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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/12/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
Cod. Fis ), Parte_1 C.F._1
e
(Cod. Fis. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. MOSCATO OLGA, con domicilio eletto presso il su studio in
VIA CESARE BECCARIA N. 5 27100 PAVIA quali hanno contratto matrimonio con rito civile in CASORATE PRIMO, in data 22/09/2007,
(atto n.11, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007) separati consensualmente con sentenza n. 250/2025 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1. Le parti dichiarano di non volersi riconciliare e chiedono pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio contratto il 22.09.2007 in Comune di Casorate Primo trascritto al registro del medesimo Comune n. 11 parte I serie A dell'anno 2007.
2. Il Sig. entro il giorno 5 di ogni mese verserà alla Sig.ra a somma di E 350,00 Pt_2 Pt_1 mensile, passibile di rivalutazione ISTAT, per il mantenimento del figlio – Persona_1 maggiorenne, attualmente in pausa dagli studi, impiegato part time con contratto a tempo determinato, e quindi non economicamente autosufficiente - che rimarrà a risiedere presso la casa familiare, oltre al 50% delle spese extra come da Protocollo vigente presso l'intestato
Tribunale. Qualora il figlio decidesse di interrompere gli studi in via definitiva, in caso di Per_1 reperimento da parte dello stesso di lavoro a tempo indeterminato tale da renderlo autonomo economicamente, l'obbligo al mantenimento a carico del Sig. verrà interrotto. Pt_2
3. Le parti danno atto di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra e di essere economicamente indipendenti.
4. Le parti dichiarano di rinunciare al deposito dei documenti di cui all'art. 473-bis. 12”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18.11.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con sentenza n. 250/2025 emessa dal Tribunale di Pavia in data 25.03.2025 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da da Parte_1
in il giorno 22/09/2007 (in CASORATE PRIMO, in data Parte_2
22/09/2007, (atto n.11, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007);
Pag. 2 di 3 2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il Presidente Il Giudice Estensore
Dott.ssa Marina Bellegrandi Dott.ssa Laura Cortellaro
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
Cod. Fis ), Parte_1 C.F._1
e
(Cod. Fis. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. MOSCATO OLGA, con domicilio eletto presso il su studio in
VIA CESARE BECCARIA N. 5 27100 PAVIA quali hanno contratto matrimonio con rito civile in CASORATE PRIMO, in data 22/09/2007,
(atto n.11, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007) separati consensualmente con sentenza n. 250/2025 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1. Le parti dichiarano di non volersi riconciliare e chiedono pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio contratto il 22.09.2007 in Comune di Casorate Primo trascritto al registro del medesimo Comune n. 11 parte I serie A dell'anno 2007.
2. Il Sig. entro il giorno 5 di ogni mese verserà alla Sig.ra a somma di E 350,00 Pt_2 Pt_1 mensile, passibile di rivalutazione ISTAT, per il mantenimento del figlio – Persona_1 maggiorenne, attualmente in pausa dagli studi, impiegato part time con contratto a tempo determinato, e quindi non economicamente autosufficiente - che rimarrà a risiedere presso la casa familiare, oltre al 50% delle spese extra come da Protocollo vigente presso l'intestato
Tribunale. Qualora il figlio decidesse di interrompere gli studi in via definitiva, in caso di Per_1 reperimento da parte dello stesso di lavoro a tempo indeterminato tale da renderlo autonomo economicamente, l'obbligo al mantenimento a carico del Sig. verrà interrotto. Pt_2
3. Le parti danno atto di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra e di essere economicamente indipendenti.
4. Le parti dichiarano di rinunciare al deposito dei documenti di cui all'art. 473-bis. 12”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18.11.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con sentenza n. 250/2025 emessa dal Tribunale di Pavia in data 25.03.2025 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da da Parte_1
in il giorno 22/09/2007 (in CASORATE PRIMO, in data Parte_2
22/09/2007, (atto n.11, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007);
Pag. 2 di 3 2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il Presidente Il Giudice Estensore
Dott.ssa Marina Bellegrandi Dott.ssa Laura Cortellaro
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