale udienza di audizione dei minori, si Controparte_1 licenziava dal proprio datore di lavoro, rendendosi di fatto irreperibile ai figli a far data dal mese di maggior 2024, ad eccezione di qualche sporadico messaggio scritto, inviato tramite l'applicativo di messaggistica istantanea denominato “WhatsApp”. Ometteva altresì R_ completamente di versare il contributo per il mantenimento di , ed R_1 R_2 così come ometteva di pagare il mutuo relativo all'ormai ex casa coniugale assegnata alla
Pag. 10 di 14 moglie nell'interesse dei suoi tre figli minori mediante l'Ordinanza Presidenziale emessa in data 23.02.2023.
La ricorrente inoltrava un'istanza ex art. 492 bis c.p.c. all'Ufficio Notifiche Esecuzioni e Protesti presso il Tribunale di ON al fine di conoscere eventuali enti e/o datori di lavoro e/o eventuali soggetti terzi debitori di Tale ricerca, tuttavia, non Controparte_1 otteneva esito positivo.
Anche dalla relazione dei servizi sociali, depositata in data 18 giugno 2024, risultava un unico incontro con lo scrivente nel mese di marzo 2024.
All'udienza DE 6 novembre 2024 le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ritiene che il ricorso per la separazione dei coniugi possa essere accolto, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 comma primo c.c.
E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione DEla convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto negli ultimi anni, dalle difese e dalle domande formulate, nonché dai documenti prodotti, si evince che la prosecuzione DEla convivenza non sarebbe tollerabile.
Relativamente alla domanda di affido esclusivo dei figli minori alla ricorrente deve essere osservato che rispetto alla regola DEl'affidamento condiviso prevista dall'art. 337 ter c.c., l'affidamento esclusivo costituisce eccezione, essendo consentito derogare all'affidamento condiviso solo ove esso risulti “contrario all'interesse DE minore”, ex art. 337 quater, comma 1, c.c.
L'individuazione DEle concrete circostanze ostative all'affidamento condiviso è quindi rimessa alla decisione DE Collegio.
Ciò premesso, secondo la giurisprudenza di legittimità è consentito derogare alla regola DEl'affidamento condiviso quando risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere appunto quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (cfr. Cass. civ., 1777/2012; Cass. civ., 5108/2012; Cass. civ., 24526/2010; Cass. civ., 16593/2008).
Nel caso in esame, nonostante un temporaneo comportamento positivo DE padre, confermato dalle dichiarazioni dei minori e dalla disponibilità DEla madre a garantire la bigenitorialità, dal mese di maggio 2024 il resistente si è reso completamente irreperibile, ha lasciato il lavoro, non ha trovato una nuova occupazione, ha DE tutto omesso di corrispondere il contributo per il mantenimento dei figli e ha smesso di pagare il mutuo. Pertanto, la carenza e l'inidoneità genitoriale DE padre, tali da giustificare l'affidamento R_ super esclusivo di , e alla madre, sono rappresentati dalla violazione R_1 R_2 perpetua degli obblighi di cura e sostegno materiale e morale.
Pag. 11 di 14 Difatti, purtroppo, anche prescindendo dai suoi specifici precedenti Controparte_1 giudiziari (nella fattispecie l'Ordine di protezione di cui al doc. 7 DEla ricorrente e la Sentenza DE Giudice per l'Udienza preliminare di cui al doc. 8 DE ricorso introduttivo DE giudizio), ha dato prova di non riuscire a gestire i diritti ed i doveri che attengono alla responsabilità genitoriale in regime di affidamento congiunto dei figli minori.
Come confermato dalla sua difesa nella memoria conclusiva e dalla documentazione medica in atti, egli versa in una situazione di estrema fragilità emotiva nonché psicologica che non gli consente di provvedere attivamente all'accudimento dei figli.
Egli si è licenziato dal lavoro, presso cui godeva di un'assunzione a tempo indeterminato, e ha lasciato l'abitazione condotta in locazione ad TI (CR) in via Vighenzi n. 30, Isolato: 287, unitamente ai fratelli, che gli era congeniale, stante la sua ubicazione nei pressi DEl'ex casa coniugale, per continuare a frequentare i propri figli occupandosi attivamente e quotidianamente di loro.
Allo stato attuale, risulta evidente che non sia in grado di occuparsi dei Controparte_1 tre figli minori, non avendo contezza ne' dei propri diritti e/o doveri in qualità di genitore, ancora prima di comprendere le loro eIGenze e/o necessità. Per tali motivi, nel caso di specie, si rende necessaria la deroga alla regola generale DE regime di affidamento congiunto dei minori, ex art. 337 bis e ss. c.c., al fine di tutelare gli interessi esclusivi di questi ultimi, stante la situazione di estrema fragilità emotiva e psicologica che, ad oggi, affligge il quale, attualmente, deve necessariamente attivarsi per Controparte_1 intraprendere un percorso di recupero per se' stesso, prima di approcciarsi alla gestione DEla responsabilità genitoriale in regime di affidamento congiunto. R_ I figli , ed sono dunque affidati in via super esclusiva alla madre, R_1 R_2
IG.ra , con collocazione e residenza presso quest'ultima, anche a fini Parte_1 anagrafici e fiscali, presso la casa familiare, in cui tutte e tre hanno la residenza, sita ad TI (CR) in via Michelangelo Buonarroti n. 34, disponendo che la medesima possa assumere tutte le decisioni di maggiore importanza nell'interesse dei figli.
Considerato l'affidamento super esclusivo dei figli alla IG.ra , la casa coniugale Pt_1 viene assegnata alla stessa e l'assegno unico verrà percepito interamente dalla stessa.
La madre, come peraltro proposto dalla stessa,
- si farà carico di comunicare al padre, a partire da questo momento e per l'intera vita futura dei minori, nel rispetto DEle richieste, eIGenze ed inclinazioni naturali di questi ultimi tutte le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione, religione e salute di R_
, ed R_1 R_2
- si impegnerà a garantire almeno una chiamata o videochiamata quotidiana tra il padre ed i figli, sollecitando questi ultimi.
Pag. 12 di 14 Stante l'attuale situazione incontestata di assoluto disinteresse e totale irreperibilità DE padre nei riguardi dei figli, al fine di preservare i minori dall'incostanza paterna, lo stesso avrà la facoltà di tenere i figli con sé solo:
- previa sua partecipazione effettiva a specifici percorsi psicologici, rivolti a soggetti condannati, fra gli altri, per il reato di cui all'art. 582 aggravato ai sensi DEl'art. 577, n. 1, c.p., così come disposto dal GIP a mezzo DEla sentenza passata in giudicato n. 171/2022 R.G. Sent., emessa in data 14.06.2022 dal Tribunale di ON;
- previa sua effettiva presa in carico da parte dei servizi sociali competenti per territorio che avranno cura di favorire la ripresa dei rapporti tra il padre ed i figli e di calendarizzare i Cont futuri incontri, attivando, altresì, il centro psico-sociale di ON (c.d. al fine di verificare l'effettiva adesione di al percorso psico-terapeutico a lui Controparte_1 proposto a seguito DEla dimissione dal reparto di psichiatria DEl'Ospedale Maggiore di ON DE 06.11.2022.
Per quanto riguarda il contributo al mantenimento ordinario per i figli , R_1 R_2 R_ ed considerato l'affido esclusivo dei minori alla madre, considerata la residenza dei minori presso l'abitazione materna, considerata, altresì, l'attuale irreperibilità DE padre, che dunque mai provvede direttamente al mantenimento diretto dei figli, considerato che il IG.
nonostante attualmente non lavori, sia totalmente abile al lavoro e abbia il CP_1 dovere, in quanto padre di tre figli, di attivarsi per reperire una nuova occupazione, si stima corretto fissare il contributo di mantenimento in € 600,00 (€ 200,00 a figlio), che il IG. provvederà a versare, entro il giorno 10 di ciascun mese, somma da Controparte_1 rivalutarsi annualmente in base al 100% degli indici ISTAT-FOI.
Ciascun genitore si farà carico, altresì, DE 50% DEle spese straordinarie, così come previsto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di ON.
Il mutuo DEla casa coniugale sarà a carico di entrambe le parti nella misura DE 50%, come contrattualmente previsto.
Le spese di lite vengono compensate nella misura DE 50% in considerazione DEla pronuncia sullo status, richiesta da entrambe le parti e per cui risulta necessario il presente giudizio, DEl'atteggiamento inizialmente collaborativo DEla parte resistente e DEla circostanza che il percorso di definizione bonaria DEla vertenza, probabilmente raggiungibile, si sia interrotto a causa DEla patologia DE resistente (depressione).
P.Q.M.
il Collegio, definitivamente pronunciando
1. pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
18.02.1990, e nato a [...] il [...], i quali hanno Controparte_1 contratto matrimonio civile in data 29.03.2008 a ET NU (CR)
2. ordina all'Ufficiale DElo stato civile di provvedere alle incombenze di legge;
Pag. 13 di 14 3. dispone l'affido super esclusivo dei figli , e in R_1 R_2 Persona_6 favore DEla madre , con collocamento presso la stessa;
Parte_1
4. assegna la casa coniugale, sita ad TI (CR) in via Michelangelo Buonarroti n. 34 alla madre;
5. dispone che la madre comunichi al padre tutte le decisioni di maggiore interesse R_ relative all'istruzione, educazione, religione e salute di , ed R_1 R_2
6. dispone che la madre garantisca almeno una chiamata o videochiamata quotidiana tra il padre ed i figli;
7. dispone che il padre possa incontrare i figli minori solo a seguito DEla presa in carico da parte dei servizi sociali competenti per territorio che avranno cura di favorire la ripresa dei rapporti tra il padre ed i figli, nonché previa sua partecipazione effettiva a specifici percorsi psicologici, rivolti a soggetti condannati, così come disposto dal GIP a mezzo DEla sentenza passata in giudicato n. 171/2022 R.G. Sent.;
8. pone a carico di un assegno mensile di € 600,00 (€ 200,00 a Controparte_1 figlio) per il mantenimento dei figli, che dovrà essere corrisposto al domicilio DEla madre entro il giorno 10 di ciascun mese e sarà rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo DEle famiglie di operai e impiegati, nonché le spese straordinarie nella misura DE 50%;
9. dà atto che l'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre;
10. dà atto che il mutuo sulla casa coniugale sarà a carico di entrambe le parti nella misura DE 50%, come contrattualmente previsto;
11. compensa le spese di lite nella misura DE 50%;
12. condanna la parte resistente al pagamento, in favore DElo Stato, DE 50% DEle spese presente grado DE giudizio, che liquida in € 1.200,00, oltre 15 % per spese generali, rimborso spese vive, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Giudice estensore Presidente
Federica Meloni Giorgio Scarsato
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