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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2025, n. 2626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2626 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice Daniela Bracci
All'esito dell'udienza del 3 marzo 2025, svolta con trattazione scritta, pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 45335/2024 R.G. promossa da:
parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Achille Reccia Parte_1
contro
:
in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege Controparte_1 presso l'Avvocatura Generale dello Stato
OGGETTO: Carta docente
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato il 10.12.2024, parte ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto ad usufruire del beneficio economico della Carta docente di € 500,00 annui per gli a.s. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; per l'effetto chiedeva di condannare il convenuto al pagamento di € 1.500,00 oltre gli accessori CP_1
di legge in favore della ricorrente e con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
Fissata l'udienza, non si costituiva in giudizio il . Controparte_1
All'esito dell'udienza del 3 marzo 2025, svolta con trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la causa veniva decisa.
OSSERVA LA GIUDICE che il convenuto non si è costituito in giudizio. CP_1
La parte ricorrente non ha depositato note di trattazione scritta e non ha depositato nel fascicolo telematico la relata di notifica del ricorso.
Mette conto rilevare che così facendo l'istante non ha dato prova di aver notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza alla parte convenuta;
peraltro non depositando le note di trattazione scritta, la parte ricorrente non ha richiesto l'autorizzazione al rinnovo della notifica del ricorso.
pagina 1 di 3 Deve rilevarsi che nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno una delle parti in causa il giudice non può fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio, difettando allo scopo il necessario impulso di parte (in argomento si veda, da ultimo, Cass. civ., sez. lav., 5.3.2003 n. 3251, la quale ha opportunamente ribadito che, nelle controversie in esame, “la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte”); pertanto, tale omissione è qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. SS.UU. 30 luglio 2008 n. 20604) hanno evidenziato che la rilevanza che in detta evoluzione ha assunto la costituzionalizzazione del principio di cui all'art. 111, comma 2, Cost. inducono a ritenere inapplicabile anche nel rito del lavoro - e non estensibile neppure in via analogica - a fronte di una notifica inesistente (giuridicamente o di fatto) un sistema sanante quale quello apprestato dall'art. 291 c.p.c., e, conseguentemente, portano al superamento dell'indirizzo giurisprudenziale che – sull'assunto del perfezionamento dell'atto di impugnazione ai sensi dell'art. 435 c.p.c., con il solo deposito del ricorso nei termini previsti dalla legge nella cancelleria del giudice ad quem - ha statuito che il giudice d'appello che rilevi qualsiasi vizio della notifica o anche la sua inesistenza deve indicarlo all'appellante ex art. 421 c.p.c. e deve assegnare allo stesso, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine necessariamente perentorio per provvedere a notificare il ricorso unitamente al decreto presidenziale di fissazione di nuova udienza. Escludendo, pertanto, la possibilità di sanare l'omissione della notifica del ricorso (nella fattispecie di appello, ma nella sentenza si fa espresso riferimento anche alle ipotesi di ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo o a cartella esattoriale) la Suprema Corte conclude per l'inefficacia del ricorso medesimo con conseguente dichiarazione di improcedibilità dello stesso.
Pertanto, a fronte della omessa notifica del ricorso la scrivente giudice non potrebbe concedere ulteriore termine ai sensi del terzo comma dell'art. 291 c.p.c., in quanto il ricorso deve essere, in mancanza di prova che la notifica sia stata tentata, per cui in presenza di omessa notifica, dichiarato inefficace e quindi improcedibile.
Tale conclusione non può mutare neppure alla luce della pronuncia della Suprema Corte secondo la quale nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e pagina 2 di 3 del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1483 del 27/01/2015), in quanto l'applicazione di tale principio presuppone pur sempre un impulso di parte, situazione preclusa nel presente procedimento non essendo parte ricorrente neppure comparsa all'udienza al fine di chiedere la concessione di un nuovo termine per eseguire la notifica.
Ne consegue che il processo deve essere dichiarato improcedibile e il giudizio estinto.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
Dichiara improcedibile il ricorso.
Roma, 3 marzo 2025
La Giudice
Daniela Bracci
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice Daniela Bracci
All'esito dell'udienza del 3 marzo 2025, svolta con trattazione scritta, pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 45335/2024 R.G. promossa da:
parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Achille Reccia Parte_1
contro
:
in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege Controparte_1 presso l'Avvocatura Generale dello Stato
OGGETTO: Carta docente
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato il 10.12.2024, parte ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto ad usufruire del beneficio economico della Carta docente di € 500,00 annui per gli a.s. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; per l'effetto chiedeva di condannare il convenuto al pagamento di € 1.500,00 oltre gli accessori CP_1
di legge in favore della ricorrente e con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
Fissata l'udienza, non si costituiva in giudizio il . Controparte_1
All'esito dell'udienza del 3 marzo 2025, svolta con trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la causa veniva decisa.
OSSERVA LA GIUDICE che il convenuto non si è costituito in giudizio. CP_1
La parte ricorrente non ha depositato note di trattazione scritta e non ha depositato nel fascicolo telematico la relata di notifica del ricorso.
Mette conto rilevare che così facendo l'istante non ha dato prova di aver notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza alla parte convenuta;
peraltro non depositando le note di trattazione scritta, la parte ricorrente non ha richiesto l'autorizzazione al rinnovo della notifica del ricorso.
pagina 1 di 3 Deve rilevarsi che nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno una delle parti in causa il giudice non può fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio, difettando allo scopo il necessario impulso di parte (in argomento si veda, da ultimo, Cass. civ., sez. lav., 5.3.2003 n. 3251, la quale ha opportunamente ribadito che, nelle controversie in esame, “la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte”); pertanto, tale omissione è qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. SS.UU. 30 luglio 2008 n. 20604) hanno evidenziato che la rilevanza che in detta evoluzione ha assunto la costituzionalizzazione del principio di cui all'art. 111, comma 2, Cost. inducono a ritenere inapplicabile anche nel rito del lavoro - e non estensibile neppure in via analogica - a fronte di una notifica inesistente (giuridicamente o di fatto) un sistema sanante quale quello apprestato dall'art. 291 c.p.c., e, conseguentemente, portano al superamento dell'indirizzo giurisprudenziale che – sull'assunto del perfezionamento dell'atto di impugnazione ai sensi dell'art. 435 c.p.c., con il solo deposito del ricorso nei termini previsti dalla legge nella cancelleria del giudice ad quem - ha statuito che il giudice d'appello che rilevi qualsiasi vizio della notifica o anche la sua inesistenza deve indicarlo all'appellante ex art. 421 c.p.c. e deve assegnare allo stesso, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine necessariamente perentorio per provvedere a notificare il ricorso unitamente al decreto presidenziale di fissazione di nuova udienza. Escludendo, pertanto, la possibilità di sanare l'omissione della notifica del ricorso (nella fattispecie di appello, ma nella sentenza si fa espresso riferimento anche alle ipotesi di ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo o a cartella esattoriale) la Suprema Corte conclude per l'inefficacia del ricorso medesimo con conseguente dichiarazione di improcedibilità dello stesso.
Pertanto, a fronte della omessa notifica del ricorso la scrivente giudice non potrebbe concedere ulteriore termine ai sensi del terzo comma dell'art. 291 c.p.c., in quanto il ricorso deve essere, in mancanza di prova che la notifica sia stata tentata, per cui in presenza di omessa notifica, dichiarato inefficace e quindi improcedibile.
Tale conclusione non può mutare neppure alla luce della pronuncia della Suprema Corte secondo la quale nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e pagina 2 di 3 del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1483 del 27/01/2015), in quanto l'applicazione di tale principio presuppone pur sempre un impulso di parte, situazione preclusa nel presente procedimento non essendo parte ricorrente neppure comparsa all'udienza al fine di chiedere la concessione di un nuovo termine per eseguire la notifica.
Ne consegue che il processo deve essere dichiarato improcedibile e il giudizio estinto.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
Dichiara improcedibile il ricorso.
Roma, 3 marzo 2025
La Giudice
Daniela Bracci
pagina 3 di 3