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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 17/04/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1013 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. PUGLIESE EZIO , Parte_1 P.IVA_1
come da procura in atti. attori, contro
in persona del Sindaco pro tempore. Controparte_1
Convenuto contumace, avente ad oggetto: Cessione dei crediti.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la premettendo di aver acquistato i Parte_1
crediti vantati dalla nei confronti del per Parte_2 Controparte_1
erogazione del servizio di gestione di comunità alloggio per ricovero di soggetti disagiati, chiedeva l'accoglimento delle seguenti domande:
Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, respinta ogni contraria istanza, così decidere:
- accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto in narrativa, esistente ed effettivo il credito azionato da Parte_1 nei confronti del Comune di CP_1
- per l'effetto condannare il al pagamento in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1
€47.276,23 a titolo di capitale, oltre interessi moratori commerciali ex d.lgs. 231/2002 sino al soddisfo effettivo, oltre
€920,00 per indennizzo ex art.6 d.lgs.231/2002, e così per un totale complessivo di €48.196,23;
- con vittoria di spese di giudizio.
Il nonostante regolaremente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Essendo la causa documentale, non veniva svolta attività istruttoria e veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii, la causa giungeva all'udienza di discussione svolta con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c..
*****
Preliminarmente si dichiara la contumacia del il quale, regolarmente citato in Controparte_1
giudizio, non si è costituito.
La domanda di parte attrice non merita accoglimento per i motivi di seguito espressi.
Preliminarmente è utile precisare che la disciplina relativa alla cessione dei crediti nei confronti della
Pubblica Amministrazione deroga alla comune legge che governa la cessione del credito tra privati.
Nel caso do specie, letti gli atti del giudizio, risulta violato l'art. 191 del d.lgs. n. 267/2000. Infatti nel presente giudizio è necessario applicare i principi generali posti a tutela dell'interesse pubblico volti a tutelare l'equilibrio economico e finanziario degli Enti Locali.
L'art. 191, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000 (cd. T.U.E.L.), nel disciplinare l'assunzione degli impegni e l'effettuazione delle spese da parte degli enti locali, così recita: "Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati".
La Suprema Corte ha ritenuto che: “il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191, comma 1, nel consentire l'effettuazione di spese da parte degli enti locali soltanto in presenza di un impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e dell'attestazione della copertura finanziaria, prevede infatti espressamente, nel caso di spese riguardanti somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, l'obbligo del responsabile del procedimento di spesa di comunicare al destinatario le relative informazioni. Tale obbligo di comunicazione si pone in diretta correlazione con le conseguenze previste dal medesimo articolo, comma 4, ai sensi del quale, in mancanza dell'impegno contabile e della copertura finanziaria, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura.
Del resto, a partire dal R.D. 3 marzo 1934, n. 383, artt. 284 e s.s. (seguiti dal D.L. 28 aprile 1989, n.
66, art. 23, comma 3, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 1989, n. 144, poi sostituito dal D.Lgs.
25 febbraio 1995, n. 77, art. 35, comma 4, a sua volta modificato dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342, art. 4), la giurisprudenza della Suprema Corte, in modo uniforme, ha dichiarato che la mancanza dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria comporta la nullità del contratto (Cass., Sez. Un.,
10/06/2005, 12195; Cass., Sez. II, 11/06/2018, n. 15050; Cass., Sez. I, 13/06/2018, n. 15410), indipendentemente dall'osservanza della forma scritta, richiesta ad substantiam per la stipulazione, e dalla predetta comunicazione, che ha invece la finalità di portare a conoscenza dell'altro contraente della sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e di consentire l'eventuale diniego alla stipulazione.
Pertanto, considerato che nel caso che ci occupa non è stato prodotto alcun documento che attesti l'assunzione da parte del di un impegno di spesa riferibile alle prestazioni per cui è Controparte_1
causa, la domanda va rigettata.
Alla luce di quanto sopra espresso, si rigettano le domande di parte attrice.
Stante la contumacia del convenuto, nulla si decide sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del sottoscritto giudice onorario in funzione di giudice unico, sentiti i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1013/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. rigetta le domande di parte attrice Parte_1
2. Nulla sulle spese.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 17/04/2025.
IL GIUDICE ONORARIO
(Dott. Maria Rita Cuzzola)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1013 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. PUGLIESE EZIO , Parte_1 P.IVA_1
come da procura in atti. attori, contro
in persona del Sindaco pro tempore. Controparte_1
Convenuto contumace, avente ad oggetto: Cessione dei crediti.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la premettendo di aver acquistato i Parte_1
crediti vantati dalla nei confronti del per Parte_2 Controparte_1
erogazione del servizio di gestione di comunità alloggio per ricovero di soggetti disagiati, chiedeva l'accoglimento delle seguenti domande:
Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, respinta ogni contraria istanza, così decidere:
- accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto in narrativa, esistente ed effettivo il credito azionato da Parte_1 nei confronti del Comune di CP_1
- per l'effetto condannare il al pagamento in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1
€47.276,23 a titolo di capitale, oltre interessi moratori commerciali ex d.lgs. 231/2002 sino al soddisfo effettivo, oltre
€920,00 per indennizzo ex art.6 d.lgs.231/2002, e così per un totale complessivo di €48.196,23;
- con vittoria di spese di giudizio.
Il nonostante regolaremente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Essendo la causa documentale, non veniva svolta attività istruttoria e veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii, la causa giungeva all'udienza di discussione svolta con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c..
*****
Preliminarmente si dichiara la contumacia del il quale, regolarmente citato in Controparte_1
giudizio, non si è costituito.
La domanda di parte attrice non merita accoglimento per i motivi di seguito espressi.
Preliminarmente è utile precisare che la disciplina relativa alla cessione dei crediti nei confronti della
Pubblica Amministrazione deroga alla comune legge che governa la cessione del credito tra privati.
Nel caso do specie, letti gli atti del giudizio, risulta violato l'art. 191 del d.lgs. n. 267/2000. Infatti nel presente giudizio è necessario applicare i principi generali posti a tutela dell'interesse pubblico volti a tutelare l'equilibrio economico e finanziario degli Enti Locali.
L'art. 191, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000 (cd. T.U.E.L.), nel disciplinare l'assunzione degli impegni e l'effettuazione delle spese da parte degli enti locali, così recita: "Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati".
La Suprema Corte ha ritenuto che: “il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191, comma 1, nel consentire l'effettuazione di spese da parte degli enti locali soltanto in presenza di un impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e dell'attestazione della copertura finanziaria, prevede infatti espressamente, nel caso di spese riguardanti somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, l'obbligo del responsabile del procedimento di spesa di comunicare al destinatario le relative informazioni. Tale obbligo di comunicazione si pone in diretta correlazione con le conseguenze previste dal medesimo articolo, comma 4, ai sensi del quale, in mancanza dell'impegno contabile e della copertura finanziaria, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura.
Del resto, a partire dal R.D. 3 marzo 1934, n. 383, artt. 284 e s.s. (seguiti dal D.L. 28 aprile 1989, n.
66, art. 23, comma 3, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 1989, n. 144, poi sostituito dal D.Lgs.
25 febbraio 1995, n. 77, art. 35, comma 4, a sua volta modificato dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342, art. 4), la giurisprudenza della Suprema Corte, in modo uniforme, ha dichiarato che la mancanza dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria comporta la nullità del contratto (Cass., Sez. Un.,
10/06/2005, 12195; Cass., Sez. II, 11/06/2018, n. 15050; Cass., Sez. I, 13/06/2018, n. 15410), indipendentemente dall'osservanza della forma scritta, richiesta ad substantiam per la stipulazione, e dalla predetta comunicazione, che ha invece la finalità di portare a conoscenza dell'altro contraente della sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e di consentire l'eventuale diniego alla stipulazione.
Pertanto, considerato che nel caso che ci occupa non è stato prodotto alcun documento che attesti l'assunzione da parte del di un impegno di spesa riferibile alle prestazioni per cui è Controparte_1
causa, la domanda va rigettata.
Alla luce di quanto sopra espresso, si rigettano le domande di parte attrice.
Stante la contumacia del convenuto, nulla si decide sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del sottoscritto giudice onorario in funzione di giudice unico, sentiti i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1013/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. rigetta le domande di parte attrice Parte_1
2. Nulla sulle spese.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 17/04/2025.
IL GIUDICE ONORARIO
(Dott. Maria Rita Cuzzola)