TRIB
Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/06/2025, n. 9365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9365 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE XIII
CIVILE nella persona del giudice unico dott.ssa Rosa D'Urso, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8181 anno 2022, posta in decisione all'udienza del 18 gennaio 2025, vertente
TRA
, rappresentata ed assistita, come da documentazione in atti, dall'Avv. Parte_1
AN TO, del foro di Como, elettivamente domiciliata presso il suo studio di Como, Via Torriani n. 30
Parte attrice
E
in persona del Sindaco pro tempore, CP_1 Controparte_2 rappresentata e difesa, come da documentazione in atti, sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avvocati Nicola Sabato e Valerio Marmo, ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Valerio Marmo, con studio in Via CP_1
Salaria 280
Parte convenuta
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come CP_3 da documentazione in atti, dall'Avv. Luigi Marino, con studio in Viale Carso, CP_1
57,
Parte terza chiamata
E
, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata presso lo Controparte_4 studio dell'Avv. Marcello Marino, in Via Alessandro CP_1
Poerio 88, che la rappresenta e difende, come da documentazione in atti
Parte terza chiamata
OGGETTO: risarcimento lesioni personali
CONCLUSIONI: all'udienza del 18 gennaio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione su precisazione delle conclusioni delle parti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi a questo Tribunale, in persona del Sindaco pro CP_1 tempore, esponendo che: “ In data 17 marzo 2019 alle ore 13.45 circa in CP_1
Piazza Risorgimento all'altezza del civico n. 37, la Sig.ra , mentre Parte_1 percorreva il marciapiede della predetta piazza assieme al marito , Controparte_5 inciampava a causa della presenza di un forte dislivello presente nella pavimentazione – non segnalato e non visibile - cadendo rovinosamente al suolo. Lo stato dei luoghi ed il grave dissesto in cui versavano all'epoca dei fatti è provata dall'allegato materiale fotografico. Il suddetto dislivello era già presente fina da maggio 2018, come attestano le ulteriori foto allegate al presente atto. Al sinistro assistevano, oltre al coniuge dell'odierna attrice, i Sigg.ri ed , i quali prestavano immediato soccorso alla sig.ra CP_6 CP_7
, rilasciando in seguito dichiarazione testimoniale. Questi accompagnavano Pt_1
l'odierna attrice ad un taxi, posteggiato nell'area riservata posta esattamente di fronte al luogo del fatto, il quale trasportava la Sig.ra presso il pronto Parte_1 soccorso dell'ospedale Santo Spirito per gli opportuni accertamenti medici. Alla stessa veniva quindi diagnosticata una “distorsione caviglia sinistra con sospetta infrazione malleolo peroneale” con applicazione di un emistivaletto gessato e prognosi iniziale di 10 giorni s.c. ed indicazione di assumere terapia antitromboembolica e antidolorifica…Per il tramite dell'Avv. Pasquale Damiano di Como, precedente difensore della Sig.ra quest'ultima costituiva in mora il Pt_1
al fine di ottenere il ristoro di tutti i danni patrimoniali e non CP_8 patrimoniali, patiti e subendi dalla stessa a causa del sinistro del 17.03.2019. Il
riscontrava la predetta messa in mora, rappresentando che la CP_8 sorveglianza dell'area teatro del sinistro fosse affidata alla Società CP_3
dopo aver ricevuto dall'avv. Damiano tutta la documentazione utile
[...] all'istruzione della pratica, negava di poter procedere con il risarcimento avendo adempiuto i propri obblighi contrattuali con il vv. Damiano Controparte_9 dunque avviava una procedura di conciliazione con il , la quale CP_8 dava esito negativo in quanto quest'ultimo Ente sosteneva che il dislivello nella pavimentazione che ha causato l'infortunio della Sig.ra non rappresentasse Pt_1
“un'insidia giuridicamente rilevante” non sussistendo i requisiti della “invisibilità, imprevedibilità ed inevitabilità”…”
Parte attrice concludeva per:”…accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva del
in persona del Sindaco pro-tempore nella causazione del sinistro CP_8 oggetto della presente controversia, ed altresì accertato e dichiarato che in conseguenza del summenzionato sinistro la signora ha subito un Parte_1 danno alla persona, in tutti i suoi molteplici aspetti, nonché un danno di natura patrimoniale, condannarsi il in persona del Sindaco pro-tempore, a CP_8 risarcire alla signora la somma di € 8.079,25 o quella diversa somma Parte_1 che dovesse emergere nel corso di causa, a titolo di danno alla persona nonché la somma di € 522,65 a titolo di danno patrimoniale, e così per complessivi € 8.601,90, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del fatto al saldo effettivo…con vittoria di spese di giudizio, 15 % rimborso forfettario ex D.M. 55/2014 e CPA come per legge da distrarre a favore del sottoscritto legale che le ha anticipate e che sin d'ora si dichiara antistatario”
Si costituiva in persona del Sindaco pro tempore, chiedendo CP_1
“autorizzare la chiamata in causa della in persona del suo legale CP_3 rappresentante pro tempore…e della Green Park Società A Responsabilità Limitata, in persona del suo legale rappresentante pro tempore… accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la carenza di legittimazione passiva e/o comunque di titolarità passiva del rapporto controverso di con ogni conseguente CP_1 declaratoria di legge;
…in ogni caso, dichiarare la domanda dell'attrice inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile e, comunque, rigettarla in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto…nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda di parte attrice, ridurre la domanda di parte attrice nella misura ritenuta di giustizia, anche tenendo in considerazione l'articolo 1227 c.c. in merito al concorso di colpa del danneggiato;
…nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda di parte attrice nei confronti di
dichiarare, per le CP_1 ragioni esposte in narrativa, la e la Green Park Società A Responsabilità CP_3
Limitata, in solido tra di loro o ciascuna per quanto di ragione, obbligate a tenere indenne e manlevata da qualsivoglia somma la stessa fosse CP_1 condannata a pagare a parte attrice, condannandole direttamente al pagamento a parte attrice di tali importi o in via subordinata a rimborsare e/o risarcire
[...]
di tali importi;
con vittoria di spese e compensi di lite, oltre al rimborso del CP_1
15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si costituiva in persona del legale rappresentante p.t., CP_3 chiedendo:”…accertare e dichiarare la carenza di legittimazione processuale passiva in capo alla per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, CP_3 disporne l'estromissione dal giudizio, con condanna alle spese di
[...]
;…rigettare la domanda di manleva avanzata dalla convenuta CP_1 [...]
, in quanto infondata in fatto ed in diritto, avendo la adempiuto a CP_1 CP_3 tutte le obbligazioni contrattuali gravanti in capo alla stessa, come chiarito per tabulas in narrativa;
… accertare e dichiarare il mancato assolvimento dell'onere probatorio, gravante in capo a parte attrice, in ordine alla verificazione del fatto ed alla sussistenza del nesso causale fra questo e l'evento, ex art. 2697 c.c. e, per l'effetto, rigettare le domande attoree in quanto non provate;
…accertata e dichiarata l'interruzione del nesso di causalità per il fatto della danneggiata, che ha integrato un caso fortuito soggettivo, ex art. 2051 c.c., per i motivi esposti, rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto;
…accertata e dichiarata la sussistenza di un concorso della danneggiata nella causazione del danno, per l'effetto diminuire il quantum risarcitorio in ragione della gravità della colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, ex art. 1227, 1° comma c.c.;…ridurre il quantum risarcitorio a quel che verrà provato in corso di causa, per i motivi esposti. Con vittoria di spese ed onorari di causa, spese generali (15%) oltre IVA e CPA, come per legge.”
Si costituiva , in persona del l.r.p.t.,., chiedendo:” Controparte_4
…rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto;
…nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice, accertare e dichiarare che l'impresa non è tenuta a manlevare e/o CP_4 rimborsare …nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale CP_1 della domanda di parte attrice e/o contestuale dichiarazione di manleva, in favore di condannare, in ragione della competenza richiamata in premessa, la CP_1
rappresentanza generale per l'Italia a manlevare e tenere indenne la Terza CP_10
Chiamata.
La causa, esaurita l'istruzione con prove documentali, interrogatorio formale, prova testi e Consulenza medico-legale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18 gennaio 2025 su precisazione delle conclusioni. Concessi i termini di legge ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, all'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice appare infondata e deve essere respinta per le ragioni esposte a seguire. Si deve, quindi, procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie riferibile all'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o nel fatto dell'attore, tenuto conto che in materia di responsabilità da cose in custodia, la sussistenza del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale, forma oggetto di un onere probatorio che grava sul custode, soggiacendo, pertanto, alle relative preclusioni istruttorie, ma non anche di un'eccezione in senso stretto, sicché la relativa deduzione non incorre nella preclusione fissata, per il primo grado, dall'art. 167, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. III, 23 giugno 2016, n. 13005), o se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2043 ed in particolare se sussistano i requisiti richiesti per la configurabilità della responsabilità da insidia. Giova premettere che la fattispecie de qua deve essere ricondotta nell' alveo normativo dell' art. 2051 c.c. Sotto questo aspetto occorre osservare che la norma di cui all'art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivano dalla natura intrinseca delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, sollecitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento, dal momento che ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Cass. Sez. III, 22 giugno 2016, n..12895). Si tratta , quindi, di verificare se il fatto dell'uomo possa essere individuato nelle condizioni in cui si sarebbe trovata la pavimentazione della strada al momento della caduta. La norma di cui all'art. 2051 cc, però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, presunzione, comunque, da intendere sussistente, senza ulteriori , accertamenti di fatto sulla effettiva possibilità di vigilanza quando la estensione dei beni affidati alla responsabilità della società siano tali da far ritenere possibile un efficace e costante servizio di vigilanza tale da poter impedire l'insorgere la causa di pericolo per gli utenti (cfr. ad es. Cass. Sez. III 26 settembre 2006, n. 20827), impone, comunque a chi agisce di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto. Se, poi, il danno sia determinato non da cause intrinseche al bene (quale il vizio costruttivo o manutentivo) bensì da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, quali ad esempio l'abbandono improvviso sulla strada di oggetti pericolosi, è configurabile il caso fortuito solo quando si sia in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non possono essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (cfr Cass. Sez. III, 21 settembre 2012, n. 16057 Nel caso di specie parte attrice in relazione alla domanda formulata ai sensi dell'articolo 2051 cc deve provare sia la circostanza della presenza di una insidia che la ha fatto cadere o, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della cosa in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e il bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Cass, Sez. VI-III, ord. 20 ottobre 2015, n. 21212), sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che la sua caduta è avvenuta per effetto della presenza di tale insidia, e di quello che i danni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta (cfr Cass. Sez. III, 15 luglio 2011, n. 15839; Cass. sez. III, 1° aprile 2010 n. 8005; Cass. sez. III, 25 luglio 2008, n. 20427; Cass. sez. Il, 29 novembre 2006, n. 25243). Per quanto riguarda l'insidia devono essere provati gli ulteriori due requisiti richiesti per la configurabilità dell'insidia: la non visibilità dell'ostacolo e la non prevedibilità della sua presenza (cfr da ultimo Cass. sez. III, 13 maggio 2010, n. 11593). Infatti, in tema di danno da insidia stradale, il solo fatto che sia dimostrata l'esistenza di una anomalia sulla sede stradale è di per sé sufficiente a far presumere sussistente la colpa dell'ente proprietario il quale potrà superare tale presunzione solo dimostrando che il danno è avvenuto per negligenza, distrazione od uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima. A tal fine, il giudice di merito deve considerare che quanto più la situazione di pericolo era prevedibile e superabile con le normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi sul piano causale il comportamento di quest'ultimo (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375). Inoltre, l'insidia stradale non è un concetto giuridico, ma un mero stato, di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Tale situazione, pur assumendo grande importanza probatoria, in quanto può essere considerata dal giudice idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall'accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 cod. civ.. Pertanto, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale altresì , ad escludere la configurabilità dell'insidia è della conseguente responsabilità per difetto di manutenzione della strada pubblica (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375), tenuto conto che la stessa Corte Costituzionale nel 2005 ha ritenuto che la collettività abbia diritto all'uso dei beni comuni, senza che però esista un corrispondente diritto alla tenuta degli stessi in condizione di perfetta manutenzione, dovendo l'utente utilizzare i beni stessi sulla base del principio di autoresponsabilità. Detto principio è stato confermato anche dalla giurisprudenza recente della corte di Cassazione anche per la responsabilità da custodia. Secondo tale orientamento l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr Cass. Sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23919; Cass. Sez. III, 26 maggio 2014, n. 11664; Cass. Sez. III, 18 febbraio 2014, n. 3793) e allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr Cass. Sez. III, 17 ottobre 2013, n. 23584). Inoltre, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e
- superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. Sez. III, ord. 1 febbraio 2018, n. 2480), orientamento già espresso in precedenza dalla Corte di Cassazione che ha ritenuto che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (cfr ad es. Cass. Sez. VI-111, ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30775).
Ciò posto, occorre procedere alla disamina del caso concreto.
I fatti di causa non appaiono sufficientemente provati e denotano una responsabilità di parte attrice nella causazione dell'evento.
Non è stato richiesto in loco l'intervento della Polizia Municipale. Non è stato richiesto intervento del 118, ma parte attrice è stata accompagnata con un taxi al Pronto Soccorso. La data del sinistro, 17 marzo 2019, alle ore 13.45, garantisce condizioni di luce di buona visibilità. Ed infatti, parte attrice in sede di interrogatorio formale dichiara “ …le condizioni metereologiche erano di tempo sereno…il marciapiede era illuminato di luce naturale…il luogo del sinistro era privo di ombreggiature, il tratto rettilineo e ampio…vi è mattonato rettangolare, con le diverse unità distinguibili le une dalle altre…” Orbene, ritiene questo Giudice che parte attrice non ha fornito adeguata prova che il dissesto presente sul manto stradale avesse caratteristiche tali da rendere inevitabile il danno.
Deve quindi ritenersi che la presenza del danneggiamento, non presentasse quelle caratteristiche di pericolosità intrinseca tali da determinare l'evento denunciato. Per tali ragioni, deve ritenersi che l'incedere dell'attrice non fosse comunque improntato a quei canoni di accortezza e cautela richiesti nell'utilizzo del suolo pubblico, integrando, perciò, detto comportamento gli estremi del caso fortuito (sopra richiamato) idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento; Si rileva che, anche laddove si applicasse al caso di specie la disciplina di cui all'art. 2043 c.c., in capo al bene difetterebbero i requisiti di pericolosità occulta tipici del trabocchetto come individuati dalla giurisprudenza della Suprema Corte, ovvero “la sua oggettiva invisibilità e la sua conseguente imprevedibilità” (cfr. Cass. n. 20943/09).
Per quanto sopra la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Ritiene inoltre, questo Giudice che sussistano giuste ragioni per derogare alla regola generale victus victori atteso che parte convenuta, nella fase stragiudiziale, non dava seguito alle richieste di risarcimento esposte da parte attrice ed anche perché la prospettazione iniziale di parte attrice non poteva dirsi prime facie infondata e/o pretestuosa.
Per quanto esposto, si ritiene giustificata una compensazione delle spese di lite ex art. 92, comma 2°, c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e deduzione rigettata, così provvede:
• rigetta la domanda;
• compensa integralmente le spese di lite tra le parti del presente giudizio;
• pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Così deciso in Roma in data 22 giugno 2025 - Il Giudice
- Dott.ssa Rosa D'Urso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE XIII
CIVILE nella persona del giudice unico dott.ssa Rosa D'Urso, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8181 anno 2022, posta in decisione all'udienza del 18 gennaio 2025, vertente
TRA
, rappresentata ed assistita, come da documentazione in atti, dall'Avv. Parte_1
AN TO, del foro di Como, elettivamente domiciliata presso il suo studio di Como, Via Torriani n. 30
Parte attrice
E
in persona del Sindaco pro tempore, CP_1 Controparte_2 rappresentata e difesa, come da documentazione in atti, sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avvocati Nicola Sabato e Valerio Marmo, ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Valerio Marmo, con studio in Via CP_1
Salaria 280
Parte convenuta
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come CP_3 da documentazione in atti, dall'Avv. Luigi Marino, con studio in Viale Carso, CP_1
57,
Parte terza chiamata
E
, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata presso lo Controparte_4 studio dell'Avv. Marcello Marino, in Via Alessandro CP_1
Poerio 88, che la rappresenta e difende, come da documentazione in atti
Parte terza chiamata
OGGETTO: risarcimento lesioni personali
CONCLUSIONI: all'udienza del 18 gennaio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione su precisazione delle conclusioni delle parti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi a questo Tribunale, in persona del Sindaco pro CP_1 tempore, esponendo che: “ In data 17 marzo 2019 alle ore 13.45 circa in CP_1
Piazza Risorgimento all'altezza del civico n. 37, la Sig.ra , mentre Parte_1 percorreva il marciapiede della predetta piazza assieme al marito , Controparte_5 inciampava a causa della presenza di un forte dislivello presente nella pavimentazione – non segnalato e non visibile - cadendo rovinosamente al suolo. Lo stato dei luoghi ed il grave dissesto in cui versavano all'epoca dei fatti è provata dall'allegato materiale fotografico. Il suddetto dislivello era già presente fina da maggio 2018, come attestano le ulteriori foto allegate al presente atto. Al sinistro assistevano, oltre al coniuge dell'odierna attrice, i Sigg.ri ed , i quali prestavano immediato soccorso alla sig.ra CP_6 CP_7
, rilasciando in seguito dichiarazione testimoniale. Questi accompagnavano Pt_1
l'odierna attrice ad un taxi, posteggiato nell'area riservata posta esattamente di fronte al luogo del fatto, il quale trasportava la Sig.ra presso il pronto Parte_1 soccorso dell'ospedale Santo Spirito per gli opportuni accertamenti medici. Alla stessa veniva quindi diagnosticata una “distorsione caviglia sinistra con sospetta infrazione malleolo peroneale” con applicazione di un emistivaletto gessato e prognosi iniziale di 10 giorni s.c. ed indicazione di assumere terapia antitromboembolica e antidolorifica…Per il tramite dell'Avv. Pasquale Damiano di Como, precedente difensore della Sig.ra quest'ultima costituiva in mora il Pt_1
al fine di ottenere il ristoro di tutti i danni patrimoniali e non CP_8 patrimoniali, patiti e subendi dalla stessa a causa del sinistro del 17.03.2019. Il
riscontrava la predetta messa in mora, rappresentando che la CP_8 sorveglianza dell'area teatro del sinistro fosse affidata alla Società CP_3
dopo aver ricevuto dall'avv. Damiano tutta la documentazione utile
[...] all'istruzione della pratica, negava di poter procedere con il risarcimento avendo adempiuto i propri obblighi contrattuali con il vv. Damiano Controparte_9 dunque avviava una procedura di conciliazione con il , la quale CP_8 dava esito negativo in quanto quest'ultimo Ente sosteneva che il dislivello nella pavimentazione che ha causato l'infortunio della Sig.ra non rappresentasse Pt_1
“un'insidia giuridicamente rilevante” non sussistendo i requisiti della “invisibilità, imprevedibilità ed inevitabilità”…”
Parte attrice concludeva per:”…accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva del
in persona del Sindaco pro-tempore nella causazione del sinistro CP_8 oggetto della presente controversia, ed altresì accertato e dichiarato che in conseguenza del summenzionato sinistro la signora ha subito un Parte_1 danno alla persona, in tutti i suoi molteplici aspetti, nonché un danno di natura patrimoniale, condannarsi il in persona del Sindaco pro-tempore, a CP_8 risarcire alla signora la somma di € 8.079,25 o quella diversa somma Parte_1 che dovesse emergere nel corso di causa, a titolo di danno alla persona nonché la somma di € 522,65 a titolo di danno patrimoniale, e così per complessivi € 8.601,90, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del fatto al saldo effettivo…con vittoria di spese di giudizio, 15 % rimborso forfettario ex D.M. 55/2014 e CPA come per legge da distrarre a favore del sottoscritto legale che le ha anticipate e che sin d'ora si dichiara antistatario”
Si costituiva in persona del Sindaco pro tempore, chiedendo CP_1
“autorizzare la chiamata in causa della in persona del suo legale CP_3 rappresentante pro tempore…e della Green Park Società A Responsabilità Limitata, in persona del suo legale rappresentante pro tempore… accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la carenza di legittimazione passiva e/o comunque di titolarità passiva del rapporto controverso di con ogni conseguente CP_1 declaratoria di legge;
…in ogni caso, dichiarare la domanda dell'attrice inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile e, comunque, rigettarla in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto…nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda di parte attrice, ridurre la domanda di parte attrice nella misura ritenuta di giustizia, anche tenendo in considerazione l'articolo 1227 c.c. in merito al concorso di colpa del danneggiato;
…nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda di parte attrice nei confronti di
dichiarare, per le CP_1 ragioni esposte in narrativa, la e la Green Park Società A Responsabilità CP_3
Limitata, in solido tra di loro o ciascuna per quanto di ragione, obbligate a tenere indenne e manlevata da qualsivoglia somma la stessa fosse CP_1 condannata a pagare a parte attrice, condannandole direttamente al pagamento a parte attrice di tali importi o in via subordinata a rimborsare e/o risarcire
[...]
di tali importi;
con vittoria di spese e compensi di lite, oltre al rimborso del CP_1
15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si costituiva in persona del legale rappresentante p.t., CP_3 chiedendo:”…accertare e dichiarare la carenza di legittimazione processuale passiva in capo alla per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, CP_3 disporne l'estromissione dal giudizio, con condanna alle spese di
[...]
;…rigettare la domanda di manleva avanzata dalla convenuta CP_1 [...]
, in quanto infondata in fatto ed in diritto, avendo la adempiuto a CP_1 CP_3 tutte le obbligazioni contrattuali gravanti in capo alla stessa, come chiarito per tabulas in narrativa;
… accertare e dichiarare il mancato assolvimento dell'onere probatorio, gravante in capo a parte attrice, in ordine alla verificazione del fatto ed alla sussistenza del nesso causale fra questo e l'evento, ex art. 2697 c.c. e, per l'effetto, rigettare le domande attoree in quanto non provate;
…accertata e dichiarata l'interruzione del nesso di causalità per il fatto della danneggiata, che ha integrato un caso fortuito soggettivo, ex art. 2051 c.c., per i motivi esposti, rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto;
…accertata e dichiarata la sussistenza di un concorso della danneggiata nella causazione del danno, per l'effetto diminuire il quantum risarcitorio in ragione della gravità della colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, ex art. 1227, 1° comma c.c.;…ridurre il quantum risarcitorio a quel che verrà provato in corso di causa, per i motivi esposti. Con vittoria di spese ed onorari di causa, spese generali (15%) oltre IVA e CPA, come per legge.”
Si costituiva , in persona del l.r.p.t.,., chiedendo:” Controparte_4
…rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto;
…nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice, accertare e dichiarare che l'impresa non è tenuta a manlevare e/o CP_4 rimborsare …nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale CP_1 della domanda di parte attrice e/o contestuale dichiarazione di manleva, in favore di condannare, in ragione della competenza richiamata in premessa, la CP_1
rappresentanza generale per l'Italia a manlevare e tenere indenne la Terza CP_10
Chiamata.
La causa, esaurita l'istruzione con prove documentali, interrogatorio formale, prova testi e Consulenza medico-legale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18 gennaio 2025 su precisazione delle conclusioni. Concessi i termini di legge ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, all'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice appare infondata e deve essere respinta per le ragioni esposte a seguire. Si deve, quindi, procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie riferibile all'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o nel fatto dell'attore, tenuto conto che in materia di responsabilità da cose in custodia, la sussistenza del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale, forma oggetto di un onere probatorio che grava sul custode, soggiacendo, pertanto, alle relative preclusioni istruttorie, ma non anche di un'eccezione in senso stretto, sicché la relativa deduzione non incorre nella preclusione fissata, per il primo grado, dall'art. 167, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. III, 23 giugno 2016, n. 13005), o se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2043 ed in particolare se sussistano i requisiti richiesti per la configurabilità della responsabilità da insidia. Giova premettere che la fattispecie de qua deve essere ricondotta nell' alveo normativo dell' art. 2051 c.c. Sotto questo aspetto occorre osservare che la norma di cui all'art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivano dalla natura intrinseca delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, sollecitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento, dal momento che ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Cass. Sez. III, 22 giugno 2016, n..12895). Si tratta , quindi, di verificare se il fatto dell'uomo possa essere individuato nelle condizioni in cui si sarebbe trovata la pavimentazione della strada al momento della caduta. La norma di cui all'art. 2051 cc, però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, presunzione, comunque, da intendere sussistente, senza ulteriori , accertamenti di fatto sulla effettiva possibilità di vigilanza quando la estensione dei beni affidati alla responsabilità della società siano tali da far ritenere possibile un efficace e costante servizio di vigilanza tale da poter impedire l'insorgere la causa di pericolo per gli utenti (cfr. ad es. Cass. Sez. III 26 settembre 2006, n. 20827), impone, comunque a chi agisce di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto. Se, poi, il danno sia determinato non da cause intrinseche al bene (quale il vizio costruttivo o manutentivo) bensì da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, quali ad esempio l'abbandono improvviso sulla strada di oggetti pericolosi, è configurabile il caso fortuito solo quando si sia in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non possono essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (cfr Cass. Sez. III, 21 settembre 2012, n. 16057 Nel caso di specie parte attrice in relazione alla domanda formulata ai sensi dell'articolo 2051 cc deve provare sia la circostanza della presenza di una insidia che la ha fatto cadere o, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della cosa in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e il bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Cass, Sez. VI-III, ord. 20 ottobre 2015, n. 21212), sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che la sua caduta è avvenuta per effetto della presenza di tale insidia, e di quello che i danni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta (cfr Cass. Sez. III, 15 luglio 2011, n. 15839; Cass. sez. III, 1° aprile 2010 n. 8005; Cass. sez. III, 25 luglio 2008, n. 20427; Cass. sez. Il, 29 novembre 2006, n. 25243). Per quanto riguarda l'insidia devono essere provati gli ulteriori due requisiti richiesti per la configurabilità dell'insidia: la non visibilità dell'ostacolo e la non prevedibilità della sua presenza (cfr da ultimo Cass. sez. III, 13 maggio 2010, n. 11593). Infatti, in tema di danno da insidia stradale, il solo fatto che sia dimostrata l'esistenza di una anomalia sulla sede stradale è di per sé sufficiente a far presumere sussistente la colpa dell'ente proprietario il quale potrà superare tale presunzione solo dimostrando che il danno è avvenuto per negligenza, distrazione od uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima. A tal fine, il giudice di merito deve considerare che quanto più la situazione di pericolo era prevedibile e superabile con le normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi sul piano causale il comportamento di quest'ultimo (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375). Inoltre, l'insidia stradale non è un concetto giuridico, ma un mero stato, di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Tale situazione, pur assumendo grande importanza probatoria, in quanto può essere considerata dal giudice idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall'accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 cod. civ.. Pertanto, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale altresì , ad escludere la configurabilità dell'insidia è della conseguente responsabilità per difetto di manutenzione della strada pubblica (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375), tenuto conto che la stessa Corte Costituzionale nel 2005 ha ritenuto che la collettività abbia diritto all'uso dei beni comuni, senza che però esista un corrispondente diritto alla tenuta degli stessi in condizione di perfetta manutenzione, dovendo l'utente utilizzare i beni stessi sulla base del principio di autoresponsabilità. Detto principio è stato confermato anche dalla giurisprudenza recente della corte di Cassazione anche per la responsabilità da custodia. Secondo tale orientamento l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr Cass. Sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23919; Cass. Sez. III, 26 maggio 2014, n. 11664; Cass. Sez. III, 18 febbraio 2014, n. 3793) e allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr Cass. Sez. III, 17 ottobre 2013, n. 23584). Inoltre, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e
- superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. Sez. III, ord. 1 febbraio 2018, n. 2480), orientamento già espresso in precedenza dalla Corte di Cassazione che ha ritenuto che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (cfr ad es. Cass. Sez. VI-111, ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30775).
Ciò posto, occorre procedere alla disamina del caso concreto.
I fatti di causa non appaiono sufficientemente provati e denotano una responsabilità di parte attrice nella causazione dell'evento.
Non è stato richiesto in loco l'intervento della Polizia Municipale. Non è stato richiesto intervento del 118, ma parte attrice è stata accompagnata con un taxi al Pronto Soccorso. La data del sinistro, 17 marzo 2019, alle ore 13.45, garantisce condizioni di luce di buona visibilità. Ed infatti, parte attrice in sede di interrogatorio formale dichiara “ …le condizioni metereologiche erano di tempo sereno…il marciapiede era illuminato di luce naturale…il luogo del sinistro era privo di ombreggiature, il tratto rettilineo e ampio…vi è mattonato rettangolare, con le diverse unità distinguibili le une dalle altre…” Orbene, ritiene questo Giudice che parte attrice non ha fornito adeguata prova che il dissesto presente sul manto stradale avesse caratteristiche tali da rendere inevitabile il danno.
Deve quindi ritenersi che la presenza del danneggiamento, non presentasse quelle caratteristiche di pericolosità intrinseca tali da determinare l'evento denunciato. Per tali ragioni, deve ritenersi che l'incedere dell'attrice non fosse comunque improntato a quei canoni di accortezza e cautela richiesti nell'utilizzo del suolo pubblico, integrando, perciò, detto comportamento gli estremi del caso fortuito (sopra richiamato) idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento; Si rileva che, anche laddove si applicasse al caso di specie la disciplina di cui all'art. 2043 c.c., in capo al bene difetterebbero i requisiti di pericolosità occulta tipici del trabocchetto come individuati dalla giurisprudenza della Suprema Corte, ovvero “la sua oggettiva invisibilità e la sua conseguente imprevedibilità” (cfr. Cass. n. 20943/09).
Per quanto sopra la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Ritiene inoltre, questo Giudice che sussistano giuste ragioni per derogare alla regola generale victus victori atteso che parte convenuta, nella fase stragiudiziale, non dava seguito alle richieste di risarcimento esposte da parte attrice ed anche perché la prospettazione iniziale di parte attrice non poteva dirsi prime facie infondata e/o pretestuosa.
Per quanto esposto, si ritiene giustificata una compensazione delle spese di lite ex art. 92, comma 2°, c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e deduzione rigettata, così provvede:
• rigetta la domanda;
• compensa integralmente le spese di lite tra le parti del presente giudizio;
• pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Così deciso in Roma in data 22 giugno 2025 - Il Giudice
- Dott.ssa Rosa D'Urso