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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/12/2025, n. 9849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9849 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 313/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. Nicola Latour Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 3/1/2025, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del
10/12/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 17/12/2025 promossa
DA
c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. ALESSANDRO CASSANO, nel cui studio in MILANO, via
ZA TRIESTE n. 6 è elettivamente domiciliato come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
31/7/1981, rappresentata e difesa dall'avv. PAOLA ANTONIA VERCELLONI, nel cui studio in
MILANO, VIA FONTANA n. 15 è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
AVV. , quale curatrice speciale dei minori , nato a CP_2 Persona_1
Milano il 20/5/2017, e (nato a [...] il [...]); Persona_2
CURATORE SPECIALE
1
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 28/1/2025.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e intrattenevano una Parte_1 Controparte_1
Per_ relazione affettiva, dalla quale nascevano i figli (nato il [...]), (nato il [...]) e Per_1
(nata il [...]). Per_3
Con ricorso, depositato in data 3.1.2025, deduceva che la resistente Parte_1 aveva sempre manifestato condotte altalenanti, ma che i suoi comportamenti, sul finire del 2021, divenivano sempre più anomali, tanto che le veniva diagnosticato un disturbo bipolare;
nel marzo
2022, a causa della tendenza a rifiutare le terapie, agiva condotte di incuria e aggressive verso i familiari, tanto che si procedeva ad un TSO. La situazione degenerava nel giugno 2024, quando la resistente minacciava il ricorrente, alla presenza dei figli, e minacciava anche se stessa con un coltello.
Il ricorrente, quindi, metteva in sicurezza i figli, recandosi presso l'abitazione della propria sorella.
Nel dicembre 2024, la resistente lasciava la casa familiare, senza dare alcuna informazione.
Pertanto, il ricorrente richiedeva disporsi l'affido superesclusivo a sé dei figli minori, incontri madre/figli in spazio protetto, assegno unico integralmente in proprio favore e spese straordinarie al
50% ciascuno.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 31.3.2025, si costituiva in giudizio
, la quale deduceva che, dal 2019, manifestava sintomi di disturbo Controparte_1 schizoaffettivo, per cui era presa, a fasi alterne, in carico presso centri specializzati. La resistente dava Cont atto che, allo stato, aveva ripreso i contatti col e, dopo alcuni ricoveri, veniva inserita nel CRA di CO. Evidenziava che allo stato è aderente al percorso di cura.
La resistente, quindi, richiedeva l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento presso il padre, incontri madre/figli almeno una volta a settimana non in spazio protetto, mantenimento dei figli a carico del padre visto il suo stato di indigenza.
Con comparsa di costituzione, depositata il 31.3.2025, si costituiva in giudizio l'avv.
, quale curatrice speciale dei minori, la quale richiedeva temporaneamente di disporre Controparte_4
l'affido dei minori al Servizio e incontri protetti madre/figli.
2 Le parti comparivano, in data 6.5.2025, dinanzi al Giudice designato, il quale assumeva i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: Per_ Per 1.dispone il collocamento dei figli minori, nata il [...] nata il [...] e nato il Per_3
4.12.2014 anche ai fini della residenza anagrafica, presso e con il papà
2.assegna la casa familiare sita in Milano VIA BAGAROTTI 22 al padre, genitore collocatario della prole minorenne
3.dispone la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con riferimento alla regolamentazione di tempi e modalità delle frequentazioni madre/figli che sono rimesse ai SS del comune di Milano, sentiti il curatore speciale e i genitori, con la precisazione che allo stato le frequentazioni madre/figli dovranno avvenire alla necessaria presenza di un educatore
4.dispone che fino all'effettivo reperimento della risorsa educativa da parte dei SS, le frequentazioni madre/figlie vengano calendarizzate dai SS, sentito il curatore speciale, alla presenza dell'educatrice del CRA ovvero della zia Per_ materna o paterna (zia ); a tal fine deve essere dato espresso mandato ai SS di effettuare colloqui conoscitivi con le zie materna e paterna al fine di verificarne l'idoneità e la disponibilità
5.incarica i SS del Comune di Milano, anche per il tramite dei servizi specialistici sul territorio, di:
-curare la prosecuzione della presa in carico della madre da parte del CPS competente e monitorare, mediante
l'acquisizione di periodici aggiornamenti, il percorso di cura e riabilitazione effettuato dalla donna presso il CRA di
CO
-avviare un supporto psicologico in favore del padre
-valutare l'avvio di un monitoraggio psicologico in favore dei minori, al fine di accompagnarli nella comprensione e nella gestione delle relazioni intra familiari
6.dispone che il padre provveda in via diretta al mantenimento ordinario e straordinario dei figli minori
7.dispone che l'AU e ogni altra erogazione pubblica in favore dei minori comunque denominata venga percepita dal papà in ragione del 100%.
All'udienza del 10.12.2025, le parti rassegnavano conclusioni congiunte e la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1) affidamento esclusivo di (nata a [...] il [...]), Persona_5 [...]
(nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]) Persona_2 Persona_1 al padre, con collocamento e residenza anagrafica presso di lui;
2) assegnazione della casa familiare – sita in Milano, via Bagarotti n. 22 – al padre;
3) conferimento al Servizio Sociale di incarico di regolamentazione delle frequentazioni madre/figli, che allo stato avverranno alla presenza di un educatore, e con mandato di prevedere un possibile graduale ampliamento delle visite, che vada in parallelo col percorso di cura della signora;
4) mantenimento del monitoraggio da parte del Servizio Sociale sul nucleo familiare, anche con riferimento alla figura della Zia paterna convivente con i minori;
3 5) inoltro da parte del Servizio Sociale di relazioni di monitoraggio semestrali al Giudice
Tutelare in sede e segnalazione da parte del Servizio Sociale alla Procura Minori di qualsiasi situazione di pregiudizio per i minori;
6) attivazione di un percorso psicologico per i minori;
7) prosecuzione del percorso di cura e riabilitazione della sig.ra ; CP_1
8) prosecuzione del percorso di supporto alla genitorialità per il padre;
9) attesa l'attuale situazione di indigenza della madre, mantenimento ordinario e straordinario dei minori a carico del padre, con assegno unico integralmente a beneficio di quest'ultimo;
10) spese di lite compensate.
Appare rispondente all'interesse dei figli minori il loro affidamento esclusivo al padre, atteso che il ricorrente è apparso idoneo ad assumere le decisioni relative ai figli e, come segnalato dal
Servizio Sociale, si è sempre reso disponibile e la sua priorità è apparsa quella di garantire stabilità e serenità ai propri figli.
Quanto agli incontri madre/figli, appare opportuno che gli stessi, allo stato, avvengano alla presenza di un educatore, con mandato al Servizio Sociale di prevedere un graduale ampliamento, ma sempre a condizione che il percorso di cura della sig.ra prosegua proficuamente. CP_1
Il Tribunale ritiene, quindi, rispondente all'interesse dei minori l'accordo raggiunto dalle parti e, pertanto, lo stesso può essere posto a fondamento della decisione.
Le spese di lite
Le spese di lite devono essere compensate, visto l'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1) Dispone l'affidamento esclusivo di nata a [...] il [...]), Persona_5 [...]
(nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]) Persona_2 Persona_1 al padre, con collocamento e residenza anagrafica presso di lui;
2) Assegna la casa familiare – sita in Milano, via Bagarotti n. 22 – al padre;
3) Conferisce al Servizio Sociale di Milano incarico di regolamentazione delle frequentazioni madre/figli, che allo stato avverranno alla presenza di un educatore, e con mandato di prevedere un possibile graduale ampliamento delle visite, che vada in parallelo col percorso di cura della madre;
4) Conferma il monitoraggio da parte del Servizio Sociale di Milano sul nucleo familiare, anche con riferimento alla figura della zia paterna convivente con i minori;
4 5) Invita il Servizio Sociale di Milano a inoltrare relazioni di monitoraggio semestrali al Giudice
Tutelare in sede e a segnalare alla Procura Minori qualsiasi situazione di pregiudizio per i minori;
6) Dispone l'attivazione di un percorso psicologico per i minori;
7) Invita la sig.ra alla prosecuzione del percorso di cura e riabilitazione;
CP_1
8) Invita il sig. a proseguire il percorso di supporto alla genitorialità; Parte_1
9) Dispone che il mantenimento ordinario e straordinario dei minori sia a carico del padre, con assegno unico integralmente a beneficio di quest'ultimo;
10) Spese di lite compensate.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Si comunichi ai Servizi Sociali di Milano.
Milano, 18.12.2025
Il Giudice rel est. Il Presidente dott. Nicola Latour dott.ssa Maria Laura Amato
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. Nicola Latour Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 3/1/2025, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del
10/12/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 17/12/2025 promossa
DA
c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. ALESSANDRO CASSANO, nel cui studio in MILANO, via
ZA TRIESTE n. 6 è elettivamente domiciliato come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
31/7/1981, rappresentata e difesa dall'avv. PAOLA ANTONIA VERCELLONI, nel cui studio in
MILANO, VIA FONTANA n. 15 è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
AVV. , quale curatrice speciale dei minori , nato a CP_2 Persona_1
Milano il 20/5/2017, e (nato a [...] il [...]); Persona_2
CURATORE SPECIALE
1
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 28/1/2025.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e intrattenevano una Parte_1 Controparte_1
Per_ relazione affettiva, dalla quale nascevano i figli (nato il [...]), (nato il [...]) e Per_1
(nata il [...]). Per_3
Con ricorso, depositato in data 3.1.2025, deduceva che la resistente Parte_1 aveva sempre manifestato condotte altalenanti, ma che i suoi comportamenti, sul finire del 2021, divenivano sempre più anomali, tanto che le veniva diagnosticato un disturbo bipolare;
nel marzo
2022, a causa della tendenza a rifiutare le terapie, agiva condotte di incuria e aggressive verso i familiari, tanto che si procedeva ad un TSO. La situazione degenerava nel giugno 2024, quando la resistente minacciava il ricorrente, alla presenza dei figli, e minacciava anche se stessa con un coltello.
Il ricorrente, quindi, metteva in sicurezza i figli, recandosi presso l'abitazione della propria sorella.
Nel dicembre 2024, la resistente lasciava la casa familiare, senza dare alcuna informazione.
Pertanto, il ricorrente richiedeva disporsi l'affido superesclusivo a sé dei figli minori, incontri madre/figli in spazio protetto, assegno unico integralmente in proprio favore e spese straordinarie al
50% ciascuno.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 31.3.2025, si costituiva in giudizio
, la quale deduceva che, dal 2019, manifestava sintomi di disturbo Controparte_1 schizoaffettivo, per cui era presa, a fasi alterne, in carico presso centri specializzati. La resistente dava Cont atto che, allo stato, aveva ripreso i contatti col e, dopo alcuni ricoveri, veniva inserita nel CRA di CO. Evidenziava che allo stato è aderente al percorso di cura.
La resistente, quindi, richiedeva l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento presso il padre, incontri madre/figli almeno una volta a settimana non in spazio protetto, mantenimento dei figli a carico del padre visto il suo stato di indigenza.
Con comparsa di costituzione, depositata il 31.3.2025, si costituiva in giudizio l'avv.
, quale curatrice speciale dei minori, la quale richiedeva temporaneamente di disporre Controparte_4
l'affido dei minori al Servizio e incontri protetti madre/figli.
2 Le parti comparivano, in data 6.5.2025, dinanzi al Giudice designato, il quale assumeva i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: Per_ Per 1.dispone il collocamento dei figli minori, nata il [...] nata il [...] e nato il Per_3
4.12.2014 anche ai fini della residenza anagrafica, presso e con il papà
2.assegna la casa familiare sita in Milano VIA BAGAROTTI 22 al padre, genitore collocatario della prole minorenne
3.dispone la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con riferimento alla regolamentazione di tempi e modalità delle frequentazioni madre/figli che sono rimesse ai SS del comune di Milano, sentiti il curatore speciale e i genitori, con la precisazione che allo stato le frequentazioni madre/figli dovranno avvenire alla necessaria presenza di un educatore
4.dispone che fino all'effettivo reperimento della risorsa educativa da parte dei SS, le frequentazioni madre/figlie vengano calendarizzate dai SS, sentito il curatore speciale, alla presenza dell'educatrice del CRA ovvero della zia Per_ materna o paterna (zia ); a tal fine deve essere dato espresso mandato ai SS di effettuare colloqui conoscitivi con le zie materna e paterna al fine di verificarne l'idoneità e la disponibilità
5.incarica i SS del Comune di Milano, anche per il tramite dei servizi specialistici sul territorio, di:
-curare la prosecuzione della presa in carico della madre da parte del CPS competente e monitorare, mediante
l'acquisizione di periodici aggiornamenti, il percorso di cura e riabilitazione effettuato dalla donna presso il CRA di
CO
-avviare un supporto psicologico in favore del padre
-valutare l'avvio di un monitoraggio psicologico in favore dei minori, al fine di accompagnarli nella comprensione e nella gestione delle relazioni intra familiari
6.dispone che il padre provveda in via diretta al mantenimento ordinario e straordinario dei figli minori
7.dispone che l'AU e ogni altra erogazione pubblica in favore dei minori comunque denominata venga percepita dal papà in ragione del 100%.
All'udienza del 10.12.2025, le parti rassegnavano conclusioni congiunte e la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1) affidamento esclusivo di (nata a [...] il [...]), Persona_5 [...]
(nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]) Persona_2 Persona_1 al padre, con collocamento e residenza anagrafica presso di lui;
2) assegnazione della casa familiare – sita in Milano, via Bagarotti n. 22 – al padre;
3) conferimento al Servizio Sociale di incarico di regolamentazione delle frequentazioni madre/figli, che allo stato avverranno alla presenza di un educatore, e con mandato di prevedere un possibile graduale ampliamento delle visite, che vada in parallelo col percorso di cura della signora;
4) mantenimento del monitoraggio da parte del Servizio Sociale sul nucleo familiare, anche con riferimento alla figura della Zia paterna convivente con i minori;
3 5) inoltro da parte del Servizio Sociale di relazioni di monitoraggio semestrali al Giudice
Tutelare in sede e segnalazione da parte del Servizio Sociale alla Procura Minori di qualsiasi situazione di pregiudizio per i minori;
6) attivazione di un percorso psicologico per i minori;
7) prosecuzione del percorso di cura e riabilitazione della sig.ra ; CP_1
8) prosecuzione del percorso di supporto alla genitorialità per il padre;
9) attesa l'attuale situazione di indigenza della madre, mantenimento ordinario e straordinario dei minori a carico del padre, con assegno unico integralmente a beneficio di quest'ultimo;
10) spese di lite compensate.
Appare rispondente all'interesse dei figli minori il loro affidamento esclusivo al padre, atteso che il ricorrente è apparso idoneo ad assumere le decisioni relative ai figli e, come segnalato dal
Servizio Sociale, si è sempre reso disponibile e la sua priorità è apparsa quella di garantire stabilità e serenità ai propri figli.
Quanto agli incontri madre/figli, appare opportuno che gli stessi, allo stato, avvengano alla presenza di un educatore, con mandato al Servizio Sociale di prevedere un graduale ampliamento, ma sempre a condizione che il percorso di cura della sig.ra prosegua proficuamente. CP_1
Il Tribunale ritiene, quindi, rispondente all'interesse dei minori l'accordo raggiunto dalle parti e, pertanto, lo stesso può essere posto a fondamento della decisione.
Le spese di lite
Le spese di lite devono essere compensate, visto l'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1) Dispone l'affidamento esclusivo di nata a [...] il [...]), Persona_5 [...]
(nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]) Persona_2 Persona_1 al padre, con collocamento e residenza anagrafica presso di lui;
2) Assegna la casa familiare – sita in Milano, via Bagarotti n. 22 – al padre;
3) Conferisce al Servizio Sociale di Milano incarico di regolamentazione delle frequentazioni madre/figli, che allo stato avverranno alla presenza di un educatore, e con mandato di prevedere un possibile graduale ampliamento delle visite, che vada in parallelo col percorso di cura della madre;
4) Conferma il monitoraggio da parte del Servizio Sociale di Milano sul nucleo familiare, anche con riferimento alla figura della zia paterna convivente con i minori;
4 5) Invita il Servizio Sociale di Milano a inoltrare relazioni di monitoraggio semestrali al Giudice
Tutelare in sede e a segnalare alla Procura Minori qualsiasi situazione di pregiudizio per i minori;
6) Dispone l'attivazione di un percorso psicologico per i minori;
7) Invita la sig.ra alla prosecuzione del percorso di cura e riabilitazione;
CP_1
8) Invita il sig. a proseguire il percorso di supporto alla genitorialità; Parte_1
9) Dispone che il mantenimento ordinario e straordinario dei minori sia a carico del padre, con assegno unico integralmente a beneficio di quest'ultimo;
10) Spese di lite compensate.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Si comunichi ai Servizi Sociali di Milano.
Milano, 18.12.2025
Il Giudice rel est. Il Presidente dott. Nicola Latour dott.ssa Maria Laura Amato
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