TRIB
Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 14/05/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6609/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 6609/2020 promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Annalisa Carli e Francesca Corvo
RICORRENTE contro
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ilaria Controparte_1 C.F._2
Trionfetti e Fabio Mantovani
RESISTENTE
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza
In punto: separazione giudiziale
Conclusioni della ricorrente:
“1) Disporsi che il sig. versi alla sig.ra quale contributo per Controparte_1 Parte_1
il proprio mantenimento un assegno mensile di Euro 7.000,00, o quella somma maggiore o minore che fosse ritenuta giusta dal Tribunale, assegno che dovrà essere corrisposto, con decorrenza da novembre
pagina 1 di 13 2020, con bonifico bancario continuativo entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutato annualmente secondo ISTAT, con prima rivalutazione gennaio 2022;
2) Con vittoria di spese e onorari.”
Conclusioni della resistente:
“vista la capacità reddituale della sig.ra riportandosi alle conclusioni rassegnate nella Parte_1
comparsa di costituzione e risposta, la presente difesa insiste affinché i coniugi provvedano autonomamente al proprio mantenimento ed essendo intervenuta l'autonomia economica del figlio
che nulla venga statuito a favore dello stesso.” Per_1
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in data 11.11.2020 la ricorrente, premesso di aver contratto l'1.5.1991 matrimonio concordatario con il resistente in OL ET (Vr), che dall'unione era nato (il 4.2.1994) il figlio
, maggiorenne ma non autosufficiente all'epoca del ricorso, rappresentava che il Persona_2
rapporto coniugale era entrato da tempo in crisi irreversibile, essendo il marito portato da tempo a imporre la propria volontà e a non ascoltare le moglie, compromettendo il rapporto, già inquinato da relazioni extraconiugali del marito.
Premesso di aver tentato di raggiungere un'intesa in via stragiudiziale, senza buon esito, affermava di aver diritto ad un assegno di mantenimento. A tal proposito evidenziava di essere medico dermatologo libero professionista, esercente l'attività in uno studio messo a disposizione da società immobiliare
(Costarica) riferibile alla famiglia del marito e in collaborazione con una casa di cura in Vicenza e con un centro di salute e benessere in Arzignano (Vi). Allegava le dichiarazioni uniche per gli anni 2017,
2018, 2019, portanti redditi netti per € 2.216,33, 2.935,58, 2.772,66 e deduceva di non essere intestataria di mobili/immobili e che dal 2017 col marito avrebbe concordato il regime di separazione dei beni.
Deduceva che tali redditi non fossero sufficienti a garantire il tenore di vita osservato dalla coppia durante i 29 anni e più di matrimonio. Rappresentava infatti di essersi laureata nel 2003, aver acquisito la specializzazione in dermatologia nel 2009 e di aver quindi aperto partita IVA solo da quell'anno (con impatto sulle prospettive pensionistiche) per aver dovuto seguire il figlio Per_1
Indicava vari indici da cui desumere l'elevato tenore di vita della coppia: deduceva che l'abitazione familiare – in comunione col marito – fosse un lussuoso immobile in Montecchio Maggiore con giardino fu acquistato nel 1994 e resa fruibile a seguito di vari interventi. Allegava che il marito fosse proprietario di uno Yacht RE 730 (chiamato “Galpina”) di 24 metri con 4 cabine e 4 bagni, servito nei mesi estivi da una marinaia, ormeggiato nel porto di Jesolo e usato dalla famiglia per le vacanze pagina 2 di 13 estive per crociere nelle coste adriatiche. Deduceva che la coppia fosse comproprietaria anche di una
Ferrari ET e che in costanza di rapporto essa ricorrente avesse fruito di vetture di prestigio
(Range Rover, Porsche Cayenne).
Deduceva che il figlio fosse laureato in ingegneria al Politecnico di Milano e stesse frequentando un master per affinare la sua preparazione.
Allegava altresì che i coniugi fossero usi fare viaggi costosi, in alberghi 5 stelle (capodanno 2019/2020
a Dubai con soggiorno in hotel 5 stelle, viaggio a New York estate 2019, a Zanzibar nel 2014, 2015 e
2016) con annesse cene in locali stellati;
viaggi in elicottero privato, tra cui uno per recarsi a pranzo in un rifugio in val Gardena;
che la famiglia si servisse delle boutique del gruppo della famiglia del
(sorelle per gli acquisti. CP Per_3
Esponeva che detto tenore di vita non fosse in evidenza sostenibile con il suo stipendio, ma fosse possibile solo grazie al marito, dotato di redditi sicuramente elevati, anche superiori a € 70.000,00
(sicché l'eventuale assegno di separazione avrebbe per il costituito un onere deducibile, con CP
conseguenti benefici fiscali).
Chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi e un assegno di € 7.000,00 mensili in suo favore.
Fissata l'udienza del 16.2.2021, si costituiva con comparsa del 3.2.2021. CP
Premesso che le trattative stragiudiziali non avrebbero avuto successo a causa della posizione della moglie, rappresentava che la crisi del rapporto fosse imputabile al mutare dell'atteggiamento e del carattere della moglie, remissiva e introversa fintanto che aveva seguito, per oltre vent'anni, gli studi universitari (supportata dal marito e dalla di lui famiglia) e divenuta predominante e impulsiva una volta laureata e dedicatasi alla professione, anni in cui il marito si sarebbe fatto carico delle “spese familiari, senza chiedere, per il momento, nulla alla moglie […]” (pag. 3).
Rappresentava che il rapporto fosse spento da anni e che nonostante questo il marito avesse continuato a garantire da solo il mantenimento al figlio, nonostante la moglie fosse dermatologa: allegava che l'esercizio della professione sarebbe stato possibile solo grazie al supporto della di lui famiglia (che ne avrebbe sostenuto gli studi e che le avrebbe garantito un locale ove esercitare la professione a un canone simbolico – 200 € trimestrali), nonostante gli oltre venti anni che la avrebbe Parte_1
impiegato per laurearsi;
deduceva che la moglie avrebbe rifiutato di avere un secondo figlio, sostanzialmente profittandosi della famiglia del marito.
Quanto alle richieste patrimoniali, deduceva che la moglie ben avrebbe potuto aumentare i propri redditi, allegando (in base ai redditi dichiarati) che la moglie non svolgesse con costanza/sufficiente impegno l'attività lavorativa.
pagina 3 di 13 Deduceva di contro di poter contare sul proprio stipendio. Produceva le dichiarazioni dei redditi;
a chiarimento delle stesse (recenti redditi annui lordi di € 390.000,00 ca, cfr. dichiarazione redditi anno
2020), rappresentava di poter contare solo sul proprio stipendio di dipendente della società di famiglia.
Rappresentava infatti che la madre ( , colpita da Alzheimer nell'anno 2016, aveva Persona_4
dovuto cedergli le redini di amministratore nella società, ma che le avesse continuato a girare lo stipendio spettante per la carica, per contribuirne ai bisogni. Allegava che essendo mancata da poco la madre, sarebbe a breve cessato dalla carica.
Quanto all'abitazione familiare, in comunione con la moglie, allegava fosse stata pagata dal di lui padre e che la moglie non vi avesse mai investito alcunché. In merito allo yacht deduceva di averlo acquistato in leasing a un buon prezzo, in parte con premio assicurativo riconosciuto per il furto della precedente imbarcazione e in parte con l'aiuto della madre;
deduceva di aver potuto mangiare in ottimi ristoranti grazie alle amicizie di famiglia che gli garantivano un buon trattamento, che la avrebbe potuto CP_3
essere intestata al figlio, che le auto menzionate dalla ricorrente sarebbero sempre state pagate dietro cessione delle precedenti.
Deduceva che il figlio avesse conseguito la laurea triennale in ingegneria a 24 anni col voto di 79/110 e che avrebbe vissuto in un'abitazione a Milano, dietro pagamento di un canone a buon prezzo. Quanto ai viaggi desumeva che gli stessi fossero il suo hobby e che nelle uscite in elicottero fossero stati ospiti di amici. Allegava di aver fatto molti regali di oggetti preziosi alla moglie, per esclusivo volere della di lui madre, ma solo in occasione di ricorrenze importanti.
Concludeva chiedendo dichiararsi la separazione dei coniugi, il rigetto della domanda di mantenimento e dando atto che avrebbe versato al figlio un assegno di € 500,00 e al 50% delle spese Per_1
straordinarie.
All'esito dell'udienza del 16.2.2021, rinviata per trattative al 19.3.2021, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente riservava di provvedere;
con provvedimento del 16.3.2021 il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva che versasse alla moglie, a titolo di CP
mantenimento, la somma di € 4.000,00 mensili, fissava l'udienza del 4.5.2021 per la comparizione delle parti, assegnando termine per il deposito di memorie integrative alle parti, depositate da entrambe le parti.
Nella memoria del 4.3.2021 la ricorrente, sulla scorta delle difese del resistente (interpretate sostanzialmente nel senso che pur essendosi il marito fino alla separazione preso carico integralmente del figlio, di seguito alla proposizione del ricorso lo avrebbe fatto solo nella misura su indicata), chiedeva modificarsi l'ordinanza presidenziale, prevedendosi un mantenimento in suo favore di €
7.000,00 e disponendosi che il marito avrebbe provveduto integralmente al mantenimento del figlio (o pagina 4 di 13 in via subordinata circoscrivendo il mantenimento a carico della all'1/6). Parte_1
Per la discussione dell'istanza veniva confermata l'udienza del 4.5.2021, aprendosi subprocedimento e assegnandosi al resistente termine per memoria sulla stessa. si costituiva nel CP
subprocedimento, chiedendo annullarsi il mantenimento. Con ordinanza del 7.6.2021 veniva confermato il mantenimento in favore della moglie, per l'importo già indicato e veniva previsto che provvedesse al mantenimento del figlio per l'intero. CP
Nel merito, all'udienza del 4.5.2021 la causa veniva trattenuta in decisione sullo status e con sentenza parziale del 3.6.2021 veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi. Con ordinanza in pari data venivano concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., con rinvio per decisione sui mezzi di prova all'udienza del 25.11.2021. Depositate le prime memorie, le parti con istanza congiunta del 2.8.2021 chiedevano differirsi i termini delle altre. Con ordinanza del 5.8.2021 il Giudice, interpretata l'istanza come diretta alla sospensione dei termini, disponeva la sospensione degli stessi fino al 20.12.2021 con ripresa della decorrenza da tale data e rinvio dell'udienza per la discussione delle istanze istruttorie al
7.4.2022.
Con ordinanza del 12.4.2022 venivano ammesse le prove orali su alcuni capitoli articolati dalle parti. Il
5.7.2022 venivano escussi , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
; il 4.10.2022 e il 22.11.2022 e la causa
[...] Parte_2 Controparte_4 Parte_3
rinviata al 7.2.2023 per interrogatorio formale del resistente, poi rinunciato dalla difesa della ricorrente.
All'esito, veniva disposta CTU, nominandosi il Dott. . Con nota del 22.6.2023 il resistente Per_5 chiedeva chiarimenti in punto quesito del CTU;
per discussione dell'istanza veniva fissata l'udienza del
4.7.2023. A detta udienza anche la ricorrente sollevava talune questioni e veniva concesso alle parti termine fino al 18.7.2023 per note. Con ordinanza del 13.8.2023 l'allora G.I. chiariva alcuni profili ai fini della CTU che, a seguito di varie proroghe, veniva depositata il 29.4.2024.
All'udienza dell'11.6.2024 le parti svolgevano varie censure alla CTU, su cui il Giudice riservava di provvedere, disponendo comunque che il CTU procedesse ad una richiesta integrativa presso istituti di credito. Con ordinanza del 14.6.2021 veniva dichiarata l'inammissibilità di un documento allegato dal resistente in corso di CTU e veniva concesso termine alle parti per prendere posizione sulla richiesta di rinnovo (da parte dell'attrice) di stima sullo yacht. All'esito, non essendo stato chiesto il rinnovo della stessa, la causa veniva rinviata per esame di integrazioni/chiarimenti del CTU, che depositava una relazione integrativa il 6.9.2024. All'udienza del 5.11.2024 le parti chiedevano rinviarsi la causa per p.c. A tal fine veniva fissata l'udienza del 30.1.2025. Pervenuto il giudizio all'attuale Relatore, con provvedimento del 31.1.2025 reso ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., si dava atto del deposito delle note in cui le parti rassegnavano le conclusioni riportate in epigrafe e venivano concessi i termini ex art. 190
pagina 5 di 13 c.p.c., mandando gli atti al PM, che pure concludeva come in epigrafe.
2. Deve anzitutto confermarsi il rigetto delle istanze istruttorie non ammesse, già disattese dal precedente Giudice Relatore, per le stesse ragioni indicate nell'ordinanza istruttoria e comunque perché superflue ai fini del decidere, per le ragioni di cui si dirà.
3. Già decise le questioni inerenti lo status, restano da esaminare i profili economici, concernenti la sola domanda di assegno di mantenimento della ex art. 156 c.c.; nelle note di p.c. il convenuto Parte_1
ha dato atto che il figlio è infatti ormai autosufficiente, circostanza su cui pure concorda Per_1
l'attrice negli scritti conclusivi (conclusionale, pag. 6), sicché sul punto non occorre provvedere alcunché.
Per la decisione deve anzitutto prendersi le mosse dalle risultanze della CTU e della CTU integrativa, tese a ricostruire la situazione patrimoniale e reddituale delle parti, CTU che si condivide pienamente, essendo frutto di un'analisi completa ed esaustiva, svolta nel contraddittorio delle parti.
3.1. La CTU ha anzitutto ricostruito la situazione patrimoniale dei coniugi, esponendo i criteri di calcolo e stima, distinguendo l'analisi in varie macrocategorie (beni immobili, imbarcazione, altri beni mobili registrati, preziosi e orologi, partecipazioni, prodotti finanziari/disponibilità liquide, crediti e debiti) e riassumendo gli esiti dell'analisi nella tabella riassuntiva a pag. 91/104 dell'elaborato del
29.4.2024, analisi che il CTU ha confermato anche all'esito delle osservazioni delle parti.
Si è detto poi che al CTU è stato conferito, a seguito del deposito della relazione, un quesito integrativo. Ciò in quanto nel corso delle operazioni peritali alcuni istituti di credito non avevano dato riscontro alle richieste del CTU circa la posizione del (cfr. osservazioni ctp attoreo a CTU del CP
29.4.2024, pag. 3); il CTU ha quindi recuperato le informazioni, integrando quindi la tabella (cfr. relazione integrativa CTU, pag. 8), che si riporta di seguito, senza che l'integrazione formasse oggetto di rilievi.
pagina 6 di 13 3.1.1. La valutazione degli immobili non ha formato oggetto di sostanziali rilievi delle parti;
il resistente si è limitato a dedurre, genericamente, che non sarebbe stato considerato che per molti beni immobili sarebbe in realtà titolare solo di una quota di proprietà (trattandosi di beni pervenuti dalla successione dei genitori - cfr. osservazioni CTP resistente, pag. 3); non ha però meglio chiarito come ciò impatti nella valutazione degli immobili, valutazione che il CTU ha peraltro chiarito essere stata concordata dalle parti (relazione CTU 29.4.2024, risposta alle osservazioni, pag. 102) e da cui pertanto non vi sono ragioni per discostarsi.
3.1.2. Sull'imbarcazione, è invece la a svolgere vari rilievi. Per valutare la “ il Parte_1 Per_6
CTU si è avvalso di un ausiliario, Ing. che come su indicato ne ha stimato il valore Persona_7 in € 1.050.000,00 (cfr. perizia, allegato 9 a CTU del 29.4.2024), salvo per gli anni precedenti al 2020, in quanto l'imbarcazione era ancora oggetto di leasing. Ciò in base a una dettagliata analisi del mezzo, dei vari passaggi di proprietà, delle avarie occorse, delle caratteristiche tecniche, delle ore di moto e operato un confronto con i prezzi di vendita di yacht della medesima tipologia (cfr. all. 9, pagg. 23-25).
La ricorrente sul punto (cfr. osservazioni alla CTU, pagg. 3-5) ha evidenziato che nel corso delle operazioni peritali si sarebbe appreso che aveva eseguito una valutazione della barca, su Per_7
richiesta del nel 2017, cosa che l'ausiliario non aveva chiarito e che avrebbe dovuto indurlo a CP non accettare l'incarico; ha poi dedotto che l'ausiliario non avrebbe garantito il contraddittorio, posto che le parti non avrebbero mai concordato di considerare fisso nel corso degli anni il valore dello yacht e anche perché l'ausiliario non avrebbe condiviso con i CTP i costi derivanti dai vizi del mezzo e non avrebbe eseguito una prova in mare del mezzo. Ha quindi suggerito una diversa stima del mezzo, valutato in € 1.353.500,00 (valore di mercato di € 1.380.000,00, detratti € 33.000,00 stimati per gli interventi di sistemazione delle problematiche della barca – a fronte degli € 103.700,00 stimati dal pagina 7 di 13 cfr. all. 9 a perizia - con un aumento di € 6.500,00 per il valore del tender, cfr. perizia Signori Per_7
del 25.10.2023, allegata osservazioni attoree).
Pur dovendosi evidenziare che l'ausiliario avrebbe dovuto opportunamente segnalare di aver stimato in passato il mezzo, per consentire alle parti e al Giudice ogni valutazione, va osservato che la ricorrente non ha dimostrato che tale pregressa valutazione possa aver concretamente inciso sulla imparzialità del
CTU. Può poi osservarsi che le stime del paiono decisamente più analitiche e circostanziate Per_7 dell'ausiliario – Signori – del CTP della con particolare riferimento agli interventi Parte_1
necessari al mezzo (su cui il perito ricorrente propone delle controvalutazioni, dopo essersi rivolto a imprese del settore, senza tuttavia meglio dettagliare quali o allegare preventivi).
Non pare poi significativo il rilievo per cui non si sarebbe eseguita la prova in mare dell'imbarcazione, non avendo la ricorrente meglio chiarito la finalità della stessa (non avendo i tecnici di fiducia della dedotto la possibile sussistenza di problematiche per il mezzo, eventualmente evincibili da Parte_1
tale prova che peraltro, in tutta evidenza, comporterebbero al più una riduzione del valore del mezzo).
Si condivide pienamente, dunque, l'operato dell'ausiliario del CTU e il valore stimato.
3.1.3. Quanto alla stima dei preziosi/orologi, la ha dedotto che non ne sarebbero stati Parte_1 considerati taluni, pure indicati in un elenco consegnato nel corso delle operazioni peritali. L'esistenza di tali orologi e che gli stessi siano stati nascosti/occultati nel corso delle operazioni e dunque non valutati avrebbe dovuto essere dimostrata dalla ricorrente. Va quindi confermata la stima operata dal
CTU.
3.1.4. Quanto alle partecipazioni/prodotti finanziari, la ricostruzione sull'attuale disponibilità mobiliare del convenuto può dirsi completa a seguito dell'integrazione. La ricorrente aveva tuttavia evidenziato, nelle sue osservazioni (pag. 2-3), che talune partecipazioni sono riferibili anche una società fiduciaria
(PVM s.r.l.) amministrata dal CTP del convenuto, Dott. (pure consulente del gruppo di famiglia Per_8
del ) deducendo un possibile conflitto di interesse/non attendibilità dei dati comunicati dalla CP
società. Non si è ritenuto tuttavia di dover svolgere particolari approfondimenti, stante la specifica finalità del presente giudizio (per cui è necessaria una valutazione anche non nel loro esatto ammontare dei rapporti patrimoniali e reddituali, purché la stessa sia complessivamente attendibile cfr. Cass. Sez. I, ord. n. 975 del 20/1/2021; cfr. Cass. Sez. I, sent. n. 605 del 12/1/2017) e considerato, come si dirà, che gli elementi acquisiti consentono già di ritenere sufficientemente provato l'ampio squilibrio nella posizione delle parti e la situazione di consistente agiatezza del resistente.
Stesso discorso per quanto concerne i crediti nei confronti delle società, stimati dal CTU sulla base di alcune comunicazioni delle stesse società e per cui il CTP ricorrente ha chiesto svolgersi delle analisi contabili/di bilancio di dettaglio, aventi ad oggetto le società di cui il è socio: può peraltro CP
pagina 8 di 13 evidenziarsi che eventuali incongruenze avrebbero potuto/dovuto essere indicate più specificamente dal
CTP che avrebbe comunque potuto acquisire in autonomia parte della documentazione Parte_1
societaria (se non altro quella acquisibile pubblicamente).
3.1.5 Le stime del CTU circa la situazione patrimoniale delle parti vanno dunque integralmente confermate.
3.2. Quanto alla posizione reddituale, la ricorrente è medico dermatologo, il resistente è dipendente delle società del gruppo di famiglia. Nel corso della separazione svolgeva anche – a quanto è dato capire, per effetto di un accordo familiare per cui i ruoli operativi nel gruppo di famiglia (costituita dalla madre del convenuto e dai di lei fratelli) avrebbero dovuto essere suddivisi tra gli eredi dei fondatori – il ruolo di consigliere di amministrazione delle Sorelle Ramonda s.p.a. (cfr. doc. 6), ruolo poi cessato.
Il CTU ha quindi così ricostruito i redditi percepiti dalle parti (cfr. relazione CTU, pag. 105) negli anni rilevanti ai fini del giudizio, sulla scorta delle dichiarazioni dei redditi delle parti:
Deve evidenziarsi, come pure indicato dal CTU, che l'aumento dei redditi della per il Parte_1
2021/2022) stigmatizzato dal resistente in conclusionale (pag. 11-13) è, come correttamente pagina 9 di 13 evidenziato dalla ricorrente in memoria di replica (pag. 17) per lo più dovuto alla percezione dell'assegno di mantenimento, per effetto dei provvedimenti presidenziali, non avendo peraltro il resistente specificamente dedotto che nelle more la abbia recepito diverse fonti di reddito: Parte_1 può dunque osservarsi che nell'ultimo anno considerato dal CTU (2022) escludendo l'assegno del marito, i redditi netti della coincidono con quelli più elevati dichiarati negli anni precedenti Parte_1 al matrimonio (2018), per un reddito mensile netto di € 2.900,00 ca.
ha poi dedotto che in realtà i redditi riportati nelle proprie dichiarazioni non sarebbero CP
attendibili posto che egli avrebbe, per il periodo in cui aveva sostituito la madre come consigliere di amministratore, riversato a quest'ultima, in forza di accordi con la madre (cfr. docc.
6-7 comparsa, all.
a terza memoria 183 c.p.c.) quanto percepito per la carica. Deve anzitutto osservarsi che la documentazione prodotta alla terza memoria, comunque parziale, è inammissibile, non trattandosi di documentazione prodotta a prova contraria.
Al di là di ciò ed anche se avesse dimostrato che effettivamente riversava parte delle somme CP
incassate alla madre, il resistente non ha dimostrato le ragioni di tale retro-versamento (non essendo credibile la prospettazione del che ciò sarebbe stato fatto per contribuire ai bisogni CP dell'anziana madre, dotata – grazie all'attività imprenditoriale svolta in prima persona – di sufficienti sostanze per far fronte a tutti i bisogni possibili – come dimostrato da parte ricorrente, cfr. allegati a memoria 23.3.2021). Conseguentemente, dette somme possono e debbono ben essere valutate nel valutare la posizione del convenuto.
Può poi osservarsi che dalle verifiche svolte in corso di CTU è emerso che il soggetto è dotato di un patrimonio ingentissimo (incrementatosi in corso di causa, per la successione materna).
Al di là che tale patrimonio sia frutto per lo più dell'eredità dei genitori (circostanza evidenziata più volte in corso di causa e di CTU da parte del resistente), deve dunque essere valutata anche la circostanza che il sarà pur sempre in grado di valorizzare i beni di cui è dotato (potendo CP
percepire gli utili spettantigli in forza delle partecipazione societaria, porre a reddito gli immobili etc…), che gli possono consentire di produrre redditi se non altro in linea con quelli emersi in corso di causa e ciò al di là della conferma o meno della carica sociale.
4. Ciò premesso, i dati sopra riportati evidenziano una rilevante sperequazione economica tra i coniugi in favore del , dotato di un patrimonio di gran lunga più consistente della moglie e di un CP
reddito notevolmente superiore di quello della moglie.
4.1. Il tenore di vita della famiglia durante il matrimonio era sicuramente agiato.
La famiglia abitava in una abitazione di prestigio e curata e pacificamente si serviva di personale domestico;
il resistente non ha contestato che spesso la famiglia facesse viaggi di piacere all'estero,
pagina 10 di 13 anche in località/strutture alberghiere costose. Per il resto del tempo libero, la famiglia usufruiva anche dello yacht di cui si è detto, servito da marinai assunti per la stagione estiva (cfr. in tal senso le dichiarazioni dei testi (verbale 4.10.2022) e (22.11.2022), per una retribuzione mensile Pt_2 Pt_3 sui ca. € 900.00 (cfr. contratti e documenti allegati a nota convenuto 17.11.2022).
Può poi evidenziarsi che lo yacht comportava delle spese connesse, non meglio emerse in corso di causa ma notoriamente collegate alle titolarità di imbarcazioni di tale pregio (costi connessi alla locazione del posto d'ormeggio, manutenzione, e da ultimo carburante – con la precisazione che non è stata fornita prova in maniera chiara che dei costi si siano fatti carico terzi all'infuori del resistente, salvo potersi osservare – in linea con le dichiarazioni del teste – che talvolta gli ospiti Testimone_5
della coppia possano in qualche misura aver contribuito alle spese di carburante).
Pacifico altresì che si sia fatto carico integralmente del mantenimento del figlio CP Per_1 che all'inizio del giudizio frequentava un master (cfr. memoria integrativa ricorrente 23.3.2021, da cui emerge che si trattasse di master in Barcellona, pag. 7 non specificamente contestata). Le parti concordano che in costanza di giudizio il figlio sia divenuto autosufficiente, ma deve evidenziarsi che anche dai costi connessi alla formazione del medesimo può desumersi l'alto tenore di vita della famiglia (per stessa ammissione del convenuto il figlio risiedeva durante gli studi universitari in
Milano, Piazza Castello, cfr. comparsa, pag. 14).
Tale tenore di vita era assicurato in via esclusiva dal , come peraltro dallo stesso ammesso CP
(avendo il resistente dedotto che la moglie non contribuiva in alcun modo alle spese del figlio), pur svolgendo la attività lavorativa – si può evidenziare che la circostanza pacifica che la Parte_1
ricorrente la svolga in un ambulatorio locato a prezzo vile dal resistente a sua volta ulteriormente comprova la condizione agiata della coppia e in particolare del marito.
4.2. Non è poi condivisibile l'assunto del resistente per cui la moglie potrebbe eventualmente aumentare i propri redditi, lavorando di più. Premesso che la difesa del non ha svolto CP un'analisi specifica dei redditi della ricorrente o non ha dimostrato quanto quest'ultima lavori e se possa effettivamente aumentare i propri orari/clientela, può osservarsi che in ogni caso, data l'età della ricorrente (59 anni) non è pronosticabile che la possa incrementare in maniera significativa i Parte_1 redditi da lavoro, di qui al raggiungimento dell'età pensionabile (può poi osservarsi che le ragioni del ritardato avvio al lavoro della ricorrente, ritardato avvio più volte stigmatizzato dal resistente, non sono rilevanti in questa sede - stante lo specifico oggetto del giudizio – e non hanno comunque formato oggetto di specifiche richieste istruttorie delle parti).
4.3. Quanto all'assegno richiesto dalla va ricordato che la finalità precipua dell'assegno di Parte_1 cui all'art. 156 c.c. attiene alla conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso pagina 11 di 13 della convivenza e va riconosciuto in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, nel caso in cui quest'ultimo non disponga di redditi propri, sufficienti a consentirgli il mantenimento di tale condizione e sussista una situazione di disparità economica con l'altro coniuge (cfr. in tal senso tra le varie, Cass. Sez. I, ord. n. 32349 del 13/12/2024; Cass. Sez. VI-I, ord. n. 5251 dell'1/3/2017)
Considerato che sussiste, per quanto sin qui detto, una rilevante disparità reddituale e patrimoniale tra i coniugi e ritenuto che la con i proventi della sua attività lavorativa e del suo patrimonio Parte_1
immobiliare/mobiliare certamente non potrebbe mantenere un tenore di vita paragonabile a quello goduto durante il matrimonio (avendo peraltro il più volte dedotto nei propri scritti che in CP
costanza di matrimonio si sarebbe fatto carico integralmente delle spese familiari) e considerata la circostanza sopravvenuta che il resistente ha cessato di farsi carico delle spese di mantenimento del figlio (con conseguente risparmio dei costi abitativi, di iscrizione a corsi etc…) l'assegno di mantenimento dovuto da alla moglie può essere aumentato, rispetto ai provvedimenti Controparte_1 adottati in corso di causa, ad € 6.000,00 mensili, a partire dalla presente decisione e fermi per il pregresso gli effetti dei provvedimenti presidenziali.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono così liquidate sulla base della legge 27/2012 e articoli 1-11 DM 55/14 in base ai valori medi previsti per lo scaglione di riferimento – individuato in quello per le cause di valore indeterminabile, complessità media, stanti i complessi accertamenti in fatto resisi necessari – e, precisamente: € 2.127,00 per la fase di studio della controversia, € 1.416,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 3.738,00 per la fase istruttoria ed € 3.579,00 per la fase decisionale, per complessivi € 10.860,00 oltre accessori. Alla ricorrente dovranno essere altresì rimborsati gli esborsi, per € 98,00 (CU, marca).
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno poste nei rapporti interni tra le parti definitivamente a carico del , ferma la responsabilità solidale delle parti verso l'ausiliario. CP
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
i) fa obbligo a di contribuire al mantenimento della moglie Controparte_1 Parte_1
corrispondendo alla stessa, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza e fermi per il pregresso gli effetti dei provvedimenti presidenziali emessi in corso di causa, la somma di € 6.000,00
(annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT) entro il giorno 10 di ogni mese;
ii) condanna alla refusione delle spese processuali per il giudizio in favore di Controparte_1 [...]
pari ad € 10.860,00 per compensi ed € 98,00 per esborsi, oltre accessori come per Parte_1
legge sui compensi;
pagina 12 di 13 iii) pone nei rapporti tra le parti definitivamente a carico di le spese di CTU, già Controparte_1 liquidate con separato decreto, ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti dell'ausiliario.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in esso menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 13 maggio 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 6609/2020 promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Annalisa Carli e Francesca Corvo
RICORRENTE contro
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ilaria Controparte_1 C.F._2
Trionfetti e Fabio Mantovani
RESISTENTE
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza
In punto: separazione giudiziale
Conclusioni della ricorrente:
“1) Disporsi che il sig. versi alla sig.ra quale contributo per Controparte_1 Parte_1
il proprio mantenimento un assegno mensile di Euro 7.000,00, o quella somma maggiore o minore che fosse ritenuta giusta dal Tribunale, assegno che dovrà essere corrisposto, con decorrenza da novembre
pagina 1 di 13 2020, con bonifico bancario continuativo entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutato annualmente secondo ISTAT, con prima rivalutazione gennaio 2022;
2) Con vittoria di spese e onorari.”
Conclusioni della resistente:
“vista la capacità reddituale della sig.ra riportandosi alle conclusioni rassegnate nella Parte_1
comparsa di costituzione e risposta, la presente difesa insiste affinché i coniugi provvedano autonomamente al proprio mantenimento ed essendo intervenuta l'autonomia economica del figlio
che nulla venga statuito a favore dello stesso.” Per_1
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in data 11.11.2020 la ricorrente, premesso di aver contratto l'1.5.1991 matrimonio concordatario con il resistente in OL ET (Vr), che dall'unione era nato (il 4.2.1994) il figlio
, maggiorenne ma non autosufficiente all'epoca del ricorso, rappresentava che il Persona_2
rapporto coniugale era entrato da tempo in crisi irreversibile, essendo il marito portato da tempo a imporre la propria volontà e a non ascoltare le moglie, compromettendo il rapporto, già inquinato da relazioni extraconiugali del marito.
Premesso di aver tentato di raggiungere un'intesa in via stragiudiziale, senza buon esito, affermava di aver diritto ad un assegno di mantenimento. A tal proposito evidenziava di essere medico dermatologo libero professionista, esercente l'attività in uno studio messo a disposizione da società immobiliare
(Costarica) riferibile alla famiglia del marito e in collaborazione con una casa di cura in Vicenza e con un centro di salute e benessere in Arzignano (Vi). Allegava le dichiarazioni uniche per gli anni 2017,
2018, 2019, portanti redditi netti per € 2.216,33, 2.935,58, 2.772,66 e deduceva di non essere intestataria di mobili/immobili e che dal 2017 col marito avrebbe concordato il regime di separazione dei beni.
Deduceva che tali redditi non fossero sufficienti a garantire il tenore di vita osservato dalla coppia durante i 29 anni e più di matrimonio. Rappresentava infatti di essersi laureata nel 2003, aver acquisito la specializzazione in dermatologia nel 2009 e di aver quindi aperto partita IVA solo da quell'anno (con impatto sulle prospettive pensionistiche) per aver dovuto seguire il figlio Per_1
Indicava vari indici da cui desumere l'elevato tenore di vita della coppia: deduceva che l'abitazione familiare – in comunione col marito – fosse un lussuoso immobile in Montecchio Maggiore con giardino fu acquistato nel 1994 e resa fruibile a seguito di vari interventi. Allegava che il marito fosse proprietario di uno Yacht RE 730 (chiamato “Galpina”) di 24 metri con 4 cabine e 4 bagni, servito nei mesi estivi da una marinaia, ormeggiato nel porto di Jesolo e usato dalla famiglia per le vacanze pagina 2 di 13 estive per crociere nelle coste adriatiche. Deduceva che la coppia fosse comproprietaria anche di una
Ferrari ET e che in costanza di rapporto essa ricorrente avesse fruito di vetture di prestigio
(Range Rover, Porsche Cayenne).
Deduceva che il figlio fosse laureato in ingegneria al Politecnico di Milano e stesse frequentando un master per affinare la sua preparazione.
Allegava altresì che i coniugi fossero usi fare viaggi costosi, in alberghi 5 stelle (capodanno 2019/2020
a Dubai con soggiorno in hotel 5 stelle, viaggio a New York estate 2019, a Zanzibar nel 2014, 2015 e
2016) con annesse cene in locali stellati;
viaggi in elicottero privato, tra cui uno per recarsi a pranzo in un rifugio in val Gardena;
che la famiglia si servisse delle boutique del gruppo della famiglia del
(sorelle per gli acquisti. CP Per_3
Esponeva che detto tenore di vita non fosse in evidenza sostenibile con il suo stipendio, ma fosse possibile solo grazie al marito, dotato di redditi sicuramente elevati, anche superiori a € 70.000,00
(sicché l'eventuale assegno di separazione avrebbe per il costituito un onere deducibile, con CP
conseguenti benefici fiscali).
Chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi e un assegno di € 7.000,00 mensili in suo favore.
Fissata l'udienza del 16.2.2021, si costituiva con comparsa del 3.2.2021. CP
Premesso che le trattative stragiudiziali non avrebbero avuto successo a causa della posizione della moglie, rappresentava che la crisi del rapporto fosse imputabile al mutare dell'atteggiamento e del carattere della moglie, remissiva e introversa fintanto che aveva seguito, per oltre vent'anni, gli studi universitari (supportata dal marito e dalla di lui famiglia) e divenuta predominante e impulsiva una volta laureata e dedicatasi alla professione, anni in cui il marito si sarebbe fatto carico delle “spese familiari, senza chiedere, per il momento, nulla alla moglie […]” (pag. 3).
Rappresentava che il rapporto fosse spento da anni e che nonostante questo il marito avesse continuato a garantire da solo il mantenimento al figlio, nonostante la moglie fosse dermatologa: allegava che l'esercizio della professione sarebbe stato possibile solo grazie al supporto della di lui famiglia (che ne avrebbe sostenuto gli studi e che le avrebbe garantito un locale ove esercitare la professione a un canone simbolico – 200 € trimestrali), nonostante gli oltre venti anni che la avrebbe Parte_1
impiegato per laurearsi;
deduceva che la moglie avrebbe rifiutato di avere un secondo figlio, sostanzialmente profittandosi della famiglia del marito.
Quanto alle richieste patrimoniali, deduceva che la moglie ben avrebbe potuto aumentare i propri redditi, allegando (in base ai redditi dichiarati) che la moglie non svolgesse con costanza/sufficiente impegno l'attività lavorativa.
pagina 3 di 13 Deduceva di contro di poter contare sul proprio stipendio. Produceva le dichiarazioni dei redditi;
a chiarimento delle stesse (recenti redditi annui lordi di € 390.000,00 ca, cfr. dichiarazione redditi anno
2020), rappresentava di poter contare solo sul proprio stipendio di dipendente della società di famiglia.
Rappresentava infatti che la madre ( , colpita da Alzheimer nell'anno 2016, aveva Persona_4
dovuto cedergli le redini di amministratore nella società, ma che le avesse continuato a girare lo stipendio spettante per la carica, per contribuirne ai bisogni. Allegava che essendo mancata da poco la madre, sarebbe a breve cessato dalla carica.
Quanto all'abitazione familiare, in comunione con la moglie, allegava fosse stata pagata dal di lui padre e che la moglie non vi avesse mai investito alcunché. In merito allo yacht deduceva di averlo acquistato in leasing a un buon prezzo, in parte con premio assicurativo riconosciuto per il furto della precedente imbarcazione e in parte con l'aiuto della madre;
deduceva di aver potuto mangiare in ottimi ristoranti grazie alle amicizie di famiglia che gli garantivano un buon trattamento, che la avrebbe potuto CP_3
essere intestata al figlio, che le auto menzionate dalla ricorrente sarebbero sempre state pagate dietro cessione delle precedenti.
Deduceva che il figlio avesse conseguito la laurea triennale in ingegneria a 24 anni col voto di 79/110 e che avrebbe vissuto in un'abitazione a Milano, dietro pagamento di un canone a buon prezzo. Quanto ai viaggi desumeva che gli stessi fossero il suo hobby e che nelle uscite in elicottero fossero stati ospiti di amici. Allegava di aver fatto molti regali di oggetti preziosi alla moglie, per esclusivo volere della di lui madre, ma solo in occasione di ricorrenze importanti.
Concludeva chiedendo dichiararsi la separazione dei coniugi, il rigetto della domanda di mantenimento e dando atto che avrebbe versato al figlio un assegno di € 500,00 e al 50% delle spese Per_1
straordinarie.
All'esito dell'udienza del 16.2.2021, rinviata per trattative al 19.3.2021, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente riservava di provvedere;
con provvedimento del 16.3.2021 il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva che versasse alla moglie, a titolo di CP
mantenimento, la somma di € 4.000,00 mensili, fissava l'udienza del 4.5.2021 per la comparizione delle parti, assegnando termine per il deposito di memorie integrative alle parti, depositate da entrambe le parti.
Nella memoria del 4.3.2021 la ricorrente, sulla scorta delle difese del resistente (interpretate sostanzialmente nel senso che pur essendosi il marito fino alla separazione preso carico integralmente del figlio, di seguito alla proposizione del ricorso lo avrebbe fatto solo nella misura su indicata), chiedeva modificarsi l'ordinanza presidenziale, prevedendosi un mantenimento in suo favore di €
7.000,00 e disponendosi che il marito avrebbe provveduto integralmente al mantenimento del figlio (o pagina 4 di 13 in via subordinata circoscrivendo il mantenimento a carico della all'1/6). Parte_1
Per la discussione dell'istanza veniva confermata l'udienza del 4.5.2021, aprendosi subprocedimento e assegnandosi al resistente termine per memoria sulla stessa. si costituiva nel CP
subprocedimento, chiedendo annullarsi il mantenimento. Con ordinanza del 7.6.2021 veniva confermato il mantenimento in favore della moglie, per l'importo già indicato e veniva previsto che provvedesse al mantenimento del figlio per l'intero. CP
Nel merito, all'udienza del 4.5.2021 la causa veniva trattenuta in decisione sullo status e con sentenza parziale del 3.6.2021 veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi. Con ordinanza in pari data venivano concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., con rinvio per decisione sui mezzi di prova all'udienza del 25.11.2021. Depositate le prime memorie, le parti con istanza congiunta del 2.8.2021 chiedevano differirsi i termini delle altre. Con ordinanza del 5.8.2021 il Giudice, interpretata l'istanza come diretta alla sospensione dei termini, disponeva la sospensione degli stessi fino al 20.12.2021 con ripresa della decorrenza da tale data e rinvio dell'udienza per la discussione delle istanze istruttorie al
7.4.2022.
Con ordinanza del 12.4.2022 venivano ammesse le prove orali su alcuni capitoli articolati dalle parti. Il
5.7.2022 venivano escussi , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
; il 4.10.2022 e il 22.11.2022 e la causa
[...] Parte_2 Controparte_4 Parte_3
rinviata al 7.2.2023 per interrogatorio formale del resistente, poi rinunciato dalla difesa della ricorrente.
All'esito, veniva disposta CTU, nominandosi il Dott. . Con nota del 22.6.2023 il resistente Per_5 chiedeva chiarimenti in punto quesito del CTU;
per discussione dell'istanza veniva fissata l'udienza del
4.7.2023. A detta udienza anche la ricorrente sollevava talune questioni e veniva concesso alle parti termine fino al 18.7.2023 per note. Con ordinanza del 13.8.2023 l'allora G.I. chiariva alcuni profili ai fini della CTU che, a seguito di varie proroghe, veniva depositata il 29.4.2024.
All'udienza dell'11.6.2024 le parti svolgevano varie censure alla CTU, su cui il Giudice riservava di provvedere, disponendo comunque che il CTU procedesse ad una richiesta integrativa presso istituti di credito. Con ordinanza del 14.6.2021 veniva dichiarata l'inammissibilità di un documento allegato dal resistente in corso di CTU e veniva concesso termine alle parti per prendere posizione sulla richiesta di rinnovo (da parte dell'attrice) di stima sullo yacht. All'esito, non essendo stato chiesto il rinnovo della stessa, la causa veniva rinviata per esame di integrazioni/chiarimenti del CTU, che depositava una relazione integrativa il 6.9.2024. All'udienza del 5.11.2024 le parti chiedevano rinviarsi la causa per p.c. A tal fine veniva fissata l'udienza del 30.1.2025. Pervenuto il giudizio all'attuale Relatore, con provvedimento del 31.1.2025 reso ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., si dava atto del deposito delle note in cui le parti rassegnavano le conclusioni riportate in epigrafe e venivano concessi i termini ex art. 190
pagina 5 di 13 c.p.c., mandando gli atti al PM, che pure concludeva come in epigrafe.
2. Deve anzitutto confermarsi il rigetto delle istanze istruttorie non ammesse, già disattese dal precedente Giudice Relatore, per le stesse ragioni indicate nell'ordinanza istruttoria e comunque perché superflue ai fini del decidere, per le ragioni di cui si dirà.
3. Già decise le questioni inerenti lo status, restano da esaminare i profili economici, concernenti la sola domanda di assegno di mantenimento della ex art. 156 c.c.; nelle note di p.c. il convenuto Parte_1
ha dato atto che il figlio è infatti ormai autosufficiente, circostanza su cui pure concorda Per_1
l'attrice negli scritti conclusivi (conclusionale, pag. 6), sicché sul punto non occorre provvedere alcunché.
Per la decisione deve anzitutto prendersi le mosse dalle risultanze della CTU e della CTU integrativa, tese a ricostruire la situazione patrimoniale e reddituale delle parti, CTU che si condivide pienamente, essendo frutto di un'analisi completa ed esaustiva, svolta nel contraddittorio delle parti.
3.1. La CTU ha anzitutto ricostruito la situazione patrimoniale dei coniugi, esponendo i criteri di calcolo e stima, distinguendo l'analisi in varie macrocategorie (beni immobili, imbarcazione, altri beni mobili registrati, preziosi e orologi, partecipazioni, prodotti finanziari/disponibilità liquide, crediti e debiti) e riassumendo gli esiti dell'analisi nella tabella riassuntiva a pag. 91/104 dell'elaborato del
29.4.2024, analisi che il CTU ha confermato anche all'esito delle osservazioni delle parti.
Si è detto poi che al CTU è stato conferito, a seguito del deposito della relazione, un quesito integrativo. Ciò in quanto nel corso delle operazioni peritali alcuni istituti di credito non avevano dato riscontro alle richieste del CTU circa la posizione del (cfr. osservazioni ctp attoreo a CTU del CP
29.4.2024, pag. 3); il CTU ha quindi recuperato le informazioni, integrando quindi la tabella (cfr. relazione integrativa CTU, pag. 8), che si riporta di seguito, senza che l'integrazione formasse oggetto di rilievi.
pagina 6 di 13 3.1.1. La valutazione degli immobili non ha formato oggetto di sostanziali rilievi delle parti;
il resistente si è limitato a dedurre, genericamente, che non sarebbe stato considerato che per molti beni immobili sarebbe in realtà titolare solo di una quota di proprietà (trattandosi di beni pervenuti dalla successione dei genitori - cfr. osservazioni CTP resistente, pag. 3); non ha però meglio chiarito come ciò impatti nella valutazione degli immobili, valutazione che il CTU ha peraltro chiarito essere stata concordata dalle parti (relazione CTU 29.4.2024, risposta alle osservazioni, pag. 102) e da cui pertanto non vi sono ragioni per discostarsi.
3.1.2. Sull'imbarcazione, è invece la a svolgere vari rilievi. Per valutare la “ il Parte_1 Per_6
CTU si è avvalso di un ausiliario, Ing. che come su indicato ne ha stimato il valore Persona_7 in € 1.050.000,00 (cfr. perizia, allegato 9 a CTU del 29.4.2024), salvo per gli anni precedenti al 2020, in quanto l'imbarcazione era ancora oggetto di leasing. Ciò in base a una dettagliata analisi del mezzo, dei vari passaggi di proprietà, delle avarie occorse, delle caratteristiche tecniche, delle ore di moto e operato un confronto con i prezzi di vendita di yacht della medesima tipologia (cfr. all. 9, pagg. 23-25).
La ricorrente sul punto (cfr. osservazioni alla CTU, pagg. 3-5) ha evidenziato che nel corso delle operazioni peritali si sarebbe appreso che aveva eseguito una valutazione della barca, su Per_7
richiesta del nel 2017, cosa che l'ausiliario non aveva chiarito e che avrebbe dovuto indurlo a CP non accettare l'incarico; ha poi dedotto che l'ausiliario non avrebbe garantito il contraddittorio, posto che le parti non avrebbero mai concordato di considerare fisso nel corso degli anni il valore dello yacht e anche perché l'ausiliario non avrebbe condiviso con i CTP i costi derivanti dai vizi del mezzo e non avrebbe eseguito una prova in mare del mezzo. Ha quindi suggerito una diversa stima del mezzo, valutato in € 1.353.500,00 (valore di mercato di € 1.380.000,00, detratti € 33.000,00 stimati per gli interventi di sistemazione delle problematiche della barca – a fronte degli € 103.700,00 stimati dal pagina 7 di 13 cfr. all. 9 a perizia - con un aumento di € 6.500,00 per il valore del tender, cfr. perizia Signori Per_7
del 25.10.2023, allegata osservazioni attoree).
Pur dovendosi evidenziare che l'ausiliario avrebbe dovuto opportunamente segnalare di aver stimato in passato il mezzo, per consentire alle parti e al Giudice ogni valutazione, va osservato che la ricorrente non ha dimostrato che tale pregressa valutazione possa aver concretamente inciso sulla imparzialità del
CTU. Può poi osservarsi che le stime del paiono decisamente più analitiche e circostanziate Per_7 dell'ausiliario – Signori – del CTP della con particolare riferimento agli interventi Parte_1
necessari al mezzo (su cui il perito ricorrente propone delle controvalutazioni, dopo essersi rivolto a imprese del settore, senza tuttavia meglio dettagliare quali o allegare preventivi).
Non pare poi significativo il rilievo per cui non si sarebbe eseguita la prova in mare dell'imbarcazione, non avendo la ricorrente meglio chiarito la finalità della stessa (non avendo i tecnici di fiducia della dedotto la possibile sussistenza di problematiche per il mezzo, eventualmente evincibili da Parte_1
tale prova che peraltro, in tutta evidenza, comporterebbero al più una riduzione del valore del mezzo).
Si condivide pienamente, dunque, l'operato dell'ausiliario del CTU e il valore stimato.
3.1.3. Quanto alla stima dei preziosi/orologi, la ha dedotto che non ne sarebbero stati Parte_1 considerati taluni, pure indicati in un elenco consegnato nel corso delle operazioni peritali. L'esistenza di tali orologi e che gli stessi siano stati nascosti/occultati nel corso delle operazioni e dunque non valutati avrebbe dovuto essere dimostrata dalla ricorrente. Va quindi confermata la stima operata dal
CTU.
3.1.4. Quanto alle partecipazioni/prodotti finanziari, la ricostruzione sull'attuale disponibilità mobiliare del convenuto può dirsi completa a seguito dell'integrazione. La ricorrente aveva tuttavia evidenziato, nelle sue osservazioni (pag. 2-3), che talune partecipazioni sono riferibili anche una società fiduciaria
(PVM s.r.l.) amministrata dal CTP del convenuto, Dott. (pure consulente del gruppo di famiglia Per_8
del ) deducendo un possibile conflitto di interesse/non attendibilità dei dati comunicati dalla CP
società. Non si è ritenuto tuttavia di dover svolgere particolari approfondimenti, stante la specifica finalità del presente giudizio (per cui è necessaria una valutazione anche non nel loro esatto ammontare dei rapporti patrimoniali e reddituali, purché la stessa sia complessivamente attendibile cfr. Cass. Sez. I, ord. n. 975 del 20/1/2021; cfr. Cass. Sez. I, sent. n. 605 del 12/1/2017) e considerato, come si dirà, che gli elementi acquisiti consentono già di ritenere sufficientemente provato l'ampio squilibrio nella posizione delle parti e la situazione di consistente agiatezza del resistente.
Stesso discorso per quanto concerne i crediti nei confronti delle società, stimati dal CTU sulla base di alcune comunicazioni delle stesse società e per cui il CTP ricorrente ha chiesto svolgersi delle analisi contabili/di bilancio di dettaglio, aventi ad oggetto le società di cui il è socio: può peraltro CP
pagina 8 di 13 evidenziarsi che eventuali incongruenze avrebbero potuto/dovuto essere indicate più specificamente dal
CTP che avrebbe comunque potuto acquisire in autonomia parte della documentazione Parte_1
societaria (se non altro quella acquisibile pubblicamente).
3.1.5 Le stime del CTU circa la situazione patrimoniale delle parti vanno dunque integralmente confermate.
3.2. Quanto alla posizione reddituale, la ricorrente è medico dermatologo, il resistente è dipendente delle società del gruppo di famiglia. Nel corso della separazione svolgeva anche – a quanto è dato capire, per effetto di un accordo familiare per cui i ruoli operativi nel gruppo di famiglia (costituita dalla madre del convenuto e dai di lei fratelli) avrebbero dovuto essere suddivisi tra gli eredi dei fondatori – il ruolo di consigliere di amministrazione delle Sorelle Ramonda s.p.a. (cfr. doc. 6), ruolo poi cessato.
Il CTU ha quindi così ricostruito i redditi percepiti dalle parti (cfr. relazione CTU, pag. 105) negli anni rilevanti ai fini del giudizio, sulla scorta delle dichiarazioni dei redditi delle parti:
Deve evidenziarsi, come pure indicato dal CTU, che l'aumento dei redditi della per il Parte_1
2021/2022) stigmatizzato dal resistente in conclusionale (pag. 11-13) è, come correttamente pagina 9 di 13 evidenziato dalla ricorrente in memoria di replica (pag. 17) per lo più dovuto alla percezione dell'assegno di mantenimento, per effetto dei provvedimenti presidenziali, non avendo peraltro il resistente specificamente dedotto che nelle more la abbia recepito diverse fonti di reddito: Parte_1 può dunque osservarsi che nell'ultimo anno considerato dal CTU (2022) escludendo l'assegno del marito, i redditi netti della coincidono con quelli più elevati dichiarati negli anni precedenti Parte_1 al matrimonio (2018), per un reddito mensile netto di € 2.900,00 ca.
ha poi dedotto che in realtà i redditi riportati nelle proprie dichiarazioni non sarebbero CP
attendibili posto che egli avrebbe, per il periodo in cui aveva sostituito la madre come consigliere di amministratore, riversato a quest'ultima, in forza di accordi con la madre (cfr. docc.
6-7 comparsa, all.
a terza memoria 183 c.p.c.) quanto percepito per la carica. Deve anzitutto osservarsi che la documentazione prodotta alla terza memoria, comunque parziale, è inammissibile, non trattandosi di documentazione prodotta a prova contraria.
Al di là di ciò ed anche se avesse dimostrato che effettivamente riversava parte delle somme CP
incassate alla madre, il resistente non ha dimostrato le ragioni di tale retro-versamento (non essendo credibile la prospettazione del che ciò sarebbe stato fatto per contribuire ai bisogni CP dell'anziana madre, dotata – grazie all'attività imprenditoriale svolta in prima persona – di sufficienti sostanze per far fronte a tutti i bisogni possibili – come dimostrato da parte ricorrente, cfr. allegati a memoria 23.3.2021). Conseguentemente, dette somme possono e debbono ben essere valutate nel valutare la posizione del convenuto.
Può poi osservarsi che dalle verifiche svolte in corso di CTU è emerso che il soggetto è dotato di un patrimonio ingentissimo (incrementatosi in corso di causa, per la successione materna).
Al di là che tale patrimonio sia frutto per lo più dell'eredità dei genitori (circostanza evidenziata più volte in corso di causa e di CTU da parte del resistente), deve dunque essere valutata anche la circostanza che il sarà pur sempre in grado di valorizzare i beni di cui è dotato (potendo CP
percepire gli utili spettantigli in forza delle partecipazione societaria, porre a reddito gli immobili etc…), che gli possono consentire di produrre redditi se non altro in linea con quelli emersi in corso di causa e ciò al di là della conferma o meno della carica sociale.
4. Ciò premesso, i dati sopra riportati evidenziano una rilevante sperequazione economica tra i coniugi in favore del , dotato di un patrimonio di gran lunga più consistente della moglie e di un CP
reddito notevolmente superiore di quello della moglie.
4.1. Il tenore di vita della famiglia durante il matrimonio era sicuramente agiato.
La famiglia abitava in una abitazione di prestigio e curata e pacificamente si serviva di personale domestico;
il resistente non ha contestato che spesso la famiglia facesse viaggi di piacere all'estero,
pagina 10 di 13 anche in località/strutture alberghiere costose. Per il resto del tempo libero, la famiglia usufruiva anche dello yacht di cui si è detto, servito da marinai assunti per la stagione estiva (cfr. in tal senso le dichiarazioni dei testi (verbale 4.10.2022) e (22.11.2022), per una retribuzione mensile Pt_2 Pt_3 sui ca. € 900.00 (cfr. contratti e documenti allegati a nota convenuto 17.11.2022).
Può poi evidenziarsi che lo yacht comportava delle spese connesse, non meglio emerse in corso di causa ma notoriamente collegate alle titolarità di imbarcazioni di tale pregio (costi connessi alla locazione del posto d'ormeggio, manutenzione, e da ultimo carburante – con la precisazione che non è stata fornita prova in maniera chiara che dei costi si siano fatti carico terzi all'infuori del resistente, salvo potersi osservare – in linea con le dichiarazioni del teste – che talvolta gli ospiti Testimone_5
della coppia possano in qualche misura aver contribuito alle spese di carburante).
Pacifico altresì che si sia fatto carico integralmente del mantenimento del figlio CP Per_1 che all'inizio del giudizio frequentava un master (cfr. memoria integrativa ricorrente 23.3.2021, da cui emerge che si trattasse di master in Barcellona, pag. 7 non specificamente contestata). Le parti concordano che in costanza di giudizio il figlio sia divenuto autosufficiente, ma deve evidenziarsi che anche dai costi connessi alla formazione del medesimo può desumersi l'alto tenore di vita della famiglia (per stessa ammissione del convenuto il figlio risiedeva durante gli studi universitari in
Milano, Piazza Castello, cfr. comparsa, pag. 14).
Tale tenore di vita era assicurato in via esclusiva dal , come peraltro dallo stesso ammesso CP
(avendo il resistente dedotto che la moglie non contribuiva in alcun modo alle spese del figlio), pur svolgendo la attività lavorativa – si può evidenziare che la circostanza pacifica che la Parte_1
ricorrente la svolga in un ambulatorio locato a prezzo vile dal resistente a sua volta ulteriormente comprova la condizione agiata della coppia e in particolare del marito.
4.2. Non è poi condivisibile l'assunto del resistente per cui la moglie potrebbe eventualmente aumentare i propri redditi, lavorando di più. Premesso che la difesa del non ha svolto CP un'analisi specifica dei redditi della ricorrente o non ha dimostrato quanto quest'ultima lavori e se possa effettivamente aumentare i propri orari/clientela, può osservarsi che in ogni caso, data l'età della ricorrente (59 anni) non è pronosticabile che la possa incrementare in maniera significativa i Parte_1 redditi da lavoro, di qui al raggiungimento dell'età pensionabile (può poi osservarsi che le ragioni del ritardato avvio al lavoro della ricorrente, ritardato avvio più volte stigmatizzato dal resistente, non sono rilevanti in questa sede - stante lo specifico oggetto del giudizio – e non hanno comunque formato oggetto di specifiche richieste istruttorie delle parti).
4.3. Quanto all'assegno richiesto dalla va ricordato che la finalità precipua dell'assegno di Parte_1 cui all'art. 156 c.c. attiene alla conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso pagina 11 di 13 della convivenza e va riconosciuto in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, nel caso in cui quest'ultimo non disponga di redditi propri, sufficienti a consentirgli il mantenimento di tale condizione e sussista una situazione di disparità economica con l'altro coniuge (cfr. in tal senso tra le varie, Cass. Sez. I, ord. n. 32349 del 13/12/2024; Cass. Sez. VI-I, ord. n. 5251 dell'1/3/2017)
Considerato che sussiste, per quanto sin qui detto, una rilevante disparità reddituale e patrimoniale tra i coniugi e ritenuto che la con i proventi della sua attività lavorativa e del suo patrimonio Parte_1
immobiliare/mobiliare certamente non potrebbe mantenere un tenore di vita paragonabile a quello goduto durante il matrimonio (avendo peraltro il più volte dedotto nei propri scritti che in CP
costanza di matrimonio si sarebbe fatto carico integralmente delle spese familiari) e considerata la circostanza sopravvenuta che il resistente ha cessato di farsi carico delle spese di mantenimento del figlio (con conseguente risparmio dei costi abitativi, di iscrizione a corsi etc…) l'assegno di mantenimento dovuto da alla moglie può essere aumentato, rispetto ai provvedimenti Controparte_1 adottati in corso di causa, ad € 6.000,00 mensili, a partire dalla presente decisione e fermi per il pregresso gli effetti dei provvedimenti presidenziali.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono così liquidate sulla base della legge 27/2012 e articoli 1-11 DM 55/14 in base ai valori medi previsti per lo scaglione di riferimento – individuato in quello per le cause di valore indeterminabile, complessità media, stanti i complessi accertamenti in fatto resisi necessari – e, precisamente: € 2.127,00 per la fase di studio della controversia, € 1.416,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 3.738,00 per la fase istruttoria ed € 3.579,00 per la fase decisionale, per complessivi € 10.860,00 oltre accessori. Alla ricorrente dovranno essere altresì rimborsati gli esborsi, per € 98,00 (CU, marca).
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno poste nei rapporti interni tra le parti definitivamente a carico del , ferma la responsabilità solidale delle parti verso l'ausiliario. CP
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
i) fa obbligo a di contribuire al mantenimento della moglie Controparte_1 Parte_1
corrispondendo alla stessa, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza e fermi per il pregresso gli effetti dei provvedimenti presidenziali emessi in corso di causa, la somma di € 6.000,00
(annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT) entro il giorno 10 di ogni mese;
ii) condanna alla refusione delle spese processuali per il giudizio in favore di Controparte_1 [...]
pari ad € 10.860,00 per compensi ed € 98,00 per esborsi, oltre accessori come per Parte_1
legge sui compensi;
pagina 12 di 13 iii) pone nei rapporti tra le parti definitivamente a carico di le spese di CTU, già Controparte_1 liquidate con separato decreto, ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti dell'ausiliario.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in esso menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 13 maggio 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
pagina 13 di 13