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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/11/2025, n. 4918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4918 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
Procedimenti riuniti RGL N. 6794/2025, N. 6799/2025, N. 6800/2025, N. 6800/2025, N. 10269/2025
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. IO LO ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(P.IVA ), con Parte_1 P.IVA_1
l'Avv.to Massimiliano Genco del Foro di Torino, con domicilio eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata
RICORRENTE contro
(C.F ), Controparte_1 C.F._1
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_2 C.F._3
(C.F. ), Parte_3 C.F._4
(C.F. ), Parte_4 C.F._5
(C.F. ), Parte_5 C.F._6
(C.F. ), Parte_6 C.F._7
(C.F , Parte_7 C.F._8
(C.F. ), Parte_8 C.F._9
(C.F. , Parte_9 C.F._10
(C.F. ), Parte_10 C.F._11
(C.F. ), Parte_11 C.F._12
(C.F. ), Parte_12 C.F._13 con l'Avv.to Antonio Pironti e l'Avv.to Massimo Laratro, entrambi del Foro di Milano, elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Milano, viale Monte Nero n. 28
RESISTENTI
OGGETTO: retribuzione. All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi successivamente riuniti, depositati rispettivamente il 05 giugno 2025 e il 29 agosto 2025 avanti al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro,
[...] ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
Segundo , Controparte_1 Controparte_2 CP_2 Parte_2
,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_4
Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
Parte_8 Parte_9 Parte_10 Pt_11
e proponendo opposizione avverso i decreti ingiuntivi di
[...] Parte_12 seguito indicati;
con vittoria delle spese di lite.
I ricorsi sono stati riuniti per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, trattandosi di opposizioni a decreti Ingiuntivi promosse da Parte_1 per circostanze in fatto e in diritto analoghe tra loro.
[...]
Nel dettaglio, il ricorso N. 6794/2025 R.G.L. è stato promosso in opposizione al Decreto
Ingiuntivo del Tribunale di Milano N. 1128/2025 emesso nel fascicolo N. 5029/2025 R.G.L., il ricorso N. 6799/2025 R.G.L. è stato promosso in opposizione al Decreto Ingiuntivo del
Tribunale di Milano N. 1062/2025 emesso nel fascicolo N. 4774/2025 R.G.L., il ricorso N.
6800/2025 R.G.L. è stato promosso in opposizione al Decreto Ingiuntivo del Tribunale di
Milano N. 1049/2025 emesso nel fascicolo N. 4778/2025 R.G.L. e il ricorso N. 10296/2025
R.G.L. è stato promosso in opposizione al Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Milano N.
1957/2025 emesso nel fascicolo N. 6997/2025 R.G.L.,
In tutti i giudizi sopraindicati si sono ritualmente costituiti gli opposti contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso;
spese rifuse.
I ricorsi riuniti, per i motivi di seguito esposti, non sono fondati.
***
Per quanto di interesse, tutti i decreti ingiuntivi da cui traggono origine le opposizioni di venivano emessi su richiesta Parte_1
2 | 5 delle lavoratrici (dipendenti della cooperativa fino al 30/11/2020) che richiedevano il pagamento dell'identità sostitutiva del preavviso sulla base del licenziamento loro intimato in occasione della cessazione del contratto di appalto presso RSA PR ND in Milano ove erano addette. nel presente giudizio ha Parte_1 contestato il diritto delle lavoratrici a percepire l'indennità sostitutiva del preavviso, non avendo mai intimato un licenziamento, essendo per contro il loro rapporto transitato in capo al nuovo appaltatore secondo le previsioni del CCNL cooperative sociali;
ha comunque contestato l'erroneità delle somme richieste.
*
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Come sopra accennato, i fatti di causa sono pacifici tra le parti.
In particolare, è pacifico e documentale in causa che i rapporti di lavoro di tutte le lavoratrici in questa sede convenute cessavano in data 30 novembre 2020 allorquando, per effetto delle previsioni dell'articolo 37 CCNL Cooperative sociali in tema di cambio appalto, il nuovo appaltatore assumeva il personale già impiegato presso la RSA PR ND in Milano.
Secondo la tesi difensiva dell'opponente non vi sarebbe stato, quindi, alcun licenziamento intimato ma la sola doverosa comunicazione al centro per l'impiego.
Inoltre, a dire della società, tenuto conto che tutte le lavoratrici passavano alle dipendenze del nuovo appaltatore senza soluzione di continuità, il riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso avverrebbe in violazione della ratio sottesa all'articolo 2118 c.c., ovvero tutelare un lavoratore che all'improvviso e contro la sua volontà di fronte alla risoluzione del contratto e di conseguenza versi in un'imprevista situazione di disagio economico;
dall'altro, è quella di consentire che il lavoratore stesso possa usufruire di un tempo minimo per trovarsi una nuova occupazione; ove, come nel caso di specie, alla cessazione del rapporto di lavoro, segua l'immediata ripresa della medesima attività nel medesimo posto di lavoro con le medesime caratteristiche contrattuali, il riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso rappresenterebbe in tutta evidenza un indebito arricchimento non correlato ad alcuna perdita patrimoniale o di chances (così in ricorso, pag. 5).
*
Tanto detto, in diritto, al fine del decidere, il giudicante intende dare continuità al consolidato orientamento della giurisprudenza legittimità secondo cui: Ai sensi dell'art. 2118, comma 2, c.c., il datore di lavoro è obbligato a corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di risoluzione del rapporto non preceduta da un periodo di preavviso lavorato, sicché nell'ipotesi di passaggio diretto alle dipendenze
3 | 5 dell'impresa subentrante per cambio appalto l'indennità è dovuta anche ai dipendenti di un'impresa di pulizie e multiservizi, mancando nella contrattazione collettiva di settore una previsione che ne escluda la corresponsione (da ultimo, Cass., ordinanza n. 27140 del 21/10/2024).
Ebbene, nel caso di specie è agevole osservare che nel citato articolo 37 CCNL di settore, in tema di cambi di gestione, non vi è previsione alcuna di esclusione del diritto dei lavoratori all'indennità sostitutiva del preavviso nei confronti del datore di lavoro-appaltatore uscente, dal che, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, il pieno diritto a percepire l'indennità in commento.
* ha, poi, contestato i conteggi Parte_1 di parte atteso che l'indennità di preavviso andrebbe calcolata avendo riguardo alla retribuzione spettante per il periodo di preavviso, fissato in giorni di calendario. Se così è, l'indennità andrà determinata sulla falsariga della retribuzione che sarebbe stata corrisposta per attività lavorativa in giorni di calendario, con doverosa esclusione dei riposi settimanali. Nel calcolo effettuato da controparte, invece, la retribuzione giornaliera è moltiplicata per i giorni di preavviso considerati tutti come lavorabili, in evidente contrasto con la norma collettiva
(pag. 7 ric.).
*
Ora, deve, innanzitutto, evidenziarsi che, in forza delle previsioni dell'articolo 33 CCNL di settore, alle lavoratrici, in ragione del livello di inquadramento e della anzianità, sarebbe pacificamente spettato un preavviso di 45 giorni di calendario.
Piuttosto oscuro, sia consentito, l'argomentare della cooperativa secondo cui tale previsione dovrebbe comportare l'esclusione dei riposi settimanali, non essendovi alcuna evidenza di ciò nella clausola in commento;
peraltro, aderendo a tale interpretazione, ne deriverebbe per l'effetto una riduzione dei giorni di preavviso di cui le parti sociali non hanno fatto, per contro, menzione alcuna.
Per il resto, i criteri adottati dalle lavoratrici sono corretti e in questa sede condivisi, in quanto
è stata calcolata la retribuzione giornaliera dividendo quella mensile per il divisore 26 (che pacificamente è quello da adottarsi secondo le previsioni del CCNL) e moltiplicando il risultato così ottenuto per i 45 giorni di calendario previsti.
***
Per quanto detto, i ricorsi riuniti non sono fondati e vanno respinti, con conferma dei decreti ingiuntivi in questa sede opposti.
4 | 5 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del DM 55/14, avendo riguardo allo scaglione di riferimento, potendosi collocare sui valori minimi per l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto e senza le maggiorazioni per il numero di parti per l'assoluta identità dei contenziosi.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, respinge i ricorsi riuniti e conferma i decreti ingiuntivi in questa sede opposti;
condanna a rimborsare alla parte Parte_1 convenuta le spese di lite che liquida in complessivi euro 5.388,00 oltre spese generali e accessori di legge;
riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Milano, 12/11/2025
Il Giudice
IO LO
5 | 5
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. IO LO ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(P.IVA ), con Parte_1 P.IVA_1
l'Avv.to Massimiliano Genco del Foro di Torino, con domicilio eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata
RICORRENTE contro
(C.F ), Controparte_1 C.F._1
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_2 C.F._3
(C.F. ), Parte_3 C.F._4
(C.F. ), Parte_4 C.F._5
(C.F. ), Parte_5 C.F._6
(C.F. ), Parte_6 C.F._7
(C.F , Parte_7 C.F._8
(C.F. ), Parte_8 C.F._9
(C.F. , Parte_9 C.F._10
(C.F. ), Parte_10 C.F._11
(C.F. ), Parte_11 C.F._12
(C.F. ), Parte_12 C.F._13 con l'Avv.to Antonio Pironti e l'Avv.to Massimo Laratro, entrambi del Foro di Milano, elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Milano, viale Monte Nero n. 28
RESISTENTI
OGGETTO: retribuzione. All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi successivamente riuniti, depositati rispettivamente il 05 giugno 2025 e il 29 agosto 2025 avanti al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro,
[...] ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
Segundo , Controparte_1 Controparte_2 CP_2 Parte_2
,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_4
Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
Parte_8 Parte_9 Parte_10 Pt_11
e proponendo opposizione avverso i decreti ingiuntivi di
[...] Parte_12 seguito indicati;
con vittoria delle spese di lite.
I ricorsi sono stati riuniti per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, trattandosi di opposizioni a decreti Ingiuntivi promosse da Parte_1 per circostanze in fatto e in diritto analoghe tra loro.
[...]
Nel dettaglio, il ricorso N. 6794/2025 R.G.L. è stato promosso in opposizione al Decreto
Ingiuntivo del Tribunale di Milano N. 1128/2025 emesso nel fascicolo N. 5029/2025 R.G.L., il ricorso N. 6799/2025 R.G.L. è stato promosso in opposizione al Decreto Ingiuntivo del
Tribunale di Milano N. 1062/2025 emesso nel fascicolo N. 4774/2025 R.G.L., il ricorso N.
6800/2025 R.G.L. è stato promosso in opposizione al Decreto Ingiuntivo del Tribunale di
Milano N. 1049/2025 emesso nel fascicolo N. 4778/2025 R.G.L. e il ricorso N. 10296/2025
R.G.L. è stato promosso in opposizione al Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Milano N.
1957/2025 emesso nel fascicolo N. 6997/2025 R.G.L.,
In tutti i giudizi sopraindicati si sono ritualmente costituiti gli opposti contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso;
spese rifuse.
I ricorsi riuniti, per i motivi di seguito esposti, non sono fondati.
***
Per quanto di interesse, tutti i decreti ingiuntivi da cui traggono origine le opposizioni di venivano emessi su richiesta Parte_1
2 | 5 delle lavoratrici (dipendenti della cooperativa fino al 30/11/2020) che richiedevano il pagamento dell'identità sostitutiva del preavviso sulla base del licenziamento loro intimato in occasione della cessazione del contratto di appalto presso RSA PR ND in Milano ove erano addette. nel presente giudizio ha Parte_1 contestato il diritto delle lavoratrici a percepire l'indennità sostitutiva del preavviso, non avendo mai intimato un licenziamento, essendo per contro il loro rapporto transitato in capo al nuovo appaltatore secondo le previsioni del CCNL cooperative sociali;
ha comunque contestato l'erroneità delle somme richieste.
*
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Come sopra accennato, i fatti di causa sono pacifici tra le parti.
In particolare, è pacifico e documentale in causa che i rapporti di lavoro di tutte le lavoratrici in questa sede convenute cessavano in data 30 novembre 2020 allorquando, per effetto delle previsioni dell'articolo 37 CCNL Cooperative sociali in tema di cambio appalto, il nuovo appaltatore assumeva il personale già impiegato presso la RSA PR ND in Milano.
Secondo la tesi difensiva dell'opponente non vi sarebbe stato, quindi, alcun licenziamento intimato ma la sola doverosa comunicazione al centro per l'impiego.
Inoltre, a dire della società, tenuto conto che tutte le lavoratrici passavano alle dipendenze del nuovo appaltatore senza soluzione di continuità, il riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso avverrebbe in violazione della ratio sottesa all'articolo 2118 c.c., ovvero tutelare un lavoratore che all'improvviso e contro la sua volontà di fronte alla risoluzione del contratto e di conseguenza versi in un'imprevista situazione di disagio economico;
dall'altro, è quella di consentire che il lavoratore stesso possa usufruire di un tempo minimo per trovarsi una nuova occupazione; ove, come nel caso di specie, alla cessazione del rapporto di lavoro, segua l'immediata ripresa della medesima attività nel medesimo posto di lavoro con le medesime caratteristiche contrattuali, il riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso rappresenterebbe in tutta evidenza un indebito arricchimento non correlato ad alcuna perdita patrimoniale o di chances (così in ricorso, pag. 5).
*
Tanto detto, in diritto, al fine del decidere, il giudicante intende dare continuità al consolidato orientamento della giurisprudenza legittimità secondo cui: Ai sensi dell'art. 2118, comma 2, c.c., il datore di lavoro è obbligato a corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di risoluzione del rapporto non preceduta da un periodo di preavviso lavorato, sicché nell'ipotesi di passaggio diretto alle dipendenze
3 | 5 dell'impresa subentrante per cambio appalto l'indennità è dovuta anche ai dipendenti di un'impresa di pulizie e multiservizi, mancando nella contrattazione collettiva di settore una previsione che ne escluda la corresponsione (da ultimo, Cass., ordinanza n. 27140 del 21/10/2024).
Ebbene, nel caso di specie è agevole osservare che nel citato articolo 37 CCNL di settore, in tema di cambi di gestione, non vi è previsione alcuna di esclusione del diritto dei lavoratori all'indennità sostitutiva del preavviso nei confronti del datore di lavoro-appaltatore uscente, dal che, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, il pieno diritto a percepire l'indennità in commento.
* ha, poi, contestato i conteggi Parte_1 di parte atteso che l'indennità di preavviso andrebbe calcolata avendo riguardo alla retribuzione spettante per il periodo di preavviso, fissato in giorni di calendario. Se così è, l'indennità andrà determinata sulla falsariga della retribuzione che sarebbe stata corrisposta per attività lavorativa in giorni di calendario, con doverosa esclusione dei riposi settimanali. Nel calcolo effettuato da controparte, invece, la retribuzione giornaliera è moltiplicata per i giorni di preavviso considerati tutti come lavorabili, in evidente contrasto con la norma collettiva
(pag. 7 ric.).
*
Ora, deve, innanzitutto, evidenziarsi che, in forza delle previsioni dell'articolo 33 CCNL di settore, alle lavoratrici, in ragione del livello di inquadramento e della anzianità, sarebbe pacificamente spettato un preavviso di 45 giorni di calendario.
Piuttosto oscuro, sia consentito, l'argomentare della cooperativa secondo cui tale previsione dovrebbe comportare l'esclusione dei riposi settimanali, non essendovi alcuna evidenza di ciò nella clausola in commento;
peraltro, aderendo a tale interpretazione, ne deriverebbe per l'effetto una riduzione dei giorni di preavviso di cui le parti sociali non hanno fatto, per contro, menzione alcuna.
Per il resto, i criteri adottati dalle lavoratrici sono corretti e in questa sede condivisi, in quanto
è stata calcolata la retribuzione giornaliera dividendo quella mensile per il divisore 26 (che pacificamente è quello da adottarsi secondo le previsioni del CCNL) e moltiplicando il risultato così ottenuto per i 45 giorni di calendario previsti.
***
Per quanto detto, i ricorsi riuniti non sono fondati e vanno respinti, con conferma dei decreti ingiuntivi in questa sede opposti.
4 | 5 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del DM 55/14, avendo riguardo allo scaglione di riferimento, potendosi collocare sui valori minimi per l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto e senza le maggiorazioni per il numero di parti per l'assoluta identità dei contenziosi.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, respinge i ricorsi riuniti e conferma i decreti ingiuntivi in questa sede opposti;
condanna a rimborsare alla parte Parte_1 convenuta le spese di lite che liquida in complessivi euro 5.388,00 oltre spese generali e accessori di legge;
riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Milano, 12/11/2025
Il Giudice
IO LO
5 | 5