TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 23/05/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 149/2025 R.G.L. proposta da
(c.f. ); Parte_1 CodiceFiscale_1
(c.f. ); Parte_2 CodiceFiscale_2
(c.f ); Parte_3 CodiceFiscale_3
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Naso del Foro di Roma (c.f.
e dall'avv. Cinzia Ganzerli del Foro di Mantova C.F._4
(c.f. ) ed elettivamente domiciliati presso lo studio C.F._5
di quest'ultima sito in Mantova, via Chiassi n. 54
ricorrenti contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_2
(C.F. ), in persona del Direttore Generale l.r.p.t.; P.IVA_2
(C.F. ), in Controparte_3 P.IVA_2
persona del Dirigente l.r.p.t.;
convenuti contumaci OGGETTO: “Accertamento del diritto al bonus Carta elettronica del
Docente per la formazione e l'aggiornamento previsto dall'art. 1 Legge n.
107/2015”.
Per i ricorrenti: “A) accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti, quali docenti assunte con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto;
B) Condannare il (già Controparte_1 [...]
) a mettere a disposizione delle parti ricorrenti gli importi Controparte_1
complessivi, come di seguito specificato, tramite il sistema della Carta elettronica: € 1.000,00 a per gli anni scolastici Parte_1
2022/23, 2023/24; € 500,00 a per l'anno scolastico Parte_2
2022/23; € 2.000,00 a per gli anni scolastici 2020/21, Parte_3
2021/22, 2022/23, 2023/24; per la somma totale di € 3.500,00 (come sopra suddivisi), oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo.
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.01.2025, le sopra indicate ricorrenti chiedono l'accertamento del diritto al beneficio economico di €
500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1
Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del
Pag. 2 di 9 a mettere a disposizione, Controparte_1
in favore di ogni ricorrente, le somme rispettivamente specificate nelle rassegnate conclusioni.
Le ricorrenti allegano di avere prestato servizio, in qualità di docenti alle dipendenze del medesimo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
- negli anni scolastici 2022/2023 e Parte_1
2023/2024;
- nell'anno scolastico 2022/2023; Parte_2
- negli anni scolastici 2020/2021, Parte_3
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
In esecuzione di questi contratti, le ricorrenti deducono di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
In data 16.05.2025, la ricorrente ha Parte_2
depositato atto di rinuncia agli atti di causa nei confronti delle parti convenute, chiedendo che venga dichiarata l'estinzione del presente giudizio limitatamente alla sua posizione.
Pag. 3 di 9 Stante la ritualità della notifica, le parti convenute non si costituiscono e vengon o dichiarate formalmente contumaci all'udienza cartolare del 16.05.2025, all'esito della quale la causa – istruita documentalmente – viene posta in decisione.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provato che le ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che le ricorrenti hanno prestato servizio:
- nell'a.s. 2022/2023 con contratto Parte_1
decorrente dal 19.09.2022 al 30.06.2023; nell'a.s. 2023/2024 con contratto decorrente dal 16.10.2023 al 30.06.2024;
- nell'a.s. 2020/2021 con contratto Parte_3
decorrente 03.11.2020 al 30.06 .2021; nell'a.s. 2021/2022 con contratto decorrente dal 20.09.2021 al 30.06.2022; nell'a.s.
2022/2023 con contratto decorrente dal 25.10.2022 al
30.06.2023; nell'a.s. 2023/2024 con contratto decorrente dal
01.09.2023 al 30.06.2024.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di
Pag. 4 di 9 ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accre ditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_4
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa del le scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso i l
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
Pag. 5 di 9 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1,
Pag. 6 di 9 comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di di dattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono s enza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dalle ricorrenti rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del ben eficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti (cfr. copie di contratti di lavoro), le ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolasti ci sopra indicati, stante altresì la prova della permanenza delle ricorrenti Pt_1
e nel sistema delle docenze scolastiche, come risulta Pt_3
dalle G.P.S. 2024/2026 prodotte in atti.
La prova dell'attività di docenza concretamente svolta non è Parte_ contestata, a fronte della contumacia del .
La domanda cumulativa deve pertanto trovare accoglimento e il va condannato a riconoscere alle ricorrenti l'utilizzo CP_1
della carta docente per gli anni scolastici rispettivamente richiesti nelle rassegnate co nclusioni, per l'importo di euro
Pag. 7 di 9 500,00 annui ovvero per la complessiva somma richiesta, pari ad € 3.000,00 sulla base della documentazione prodotta.
Sulla somma come sopra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sen si dell'art. 22 co.
36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo (vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM
147/2022 per le cause di l avoro, scaglione di valore fino a
5.200,00 euro, valori minimi per le fasi di studio (€ 444,00), introduttiva (€ 213,00) e decisoria (€ 373,00), nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita, tenuto conto altresì dell'aumento per il numero di più parti.
Per quanto riguarda la posizione di la Parte_2
rinuncia validamente espressa dalla stessa agli atti e all'azione, effettuata a mezzo del procuratore munito di valido atto di rappresentanza, appare regolare e non necessita di accettazione Parte_ da parte del , non costituito.
Nei confronti di va dunque dichiarata Parte_2
cessata la materia del contendere.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando nella causa n. 149/2025
R.G.L.:
1) dichiara il diritto delle ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con
Pag. 8 di 9 conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento rispettivamente:
- agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per un importo di
€ 1.000,00 a favore di oltre interessi sino Parte_1
al soddisfo;
- agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024 per un importo di € 2.000,00 a favore di
[...]
, oltre interessi sino al soddisfo. Pt_3
2) Dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti di Parte_2
per rinuncia agli atti della c ausa.
[...]
3) Condanna il , in Controparte_1
persona del pro tempore, a rifondere alle ricorrenti, CP_5
con distrazione in favore dei procuratori antistatari, le spese del giudizio, liquidate in euro 49,00 per esborsi e in euro 1.340 ,00 per compensi, oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 23/5/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi
Pag. 9 di 9
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 149/2025 R.G.L. proposta da
(c.f. ); Parte_1 CodiceFiscale_1
(c.f. ); Parte_2 CodiceFiscale_2
(c.f ); Parte_3 CodiceFiscale_3
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Naso del Foro di Roma (c.f.
e dall'avv. Cinzia Ganzerli del Foro di Mantova C.F._4
(c.f. ) ed elettivamente domiciliati presso lo studio C.F._5
di quest'ultima sito in Mantova, via Chiassi n. 54
ricorrenti contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_2
(C.F. ), in persona del Direttore Generale l.r.p.t.; P.IVA_2
(C.F. ), in Controparte_3 P.IVA_2
persona del Dirigente l.r.p.t.;
convenuti contumaci OGGETTO: “Accertamento del diritto al bonus Carta elettronica del
Docente per la formazione e l'aggiornamento previsto dall'art. 1 Legge n.
107/2015”.
Per i ricorrenti: “A) accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti, quali docenti assunte con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto;
B) Condannare il (già Controparte_1 [...]
) a mettere a disposizione delle parti ricorrenti gli importi Controparte_1
complessivi, come di seguito specificato, tramite il sistema della Carta elettronica: € 1.000,00 a per gli anni scolastici Parte_1
2022/23, 2023/24; € 500,00 a per l'anno scolastico Parte_2
2022/23; € 2.000,00 a per gli anni scolastici 2020/21, Parte_3
2021/22, 2022/23, 2023/24; per la somma totale di € 3.500,00 (come sopra suddivisi), oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo.
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.01.2025, le sopra indicate ricorrenti chiedono l'accertamento del diritto al beneficio economico di €
500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1
Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del
Pag. 2 di 9 a mettere a disposizione, Controparte_1
in favore di ogni ricorrente, le somme rispettivamente specificate nelle rassegnate conclusioni.
Le ricorrenti allegano di avere prestato servizio, in qualità di docenti alle dipendenze del medesimo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
- negli anni scolastici 2022/2023 e Parte_1
2023/2024;
- nell'anno scolastico 2022/2023; Parte_2
- negli anni scolastici 2020/2021, Parte_3
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
In esecuzione di questi contratti, le ricorrenti deducono di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
In data 16.05.2025, la ricorrente ha Parte_2
depositato atto di rinuncia agli atti di causa nei confronti delle parti convenute, chiedendo che venga dichiarata l'estinzione del presente giudizio limitatamente alla sua posizione.
Pag. 3 di 9 Stante la ritualità della notifica, le parti convenute non si costituiscono e vengon o dichiarate formalmente contumaci all'udienza cartolare del 16.05.2025, all'esito della quale la causa – istruita documentalmente – viene posta in decisione.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provato che le ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che le ricorrenti hanno prestato servizio:
- nell'a.s. 2022/2023 con contratto Parte_1
decorrente dal 19.09.2022 al 30.06.2023; nell'a.s. 2023/2024 con contratto decorrente dal 16.10.2023 al 30.06.2024;
- nell'a.s. 2020/2021 con contratto Parte_3
decorrente 03.11.2020 al 30.06 .2021; nell'a.s. 2021/2022 con contratto decorrente dal 20.09.2021 al 30.06.2022; nell'a.s.
2022/2023 con contratto decorrente dal 25.10.2022 al
30.06.2023; nell'a.s. 2023/2024 con contratto decorrente dal
01.09.2023 al 30.06.2024.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di
Pag. 4 di 9 ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accre ditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_4
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa del le scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso i l
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
Pag. 5 di 9 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1,
Pag. 6 di 9 comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di di dattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono s enza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dalle ricorrenti rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del ben eficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti (cfr. copie di contratti di lavoro), le ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolasti ci sopra indicati, stante altresì la prova della permanenza delle ricorrenti Pt_1
e nel sistema delle docenze scolastiche, come risulta Pt_3
dalle G.P.S. 2024/2026 prodotte in atti.
La prova dell'attività di docenza concretamente svolta non è Parte_ contestata, a fronte della contumacia del .
La domanda cumulativa deve pertanto trovare accoglimento e il va condannato a riconoscere alle ricorrenti l'utilizzo CP_1
della carta docente per gli anni scolastici rispettivamente richiesti nelle rassegnate co nclusioni, per l'importo di euro
Pag. 7 di 9 500,00 annui ovvero per la complessiva somma richiesta, pari ad € 3.000,00 sulla base della documentazione prodotta.
Sulla somma come sopra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sen si dell'art. 22 co.
36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo (vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM
147/2022 per le cause di l avoro, scaglione di valore fino a
5.200,00 euro, valori minimi per le fasi di studio (€ 444,00), introduttiva (€ 213,00) e decisoria (€ 373,00), nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita, tenuto conto altresì dell'aumento per il numero di più parti.
Per quanto riguarda la posizione di la Parte_2
rinuncia validamente espressa dalla stessa agli atti e all'azione, effettuata a mezzo del procuratore munito di valido atto di rappresentanza, appare regolare e non necessita di accettazione Parte_ da parte del , non costituito.
Nei confronti di va dunque dichiarata Parte_2
cessata la materia del contendere.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando nella causa n. 149/2025
R.G.L.:
1) dichiara il diritto delle ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con
Pag. 8 di 9 conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento rispettivamente:
- agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per un importo di
€ 1.000,00 a favore di oltre interessi sino Parte_1
al soddisfo;
- agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024 per un importo di € 2.000,00 a favore di
[...]
, oltre interessi sino al soddisfo. Pt_3
2) Dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti di Parte_2
per rinuncia agli atti della c ausa.
[...]
3) Condanna il , in Controparte_1
persona del pro tempore, a rifondere alle ricorrenti, CP_5
con distrazione in favore dei procuratori antistatari, le spese del giudizio, liquidate in euro 49,00 per esborsi e in euro 1.340 ,00 per compensi, oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 23/5/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi
Pag. 9 di 9