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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 05/06/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 706/2021 promossa da:
(C.F. ), in persona del Direttore Regionale p.t. della Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata in data 4.11.2020, ai rogiti Notaio Pt_2
di Firenze, Rep. n. 53.445 Raccolta n. 26.576, dall'avv. CORTI CINZIA Persona_1
elettivamente domiciliato a , Via Valentini nn.10/12, presso lo studio del difensore Pt_1
Parte ricorrente
Contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
), entrambi in proprio e nella qualità di soci amministratori della società C.F._2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall' Controparte_3 P.IVA_2
avv. Gianni Tognazzi e dall'Avv. Irene Lazzeri ed elettivamente domiciliati a Montevarchi (Ar),
Via Ammiraglio Burzagli 35/2, presso lo studio dei difensori
(C.F. ), in proprio e quale legale rappresentante pro CP_4 C.F._3
tempore della (P.I.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Controparte_5 P.IVA_3
Balatri, elettivamente domiciliato a La Spezia, Via Tazzoli n. 9, presso lo studio del difensore
Parte resistente nonché nei confronti di
1 (P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_6 P.IVA_4
rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Tartagli, elettivamente domiciliata a Firenze, Via
Magenta n. 17, presso lo studio del difensore
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_7 P.IVA_5
tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Alberto Magnolfi e dall'avv. Andrea Vaiani, elettivamente domiciliata a , via G. Valentini n.23/a, presso lo studio dei difensori Pt_1
Terze chiamate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP_
ha adito il Tribunale di Prato affinché condanni, in solido tra loro, 4 di Pt_1
[...]
CP_ (di seguito, 4), e nonché Controparte_3 Controparte_1 CP_2 CP_4
e a rimborsare il costo dell'infortunio occorso a . Controparte_5 Parte_3
Questi i fatti narrati a sostegno della pretesa:
- il 17 novembre 2014, , dipendente di , in qualità di addetto al Parte_3 CP_3
montaggio e alla manutenzione di impianti di condizionamento e dei relativi filtri, è rimasto vittima di un infortunio mentre si trovava presso la sede operativa di CP_5
[...]
- in particolare, aveva ricevuto incarico dal datore di lavoro di ritirare alcuni Pt_3
gruppi filtranti (del peso di circa 200 Kg ciascuno);
- tale attività è stata svolta con l'ausilio di , legale rappresentante di CP_4 [...]
il quale aveva utilizzato un carrello elevatore semovente, al quale non era stato CP_5
ancorato il gruppo filtrante che poi ha investito;
Pt_3
- l'infortunio si è verificato mentre cercava di sostenere con le mani il filtro che era Pt_3
stato sollevato in verticale sulle forche del muletto per essere caricato sul camion e che nella movimentazione si è rovesciato investendo , facendolo cadere a terra e Pt_3
schiacciandolo sotto il suo peso;
CP_
- sia nei confronti del legale rappresentante di 4, , sia nei confronti di Controparte_1
quello di , è stato aperto procedimento penale per il reato Controparte_5 CP_4
di lesioni colpose aggravate dalle violazioni antinfortunistiche, conclusosi, per il primo, con sentenza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. e, per il secondo, con sentenza di
2 condanna divenuta definitiva (prodotta con le note conclusive di del 31 marzo 2025, CP_8
dal momento che, al momento del deposito del ricorso, era ancora in corso il procedimento in conseguenza dell'annullamento con rinvio della sentenza di primo grado da parte della
Corte di Appello di Genova);
- dagli accertamenti svolti dagli UU.PP.GG. dell'ASL territorialmente competente è emerso che aveva condotto il muletto senza la necessaria abilitazione, prevista anche dal CP_4
manuale d'uso del carrello elevatore utilizzato dal convenuto;
- inoltre, non aveva osservato le opportune regole di prudenza, tra le quali quella di CP_4
far allontanare eventuale personale a terra prima di azionare i comandi dell'elevatore;
- per quanto riguarda , nessuna formazione specifica era stata impartita al dipendente CP_3
per lo svolgimento delle specifiche mansioni, in contrasto con quanto previsto dal DVR di che, in relazione alla movimentazione con carrelli elevatori, individua il rischio di CP_3
“urti, investimenti e schiacciamenti connessi alla circolazione dei carrelli elevatori” e, tra le misure di sicurezza, indica la “formazione /informazione addestramento specifico all'uso dei carrelli elevatori”;
- l'infortunio ha comportato per l'istituto, che ha ammesso il caso all'indennizzo, un costo di
€. 223.683,87 (al momento del deposito del ricorso), come da attestazione prodotta.
CP_ Si sono costituiti 4, e chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1 CP_2
In particolare, negano l'efficacia della sentenza di patteggiamento e che la datrice di lavoro avesse incaricato il dipendente (assunto con contratto a tempo determinato con scadenza il 22 dicembre
2014) di caricare i gruppi filtranti, avendogli richiesto solo di provvedere al ritiro: pertanto, dal momento che quella svolta non rientrava tra le mansioni di , irrilevante sarebbe Pt_3
l'omissione della formazione specifica, che neppure sarebbe causalmente riconducibile all'evento.
Piuttosto, l'evento dannoso sarebbe da ascrivere al comportamento abnorme del lavoratore, che di sua iniziativa avrebbe svolto un'attività estranea a quelle di sua competenza.
Affermano, poi la responsabilità dei convenuti e per avere questi condotto il CP_5 CP_4
carrello elevatore in assenza di abilitazione ed essersi fatto aiutare da . Pt_3
3 In ogni caso, anche laddove fosse ritenuta la sua responsabilità, la parte datoriale chiede che venga determinato il grado di responsabilità di e di in misura prevalente e che CP_5 CP_4
sia stabilità il concorso di colpa dell'assicurato.
Chiedono, inoltre, di chiamare in causa affinché, in caso di Controparte_9
accoglimento del ricorso, le tenga indenne delle somme per le quali eventualmente vi fosse condanna di pagamento in favore di . Pt_1
Si sono costituiti e eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della CP_10 CP_5
domanda di regresso, non potendo i resistenti essere qualificati come datori di lavoro di e Pt_3
di quella di rivalsa ex art. 1916 c.c. per assenza della denunciatio.
Nel merito, rilevano come nessun accertamento sia stato svolto in sede penale (essendo stata la sentenza di primo grado annullata dalla Corte di Appello).
Evidenziano, poi, la contraddittoria ricostruzione del fatto rispetto alle dichiarazioni di Pt_3
(che avrebbe riferito una dinamica del tutto accidentale), nonché le circostanze che i gruppi filtranti non erano di proprietà della (ma di Model Design) e che il piazzale ove si è CP_5
verificato l'infortunio non fosse di proprietà di e . CP_4 CP_5
Negano, inoltre, che il muletto con il quale sarebbero stati movimentati i gruppi filtranti fosse lo stesso raffigurato nelle foto scattate dagli ispettori, alla luce delle stesse dichiarazioni rese da
. Pt_3
Affermano che aveva stipulato polizza RC terzi con e ne chiedono CP_5 Controparte_6
la chiamata in causa.
Si è costituita che ha confermato l'esistenza di valida copertura Controparte_9
assicurativa a favore di e ha ribadito le difese svolte dalla chiamante. CP_3
Si è costituita eccependo l'incompetenza funzionale del giudice del lavoro Controparte_6
rispetto alla domanda di rivalsa ex art. 1916 c.c. e, in ogni caso, la prescrizione dell'azione.
Nel merito, ripropone le difese già svolte dai chiamanti e contesta il quantum della liquidazione del sinistro.
La causa è stata istruita mediante i documenti depositati, le prove orali articolate dalle parti (nei limiti di cui all'ordinanza del 17 novembre 2023) e mediante CTU medico legale e, da ultimo,
4 calendarizzata per la discussione all'udienza del 3 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
***
Il ricorso di deve essere accolto, nei limiti e per le ragioni di seguito indicate. Pt_1
Preliminarmente, l'azione nei confronti di e deve essere qualificata in termini di CP_4 CP_5
regresso, come del resto affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “L'azione, esercitata dall' nei confronti delle <
erogate all'infortunato, nel caso di responsabilità penale accertata nei confronti del datore di lavoro o dei
suoi preposti alla direzione dell'azienda o alla sorveglianza dell'attività lavorativa configura - non già un'azione surrogatoria ex art. 1916 cod. civ., che l' può esercitare, facendo valere in sede ordinaria il CP_11
diritto al risarcimento del danno spettante all'assicurato, contro il terzo responsabile dell'infortunio che sia esterno al rischio protetto dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro - bensì la speciale
azione di regresso spettante ("jure proprio") all' ai sensi degli artt. 10 ed 11 del d.P.R. 30 giugno CP_11
1965 n. 1124, che è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro
compiti di preposizione o di meri addetti all'attività lavorativa, giacché essi, pur essendo estranei al rapporto assicurativo, rappresentano organi o strumenti mediante i quali il datore di lavoro ha violato
l'obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro, senza che a ciò sia di ostacolo la possibile affermazione della loro responsabilità solidale atteso che l'art. 2055 cod. civ. consente la diversità dei rispettivi titoli di
responsabilità (contrattuale per il datore di lavoro ed extracontrattuale per gli altri)” (così, Sez. U,
Sentenza n. 3288 del 16/04/1997, Rv. 503736 – 01).
Pertanto, l'azione promossa da è da ritenersi ammissibile, con rigetto delle eccezioni Pt_1
sollevate sul punto da , e . CP_5 CP_4 Controparte_6
Venendo al merito della vicenda, deve rilevarsi che è stato condannato in sede CP_4
penale (n. 876 del 12 dicembre 2022, divenuta irrevocabile il 10 febbraio 2023) per il reato di cui agli artt. 113 e 590 co. 2 e 3 in relazione all'art. 583, co. 1 n. 1); con la medesima pronuncia,
[...]
è stata condannata al risarcimento del danno quale responsabile civile, in solido con CP_5
. CP_4
5 Tale pronuncia, resa all'esito del dibattimento, ai sensi dell'art. 651 c.p.p. ha efficacia di giudicato,
tra l'altro, nel giudizio civile promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile
“quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che
l'imputato lo ha commesso”.
Tale disposizione va letta unitamente all'art. 10, co. 2, D.P.R. 1124/1965 (che prevede la permanenza della responsabilità civile “a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato”, nonché del successivo art. 11, co. 2, che, nel disciplinare il diritto di regresso di , prevede che "la sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma del Pt_1
precedente articolo, è sufficiente a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente".
Di modo che non vi è dubbio in ordine al fatto che l' possa avvalersi del giudicato penale Pt_1
(cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 13890 del 11/12/1999), che però può giovargli “per ciò che attiene
all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua commissione da parte dell'imputato”, non impedendo al chiamato in regresso di chiedere “che nel giudizio civile sia sviluppata ogni indagine che non sia stata svolta nel giudizio penale, tra cui quella relativa all'eventuale concorso di colpa della vittima,
qualora in sede penale non sia stata compiuta o non sia stato fissato il grado del concorso stesso” (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 21563 del 03/09/2018, Rv. 650220). Nel caso di specie, la sentenza penale afferma espressamente che “non residua alcun dubbio in ordine al fatto che l'evento dannoso occorso a
e certificato come in atti sia dipeso da plurime condotte colpose ascrivibili in parte al Parte_3
titolare della Elle4 FO LE (per il quale si è proceduto separatamente), in parte all'odierno imputato”.
Deve dunque escludersi, a fronte dell'accertamento condotto in ordine alla responsabilità
esclusiva di e , una responsabilità concorrente dell'infortunato, rispetto alla quale, CP_4 CP_1
ad ogni modo, si rimanda alle considerazioni di seguito svolte nella parte della motivazione dedicata alla responsabilità del datore di lavoro.
Deve inoltre essere disattesa l'eccezione di decadenza dalla produzione della sentenza penale,
effettuata da solo con le note conclusive del 25 marzo 2025, sollevata in sede di udienza Pt_1
dalla difesa (cfr. verbale dell'8 aprile 2025). Controparte_6
6 Invero, tale documento si è formato dopo il deposito del ricorso e prodotto da soggetto – - Pt_1
che non era parte di quel procedimento e che dunque non ne ha avuto l'immediata disponibilità.
Peraltro, con il ricorso introduttivo l'istituto aveva prodotto la prima sentenza (annullata dalla
Corte di Appello di Genova) manifestando quindi l'intenzione di volersi avvalere delle risultanze del processo penale, non appena si fosse concluso.
Oltre alla sentenza penale, vi è poi da dire che il convenuto non si è presentato per rendere CP_4
l'interrogatorio formale, condotta che, valutata unitamente alle considerazioni che precedono, consente di ritenere ammessi i fatti e, in particolare, la ricostruzione offerta dall'istituto e di cui al cap. 1) del ricorso.
CP_ Per quanto riguarda la responsabilità del datore di lavoro (dunque, di 4 e , Controparte_1
nonché di , socio illimitatamente responsabile), essa consegue alla violazione CP_2
dell'art. 2087 c.c., che ha natura contrattuale e impone al datore di lavoro di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità del dipendente, introducendo così un dovere che trova fonte immediata e diretta nel rapporto di lavoro e la cui inosservanza, nel caso in cui un danno si verifichi, può essere fatta valere con azione risarcitoria (sul punto, tra le tante, cfr. Cass. Sez. L,
Sentenza n. 23162 del 07/11/2007, Rv. 599542 - 01).
Pertanto, l' assicuratore che agisce in regresso deve allegare e provare la esistenza CP_11
dell'obbligazione lavorativa e del danno, nonché il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e,
quindi, di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure atte a evitarlo.
La responsabilità in esame non è di tipo oggettivo, bensì colposo, il che presuppone l'accertamento in ordine alla mancanza di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire danni per i lavoratori, da effettuare alla luce dell'attività lavorativa svolta e ai rischi ad essa connessi (cfr., tra le più recenti, Cass. Sez. L, Sentenza n. 8911 del 29/03/2019, Rv. 653217 - 01); ciò significa che il datore di lavoro non deve adottare “le sole misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata (che rappresentano lo standard minimale
fissato dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore), ma anche quelle richieste in concreto dalla specificità dei rischi connessi tanto all'impiego di attrezzi e macchinari, quanto all'ambiente di lavoro” (cfr. Cassazione Civile, Sez. L, n. 14566 del 12/06/2017).
7 Ebbene, non vi è dubbio che l'infortunio di cui in questa sede si discute si è verificato durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. In particolare, il 17 novembre 2014, si Parte_3
era recato presso la per la consegna di un tubo flessibile. Mentre si trovava presso via CP_5
Dorsale (luogo dove doveva essere effettuata la consegna e dove, oltre la sede della vi CP_5
era quella di Model Design e Naval TCM), era stato chiamato dal datore di lavoro per ritirare dei gruppi filtranti.
In tale frangente, si era fatto aiutare da , ovvero il soggetto al quale aveva Pt_3 CP_4
effettuato la consegna, e questi, avvalendosi del muletto, aveva tentato di caricare i gruppi (dal peso di 200 kg), non assicurandoli al muletto, e uno di questi aveva travolto , Pt_3
cagionandogli i danni di cui alla documentazione medica in atti.
Secondo la prospettazione dei convenuti, avrebbe posto in essere una condotta abnorme, Pt_3
dal momento che egli avrebbe dovuto soltanto ritirare la merce e non anche partecipare alle operazioni di carico, attività per la quale, pacificamente, non era specificamente formato.
Sennonché deve osservarsi come tale condotta non possa in alcun modo esonerare da responsabilità la datrice di lavoro, né con essa concorrere, rilevando, in senso contrario, che a fronte dei fatti (pacifici) che il ricorrente non aveva ricevuto adeguata formazione per questo tipo di mansioni e del fatto che egli era partito da solo quel giorno (dunque senza colleghi che potessero svolgere al posto suo l'attività di carico del camion), il datore di lavoro si è limitato a dare una direttiva del tutto generica, quale è quella di “ritirare” i gruppi filtranti.
Non risulta, infatti, che parte datoriale si sia sincerata delle modalità con i quali il ritiro sarebbe stato effettuato, né risulta che abbia specificato all'infortunato di non partecipare alle attività di carico del camion, ma di limitarsi a portare indietro il materiale da altri caricato.
Nessuna prova, infatti, è stata articolata rispetto alle direttive impartite quel giorno e all'attività normalmente affidata a , avendo i convenuti formulato il capitolo circa l'attività che Pt_3
l'infortunato avrebbe dovuto svolgere nei seguenti termini: “DCV che nella stessa occasione riceveva incarico dalla datrice di lavoro (…) di ritirare i due gruppi filtranti depositati presso lo stabilimento della
e di trasportarli con il furgone presso la sede della società ”. Controparte_5 CP_3
Tuttavia, come anticipato, la generica indicazione di “ritirare” i gruppi filtranti, non può ritenersi sufficiente per escludere che il dipendente dovesse anche occuparsi del loro carico, in assenza di
8 qualsivoglia prova che i datori di lavori si fossero sincerati della presenza in loco di una persona che si sarebbe occupata del carico e di quella di aver espressamente vietato al ricorrente di svolgere l'attività poi rivelatasi dannosa.
Significativo, in senso contrario alla tesi dei convenuti, è il fatto riferito da in sede di Pt_3
interrogatorio libero: “io solitamente mi occupo del carico e dello scarico”.
Si tratta di dichiarazione senz'altro credibile, tanto più laddove si consideri che , Controparte_1
in occasione dell'interrogatorio formale, ha negato che fosse a doversi occupare del carico Pt_3
e scarico della merce, essendo a ciò adibito “un altro dipendente”, senza sapere indicarne il nome.
Vi è poi da dire che le convergenti risultanze processuali devono essere lette unitamente al fatto che la posizione di , in sede penale, è stata definita con sentenza di patteggiamento (n. CP_1
375/2019, - all. 1 bis ) che, pur non avendo efficacia di giudicato, né invertendo l'onere della Pt_1
prova, può essere valutata quale elemento di prova nel giudizio civile (cfr., tra le più recenti, Sez.
3, Ordinanza n. 31010 del 07/11/2023, Rv. 669457 - 02). Tale pronuncia ha ritenuto “pacifica” la qualificazione giuridica dei fatti e ha escluso la sussistenza di motivi per emettere sentenza ex art. 129 c.p.p.
Pertanto, deve concludersi per la responsabilità di parte datoriale per il sinistro occorso a , Pt_3
dal momento che la negligenza della prima nell'attività di formazione del lavoratore e il suo sostanziale disinteresse per le modalità con le quali il dipendente avrebbe eseguito l'ordine impartitogli sono causalmente ricollegabili all'evento dannoso.
Di qui le raggiunte conclusioni in ordine al fatto che l'infortunio non possa essere ascritto alla condotta del lavoratore, idonea a liberare la società, dovendosi considerare tale solo quel comportamento “esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di
una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente l'attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell'evento dannoso” (così,
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3763 del 12/02/2021, Rv. 660550 - 01).
Deve escludersi un diverso grado di responsabilità delle parti convenute, dal momento che entrambe si sono limitate ad affermarla senza anche offrirne la prova positiva e in ogni caso,
9 dovendosi rilevare la gravità delle omissioni che hanno cagionato l'evento dannoso e poste in essere da ciascuno dei convenuti.
Rispetto alla quantificazione del credito di , deve osservarsi che nessuna valida censura è Pt_1
stata mossa dai resistenti a quella operata da . Pt_1
Il regresso, infatti, ha a oggetto quanto effettivamente pagato dall' in conseguenza CP_11
dell'infortunio, per cui grava sulla parte interessata contestare che l'istituto assicurativo abbia effettivamente corrisposto la rendita nella misura indicata, tenuto conto, al fine di assolvere al requisito della specificità della contestazione, che gli attestati del direttore della sede che ha erogato le somme “sono assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto in considerazione sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento”(così, tra le tante,
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12898 del 26/06/2020, Rv. 658145 - 01).
Nel caso di specie, nessuna specifica contestazione è stata mossa dalle difese dei convenuti.
Del pari, i responsabili non hanno contestato – come era loro onere - che la liquidazione di Pt_1
fosse superiore al danno civilistico (che costituisce il limite del credito vantato da ), Pt_1
trattandosi di una vera e propria eccezione, soggetta ai limiti di allegazione prova, gravanti sulla parte che intenda farla valere: “l' che agisce quale creditore in via di regresso, deve provare la Pt_1
responsabilità civile del datore di lavoro ed il danno, cioè le prestazioni erogate e da erogare in conseguenza dell'infortunio sul lavoro (in caso di rendita, la sua capitalizzazione); il datore di lavoro che eccepisca la
eccessività della somma pretesa, per superamento del limite del danno civilistico, deve provare il fatto impeditivo” (così, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 26931 del 20/09/2023, Rv. 668769 - 02).
In ogni caso, è stata disposta CTU medico legale, le cui risultanze devono essere integralmente recepite, risultando l'esame condotto accurato e le conclusioni raggiunte logiche e frutto dell'attento esame della documentazione medica in atti.
Le stesse devono tuttavia essere apprezzate tenuto conto delle precisazioni del CTU, chiamato a chiarimenti all'udienza del 6 maggio 2025, che di seguito si riportano: “Circa il periodo di inabilità
temporanea, preciso che in relazione alle attitudini lavorative questa può essere definita come assoluta per
l'intero periodo;
- Per quanto riguarda la capacità lavorativa specifica, preso atto di quanto dichiarato dall'interessato in sede di consulenza e tenuto conto dell'assenza di ogni limitazione o prescrizione
10 formalmente espressa dal medico competente aziendale è da presumere che essa non sia compromessa dagli
esiti delle lesioni subite”.
Rispetto alla seconda questione oggetto delle precisazioni appena riportate, deve osservarsi come a fronte della carenza di allegazione delle parti convenute – sulle quali, stando alla giurisprudenza sopra richiamata e che si ritiene di condividere, grava l'onere di provare il fatto impeditivo - il CTU ha stabilito che “Il danno che precede non incide sulla capacità lavorativa specifica del soggetto anche considerando l'assenza di limitazioni e/o prescrizioni della stessa”.
Sennonché, confusa appare la ricostruzione del CTU laddove afferma, in relazione all'attuale attività di : “Dopo il fatto aveva ripreso l'attività lavorativa il 17.04.2015; riferisce peraltro di aver Pt_3
cambiato lavoro da dopo il trauma, gli sarebbero occorsi circa 2 mesi per farlo”, dal momento che non si comprende se il 17 aprile l'infortunato ha ricominciato a lavorare alle dipendenze dell'originario datore di lavoro, cambiando poi attività dopo due mesi (ricostruzione che però non trova supporto nelle difese di e che, anzi, deve escludersi in ragione dell'intervenuta scadenza del CP_3
contratto), oppure se egli abbia ripreso l'attività lavorativa due mesi dopo la data indicata dal medico , nel momento in cui aveva reperito una nuova attività lavorativa. Pt_1
In ogni caso, non risulta agli atti l'attività svolta, il tipo di contratto e la retribuzione percepita, tutti elementi che avrebbero dovuto essere introdotti dai convenuti nella prima difesa utile e che non possono essere acquisiti d'ufficio dal giudice (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19355 del 07/07/2023,
Rv. 668133 – 01: “In tema di danno patrimoniale, ove il danneggiato dimostri di avere "perduto" un
preesistente rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui era titolare a causa delle lesioni conseguenti ad un illecito, il danno patrimoniale da lucro cessante, inteso come perdita dei redditi futuri, va liquidato tenendo conto di tutte le retribuzioni (nonché di tutti i relativi accessori e probabili incrementi, anche
pensionistici) che egli avrebbe potuto ragionevolmente conseguire in base a quello specifico rapporto di lavoro, in misura integrale e non in base alla sola percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica accertata come conseguente alle lesioni permanenti riportate, salvo che il responsabile alleghi e dimostri che il danneggiato abbia di fatto reperito una nuova occupazione retribuita, ovvero che avrebbe potuto farlo e
non lo abbia fatto per sua colpa, nel qual caso il danno potrà essere liquidato esclusivamente nella differenza tra le retribuzioni perdute e quelle di fatto conseguite o conseguibili in virtù della nuova occupazione”).
11 Pertanto, ai fini del calcolo del danno civilistico (da effettuarsi nella misura e secondo i criteri illustrati da , pp. 33-40 delle note conclusive) dovrà essere inclusa anche tale voce di danno, Pt_1
con conseguente quantificazione dello stesso nella complessiva somma di 161.467.67 euro, che costituisce il limite entro il quale deve essere accolta la domanda di , somma da Pt_1
maggiorarsi di interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda fino al saldo effettivo.
Devono essere accolte le domande di manleva formulate dai resistenti, non avendo le assicurazioni chiamate articolato difese in ordine alla operatività della polizza.
Pertanto, deve essere condannata a mantenere indenne Controparte_9 [...]
e a tenere indenne a titolo di capitale, Controparte_3 Controparte_6 CP_5
accessori e spese.
In applicazione del principio della soccombenza e applicati i parametri aggiornati di cui al D.M.
55/2014, i resistenti devono essere condannati, in solido tra di loro, a rimborsare al ricorrente le spese di lite, tenuto conto delle somme per le quali vi è condanna (scaglione di riferimento: da
52.001 a 260.000 euro, materia previdenza), nonchè della particolare complessità dell'istruttoria svolta, alla luce del numero dei documenti da esaminare (che giustifica la liquidazione della relativa fase nella misura massima).
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico solidale dei resistenti.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto,
CP_ 2) Condanna i resistenti 4 di , Controparte_3 Controparte_1 CP_2
in solido tra loro, al rimborso in favore di del costo Controparte_5 CP_4 Pt_1
dell'infortunio occorso a nei limiti del danno civilistico, quantificato in €. Parte_3
161.467.67, oltre interessi dal giorno dell'infortunio al saldo;
12 3) Condanna altresì le parti resistenti, in solido tra di loro a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 14.142 per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovute;
4) Pone definitivamente a carico delle resistenti le spese di CTU, già liquidate con separato decreto;
CP_ 5) Condanna a mantenere indenne 4 di Controparte_9 Controparte_3
e a mantenere indenne in relazione alle somme che i predetti
[...] Controparte_6 CP_5
sono tenuti a pagare a in forza dei capi precedenti. Pt_1
Prato, 4 giugno 2025 Il Giudice
Mariella Galano
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