Sentenza 18 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 18/03/2022, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/03/2022
N. 00426/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00126/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 126 del 2021, proposto da
Avvocato Giovanni Grimaldi, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giovanni Grimaldi, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato - Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, Piazza S. Oronzo;
per
l’ottemperanza al giudicato formatosi sulle sentenze nn. 535/2019, 536/2019 e 537/2019 Reg. prov. coll., rese dalla Prima Sezione del T.A.R. per la Puglia - Lecce, rispettivamente nei procedimenti nn. 1092/2018, 1093/2018 e 1094/2018 Reg. Ric., successivamente corrette con i decreti collegiali nn. 1221, 1222 e 1223 pubblicati il 15 luglio 2019, passate in giudicato.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2021 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Il ricorrente espone:
- che con la sentenza n. 535/2019, resa a definizione del giudizio n. 1092/2018, la Prima Sezione del T.A.R. Puglia - Lecce dichiarava cessata la materia del contendere nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla precedente sentenza dello stesso Tribunale n. 1384/2015, in ragione dell’avvenuto pagamento in corso di causa, da parte del Ministero della Giustizia intimato, delle somme vantate dai ricorrenti nei confronti dell’Amministrazione (spese di lite liquidate da questo Tribunale in un giudizio di ottemperanza relativo a causa ex lege n. 89/2001), e, contestualmente, condannava l’Amministrazione intimata (“ avendo provveduto al pagamento successivamente alla proposizione del ricorso, a sua volta promosso una volta maturato il termine semestrale di cui all’art. 5-sexies, comma 5, legge n. 89 del 2001 ”) al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 200,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del costituito difensore, Avvocato Giovanni Grimaldi, disponendo la rifusione del contributo unificato (come da decreto collegiale di correzione di errore materiale n. 1221 del 15 luglio 2019); la predetta sentenza n. 535/2019 veniva comunicata telematicamente al Ministero della Giustizia in data 5 giugno 2020, con l’annotazione della correzione dell’errore materiale, e passava in giudicato (come risultante dall’apposita certificazione del Segretario del T.A.R. per la Puglia - Lecce del 5 gennaio 2021); risulta, peraltro, depositata in giudizio la dichiarazione ex art. 5- sexies della legge n. 89/2001, sottoscritta in qualità di procuratore antistatario dall’Avvocato Giovanni Grimaldi, del 5 giugno 2020;
- che con la sentenza n. 536/2019, resa a definizione del giudizio n. 1093/2018, la Prima Sezione del T.A.R. Puglia - Lecce dichiarava cessata la materia del contendere nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla precedente sentenza dello stesso Tribunale n. 516/2016, in ragione dell’avvenuto pagamento in corso di causa, da parte del Ministero della Giustizia intimato, delle somme vantate dalla ricorrente nei confronti dell’Amministrazione (spese di lite liquidate da questo Tribunale in un giudizio di ottemperanza relativo a causa ex lege n. 89/2001), e, contestualmente, condannava l’Amministrazione intimata (“ avendo provveduto al pagamento successivamente alla proposizione del ricorso, a sua volta promosso una volta maturato il termine semestrale di cui all’art. 5-sexies, comma 5, legge n. 89 del 2001 ”) al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 200,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del costituito difensore, Avvocato Giovanni Grimaldi, disponendo la rifusione del contributo unificato (come da decreto collegiale di correzione di errore materiale n. 1222 del 15 luglio 2019); la predetta sentenza n. 536/2019 veniva comunicata al Ministero della Giustizia in data 5 giugno 2020, con l’annotazione della correzione dell’errore materiale, e passava in giudicato (come risultante dall’apposita certificazione del Segretario del T.A.R. per la Puglia - Lecce del 5 gennaio 2021); risulta, peraltro, depositata in giudizio la dichiarazione ex art. 5- sexies della legge n. 89/2001, sottoscritta in qualità di procuratore antistatario dall’Avvocato Giovanni Grimaldi, del 5 giugno 2020;
- che con la sentenza n. 537/2019, resa a definizione del giudizio n. 1094/2018, la Prima Sezione del T.A.R. Puglia - Lecce dichiarava cessata la materia del contendere nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla precedente sentenza dello stesso Tribunale n. 513/2016, in ragione dell’avvenuto pagamento in corso di causa, da parte del Ministero della Giustizia intimato, delle somme vantate dai ricorrenti nei confronti dell’Amministrazione (spese di lite liquidate da questo Tribunale in un giudizio di ottemperanza relativo a causa ex lege n. 89/2001), e, contestualmente, condannava l’Amministrazione intimata (“ avendo provveduto al pagamento successivamente alla proposizione del ricorso, a sua volta promosso una volta maturato il termine semestrale di cui all’art. 5-sexies, comma 5, legge n. 89 del 2001 ”) al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 200,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del costituito difensore, Avvocato Giovanni Grimaldi, disponendo la rifusione del contributo unificato (come da decreto collegiale di correzione di errore materiale n. 1223 del 15 luglio 2019); la sentenza veniva cominicata telematicamente al Ministero della Giustizia in data 5 giugno 2020, con l’annotazione della correzione dell’errore materiale, e passava in giudicato (come risultante dall’apposita certificazione del Segretario del T.A.R. per la Puglia - Lecce del 5 gennaio 2021); risulta, peraltro, depositata la dichiarazione ex art. 5- sexies della legge n. 89/2001, sottoscritta in qualità di procuratore antistatario dall’Avvocato Giovanni Grimaldi, del 5 giugno 2020.
Con il presente ricorso di ottemperanza, (ritualmente) notificato in data 21 gennaio 2021 e depositato il 25 gennaio 2021, l’Avvocato Giovanni Grimaldi, in qualità di difensore antistatario, constatata la persistente inottemperanza del Ministero della Giustizia in ordine al pagamento delle spese processuali, così come disposto con le citate sentenze di questo T.A.R. nn. 535/2019, 536/2019 e 537/2019 (successivamente corrette con i menzionati decreti collegiali del 15 luglio 2019), di cui innanzi, ha chiesto di ordinare al Ministero della Giustizia, in persona del suo Ministro pro tempore , di dare tempestiva esecuzione, in parte qua, al giudicato formatosi sulle menzionate sentenze, con il pagamento delle somme ivi portate a suo favore.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia intimato, chiedendo di essere sentito in Camera di Consiglio.
All’udienza in camera di consiglio del 14 dicembre 2021, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Il ricorso di ottemperanza è fondato e deve essere accolto, nei sensi di seguito indicati, non risultando l’adempimento, in parte qua (spese di lite distratte, a favore del difensore Avvocato Giovanni Grimaldi, pari a euro 200,00 oltre accessori di legge per ciascuna delle citate sentenze di questo T.A.R. - nn. 535/2019, 536/2019 e 537/2019, successivamente corrette con i menzionati decreti collegiali nn. 1221, 1222 e 1223 pubblicati il 15 luglio 2019, a definizione rispettivamente dei giudizi nn. 1092, 1093 e 1094 del 2018 -, oltre al rimborso del contributo unificato per ognuno dei suddetti giudizi), da parte del Ministero della Giustizia intimato, al giudicato formatosi sulle predette sentenze (nn. 535/2019, 536/2019 e 537/2019 del T.A.R. Puglia - Lecce, successivamente corrette con i decreti collegiali nn. 1221, 1222 e 1223 pubblicati il 15 luglio 2019), ordinandosi, per l’effetto, al Ministero della Giustizia di provvedere, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, al pagamento delle somme portate dalle menzionate pronunce (di cui in epigrafe) in favore dell’odierno ricorrente, Avvocato Giovanni Grimaldi, secondo quanto statuito nelle sentenze medesime.
3. - Sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, fermo il diritto di parte ricorrente alla rifusione del contributo unificato versato, relativo al presente giudizio di ottemperanza n. 126/2021, alle condizioni di legge (ad avvenuto passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi dell’art. 13, comma 6- bis . 1 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, secondo cui “ L’onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza” ).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e termini di cui in motivazione, e, per l’effetto, ordina al Ministero della Giustizia di dare esecuzione al giudicato formatosi sulle sentenze del T.A.R. Puglia, Lecce (di cui in epigrafe), nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
Spese compensate, fermo il diritto di parte ricorrente alla rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario, Estensore
Silvio Giancaspro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Luisa Rotondano | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO