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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/09/2025, n. 8712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8712 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I°
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 25140/2024 R.A.C.C.
TRA
con l'avv.to Oberdan Capponi, presso il cui studio domicilia in Parte_1 Roma, via Nomentana, n. 403
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante, con il funzionario delegato, domiciliato in Roma, via Giulio Romano, n. 46
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 4.4.2025- ricorso (iscritto a ruolo in pari data) Parte_1 poi notificato, con il quale ha domandato quanto segue:
“…dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 18/1980 a far data dal 8 marzo 2024 (uscita da ricovero ospedaliero) o dalla data di giustizia e di conseguenza condannare l in persona del suo legale CP_1 rappresentante, a pagare alla ricorrente la predetta indennità oltre gli interessi legali a decorrere dalle singole scadenze nonché le spese, competenze ed onorari di questo procedimento da distrarsi in favore del procuratore costituito antistatario.”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha concluso per l'inammissibilità/rigetto del CP_1 ricorso e, in corso di causa, ha depositato note con le quali ha preannunciato il pagamento della prestazione in oggetto ed ha formulato le seguenti conclusioni:
“Dichiarare cessata la materia del contendere, visto il pagamento del 1 luglio 2025.
- In ogni caso ed ai fini della soccombenza virtuale, dichiarare inammissibili e/o infondate le domande della ricorrente, visto il pacifico riconoscimento del diritto all'indennità in parola da parte dell' prima dell'instaurazione del presente giudizio e vista la perdurante CP_1 mancata produzione di documentazione che comprovi in modo certo l'estensione temporale e la cessazione della condizione di ricovero, ostativa al pagamento della prestazione in parola,”. Acquisita la documentazione, autorizzato il deposito di note e poi concesso a parte ricorrente il rinvio richiesto per verificare il pagamento preannunciato dall' , la causa è CP_1 stata rinviata per discussione alla odierna udienza, durante la quale, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. Il decreto di omologa del 19.10.2023 di questo Tribunale (in atti) ha dunque riconosciuto, nella persona di il requisito sanitario previsto dall'art. 1, l. Parte_1 n. 18/1980 a decorrere dalla data della domanda amministrativa. La ricorrente ha notificato all' il predetto decreto in data 20.10.2023 ed il mod. AP70 CP_1 in data 26.2.2024 (come da documentazione depositata dalla stessa ricorrente). L' ha pagato la prestazione in oggetto (nel corso del precedente giudizio) dalla data CP_1 della domanda amministrativa, fino al ricovero ospedaliero del 8.1.2024 e, successivamente, ha sospeso l'erogazione della prestazione stessa tenuto conto del periodo di ricovero, senza ripristinare il pagamento alla relativa cessazione (come risulta dalle deduzioni di entrambe le parti). In ordine al requisito del “non ricovero”, la Suprema Corte ha precisato che “Ai fini del diritto all'indennità di accompagnamento, l'inabile non deambulante o non autosufficiente non è tenuto a provare di non essere ricoverato gratuitamente in istituto o di non beneficiare di prestazioni incompatibili, rilevando esclusivamente il requisito sanitario previsto dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 e non anche la condizione del non ricovero dell'inabile in istituto, la quale si pone come elemento esterno alla fattispecie e non costituisce ostacolo al riconoscimento del diritto all'indennità…” (Cass., sez. L, sent. n. 1585 del 26.1.2010; cfr.: Cass., sez. L, sent. n. 5548 del 6.3.2013; Cass.,, sez. L, sent. n. 5059 del 5.3.2018 ). L' ha depositato attestazione del Policlinico Umberto 1° dalla quale risulta che CP_1 è stata ivi ricoverata dal 16.1.2024 al 8.3.2024; la medesima ha Parte_1 depositato (in corso di causa) propria dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (autenticata), di data 22.5.2025, nella quale afferma che non è stata ricoverata presso strutture pubbliche a carico dello Stato a far tempo dal 8.3.2024. Pertanto risulta comprovato il diritto della ricorrente a conseguire l'indennità di accompagnamento dal 9.3.2025 (la sentenza n. 11409/2024 di questo Tribunale, allegata da parte ricorrente, ha definito il procedimento in rito, sicché non preclude il presente giudizio). L' ha depositato cedolino di pagamento riguardante il pagamento della prestazione in CP_1 oggetto, (con valuta in data 1.7.2025), ivi compresi gli arretrati dovuti e, nel corso dell'odierna udienza, il difensore di parte ricorrente ha confermato tale pagamento. Pertanto va dichiarata cessata la materia del contendere.
3. In ordine alle spese di lite: vanno interamente compensate, attesa la peculiarità delle questioni, ivi compreso il comportamento della ricorrente, che ha originariamente depositato (con il ricorso) propria dichiarazione di data 20.6.2024 (non autenticata), nella quale affermava di essere mai stata ricoverata presso struttura pubbliche con retta a carico dello Stato (ciò che è stato tempestivamente contestato dall' ) e solo in corso di CP_1 causa ha depositato dichiarazione autenticata (veritiera, tenuto conto dell'attestazione di ricovero per il periodo 16.1.2024-8.3.2024 del Policlinico Umberto 1°, depositato dall' ). CP_1
.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese processuali. Roma, 10.9.2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I°
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 25140/2024 R.A.C.C.
TRA
con l'avv.to Oberdan Capponi, presso il cui studio domicilia in Parte_1 Roma, via Nomentana, n. 403
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante, con il funzionario delegato, domiciliato in Roma, via Giulio Romano, n. 46
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 4.4.2025- ricorso (iscritto a ruolo in pari data) Parte_1 poi notificato, con il quale ha domandato quanto segue:
“…dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 18/1980 a far data dal 8 marzo 2024 (uscita da ricovero ospedaliero) o dalla data di giustizia e di conseguenza condannare l in persona del suo legale CP_1 rappresentante, a pagare alla ricorrente la predetta indennità oltre gli interessi legali a decorrere dalle singole scadenze nonché le spese, competenze ed onorari di questo procedimento da distrarsi in favore del procuratore costituito antistatario.”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha concluso per l'inammissibilità/rigetto del CP_1 ricorso e, in corso di causa, ha depositato note con le quali ha preannunciato il pagamento della prestazione in oggetto ed ha formulato le seguenti conclusioni:
“Dichiarare cessata la materia del contendere, visto il pagamento del 1 luglio 2025.
- In ogni caso ed ai fini della soccombenza virtuale, dichiarare inammissibili e/o infondate le domande della ricorrente, visto il pacifico riconoscimento del diritto all'indennità in parola da parte dell' prima dell'instaurazione del presente giudizio e vista la perdurante CP_1 mancata produzione di documentazione che comprovi in modo certo l'estensione temporale e la cessazione della condizione di ricovero, ostativa al pagamento della prestazione in parola,”. Acquisita la documentazione, autorizzato il deposito di note e poi concesso a parte ricorrente il rinvio richiesto per verificare il pagamento preannunciato dall' , la causa è CP_1 stata rinviata per discussione alla odierna udienza, durante la quale, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. Il decreto di omologa del 19.10.2023 di questo Tribunale (in atti) ha dunque riconosciuto, nella persona di il requisito sanitario previsto dall'art. 1, l. Parte_1 n. 18/1980 a decorrere dalla data della domanda amministrativa. La ricorrente ha notificato all' il predetto decreto in data 20.10.2023 ed il mod. AP70 CP_1 in data 26.2.2024 (come da documentazione depositata dalla stessa ricorrente). L' ha pagato la prestazione in oggetto (nel corso del precedente giudizio) dalla data CP_1 della domanda amministrativa, fino al ricovero ospedaliero del 8.1.2024 e, successivamente, ha sospeso l'erogazione della prestazione stessa tenuto conto del periodo di ricovero, senza ripristinare il pagamento alla relativa cessazione (come risulta dalle deduzioni di entrambe le parti). In ordine al requisito del “non ricovero”, la Suprema Corte ha precisato che “Ai fini del diritto all'indennità di accompagnamento, l'inabile non deambulante o non autosufficiente non è tenuto a provare di non essere ricoverato gratuitamente in istituto o di non beneficiare di prestazioni incompatibili, rilevando esclusivamente il requisito sanitario previsto dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 e non anche la condizione del non ricovero dell'inabile in istituto, la quale si pone come elemento esterno alla fattispecie e non costituisce ostacolo al riconoscimento del diritto all'indennità…” (Cass., sez. L, sent. n. 1585 del 26.1.2010; cfr.: Cass., sez. L, sent. n. 5548 del 6.3.2013; Cass.,, sez. L, sent. n. 5059 del 5.3.2018 ). L' ha depositato attestazione del Policlinico Umberto 1° dalla quale risulta che CP_1 è stata ivi ricoverata dal 16.1.2024 al 8.3.2024; la medesima ha Parte_1 depositato (in corso di causa) propria dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (autenticata), di data 22.5.2025, nella quale afferma che non è stata ricoverata presso strutture pubbliche a carico dello Stato a far tempo dal 8.3.2024. Pertanto risulta comprovato il diritto della ricorrente a conseguire l'indennità di accompagnamento dal 9.3.2025 (la sentenza n. 11409/2024 di questo Tribunale, allegata da parte ricorrente, ha definito il procedimento in rito, sicché non preclude il presente giudizio). L' ha depositato cedolino di pagamento riguardante il pagamento della prestazione in CP_1 oggetto, (con valuta in data 1.7.2025), ivi compresi gli arretrati dovuti e, nel corso dell'odierna udienza, il difensore di parte ricorrente ha confermato tale pagamento. Pertanto va dichiarata cessata la materia del contendere.
3. In ordine alle spese di lite: vanno interamente compensate, attesa la peculiarità delle questioni, ivi compreso il comportamento della ricorrente, che ha originariamente depositato (con il ricorso) propria dichiarazione di data 20.6.2024 (non autenticata), nella quale affermava di essere mai stata ricoverata presso struttura pubbliche con retta a carico dello Stato (ciò che è stato tempestivamente contestato dall' ) e solo in corso di CP_1 causa ha depositato dichiarazione autenticata (veritiera, tenuto conto dell'attestazione di ricovero per il periodo 16.1.2024-8.3.2024 del Policlinico Umberto 1°, depositato dall' ). CP_1
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P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese processuali. Roma, 10.9.2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia