TAR Roma, sez. 2B, sentenza 05/01/2026, n. 131
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Ordinanza presidenziale 12 giugno 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 19 settembre 2023
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Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione di legge per violazione dell’art. 17 d.l. n. 98/2011 in combinato disposto con l’art. 9-ter d.l. n. 78/2015 - Mancata determinazione annuale dei tetti di spesa regionali per acquisto dispositivi medici - Mancato monitoraggio regionale dell’andamento di spesa per acquisto dispositivi medici - Violazione del principio di proporzionalità e di libera iniziativa economica

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/2024, ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, finalizzato alla razionalizzazione della spesa sanitaria, con un contributo solidaristico giustificato dall'esigenza di assicurare la dotazione di dispositivi medici. Ha escluso la violazione dell'art. 23 Cost. per rispetto della riserva di legge e la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di fissazione del tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano. La Corte ha altresì escluso la lesione dei principi di cui alla CDFUE e la lesione dell'affidamento, poiché l'obbligo di ripiano era noto nei suoi tratti essenziali fin dal 2015. Il Collegio richiama e fa proprie le argomentazioni della Corte Costituzionale.

  • Rigettato
    Violazione di legge per violazione dell’art. 106 d.lgs. n. 50/2016 – Modifica delle condizioni economiche dei contratti di vendita con alterazione dell’equilibrio sinallagmatico – Violazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione ex art. 30 d.lgs. n. 50/2016

    Il Collegio osserva che il payback rimane estraneo alle procedure di affidamento e al contenuto dei singoli contratti stipulati con le amministrazioni, poiché opera complessivamente sul fatturato delle aziende e non attraverso una rimodulazione dei contratti. Non altera l'esito delle gare pubbliche, né incide sull'entità della fornitura richiesta né sul prezzo finale del prodotto acquistato, ma agisce esternamente sulla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori in modo non imprevedibile. Le imprese erano consapevoli dell'esistenza di un tetto di spesa e della possibilità di dover concorrere al ripianamento in caso di sforamento.

  • Rigettato
    Violazione di legge per violazione dell’art. 1, comma 1 lett. a) legge 5/8/2022 n. 118 in combinato disposto con l’art. 47 legge 23/7/2009 n. 99 - Violazione del principio comunitario e costituzionale di tutela della concorrenza

    Il Collegio osserva che il payback rimane estraneo alle procedure di affidamento e al contenuto dei singoli contratti stipulati con le amministrazioni, poiché opera complessivamente sul fatturato delle aziende e non attraverso una rimodulazione dei contratti. Non altera l'esito delle gare pubbliche, né incide sull'entità della fornitura richiesta né sul prezzo finale del prodotto acquistato, ma agisce esternamente sulla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori in modo non imprevedibile. Le imprese erano consapevoli dell'esistenza di un tetto di spesa e della possibilità di dover concorrere al ripianamento in caso di sforamento.

  • Rigettato
    Violazione di legge per violazione degli artt. 3, 23 e 53 Costituzione ed eccesso di potere per mancato rispetto della riserva di legge, irragionevole determinazione della base imponibile e retroattività dell’imposizione tributaria - Violazione della direttiva 2006/112/CE

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/2024, ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, finalizzato alla razionalizzazione della spesa sanitaria, con un contributo solidaristico giustificato dall'esigenza di assicurare la dotazione di dispositivi medici. Ha escluso la violazione dell'art. 23 Cost. per rispetto della riserva di legge e la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di fissazione del tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano. La Corte ha altresì escluso la lesione dei principi di cui alla CDFUE e la lesione dell'affidamento, poiché l'obbligo di ripiano era noto nei suoi tratti essenziali fin dal 2015. Il Collegio richiama e fa proprie le argomentazioni della Corte Costituzionale.

  • Rigettato
    Ulteriore violazione di legge per violazione dell’art. 17 d.l. n. 98/2011 conv. legge n. 111/2011 - Violazione del divieto di modifica a posteriori dei tetti di spesa pur in presenza dei dati di fabbisogni annuali di ogni singola p.a. nonché di ogni regione - Violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione ex art. 97 Cost. - Eccesso di potere, illegittimità manifesta, difetto assoluto di motivazione

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/2024, ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, finalizzato alla razionalizzazione della spesa sanitaria, con un contributo solidaristico giustificato dall'esigenza di assicurare la dotazione di dispositivi medici. Ha escluso la violazione dell'art. 23 Cost. per rispetto della riserva di legge e la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di fissazione del tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano. La Corte ha altresì escluso la lesione dei principi di cui alla CDFUE e la lesione dell'affidamento, poiché l'obbligo di ripiano era noto nei suoi tratti essenziali fin dal 2015. Il Collegio richiama e fa proprie le argomentazioni della Corte Costituzionale.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio dichiara l'inammissibilità dei ricorsi per motivi aggiunti per difetto di giurisdizione, poiché gli atti impugnati hanno natura meramente attuativo-esecutiva e non sono espressione di un potere autoritativo, ma di un accertamento tecnico dei presupposti di natura economico-aziendale-contabile, involgendo un diritto soggettivo a contenuto meramente patrimoniale. Si richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di riparto di giurisdizione.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio dichiara l'inammissibilità dei ricorsi per motivi aggiunti per difetto di giurisdizione, poiché gli atti impugnati hanno natura meramente attuativo-esecutiva e non sono espressione di un potere autoritativo, ma di un accertamento tecnico dei presupposti di natura economico-aziendale-contabile, involgendo un diritto soggettivo a contenuto meramente patrimoniale. Si richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di riparto di giurisdizione.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio dichiara l'inammissibilità dei ricorsi per motivi aggiunti per difetto di giurisdizione, poiché gli atti impugnati hanno natura meramente attuativo-esecutiva e non sono espressione di un potere autoritativo, ma di un accertamento tecnico dei presupposti di natura economico-aziendale-contabile, involgendo un diritto soggettivo a contenuto meramente patrimoniale. Si richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di riparto di giurisdizione.

  • Improcedibile
    Sopravvenuto difetto di interesse

    In ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, il ricorso ed i motivi aggiunti, limitatamente alle sopra indicate amministrazioni, devono essere dichiarati in parte qua improcedibili, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), del codice del processo amministrativo, per sopravvenuto difetto di interesse.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio dichiara l'inammissibilità dei ricorsi per motivi aggiunti per difetto di giurisdizione, poiché gli atti impugnati hanno natura meramente attuativo-esecutiva e non sono espressione di un potere autoritativo, ma di un accertamento tecnico dei presupposti di natura economico-aziendale-contabile, involgendo un diritto soggettivo a contenuto meramente patrimoniale. Si richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di riparto di giurisdizione.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Collegio dichiara l'inammissibilità dei ricorsi per motivi aggiunti per difetto di giurisdizione, poiché gli atti impugnati hanno natura meramente attuativo-esecutiva e non sono espressione di un potere autoritativo, ma di un accertamento tecnico dei presupposti di natura economico-aziendale-contabile, involgendo un diritto soggettivo a contenuto meramente patrimoniale. Si richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di riparto di giurisdizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2B, sentenza 05/01/2026, n. 131
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 131
    Data del deposito : 5 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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